Articolo 2939 del Codice civile
Articolo 2938Articolo 2940
Versione
19 aprile 1942
Art. 2939.

(Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi).

La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente