(Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi).
La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.
(massima n. 1) L'art. 2939 c.c. configura due ipotesi di legittimazione all'azione di prescrizione da parte di persona diversa dal debitore: a) quella dei creditori della parte, i quali possono, surrogandosi alla parte medesima, opporre al terzo creditore la detta eccezione, con l'effetto sostanziale di estinguere il credito di quest'ultimo, e di conservare così la loro garanzia patrimoniale sui beni della parte; b) quella di chiunque ha interesse ad evitare un qualsivoglia effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione della prescrizione. […]
Leggi di più…[…] Come è noto, ai sensi dell'art. 2939 c.c. la prescrizione può essere eccepita o dal debitore, o dai terzi che vi abbiano interesse; non rientrando la Provincia in nessuna di queste categorie, non le era possibile sollevare tale eccezione. […]
Leggi di più…[…] Di conseguenza, per una questione di proporzionalità di trattamento, basata proprio sull'interesse ad agire di cui all'art. 100 cpc, appare opportuno che, nel secondo caso, sia prevista – cosa che effettivamente l'art. 2943 comma 3 c.c. fa – l'interruzione della prescrizione, nonostante che il Giudice adìto abbia dichiarato la propria incompetenza. 2) l'art. 2939 c.c., nel prevedere che la prescrizione può essere opposta anche dai creditori del debitore e da chiunque vi abbia interesse, precisa che tale opposizione è possibile anche se il debitore abbia rinunciato a sollevarla. […]
Leggi di più…[…] Prescrizione e assicurazione della responsabilità civile Aggiunge la S.C. che, secondo quanto stabilito dall'art. 2939 c.c., la prescrizione del diritto di credito può essere opposta, non solo dal creditore, ma anche da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere. […]
Leggi di più…[…] dal momento che l'ordinamento ammette in non poche ipotesi che un certo titolo esecutivo consenta l'esecuzione forzata, ma non l'iscrizione di ipoteca; d) i titoli che consentono l'iscrizione dell'ipoteca sono tassativi (artt. 2818-2820); e) l'art. 2939 c.c., comma 2, esige che l'iscrizione dell'ipoteca debba indicare "il debitore", e questi non può che essere la persona a carico della quale fu pronunciata la condanna contenuta nel titolo esecutivo. […]
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