(Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi).
La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.
(massima n. 1) L'art. 2939 c.c. configura due ipotesi di legittimazione all'azione di prescrizione da parte di persona diversa dal debitore: a) quella dei creditori della parte, i quali possono, surrogandosi alla parte medesima, opporre al terzo creditore la detta eccezione, con l'effetto sostanziale di estinguere il credito di quest'ultimo, e di conservare così la loro garanzia patrimoniale sui beni della parte; b) quella di chiunque ha interesse ad evitare un qualsivoglia effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione della prescrizione. […]
Leggi di più…[…] Come è noto, ai sensi dell'art. 2939 c.c. la prescrizione può essere eccepita o dal debitore, o dai terzi che vi abbiano interesse; non rientrando la Provincia in nessuna di queste categorie, non le era possibile sollevare tale eccezione. […]
Leggi di più…[…] invece, questi abbiano partecipato al medesimo giudizio, ma siano decaduti od abbiano rinunciato all'eccezione di prescrizione, non potranno giovarsi della sentenza resa tra il creditore ed uno degli altri coobbligati solidali convenuti. (massima n. 3) Per stabilire gli effetti dell'eccezione di prescrizione proposta da persona diversa dal debitore convenuto (ex art. 2939 c.c.), occorre distinguere: a) se la prescrizione è eccepita dal creditore del debitore inerte o rinunciatario ad eccepirla, tale eccezione ha l'effetto di estinguere il diritto dell'attore, nei limiti della somma che il convenuto deve all'eccipiente; […]
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