Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 29/12/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 378/2025 sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 69741/C del registro di Segreteria, depositato in data 12 dicembre 2024.
Ad istanza di L. R. M. (C.F. OMISSIS) nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Licata (C.F. [...]; PEC:
avvocatolicata@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Palermo al Corso Finocchiaro Aprile n. 15.
Contro 1. Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dal dirigente reggente in posizione di staff, dott.ssa Adele Volpacchio, dell’Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza della Direzione centrale per i servizi di ragioneria (PEC: dipps018.1700@pecps.interno.it);
2. Ministero dell’economia e delle finanze (C.F.: 80415740580), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dirigente di 2° fascia Sara Salimbene e dalle funzionarie PA CA e AR NE del MEF in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro, nonché dai funzionari TI IE ER, FA HE, ON IA e CC Claudia in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusto atto di delega, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo nella piazza Marina n. 2 presso gli uffici della RTS di Palermo e presso il seguente domicilio digitale PEC:
dcst.dag@pec.mef.gov.it.
3. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana G.
NO (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), dall’avv. Francesco Gramuglia (PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura regionale dell’Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025, l’avv. Gabriele Licata per il ricorrente, la dott.ssa AR NE per il MEF e l’avv. Francesco Velardi per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’istante in epigrafe adiva questa Corte per ottenere il riconoscimento della causa di servizio delle patologie di cui è affetto e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato, chiedendo l’annullamento del decreto del 23/04/2024 con cui il Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza ha disposto che l’infermità “Artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale (preesistenza: note rx di artrosi cervicale)” non è dipendente da causa di servizio e del parere prot.
866342022 del 21/12/2022 (posizione 135471; adunanza n. 3223) del 21 dicembre 2022, con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
ha ritenuto tali infermità non dipendenti da causa di servizio.
I.a. La difesa attorea rappresentava quanto segue.
Il ricorrente era un ex Sostituto Commissario della Polizia di Stato, da ultimo in servizio presso l’Ufficio di Prevenzione della Questura di Palermo.
In data 28 febbraio 2022, lo stesso chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale”. In data 11 ottobre 2022 il ricorrente presentava istanza di pensione privilegiata.
Il CVCS con il suddetto parere del 21.12.2022 stabiliva la non dipendenza da causa di servizio di tale infermità e in data 23 maggio 2024, sulla base del contestato parere, il Ministero dell’internoDipartimento della pubblica sicurezza decretava il rigetto della domanda.
I.b. Il ricorrente lamentava che sia il provvedimento datoriale che il parere del CVCS erano errati ed illegittimi per i seguenti motivi.
La difesa attorea prospettava l’erroneità degli atti contestati sulla base delle conclusioni della relazione medico-legale del dott. Antonio Butera dell’8 novembre 2024 secondo cui il servizio espletato dal ricorrente era stato contraddistinto da “servizi operativi quali vigilanza ad obiettivi, sensibili, piantonamenti, attività di pattugliamento tanto appiedato, quanto automontato, svariati servizi di ordine pubblico” e “tali attività sono state espletate tanto turni diurni, quanto in turni notturni, prevalentemente in ambiente esterno con esposizione prolungata ad avverse condizioni climatiche
(pioggia, freddo, caldo, umidità ecc..) per lunghi ed estenuanti turni, in piedi con il peso dell’armamento individuale e di reparto, od in auto di servizio, con notevole stress e sovraccarico posturale e per la colonna vertebrale nell’arco degli anni”.
Il ricorrente richiamava e trascriveva ulteriori parti della suddetta relazione di parte evidenziando che le “spondilodiscoartropatie vengono usualmente annoverate tra le “workrelated diseases” ovvero tra quelle patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l’ambiente di lavoro assume ruolo di causa diretta ed efficiente” e la letteratura medica per la quale “le alterazioni cronico-degenerative siano di assai frequente riscontro presso gli appartenenti alle forze dell’ordine in relazione a condizioni lavorative caratterizzate da posture coatte, movimenti abnormi del tronco, vibrazioni interessanti l’intero corpo, che rappresentano i fattori professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni”. Infine, dopo un ampio richiamo sui fattori preponderanti nell’insorgenza dell’infermità lamentata, era prospettata la sua riconducibilità al servizio praticato dal ricorrente, non essendo documentata la presenza di altri fattori causali ed essendo stata già riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della menomazione
“note di artrosi cervicale” con decreto n. 1971 del 20/11/2001 ascritto alla Tab. B e non avendo il contestato parere del CVCS chiarito le ragioni di non riconducibilità ad una causa o concausa di servizio.
Inoltre, era richiamato l’art. 6, lett. g. del DM 12.02.2004 secondo cui
“Per le menomazioni plurime da ascriversi ciascuna alla tabella B, la valutazione complessiva, ai fini di equo indennizzo, rimane di tabella B salvo per quelle menomazioni che, concorrenti tra di loro, possono essere ascritte alla tabella A” ritenuto applicabile al caso di specie in quanto il ricorrente era affetto da due menomazioni (entrambe da ascrivere alla tabella B) concorrenti (che sono quelle che agiscono sullo stesso arto, sullo stesso organo o sullo stesso sistema organofunzionale) ovvero le “Note rx di artrosi cervicale” (già riconosciuta dipendente con decreto n. 1971/2001 del Ministero) e l’”Artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale” (come da verbale del C.M.O.
Messina n. ME121001757 del 08/04/2021) che contribuiscono in concorrenza a depauperare la funzionalità rachidea del sig. L. R. così da potere essere ascritte alla Tabella A Cat. 8.
Sulla base di tali considerazioni, la difesa attorea richiedeva un supplemento d’istruttoria, stante la palese erroneità del ragionamento svolto, nel caso di specie, dal CVCS.
Inoltre, era richiesto di ordinare al Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 165, co. 2 del c.g.c. il deposito in giudizio di tutti i documenti e gli atti del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, in particolare, i rapporti informativi redatti ed acquisiti agli atti della procedura sui servizi prestati dal ricorrente nel corso della sua carriera.
I.c. L’istante formulava le seguenti conclusioni:
- accertare ed affermare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente, con ogni conseguente pronuncia in ordine agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento;
- per l’effetto condannare le Amministrazioni a procedere alla riliquidazione oltre agli aumenti perequativi come per legge e con rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
II. Con decreto del 17 dicembre 2024 veniva fissata l’udienza di discussione per il 9 maggio 2025.
In data 13 febbraio 2025 parte ricorrente depositava la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a tutte le Amministrazioni convenute effettuata in data 23.12.2024.
III. In data 4 aprile 2025 si costituiva in giudizio l’INPS, chiedendo di ritenere e dichiarare che l’Istituto aveva correttamente operato, rigettando il ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
A seguito di una riassuntiva trattazione della vicenda, l’Istituto rappresentava che il ricorrente, già titolare di pensione di inabilità cat. VOCTPS a decorrere dal 01.10.2022, aveva presentato in data 11.10.2022 domanda di pensione privilegiata ordinaria in relazione alle seguenti patologie: 1) artrosi cervicale; 2) artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale; 3) fleboliti nello scavo pelvico; 4)
riduzione dello spazio intersomatico dorsale, evidenziando che il CVCS per le patologie di cui al 3) e 4) non aveva rilevato un quadro nosologico tale da qualificarle a tutti gli effetti patologie, escludendo così la possibilità che esse possano concorrere ai fini del riconoscimento della causa di servizio e, di conseguenza, al fine di ottenere il trattamento pensionistico più favorevole. Di contro, rispetto alla patologia “artrosi cervicale” era stato acquisito agli atti dell’Istituto il parere n. 8246/1999 del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che la riconosce dipendente da fatti di servizio ed ascrivibile alla Tab. B mentre per la patologia di cui al 2), pur essendo stata ascritta dalla CMO di Messina alla Tabella B, non veniva riconosciuta dipendente da fatti di servizio.
L’Istituto prospettava che il parere del CVCS era vincolante per cui non sussistevano i presupposti per la concessione della pensione privilegiata per cui l’INPS sulla base dei suddetti giudizi medicoscientifici aveva potuto liquidare esclusivamente l’indennità una tantum pari a 4 annualità per la patologia “artrosi cervicale” con determina n.161/2024 e pagamento effettuato in data 01.08.2024.
Inoltre, era evidenziato che, se anche la patologia di cui al 2) fosse stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio, l’Istituto non avrebbe potuto accordare al ricorrente il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio ma soltanto una ulteriore annualità di Tab. B.
In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d’ufficio, l’INPS nominava sin d’ora come consulente di parte il Primario dell’Ufficio Sanitario INPS di Palermo dott.ssa Lucia D’Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59, evidenziando che qualsiasi comunicazione medica andrà effettuata al Portale CTU e/o alla PEC della sede provinciale INPS Palermo direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it.
IV. In data 11 aprile 2025 si costituiva in giudizio il MEF chiedendo in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto con rigetto di ogni richiesta istruttoria.
Il Ministero, dopo avere ripercorso sinteticamente i fatti di causa, in via preliminare eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva chiedendo l’estromissione dal giudizio in quanto i pareri resi non hanno lesività immediata e nella fattispecie gli unici contraddittori sostanziali del rapporto previdenziale erano l’INPS e il Ministero dell’interno, citando espressamente ampia giurisprudenza contabile e di legittimità conforme con tale prospettazione.
Nel merito l’Amministrazione deduceva la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il servizio svolto e le patologie sofferte non avendo assolto il ricorrente l’onere probatorio di dimostrare la riconducibilità delle infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all’ambiente lavorativo. Secondo il Ministero, nel caso di specie il ricorrente non aveva fornito un principio di prova da cui possa ragionevolmente dedursi il nesso di causalità o concausalità delle lamentate patologie con il servizio reso.
L’Amministrazione deduceva sull’assoluta legittimità del parere reso evidenziando che il Collegio aveva ben argomentato sulla peculiarità della patologia artrosica connessa a fenomeni dismetabolici degenerativi delle articolazioni, causati dall’usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, per cui si trattava di una patologia dovuta al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari, sulla cui insorgenza alcun evento di servizio era tale da assurgere a fattore causale o concausale efficiente e determinante. Il CVCS quale organo tecnico incardinato presso il MEF, nel pieno rispetto dell’art. 11 del D.P.R. n. 461/2001, aveva espresso un’analitica motivazione all’esito di un’esaustiva istruttoria, di un accurato e scrupoloso esame delle attività svolte dal dipendente, emergenti dagli atti in suo possesso, e dopo avere individuato i decorsi causali alternativi, non essendo presente nel caso di specie puntuali circostanze in ordine ad episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, che possano essersi posti come cause o concause dell’infermità in diagnosi.
L’Amministrazione, inoltre, evidenziando lo specifico onere probatorio incombente sul ricorrente in termini di allegazione precisa e puntuale dei fatti di servizio che abbiano causato le infermità, si opponeva alla richiesta di CTU non potendo la perizia di ufficio sopperire alle lacune probatorie della parte ricorrente.
Il Ministero concludeva che le pretese avanzate da parte attrice non meritavano accoglimento non essendo supportate da prove idonee, in violazione del basilare principio espresso dall’art. 2697 c.c. mentre il CVCS aveva assolto compiutamente al suo onere motivazionale.
V. In data 16 aprile 2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno chiedendo di ritenere inammissibile il ricorso in quanto l’azione giudiziale del ricorrente appariva essere un mero impulso per nominare una C.T.U., peraltro non necessaria, che si faccia carico dell’intero onere probatorio sullo stesso gravante e nel merito di rigettare il ricorso per infondatezza della pretesa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità artrosica già giudicata non dipendente da causa di servizio ai sensi dell’art. 94, co.
1 del c.g.c. e per infondatezza della pretesa relativamente alla richiesta di migliore ascrivibilità ai fini del diritto alla pensione privilegiata per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, atteso che l’inquadramento nosologico era stato valutato dalla preposta Commissione Medica sulla base delle tabelle allegate al d.P.R. n. 915/1978.
Il Ministero, dopo avere evidenziato che in materia di dipendenza da causa di servizio essa provvede alla fase istruttoria mentre l’erogazione del trattamento compete all’Ente previdenziale, trasmetteva il fascicolo amministrativo contenente la relativa documentazione sanitario-amministrativa.
In via preliminare, l’Amministrazione deduceva che il ricorrente non aveva documentato fatti e circostanze di servizio invocate, dalle quali possa desumersi una sia pur lontana ricollegabilità dell’infermità con il servizio prestato, né sarebbe stata prodotta documentazione medico-legale che adduca elementi probatori di tale dipendenza, anche sotto il profilo della concausa, atta a contrastare il parere del C.V.C.S., per cui il ricorso sarebbe inammissibile per infondatezza della pretesa in punto di diritto.
La difesa del Ministero prospettava che i disagi subìti durante lo svolgimento del servizio erano stati assolutamente valutati dal Comitato e non riconosciuti apprezzabili ai fini del riconoscimento della dipendenza in questione, in quanto non configurabili quali fattori concausali efficienti e determinanti nell’insorgenza e decorso dell’infermità in questione, per cui l’Amministrazione, in conformità al vincolante ed insurrogabile parere reso dal CVCS, aveva respinto l’istanza con l’impugnato D.M. n. 0909/24 non impugnato innanzi al giudice amministrativo.
Inoltre, era evidenziato che nelle more della definizione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio, l’interessato aveva presentato all’INPS, in data 11.10.2022, istanza telematica di pensione privilegiata e che la C.M.O. di Messina interessata per i relativi accertamenti sanitari, con il processo verbale BL/B N.
ME123001529 del 23.02.2023 aveva inquadrato nosologicamente le patologie sofferte dal ricorrente ai fini pensionistici, ritenendole ascrivibili ai fini di pensione ciascuna alla tab B una tantum in luogo di pensione privilegiata pari ciascuna a quattro annualità di 8^ ctg di tab. A. Con riferimento alla richiesta di migliore ascrivibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio da valutarsi con riferimento al D.P.R. 834/81, il Ministero rappresentava che la valutazione del trattamento pensionistico è commisurata alla natura dell’infermità secondo una classificazione predeterminata in quanto le tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 915/1978 contengono i parametri di misurazione della limitazione della capacità lavorativa, indotta dall’infermità contratta per causa di servizio.
Nel caso di ricorso a CTU, l’Amministrazione si riservava di avvalersi della propria Direzione Centrale di Sanità al fine di acquisire una consulenza specialistica di parte nonché di nominare un proprio consulente durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
VI. All’udienza del 9 maggio 2025 la difesa del ricorrente insisteva nel ricorso e nella richiesta di CTU medico-legale mentre il MEF e l’INPS si riportavano alle rispettive memorie. Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.
All’esito della relativa camera di consiglio con ordinanza n. 71/2025 si disponeva di acquisire in via istruttoria un parere medico-legale da affidare, ai sensi dell’art. 189 del D.lgs. 66/2010, al Collegio Medico Legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale sul seguente quesito: Accertare se la seguente patologia già oggetto di domanda di pensione privilegiata “artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale” sia dipendente da causa di servizio e, in caso di risposta affermativa, accertare la correlata classificazione tabellare di tale patologia, singolarmente e in cumulo con l’altra infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (artrosi cervicale), ai fini del trattamento privilegiato.
Si assegnava al CML termine del 30 novembre 2025 per il deposito del parere medico-legale e si fissava l’udienza di prosecuzione per il 17 dicembre 2025.
V. In data 1° dicembre 2025 il CML, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 71/2025 depositava il richiesto parere medico-legale.
Il CML, a seguito di visita collegiale del ricorrente effettuata in data 26 settembre 2025 e di attento esame della documentazione in atti, nella bozza del parere medico-legale trasmessa alle parti articolava le seguenti considerazioni.
L’Organo medico-legale richiamava la letteratura medica secondo cui
“L’artrosi vertebrale o spondiloartrosi è una malattia molto diffusa che interessa in particolare i segmenti del rachide dotati di maggiore motilità, come quelli cervicale e lombare. Segni radiologici di spondiloartrosi sono presenti dopo i 30 anni e nel 70-80% della popolazione dopo i 70 anni. Fattori di natura meccanica come l’eccesso ponderale o alcune attività lavorative o sportive possono comportare il sovraccarico funzionale di alcuni segmenti del rachide e anomalie congenite, traumi e processi infettivi possono condizionare un aumento del lavoro compensatorio da parte del metamero vertebrale colpito”, evidenziando che, mentre “la letteratura scientifica pregressa annoverava, nell’ambito della patogenesi dell’artrosi, anche l’ambiente, ovvero l’abitazione e il clima, la recente letteratura non fa alcun cenno al fattore climatico”.
Il CML rilevava che agli atti erano presenti tre rapporti informativi.
Il primo redatto dalla Questura di Palermo Commissariato di P.S.
“San Lorenzo”, relativo al periodo dal 15.03.1999 al 03.07.2011 dal quale emerge che il ricorrente, per un breve periodo, svolse servizi di ordine pubblico e successivamente servizi di istituto in qualità di addetto all’Ufficio Relazioni con il pubblico, svolgendo servizi solo all’interno, evidenziando che questo rapporto “rileva che il disagio del servizio svolto dal ricorrente consisteva nelle avverse condizioni atmosferiche, oltre che di luogo di lavoro, con servizi che si protraevano oltre il regolare orario di servizio, impedendo la regolare consumazione dei pasti e il regolare riposo”.
Il secondo rapporto informativo è relativo al periodo dal 04.07.2011 al 20.09.2016 in cui il ricorrente svolse attività presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico con 25 turni diurni al mese e 375 ore annuali medie di straordinario.
Il terzo rapporto di servizio della Questura di Palermo- Ufficio prevenzione generale per il periodo dal 20.09.2016 al 02.03.2019 nel quale il ricorrente ha svolto le mansioni di Capo turno Sala Operativa con turni h24, cosa che necessitava di attenzione continua per una risoluzione immediata ed ottimale degli eventi in trattazione.
L’attività in tale periodo è stata esclusivamente interna con 18 turni diurni mensili e 8 turni notturni mensili e 350 ore annuali medie di straordinario. Il rapporto rileva che il ricorrente, in questo periodo, è stato sottoposto ad irregolare alimentazione e spesse volte è stato sottoposto a stress (verosimilmente psichico) per la natura del servizio.
Il CML concludeva che “Dai rapporti di servizio … non si ricavano elementi, quali movimentazione manuale di carichi od esposizione cronica del corpo a vibrazioni, che possano avere un qualche ruolo causale o concausale con l’insorgenza dell’infermità spondiloartrosica”.
In data 08 ottobre 2025 il CML inviava tale bozza del parere medicolegale alle parti, cui seguivano le osservazioni del CTP del ricorrente, dott. Antonio Butera, del 15 ottobre 2025.
Il CML esprimeva la sua valutazione sulle osservazioni pervenute da parte ricorrente, evidenziando che il suo giudizio era basato
“essenzialmente sui rapporti informativi presenti agli atti e visionabili da tutte le parti in causa”.
A tal proposito l’Organo medico-legale rilevava che “dai rapporti informativi agli atti, si ricava che il ricorrente, nel periodo di servizio dal 1999 al 2011, effettuò, per un breve periodo, servizi di ordine pubblico e, successivamente, servizi di Istituto in qualità di addetto all’Ufficio Relazioni con il pubblico. La scheda informativa non tralascia informazioni ma precisa che, in tale periodo, il ricorrente svolse attività all’interno e NON svolse attività a bordo di autoveicoli o motoveicoli o a piedi. Nel periodo di servizio dal 2011 al 2016, il ricorrente svolse attività presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico.
L’ultimo periodo documentato dai rapporti informativi è quello 20162019. In tale periodo il ricorrente prestò servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale, espletando mansioni di Capo turno Sala Operativa con turni H24. Anche tale attività fu svolta all’interno, mai a bordo di autoveicoli o motoveicoli, e non svolse neanche servizi di Ordine Pubblico. Relativamente a quest’ultimo periodo il rapporto di servizio cita solamente l’esposizione ad irregolare alimentazione e, a volte, a stress (verosimilmente psichico) per la natura del servizio”.
Secondo il CML “nessun fattore di rischio conosciuto per l’insorgenza dell’artrosi dorso-lombare risulta documentato nei suddetti rapporti di servizio” e le “affermazioni del CTP ricorrente sull’esposizione a fattori di rischio del personale della Polizia di Stato sono eccessivamente generiche e non si addicono al caso in questione”. Il CML concludeva ritenendo che “dalle suddette osservazioni del CTP ricorrente non emergano elementi nuovi che non siano stati accuratamente già presi in considerazione, né elementi tali da far modificare il proprio parere già reso”.
VI. All’udienza del 17 dicembre 2025 il procuratore di parte ricorrente contestava le conclusioni del parere reso dal CML lamentando che lo stesso era basato soltanto sui rapporti informativi sul servizio del ricorrente mentre non aveva tenuto conto degli altri elementi di servizio prospettati, chiedendo il richiamo dell’Organo medico-legale per un riesame. L’INPS si opponeva alla richiesta di rivalutazione medico-legale, chiedendo la decisione e a tale posizione si associava il rappresentante del MEF.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda del ricorrente, quale ex appartenente della Polizia di Stato in congedo dal 01.10.2022, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’accertata infermità “artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale” con ogni conseguente effetto previdenziale e pensionistico.
2. Prima di affrontare il merito vanno scrutinate le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti.
2.1. In via del tutto pregiudiziale, in quanto relativa alla regolarità del contradditorio, va scrutinata l’eccezione del difetto di legittimazione passiva del MEF che va respinta per le considerazioni di seguito svolte.
Secondo l’insegnamento costante della Corte suprema, l’accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell’azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell’azione per come prospettato nel ricorso in quanto l’accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).
Di conseguenza, la funzione sostanziale e procedimentale svolta dalla CVCS istituito presso il MEF, per come prospettato dal ricorrente, non consente che quest’ultimo resti estraneo rispetto agli effetti della decisione (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana: sentt. n.
181/2023 e nn. 342 e 752 del 2022; Sez. giur. Calabria, ord. 36/2021).
2.2. In via preliminare, si osserva che il ricorso pensionistico, diversamente da come prospettato dal ricorrente, non è teso ad annullare/disapplicare i provvedimenti avversati, essendo la giurisdizione di questa Corte estesa all’accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione: pertanto l’atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte dei conti quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto pensionistico dedotto in giudizio.
La giurisdizione pensionistica di questa Corte si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l’an e il quantum della pensione e la pienezza di questa cognizione le consente di conoscere ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all’unico scopo di accertare il suddetto diritto soggettivo.
2.3. Sempre in via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero dell’interno per la prospettata carenza probatoria della domanda in quanto si tratta di questione che attiene al merito della causa.
3. Prima di affrontare il merito appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile al caso di specie.
Ai sensi dell’art. 67, co. 1, d.P.R. 1092/1973 il militare o equiparato, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e d.P.R. n.
834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.
Ciò posto, si osserva che in materia la sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.
A tal proposito l’art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che “… fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio” mentre al comma 3 stabilisce che “… le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
3.1. Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell’infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell’infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell’infermità o al suo decorso evolutivo apportando un “quid novi” e un “quid pluris” rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell’infermità La causa di servizio, quindi, è riconosciuta anche nel caso di una
“predisposizione del dipendente alla patologia" (c.d. infermità endogeno-costituzionali) a condizione che (a) senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l’evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.
Di conseguenza, possono quindi essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogenocostituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante il decorso della stessa, acquisendo il valore di conditio sine qua non, nel senso che diversamente l’affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.
La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l’antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente assumendo particolare valore rispetto ad altre concause (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n.
36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur.
Liguria, sent. n. 304 del 2017).
3.2. Ciò posto sulla disciplina normativa di riferimento per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte, si osserva che tutti gli elementi della causa di servizio (infermità o lesione, fatti di servizio e oggettivazione del rapporto di causalità/concasualità fra questi due elementi) devono essere provati dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole civilistiche dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni.
In particolare, rientra nell’onere probatorio gravante sul ricorrente prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all’ingenerarsi della patologia lamentata.
4. Passando al merito il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito svolte.
4.1. Il ricorrente nel presente giudizio prospetta la derivazione causale dell’infermità “artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale” dal servizio svolto presso la Polizia di Stato dal 01.04.1981 al 01.10.2022 lamentandosi del mancato riconoscimento di tale nesso eziologico da parte del Ministero dell’interno richiamando anche la già riconosciuta dipendenza dell’infermità “artrosi cervicale”
avvenuta con decreto n. 1971 del 20.11.2001 e per la quale l’INPS ha corrisposto la relativa indennità una tantum.
Questo Giudice, sulla base delle risultanze del parere medico-legale reso dal CML in data 28 novembre 2025 ritiene che il ricorso non sia fondato.
Infatti, risulta pienamente condivisibile tale parere medico-legale reso dal CML, che è pervenuto ad un giudizio di non dipendenza, neanche concausale, della suddetta infermità dai fatti di servizio del ricorrente.
Il citato parere, infatti, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato ed è pienamente corrispondente al quesito posto da questo Giudice rispettivamente con ord. 71/2025.
Questo Giudice ritiene che la relazione e le osservazioni del CTP prodotte da parte ricorrente, per come richiamate nella parte in fatto, non hanno permesso allo stesso di assolvere all’onere probatorio su di esso incombente e non presentano elementi tali da mettere in dubbio gli esiti del suddetto parere medico-legale.
In particolare, l’Organo medico-legale quale CTU di questo Giudice ha richiamato in modo specifico tutti e tre i circostanziati rapporti di servizio in atti del ricorrente argomentando in modo condivisibile che dagli stessi non emerge alcun elemento concreto implicante un sovraccarico della colonna vertebrale del ricorrente tale da dispiegare una efficienza quanto meno concausale sull’infermità artrosica oggetto di esame. Né tali elementi concreti e circostanziati sono stati allegati e provati dal ricorrente in quanto il parere del CTP, dott.
Antonio Butera, dell’8 novembre 2024 (cfr. all. 6 del ricorso) così come le osservazioni di quest’ultimo del 15.10.2025 alla bozza di parere del CML del 26.09.2025 contiene considerazioni del tutto generiche e in astratto senza alcun riferimento all’effettivo servizio svolto dal ricorrente. In assenza di tali elementi, risulta condivisibile affermare che la causa della patologia artrosica lombo-dorsale del ricorrente non è da rinvenire nei fatti di servizio svolto effettivamente dallo stesso alle dipendenze della Polizia di Stato ma in fattori esterni ad esso come anche argomentato nell’avversato parere del CVCS.
4.2. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, vanno condivisi i contenuti dei due pareri medico-legali espressi dal CML e dal CVCS per cui il ricorso del ricorrente va rigettato.
5. Per quanto riguarda le spese legali dell’odierna fase processuale, le motivazioni sopra espresse che evidenziano una preponderante rilevanza, nella questione oggetto di lite, di un accertamento di natura medico-legale, rappresentano sufficienti motivi ex art. 31, co.
3, c.g.c. anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia
(C. Cost., sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L.
533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Gaspare PP F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 22 dicembre 2025 Pubblicata il 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)
Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Il Giudice Gaspare PP F.to digitalmente Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di L. R. M. C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo, 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)