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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2329/2023 avente ad oggetto Cessazione
degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]e Cozzile Parte_1
(PT) alla via Bruceto n. 99, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Stanghellini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via Cavour n. 37;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]e CP_1
Cozzile (PT) alla via Bruceto n. 99, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Severi, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Monsummano Terme alla via Luciano Lama n. 100;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 13.10.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in GE (FI) il 15.7.1981 con e che CP_1
Per_ Per_ dalla loro unione nascevano le figlie (nata il [...]) e (nata il
6.3.1984), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La ricorrente deduceva come tra lei e il marito da tempo non vi fosse più alcuna unione affettiva, vivendo gli stessi, ormai, separati di fatto da anni.
La ricorrente, poi, affermava che la fine del matrimonio fosse addebitabile al resistente, stante la violazione da parte sua degli obblighi di fedeltà, assistenza e collaborazione.
Pertanto, la stessa chiedeva pronunciarsi la separazione, con addebito a carico del marito, e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.12.2023, si costituiva in giudizio il quale contestava quanto ex adverso dedotto, CP_1
e richiedeva il rigetto della domanda di addebito, pur aderendo alla pronuncia di separazione e di divorzio.
Depositata le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., in data 24.1.2024 veniva pubblicata la sentenza n. 104/2024 di separazione personale dei coniugi.
Ammesse le prove testimoniali, le parti, all'udienza del 20.3.2025, raggiungevano un accordo nei termini che seguono:
- pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- rinuncia da parte della sig.ra alla domanda di addebito;
Pt_1
Cont
- obbligo della sig.ra al versamento in favore del sig. ella somma Pt_1 di € 2.500, oltre accessori, a titolo di spese legali.
Il Giudice, quindi, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla pronuncia di separazione.
2 L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Il Tribunale prende atto della rinuncia, da parte della sig.ra alla Pt_1
domanda di addebito, così che è cessata la materia del contendere sul punto.
4. Stante l'accordo delle parti sul punto, la sig.ra è condannata a Pt_1
Cont corrispondere al sig. a titolo di spese di lite, la somma di € 2.500 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
GE (FI) il 15.7.1981 tra nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...]; CP_1
2) condanna a corrispondere a a titolo di spese di Parte_1 CP_1 lite, la somma di € 2.500, oltre accessori di legge;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GE (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 24, Parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2329/2023 avente ad oggetto Cessazione
degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]e Cozzile Parte_1
(PT) alla via Bruceto n. 99, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Stanghellini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via Cavour n. 37;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]e CP_1
Cozzile (PT) alla via Bruceto n. 99, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Severi, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Monsummano Terme alla via Luciano Lama n. 100;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 13.10.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in GE (FI) il 15.7.1981 con e che CP_1
Per_ Per_ dalla loro unione nascevano le figlie (nata il [...]) e (nata il
6.3.1984), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La ricorrente deduceva come tra lei e il marito da tempo non vi fosse più alcuna unione affettiva, vivendo gli stessi, ormai, separati di fatto da anni.
La ricorrente, poi, affermava che la fine del matrimonio fosse addebitabile al resistente, stante la violazione da parte sua degli obblighi di fedeltà, assistenza e collaborazione.
Pertanto, la stessa chiedeva pronunciarsi la separazione, con addebito a carico del marito, e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.12.2023, si costituiva in giudizio il quale contestava quanto ex adverso dedotto, CP_1
e richiedeva il rigetto della domanda di addebito, pur aderendo alla pronuncia di separazione e di divorzio.
Depositata le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., in data 24.1.2024 veniva pubblicata la sentenza n. 104/2024 di separazione personale dei coniugi.
Ammesse le prove testimoniali, le parti, all'udienza del 20.3.2025, raggiungevano un accordo nei termini che seguono:
- pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- rinuncia da parte della sig.ra alla domanda di addebito;
Pt_1
Cont
- obbligo della sig.ra al versamento in favore del sig. ella somma Pt_1 di € 2.500, oltre accessori, a titolo di spese legali.
Il Giudice, quindi, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla pronuncia di separazione.
2 L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Il Tribunale prende atto della rinuncia, da parte della sig.ra alla Pt_1
domanda di addebito, così che è cessata la materia del contendere sul punto.
4. Stante l'accordo delle parti sul punto, la sig.ra è condannata a Pt_1
Cont corrispondere al sig. a titolo di spese di lite, la somma di € 2.500 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
GE (FI) il 15.7.1981 tra nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...]; CP_1
2) condanna a corrispondere a a titolo di spese di Parte_1 CP_1 lite, la somma di € 2.500, oltre accessori di legge;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GE (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 24, Parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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