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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 6.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti nn.r.g. 4024/2017 – 4549/2017 – 4550/2017
TRA
c.f.- elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Messina, Via Cannizzaro 87 presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Sorbello e
Annalisa Sorbello che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1 [...]
) residente in [...] e C.F._2
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
ivi residente in [...], elettivamente domiciliati in
[...]
Messina Viale Europa n. 83/M presso lo studio dell'avv. Sergio Piccione dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
Resistenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
1 Con ricorso depositato in data 23/8/2017, il sig. adiva l'intestato Pt_1
Tribunale chiedendo che venisse accertato che i lavoratori e Controparte_1
avevano svolto attività lavorativa alle dipendenze dello stesso Controparte_2
e presso il panificio da lui gestito, rispettivamente: il , dal 23.07.2014 al CP_1
05.10.2016, con rapporto part-time per 24 ore settimanali e con le mansioni di operaio – conducente di furgone;
il , dal 01.03.2016 al 30.09.2016, con CP_2
rapporto part-time per 12 ore settimanali e con le mansioni di operaio – conducente di furgone.
Chiedeva, ancora, che venisse accertato che detti dipendenti, oltre alle somme indicate nelle buste paga, avessero ricevuto ulteriori importi registrati su delle schede prodotte in giudizio e che, per tale ragione, nessuna somma spettasse ai lavoratori a titolo di differenza paga, di compenso lavoro straordinario, di 13° e
14°, di festività e di TFR.
Nella narrativa del ricorso introduttivo non esponeva alcuna res litigiosa, ovvero non dichiarava di aver ricevuto dai suoi dipendenti illegittime richieste relative al dedotto rapporto di lavoro e che, tramite il richiesto accertamento, dovessero essere contrastate.
Come mezzo al fine chiedeva ammettersi prova per testi articolata in ricorso.
Ritenendo la perfetta rispondenza di quanto versato ai propri dipendenti rispetto a quanto dovuto, non chiedeva CTU per accertare la correttezza delle somme versate a titolo di lavoro supplementare/straordinario, 13^, 14^, festività e TFR.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e contestando tutto quanto CP_1 CP_2
dedotto dal ricorrente e facendo presente che i rapporti di lavoro si erano svolti con modalità radicalmente diverse.
Specificavano che, contrariamente a quanto affermato dal avevano Pt_1
svolto lavoro supplementare e straordinario senza percepire i giusti emolumenti.
Precisavano di aver rivolto le proprie istanze al che sottaceva la Pt_1
circostanza, e di aver attivato il procedimento di conciliazione stragiudiziale al quale il datore di lavoro si era sottratto.
Deducevano di aver introdotto separati giudizi per far valere le proprie ragioni chiedendone la riunione al presente procedimento.
2 Chiedevano quale mezzo al fine di ammettere la prova per testi articolata nei rispettivi ricorsi e CTU contabile per l'accertamento delle differenze retributive dovute.
Disposta la riunione delle cause per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva si procedeva all'assunzione delle prove testimoniali richieste e articolate dalle parti.
All'esito della suddetta prova questo giudice riteneva di predisporre proposta conciliativa ai fini della definizione transattiva del giudizio.
Detta proposta veniva accettata dai sigg.ri e mentre veniva CP_1 CP_2
rifiutata dal Pt_1
Si procedeva, di conseguenza, all'espletamento della consulenza contabile richiesta dai lavoratori per la quantificazione degli emolumenti richiesti.
Fissata l'udienza di discussione e scambiate le note conclusive, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame delle domande del ricorrente e dei resistenti.
In considerazione del fatto che le domande svolte dalle parti nei procedimenti riuniti appaiono esattamente uguali e contrarie le stesse possono essere trattate congiuntamente distinguendo solo le posizioni dei lavoratori.
2.1 – DIPENDENTE CP_1
Risulta pacifica e non contestata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato che si è protratto dal luglio 2014 al settembre 2016.
Detto ciò, mentre il datore di lavoro sostiene che il abbia svolto solo le CP_1
mansioni di conducente di furgone per le consegne del pane in regime di part-time
(livello retributivo B4), il lavoratore sostiene di aver svolto anche le mansioni di aiuto commesso/confezionatore (livello retributivo B3) in regime di tempo pieno.
Per quanto riguarda le mansioni effettivamente disimpegnate dal , posto CP_1
che il datore di lavoro non ha articolato alcun capitolo della sua prova testimoniale sul punto, occorre fare riferimento ai capitolati di prova articolati dal . CP_1
I testi e tutti colleghi del , hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3 CP_1
confermato che il , prima e dopo le consegne, si occupava di confezionare CP_1
il pane o sconfezionarlo per la produzione di pangrattato.
3 Per contro, le testi e (congiunte del datore di lavoro) hanno, invece, Tes_4 Tes_5
negato che il si occupasse delle mansioni in contestazione. CP_1
Nel valutare l'attendibilità di queste ultime deposizioni non può non tenersi conto dei rapporti di parentela/affinità esistenti.
Pertanto, devono valorizzarsi, sia per numero che per “estraneità” dei testi, le deposizioni rese dai colleghi del . CP_1
Inoltre, le schede contabili riportanti l'importo dei “fuori busta” (che il Pt_1
sostiene essere stati versati al ) rappresentano una confessione in ordine allo CP_1
svolgimento di lavoro straordinario/supplementare che presumibilmente si svolgeva all'interno dell'azienda non essendo plausibile che le consegne si potessero sempre protrarre oltre il consueto orario, dato che ciò si sarebbe mal conciliato con le esigenze degli esercizi commerciali che dovevano ricevere il pane.
Tali riscontri danno piena prova del fatto che il svolgeva le mansioni CP_1
rientranti nel livello retributivo 3 della categoria B di cui al CCNL Panificazione.
Infatti, la declaratoria ivi riportata fa riferimento a quei lavoratori che svolgono mansioni di “confezionatore” ovvero “il prestatore d'opera addetto in via prevalente al confezionamento di merci e prodotti. Ove richiesto provvede anche alla consegna all'ingrosso dei prodotti”.
Pertanto, a ben vedere, anche la mansione di conducente addetto alla consegna del prodotto rientra nel livello retributivo 3 della categoria B rivendicata dal lavoratore.
Le medesime considerazioni valgono per l'orario di lavoro osservato dal . CP_1
Lo stesso è stato confermato nei termini dedotti dal lavoratore dai testi Tes_1
e i quali hanno concordemente confermato che il Tes_2 Tes_3 CP_1
(come loro) prendeva servizio alle 4 di mattina per poi terminare il suo turno intorno alle 13:30 dal lunedì al sabato.
Sul punto soccorrono anche le citate schede contabili depositate dal dalle Pt_1
quali si evince che il svolgeva regolarmente e non in maniera occasionale CP_1 lavoro straordinario/supplementare, dunque, ben oltre l'orario contrattualmente convenuto.
4 Pertanto, può ritenersi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario nei termini richiesti in base ai principi mutuati dalla prevalente giurisprudenza in materia. (cfr. tra le tante Trib. Taranto 2136/21 “Il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.” )
Bisogna, tuttavia, rilevare che le deposizioni non coprono per intero il rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
Pertanto, le pretese del trovano conferma solo per i seguenti periodi: CP_1
marzo-settembre 2014 (teste ; ottobre 2015-marzo 2016 (teste Tes_1
; maggio-settembre 2016 (teste ). Tes_3 Tes_2
Relativamente alla quantificazione delle differenze retributive dovute al CP_1
soccorre la CTU del Dott. che appare congrua ed esente da vizi. Per_1
Il pretenderebbe il riconoscimento e, dunque, la detrazione da quanto Pt_1
dovuto al , delle somme riportate sulle citate schede contabili. CP_1
Tuttavia, ciò non è possibile in quanto manca la prova agli atti che gli importi segnati sulle schede siano stati effettivamente versati al lavoratore.
Pertanto, le schede contabili depositate dal da un lato provano a pieno Pt_1
titolo (in quanto provenienti dallo stesso datore di lavoro) lo svolgimento da parte del di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella contrattualmente CP_1
convenuta; dall'altro, essendo prive di quietanza, non dimostrano l'effettivo versamento delle somme ivi riportate.
Stante quanto sopra al va riconosciuta la complessiva somma di € CP_1
22.068,78 come meglio specificata nella CTU, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
2.2 – DIPENDENTE BONFIGLIO
Le medesime considerazioni sopra svolte valgono per l'altro lavoratore sig.
. Controparte_2
5 Relativamente alla durata del rapporto di lavoro subordinato il assume CP_2
che lo stesso sarebbe iniziato in forma irregolare in data 26/01/2016 per poi essere formalizzato il giorno 01/3/2016 protraendosi sino al settembre 2016.
L'assunto, tuttavia, non è provato in quanto il lavoratore non è riuscito a dimostrare di aver lavorato in nero per la ditta dal gennaio al marzo 2016. Parte_2
Di conseguenza, il periodo lavorativo regolarizzato contrattualmente è l'unico che può essere preso in considerazione ai fini di causa.
Detto ciò, mentre il datore di lavoro sostiene che il ha svolto solo le CP_2
mansioni di conducente di furgone per le consegne del pane in regime di part-time
(livello retributivo B2) il lavoratore sostiene di aver svolto anche le mansioni di aiuto commesso/confezionatore in regime di tempo pieno.
Per quanto riguarda le mansioni effettivamente disimpegnate dal , posto CP_2
che il datore di lavoro non ha articolato alcun capitolo della sua prova testimoniale sul punto, occorre fare riferimento ai capitolati di prova articolati dal lavoratore.
La teste , collega del , ha confermato che lo stesso, prima e Tes_2 CP_2
dopo le consegne, si occupava di confezionare il pane o sconfezionarlo per la produzione di pangrattato.
Per contro, le testi e (congiunte del datore di lavoro) hanno, invece, Tes_4 Tes_5
negato la circostanza.
Nel valutare l'attendibilità di queste ultime deposizioni, tuttavia, non può non tenersi conto dei rapporti di parentela/affinità esistenti.
Pertanto, devono valorizzarsi, in ragione della loro “estraneità”, le deposizioni rese dai colleghi del . CP_2
Inoltre, le schede contabili riportanti l'importo dei “fuori busta” (che il Pt_1
sostiene essere stati versati al ) rappresentano una confessione in ordine CP_2
allo svolgimento di lavoro straordinario/supplementare che presumibilmente si svolgeva all'interno dell'azienda non essendo plausibile che le consegne si potessero sempre protrarre oltre il consueto orario dato che ciò si sarebbe mal conciliato con le esigenze degli esercizi commerciali che dovevano ricevere il pane.
6 Le medesime considerazioni valgono per l'orario di lavoro osservato dal
. CP_2
Lo stesso è stato confermato nei termini dedotti dal lavoratore dalla teste Tes_2
la quale ha confermato che il (come lei stessa) prendeva servizio alle 4 CP_2
di mattina per poi terminare il suo turno intorno alle 13:30 dal lunedì al venerdì.
Sul punto soccorrono anche le citate schede contabili depositate dal dalle Pt_1
quali si evince che il svolgeva regolarmente e non in maniera CP_2
occasionale lavoro straordinario/supplementare, dunque, ben oltre l'orario contrattualmente convenuto.
Pertanto, può ritenersi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario nei termini richiesti in base ai principi mutuati dalla prevalente giurisprudenza in materia. (cfr. tra le tante Trib. Taranto 2136/21 “Il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.” )
Bisogna, tuttavia, rilevare che le deposizioni non coprono per intero il rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
Pertanto, le pretese del trovano conferma solo per il periodo maggio- CP_2
settembre 2016 come da deposizione della teste . Tes_2
Relativamente alla quantificazione delle differenze retributive dovute al CP_2
soccorre la CTU del Dott. che appare congrua ed esente da vizi. Per_1
Il pretenderebbe il riconoscimento e, dunque, la detrazione da quanto Pt_1
dovuto al , delle somme riportate sulle citate schede contabili. CP_2
Tuttavia, ciò non è possibile in quanto manca la prova agli atti che gli importi segnati sulle schede siano stati effettivamente versati al lavoratore.
Pertanto, le schede contabili depositate dal da un lato provano a pieno Pt_1
titolo (in quanto provenienti dallo stesso datore di lavoro) lo svolgimento da parte del di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella contrattualmente CP_1
7 convenuta;
dall'altro, essendo prive di quietanza, non dimostrano l'effettivo versamento delle somme ivi riportate.
Stante quanto sopra al va riconosciuta la complessiva somma di € CP_2
15.130,54 come meglio specificata nella CTU, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 55/2014 e
147/22 come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi e dell'avvenuta riunione successivamente alle fasi di studio e introduzione della controversia, che determina il conteggio ulteriore delle predette fasi in relazione ai due separati ricorsi.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti nn.r.g. 4024/2017 –
4549/2017 – 4550/2017, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande dei sigg.ri e e CP_1 CP_2
integralmente rigettate le domande del sig. condanna Pt_1
quest'ultimo al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1
somma di € € 22.068,78 e in favore di della Controparte_2 complessiva somma di € 15.130,54, entrambe oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e in ragione di complessivi € Controparte_1 Parte_3
13.704,00 oltre spese generali, cpa, iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU separatamente Pt_1
liquidate.
Messina, 07.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando
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