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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 1151 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. AGOZZINO Parte_1
ROBERTA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 24.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 28.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 29.01.2024, Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento dell'8 gennaio 2024 con il quale è stata respinta la sua domanda presentata il 20 aprile 2023 e diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione;
ha chiesto, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n. 25/2008, con conseguente diritto al rilascio del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 28 aprile 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023,
n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di respingimento, espulsione o estradizione “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine)”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 Al comma 2 del D.L. n. 20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso in esame la novella è applicabile dato che l'istanza di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata il 20/04/2023. Ritiene il collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia tuttavia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19 citato continuano comunque ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di cassazione, evidenziata la necessità di «valutare anche il profilo 'dell'effettivo inserimento sociale in Italia' dello straniero» (Cass. n. 28149/2023 e n. 28162/2023) poichè «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6,
d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (Cass.
28162/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, può ritenersi il ricorrente meritevole della protezione speciale: invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2020, e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente ha documentato di avere acquisito le competenze di bracciante agricolo e di avere svolto tali mansioni nell'ambito di diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati di volta in volta con ditte operanti nel territorio della provincia agrigentina, come testimoniato dalle numerose comunicazioni Unilav depositate, dalle buste paga relative alle retribuzioni percepite, dai CU 2025 dei datori di lavoro Green Farm e Convivio s.r.l., dalle buste paga dell'ultimo contratto di lavoro (in ordine di tempo) stipulato con l'associazione agricola avente ad oggetto un rapporto lavorativo a tempo determinato dall'8 gennaio Pt_2
2025 al 31 agosto dello stesso anno, con le medesime mansioni indicate.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2019, anno in cui è espatriato, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto. Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Stante la contumacia di parte resistente, avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per lasciare le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi, 1, 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
lascia le spese processuali a carico di chi le ha sostenute.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 7/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 1151 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. AGOZZINO Parte_1
ROBERTA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 24.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 28.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 29.01.2024, Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento dell'8 gennaio 2024 con il quale è stata respinta la sua domanda presentata il 20 aprile 2023 e diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione;
ha chiesto, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n. 25/2008, con conseguente diritto al rilascio del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 28 aprile 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023,
n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di respingimento, espulsione o estradizione “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine)”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 Al comma 2 del D.L. n. 20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso in esame la novella è applicabile dato che l'istanza di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata il 20/04/2023. Ritiene il collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia tuttavia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19 citato continuano comunque ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di cassazione, evidenziata la necessità di «valutare anche il profilo 'dell'effettivo inserimento sociale in Italia' dello straniero» (Cass. n. 28149/2023 e n. 28162/2023) poichè «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6,
d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (Cass.
28162/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, può ritenersi il ricorrente meritevole della protezione speciale: invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2020, e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente ha documentato di avere acquisito le competenze di bracciante agricolo e di avere svolto tali mansioni nell'ambito di diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati di volta in volta con ditte operanti nel territorio della provincia agrigentina, come testimoniato dalle numerose comunicazioni Unilav depositate, dalle buste paga relative alle retribuzioni percepite, dai CU 2025 dei datori di lavoro Green Farm e Convivio s.r.l., dalle buste paga dell'ultimo contratto di lavoro (in ordine di tempo) stipulato con l'associazione agricola avente ad oggetto un rapporto lavorativo a tempo determinato dall'8 gennaio Pt_2
2025 al 31 agosto dello stesso anno, con le medesime mansioni indicate.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2019, anno in cui è espatriato, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto. Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Stante la contumacia di parte resistente, avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per lasciare le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi, 1, 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
lascia le spese processuali a carico di chi le ha sostenute.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 7/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.