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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa ON EN Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1000 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Giudice Istruttore del 21 agosto 2024, vertente
TRA
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Guglielmini, nel cui studio sito in LI SS (CS), al Largo C. Colombo n°6 (A. U.
SS), hanno eletto domicilio;
= APPELLANTI =
CONTRO
), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._4
di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato alla busta telematica contenente l'atto costituivo, da sé medesimo unitamente all'avv. Giampiero Palopoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in LI
SS (CS) al Viale L.de Rosis n. 18 (A.U. SS);
1 - APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nell'atto introduttivo, al quale le parti si sono riportate nelle note di trattazione: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello Di Catanzaro, respinta ogni avversa difesa, accogliere le presenti conclusioni: 1) Preliminarmente sospendere la esecutività della sentenza n°80/2021, emessa dal Tribunale di
Castrovillari in data 19.04.2021; 2) Nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello, in riforma della sentenza n°80/2021 del Tribunale di Castrovillari accertare
e dichiarare la inammissibilità della domanda di riduzione promossa dal
[...]
per violazione art.564 – comma 1 c.c.; 3) In via subordinata, Parte_4
in accoglimento dei motivi sub. II, III e IV, in riforma della sentenza del Tribunale di
Castrovillari n°80/2021, accertare e ritenere la totale infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di riduzione promossa da atteso Controparte_1
che, tenuto conto delle somme di denaro , indicate in atti , di cui ha beneficiato e delle passività della massa, nessuna lesione di legittima è stata perpetrata in suo danno;
4) In via ancora più gradata, ridurre l'importo della prospettata lesione della legittima a quanto di ragione. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellato rassegnate nell'atto introduttivo, al quale Controparte_1
la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro adita, ogni contraria istanza, domande ed eccezioni di controparte respinte, rigettare in toto l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con la conferma integrale della sentenza n. 80/2021, emessa dal Tribunale di Castrovillari il 6/04/2021, pubblicata il 19/04/2021. Con la condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese, competenze ed onorari di questo grado del giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così sintetizzati nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data
24/11/1999, conveniva in giudizio, dinnanzi a questo Controparte_1
Tribunale, , e Controparte_2 Pt_2 Controparte_1 [...]
per sentir disporre in suo favore la reintegrazione della quota di Parte_3
legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie di Persona_1
2 nei modi di legge. In particolare, esponeva l'attore che, in data 20/07/1998, CP_1
era deceduto , padre dell'attore e del convenuto Persona_2 [...]
lasciando a sé superstiti i figli e e Controparte_2 CP_1 CP_2
disponendo del proprio asse ereditario mediante testamento segreto pubblicato in data 5/08/1998. Nell'atto di ultima volontà il de cuius premetteva che, con atto per
Notar da LI del 4 luglio 1987 registrato il 24 luglio 1987 al n. 59 Per_3
serie 1°, aveva donato, in parti uguali tra loro, ai figli e tutti CP_2 CP_1
i beni che, a suo giudizio, costituivano l'intera quota di legittima a loro spettante del suo patrimonio. Su tale premessa, disponeva che la restante parte di patrimonio venisse così attribuita:
- al OT , figlio di , in nuda proprietà Parte_3 CP_2
quattro beni immobili censiti nel Catasto rustico di LI alla partita 1171 in ditta volendo così indicare tutte le particelle catastali, anche Persona_2
se non sempre precisate, nonché tutti i beni di sua proprietà censiti nei fogli di mappa così specificati: 1) intero fondo ulivetato denominato “Spalluzzo” o “Greci” e sotto denominazioni in Catasto foglio di mappa 97 e 104 compresi fabbrcati e scorte;
2) intero fondo ulivetato denominato “Fontanelle” e sotto denominazioni foglio di mappa 84 e 95 particella 99, compresi fabbricati e scorte;
39 intero fondo denominato “Brellia” ovvero in Catasto foglio di mappa 75 e 68 Parte_5
compresi fabbricati e scorte ed i piccoli appezzamenti di terreno riportati nel foglio di mappa 74 particella 18 e nel foglio di mappa 73 particella 84; 4) intero fondo denominato “Losina” in Catasto foglio di mappa 78 particella 10 compresi fabbricati
e scorte. L'usufrutto dei suddetti quattro fondi veniva assegnato al figlio
[...]
sua vita natural durante. Sempre al OT lasciava la piena CP_2 Parte_3
proprietà di due appartamenti siti al primo piano della casa di in Controparte_3
via Garopoli n. 26 acquistati dagli eredi di e da Persona_4 Persona_5
[...]
- alla OT , figlia di , la piena proprietà dei Parte_2 CP_2
seguenti beni: 1) appartamento con le soffitte sito in Cosenza al Corso Italia n. 18; piccolo appezzamento di terreno di mq. 900 sito in Schiavonea in catasto foglio di mappa 80 particelle 72 ed 82 nonché l'altro piccolo appezzamento antistante la chiesa di LI Stazione in catasto foglio di mappa 85 particella 150; 3) il vano
3 a piano terra del fabbricato sito in alla via Vittorio Emanuele di Controparte_3
proprietà degli eredi di al quale era locato ed ora ad essi eredi Persona_6
locato. Il testatore, inoltre, attribuiva al figlio tutti i beni mobili di CP_2
arredamento, chincaglierie, stoviglie, posate, argenteria, gioielli, oggetti antichi e moderni che erano residuati dalla donazione sopra richiamata nonché tutto ciò che potrà maturare al giorno della morte, nella misura di 1/3, dalla gestione dell'usufrutto sui beni della premorta Parte_2
Sempre a il de cuius attribuiva la quota parte di eredità a lui spettante CP_2
quale erede legittimo dalla sorella deceduta intestata a Persona_7 CP_4
il 26.07.1994 e gli introiti di tutti i crediti maturati e non pagati durante la vita nonché quelli maturandi ovvero esigibili dopo la scomparsa sia per integrazione sul prezzo dell'olio di oliva, cereali, leguminosi e foraggere che per fitti e quant'altro di qualsiasi natura e genere. Infine, lasciava a quant'altro potesse aver CP_2
omesso o dimenticato per quanto concerne beni mobili ed immobili.
, infine, veniva nominato esecutore testamentario. CP_2
Ciò premesso, deduceva l'attore che il padre, quando era in vita, aveva anche beneficiato di una donazione di denaro, atteso che aveva emesso CP_2
assegno a favore di quest'ultimo dell'importo di lire 2.414.000.000 prelevando
l'importo dal conto corrente n. 27/1971 in essere presso il Banco Di Napoli, filiale di
SS, intestato a e Persona_2 Controparte_2 CP_1
Chiedeva, quindi, di tenerne conto ai fini delle ricostruzione della massa
[...]
ereditaria e della quantificazione della quota disponibile.
Infine, sosteneva l'attore, che il testatore aveva effettuato altre donazioni di denaro in favore del figlio emettendo assegni tratti su conti correnti personali in CP_2
essere presso la Cassa di Risparmio e Banco di Napoli.
Sulla base di ciò, l'attore allegava di aver subito una lesione della quota di legittima a sé spettante, atteso che quanto ricevuto in vita dal de cuius in virtù dell'atto di donazione sopra richiamato – “a titolo di quota di legittima” - era inferiore alla quota di legittima che gli spetterebbe, determinata in lire 3.045.893.000 e, pertanto, chiedeva la reintegrazione della sua quota di legittima, agendo nei confronti di
[...]
, e . Controparte_2 Parte_2 Parte_3
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tempestivamente CP_2
4 , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
che instavano per il rigetto della domanda, evidenziando, in primo luogo, che i beni ricevuti in vita dall'attore in virtù dell'atto di donazione del 1987 superavano abbondantemente la quota di legittima a lui spettante, ed, in secondo luogo, che, ai fini della determinazione dell'eventuale lesione, doveva tenersi conto di una pluralità di donazioni di danaro effettuate in vita dal di loro padre in favore dell'attore, di seguito indicate:
1)lire 100.000.000 versati al notaio per la stipula del più volte richiamato Per_3
atto di donazione;
2) lire 582.659.000 per pagamento imposta complementare atto di donazione e quant'altro (atto ); 3) lire 200.000.000 per spese di riattazione Per_3 dell'intero I piano del palazzo sito nel centro storico di SS, di proprietà dell'avv. ; 4) lire 150.000.000 somma donata per Controparte_1
l'acquisto dell'appartamento sito in Roma alla via S. Valentino n. 10; 5) dollari
200.000 e 1386 azioni “Global” depositate sul conto n. 220050 “G.R. NETO” al nome dell'avv. presso la Banca “Credit Suisse” di Chiasso, Persona_2 conto estinto dall'avv. . Oltre alle predette donazioni di Controparte_1 denaro, l'attore aveva ricevuto in vita gli arredi ed i mobili della casa di via Garopoli
n. 26 di LI, analiticamente indicati in comparsa. Inoltre, il convenuto
[...]
contestava la qualificazione operata dall'attore di donazione in relazione al CP_2
prelevamento effettuato dal padre sul conto corrente n. 27/1971 in essere presso il
Banco Di Napoli, filiale di SS, in assenza di prova della destinazione delle somme prelevate. Peraltro, eccepiva che tra di lui ed il padre vi fosse un rapporto reciproco di dare e avere dovuto al complesso dei rapporti di natura economica ed amministrativa tra di loro intercorrenti per la gestione dei beni comuni. Infine, ritenuto che l'attore non fosse un legittimario pretermesso, sulla scorta della clausola contenuta nell'atto di donazione del 1987 per la quale, nel caso in cui la donazione avesse ecceduto la quota di legittima a lui spettante, ogni eventuale eccedenza sarebbe stata imputata alla quota disponibile esente da collazione, eccepiva
l'inammissibilità dell'azione proposta, per non aver previamente accettato l'eredità con beneficio di inventario. In definitiva, chiedeva che venisse rigettata l'azione proposta, il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del giudice istruttore del 19.11.2001 veniva rigettata la richiesta di
5 interrogatorio formale dell'attore e la richiesta di ordine di esibizione avanzata dal convenuto in comparsa di risposta mentre veniva disposta c.t.u. onde verificare la denunziata lesione della quota di riserva, da accertarsi mediante determinazione del valore della massa ereditaria, della quota disponibile e della quota di legittima.
Interrotto il giudizio all'udienza del 16/10/07 per l'intervenuto decesso del convenuto
, lo stesso veniva riassunto dall'attore nei confronti Controparte_2
degli eredi, (moglie) e e Parte_1 Parte_2
(figli, già costituiti in proprio)”. Parte_3
Con sentenza n. 80/2021 pubblicata in data 19.4.2021, il Tribunale di Castrovillari così provvedeva:
“1) Dichiara la lesione della quota di legittima di;
2) Controparte_1
Accoglie la domanda proposta da di riduzione delle Controparte_1
disposizioni contenute nel testamento segreto pubblicato in data 5/08/1998, e, per
l'effetto, reintegra l'attore nella quota di legittima a lui spettante mediante riduzione della disposizione testamentaria in favore di (e per Controparte_2 esso in favore degli eredi costituiti) di un valore corrispondente ad € 1.086.334,98, della disposizione in favore di di un valore Parte_3 corrispondente ad € 19.371,01, ed, infine, della disposizione in favore di
[...]
di un valore corrispondente ad € 7.570,28; 3) Condanna i convenuti, Parte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano, nel loro complessivo ammontare in € 87,08 per esborsi ed € 21.424,00 per competenze legali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
4) Pone le spese di consulenza a definitivo carico dei convenuti, in solido tra loro.”.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado, premessa la qualificazione della domanda siccome azione personale di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima:
- ha ritenuto inapplicabile l'obbligo di preventiva accettazione con beneficio di inventario, ex art. 564 c.c., in quanto l'attore, poiché integralmente pretermesso, non avrebbe acquisito la qualità di erede fino a quando non si fosse vittoriosamente conclusa l'azione di riduzione;
- ai fini dell'accertamento della lesione di legittima, ha, tramite c.t.u., determinato il
6 valore della massa ereditaria, tenendo conto del "relictum" al momento dell'apertura della successione e del "donatum" mediante riunione fittizia, non essendo emersa la sussistenza di debiti;
- nell'ambito di tale valutazione, ha escluso, ritenendole non provate, le donazioni che il convenuto aveva dedotto essere state ricevute dall'attore da parte del de cuius quando era in vita;
ha ritenuto non provata anche la donazione di denaro per complessive lire 2.414.000.000, allegata in modo generico dall'attore e priva di elementi di prova specifici e ha poi escluso che le somme indicate nella scrittura del 6.6.1996 potessero qualificarsi come donazioni, non sussistendo la causa liberale;
- ha, quindi, quantificato la massa ereditaria in € 10.958.140,00, derivante dalla somma del "relictum" e del "donatum", con una quota di legittima pari ad €
3.652.713,33 per ciascun figlio, così determinando in € 1.113.276,27 la misura della lesione della quota legittima, subita dall'attore, avendo egli già ricevuto dal de cuius in vita beni per un valore di € 2.539.437,06;
- ha, in conclusione, disposto che la lesione della quota di legittima fosse reintegrata mediante riduzione delle disposizioni testamentarie a favore dei beneficiari e, quindi, per il 97,58% da per l'1,74% da Controparte_2 [...]
e per lo 0,68% da , precisando Parte_3 Parte_2 che l'azione di riduzione proposta, avente l'effetto di rendere inefficaci le disposizioni testamentarie lesive nei limiti necessari per reintegrare la quota di legittima, non era stata seguita da una domanda di restituzione o divisione ereditaria, sicché non poteva procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria.
Avverso la predetta sentenza interponevano appello Parte_1 [...]
e , censurando la pronuncia: Parte_3 Parte_2
1. nella parte in cui non ha ritenuto improponibile la domanda avanzata in primo grado per mancanza della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, per come imposto dall'art. 564 co. 1 c.c.: ciò in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che, alla luce di una valutazione complessiva e combinata della donazione con atto pubblico per Notar del 04.07.1987, Per_3
del testamento 23 Aprile 1996 di e della dichiarazione Persona_2
7 integrativa a firma dello stesso datata 06 Giugno 1996 (ritenuta dallo stesso
Tribunale pienamente utilizzabile ai fini della decisione ma, di fatto, poi non considerata nella valutazione), emergerebbe che non Controparte_1
può essere considerato legittimario totalmente pretermesso, essendo egli, invece, menzionato nei predetti atti nella sua qualità di erede;
2. nella parte in cui ha ritenuto sussistente la lesione della quota di legittima spettante a avrebbe errato il Tribunale nel ritenere non Controparte_1
provate le donazioni eseguite in vita dal de cuius in favore dell'attore, offrendo un'interpretazione strettamente letterale della scrittura del 6.6.1996, tralasciando il dato sostanziale rappresentato dall'incremento patrimoniale di cui, di fatto, aveva beneficiato l'attore in forza dei pagamenti eseguiti per suo conto dal de cuius e delle somme da questi direttamente o indirettamente devolute al figlio CP_1
evidenziavano in proposito, che era rimasta inevasa la richiesta, formulata in via istruttoria, di acquisizione di informazioni presso l'Istituto di credito con riferimento alle somme depositate presso la Banca “Credit Suisse” (Dollari
200.000 e 1386 azioni “Global”) sul conto n. 220050 “G.R. NETO”, di proprietà di che vennero liquidate, ritirate ed incassate Persona_2
esclusivamente da che provvide alla estinzione del Controparte_1
conto; annotavano, inoltre, di avere fornito prova del pagamento, da parte del de cuius, attraverso 11 assegni, tanto delle spese notarili relative all'atto di donazione per Notar del 04.07.1987 (vecchie lire100.000.000 - €77.468,53) quanto Per_3 dell'imposta complementare derivante dalla stipula dello stesso atto, pari a vecchie lire 1.063.318.000 (€ 549.157,92) – non essendo stata, peraltro, mai contestata dall'attore “l'attribuzione della somma al pagamento delle imposte sull'atto notarile di donazione” – ancorché i citati titoli, regolarmente allegati al fascicolo di parte e indicati nel relativo indice, non sino stati più rinvenuti tra gli atti a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
3. nella parte in cui ha accolto, ai fini della quantificazione del valore dei beni, le risultanze della c.t.u., nonostante le numerose incongruenze e gli errori evidenziati dal c.t.p., che avrebbe, peraltro, sovrastimato alcuni beni;
lamentano che le osservazioni illustrate dal consulente di parte non sarebbero state adeguatamente considerate dal Tribunale, che non aveva ritenuto neanche di chiedere chiarimenti
8 al proprio ausiliario;
4. nella parte in cui ha quantificato la lesione della legittima senza tenere conto dei debiti di massa, conteggiati dal c.t.u. in € 699.592,65, sulla scorta di documentazione che il Tribunale ha ritenuto tardivamente prodotta dai convenuti in primo grado, senza considerare che il quesito assegnato attribuiva al c.t.u.
l'incarico di ricostruire la massa detraendone i debiti e che l'ausiliario, in ottemperanza alle prescrizioni del Tribunale, aveva avuto cura di acquisire documentazione da vari uffici, “ben oltre quella esistente nei fascicoli delle parti alla data del giuramento. In alcuni casi ha, in piena autonomia, richiesto ed acquisito presso Enti quali GE e OL documentazione relativa all'incameramento da parte dei soggetti in causa, di somme di denaro che, evidentemente, hanno inciso sulla formazione della massa attiva. Di dette somme, il CTU prima, ed il Tribunale poi, hanno tenuto conto ai fini della formazione della massa attiva ed al fine di procedere alla quantificazione della quota di legittima spettante a ed alla quantificazione della Controparte_1 lesione”, così consentendo, il Tribunale, tramite il c.t.u., il transito nel fascicolo di documentazione utilizzata per formare la massa attiva, sicché ingiusta era, invece,
l'esclusione della documentazione necessaria per formare la massa passiva.
Peraltro, l'ammontare di € 699.592,65 – pari ai debiti come quantificati dal c.t.u. – non solo non è stato detratto, dal Tribunale, dalla massa attiva ma, addirittura, è stato alla stessa aggiunto, così incrementando in modo erroneo la misura della ritenuta lesione.
Concludevano, quindi, nei termini sopra riportati.
Nel costituirsi in giudizio, ha argomentato in ordine Controparte_1 all'infondatezza del gravame, del quale ha chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 settembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La valutazione cui la Corte è chiamata deve muovere dall'analisi congiunta del primo
9 e del secondo motivo di appello, in quanto tra loro strettamente connessi per le ragioni che, come si vedrà, ne sorreggono lo scrutinio.
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione spiegata in primo grado per non avere, l'attore, accettato l'eredità con beneficio di inventario. Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 564 co. 1 c.c. non trovi applicazione nella fattispecie in quanto
[...]
sarebbe erede integralmente pretermesso. Controparte_1
La valutazione finale del Tribunale merita condivisione ma per ragioni del tutto diverse da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure.
Infatti, l'attore deve reputarsi a tutti gli effetti un chiamato all'eredità e, quindi, legittimario non integralmente pretermesso.
Si perviene a detta conclusione sulla scorta del contenuto della scrittura del 6.6.1996.
Essa, a ben vedere, costituisce un atto di ultima volontà e, più precisamente, un testamento olografo autonomo, che non revoca ma integra il pregresso testamento pubblico, nella misura in cui contiene disposizioni di ultima volontà in relazione a sostanze di cui il testatore non aveva disposto con il precedente testamento.
In esso, infatti, dopo avere elencato le somme che Persona_2 CP_1
“deve rimborsare” al genitore in dipendenza di anticipazioni fatte dal padre nell'interesse del figlio per il pagamento delle ditte che eseguirono i lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà di ovvero per il pagamento CP_1 del prezzo di acquisto dell'appartamento di sito in Roma, ovvero, come si CP_1 vedrà, per il pagamento dell'imposta di donazione e per il prelievo dell'intero saldo attivo di un conto cointestato al genitore e al figlio, disponeva: “qualora tutte le suddette somme dovessero ancora rimanere in possesso di mio figlio CP_1
rivalutate con gli interessi maturati, il giorno della mia morte, dispongo che siano imputate alla quota di legittima a lui spettante ... . L'eventuale eccedenza va rimborsata da e assegnata in conto disponibile a mio figlio CP_1 CP_2
.
[...]
Trattasi, quindi, di chiamata all'eredità sottoposta alla condizione della permanente sussistenza, nel patrimonio del de cuius, al momento della morte, del credito vantato nei confronti del figlio per la restituzione delle somme. L'attribuzione di cui, CP_1
con la scrittura in parola, il padre beneficia il figlio non è, come CP_1
10 correttamente rilevato dal Tribunale, una donazione, mancando la causa donandi e lo spirito di liberalità, tant'è che lo stesso genitore prevede che la somma “deve essere restituita” dal figlio. E, tuttavia, ove quest'ultimo, alla sua morte, non abbia ancora restituito la somma e, quindi, permanga nell'asse morendo dismesso il relativo credito, di esso il padre dispone, mortis causa, attribuendolo al figlio a titolo di CP_1 legittima (così determinando la confusione e, nella sostanza, l'estinzione del debito sino alla concorrenza) e, per la differenza, attribuendolo a in conto disponibile. CP_2
Quindi, è un erede non (integralmente) pretermesso. CP_1
Ciò nondimeno l'art. 564 c.c. non può trovare applicazione.
La norma in questione prevede che “Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità…”
In sostanza, quindi, la disposizione normativa in esame impone la preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario solo nel caso in cui l'azione di riduzione debba essere proposta nei confronti di terzi che non siano eredi (si pensi alle riduzioni di donazioni fatte dal defunto a terzi quando era in vita).
La norma, infatti, mira a tutelare quei soggetti che, avendo beneficiato di disposizioni suscettibili di riduzione e non essendo eredi, possono non essere a conoscenza della reale ed effettiva composizione (attiva e passiva) dell'asse e, quindi, possano non essere in condizione di adeguatamente difendersi: esigenza, questa, evidentemente non sussistente nei rapporti tra eredi, la cui qualità implica che si tratti di soggetti a conoscenza dei beni e dei debiti che sono loro trasferiti a titolo universale o particolare.
Ebbene, nella fattispecie, attore in primo grado, ha Controparte_1
promosso un'azione di riduzione nei confronti di e dei suoi Controparte_2
figli, e , tutti coeredi testamentari. Non era, quindi, tenuto, ai fini Pt_2 Parte_3
della proponibilità della domanda, ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario.
Superato, quindi, il profilo della proponibilità, occorre indagare più approfonditamente il secondo motivo di gravame al fine di verificare se effettivamente possa dirsi prodotta l'attribuzione testamentaria (condizionata) del credito, di cui sopra si diceva, in favore di sì da imputarla alla legittima nella valutazione circa la sua CP_1
11 lesione e l'eventuale quantificazione di essa.
Ciò in quanto, con il secondo motivo, gli appellanti sostengono che non CP_1
sarebbe stato leso nella sua quota di legittima in ragione del valore dei cespiti ricevuti con atto di donazione per Notar del 04.07.1987 e delle attribuzioni eseguite Per_3
in suo favore dal padre come risultanti, appunto, dalla Persona_2
scrittura (rectius testamento) del 6.6.1996.
Alla luce della produzione documentale in atti e delle rispettive difese delle parti, ritiene la Corte che sia provata l'attribuzione patrimoniale relativa al pagamento della imposta complementare, e accessori afferenti la donazione del 1987. CP_5
Difatti, quanto riportato nel testamento del 6.6.1996 (“...l'atto per Notaio del Per_3
4-7-987 è costato ...lire 1.063.318.000 per imposta complementare di donazione,
e accessori a seguito di ulteriore accertamento fiscale da me pagate il CP_5
21.9.1992 a mezzo di prelievo di pari importo dal mio conto corrente del Banco di
Napoli di SS. La ricevuta dell'Ufficio Registro di LI è stata rilasciata a nome dei miei figli e perché il pagamento era da essi CP_2 CP_1 dovuto”) ha trovato riscontro nella produzione documentale operata dalla difesa di da cui risulta che, in data 7.7.1992, effettivamente, l'Ufficio del Registro di CP_2
LI notificò a un avviso di liquidazione in rettifica di quello precedente CP_2
del 16.4.1992, con cui veniva determinato esattamente in lire 1.063.318.000 quanto dovuto da entrambi i fratelli, e Controparte_2 Controparte_1
a titolo di imposta complementare di donazione, trascrizione, catasto e
[...]
dovuti in dipendenza dell'atto di donazione per Notaio registrato il CP_5 Per_3
24.7.1987, nonché che il 21.9.1992 – evidentemente Controparte_2 nell'ambito di quel complessivo rapporto di cointeressenza con il padre, caratterizzato da continui spostamenti di denaro dai conti intestati o cointestati all'uno a conti intestati all'altro, di cui hanno dato ben evidenza le produzioni documentali di ambo le parti – emise, in favore del padre, un assegno esattamente corrispondente Per_2 all'importo di lire 1.063.318.000 che, poi, secondo quanto dedotto dalla difesa di
– e mai specificamente contestato dalla difesa dell'attore in primo grado – venne CP_2 convertito da in 11 assegni all'ordine del cassiere. Proprio dalla Per_2 documentazione prodotta dall'attore sin dalla sua costituzione in giudizio emerge anche che, esattamente come descritto nel citato testamento del 6.6.1996, la ricevuta di
12 pagamento – datata 21.9.1992 – venne rilasciata dall'Ufficio del Registro a nome dei due figli (e diversamente non poteva essere, poiché erano costoro i debitori delle somme). Va, inoltre, rimarcato che, a fronte della deduzione dei convenuti, secondo cui la provvista necessaria per il pagamento della somma venne messa a disposizione da tramite 11 assegni, la difesa dell'attore mai abbia Persona_2
specificamente e tempestivamente contestato tali precisi fatti, essendosi limitata a dedurre che “...è stata esibita ricevuta di pagamento effettuato da Controparte_2
Con e all'Uffiico del Registro di per
[...] Controparte_1 Controparte_3 un importo di L.
1.063.318.000 in relazione all'atto di donazione ...Da tale ricevuta risulta univocamente che il versamento è stato effettuato anche dallo stesso attore nella misura del 50% - La veridicità di tale circostanza non può essere disconosciuta se non tramite proposizione di querela di falso”. Dunque, la difesa non ha mai contestato che la provvista fosse stata messa a disposizione del de cuius, né che questi vi abbia provveduto tramite 11 assegni tratti sul proprio conto corrente, essendosi limitata a dedurre che “dalla ricevuta” risultava “un versamento” eseguito dai due fratelli, contestabile solo con querela di falso. Simile difesa – errata nella misura in cui richiama la necessità di una querela di falso in rapporto ad un'attestazione che non è un atto pubblico ma una mera quietanza – si traduce in una mancanza di puntuale e specifica contestazione circa la veridicità di quanto dedotto dalla controparte in punto di provenienza del denaro e di modalità del pagamento, che, in uno con la produzione documentale, vale a dare riscontro pieno all'esistenza del credito del de cuius nei confronti del figlio del quale credito il testatore ha disposto con la scheda CP_1
del 6.6.1996.
Al contrario, tutti gli altri pagamenti che il de cuius ha dichiarato, nel citato testamento, di avere eseguito in favore del figlio direttamente nelle sue CP_1
mani o pagando debiti di questi (compreso il pagamento del Notaio in dipendenza dell'atto di donazione del 1987), nonché il credito che il de cuius ha dichiarato di vantare nei confronti di in conseguenza di prelievi, da parte di questi CP_1
eseguiti, da conti cointestati, non hanno trovato sufficiente dimostrazione. In particolare, quanto alle somme depositate presso la Banca “Credit Suisse”, l'istanza istruttoria – di cui l'appellante lamenta l'omesso accoglimento – si palesava evidentemente esplorativa, trattandosi di documentazione e informazioni che la parte
13 avrebbe potuto acquisire autonomamente tramite apposita richiesta all , di Pt_6
talché un'eventuale richiesta giudiziale di informazioni si sarebbe tradotta in un'elusione dell'onere probatorio posto a carico della parte.
Dunque, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, va imputato alla quota di riserva di non solo il valore dei beni ricevuti per Controparte_1 donazione nel 1987 (€ 2.539.437,06), come stimato dal c.t.u., ma anche l'importo del credito – con conseguente estinzione del debito corrispondente – vantato dal de cuius nei confronti dello stesso attore, per un importo di € 274.579,00 (vecchie lire
531.059.000, ossia la metà della somma di lire 1.063.318.000, pagata da e Per_2
rimborsatagli solo dal figlio per la sua parte). Su detta somma vanno conteggiati CP_2 anche gli interessi al saggio legale dall'esborso (21.9.1992) alla data di apertura della successione (che segna l'estinzione del debito per confusione), i quali ammontano ad euro 138.794,05. Infatti, il credito del de cuius per interessi sulla somma, pure menzionato nel testamento siccome da attribuire a in conto di legittima, deve CP_1
ritenersi esistente e, quindi, trasferito in conformità al testamento e ciò alla luce del disposto di cui all'art. 1282 co. 1 c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto. Al contrario, benché anch'esso menzionato nel testamento e attribuito a non può ritenersi esistente un CP_1
credito del de cuius per rivalutazione monetaria sulla somma come sopra determinata, giacché, trattandosi di debito di valuta e non di valore, non è dovuto il maggior danno in mancanza dei presupposti di cui all'art. 1224 c.c..
Non merita accoglimento il terzo motivo di impugnazione con cui gli appellanti si dolgono del recepimento, da parte del Tribunale, della stima operata dal c.t.u. senza tenere conto dei rilievi espressi dal consulente di parte. In disparte la genericità del motivo – che, nella sostanza, si limita a richiamare, peraltro parzialmente, le deduzioni del c.t.p. – deve rilevarsi che le osservazioni del c.t.p., per un verso, non segnalano errori dell'ausiliario incidenti sull'individuazione dei beni o sulle caratteristiche oggettive rilevanti ma solo sui criteri utilizzati per la stima (ritenuti dal c.t.p. “poco appropriati”), e, per altro verso, esse si limitano quasi tutte ad una critica astratta, senza tradursi in efficaci valutazioni alternative e senza che sia dato comprendere se e quanto un'eventuale valutazione con diversi criteri di stima (che il c.t.p. genericamente indica come “libero mercato”, senza aver verificato se siano
14 individuabili efficaci comparabili risalenti al 1998) avrebbe condotto a differenti risultati. Inoltre, dette osservazioni adducono (e si fondano su) fatti – quali parziali espropri o modifiche dello stato degli immobili (ad esempio in relazione ai terreni in località “Spalluzza”) – che attengono ad un momento successivo all'apertura della successione, che, invece, segna l'epoca alla quale deve farsi risalire la stima per la verifica circa la lesione della quota;
altre critiche, poi, si addentrano in ricostruzioni del tutto ipotetiche in merito a quale potesse essere lo stato dei beni all'epoca dell'apertura della successione senza che dette ricostruzioni siano fondate su elementi oggettivi (ad esempio in relazione ai terreni in località “Colanda” o al fondo
”); in molti altri passaggi della sua relazione, poi, il c.t.p. si limita a Per_8
descrivere talune caratteristiche – positive o negative – del singolo bene, senza, tuttavia, chiarire se, perché e in quale misura, in ragione di dette caratteristiche, sia non congrua la stima che ne fornito l'ausiliario del Tribunale (ad esempio, in relazione ai terreni in località “Fontanelle”, “Brigarossa”, “Foggia”, Persona_9
”, ”, “Spalluzza”, ”, ecc.). Tutto ciò impedisce di
[...] Per_10 Per_11
ritenere che la fisiologica opinabilità – che è caratteristica propria dell'operazione di valutazione dei beni – del giudizio del c.t.u. sia trasmodata in conclusioni errate o inattendibili in misura superiore al tollerabile.
Va, quindi, confermata la sentenza di prime cure nella parte in cui ha posto a fondamento della decisione la relazione del c.t.u..
Il quarto motivo di appello si sviluppa in due direzioni: l'una volta a contestare la mancanza detrazione dei debiti dal relictum e l'altra volta a contestare la sommatoria dei debiti al relictum e al donatum.
La prima contestazione non è fondata. Infatti, indipendentemente dalla tempestività o meno della produzione documentale con cui i convenuti in primo grado hanno inteso documentare i debiti, ciò che rileva è che dal relictum, ai sensi dell'art. 556 c.c., vanno detratti i debiti del defunto esistenti al momento dell'apertura della successione. Ciò in quanto il legittimario pretermesso o leso subentra, nei limiti della propria quota di riserva, sia nelle componenti attive dell'asse ereditario sia in quelle passive, ossia nei debiti del proprio dante causa, che, quindi, vanno proporzionalmente a ridurre il valore della propria quota, al pari di quella degli altri coeredi.
Al contrario, tutte le spese documentate dai convenuti (per la maggior parte imposte di
15 successione, ma anche spese per giudizi relativi agli immobili sostenute dopo la morte di non attengono a debiti del de cuius ma a debiti sorti successivamente che, Per_2
nella misura in cui riguardino beni ereditari, dovranno essere considerati in sede di scioglimento della comunione.
Va, infatti, rammentato che oggetto del giudizio – per come definito alla luce del petitum e della causa petendi della citazione introduttiva del primo grado – è esclusivamente l'accertamento della lesione della quota di legittima di e CP_1
della misura della riduzione delle disposizioni lesive di detta quota.
L'accoglimento dell'azione di riduzione implica, come correttamente e diffusamente illustrato nella sentenza gravata, l'inefficacia ex nunc delle disposizioni (nella fattispecie, testamentarie) lesive nella misura in cui ciò sia necessario per la reintegra della quota di riserva e, pertanto, i beni oggetto della disposizione lesiva, sempre in detti limiti, (ri)entrano in comunione ereditaria che dovrà essere sciolta ed è in tale sede che potranno e dovranno, ricorrendone i presupposti, essere considerate le spese sostenute dai coeredi o da uno di essi a beneficio dei beni rientrati nell'asse.
È, invece, fondata l'ulteriore contestazione mossa: il Tribunale, infatti, dopo avere ritenuto tardiva la produzione documentale afferente ai debiti, quantificati dal c.t.u. in
€ 699.592,65 e, quindi, non detraibile simile somma dalla massa attiva, l'ha aggiunta a quest'ultima, evidentemente sul presupposto – errato – che il c.t.u. l'avesse detratta dalle attività.
Di contro, dalla relazione dell'ausiliario emerge che quest'ultimo ha stimato in complessivi € 10.258.337,58 il relictum + il donatum ma non ha detratto i debiti – pur avendoli quantificati – avendo rimesso al giudice la decisione circa la valutabilità della documentazione offerta dalle parti nel corso delle operazioni peritali. Sicché, maggiorando la massa attiva dell'importo quantificato per le spese si è erroneamente e ingiustificatamente incrementata la consistenza patrimoniale e, quindi, anche la misura della lesione della quota di riserva.
Dunque, proprio perché le spese, per le ragioni sopra illustrate, non possono essere detratte dal relictum, il conteggio cui occorre avere riguardo è esattamente quello fornito dal c.t.u., che, come si diceva, non ha computato le passività.
Quindi, considerato che il valore della massa attiva (relicutm + donatum) è pari ad €
10.258.337,58, con determinazione della quota di riserva di in € 3.419.515,8 CP_1
16 (⅓ della massa) e rilevato che l'attore ha già percepito, con la donazione del 1987 e con la disposizione testamentaria del 6.6.1996, la complessiva somma di €
2.952.810,11 (ossia € 2.539.437,06, quale valore degli immobili donatigli nel 1987 ed
€ 413.373,05, pari alla propria quota parte dell'imposta complementare di donazione e degli accessori, maggiorata di interessi sino alla data della morte del de cuius), la lesione va quantificata in € 466.705,7, dati dalla differenza tra la quota di riserva e quanto ricevuto per donazione e per testamento.
Detta reintegrazione dovrà essere effettuata, alla luce delle risultanze della c.t.u., per il
97,58% da per l'1,74% da Controparte_2 Parte_3
e per lo 0,68% da conseguentemente, essendo
[...] Parte_2 stata la lesione pari ad € 466.705,7, la disposizione in favore di Controparte_2 dovrà essere ridotta di un valore corrispondente ad € 455.411,4, la
[...]
disposizione in favore di dovrà essere ridotta di un valore Parte_3 corrispondente ad € 8.120,7, ed, infine, la disposizione in favore di Parte_2
dovrà essere ridotta di un valore corrispondente ad € 3.173,6.
[...]
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto nei limiti appena illustrati.
La riforma della sentenza sui capi di merito impone di rivedere anche il capo relativo alle spese, in quanto dipendente da quello riformato (art. 336 c.p.c.). Quindi, pur dovendo confermarsi la condanna alle spese a carico dei convenuti (che restano comunque soccombenti in primo grado), alla luce del valore del decisum l'importo – liquidato nella sentenza gravata secondo il D.M. 55/2014, all'epoca vigente, applicati i parametri minimi relativi allo scaglione di valore ricompreso tra € 1.000.001,000 ed €
2.000.000,00 – va rideterminato in ragione dello scaglione di valore ricompreso tra €
260.001,00 ed € 520.000,00, applicato il medesimo D.M. e i medesimi parametri minimi, con una definitiva liquidazione dell'onorario in € 12.678,00, oltre accessori.
Invece, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per compensare le spese del presente grado in ragione della metà, restando l'ulteriore metà a carico dell'appellato soccombente, come da liquidazione operata in dispositivo (secondo il D.M. 147/2022, attualmente vigente, applicati i parametri minimi – tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate – previsti per le cause ricomprese nello scaglione di valore sino ad €
520.000,00 per i giudizi innanzi alla Corte di Appello).
17
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di avverso la Parte_3 Controparte_1
sentenza n. 80/2021 pubblicata in data 19.4.2021 dal Tribunale di Castrovillari ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accogliendo in parte l'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina in € 466.705,7 il valore della lesione della quota di riserva spettante a quale erede necessario di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, reintegra nella Persona_2 Controparte_1
quota di legittima a lui spettante mediante riduzione della disposizione testamentaria in favore di (e per esso in Controparte_2 favore degli eredi costituiti) di un valore corrispondente ad € 455.411,4, della disposizione in favore di di un valore Parte_3 corrispondente ad € 8.120,7 e della disposizione in favore di Parte_2
di un valore corrispondente ad € 3.173,6;
[...]
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese processuali del primo grado, che liquida in € Controparte_1
87,08 per esborsi ed € 12.678,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese gen. nella misura del 15%, c.p.a. e I.v.a.;
3. conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
4. compensa tra le parti le spese del presente grado in ragione della metà e condanna l'appellato alla rifusione, in favore degli appellanti, della restante metà, che liquida in € 402,00 per esborsi ed € 5.030,00, per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese gen., c.p.a. e I.v.a..
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa ON EN Rizzo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa ON EN Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1000 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Giudice Istruttore del 21 agosto 2024, vertente
TRA
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Guglielmini, nel cui studio sito in LI SS (CS), al Largo C. Colombo n°6 (A. U.
SS), hanno eletto domicilio;
= APPELLANTI =
CONTRO
), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._4
di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato alla busta telematica contenente l'atto costituivo, da sé medesimo unitamente all'avv. Giampiero Palopoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in LI
SS (CS) al Viale L.de Rosis n. 18 (A.U. SS);
1 - APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nell'atto introduttivo, al quale le parti si sono riportate nelle note di trattazione: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello Di Catanzaro, respinta ogni avversa difesa, accogliere le presenti conclusioni: 1) Preliminarmente sospendere la esecutività della sentenza n°80/2021, emessa dal Tribunale di
Castrovillari in data 19.04.2021; 2) Nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello, in riforma della sentenza n°80/2021 del Tribunale di Castrovillari accertare
e dichiarare la inammissibilità della domanda di riduzione promossa dal
[...]
per violazione art.564 – comma 1 c.c.; 3) In via subordinata, Parte_4
in accoglimento dei motivi sub. II, III e IV, in riforma della sentenza del Tribunale di
Castrovillari n°80/2021, accertare e ritenere la totale infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di riduzione promossa da atteso Controparte_1
che, tenuto conto delle somme di denaro , indicate in atti , di cui ha beneficiato e delle passività della massa, nessuna lesione di legittima è stata perpetrata in suo danno;
4) In via ancora più gradata, ridurre l'importo della prospettata lesione della legittima a quanto di ragione. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellato rassegnate nell'atto introduttivo, al quale Controparte_1
la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro adita, ogni contraria istanza, domande ed eccezioni di controparte respinte, rigettare in toto l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con la conferma integrale della sentenza n. 80/2021, emessa dal Tribunale di Castrovillari il 6/04/2021, pubblicata il 19/04/2021. Con la condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese, competenze ed onorari di questo grado del giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così sintetizzati nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data
24/11/1999, conveniva in giudizio, dinnanzi a questo Controparte_1
Tribunale, , e Controparte_2 Pt_2 Controparte_1 [...]
per sentir disporre in suo favore la reintegrazione della quota di Parte_3
legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie di Persona_1
2 nei modi di legge. In particolare, esponeva l'attore che, in data 20/07/1998, CP_1
era deceduto , padre dell'attore e del convenuto Persona_2 [...]
lasciando a sé superstiti i figli e e Controparte_2 CP_1 CP_2
disponendo del proprio asse ereditario mediante testamento segreto pubblicato in data 5/08/1998. Nell'atto di ultima volontà il de cuius premetteva che, con atto per
Notar da LI del 4 luglio 1987 registrato il 24 luglio 1987 al n. 59 Per_3
serie 1°, aveva donato, in parti uguali tra loro, ai figli e tutti CP_2 CP_1
i beni che, a suo giudizio, costituivano l'intera quota di legittima a loro spettante del suo patrimonio. Su tale premessa, disponeva che la restante parte di patrimonio venisse così attribuita:
- al OT , figlio di , in nuda proprietà Parte_3 CP_2
quattro beni immobili censiti nel Catasto rustico di LI alla partita 1171 in ditta volendo così indicare tutte le particelle catastali, anche Persona_2
se non sempre precisate, nonché tutti i beni di sua proprietà censiti nei fogli di mappa così specificati: 1) intero fondo ulivetato denominato “Spalluzzo” o “Greci” e sotto denominazioni in Catasto foglio di mappa 97 e 104 compresi fabbrcati e scorte;
2) intero fondo ulivetato denominato “Fontanelle” e sotto denominazioni foglio di mappa 84 e 95 particella 99, compresi fabbricati e scorte;
39 intero fondo denominato “Brellia” ovvero in Catasto foglio di mappa 75 e 68 Parte_5
compresi fabbricati e scorte ed i piccoli appezzamenti di terreno riportati nel foglio di mappa 74 particella 18 e nel foglio di mappa 73 particella 84; 4) intero fondo denominato “Losina” in Catasto foglio di mappa 78 particella 10 compresi fabbricati
e scorte. L'usufrutto dei suddetti quattro fondi veniva assegnato al figlio
[...]
sua vita natural durante. Sempre al OT lasciava la piena CP_2 Parte_3
proprietà di due appartamenti siti al primo piano della casa di in Controparte_3
via Garopoli n. 26 acquistati dagli eredi di e da Persona_4 Persona_5
[...]
- alla OT , figlia di , la piena proprietà dei Parte_2 CP_2
seguenti beni: 1) appartamento con le soffitte sito in Cosenza al Corso Italia n. 18; piccolo appezzamento di terreno di mq. 900 sito in Schiavonea in catasto foglio di mappa 80 particelle 72 ed 82 nonché l'altro piccolo appezzamento antistante la chiesa di LI Stazione in catasto foglio di mappa 85 particella 150; 3) il vano
3 a piano terra del fabbricato sito in alla via Vittorio Emanuele di Controparte_3
proprietà degli eredi di al quale era locato ed ora ad essi eredi Persona_6
locato. Il testatore, inoltre, attribuiva al figlio tutti i beni mobili di CP_2
arredamento, chincaglierie, stoviglie, posate, argenteria, gioielli, oggetti antichi e moderni che erano residuati dalla donazione sopra richiamata nonché tutto ciò che potrà maturare al giorno della morte, nella misura di 1/3, dalla gestione dell'usufrutto sui beni della premorta Parte_2
Sempre a il de cuius attribuiva la quota parte di eredità a lui spettante CP_2
quale erede legittimo dalla sorella deceduta intestata a Persona_7 CP_4
il 26.07.1994 e gli introiti di tutti i crediti maturati e non pagati durante la vita nonché quelli maturandi ovvero esigibili dopo la scomparsa sia per integrazione sul prezzo dell'olio di oliva, cereali, leguminosi e foraggere che per fitti e quant'altro di qualsiasi natura e genere. Infine, lasciava a quant'altro potesse aver CP_2
omesso o dimenticato per quanto concerne beni mobili ed immobili.
, infine, veniva nominato esecutore testamentario. CP_2
Ciò premesso, deduceva l'attore che il padre, quando era in vita, aveva anche beneficiato di una donazione di denaro, atteso che aveva emesso CP_2
assegno a favore di quest'ultimo dell'importo di lire 2.414.000.000 prelevando
l'importo dal conto corrente n. 27/1971 in essere presso il Banco Di Napoli, filiale di
SS, intestato a e Persona_2 Controparte_2 CP_1
Chiedeva, quindi, di tenerne conto ai fini delle ricostruzione della massa
[...]
ereditaria e della quantificazione della quota disponibile.
Infine, sosteneva l'attore, che il testatore aveva effettuato altre donazioni di denaro in favore del figlio emettendo assegni tratti su conti correnti personali in CP_2
essere presso la Cassa di Risparmio e Banco di Napoli.
Sulla base di ciò, l'attore allegava di aver subito una lesione della quota di legittima a sé spettante, atteso che quanto ricevuto in vita dal de cuius in virtù dell'atto di donazione sopra richiamato – “a titolo di quota di legittima” - era inferiore alla quota di legittima che gli spetterebbe, determinata in lire 3.045.893.000 e, pertanto, chiedeva la reintegrazione della sua quota di legittima, agendo nei confronti di
[...]
, e . Controparte_2 Parte_2 Parte_3
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tempestivamente CP_2
4 , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
che instavano per il rigetto della domanda, evidenziando, in primo luogo, che i beni ricevuti in vita dall'attore in virtù dell'atto di donazione del 1987 superavano abbondantemente la quota di legittima a lui spettante, ed, in secondo luogo, che, ai fini della determinazione dell'eventuale lesione, doveva tenersi conto di una pluralità di donazioni di danaro effettuate in vita dal di loro padre in favore dell'attore, di seguito indicate:
1)lire 100.000.000 versati al notaio per la stipula del più volte richiamato Per_3
atto di donazione;
2) lire 582.659.000 per pagamento imposta complementare atto di donazione e quant'altro (atto ); 3) lire 200.000.000 per spese di riattazione Per_3 dell'intero I piano del palazzo sito nel centro storico di SS, di proprietà dell'avv. ; 4) lire 150.000.000 somma donata per Controparte_1
l'acquisto dell'appartamento sito in Roma alla via S. Valentino n. 10; 5) dollari
200.000 e 1386 azioni “Global” depositate sul conto n. 220050 “G.R. NETO” al nome dell'avv. presso la Banca “Credit Suisse” di Chiasso, Persona_2 conto estinto dall'avv. . Oltre alle predette donazioni di Controparte_1 denaro, l'attore aveva ricevuto in vita gli arredi ed i mobili della casa di via Garopoli
n. 26 di LI, analiticamente indicati in comparsa. Inoltre, il convenuto
[...]
contestava la qualificazione operata dall'attore di donazione in relazione al CP_2
prelevamento effettuato dal padre sul conto corrente n. 27/1971 in essere presso il
Banco Di Napoli, filiale di SS, in assenza di prova della destinazione delle somme prelevate. Peraltro, eccepiva che tra di lui ed il padre vi fosse un rapporto reciproco di dare e avere dovuto al complesso dei rapporti di natura economica ed amministrativa tra di loro intercorrenti per la gestione dei beni comuni. Infine, ritenuto che l'attore non fosse un legittimario pretermesso, sulla scorta della clausola contenuta nell'atto di donazione del 1987 per la quale, nel caso in cui la donazione avesse ecceduto la quota di legittima a lui spettante, ogni eventuale eccedenza sarebbe stata imputata alla quota disponibile esente da collazione, eccepiva
l'inammissibilità dell'azione proposta, per non aver previamente accettato l'eredità con beneficio di inventario. In definitiva, chiedeva che venisse rigettata l'azione proposta, il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del giudice istruttore del 19.11.2001 veniva rigettata la richiesta di
5 interrogatorio formale dell'attore e la richiesta di ordine di esibizione avanzata dal convenuto in comparsa di risposta mentre veniva disposta c.t.u. onde verificare la denunziata lesione della quota di riserva, da accertarsi mediante determinazione del valore della massa ereditaria, della quota disponibile e della quota di legittima.
Interrotto il giudizio all'udienza del 16/10/07 per l'intervenuto decesso del convenuto
, lo stesso veniva riassunto dall'attore nei confronti Controparte_2
degli eredi, (moglie) e e Parte_1 Parte_2
(figli, già costituiti in proprio)”. Parte_3
Con sentenza n. 80/2021 pubblicata in data 19.4.2021, il Tribunale di Castrovillari così provvedeva:
“1) Dichiara la lesione della quota di legittima di;
2) Controparte_1
Accoglie la domanda proposta da di riduzione delle Controparte_1
disposizioni contenute nel testamento segreto pubblicato in data 5/08/1998, e, per
l'effetto, reintegra l'attore nella quota di legittima a lui spettante mediante riduzione della disposizione testamentaria in favore di (e per Controparte_2 esso in favore degli eredi costituiti) di un valore corrispondente ad € 1.086.334,98, della disposizione in favore di di un valore Parte_3 corrispondente ad € 19.371,01, ed, infine, della disposizione in favore di
[...]
di un valore corrispondente ad € 7.570,28; 3) Condanna i convenuti, Parte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano, nel loro complessivo ammontare in € 87,08 per esborsi ed € 21.424,00 per competenze legali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
4) Pone le spese di consulenza a definitivo carico dei convenuti, in solido tra loro.”.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado, premessa la qualificazione della domanda siccome azione personale di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima:
- ha ritenuto inapplicabile l'obbligo di preventiva accettazione con beneficio di inventario, ex art. 564 c.c., in quanto l'attore, poiché integralmente pretermesso, non avrebbe acquisito la qualità di erede fino a quando non si fosse vittoriosamente conclusa l'azione di riduzione;
- ai fini dell'accertamento della lesione di legittima, ha, tramite c.t.u., determinato il
6 valore della massa ereditaria, tenendo conto del "relictum" al momento dell'apertura della successione e del "donatum" mediante riunione fittizia, non essendo emersa la sussistenza di debiti;
- nell'ambito di tale valutazione, ha escluso, ritenendole non provate, le donazioni che il convenuto aveva dedotto essere state ricevute dall'attore da parte del de cuius quando era in vita;
ha ritenuto non provata anche la donazione di denaro per complessive lire 2.414.000.000, allegata in modo generico dall'attore e priva di elementi di prova specifici e ha poi escluso che le somme indicate nella scrittura del 6.6.1996 potessero qualificarsi come donazioni, non sussistendo la causa liberale;
- ha, quindi, quantificato la massa ereditaria in € 10.958.140,00, derivante dalla somma del "relictum" e del "donatum", con una quota di legittima pari ad €
3.652.713,33 per ciascun figlio, così determinando in € 1.113.276,27 la misura della lesione della quota legittima, subita dall'attore, avendo egli già ricevuto dal de cuius in vita beni per un valore di € 2.539.437,06;
- ha, in conclusione, disposto che la lesione della quota di legittima fosse reintegrata mediante riduzione delle disposizioni testamentarie a favore dei beneficiari e, quindi, per il 97,58% da per l'1,74% da Controparte_2 [...]
e per lo 0,68% da , precisando Parte_3 Parte_2 che l'azione di riduzione proposta, avente l'effetto di rendere inefficaci le disposizioni testamentarie lesive nei limiti necessari per reintegrare la quota di legittima, non era stata seguita da una domanda di restituzione o divisione ereditaria, sicché non poteva procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria.
Avverso la predetta sentenza interponevano appello Parte_1 [...]
e , censurando la pronuncia: Parte_3 Parte_2
1. nella parte in cui non ha ritenuto improponibile la domanda avanzata in primo grado per mancanza della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, per come imposto dall'art. 564 co. 1 c.c.: ciò in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che, alla luce di una valutazione complessiva e combinata della donazione con atto pubblico per Notar del 04.07.1987, Per_3
del testamento 23 Aprile 1996 di e della dichiarazione Persona_2
7 integrativa a firma dello stesso datata 06 Giugno 1996 (ritenuta dallo stesso
Tribunale pienamente utilizzabile ai fini della decisione ma, di fatto, poi non considerata nella valutazione), emergerebbe che non Controparte_1
può essere considerato legittimario totalmente pretermesso, essendo egli, invece, menzionato nei predetti atti nella sua qualità di erede;
2. nella parte in cui ha ritenuto sussistente la lesione della quota di legittima spettante a avrebbe errato il Tribunale nel ritenere non Controparte_1
provate le donazioni eseguite in vita dal de cuius in favore dell'attore, offrendo un'interpretazione strettamente letterale della scrittura del 6.6.1996, tralasciando il dato sostanziale rappresentato dall'incremento patrimoniale di cui, di fatto, aveva beneficiato l'attore in forza dei pagamenti eseguiti per suo conto dal de cuius e delle somme da questi direttamente o indirettamente devolute al figlio CP_1
evidenziavano in proposito, che era rimasta inevasa la richiesta, formulata in via istruttoria, di acquisizione di informazioni presso l'Istituto di credito con riferimento alle somme depositate presso la Banca “Credit Suisse” (Dollari
200.000 e 1386 azioni “Global”) sul conto n. 220050 “G.R. NETO”, di proprietà di che vennero liquidate, ritirate ed incassate Persona_2
esclusivamente da che provvide alla estinzione del Controparte_1
conto; annotavano, inoltre, di avere fornito prova del pagamento, da parte del de cuius, attraverso 11 assegni, tanto delle spese notarili relative all'atto di donazione per Notar del 04.07.1987 (vecchie lire100.000.000 - €77.468,53) quanto Per_3 dell'imposta complementare derivante dalla stipula dello stesso atto, pari a vecchie lire 1.063.318.000 (€ 549.157,92) – non essendo stata, peraltro, mai contestata dall'attore “l'attribuzione della somma al pagamento delle imposte sull'atto notarile di donazione” – ancorché i citati titoli, regolarmente allegati al fascicolo di parte e indicati nel relativo indice, non sino stati più rinvenuti tra gli atti a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
3. nella parte in cui ha accolto, ai fini della quantificazione del valore dei beni, le risultanze della c.t.u., nonostante le numerose incongruenze e gli errori evidenziati dal c.t.p., che avrebbe, peraltro, sovrastimato alcuni beni;
lamentano che le osservazioni illustrate dal consulente di parte non sarebbero state adeguatamente considerate dal Tribunale, che non aveva ritenuto neanche di chiedere chiarimenti
8 al proprio ausiliario;
4. nella parte in cui ha quantificato la lesione della legittima senza tenere conto dei debiti di massa, conteggiati dal c.t.u. in € 699.592,65, sulla scorta di documentazione che il Tribunale ha ritenuto tardivamente prodotta dai convenuti in primo grado, senza considerare che il quesito assegnato attribuiva al c.t.u.
l'incarico di ricostruire la massa detraendone i debiti e che l'ausiliario, in ottemperanza alle prescrizioni del Tribunale, aveva avuto cura di acquisire documentazione da vari uffici, “ben oltre quella esistente nei fascicoli delle parti alla data del giuramento. In alcuni casi ha, in piena autonomia, richiesto ed acquisito presso Enti quali GE e OL documentazione relativa all'incameramento da parte dei soggetti in causa, di somme di denaro che, evidentemente, hanno inciso sulla formazione della massa attiva. Di dette somme, il CTU prima, ed il Tribunale poi, hanno tenuto conto ai fini della formazione della massa attiva ed al fine di procedere alla quantificazione della quota di legittima spettante a ed alla quantificazione della Controparte_1 lesione”, così consentendo, il Tribunale, tramite il c.t.u., il transito nel fascicolo di documentazione utilizzata per formare la massa attiva, sicché ingiusta era, invece,
l'esclusione della documentazione necessaria per formare la massa passiva.
Peraltro, l'ammontare di € 699.592,65 – pari ai debiti come quantificati dal c.t.u. – non solo non è stato detratto, dal Tribunale, dalla massa attiva ma, addirittura, è stato alla stessa aggiunto, così incrementando in modo erroneo la misura della ritenuta lesione.
Concludevano, quindi, nei termini sopra riportati.
Nel costituirsi in giudizio, ha argomentato in ordine Controparte_1 all'infondatezza del gravame, del quale ha chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 settembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La valutazione cui la Corte è chiamata deve muovere dall'analisi congiunta del primo
9 e del secondo motivo di appello, in quanto tra loro strettamente connessi per le ragioni che, come si vedrà, ne sorreggono lo scrutinio.
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione spiegata in primo grado per non avere, l'attore, accettato l'eredità con beneficio di inventario. Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 564 co. 1 c.c. non trovi applicazione nella fattispecie in quanto
[...]
sarebbe erede integralmente pretermesso. Controparte_1
La valutazione finale del Tribunale merita condivisione ma per ragioni del tutto diverse da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure.
Infatti, l'attore deve reputarsi a tutti gli effetti un chiamato all'eredità e, quindi, legittimario non integralmente pretermesso.
Si perviene a detta conclusione sulla scorta del contenuto della scrittura del 6.6.1996.
Essa, a ben vedere, costituisce un atto di ultima volontà e, più precisamente, un testamento olografo autonomo, che non revoca ma integra il pregresso testamento pubblico, nella misura in cui contiene disposizioni di ultima volontà in relazione a sostanze di cui il testatore non aveva disposto con il precedente testamento.
In esso, infatti, dopo avere elencato le somme che Persona_2 CP_1
“deve rimborsare” al genitore in dipendenza di anticipazioni fatte dal padre nell'interesse del figlio per il pagamento delle ditte che eseguirono i lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà di ovvero per il pagamento CP_1 del prezzo di acquisto dell'appartamento di sito in Roma, ovvero, come si CP_1 vedrà, per il pagamento dell'imposta di donazione e per il prelievo dell'intero saldo attivo di un conto cointestato al genitore e al figlio, disponeva: “qualora tutte le suddette somme dovessero ancora rimanere in possesso di mio figlio CP_1
rivalutate con gli interessi maturati, il giorno della mia morte, dispongo che siano imputate alla quota di legittima a lui spettante ... . L'eventuale eccedenza va rimborsata da e assegnata in conto disponibile a mio figlio CP_1 CP_2
.
[...]
Trattasi, quindi, di chiamata all'eredità sottoposta alla condizione della permanente sussistenza, nel patrimonio del de cuius, al momento della morte, del credito vantato nei confronti del figlio per la restituzione delle somme. L'attribuzione di cui, CP_1
con la scrittura in parola, il padre beneficia il figlio non è, come CP_1
10 correttamente rilevato dal Tribunale, una donazione, mancando la causa donandi e lo spirito di liberalità, tant'è che lo stesso genitore prevede che la somma “deve essere restituita” dal figlio. E, tuttavia, ove quest'ultimo, alla sua morte, non abbia ancora restituito la somma e, quindi, permanga nell'asse morendo dismesso il relativo credito, di esso il padre dispone, mortis causa, attribuendolo al figlio a titolo di CP_1 legittima (così determinando la confusione e, nella sostanza, l'estinzione del debito sino alla concorrenza) e, per la differenza, attribuendolo a in conto disponibile. CP_2
Quindi, è un erede non (integralmente) pretermesso. CP_1
Ciò nondimeno l'art. 564 c.c. non può trovare applicazione.
La norma in questione prevede che “Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità…”
In sostanza, quindi, la disposizione normativa in esame impone la preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario solo nel caso in cui l'azione di riduzione debba essere proposta nei confronti di terzi che non siano eredi (si pensi alle riduzioni di donazioni fatte dal defunto a terzi quando era in vita).
La norma, infatti, mira a tutelare quei soggetti che, avendo beneficiato di disposizioni suscettibili di riduzione e non essendo eredi, possono non essere a conoscenza della reale ed effettiva composizione (attiva e passiva) dell'asse e, quindi, possano non essere in condizione di adeguatamente difendersi: esigenza, questa, evidentemente non sussistente nei rapporti tra eredi, la cui qualità implica che si tratti di soggetti a conoscenza dei beni e dei debiti che sono loro trasferiti a titolo universale o particolare.
Ebbene, nella fattispecie, attore in primo grado, ha Controparte_1
promosso un'azione di riduzione nei confronti di e dei suoi Controparte_2
figli, e , tutti coeredi testamentari. Non era, quindi, tenuto, ai fini Pt_2 Parte_3
della proponibilità della domanda, ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario.
Superato, quindi, il profilo della proponibilità, occorre indagare più approfonditamente il secondo motivo di gravame al fine di verificare se effettivamente possa dirsi prodotta l'attribuzione testamentaria (condizionata) del credito, di cui sopra si diceva, in favore di sì da imputarla alla legittima nella valutazione circa la sua CP_1
11 lesione e l'eventuale quantificazione di essa.
Ciò in quanto, con il secondo motivo, gli appellanti sostengono che non CP_1
sarebbe stato leso nella sua quota di legittima in ragione del valore dei cespiti ricevuti con atto di donazione per Notar del 04.07.1987 e delle attribuzioni eseguite Per_3
in suo favore dal padre come risultanti, appunto, dalla Persona_2
scrittura (rectius testamento) del 6.6.1996.
Alla luce della produzione documentale in atti e delle rispettive difese delle parti, ritiene la Corte che sia provata l'attribuzione patrimoniale relativa al pagamento della imposta complementare, e accessori afferenti la donazione del 1987. CP_5
Difatti, quanto riportato nel testamento del 6.6.1996 (“...l'atto per Notaio del Per_3
4-7-987 è costato ...lire 1.063.318.000 per imposta complementare di donazione,
e accessori a seguito di ulteriore accertamento fiscale da me pagate il CP_5
21.9.1992 a mezzo di prelievo di pari importo dal mio conto corrente del Banco di
Napoli di SS. La ricevuta dell'Ufficio Registro di LI è stata rilasciata a nome dei miei figli e perché il pagamento era da essi CP_2 CP_1 dovuto”) ha trovato riscontro nella produzione documentale operata dalla difesa di da cui risulta che, in data 7.7.1992, effettivamente, l'Ufficio del Registro di CP_2
LI notificò a un avviso di liquidazione in rettifica di quello precedente CP_2
del 16.4.1992, con cui veniva determinato esattamente in lire 1.063.318.000 quanto dovuto da entrambi i fratelli, e Controparte_2 Controparte_1
a titolo di imposta complementare di donazione, trascrizione, catasto e
[...]
dovuti in dipendenza dell'atto di donazione per Notaio registrato il CP_5 Per_3
24.7.1987, nonché che il 21.9.1992 – evidentemente Controparte_2 nell'ambito di quel complessivo rapporto di cointeressenza con il padre, caratterizzato da continui spostamenti di denaro dai conti intestati o cointestati all'uno a conti intestati all'altro, di cui hanno dato ben evidenza le produzioni documentali di ambo le parti – emise, in favore del padre, un assegno esattamente corrispondente Per_2 all'importo di lire 1.063.318.000 che, poi, secondo quanto dedotto dalla difesa di
– e mai specificamente contestato dalla difesa dell'attore in primo grado – venne CP_2 convertito da in 11 assegni all'ordine del cassiere. Proprio dalla Per_2 documentazione prodotta dall'attore sin dalla sua costituzione in giudizio emerge anche che, esattamente come descritto nel citato testamento del 6.6.1996, la ricevuta di
12 pagamento – datata 21.9.1992 – venne rilasciata dall'Ufficio del Registro a nome dei due figli (e diversamente non poteva essere, poiché erano costoro i debitori delle somme). Va, inoltre, rimarcato che, a fronte della deduzione dei convenuti, secondo cui la provvista necessaria per il pagamento della somma venne messa a disposizione da tramite 11 assegni, la difesa dell'attore mai abbia Persona_2
specificamente e tempestivamente contestato tali precisi fatti, essendosi limitata a dedurre che “...è stata esibita ricevuta di pagamento effettuato da Controparte_2
Con e all'Uffiico del Registro di per
[...] Controparte_1 Controparte_3 un importo di L.
1.063.318.000 in relazione all'atto di donazione ...Da tale ricevuta risulta univocamente che il versamento è stato effettuato anche dallo stesso attore nella misura del 50% - La veridicità di tale circostanza non può essere disconosciuta se non tramite proposizione di querela di falso”. Dunque, la difesa non ha mai contestato che la provvista fosse stata messa a disposizione del de cuius, né che questi vi abbia provveduto tramite 11 assegni tratti sul proprio conto corrente, essendosi limitata a dedurre che “dalla ricevuta” risultava “un versamento” eseguito dai due fratelli, contestabile solo con querela di falso. Simile difesa – errata nella misura in cui richiama la necessità di una querela di falso in rapporto ad un'attestazione che non è un atto pubblico ma una mera quietanza – si traduce in una mancanza di puntuale e specifica contestazione circa la veridicità di quanto dedotto dalla controparte in punto di provenienza del denaro e di modalità del pagamento, che, in uno con la produzione documentale, vale a dare riscontro pieno all'esistenza del credito del de cuius nei confronti del figlio del quale credito il testatore ha disposto con la scheda CP_1
del 6.6.1996.
Al contrario, tutti gli altri pagamenti che il de cuius ha dichiarato, nel citato testamento, di avere eseguito in favore del figlio direttamente nelle sue CP_1
mani o pagando debiti di questi (compreso il pagamento del Notaio in dipendenza dell'atto di donazione del 1987), nonché il credito che il de cuius ha dichiarato di vantare nei confronti di in conseguenza di prelievi, da parte di questi CP_1
eseguiti, da conti cointestati, non hanno trovato sufficiente dimostrazione. In particolare, quanto alle somme depositate presso la Banca “Credit Suisse”, l'istanza istruttoria – di cui l'appellante lamenta l'omesso accoglimento – si palesava evidentemente esplorativa, trattandosi di documentazione e informazioni che la parte
13 avrebbe potuto acquisire autonomamente tramite apposita richiesta all , di Pt_6
talché un'eventuale richiesta giudiziale di informazioni si sarebbe tradotta in un'elusione dell'onere probatorio posto a carico della parte.
Dunque, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, va imputato alla quota di riserva di non solo il valore dei beni ricevuti per Controparte_1 donazione nel 1987 (€ 2.539.437,06), come stimato dal c.t.u., ma anche l'importo del credito – con conseguente estinzione del debito corrispondente – vantato dal de cuius nei confronti dello stesso attore, per un importo di € 274.579,00 (vecchie lire
531.059.000, ossia la metà della somma di lire 1.063.318.000, pagata da e Per_2
rimborsatagli solo dal figlio per la sua parte). Su detta somma vanno conteggiati CP_2 anche gli interessi al saggio legale dall'esborso (21.9.1992) alla data di apertura della successione (che segna l'estinzione del debito per confusione), i quali ammontano ad euro 138.794,05. Infatti, il credito del de cuius per interessi sulla somma, pure menzionato nel testamento siccome da attribuire a in conto di legittima, deve CP_1
ritenersi esistente e, quindi, trasferito in conformità al testamento e ciò alla luce del disposto di cui all'art. 1282 co. 1 c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto. Al contrario, benché anch'esso menzionato nel testamento e attribuito a non può ritenersi esistente un CP_1
credito del de cuius per rivalutazione monetaria sulla somma come sopra determinata, giacché, trattandosi di debito di valuta e non di valore, non è dovuto il maggior danno in mancanza dei presupposti di cui all'art. 1224 c.c..
Non merita accoglimento il terzo motivo di impugnazione con cui gli appellanti si dolgono del recepimento, da parte del Tribunale, della stima operata dal c.t.u. senza tenere conto dei rilievi espressi dal consulente di parte. In disparte la genericità del motivo – che, nella sostanza, si limita a richiamare, peraltro parzialmente, le deduzioni del c.t.p. – deve rilevarsi che le osservazioni del c.t.p., per un verso, non segnalano errori dell'ausiliario incidenti sull'individuazione dei beni o sulle caratteristiche oggettive rilevanti ma solo sui criteri utilizzati per la stima (ritenuti dal c.t.p. “poco appropriati”), e, per altro verso, esse si limitano quasi tutte ad una critica astratta, senza tradursi in efficaci valutazioni alternative e senza che sia dato comprendere se e quanto un'eventuale valutazione con diversi criteri di stima (che il c.t.p. genericamente indica come “libero mercato”, senza aver verificato se siano
14 individuabili efficaci comparabili risalenti al 1998) avrebbe condotto a differenti risultati. Inoltre, dette osservazioni adducono (e si fondano su) fatti – quali parziali espropri o modifiche dello stato degli immobili (ad esempio in relazione ai terreni in località “Spalluzza”) – che attengono ad un momento successivo all'apertura della successione, che, invece, segna l'epoca alla quale deve farsi risalire la stima per la verifica circa la lesione della quota;
altre critiche, poi, si addentrano in ricostruzioni del tutto ipotetiche in merito a quale potesse essere lo stato dei beni all'epoca dell'apertura della successione senza che dette ricostruzioni siano fondate su elementi oggettivi (ad esempio in relazione ai terreni in località “Colanda” o al fondo
”); in molti altri passaggi della sua relazione, poi, il c.t.p. si limita a Per_8
descrivere talune caratteristiche – positive o negative – del singolo bene, senza, tuttavia, chiarire se, perché e in quale misura, in ragione di dette caratteristiche, sia non congrua la stima che ne fornito l'ausiliario del Tribunale (ad esempio, in relazione ai terreni in località “Fontanelle”, “Brigarossa”, “Foggia”, Persona_9
”, ”, “Spalluzza”, ”, ecc.). Tutto ciò impedisce di
[...] Per_10 Per_11
ritenere che la fisiologica opinabilità – che è caratteristica propria dell'operazione di valutazione dei beni – del giudizio del c.t.u. sia trasmodata in conclusioni errate o inattendibili in misura superiore al tollerabile.
Va, quindi, confermata la sentenza di prime cure nella parte in cui ha posto a fondamento della decisione la relazione del c.t.u..
Il quarto motivo di appello si sviluppa in due direzioni: l'una volta a contestare la mancanza detrazione dei debiti dal relictum e l'altra volta a contestare la sommatoria dei debiti al relictum e al donatum.
La prima contestazione non è fondata. Infatti, indipendentemente dalla tempestività o meno della produzione documentale con cui i convenuti in primo grado hanno inteso documentare i debiti, ciò che rileva è che dal relictum, ai sensi dell'art. 556 c.c., vanno detratti i debiti del defunto esistenti al momento dell'apertura della successione. Ciò in quanto il legittimario pretermesso o leso subentra, nei limiti della propria quota di riserva, sia nelle componenti attive dell'asse ereditario sia in quelle passive, ossia nei debiti del proprio dante causa, che, quindi, vanno proporzionalmente a ridurre il valore della propria quota, al pari di quella degli altri coeredi.
Al contrario, tutte le spese documentate dai convenuti (per la maggior parte imposte di
15 successione, ma anche spese per giudizi relativi agli immobili sostenute dopo la morte di non attengono a debiti del de cuius ma a debiti sorti successivamente che, Per_2
nella misura in cui riguardino beni ereditari, dovranno essere considerati in sede di scioglimento della comunione.
Va, infatti, rammentato che oggetto del giudizio – per come definito alla luce del petitum e della causa petendi della citazione introduttiva del primo grado – è esclusivamente l'accertamento della lesione della quota di legittima di e CP_1
della misura della riduzione delle disposizioni lesive di detta quota.
L'accoglimento dell'azione di riduzione implica, come correttamente e diffusamente illustrato nella sentenza gravata, l'inefficacia ex nunc delle disposizioni (nella fattispecie, testamentarie) lesive nella misura in cui ciò sia necessario per la reintegra della quota di riserva e, pertanto, i beni oggetto della disposizione lesiva, sempre in detti limiti, (ri)entrano in comunione ereditaria che dovrà essere sciolta ed è in tale sede che potranno e dovranno, ricorrendone i presupposti, essere considerate le spese sostenute dai coeredi o da uno di essi a beneficio dei beni rientrati nell'asse.
È, invece, fondata l'ulteriore contestazione mossa: il Tribunale, infatti, dopo avere ritenuto tardiva la produzione documentale afferente ai debiti, quantificati dal c.t.u. in
€ 699.592,65 e, quindi, non detraibile simile somma dalla massa attiva, l'ha aggiunta a quest'ultima, evidentemente sul presupposto – errato – che il c.t.u. l'avesse detratta dalle attività.
Di contro, dalla relazione dell'ausiliario emerge che quest'ultimo ha stimato in complessivi € 10.258.337,58 il relictum + il donatum ma non ha detratto i debiti – pur avendoli quantificati – avendo rimesso al giudice la decisione circa la valutabilità della documentazione offerta dalle parti nel corso delle operazioni peritali. Sicché, maggiorando la massa attiva dell'importo quantificato per le spese si è erroneamente e ingiustificatamente incrementata la consistenza patrimoniale e, quindi, anche la misura della lesione della quota di riserva.
Dunque, proprio perché le spese, per le ragioni sopra illustrate, non possono essere detratte dal relictum, il conteggio cui occorre avere riguardo è esattamente quello fornito dal c.t.u., che, come si diceva, non ha computato le passività.
Quindi, considerato che il valore della massa attiva (relicutm + donatum) è pari ad €
10.258.337,58, con determinazione della quota di riserva di in € 3.419.515,8 CP_1
16 (⅓ della massa) e rilevato che l'attore ha già percepito, con la donazione del 1987 e con la disposizione testamentaria del 6.6.1996, la complessiva somma di €
2.952.810,11 (ossia € 2.539.437,06, quale valore degli immobili donatigli nel 1987 ed
€ 413.373,05, pari alla propria quota parte dell'imposta complementare di donazione e degli accessori, maggiorata di interessi sino alla data della morte del de cuius), la lesione va quantificata in € 466.705,7, dati dalla differenza tra la quota di riserva e quanto ricevuto per donazione e per testamento.
Detta reintegrazione dovrà essere effettuata, alla luce delle risultanze della c.t.u., per il
97,58% da per l'1,74% da Controparte_2 Parte_3
e per lo 0,68% da conseguentemente, essendo
[...] Parte_2 stata la lesione pari ad € 466.705,7, la disposizione in favore di Controparte_2 dovrà essere ridotta di un valore corrispondente ad € 455.411,4, la
[...]
disposizione in favore di dovrà essere ridotta di un valore Parte_3 corrispondente ad € 8.120,7, ed, infine, la disposizione in favore di Parte_2
dovrà essere ridotta di un valore corrispondente ad € 3.173,6.
[...]
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto nei limiti appena illustrati.
La riforma della sentenza sui capi di merito impone di rivedere anche il capo relativo alle spese, in quanto dipendente da quello riformato (art. 336 c.p.c.). Quindi, pur dovendo confermarsi la condanna alle spese a carico dei convenuti (che restano comunque soccombenti in primo grado), alla luce del valore del decisum l'importo – liquidato nella sentenza gravata secondo il D.M. 55/2014, all'epoca vigente, applicati i parametri minimi relativi allo scaglione di valore ricompreso tra € 1.000.001,000 ed €
2.000.000,00 – va rideterminato in ragione dello scaglione di valore ricompreso tra €
260.001,00 ed € 520.000,00, applicato il medesimo D.M. e i medesimi parametri minimi, con una definitiva liquidazione dell'onorario in € 12.678,00, oltre accessori.
Invece, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per compensare le spese del presente grado in ragione della metà, restando l'ulteriore metà a carico dell'appellato soccombente, come da liquidazione operata in dispositivo (secondo il D.M. 147/2022, attualmente vigente, applicati i parametri minimi – tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate – previsti per le cause ricomprese nello scaglione di valore sino ad €
520.000,00 per i giudizi innanzi alla Corte di Appello).
17
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di avverso la Parte_3 Controparte_1
sentenza n. 80/2021 pubblicata in data 19.4.2021 dal Tribunale di Castrovillari ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accogliendo in parte l'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina in € 466.705,7 il valore della lesione della quota di riserva spettante a quale erede necessario di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, reintegra nella Persona_2 Controparte_1
quota di legittima a lui spettante mediante riduzione della disposizione testamentaria in favore di (e per esso in Controparte_2 favore degli eredi costituiti) di un valore corrispondente ad € 455.411,4, della disposizione in favore di di un valore Parte_3 corrispondente ad € 8.120,7 e della disposizione in favore di Parte_2
di un valore corrispondente ad € 3.173,6;
[...]
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese processuali del primo grado, che liquida in € Controparte_1
87,08 per esborsi ed € 12.678,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese gen. nella misura del 15%, c.p.a. e I.v.a.;
3. conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
4. compensa tra le parti le spese del presente grado in ragione della metà e condanna l'appellato alla rifusione, in favore degli appellanti, della restante metà, che liquida in € 402,00 per esborsi ed € 5.030,00, per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese gen., c.p.a. e I.v.a..
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa ON EN Rizzo
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