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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5215/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5215 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cervinara - scommesse, pendente
TRA
(C.F. ), residente in Cervinara (AV) Parte_1 CodiceFiscale_1 alla via De Curtis snc, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Anna Maria Guerriero
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Avellino, alla via C. Colombo n. 11;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, al Viale del Campo Boario n.
56/D, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello, dall'Avv. Daniele Cutolo (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla C.F._3 via Giuseppe Zanardelli n. 34;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 09 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'appellata ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. R.G. n. 5215/2019
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 339/2019 con cui il Giudice di Pace di Cervinara, in data 19 novembre 2019, ha dichiarato l'improponibilità delle domande giudiziali proposte da nei procedimenti riuniti recanti R.G. nn. 260/2019, Parte_1
263/2019, 264/2019, 267/2019, 268/2019, 269/2019, 270/2019, 272/2019,
274/2019, 275/2019, 276/2019, 279/2019, 280/2019, 282/2019, 283/2019,
284/2019, 286/2019, 287/2019, 288/2019, 289/2019, 292/2019, 293/2019,
294/2019, 296/2019, 297/2019, 298/2019, 299/2019, 301/2019, 303/2019,
305/2019, 307/2019, 310/2019, 312/2019, 314/2019 e 315/2019.
2. L'appellante ha premesso in fatto:
a) che, con distinti atti di citazione, in qualità di consumatrice, ha agito giudizialmente, premettendo di aver acquistato, nel marzo 2015, un biglietto di lotteria istantanea “Mini cruciverba d'oro” indetta dal 29.08.2011 con decreto registrato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risultati non vincenti;
b) che tale lotteria istantanea è gestita in concessione da per Controparte_1 mezzo di convenzione stipulata in data 05.08.2010, con cui l'Amministrazione autonoma dei ha affidato a tale società la concessione per Controparte_2
l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza e che non risulta pubblicato alcun decreto di cessazione in Gazzetta Ufficiale;
c) che può immediatamente identificare la data di emissione Controparte_1 del biglietto, la data di distribuzione ed il luogo della vendita attraverso il numero di serie indicato su ogni biglietto;
d) che il menzionato biglietto di lotteria istantanea ha natura ingannevole in quanto privo delle formule di avvertimento al pubblico circa il rischio di dipendenza dal gioco e sulle probabilità di vincita dei giochi (ludopatie), in violazione del d.l. n.
158/2012 (c.d. Decreto LD), contenente disposizioni in materia di giochi, convertito nella legge n. 189/2012;
e) che l'odierna appellante, quale consumatrice, non ha ricevuto l'informativa menzionata e, pertanto, l'acquisto del biglietto non è avvenuto con consapevolezza;
R.G. n. 5215/2019
f) che, dunque, il contratto di acquisto del biglietto è nullo o, comunque, annullabile per violazione di norme imperative di cui all'art. 1418 c.c. e per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1439 c.c.;
g) che il consumatore ha diritto di conseguire dal gestore della lotteria il rimborso di quanto pagato per l'acquisto del biglietto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
h) che, a mezzo pec del 09.01.2019, l'odierna appellata è stata costituita in mora, ma non ha provveduto alla restituzione del citato importo;
i) che, alla luce di tali premesse, ha citato innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Cervinara al fine di sentirne accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità del contratto ai sensi degli artt. 1418 e 1439 c.c. per violazione di norme imperative e per vizio del consenso (dolo). Ha chiesto, inoltre, di condannare al pagamento della somma di € 1,00, pari al costo del Controparte_1 biglietto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Infine, ha chiesto di valutare, ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 132/2014, l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.;
j) che il Giudice di Pace di Cervinara ha disposto la riunione al procedimento recante
R.G. n. 260/2019 degli altri procedimenti.
3. Ciò posto, l'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di prime cure contestando la statuizione di improponibilità delle domande giudiziali proposte per illegittimo frazionamento del credito.
In tesi di parte appellante, infatti, il credito non nasce unitario, ma matura all'acquisto di ogni biglietto della lotteria e, pertanto, trattandosi di rapporti giuridici diversi, fondati su distinte causali, non sussiste alcun obbligo dell'attrice di proporre un'unica domanda giudiziale che riunisse tutte le pretese creditorie.
L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo di ritenere proponibili le domande e, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del contratto ex artt. 1418 e 1439 c.c. per violazione di norme imperative e vizio del consenso.
L'appellante ha, inoltre, chiesto di condannare l'appellata al pagamento della somma di € 37,00, pari al costo complessivo dei 37 biglietti (€ 1,00 ciascuno) di cui alle cause riunite. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.02.2020, eccependo, in via preliminare, Controparte_1 R.G. n. 5215/2019
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo evincibili i motivi di appello dedotti né le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
L'appellata ha, nel merito, reiterato le eccezioni e contestazioni già formulate in primo grado e, segnatamente, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per non aver dimostrato di aver acquistato i biglietti della lotteria ed il possesso degli stessi, essendo il biglietto della lotteria un titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c.
e non di credito.
Quanto alla violazione delle disposizioni previste dal c.d. Decreto LD,
l'appellata ha fatto rilevare la regolarità del titolo, in quanto sul retro del biglietto
è presente il rinvio al sito istituzionale aamsgov.it e www.grattaevinci.com nonché la dicitura “gioco legale e responsabile” ed il logo “gioca senza esagerare”.
Le menzionate caratteristiche del titolo rispondono alle esigenze informative del consumatore e alle prescrizioni di cui al c.d. Decreto LD, il quale all'art. 7 comma 5 prevede l'obbligo di rendere visibili le formule di avvertimento al pubblico sul rischio di dipendenza dal gioco e sulle probabilità di vincita dei giochi.
Ha aggiunto, inoltre, che il c.d. Decreto LD non è applicabile al caso di specie, in quanto entrato in vigore in data 01.01.2013, periodo che risulta successivo alla lotteria oggetto della controversia, istituita in data 28.07.2011.
Quanto alla dedotta pratica commerciale scorretta in merito alla pubblicità adottata nei confronti del consumatore, l'appellata ha fatto rilevare che il biglietto non contiene omissioni nell'informazione né l'acquisto è avvenuto inconsapevolmente.
Quanto alla nullità del contratto ex artt. 1418 c.c. e 1439 c.c., l'appellata ha dedotto che la nullità del rapporto perché contrario ad una norma imperativa ricorre solo nel caso in cui l'esercizio della lotteria avvenga in assenza di specifica autorizzazione, circostanza che non ricorre nel caso di specie in quanto trattasi di lotteria autorizzata;
allo stesso modo, la violazione della norma imperativa riconducibile alle prescrizioni del Decreto LD non ricorre per le motivazioni sopra esposte in merito al divieto di retroattività della norma.
Quanto alla fattispecie di cui all'art. 1439 c.c., da riferirsi al dolo idoneo a cagionare l'annullabilità del contratto per vizio della volontà nella determinazione dell'acquisto, secondo la tesi di parte appellata, è da escludere ogni condotta R.G. n. 5215/2019
omissiva sotto il profilo informativo e, dunque, ogni intenzione di recare danno al contraente in tal senso.
L'appellata ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c. ed, in subordine, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Sempre in via subordinata, in caso di riforma della sentenza, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attrice ed, in ogni caso, di rigettare ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto con condanna di spese e competenza del doppio grado di giudizio.
5. Ciò posto, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 09 giugno
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
6. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata ai sensi dell'art 342 c.p.c. per non aver esposto i Parte_1 motivi di impugnazione e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dalla stessa sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
L'atto di appello risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
7. Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata a norma dell'art. 348 bis c.p.c. in sede di conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Tale eccezione deve esser disattesa, in quanto l'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente R.G. n. 5215/2019
previste dalla legge aliunde. Se, dunque, la carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento deve intendersi, ove riferita al merito, come manifesta infondatezza, essa dovrebbe essere rilevabile anche ad un sommario e superficiale esame dei motivi di gravame. Nel caso di specie, l'appellante contesta le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace con la sentenza appellata che si dimostra, almeno prima facie, dotata di una qualche plausibilità e che, ove ritenuta corretta, potrebbe condurre ad una riforma della sentenza appellata.
8. Ancora in via preliminare, rileva il Tribunale che, pur avendo l'appellante
[...]
richiesto, in sede di conclusioni dell'atto di citazione in appello ed in Pt_1 accoglimento del gravame, la condanna dell'appellata alla restituzione della somma complessiva di € 37,00, pari al costo (di € 1,00 ciascuno) di nn. 37 biglietti di lotteria istantanea “Mini cruciverba d'oro”, risulta in realtà dalla documentazione versata in atti che al giudizio recante R.G. n. 260/2019 siano stati riuniti altri n. 34 procedimenti e, segnatamente, i giudizi recanti R.G. nn. 263/2019, 264/2019,
267/2019, 268/2019, 269/2019, 270/2019, 272/2019, 274/2019, 275/2019,
276/2019, 279/2019, 280/2019, 282/2019, 283/2019, 284/2019, 286/2019,
287/2019, 288/2019, 289/2019, 292/2019, 293/2019, 294/2019, 296/2019,
297/2019, 298/2019, 299/2019, 301/2019, 303/2019, 305/2019, 307/2019,
310/2019, 312/2019, 314/2019 e 315/2019.
Ne consegue che l'importo eventualmente spettante in ripetizione all'appellante in caso di accoglimento della domanda di nullità e/o di Parte_1 annullamento del contratto, è pari ad € 35,00 (€1,00 x 35 biglietti) e non già ai richiesti € 37,00.
9. Passando ad esaminare il merito della res controversa, meritevole di accoglimento
è il motivo di appello proposto da con riguardo al frazionamento Parte_2 del credito.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità “intanto è possibile discorrere di un frazionamento abusivo del credito che comporti l'improponibilità della domanda, in quanto il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, frazioni il suo credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Soltanto in tale caso, la scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con R.G. n. 5215/2019
il principio di buona fede e correttezza, (che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento), sia con il principio costituzionale del "giusto processo", traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (cfr. Cass. SS.UU. 15 novembre 2007
n.23726).
Pertanto, affinché possa trovare applicazione il riportato orientamento è necessario che la pretesa creditoria, frazionata mediante la proposizione di diverse domande instaurative di altrettanti diversi giudizi, si fondi su unica causa petendi, laddove il dedotto frazionamento deve specificamente investire il petitum richiesto, ponendosi così in contrasto con il canone generale, oramai costituzionalizzato, di buona fede oggettiva e di correttezza e, quindi, con l'art. 2
Cost., che a quella clausola generale attribuisce all'un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando, così, il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse della controparte negoziale (cfr. sull'emersione di questa linea di indirizzo: Cass. Sez. I n. 3775/94; Cass. Sez. I n. 10511/99; Cass. SS. UU. n.
18128/2005).
Facendo applicazione al caso di specie dei principi surrichiamati, è evidente che corretta è la deduzione dell'appellante circa la non unitarietà del Parte_1 credito azionato nei 35 (trentacinque) giudizi poi riuniti.
Ed, invero, avendo acquistato 35 biglietti della lotteria, il relativo Parte_1 credito restitutorio matura all'acquisto di ogni singolo biglietto e scaturisce da rapporti giuridici differenti, non avendo un'unica fonte, ancorchè i 35 giudizi introdotti innanzi al Giudice di Pace siano accomunati dalla formulazione delle medesime doglianze e dalla contestazione della medesima violazione.
Le prestazioni in oggetto sono, dunque, rese in virtù di titoli diversi e non riguardano un unico rapporto, essendo collegati tra loro solo in quanto parte della medesima lotteria istantanea.
10. Dall'accoglimento di tale motivo di appello deriva che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. - questo Giudice è investito, in ragione dell'effetto devolutivo R.G. n. 5215/2019
dell'impugnazione, della trattazione nel merito delle domande/questioni proposte nel giudizio di primo grado e reiterate nella presente sede.
Dovendosi, dunque, valutare nel merito le domande proposte, va premesso che il documento di gioco è un documento di legittimazione (art. 2002 c.c.) e non un titolo di credito (art. 1992 c.c.) e, per l'effetto, l'avente diritto alla riscossione viene individuato nel possessore.
Ciò posto, ha provato il possesso dei biglietti della lotteria posti a Parte_1 fondamento delle domande proposte innanzi al Giudice di Pace di Cervinara, ragion per cui va rigettata l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” formulata da in primo grado e reiterata nella presente sede. Controparte_1
Tuttavia, non ha provato di aver acquistato i biglietti in epoca Parte_1 successiva all'entrata in vigore del D.L. 158/2012, avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13.9.2012, atteso che la lotteria Mini Cruciverba d'Oro è stata indetta con decreto pubblicato nell'anno
2011, allorquando il predetto decreto legge non era stato ancora promulgato.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere il Decreto LD applicabile al caso di specie, comunque la domanda attorea di nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., dei contratti in oggetto per mancata indicazione sui biglietti di lotteria istantanea delle probabilità di vincita e dei rischi legati al gioco non è meritevole di accoglimento.
Difatti, il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, comma 5 (convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189) dispone che “Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (…) nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi”.
Sempre l'art. 7, al successivo comma 6, stabilisce che “l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario (…).
Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente (…) l'Agenda delle dogane (…)”. R.G. n. 5215/2019
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26999/2021, pronunciando in relazione ad una similare controversia, ha stabilito che l'obbligo di informazione imposto dalle norme citate costituisce una regola di condotta per il concessionario per la quale è prevista una sanzione di natura amministrativa e non anche una regola relativa al contenuto del contratto.
Ed, invero, la legge non prevede alcun divieto di vendita di tagliandi privi delle informazioni prescritte dal D.L. n. 158 del 2012, art. 7, comma 5 e contempla l'applicazione di una sanzione amministrativa per la mancanza delle indicazioni apposte sui tagliandi, ragion per cui la violazione di tale obbligo informativo non produce in alcun modo effetti sulla validità del contratto, poiché alcuna forma di invalidità del rapporto negoziale è prevista dalla norma in esame.
Alla luce di tali argomentazioni, appare infondata la tesi della parte appellante in merito alla nullità dei contratti di acquisto dei biglietti di lotteria istantanea, non essendo qualificabili le previsioni di cui al D.L. 158/2012 come norme imperative, atteso che non è stata vietata la stipula di contratti di tagliandi che contengano, anche mediante rinvio ai siti istituzionali, le formule di avvertimento.
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda di annullamento ex art. 1439 c.c., atteso che la violazione dell'obbligo informativo e, dunque, di una norma di comportamento non determina un vizio genetico del negozio ed, inoltre, la mera omissione, sui tagliandi, delle informazioni sulle probabilità di vincita non integra gli estremi del dolo rilevante ex art. 1439 c.c., costituendo condizione necessaria a produrre l'annullamento del contratto, non già la generica influenza psicologica sull'altro contraente, bensì gli artifici ed i raggiri o le menzogne che abbiano avuto un'efficienza causale sulla determinazione volitiva del contraente e, quindi, sul suo consenso (cfr. Cass. 25968/2021).
La mera reticenza ed il silenzio non sono da soli sufficienti ad inficiare la validità del contratto, essendo necessario che tali comportamenti si inseriscano in un contesto malizioso di artifici e raggiri e idoneo a realizzare il fine perseguito (Cass.
Civ., n. 9253/2006; Cass. Civ., n. 13231/2010; Cass. Civ., n. 11009/2018).
Grava, pertanto, sull'attore l'onere della prova in relazione al dolo della società appellata e, nel caso di specie, l'appellante non ha spiegato né provato in atti che la mancata informativa sulla probabilità di vincita e sul rischio del gioco ha rappresentato l'unico motivo sotteso all'acquisto dei tagliandi né che la condotta R.G. n. 5215/2019
della controparte sia stata caratterizzata da malafede contrattuale e in quanto tale un essenziale vizio del consenso.
11. In conclusione, l'appello proposto da va accolto, con declaratoria di Parte_1 proponibilità delle domande proposte da le quali, ancorchè Parte_1 proponibili, sono infondate nel merito, con la conseguenza che, in riforma della sentenza del Giudice di primo grado, le domande proposte da Parte_1 vanno rigettate.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, il Giudice d'appello ha il potere/dovere di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado di giudizio, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 Parte_1
c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (cd. disputatum), valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 339/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Cervinara il 19.11.2019 e depositata in pari data, proposto da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
- in accoglimento del gravame proposto da ed in riforma della Parte_1 sentenza n. 339/2019 resa dal Giudice di Pace di Cervinara (AV), dichiara proponibili le domande proposte in primo grado da , che rigetta nel Parte_1 merito, in quanto infondate;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al Controparte_1 giudizio di primo grado, in € 173,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15% e, quanto al presente R.G. n. 5215/2019
grado di giudizio, in € 332,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in data 30 settembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5215 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cervinara - scommesse, pendente
TRA
(C.F. ), residente in Cervinara (AV) Parte_1 CodiceFiscale_1 alla via De Curtis snc, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Anna Maria Guerriero
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Avellino, alla via C. Colombo n. 11;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, al Viale del Campo Boario n.
56/D, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello, dall'Avv. Daniele Cutolo (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla C.F._3 via Giuseppe Zanardelli n. 34;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 09 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'appellata ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. R.G. n. 5215/2019
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 339/2019 con cui il Giudice di Pace di Cervinara, in data 19 novembre 2019, ha dichiarato l'improponibilità delle domande giudiziali proposte da nei procedimenti riuniti recanti R.G. nn. 260/2019, Parte_1
263/2019, 264/2019, 267/2019, 268/2019, 269/2019, 270/2019, 272/2019,
274/2019, 275/2019, 276/2019, 279/2019, 280/2019, 282/2019, 283/2019,
284/2019, 286/2019, 287/2019, 288/2019, 289/2019, 292/2019, 293/2019,
294/2019, 296/2019, 297/2019, 298/2019, 299/2019, 301/2019, 303/2019,
305/2019, 307/2019, 310/2019, 312/2019, 314/2019 e 315/2019.
2. L'appellante ha premesso in fatto:
a) che, con distinti atti di citazione, in qualità di consumatrice, ha agito giudizialmente, premettendo di aver acquistato, nel marzo 2015, un biglietto di lotteria istantanea “Mini cruciverba d'oro” indetta dal 29.08.2011 con decreto registrato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risultati non vincenti;
b) che tale lotteria istantanea è gestita in concessione da per Controparte_1 mezzo di convenzione stipulata in data 05.08.2010, con cui l'Amministrazione autonoma dei ha affidato a tale società la concessione per Controparte_2
l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza e che non risulta pubblicato alcun decreto di cessazione in Gazzetta Ufficiale;
c) che può immediatamente identificare la data di emissione Controparte_1 del biglietto, la data di distribuzione ed il luogo della vendita attraverso il numero di serie indicato su ogni biglietto;
d) che il menzionato biglietto di lotteria istantanea ha natura ingannevole in quanto privo delle formule di avvertimento al pubblico circa il rischio di dipendenza dal gioco e sulle probabilità di vincita dei giochi (ludopatie), in violazione del d.l. n.
158/2012 (c.d. Decreto LD), contenente disposizioni in materia di giochi, convertito nella legge n. 189/2012;
e) che l'odierna appellante, quale consumatrice, non ha ricevuto l'informativa menzionata e, pertanto, l'acquisto del biglietto non è avvenuto con consapevolezza;
R.G. n. 5215/2019
f) che, dunque, il contratto di acquisto del biglietto è nullo o, comunque, annullabile per violazione di norme imperative di cui all'art. 1418 c.c. e per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1439 c.c.;
g) che il consumatore ha diritto di conseguire dal gestore della lotteria il rimborso di quanto pagato per l'acquisto del biglietto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
h) che, a mezzo pec del 09.01.2019, l'odierna appellata è stata costituita in mora, ma non ha provveduto alla restituzione del citato importo;
i) che, alla luce di tali premesse, ha citato innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Cervinara al fine di sentirne accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità del contratto ai sensi degli artt. 1418 e 1439 c.c. per violazione di norme imperative e per vizio del consenso (dolo). Ha chiesto, inoltre, di condannare al pagamento della somma di € 1,00, pari al costo del Controparte_1 biglietto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Infine, ha chiesto di valutare, ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 132/2014, l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.;
j) che il Giudice di Pace di Cervinara ha disposto la riunione al procedimento recante
R.G. n. 260/2019 degli altri procedimenti.
3. Ciò posto, l'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di prime cure contestando la statuizione di improponibilità delle domande giudiziali proposte per illegittimo frazionamento del credito.
In tesi di parte appellante, infatti, il credito non nasce unitario, ma matura all'acquisto di ogni biglietto della lotteria e, pertanto, trattandosi di rapporti giuridici diversi, fondati su distinte causali, non sussiste alcun obbligo dell'attrice di proporre un'unica domanda giudiziale che riunisse tutte le pretese creditorie.
L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo di ritenere proponibili le domande e, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del contratto ex artt. 1418 e 1439 c.c. per violazione di norme imperative e vizio del consenso.
L'appellante ha, inoltre, chiesto di condannare l'appellata al pagamento della somma di € 37,00, pari al costo complessivo dei 37 biglietti (€ 1,00 ciascuno) di cui alle cause riunite. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.02.2020, eccependo, in via preliminare, Controparte_1 R.G. n. 5215/2019
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo evincibili i motivi di appello dedotti né le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
L'appellata ha, nel merito, reiterato le eccezioni e contestazioni già formulate in primo grado e, segnatamente, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per non aver dimostrato di aver acquistato i biglietti della lotteria ed il possesso degli stessi, essendo il biglietto della lotteria un titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c.
e non di credito.
Quanto alla violazione delle disposizioni previste dal c.d. Decreto LD,
l'appellata ha fatto rilevare la regolarità del titolo, in quanto sul retro del biglietto
è presente il rinvio al sito istituzionale aamsgov.it e www.grattaevinci.com nonché la dicitura “gioco legale e responsabile” ed il logo “gioca senza esagerare”.
Le menzionate caratteristiche del titolo rispondono alle esigenze informative del consumatore e alle prescrizioni di cui al c.d. Decreto LD, il quale all'art. 7 comma 5 prevede l'obbligo di rendere visibili le formule di avvertimento al pubblico sul rischio di dipendenza dal gioco e sulle probabilità di vincita dei giochi.
Ha aggiunto, inoltre, che il c.d. Decreto LD non è applicabile al caso di specie, in quanto entrato in vigore in data 01.01.2013, periodo che risulta successivo alla lotteria oggetto della controversia, istituita in data 28.07.2011.
Quanto alla dedotta pratica commerciale scorretta in merito alla pubblicità adottata nei confronti del consumatore, l'appellata ha fatto rilevare che il biglietto non contiene omissioni nell'informazione né l'acquisto è avvenuto inconsapevolmente.
Quanto alla nullità del contratto ex artt. 1418 c.c. e 1439 c.c., l'appellata ha dedotto che la nullità del rapporto perché contrario ad una norma imperativa ricorre solo nel caso in cui l'esercizio della lotteria avvenga in assenza di specifica autorizzazione, circostanza che non ricorre nel caso di specie in quanto trattasi di lotteria autorizzata;
allo stesso modo, la violazione della norma imperativa riconducibile alle prescrizioni del Decreto LD non ricorre per le motivazioni sopra esposte in merito al divieto di retroattività della norma.
Quanto alla fattispecie di cui all'art. 1439 c.c., da riferirsi al dolo idoneo a cagionare l'annullabilità del contratto per vizio della volontà nella determinazione dell'acquisto, secondo la tesi di parte appellata, è da escludere ogni condotta R.G. n. 5215/2019
omissiva sotto il profilo informativo e, dunque, ogni intenzione di recare danno al contraente in tal senso.
L'appellata ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c. ed, in subordine, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Sempre in via subordinata, in caso di riforma della sentenza, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attrice ed, in ogni caso, di rigettare ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto con condanna di spese e competenza del doppio grado di giudizio.
5. Ciò posto, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 09 giugno
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
6. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata ai sensi dell'art 342 c.p.c. per non aver esposto i Parte_1 motivi di impugnazione e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dalla stessa sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
L'atto di appello risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
7. Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata a norma dell'art. 348 bis c.p.c. in sede di conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Tale eccezione deve esser disattesa, in quanto l'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente R.G. n. 5215/2019
previste dalla legge aliunde. Se, dunque, la carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento deve intendersi, ove riferita al merito, come manifesta infondatezza, essa dovrebbe essere rilevabile anche ad un sommario e superficiale esame dei motivi di gravame. Nel caso di specie, l'appellante contesta le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace con la sentenza appellata che si dimostra, almeno prima facie, dotata di una qualche plausibilità e che, ove ritenuta corretta, potrebbe condurre ad una riforma della sentenza appellata.
8. Ancora in via preliminare, rileva il Tribunale che, pur avendo l'appellante
[...]
richiesto, in sede di conclusioni dell'atto di citazione in appello ed in Pt_1 accoglimento del gravame, la condanna dell'appellata alla restituzione della somma complessiva di € 37,00, pari al costo (di € 1,00 ciascuno) di nn. 37 biglietti di lotteria istantanea “Mini cruciverba d'oro”, risulta in realtà dalla documentazione versata in atti che al giudizio recante R.G. n. 260/2019 siano stati riuniti altri n. 34 procedimenti e, segnatamente, i giudizi recanti R.G. nn. 263/2019, 264/2019,
267/2019, 268/2019, 269/2019, 270/2019, 272/2019, 274/2019, 275/2019,
276/2019, 279/2019, 280/2019, 282/2019, 283/2019, 284/2019, 286/2019,
287/2019, 288/2019, 289/2019, 292/2019, 293/2019, 294/2019, 296/2019,
297/2019, 298/2019, 299/2019, 301/2019, 303/2019, 305/2019, 307/2019,
310/2019, 312/2019, 314/2019 e 315/2019.
Ne consegue che l'importo eventualmente spettante in ripetizione all'appellante in caso di accoglimento della domanda di nullità e/o di Parte_1 annullamento del contratto, è pari ad € 35,00 (€1,00 x 35 biglietti) e non già ai richiesti € 37,00.
9. Passando ad esaminare il merito della res controversa, meritevole di accoglimento
è il motivo di appello proposto da con riguardo al frazionamento Parte_2 del credito.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità “intanto è possibile discorrere di un frazionamento abusivo del credito che comporti l'improponibilità della domanda, in quanto il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, frazioni il suo credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Soltanto in tale caso, la scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con R.G. n. 5215/2019
il principio di buona fede e correttezza, (che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento), sia con il principio costituzionale del "giusto processo", traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (cfr. Cass. SS.UU. 15 novembre 2007
n.23726).
Pertanto, affinché possa trovare applicazione il riportato orientamento è necessario che la pretesa creditoria, frazionata mediante la proposizione di diverse domande instaurative di altrettanti diversi giudizi, si fondi su unica causa petendi, laddove il dedotto frazionamento deve specificamente investire il petitum richiesto, ponendosi così in contrasto con il canone generale, oramai costituzionalizzato, di buona fede oggettiva e di correttezza e, quindi, con l'art. 2
Cost., che a quella clausola generale attribuisce all'un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando, così, il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse della controparte negoziale (cfr. sull'emersione di questa linea di indirizzo: Cass. Sez. I n. 3775/94; Cass. Sez. I n. 10511/99; Cass. SS. UU. n.
18128/2005).
Facendo applicazione al caso di specie dei principi surrichiamati, è evidente che corretta è la deduzione dell'appellante circa la non unitarietà del Parte_1 credito azionato nei 35 (trentacinque) giudizi poi riuniti.
Ed, invero, avendo acquistato 35 biglietti della lotteria, il relativo Parte_1 credito restitutorio matura all'acquisto di ogni singolo biglietto e scaturisce da rapporti giuridici differenti, non avendo un'unica fonte, ancorchè i 35 giudizi introdotti innanzi al Giudice di Pace siano accomunati dalla formulazione delle medesime doglianze e dalla contestazione della medesima violazione.
Le prestazioni in oggetto sono, dunque, rese in virtù di titoli diversi e non riguardano un unico rapporto, essendo collegati tra loro solo in quanto parte della medesima lotteria istantanea.
10. Dall'accoglimento di tale motivo di appello deriva che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. - questo Giudice è investito, in ragione dell'effetto devolutivo R.G. n. 5215/2019
dell'impugnazione, della trattazione nel merito delle domande/questioni proposte nel giudizio di primo grado e reiterate nella presente sede.
Dovendosi, dunque, valutare nel merito le domande proposte, va premesso che il documento di gioco è un documento di legittimazione (art. 2002 c.c.) e non un titolo di credito (art. 1992 c.c.) e, per l'effetto, l'avente diritto alla riscossione viene individuato nel possessore.
Ciò posto, ha provato il possesso dei biglietti della lotteria posti a Parte_1 fondamento delle domande proposte innanzi al Giudice di Pace di Cervinara, ragion per cui va rigettata l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” formulata da in primo grado e reiterata nella presente sede. Controparte_1
Tuttavia, non ha provato di aver acquistato i biglietti in epoca Parte_1 successiva all'entrata in vigore del D.L. 158/2012, avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13.9.2012, atteso che la lotteria Mini Cruciverba d'Oro è stata indetta con decreto pubblicato nell'anno
2011, allorquando il predetto decreto legge non era stato ancora promulgato.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere il Decreto LD applicabile al caso di specie, comunque la domanda attorea di nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., dei contratti in oggetto per mancata indicazione sui biglietti di lotteria istantanea delle probabilità di vincita e dei rischi legati al gioco non è meritevole di accoglimento.
Difatti, il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, comma 5 (convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189) dispone che “Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (…) nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi”.
Sempre l'art. 7, al successivo comma 6, stabilisce che “l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario (…).
Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente (…) l'Agenda delle dogane (…)”. R.G. n. 5215/2019
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26999/2021, pronunciando in relazione ad una similare controversia, ha stabilito che l'obbligo di informazione imposto dalle norme citate costituisce una regola di condotta per il concessionario per la quale è prevista una sanzione di natura amministrativa e non anche una regola relativa al contenuto del contratto.
Ed, invero, la legge non prevede alcun divieto di vendita di tagliandi privi delle informazioni prescritte dal D.L. n. 158 del 2012, art. 7, comma 5 e contempla l'applicazione di una sanzione amministrativa per la mancanza delle indicazioni apposte sui tagliandi, ragion per cui la violazione di tale obbligo informativo non produce in alcun modo effetti sulla validità del contratto, poiché alcuna forma di invalidità del rapporto negoziale è prevista dalla norma in esame.
Alla luce di tali argomentazioni, appare infondata la tesi della parte appellante in merito alla nullità dei contratti di acquisto dei biglietti di lotteria istantanea, non essendo qualificabili le previsioni di cui al D.L. 158/2012 come norme imperative, atteso che non è stata vietata la stipula di contratti di tagliandi che contengano, anche mediante rinvio ai siti istituzionali, le formule di avvertimento.
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda di annullamento ex art. 1439 c.c., atteso che la violazione dell'obbligo informativo e, dunque, di una norma di comportamento non determina un vizio genetico del negozio ed, inoltre, la mera omissione, sui tagliandi, delle informazioni sulle probabilità di vincita non integra gli estremi del dolo rilevante ex art. 1439 c.c., costituendo condizione necessaria a produrre l'annullamento del contratto, non già la generica influenza psicologica sull'altro contraente, bensì gli artifici ed i raggiri o le menzogne che abbiano avuto un'efficienza causale sulla determinazione volitiva del contraente e, quindi, sul suo consenso (cfr. Cass. 25968/2021).
La mera reticenza ed il silenzio non sono da soli sufficienti ad inficiare la validità del contratto, essendo necessario che tali comportamenti si inseriscano in un contesto malizioso di artifici e raggiri e idoneo a realizzare il fine perseguito (Cass.
Civ., n. 9253/2006; Cass. Civ., n. 13231/2010; Cass. Civ., n. 11009/2018).
Grava, pertanto, sull'attore l'onere della prova in relazione al dolo della società appellata e, nel caso di specie, l'appellante non ha spiegato né provato in atti che la mancata informativa sulla probabilità di vincita e sul rischio del gioco ha rappresentato l'unico motivo sotteso all'acquisto dei tagliandi né che la condotta R.G. n. 5215/2019
della controparte sia stata caratterizzata da malafede contrattuale e in quanto tale un essenziale vizio del consenso.
11. In conclusione, l'appello proposto da va accolto, con declaratoria di Parte_1 proponibilità delle domande proposte da le quali, ancorchè Parte_1 proponibili, sono infondate nel merito, con la conseguenza che, in riforma della sentenza del Giudice di primo grado, le domande proposte da Parte_1 vanno rigettate.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, il Giudice d'appello ha il potere/dovere di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado di giudizio, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 Parte_1
c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (cd. disputatum), valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 339/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Cervinara il 19.11.2019 e depositata in pari data, proposto da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
- in accoglimento del gravame proposto da ed in riforma della Parte_1 sentenza n. 339/2019 resa dal Giudice di Pace di Cervinara (AV), dichiara proponibili le domande proposte in primo grado da , che rigetta nel Parte_1 merito, in quanto infondate;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al Controparte_1 giudizio di primo grado, in € 173,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15% e, quanto al presente R.G. n. 5215/2019
grado di giudizio, in € 332,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in data 30 settembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani