Sentenza 13 ottobre 2017
Massime • 1
L'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2017, n. 51689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51689 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2017 |
Testo completo
51689-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.1353 EF Mogini Anna Criscuolo UP 13/10/2017- R.G.N. 14316/2017 Angelo Capozzi IO Corbo Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. DI NN, nato a [...] il [...];
2. PA LV, nato a [...] il [...];
3. RA AR, nato a [...] il [...];
4. AG IO, nato a [...] il [...];
5. NO CE, nato a [...] il [...];
6. LI LO, nato a [...] il [...];
7. RI IO, nato a [...] il [...];
8. RR EP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2017 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IO Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito l'avvocato EP Granata,, per la parte civile Fai Antiracket Coordinamento Campania, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, come da conclusioni e nota spese depositate;
udito l'avvocato Daniele Camerota, per le parti civili Associazione Pianura per la legalità, ME EP e DE ET NC, in sostituzione dell'avvocato Alessandro TA, nonché per le parti civili Associazione Alilacco Sos Impresa e PE EF, in sostituzione dell'avvocato Nello LF, che ha chiesto dichararsi l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, come da conclusioni e nota spese depositate;
udito l'avvocato Domenico Nicolas Balzano, per l'imputato ricorrente LO LI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Roberto Di Loreto, per l'imputato ricorrente IO RI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 16 maggio 2016, la Corte di appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato, nella parte in cui aveva dichiarato la penale responsabilità di NN DI, LV PA, AR RA, IO AG, CE NO, LO LI, IO RI e EP RR, per reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di estorsione aggravata anche a norma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, di rapina, di incendio, di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, e di riciclaggi odi autoveicoli, salvo a ridurre o rideterminare le pena per alcuni degli imputati. In particolare, sono stati condannati: a) CE NO alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione, con esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito, per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "clan EL" operante in Napoli, località Pianura, con condotta dall'agosto del 2009 al giugno 2010 e «perdurante» (capo a della rubrica); b) LO LI alla pena di dieci anni ed otto mesi di reclusione, con esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito, per i delitti di partecipazione, in qualità di organizzatore e direttore, all'associazione di tipo mafioso denominata "clan EL" operante in Napoli, località Pianura, con condotta dall'agosto del 2009 al giugno 2010 e 2 61 до «perdurante» (capo a della rubrica), nonché di partecipazione, in qualità di organizzatore, all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di tipo cocaina, marijuana e hashish, operante in Napoli, località Pianura, con condotta dall'agosto del 2009 ad aprile 2010 (capo u della rubrica); c) EP RR alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche della diminuente per il rito, per il delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di tipo cocaina, marijuana e hashish, operante in Napoli, località Pianura, con condotta dall'agosto del 2009 ad aprile 2010 (capo u della rubrica); d) IO AG alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 2.600,00 di multa, con esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito, per il delitto di estorsione aggravata a norma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, al fine di agevolare l'omonimo clan e comunque utilizzando il metodo mafioso, in danno di IO IU, titolare di impresa individuale, commesso tra il 15 ed il 21 settembre 2009, ed avente ad oggetto la consegna di due caschi del valore di 25,00 euro ciascuno (capo f della rubrica); e) LV PA alla pena di sette anni di reclusione ed euro 2.600,00 di multa, con esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito, per i delitti di usura e di estorsione, entrambi aggravati anche a norma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, perché finalizzati ad agevolare il clan EL e comunque caratterizzati dall'impiego del metodo mafioso, in danno di EP ME, commessi tra il dicembre 2009 ed il febbraio 2010, in relazione ad un prestito per un importo pari a 1.500,00 euro, con interessi mensili promessi pari ad un tasso del 100 % mensile (capi aa e bb della rubrica); f) AR RA e IO RI, il primo alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione ed euro 3.500,00 di multa ed il secondo alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione ed euro 3.300,00 di multa, in entrambi i casi con esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito, per tre delitti di estorsione aggravata anche a norma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, finalizzati ad agevolare il clan AG e comunque caratterizzati dall'impiego del metodo mafioso, commessi: -) in danno di AR EL, titolare della ditta "Ecorottami s.r.l.", tra il luglio 2007 ed il febbraio 2008, in relazione a tre rate di importo pari a 3.000,00 euro (capo 01 della rubrica); -) in danno del titolare della ditta "Costruzioni e tecnologie s.r.l.", tra ottobre 2007 e gennaio 2008, con riferimento ad una somma di euro 24.000,00 (capo Q1 della rubrica); -) in danno del titolare della ditta "Moto Napoli", nel dicembre 2007, avendo riguardo a due motociclette una del valore di 3.500,00 M St 3 euro, pagata solo parzialmente, l'altra del valore di euro 3.000,00, mai pagata (capo V1 della rubrica); g) NN DI, attualmente collaboratore di giustizia, alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991 in misura inferiore alla metà ma superiore ad un terzo, delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore ad un terzo ed applicazione della diminuente per il rito, per reati, variamente aggravati, di rapina, estorsione, incendio, porto e detenzione illegale di armi, riciclaggio di motoveicoli, commessi tra il maggio 2007 ed il febbraio 2008 (capi B1, C1, E1, F1, G1, H1, I1, L1, M1, N1, 01, P1, Q1, R1, S1, T1, Z1 e A2 della rubrica). cassazione2. Hanno presentato ricorso per tutti gli imputati precedentemente indicati, personalmente o a mezzo di difensore di fiducia.
3. Il ricorso presentato per CE NO dall'avvocato Angelo Ferraro è articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), per la mancata valutazione della richiesta della continuazione con precedente reato. Si deduce che la sentenza impugnata non ha in alcun modo valutato la richiesta di applicare la continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quelli accertati con sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 15 maggio 2009, limitandosi a rilevare che questa non era presente in atti e senza procedere di ufficio.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione del trattamento sanzionatorio applicato. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso qualunque valutazione degli elementi addotti nell'atto di appello, ed in particolare ha trascurato di considerare sia le gravissime condizioni di salute dell'imputato, sia l'assenza di partecipazione del medesimo alla commissione di reati fine.
4. Il ricorso presentato per LO LI dall'avvocato Domenico Nicolas Balzano è articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta partecipazione, in posizione apicale, al clan EL. Si deduce che le due sentenze di merito, tra loro convergenti, richiamano elementi da cui si desume l'appartenenza di LI al clan AG, fatto per il 4 SET Ал quale il ricorrente era stato già condannato, e non, invece, al clan EL. In particolare, i collaboratori di giustizia AE AV e IG SC riferiscono esclusivamente di contrasti all'interno del clan AG, i collaboratori di giustizia UC RE e NN DI indicano LI come un appartenente al clan AG, e il collaboratore di giustizia NN MA, capo del clan EL, descrive il ricorrente come capo di coloro che avevano aderito al clan AG, e come soggetto con il quale erano intervenuti un accordo ed un «armistizio». Inoltre, entrambe le sentenze di merito riconoscono che il clan AG non si era disciolto dopo la dissociazione del capo, TR AG, ma aveva continuato ad operare, e che LI aveva continuato a provvedere al sostentamento degli affiliati. Si conclude, pertanto, che la questione è solo quella di stabilire se la condotta del ricorrente sia interamente coperta dal precedente giudicato o si sia estesa oltre.
4.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Si deduce, innanzitutto, che è assolutamente indimostrata la premessa secondo cui in Pianura vi fossero due piazze di spaccio, una delle quali gestita dal LI, e, in secondo luogo, che le due conversazioni intercettate richiamate non sono certo indicative della partecipazione del medesimo a traffici di droga: in una, infatti, si sottolinea semplicemente la caratura criminale del ricorrente, mentre nell'altra si evidenzia esclusivamente la pretesa del medesimo imputato di ricevere il pagamento di una somma di denaro dai venditori di stupefacenti attivi nella sua zona.
5. Il ricorso presentato personalmente da EP RR è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che manca qualunque giustificazione a fondamento del diniego, e, in particolare, qualunque valutazione del corretto comportamento processuale del ricorrente.
6. Il ricorso presentato personalmente da IO AG è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità per il fatto di estorsione addebitatogli ed alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Si deduce, per quanto attiene al primo profilo, che l'affermazione di responsabilità è in contrasto con la decisione del Tribunale del riesame, la quale, in sede cautelare, aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, e 5 Jol. non tiene conto né dell'intercettazione in cui il AG si qualifica come un creditore della persona offesa, né dello scarso valore economico dei beni, due caschi del valore di 25,00 euro ciascuno. Si aggiunge che la sentenza impugnata, per affermare la responsabilità del AG, deve ricorrere a petizioni di principio ed al supposto, ma indimostrato, ruolo di estorsore professionale dell'imputato. Si deduce, poi, in relazione al secondo profilo, che la Corte di appello non ha in alcun modo motivato sulla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., nonostante l'esiguo valore dei beni oggetto dell'attività estorsiva.
7. Il ricorso presentato per LV PA dall'avvocato TR Conte è articolato in due motivi.
7.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento alla ritenuta commissione dei reati di usura ed estorsione addebitatigli. Si deduce che la sentenza impugnata ha confermato la dichiarazione di responsabilità, fondata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa e su una conversazione intercettata, nella quale il ricorrente però si limitata ad invitare la persona offesa a restituire il denaro ricevuto in prestito per la pericolosità dei soggetti creditori, omettendo di pronunciarsi sulle censure addotte con l'atto di appello.
7.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, avendo riguardo all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Si deduce che gli atti non evidenziano alcuna metodologia mafiosa delle condotte illecite, che il credito era vantato da soggetto estraneo ai circuiti criminali, e che il collaboratore di giustizia AE AV, nel fornire gli organigrammi delle associazioni malavitose operanti sul territorio, ha escluso il coinvolgimento del ricorrente in attività di tali gruppi.
8. Il ricorso presentato per IO RI dall'avvocato Roberto Di Loreto è articolato in tre motivi.
8.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), d), ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta commissione dei reati di estorsione addebitatigli. Si deduce, innanzitutto, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NN DI, relative a tutte e tre le imputazioni per cui è stata pronunciata condanna (capi 01, Q1 e V1 della rubrica), e che indicano come presupposto del concorso del ricorrente la posizione apicale del medesimo nel sodalizio criminale, inattendibili perché macroscopicamente contraddittorie 0 comunque sono obiettivamente smentite. Invero, DI ha dichiarato di aver incontrato 6 Str RI in una riunione malavitosa alla fine del mese di luglio 2007, e di aver assistito, sempre nel medesimo periodo, al pagamento di una estorsione in presenza del medesimo accusato, mentre è certo che quest'ultimo è stato detenuto fino al 16 agosto 2007 nella casa circondariale di Chieti. DI, inoltre, ha reso dichiarazioni contraddittorie sul ruolo apicale di RI: ha affermato, infatti, di aver disatteso le indicazioni di RI a partire dal Natale 2007, e di aver effettuato estorsioni fino al febbraio 2008 in relazione alle quali non menziona il ricorrente;
ancora, non ha indicato RI come uno dei soggetti preposti alla gestione delle condotte di abusivismo edilizio in Pianura o di una ingente partita di cocaina, pur riferendo dette attività al gruppo criminale di cui era partecipe il ricorrente. Ancora, DI si è contraddetto nell'indicare il luogo di ritrovo di RA, RA e RI in Licola, allorché i medesimi erano latitanti: nell'interrogatorio del 21 gennaio 2009 è stato estremamente preciso, mentre nell'interrogatorio del 6 maggio 2009 ha affermato di non poter fornire indicazioni specifiche per non essersi mai recato in detto luogo. Si deduce, poi, che anche le indicazioni del collaboratore di giustizia NN MA, sul ruolo apicale asseritamente svolto da RI all'interno del sodalizio sono inattendibili, posto che questo dichiarante, pur entrato nella consorteria già nel 1997, sbaglia nel riferire il "soprannome" del ricorrente. Si deduce, ancora, che mancano riscontri specifici individualizzanti alle dichiarazioni di DI in ordine alle tre vicende estorsive per le quali è intervenuta condanna. Innanzitutto, RI, allorché era detenuto, ha ricevuto solo modeste somme dal padre e da altri familiari, ma mai "stipendi" dal sodalizio. Inoltre, con riferimento al fatto di cui al capo 01 della rubrica, EP EL, fratello di AR, ha sì indicato RI come un autore delle richieste estorsive, ma facendo riferimento a periodi in cui il medesimo era detenuto;
tra l'altro, nel dibattimento a carico di altri imputati, EP EL, come anche IG EL, non hanno riconosciuto il ricorrente, pur mostratogli in fotografia, come uno degli autori delle richieste. Con riferimento al fatto di cui al capo Q1, la dichiarazione della persona offesa, RG NI, secondo cui DI e tale AS formularono la richiesta estorsiva presentandosi anche a nome di RI, è priva di ulteriori specificazioni relative a quest'ultimo. Con riferimento al fatto di cui al capo V1, occorreva considerare che RI, in quel momento, era detenuto.
8.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), d), ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta commissione dei reati di estorsione addebitatigli. 7 St Si deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto disporre l'esame dei testi EP EL e IG EL, e dei collaboratori di giustizia IO DI e NN MA, o comunque dare conto delle dichiarazioni dagli stesse rese nel dibattimento a carico di altri imputati per i medesimi addebiti, e prodotte con motivi aggiunti, atteso che queste ultime erano palesemente difformi da quelle raccolte in fase di indagini preliminari ed utilizzate per il giudizio abbreviato. Si rappresenta che, in tal caso, la richiesta è ammissibile, a norma degli artt. 603, commi 1 e 2, e 238, comma 1, cod. proc. pen., come confermato da Sez. 1, n. 43473 del 14/10/2010, Arshad, Rv. 248980, e che la sentenza impugnata ha omesso, in proposito, qualunque motivazione.
8.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), d), ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Si deduce che non risulta comunque accertato il contesto associativo in riferimento ai fatti addebitati, tanto che le vittime hanno denunciato i fatti alle forze dell'ordine.
9. Il ricorso presentato personalmente da AR RA è articolato in due motivi.
9.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta commissione del reato di estorsione in danno di AR EL e della ditta "Ecorottami s.r.l.", commessa tra il luglio 2007 ed il febbraio 2008 (capo 01 della rubrica). Si deduce che la sentenza impugnata ha valutato la prova in termini astratti e generalizzanti, partendo dal presupposto che il ricorrente dovesse essere ritenuto un estorsore di professione», così come, in passato aveva fatto altra sentenza nei confronti del medesimo RA, poi però annullata da Sez. 6, n. 20084 del 26/04/2011. Si aggiunge che le dichiarazioni di EP EL, fratello di AR, se indicano RA come soggetto che «solitamente» faceva richiesta di tangenti, impiegano un termine generico, il «solitamente», e sono di seconda mano, perché riferiscono di notizie apprese dal fratello, poi deceduto. Si osserva, ancora, che RA è stato in libertà solo dal 6 luglio 2007 al 20 novembre 2007 e che, quindi, occorreva considerare il tempus commissi delicti, specie se si ritiene che le estorsioni erano commesse a Pasqua, d'estate e a Natale.
9.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta commissione dei reati di estorsione in danno del titolare della ditta "Costruzioni e tecnologie s.r.l.", commessa tra ottobre 2007 e gennaio 2008 M Sti 8 (capo Q1 della rubrica), e in danno del titolare della ditta "Moto Napoli", commessa nel dicembre 2007 (capo V1 della rubrica). Si deduce che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NN DI sono prive di riscontri: con riferimento al fatto di cui al capo Q1, la dichiarazione della persona offesa, la quale riferisce che DI formulò la richiesta estorsiva presentandosi a nome di RA, è inidonea in quanto trova la sua fonte proprio nelle parole del collaboratore di giustizia;
per quanto concerne il fatto di cui al capo V1, non si tiene conto della circostanza della concomitante detenzione del ricorrente, il quale, dal 2001 ad oggi, risulta essere stato ininterrottamente detenuto salvo che per il periodo compreso tra il 6 luglio 2007 ed il 20 novembre 2007. Si aggiunge, inoltre, che la motivazione nulla dice con riferimento alle doglianze esposte nell'atto di appello. 10. Il ricorso presentato per NN DI dall'avvocato IO Di Micco è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione, nel massimo, delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata, sul punto censurato, è caratterizzata da una formula di stile, e non considera, in particolare, l'importanza del contributo dichiarativo dell'imputato nel presente processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di LO LI, IO RI e AR RA sono fondati, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, il primo in relazione alla contestazione di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, e gli altri due con riferimento alla contestazione di concorso nell'estorsione pluriaggravata in danno di AR EL. Nel resto, il ricorso di LI è inammissibile, mentre i ricorsi di RI e RA sono infondati. Complessivamente infondati sono i ricorsi di CE NO e IO AG. Inammissibili, infine, sono i ricorsi di EP RR, LV PA e NN DI.
2. Complessivamente infondato è il ricorso di CE NO, condannato per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "clan EL" operante in Napoli, località Pianura, in riferimento a condotta commessa dall'agosto del 2009 al giugno 2010 e «perdurante» (capo a 9 Sty della rubrica), con diniego delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito.
2.1. Infondato, precisamente, è il primo motivo, con il quale si lamenta la mancata valutazione della richiesta di applicazione della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa oggetto del presente processo e i reati accertati dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 15 maggio 2009. La sentenza impugnata ha ritenuto di non valutare l'istanza osservando che la sentenza del 15 maggio 2009 non era in atti ed ha escluso di poter provvedere ad acquisire di ufficio detta pronuncia. Si registrano, in argomento, due contrapposti indirizzi di legittimità. Secondo l'orientamento più diffuso, l'imputato che intende richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva (così, tra le tante: Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, dep. 2015, Infantolino, Rv. 262817; Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014, dep. 2015, Recalcati, Rv. 262583; Sez. 2, n. 9275 del 14/02/2014, Tassone, Rv. 259069). A fondamento di tale indirizzo, in particolare, si osserva: «la peculiare disciplina dettata per la applicazione della continuazione in executivis dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. non è estensibile in via analogica nel processo di cognizione, ma, anzi, è proprio la positiva previsione di tale disposizione derogatoria che si giustifica, come puntualizzano le Osservazioni al Progetto preliminare delle norme di attuazione, in funzione degli ampi poteri officiosi riservati al giudice della esecuzione a norma dell'art. 185 delle stesse disposizioni di attuazione esclude che in sede di cognizione l'imputato sia esentato dalla ordinaria regola per la quale richieste fondate su elementi non presenti agli atti del processo possano essere delibate in assenza del relativo onere di allegazione;
giacché, ove così non fosse, si finirebbe per devolvere al giudice un compito "istruttorio" non previsto dalla legge e con correlativo vulnus per la celerità del rito»> Secondo l'opposto orientamento, invece, se viene richiesto il riconoscimento della continuazione, il giudice di appello è tenuto ad acquisire, anche di ufficio, i provvedimenti giudiziari mancanti dai quali dipende l'applicazione del beneficio, senza poter demandare alla fase esecutiva ogni consequenziale valutazione, qualora l'interessato nell'atto di impugnazione abbia specificamente enunciato i presupposti dai quale poter desumere l'esistenza del medesimo disegno criminoso, indicando analiticamente gli estremi delle sentenze, anche irrevocabili, relative ai reati di cui si chiede l'unificazione (così, per citare le più 10 "An recenti massimate, Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Monini, Rv. 261359, e Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929). A base di questa conclusione, si rileva che l'imputato ha un preciso interesse al riconoscimento dell'istituto della continuazione sin dalla fase della cognizione, e che la specificità del motivo impone necessariamente al giudice di appello una risposta. Il Collegio ritiene di dover condividere l'indirizzo che risulta prevalente. E' opportuno premettere, per chiarezza, che, secondo l'insegnamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, il mancato esame nel merito da parte del giudice della cognizione della questione concernente la sussistenza del reato continuato non comporta la formazione del giudicato negativo sul punto e non preclude, quindi, l'esame di tale tema di giudizio in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251, e Sez. 2, n. 27899 del 15/05/2003, Amato, Rv. 225205). Ciò posto, sembra corretto leggere la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. come disposizione speciale rispetto alla disciplina ordinaria: invero, il giudice dell'esecuzione è dotato di ampi poteri di ufficio, a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e dell'art. 185, disp. att. cod. proc. pen., certamente non minori di quelli spettanti al giudice della cognizione, e ciononostante il legislatore ha ritenuto necessario prevedere l'acquisibilità di ufficio delle sentenze e dei decreti necessari ai fini del giudizio circa la sussistenza della continuazione. Inoltre, la soluzione che pone a carico dell'interessato l'onere di produrre copia dei provvedimenti rilevanti, senza comportare irreparabili pregiudizi per l'interessato, e nemmeno adempimenti particolarmente gravosi a carico dello stesso, è quella più in linea con il principio costituzionalmente rilevante della ragionevole durata del processo. Facendo applicazione del principio condiviso, quindi, deve ritenersi corretta la soluzione accolta nella sentenza impugnata e infondata la doglianza esposta nel primo motivo del ricorso di NO.
2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata valutazione delle circostanze addotte a fondamento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in particolare quelle costituite dalle gravissime condizioni di salute in cui versa l'imputato e dalla sua mancata partecipazione ai reati fine dell'associazione. La sentenza impugnata ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti, della reiterazione delle condotte illecite e dei precedenti penali. La decisione, con questi argomenti, offre una giustificazione pienamente corretta, specie se si considera che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, nel motivare il diniego della concessione Sti 11 delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (così, per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
3. Il ricorso di LO LI, condannato per i delitti di partecipazione, in qualità di organizzatore e direttore, all'associazione di tipo mafioso denominata "clan EL" operante in Napoli, località Pianura, con condotta dall'agosto del 2009 al giugno 2010 e «perdurante» (capo a della rubrica), nonché di partecipazione, in qualità di organizzatore, all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di tipo cocaina, marijuana e hashish, operante in Napoli, località Pianura, con condotta dall'agosto del 2009 ad aprile 2010 (capo u della rubrica), è inammissibile con riferimento alla parte di sentenza relativa al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., mentre è fondato con riferimento alla parte di sentenza relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.1. Inammissibile perché privo della specificità normativamente richiesta è il primo motivo, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità per la partecipazione, in posizione apicale, al clan EL. Le doglianze, in effetti, sono articolate non in modo da contestare l'accertamento della condotta partecipativa di LI, ma, essenzialmente, nella prospettiva di far rilevare una preclusione da precedente giudicato concernente la partecipazione del ricorrente al clan AG. Per chiarezza, occorre rilevare che la sentenza impugnata ricostruisce con precisione la condotta partecipativa di LI in posizione apicale all'interno del clan EL, riportando analiticamente le fonti prova ritenute rilevanti. In particolare, non sono richiamate soltanto le plurime dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia, quali AE AV, IG SC, UC RE, NN DI e NN MA. Invero, con specifico riferimento al periodo in contestazione, compreso tra agosto 2009 e giugno 2010, sono riportate cospicue conversazioni intercettate, affiancate da controlli di polizia giudiziaria. Da queste conversazioni, innanzitutto, risulta il ruolo di primo piano del ricorrente, non appena uscito dal carcere il 23 ottobre 2009, nella gestione del gruppo criminale, avendo riguardo sia alla determinazione delle modalità di pagamento dello stipendio ai sodali, sia all'assistenza legale ai detenuti (indicativa è la conversazione con il padre di AR RA), sia al controllo del territorio, anche a mezzo di appositi incaricati, come LF TI e AN SC, al fine della conoscenza di tutte le attività da cui ottenere introiti, sia, ancora, alla difesa della zona di influenza dallo "sconfinamento" di 12 clan insediati nelle vicinanze (emblematico l'episodio del "confronto" con tale "Paoluccio"). Dalle medesime conversazioni, inoltre, risultano sia l'accordo tra LI e NN MA per la coesistenza nella gestione del sodalizio, comprovato anche dalla richiesta fatta dal primo al secondo, attraverso LF TI, di schede telefoniche, sia l'organigramma del gruppo criminale, con l'individuazione dei soggetti cui "spettava" lo "stipendio", sia la piena percezione dei membri dello stesso di partecipare ad una consorteria di tipo mafioso (significativamente, nel corso di una conversazione intercettata il 26 giugno 2010, SC e TI affermano: «Noi siamo il Sistema»>). A fronte di tali elementi e considerazioni, le critiche all'affermazione della partecipazione del ricorrente, in posizione apicale, al clan EL sono, di fatto prive di contenuto. Le censure relative alla preclusione da precedente giudicato, mai chiaramente dedotte nei precedenti gradi di giudizio, sono assolutamente carenti di specificità: il ricorrente non produce e nemmeno indica il precedente giudicato che coprirebbe le condotte oggetto di contestazione nel presente processo.
3.2. Fondato, invece, è il secondo motivo, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. E' utile premettere che, secondo un orientamento più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, uno stesso soggetto, nell'ambito di un contesto criminale sostanzialmente omogeneo, ben può fare parte del sodalizio mafioso restando estraneo all'attività criminosa nel campo degli stupefacenti, o viceversa può fare parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefacenti e non prender parte agli altri settori di attività, poiché i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti tutelano beni giuridici diversi, e le singole condotte partecipative costituiscono due aspetti diversi della realtà fenomenica (v., in particolare, Sez. 2, n. 21956 del 16/03/2005, Laraspata, Rv. 231972, e Sez. 2, n. 10469 del 22/03/1996, Arena, Rv. 206493). La sentenza impugnata, per affermare la responsabilità di LI quale partecipe dell'associazione finalizzata al narcotraffico, muovendo dalla premessa dell'esistenza di due "piazze di spaccio" in Pianura, ha valorizzato due circostanze: in primo luogo, la conversazione intercettata il 12 dicembre 2009 tra LF TI e AN SC, nella quale i due commentano che LI, ossia il vertice della loro consorteria mafiosa, non avrebbe "tollerato" il mancato pagamento delle somme dovute da parte dei capi della piazza di spaccio;
in secondo luogo, il complessivo episodio relativo al Fiscarelli, 13 M al quale il ricorrente, in un primo momento, e precisamente proprio in data 12 dicembre 2009, impose di non vendere la sostanza stupefacente per non aver pagato le somme dovute al clan, e, poi, dopo due giorni, consentì di "riaprire" l'attività, a fronte della prospettazione da parte del medesimo della impossibilità, altrimenti, di versare il denaro all'organizzazione camorristica. Tuttavia, la sentenza impugnata non chiarisce se, rispetto al traffico di droga, LI abbia assunto la posizione del "capo-zona", interessato a lucrare una rendita da tutte le attività lecite o illecite esercitate nel territorio di influenza, e, quindi, si sia limitato a "consentire" lo spaccio di stupefacenti in cambio di una "tangente", o se, invece, abbia posto in essere condotte specifiche, come, ad esempio, di sostegno logistico. La mancata precisazione è importante, perché solo ove ricorra la seconda delle due ipotesi appena formulate è configurabile il concorso nel reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990: ove si versi nella prima ipotesi, manca sia l'adesione a tale organizzazione illecita, sia qualunque contributo materiale, o anche solo ideologico, alla operatività della stessa. E' pertanto necessario un nuovo giudizio per accertare se LI abbia partecipato all'associazione finalizzata al narcotraffico e di cui al capo u della rubrica, aderendo alla stessa, o comunque fornendo un contributo materiale o ideologico alla sua operatività.
3.3. Deve a questo punto precisarsi che l'inammissibilità del primo motivo determina l'irrevocabilità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato LO LI colpevole del delitto di partecipazione, in qualità di organizzatore e direttore, all'associazione di tipo mafioso denominata "clan EL" operante in Napoli, località Pianura, con condotta dall'agosto del 2009 al giugno 2010 e «perdurante» (capo a della rubrica). Inoltre, resta ferma la pena irrogata per questo reato, determinata preliminarmente in quella di tredici anni di reclusione, e poi ridotta per l'applicazione della diminuente per il rito abbreviato ad otto anni ed otto mesi di reclusione. Si tratta, infatti, di pena determinata nella sentenza impugnata in modo autonomo rispetto a quella relativa all'altro reato.
4. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è il ricorso di EP RR, condannato per il delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di tipo cocaina, marijuana e hashish, operante in Napoli, località Pianura, con condotta dall'agosto del 2009 ad aprile 2010 (capo u della rubrica). hi M 14 Il ricorrente lamenta, con un unico motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata considerazione del suo positivo comportamento processuale. La sentenza impugnata, in realtà, ha concesso le circostanze attenuanti generiche, come risulta sia dalla motivazione, che ha valorizzato proprio il comportamento collaborativo dell'imputato, sia dal concreto calcolo della pena, che sarebbe illegale se non fosse determinata in considerazione dell'applicazione del beneficio. Invero, la pena base, fissata in dieci anni e sei mesi di reclusione, è stata ridotta a sei anni e quattro mesi di reclusione, e, quindi, in misura ampiamente superiore ad un terzo, ossia a quanto consentito dalla diminuente per il rito abbreviato: è evidente, pertanto, che la Corte d'appello, coerentemente con le premesse argomentative, prima di applicare la diminuente appena indicata, ha calcolato una riduzione per la circostanza di cui all'art. 62 bis cod. pen.
5. Complessivamente infondate sono le doglianze esposte nel ricorso di IO AG, condannato per il delitto di estorsione aggravata a norma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, al fine di agevolare l'omonimo clan e comunque utilizzando il metodo mafioso, in danno di IO IU, titolare di impresa individuale, commesso tra il 15 ed il 21 settembre 2009, ed avente ad oggetto la consegna di due caschi del valore di 25,00 euro ciascuno (capo f della rubrica).
5.1. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure concernenti la configurabilità del reato di estorsione. La sentenza impugnata ricostruisce l'episodio sulla base di due conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra il ricorrente ed il suo "collaboratore" EL OM, nonché delle dichiarazioni della persona offesa. Le conversazioni evidenziano che IO AG chiese ad EL OM, per due volte, in data 15 settembre 2009, di recarsi da IO IU e di chiedergli due caschi da motociclista a suo nome. IU, poi, per come esplicitato anche nella sentenza di primo grado, ha dichiarato di aver assecondato la richiesta formulatagli da OM, nella consapevolezza della caratura criminale di IO AG, e di aver perciò consegnato i due caschi, pur sapendo che, molto probabilmente, come poi effettivamente avvenuto, egli non avrebbe mai ottenuto il corrispettivo, pur prospettatogli per fine mese;
ha inoltre aggiunto che, proprio per la consapevolezza del "rango" criminale di IO AG, egli non aveva mai chiesto al medesimo né di saldare il conto per il pagamento dei SM due caschi, né, in altre occasioni, di versargli il corrispettivo per lavori di riparazione di un motoveicolo Honda modello SH. An 15 A fronte di questa ricostruzione, le doglianze del ricorrente, il quale afferma che le conversazioni telefoniche intercettate, in realtà, facevano emergere l'esistenza di un suo credito nei confronti di IU e che i caschi erano di modesto valore, lungi dall'evidenziare vizi logici o giuridici, si pongono come la richiesta di una diversa valutazione degli elementi istruttori, estranea alle competenze della Corte di cassazione.
5.2. Infondate, poi, sono le doglianze relative all'assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Invero, l'art. 7, comma 2, d.l. 13 maggio 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esclude che circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen. possano essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto all'aggravante prevista dal comma 1, ma non anche che le stesse possano essere reputate subvalenti. La sentenza impugnata, seppur con un discorso specificamente riferito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato la gravità dei fatti in contestazione e la negativa personalità del ricorrente, in quanto gravato da numerosi e specifici precedenti penali. In questo modo, i giudici di merito hanno ritenuto, sia pur implicitamente, ma con ragionamento immune da vizi, la subvalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.
6. Inammissibile, perché contenente censure in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità e in parte prive della specificità normativamente richiesta, è il ricorso di LV PA, condannato per i delitti di usura e di estorsione, entrambi aggravati anche a norma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, perché finalizzati ad agevolare il clan EL e comunque caratterizzati dall'impiego del metodo mafioso, in danno di EP ME, commessi tra il dicembre 2009 ed il febbraio 2010, in relazione ad un prestito per un importo pari a 1.500,00 euro, con interessi mensili promessi pari ad un tasso del 100 % mensile (capi aa e bb della rubrica).
6.1. In parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità e in parte prive della specificità normativamente richiesta sono le censure esposte nel primo motivo, e che attengono alla configurabilità dei reati di usura e di estorsione. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di LV PA per i due reati in questione dapprima evidenziando l'esistenza di una complessa operazione usuraria ed estorsiva posta in essere in danno di EP ME da parte di più soggetti, tra i quali AL CI, IO AP e CE PA, nipote di LV, e poi riferendo delle condotte specificamente 16 realizzate dal ricorrente. Ha così rappresentato, innanzitutto, sulla base di intercettazioni telefoniche, delle dichiarazioni rese da LV e RG ME, e della pertinente documentazione bancaria, che LV ME, dopo aver ricevuto un prestito da AL CI 1.500,00 euro, era stato costretto dapprima a firmare un assegno postale recante la somma di 5.000,00 euro, e, poi, sulla base di telefonate ricevute da LV e CE PA, a pagare la somma pattuita. Ha quindi rilevato che, specificamente, il ruolo di LV PA nella vicenda emergeva da tre conversazioni telefoniche intercettate, la prima in data 22 dicembre 2009, le altre due in data 23 dicembre 2009, e la cui trascrizione è puntualmente riportata nella sentenza di primo grado. In particolare, la Corte di appello evidenzia che, nella prima delle due conversazioni del 23 dicembre, ricorrente lancia una serie di "avvertimenti" al debitore, del tipo «O Zi PE vi sto spiegando non sono io non lo fanno, non lo fanno ... e " che gli dovrei dire a questi qua l'anima della madonna, 'o PE fatemi parlare ... io vi sto dicendo sopra la mano... non lo fanno ... non lo fanno ... avete capito? io vi sto spiegando la situazione, ve l'ho spiegata ieri sera, avete capito? ... Sono gente puntuale, quello che dico, quello è»; dalla sentenza di primo grado, risulta, inoltre, che LV PA passa l'apparecchio a suo nipote CE PA, condannato nel presente processo per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il quale ribadisce le richieste con toni più concilianti. Sempre la Corte d'appello, poi, rappresenta che nella seconda conversazione del medesimo giorno, LV PA e CE PA dicono di aver ricevuto materialmente dalla moglie e dal figlio di EP ME la somma complessiva di 5.000,00 euro. In considerazione di tali elementi, la motivazione dei giudici di secondo grado è sicuramente corretta. La doglianza secondo cui le conversazioni telefoniche miravano semplicemente ad invitare la persona offesa a restituire il denaro ricevuto, lungi dall'evidenziare vizi logici o giuridici, si pongono come la richiesta di una diversa valutazione degli elementi istruttori, estranea alle competenze della Corte di cassazione. La censura concernente l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine alle critiche formulate con l'atto di appello non precisa quali sono le critiche non esaminate.
6.2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, poi, sono le doglianze esposte nel secondo motivo, e che si riferiscono alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. La sentenza impugnata, sul punto, ha valorizzato il modo in cui veniva 577 contattata la vittima», e, in particolare, l'evocazione dell'interesse alla restituzione da parte di «persone temibili». A fronte di questa motivazione, Ам certamente corretta, anche in considerazione del contesto complessivo in cui si 17 sono svolti i fatti e della partecipazione di persone di sicura caratura criminale, come CE PA, le affermazioni concernenti la riferibilità del credito a soggetti estranei a circuiti criminali o la estraneità del ricorrente ad organizzazioni malavitose hanno esclusivamente il significato di proporre una interpretazione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta, in termini convergenti, da entrambi i giudici di merito. ―7. Il ricorso di IO RI condannato per tre fatti di estorsione aggravata anche a norma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, perché finalizzati ad agevolare il clan AG e comunque caratterizzati dall'impiego del metodo mafioso, commessi uno in danno di AR EL, titolare della ditta "Ecorottami s.r.l.", tra il luglio 2007 ed il febbraio 2008, in relazione a tre rate di importo pari a 3.000,00 euro (capo 01 della rubrica), uno in danno del titolare della ditta "Costruzioni e tecnologie s.r.l.", tra ottobre 2007 e gennaio 2008, con riferimento ad una somma di euro 24.000,00 (capo Q1 della rubrica), ed uno in danno del titolare della ditta "Moto Napoli", nel dicembre 2007, avendo riguardo a due motociclette una del valore di 3.500,00 euro, pagata solo parzialmente, l'altra del valore di euro 3.000,00, mai pagata (capo V1 della rubrica) è infondato con riferimento alla parte di sentenza relativa alla affermazione della sussistenza delle estorsioni di cui ai capi Q1 e V1 e dell'aggravante indicata, mentre è fondato con riferimento alla parte di sentenza relativa alla affermazione della sussistenza dell'estorsione di cui al capo 01. 7.1. Preliminare è l'esame delle censure formulate con il secondo motivo, e che lamentano l'assenza di qualunque motivazione in ordine tanto alla richiesta di acquisizione e di valutazione delle dichiarazioni rese dai testi EP EL e IG EL, e dei collaboratori di giustizia IO DI e NN MA nel dibattimento a carico di altri imputati, prodotte dalla difesa con i motivi aggiunti, quanto all'istanza di nuovo esame dei medesimi. Le doglianze sono fondate con riferimento alle richieste di acquisizione e valutazione delle dichiarazioni rese in altro procedimento in relazione all'estorsione in danno di AR EL e di cui al capo 01. Invero, in giurisprudenza si è più volte osservato che il giudice di appello, in presenza di prove sopravvenute, è tenuto ad ammettere le stesse anche se il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato. Vi è solo da precisare che, mentre alcune decisioni ritengono che il giudice di appello, pure in caso di rito abbreviato, abbia l'obbligo di ammettere le nuove prove tranne che queste non siano vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti St (così Sez. 2, n. 44947 del 17/10/2013, Luberto, Rv. 257977, nonché, per quanto espressamente rappresentato in motivazione, Sez. 1, n. 43473 del 14/10/2010, 18 Arshad, Rv. 248980), secondo altre pronunce le prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado sono acquisibili, e, quindi, valutabili, da parte del precisato giudice, anche in caso di giudizio abbreviato cd. "secco", qualora vengano forniti elementi concreti per consentire al decidente di apprezzare l'effettiva sopravvenienza della novità del dato cognitivo, mediante indicazione di contenuto e rilevanza dello stesso (in questi termini, v. Sez. 3, n. 37233 del 15/06/2016, Barone, Rv. 268053; sul dovere del giudice di appello, nel procedimento abbreviato cd. "secco", di tener conto della prova nuova ○ sopravvenuta ai fini della decisione sulla rinnovazione istruttoria, cfr. anche Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, Di Salvo, Rv. 266145). Per prova nuova, poi, certamente può intendersi anche il verbale di prova di altro procedimento relativo a dichiarazioni provenienti dalla medesima persona, se formato successivamente alla definizione del primo grado del giudizio "ricevente". Da un lato, infatti, sotto il profilo formale, il verbale di prova di altro procedimento penale costituisce specifico mezzo di prova a norma dell'art. 238 cod. proc. pen., ben distinto dalla testimonianza o dall'esame di imputato in un procedimento connesso o collegato, e quindi anche da un precedente verbale;
dall'altro, poi, da un punto di vista sostanziale, come osserva in motivazione Sez. 1, Arshad, cit., «non può escludersi [...] che dalla stessa fonte di prova il - medesimo soggetto dichiarante pervenga una prova, intesa come dato - conoscitivo apportato al processo, nuova nel contenuto rispetto al precedente bagaglio valutativo.». Muovendo da questi principi, la Corte d'appello, nella vicenda in esame, aveva il dovere non solo di acquisire, ma anche di valutare i verbali di prova prodotti dalla difesa con i motivi nuovi, e dei quali aveva richiesto l'acquisizione. In effetti, come risulta dalla stessa sentenza impugnata (p. 23), la difesa aveva prodotto ed indicato analiticamente i verbali oggetto dell'istanza istruttoria verbali delle dichiarazioni rese da EP EL e IG EL all'udienza del 4 febbraio 2015, dichiarazioni rese da NN MA all'udienza dell'11 marzo 2015, dichiarazioni rese da NN DI all'udienza dell'8 aprile 2015 - precisando che la richiesta era funzionale alla rinnovazione dell'istruttoria relativa al capo 01 e si spiegava perché le dichiarazioni prodotte erano in contrasto con quelle rese davanti al Pubblico ministero e poste a fondamento della decisione di condanna. E' evidente, quindi, che si tratta di prove sopravvenute alla sentenza di primo grado del presente processo, emessa in data 24 settembre 2014, e la cui specifica rilevanza, anche sotto il profilo della St novità, in relazione al fatto di estorsione di cui al capo 01, era stata espressamente indicata dalla difesa al giudice di appello. M 19 Va tuttavia precisato che le dichiarazioni raccolte nei verbali di altro procedimento non solo non hanno valore privilegiato rispetto a quelle fornite alle Autorità inquirenti, posto che queste ultime sono state liberamente accettate dalla difesa come mezzi di prova validamente utilizzabili anche ai fini del giudizio di condanna (v., in quest'ordine di idee, tra le tante, Sez. 3, n. 11658 del 24/02/2015, P., Rv. 262984), ma non impongono nemmeno, ove si verifichi la radicale difformità di esse rispetto a quelle utilizzate in primo grado, di procedere ad esame in contraddittorio dei dichiaranti. Il giudice di appello, infatti, potrà assumere le sue decisioni sul merito della regiudicanda anche sulla base di una valutazione meramente cartolare dei diversi verbali: nessuna disposizione impone l'audizione delle persone che hanno reso le dichiarazioni rilevanti;
semplicemente, è sufficiente (ma doveroso) che egli fornisca congrua motivazione delle ragioni per le quali ritiene non assolutamente necessario un esame in contraddittorio dei dichiaranti.
7.2. Le censure esposte nel primo motivo, nella parte relativa alla condanna per l'estorsione di cui al capo 01, sono assorbite dall'accoglimento, nei termini appena precisati, del secondo motivo, mentre, nella parte in cui contestano l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine alle estorsioni di cui ai capi Q1 e V1, risultano prive di pregio. Precisamente, il ricorso muove critiche, anche molto articolate, all'attendibilità dei collaboratori di giustizia NN DI e NN MA, sia in ordine alla partecipazione di IO RI al clan AG, sia con riferimento ai singoli fatti di estorsione allo stesso addebitati. Le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni concernenti l'appartenenza di RI al sodalizio denominato clan AG, però, più che evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata, tendono ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, e non si confrontano con l'intero apparato giustificativo espresso dalla Corte d'appello. Quest'ultima, infatti, ha ritenuto l'appartenenza, in posizione di vertice, di IO RI al clan AG alla luce di una pluralità di elementi. La pronuncia, invero, non solo ha fatto riferimento alle dichiarazioni di NN DI e di NN MA, delle quali ha illustrato le ragioni per ritenerle attendibili, in particolare osservando che DI ha reso un racconto reiterato ed analitico ed è stato più volte controllato in compagnia di LV RA, da lui indicato come uno dei tre capi del sodalizio nella seconda metà del 2007, unitamente a RI ed a AR RA, e che le imprecisioni di MA si spiegano per l'appartenenza di SM quest'ultimo ad un clan avverso. La sentenza impugnata, a fondamento delle sue conclusioni sul punto, ha anche richiamato le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, definiti «storici», come NN Di AN e NC ST, M 20 riscontrate dalle affermazioni di commercianti insediati in Pianura, nelle quali si rappresenta, già a partire dal 2000, l'esistenza di una «triade» composta da IO AR, AR RA e LV RA, la quale gestiva attività di estorsione in danno degli esercizi commerciali ubicati in quella località. Le doglianze relative all'estorsione in danno della ditta "Costruzioni e tecnologie s.r.l.", di cui al capo Q1, e che contestano la inadeguatezza del riscontro, sono infondate. Invero, l'episodio, anche per come riportato nella sentenza di primo grado è puntualmente descritto da NN DI: il collaboratore ha dichiarato di essersi recato una prima volta, su indicazione di LV RE, ed ordine di RA, RA e RI, nell'ottobre 2007, dal titolare della ditta "Costruzioni e tecnologie s.r.l.", RG NI, e di aver chiesto 30.000,00 euro, e, poi, di aver accettato, sempre su autorizzazione della triade», e con l'intermediazione di RE, la somma di 17.000,00 euro;
ha quindi aggiunto che, tra il dicembre 2007 ed il gennaio 2008, allorché RA, RA e AN erano stati tratti in arresto, aveva incassato, unitamente a LV MA, altri 7.000,00 euro da RG NI, ed aveva trattenuto per sé 5.000,00 euro, dandone 2.000,00 a MA, con raccomandazione allo stesso di non dire nulla. Queste dichiarazioni sono state puntualmente confermate dalla vittima: NI ha riferito che, nell'ottobre del 2007, un giovane a lui noto come LU si era presentato presso il suo esercizio e, spendendo i nomi di RA, RA e RI nonché l'interesse del clan camorristico di Pianura, aveva chiesto la somma di 30.000,00 euro, e che egli aveva versato, però, solo un importo pari a 17.000,00 euro;
ha poi detto che, in occasione delle successive festività natalizie, LU era tornato in compagnia di tale SÀ ed egli gli aveva consegnato 7.000,00 euro. Si può aggiungere che la sentenza impugnata rappresenta che RI è stato latitante tra il 6 agosto 2007 ed il 20 novembre 2007. Alla luce di questi elementi, può concludersi, innanzitutto, che corretto risulta il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di NN DI, significativamente compatibile con i rilevanti periodi di detenzione sofferti da RI, e non smentito dal mancato riconoscimento del medesimo DI da parte di NI, dato il decorso del tempo ed il timore di ritorsioni. Può poi rilevarsi che immune da vizi è anche la conclusione della individuazione di un riscontro estrinseco a carico di RI nelle dichiarazioni di NI, specie se si considera che queste sono da valutarsi anche alla luce del contesto ambientale in Pianura, come descritto da altri collaboratori di giustizia, come NN Di AN e NC ST, e da altri imprenditori commerciali (sul punto v. pure infra § 8.2). M Anche le doglianze relative all'estorsione in danno della ditta "Moto Napoli", di cui al capo V1, sono infondate. In relazione a questo fatto, in effetti, le 21 dichiarazioni di NN DI hanno costituito un mero spunto investigativo ed una conferma de relato. Il fondamentale elemento di prova a carico di RI, come di RA, è offerto, per tale vicenda, dalle successive dichiarazioni di LV SO, titolare della ditta "Moto Napoli", il quale, per come riportato nella sentenza di primo grado, ha riferito che, nel dicembre 2007, si presentò presso il suo esercizio il «camorrista» AR RA, «affiliato al clan AG», il quale chiese un motoveicolo marca Aprilia mod. Sport City 250 cc, del valore di 3.500,00 euro, da intestare al cognato AE VI, assicurando il successivo pagamento in più rate, ma lasciando poi insoluto l'importo di 600,00 euro, e che, nello stesso periodo, unitamente a RA, si presentò anche IO RI, il quale ritirò un altro scooter Aprilia mod. Sport City 250 cc, del valore di 3.000,00 euro, da intestare alla moglie, senza mai pagare alcunché. A fronte di questo racconto, corretta è la conclusione della sentenza impugnata, la quale ritiene che l'attendibilità delle dichiarazioni di LV SO non è inficiata dalla circostanza della detenzione di RI a partire dal 20 novembre 2007: non manifestamente illogica è l'osservazione che il periodo di latitanza del ricorrente è «molto vicino e quindi, compatibile con quello indicato genericamente dalla vittima alla quale, a distanza di tempo, poteva sfuggire la precisa collocazione temporale del fatto>>.
7.3. Le censure esposte nel terzo motivo, concernenti la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ovviamente da esaminare in ordine alle sole estorsioni di cui ai capi Q1 e V1, risultano prive di pregio. Le doglianze si incentrano sul mancato accertamento dell'esistenza di un contesto associativo e sul rilievo che le vittime hanno comunque denunciato le estorsioni. La sentenza impugnata, però, non solo dà conto dell'esistenza del clan AG operante in Pianura e dell'appartenenza allo stesso, in posizione di assoluto rilievo, di IO RI, ma richiama le dichiarazioni delle parti offese, le quali hanno effettuato le dazioni del denaro 0 dei beni nella piena consapevolezza di relazionarsi con esponenti di un'organizzazione di tipo camorristico attiva nella zona di insediamento dei loro esercizi commerciali. Così ricostruiti gli episodi, corretta risulta l'affermazione del metodo camorristico quale risultante di una minaccia tacita collegata alla «riconosciuta affiliazione al clan ed alla impossibilità di non assecondare le richieste».
7.4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, nei termini sopra precisati, e la necessità di procedere ad un nuovo giudizio ai fini della verifica della in altro procedimento prodotti dalla difesa, impone di rimettere al giudice delSt sussistenza dell'estorsione di cui al capo 01, che tenga conto dei verbali di prove 22 rinvio anche la rideterminazione della pena per i fatti di estorsione di cui ai capi Q1 e V1, pur da intendersi ormai irrevocabilmente accertati. Invero, a carico di RI la pena base è stata determinata nei precedenti gradi del giudizio con riferimento proprio al capo 01, in relazione al quale, in questa sede, si pronuncia l'annullamento, mentre per i reati di cui ai capi Q1 e V1 si è proceduto semplicemente ad aumento per effetto della continuazione. -8. Il ricorso di AR RA condannato per i tre fatti di estorsione aggravata addebitati anche a RI - è infondato con riferimento alla parte di sentenza relativa alla affermazione della sussistenza delle estorsioni di cui ai capi Q1 e V1; deve essere disposto, invece, annullamento con rinvio in riferimento alla parte di sentenza relativa alla affermazione della sussistenza dell'estorsione di cui al capo 01, in applicazione del principio di cui all'art. 587 cod. proc. pen.
8.1. Invero, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 01, in accoglimento del secondo motivo del ricorso di IO RI, nella parte concernente le richieste di acquisizione e valutazione delle dichiarazioni rese in altro procedimento con riguardo all'estorsione in danno di AR EL, produce i suoi effetti anche relativamente alla posizione di AR RA. Invero, come è possibile evincere dalla lettura della sentenza impugnata, le fonti di prova poste a base della decisione della Corte d'appello, nella parte in cui ha condannato sia RA, sia RI per l'estorsione aggravata di cui al capo 01, sono identiche. Inoltre, le richieste di acquisizione e valutazione delle dichiarazioni rese in altro procedimento con riguardo all'estorsione in danno di AR EL, la cui omessa considerazione ha determinato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RI, sono state formulate avendo riferimento all'attendibilità della complessiva ricostruzione dell'episodio, e, quindi, alla stessa sussistenza del fatto. DE resto, che l'effetto estensivo dell'impugnazione si produca anche in ipotesi di doglianze concernenti le prove ovvero il vizio di motivazione è principio consolidato in giurisprudenza (per l'effetto estensivo in favore di coimputati di annullamento determinato da questioni concernenti l'utilizzabilità e la valutazione di prove, cfr. Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756, e Sez. U., n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211193, nonché Sez. 1, n. 23456 del ST 08/03/2007, Picardi, Rv. 236787; per l'effetto estensivo in favore di coimputati di annullamento determinato da questioni concernenti la motivazione, v. Sez. 6, n. 46202 del 02/12/2013, Serio, Rv. 258155). 23 Deve, pertanto, concludersi che l'impugnazione proposta da IO RI in riferimento alla condanna per il reato di cui al capo 01 giova anche a AR RA, a norma dell'art. 587 cod. proc. pen. Ovviamente, l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al reato di estorsione aggravata di cui al capo 01 anche in relazione alla posizione di RA, determina l'assorbimento delle doglianze formulate nel primo motivo del ricorso del medesimo, attenendo le stesse ad altri profili concernenti l'attendibilità delle dichiarazioni di EP EL.
8.2. Le censure esposte nel secondo motivo, e che contestano l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine alle estorsioni aggravate di cui ai capi Q1 e V1, risultano sprovviste di fondamento. In linea generale, occorre premettere, con riferimento alla lamentata assenza di motivazione della sentenza impugnata relativamente alle censure esposte nell'atto di appello, che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (così Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, DEl'Utri, Rv. 263980). Per quanto riguarda, poi, specificamente, l'estorsione in danno del titolare della ditta "Costruzioni e tecnologie s.r.l." RG NI, di cui al capo Q1, le doglianze formulate nel ricorso, e nell'atto di appello, contestano che alle dichiarazioni di quest'ultimo possa essere attribuita valenza di riscontro estrinseco al racconto del collaboratore di giustizia NN DI: si osserva, infatti, che NI indica come fonte della propria conoscenza circa la riferibilità dell'estorsione alla decisione di AR RA, IO MA e LV RA proprio le affermazioni di DI. In realtà, la decisione impugnata, la quale va letta congiuntamente con quella di primo grado, non risulta inficiata da vizi logici o giuridici. E' vero, infatti, che gli elementi di riscontro debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, e che, in linea di principio, ai fini della verifica positiva di una chiamata in correità, non sono sufficienti dichiarazioni di altri coimputati i quali indicano la fonte delle proprie conoscenze nelle informazioni ricevute dall'autore delle chiamate da riscontrare (così, tra le altre, St Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607, e Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759; v., però, per un distinguo, Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267529). Tuttavia, ben diversa è la Ал 24 situazione in cui le affermazioni pronunciate dal coimputato sono esse stesse parte della complessiva condotta delittuosa, o comunque ne accompagnano l'esecuzione: in tal caso, in effetti, affermazioni di tal genere, definite anche come "performative", rilevano innanzitutto quale "fatto", sicché, se provate sulla base di elementi diversi dalla rievocazione di chi le ha rese, conservano una loro autonomia rispetto alle dichiarazioni processuali del loro autore e possono essere utilizzate come riscontri a queste ultime. Nella vicenda in esame, RG ON, ossia la vittima dell'estorsione, ha riferito che DI, nell'ottobre 2007, quando avanzò le richieste di denaro, "spese" il nome di AR RA, IO RI e LV RA dichiarando di agire nell'interesse del clan camorristico operante in Pianura;
inoltre, per quanto riguarda il contesto ambientale di riferimento, plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia (NN DI, NN MA, NN Di AN e NC ST), riscontrate dalle affermazioni di commercianti insediati in Pianura, rappresentano l'esistenza, già a partire dal 2000, di una «triade» composta da IO AR, AR RA e LV RA, i quali gestivano attività di estorsione in danno degli esercizi commerciali ubicati in quel territorio, e, nell'ottobre 2007, erano latitanti o comunque liberi. Tenuto conto di tali elementi, quindi, la soluzione accolta è, da un lato, giuridicamente corretta e, dall'altro, non manifestamente illogica. Con riferimento all'estorsione in danno della ditta "Moto Napoli", di cui al capo V1, le doglianze esposte nel ricorso, e nell'atto di appello, contestano l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, LV SO, del cui contenuto si è dato conto al § 7.2., allorché si sono esaminati i motivi di impugnazione di IO RI: l'attendibilità delle predette dichiarazioni sarebbe inficiata dalla contestualizzazione temporale dell'episodio nel dicembre 2007, posto che RA, dopo il 2001, è stato in libertà solo dal 6 luglio 2007 al 20 novembre 2007. Tuttavia, stante l'unicità del narrato, e delle circostanze di fatto rilevanti, anche a proposito delle dichiarazioni a carico di RA può ritenersi estesa l'osservazione, non manifestamente illogica, esposta con riferimento al ricorso di RI, secondo cui il periodo di latitanza del ricorrente è molto vicino e quindi, compatibile con quello indicato genericamente dalla vittima alla quale, a distanza di tempo, poteva sfuggire la precisa collocazione temporale del fatto>>.
8.3. L'annullamento della sentenza impugnata per la necessità di procedere SHI ad un nuovo giudizio ai fini della verifica della sussistenza dell'estorsione di cui al capo 01, che tenga conto dei verbali di prove in altro procedimento prodotti dalla difesa, impone di rimettere al giudice del rinvio anche la rideterminazione della AM 25 pena per i fatti di estorsione di cui ai capi Q1 e V1, pur da intendersi ormai irrevocabilmente accertati. Invero, a carico di RA, come già osservato per RI, la pena base è stata determinata nei precedenti gradi del giudizio con riferimento proprio al capo 01, in relazione al quale, in questa sede, si pronuncia l'annullamento, mentre per i reati di cui ai capi Q1 e V1 si è proceduto semplicemente ad aumento per effetto della continuazione.
9. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è il ricorso di NN DI, condannato per i reati, variamente aggravati, di rapina, estorsione, incendio, porto e detenzione illegale di armi, riciclaggio di motoveicoli, commessi tra il maggio 2007 ed il febbraio 2008 (capi B1, C1, E1, F1, G1, H1, I1, L1, M1, N1, 01, P1, Q1, R1, S1, T1, Z1 e A2 della rubrica), previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, e delle circostanze attenuanti generiche, nonché applicazione della diminuente per il rito. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nel massimo, nonostante l'importanza del suo contributo dichiarativo nel presente processo. La sentenza impugnata ha precisato che l'importanza dell'apporto collaborativo prestato da DI deve essere valutata in special modo ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, e che, per quanto attiene al riconoscimento delle attenuanti generiche, deve comunque tenersi conto della pregressa condotta del ricorrente, della gravità dei fatti commessi e dell'assenza di elementi positivi ulteriori. Trattasi di una motivazione corretta, e, come tale, incensurabile in sede di legittimità. 10. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata sia nei confronti di LO LI ai fini di un nuovo giudizio che accerti se detto ricorrente abbia partecipato all'associazione finalizzata al narcotraffico, di cui al capo u della rubrica, aderendo alla stessa, o comunque fornendo un contributo materiale o ideologico alla sua operatività, sia nei confronti di IO RI e AR RA, ai fini di un nuovo giudizio con riferimento all'estorsione in danno di AR EL, di cui al capo 01, che tenga conto delle dichiarazioni rese in altro procedimento e prodotte dalla difesa di RI con i motivi nuovi di appello. Nel resto, il ricorso di LO LI deve essere dichiarato inammissibile, perché privo della specificità normativamente richiesta, mentre i ricorsi di RI e RA debbono essere rigettati perché complessivamente infondati. 26 All'infondatezza dei ricorsi di CE NO e IO AG segue il rigetto degli stessi e la condanna dei due ricorrenti appena precisati al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di EP RR, LV PA e NN DI, determinata dall'essere le censure o manifestamente infondate o diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o prive della specificità normativamente richiesta, segue la condanna di tutti e tre i ricorrenti appena indicati al pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno di essi, singolarmente, al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Ancora, CE NO, EP RR, IO AG, LV PA e NN DI debbono essere inoltre condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Associazione Pianura per la legalità, ME EP e DE ET NC, da distrarsi in favore del difensore avvocato Alessandro TA dichiaratosi antistatario, nonché Associazione Alilacco Sos Impresa e PE EF, da distrarsi in favore del difensore avvocato LF Nello dichiaratosi antistatario, e Fai Antiracket Coordinamento Campania, da distrarsi in favore del difensore avvocato EP Granata dichiaratosi antistatario. Dette spese debbono essere liquidate, per ciascuna parte civile, in euro seimilatrecento, oltre spese generali nella misura del quindici per cento, IVA е СРА.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI LO limitatamente al capo u, nonché di RI IO e RA AR limitatamente al capo 01, e rinvia per nuovo giudizio su detti capi ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LI e rigetta nel resto i ricorsi di RI e RA. Rigetta i ricorsi di NO CE e AG IO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RR EP, PA LV e DI NN, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì NO, RR, AG, PA e DI alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Associazione Pianura per la legalità, ME EP e DE ET NC, da distrarsi in favore del difensore avvocato Alessandro TA dichiaratosi antistatario, nonché Associazione Alilacco Sos 27 An Impresa e PE EF, da distrarsi in favore del difensore avvocato LF Nello dichiaratosi antistatario, e Fai Antiracket Coordinamento Campania, da distrarsi in favore del difensore avvocato EP Granata dichiaratosi antistatario;
spese che liquida, per ciascuna parte civile, in euro seimilatrecento, oltre spese generali nella misura del quindici per cento, IVA e CPA. Così deciso il 13 ottobre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore EF Mogini IO Corbo Autoul Ch Stropey DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 NOV 2017 DICAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Esposito O N S 28