Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il mancato esame nel merito da parte del giudice della cognizione della sussistenza del reato continuato non comporta la mancata formazione del giudicato negativo sul punto e non preclude, perciò, l'esame della questione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2015, n. 43777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43777 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
43777 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO GIORDANO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 2498/2015- MARGHERITA CASSANO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. N. 55015/2014 - Rel. Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO ST N. IL 10/08/1968 avverso l'ordinanza n. 354/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 16/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. OSCAR CEDRangOw, the he choco l'annullamento con nuvio dell'adiusura durfujusta. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16.10.2014 la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva formulata da DO ON con riguardo ai fatti giudicati con le sentenze pronunciate dalla medesima Corte territoriale l'1.06.2000 e il 16.09.2004, sul presupposto che la seconda sentenza aveva escluso la sussistenza della continuazione con riferimento a precedenti condanne, che erano costituite esclusivamente dalla condanna inflitta con la prima sentenza, con la conseguenza che il giudicato formatosi in sede di cognizione precludeva la competenza sussidiaria e suppletiva del giudice dell'esecuzione.
2. Ricorre per cassazione DO ON, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la sentenza in data 16.09.2004 della Corte d'appello di Bologna non aveva escluso la continuazione, ma si era limitata a rilevare incidentalmente che la relativa questione non aveva costituito oggetto di esplicita deduzione, così da escludere la formazione di un giudicato negativo sul punto, idoneo a precludere al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sull'istanza ex art. 671 cod. proc.pen. in sede esecutiva.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. L'art. 671 comma 1 cod.proc.pen. preclude alla parte interessata la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione tra più fatti oggetto di procedimenti distinti e separatamente giudicati se la stessa sia stata "esclusa" dal giudice della cognizione. L'esclusione della continuazione in sede di cognizione presuppone a sua volta che la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, di cui l'imputato abbia chiesto il riconoscimento, sia stata oggetto di una valutazione conclusasi con esito negativo da parte del giudice di merito, che si sia tradotta in una statuizione di rigetto dell'istanza ex art. 81 capoverso cod. pen., suscettibile di essere impugnata dalla parte interessata.
3. Nel caso di specie, dal testo della sentenza pronunciata il 16.09.2004 dalla Corte d'appello di Bologna non emerge che il giudice della cognizione avesse escluso, nei modi e per gli effetti appena indicati, la continuazione tra i reati dalla stessa giudicati e quelli oggetto della precedente sentenza di condanna pronunciata l'1.06.2000 nei confronti del DO, non potendosi attribuire alcun contenuto (o significato) valutativo e decisorio all'anodino passaggio motivazionale della sentenza secondo cui "l'accenno alla continuazione con sentenze relative a reati dello stesso genere è rimasto privo di qualsiasi n i 1 indicazione concreta", che si risolve in una mera presa d'atto, da parte della Corte territoriale, dell'assenza di una richiesta - valutabile - di applicazione della continuazione, alla quale non può perciò essere attribuita alcuna efficacia preclusiva della proposizione della relativa istanza per la prima volta al giudice dell'esecuzione nelle forme dell'art. 671 del codice di rito (Sez. 6 n. 1711 del 14/01/1999, Rv. 212706, secondo cui il mancato esame nel merito, in sede di cognizione, della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude l'esame della questione ai sensi dell'art. 671 comma 1 cod.proc.pen.). Né la formazione di un giudicato negativo sulla sussistenza della continuazione (esterna) coi fatti oggetto della sentenza precedente può ricavarsi dall'inciso "esclusa la continuazione" contenuto nel dispositivo della sentenza pronunciata il 16.09.2004, in quanto, come puntualmente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, dalla consecutio logico-letterale tra il dispositivo e la motivazione che immediatamente precede risulta evidente che l'esclusione si riferisce alla continuazione interna, ritenuta dal giudice di primo grado tra il reato sub A e quelli di cui ai capi B, C e D della rubrica, la cui estinzione per prescrizione aveva determinato la necessità di sciogliere il relativo cumulo giuridico ed eliminare i corrispondenti aumenti di pena.
4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna perché esamini, con piena libertà di giudizio ma senza ricadere nell'errore giuridico di ritenerla preclusa, l'istanza di applicazione della continuazione in executivis formulata dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso il 24/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente M indan Enrico Giuseppe Sandrini Umberto Giordano دسمال DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 OTT 2015 A M IL CANCELLIERE RE P Stefania FAJELLA 2