Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2008, n. 35806
CASS
Sentenza 5 maggio 2008

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Va annullata senza rinvio la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.u.p. all'esito dell'udienza preliminare con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra ipotesi di reato per la quale disporre direttamente il rinvio a giudizio. (Nella specie, il G.u.p., esclusa la sussumibilità dei fatti nel reato di cui all'art. 567 cod. pen., in quanto le false dichiarazioni erano state rese dall'imputato dopo la formazione dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile, aveva emesso la sentenza di cui all'art. 425 cod. proc. pen., ancorchè i fatti potessero integrare il diverso reato di cui all'art. 495 cod.pen.).

Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma secondo cod. pen. non è configurabile in relazione alle false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di nascita è già formato, potendo tale condotta rientrare invece nella previsione dell'art. 495, comma terzo, n. 1 cod.pen.. (Fattispecie nella quale la Corte ha qualificato ai sensi dell'art. 495 cod. pen. la falsa dichiarazione di paternità naturale resa all'ufficiale di stato civile a distanza di due anni dalla nascita della bambina).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2008, n. 35806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35806
Data del deposito : 5 maggio 2008

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