Sentenza 5 maggio 2008
Massime • 2
Va annullata senza rinvio la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.u.p. all'esito dell'udienza preliminare con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra ipotesi di reato per la quale disporre direttamente il rinvio a giudizio. (Nella specie, il G.u.p., esclusa la sussumibilità dei fatti nel reato di cui all'art. 567 cod. pen., in quanto le false dichiarazioni erano state rese dall'imputato dopo la formazione dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile, aveva emesso la sentenza di cui all'art. 425 cod. proc. pen., ancorchè i fatti potessero integrare il diverso reato di cui all'art. 495 cod.pen.).
Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma secondo cod. pen. non è configurabile in relazione alle false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di nascita è già formato, potendo tale condotta rientrare invece nella previsione dell'art. 495, comma terzo, n. 1 cod.pen.. (Fattispecie nella quale la Corte ha qualificato ai sensi dell'art. 495 cod. pen. la falsa dichiarazione di paternità naturale resa all'ufficiale di stato civile a distanza di due anni dalla nascita della bambina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2008, n. 35806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35806 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 05/05/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1192
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 4101/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica di Napoli;
avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. il 10/07/2007 dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di:
1. ST ST, nato a [...] il [...];
2. AL EL, nata a [...] il [...];
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. MELONI Vittorio, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dopo una iniziale richiesta di archiviazione degli atti disattesa dal g.i.p., che disponeva la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedeva il rinvio a giudizio di ST ST e EL AL in ordine al reato di concorso in alterazione dello stato civile (art. 567 c.p., comma 2) di UL VI, nata a [...] il [...] da VI EL, dichiarando falsamente il IU innanzi all'ufficiale di stato civile del comune di Caserta il 16.11.2001 di essere il padre naturale della bambina, in realtà figlia naturale della TE e di altro uomo (tale AN ME).
All'esito dell'udienza preliminare il g.u.p. del Tribunale di Santa Maria C.V. con sentenza pronunciata il 10.7.2007 dichiarava ex art.425 c.p.p., il non luogo a procedere nei confronti dei due imputati per l'insussistenza del reato loro ascritto.
Il decidente g.u.p. ha motivato la decisione liberatoria in base al rilievo, confortato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. 6^, 24.10.2002 n. 5356, Poletti, rv. 223933), che la falsa dichiarazione di paternità è stata resa -in accordo con la VI - dal IU il 16.11.2001 ad oltre due anni di distanza dalla nascita della figlia della donna (avvenuta nell'agosto 1999) e, dunque, non contestualmente alla redazione del primo atto di nascita originale della bambina. Di tal che la falsa dichiarazione intervenuta dopo la formazione dell'atto di nascita, a rettifica o integrazione dell'originaria dichiarazione di paternità (non espressa nell'atto originale), non integra il delitto di alterazione dello stato civile della bambina, già regolarmente formato, ma soltanto quello di false indicazioni sulle generalità o qualità personali sanzionato dall'art. 495 c.p.. 2.- Avverso la sentenza di non luogo a procedere ricorre per cassazione (ex art. 428 c.p.p.) il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli, deducendo duplice erronea applicazione della legge penale, sostanziale (art. 567 c.p.) e processuale (art. 521 c.p.p.).
1. L'argomentazione giuridica in base alla quale il g.u.p. ha ritenuto insussistente il contestato reato di cui all'art. 567 c.p., (dichiarazione successiva all'originario atto di nascita), sebbene suffragata da una decisione della S.C., non è condivisibile, perché la falsa dichiarazione della propria paternità naturale nei confronti della figlia naturale di una donna "di fatto finisce per incidere sullo stato della riconosciuta", anche se effettuata dopo la formazione dell'atto di nascita. Se così non fosse, osserva il ricorrente P.G., basterebbe posporre all'atto ogni falsa dichiarazione di tal genere per evitare i rigori della normativa della contestata fattispecie di cui all'art. 567 c.p.. 2. In via subordinata deve constatarsi che lo stesso g.u.p. sammaritano ha ritenuto che il fatto ascritto al IU e alla VI può integrare il meno grave reato di cui all'art. 495 c.p., comma 3, n. 1, ma non ha operato la conseguente "derubricazione",
disponendo il rinvio a giudizio per tale reato. Possibilità, questa, che non gli era certo preclusa, essendo in facoltà del g.u.p. (come statuito dalla giurisprudenza di legittimità) in sede di provvedimenti conclusivi ex art. 424 c.p.p., conferire al fatto una diversa qualificazione giuridica e disporre il conseguente rinvio a giudizio per il reato modificato nel titolo, in tal modo evitando una duplice pronuncia su un medesimo fatto. Evenienza non lesiva dei diritti di difesa degli imputati in ragione della medesimezza del fatto loro ascritto, soltanto diversamente qualificato per il nomen iuris.
3.- Il primo motivo di ricorso del Procuratore Generale di Napoli è infondato.
La sentenza del g.u.p. del Tribunale di Santa Maria C.V. ha correttamente individuato l'elemento discriminante tra il reato di alterazione di stato e quello di false indicazioni sulle generalità nella contestualità o meno alla redazione dell'originario atto di nascita delle dichiarazioni mendaci, ideologicamente false, sul rapporto di procreazione del neonato. Soltanto la falsità espressa al momento della prima obbligatoria dichiarazione di nascita è, infatti, in grado di determinare la perdita del vero stato civile del neonato. La dichiarazione falsa resa in sede di formazione dell'atto di nascita altera lo stato del neonato, attribuendo al figlio riconosciuto una discendenza che non gli è propria secondo natura, l'interesse protetto dall'art. 567 c.p., comma 2, essendo integrato dall'interesse del neonato a non vedersi attribuire uno stato civile difforme da quello che gli spetta in virtù dei dati costitutivi reali (quello tutelato dall'art. 567 c.p. comma 1, riguardante lo status filiationis, essendo offerto dall'interesse - comune al neonato e alla collettività - a che il neonato conservi lo stato civile derivante dalla sua già avvenuta iscrizione nei corrispondenti registri pubblici).
La condotta posta in essere dai due imputati non è idonea, quindi, a realizzare l'alterazione dello stato della piccola UL VI, non modificandone il già formalizzato stato di figlia (non rileva se legittima o naturale) della originaria dichiarante EL VI, che l'ha veramente generata, poiché la fattispecie criminosa di cui all'art. 567 c.p., comma 2, non punisce - per quanto detto - l'attribuzione al neonato di un genitore diverso da quello naturale (cfr. Cass. Sez. 6^, 13.12.2004 n. 4453/05, Urbinati, rv. 230876). Conseguentemente non può che ribadirsi l'orientamento interpretativo già espresso da questa S.C. e fatto proprio dal decidente g.u.p. del Tribunale campano (Cass. Sez. 6^, 24.10.2002 n. 5356/03, Poletti, rv. 223933: "Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567 c.p., comma 2, si commette nella formazione dell'atto di nascita;
pertanto le false dichiarazioni incisive sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di nascita è già formato, esulano dalla sfera specifica di tutela dell'alterazione di stato e rientrano nella previsione dell'art. 495 c.p., comma 3, n. 1"). 4.- Fondato deve ritenersi il secondo, complementare o subordinato, motivo di censura dedotto dal ricorrente P.G. di Napoli. A fronte della ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 567 c.p., e della affermata sussumibilità della falsa condotta dichiarativa dei due imputati nella fattispecie di cui all'art. 495 c.p., comma 3, il g.u.p. del Tribunale di Santa Maria C.V. avrebbe dovuto affrontare la correlata tematica dell'eventuale rinvio a giudizio dei due imputati per il ridetto reato di cui all'art. 495 c.p., così giuridicamente (e diversamente) qualificata la condotta antigiuridica del IU e della VI, immutate rimanendo le componenti ontologiche di tale condotta (falsa dichiarazione di paternità resa da IU all'ufficiale dello S.C. il 16.11.2001). Nel caso di specie, infatti, avulso dai limiti e dalle condizioni formali di contestazione dell'addebito previsti dall'art. 423 c.p.p., comma 1, stante la totale identità del fatto storico attribuito ai due imputati, variandone soltanto (in dinamica ad essi favorevole) il nomen iuris, il g.u.p. non si troverebbe ad esercitare impropri poteri sostitutivi o di supplenza del pubblico ministero (titolare esclusivo dell'azione penale), ma si limiterebbe, "come qualsiasi giudice di merito, a dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica più favorevole all'imputato, senza ledere i diritti della difesa, nei limiti della sua competenza" (così Cass. Sez. 5^, 4.10.1996 n. 9616, Pianeti, rv. 206305). Laonde il decidente g.u.p. avrebbe dovuto, come osserva il ricorrente P.G., direttamente disporre - sussistendone le condizioni - il rinvio a giudizio dei due imputati per il reato di cui all'art. 110 c.p., art. 495 c.p., comma 3, n. 1, così giuridicamente definito il "fatto" criminoso ad essi contestato (arg. ex Cass. Sez. 6^, 12.12.2002 n. 3422/03, Monterisi, rv. 224781: "Il giudice dell'udienza preliminare, nell'assumere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 c.p.p., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica;
ne consegue che è abnorme, in quanto inutile e produttiva di duplice deliberazione sul medesimo fatto, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata, con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, contestualmente al decreto di rinvio a giudizio per il reato ravvisato dal giudice").
In tale prospettiva l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, in rapporto alla diversa qualificazione giuridica conferibile ai fatti costitutivi della regiudicanda ex art. 495 c.p., comma 3, n. 1, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso, cioè per la prosecuzione dell'udienza preliminare nei confronti dei due imputati.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 495 c.p., comma 3, n. 1, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008