Sentenza 25 giugno 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione contro le malattie, la quale rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore è autonoma e distinta rispetto all'obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo che ha effettuato la prestazione sanitaria. Ne consegue, da un lato, che unico legittimato a chiedere l'adempimento dell'obbligazione indennitaria dovuta dall'assicuratore è il soggetto assicurato, e, dall'altro, che, non sussistendo alcuna azione diretta del terzo nei confronti dell'assicuratore, unico legittimato passivo in ordine al pagamento delle prestazioni sanitarie è il soggetto che ha usufruito delle prestazioni stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 10133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10133 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WINTHERTHUR ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente Dr. Stefano Caldi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
KA BEX, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'Avvocato COSTANTINO MONTESANTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
CROCE AZZURRA CITTÀ DI BATTIPAGLIA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 10177/00 proposto da:
CROCE AZZURRA CITTÀ BATTIPAGLIA, in persona del suo Presidente p.t. Pepe Giuseppina, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 39, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SABIA, difesa dall'avvocato SAVERIO D'AMBROSIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
KA BEX, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati COSTANTINO MONTESANTO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
WINTHERTHUR ASSIC SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 12/00 del Giudice di pace di AGROPOLI, emessa e depositata il 31/01/00; RG. 679/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 4.10.1999, RL BE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 171/1999 emesso dal giudice di pace di Agropoli per L.
1.378.000 in favore della Croce Azzurra città di Battipaglia. A tal fine conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Agropoli la Croce Azzurra città di Battipaglia, nonché la TH Assicurazioni, con cui aveva in corso una polizza sanitaria, per essere manlevato in caso di mancato accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva la Croce Azzurra chiedendo la conferma del decreto opposto, non essendo il rapporto assicurativo alla stessa opponibile, trattandosi di rapporti resi inter alios;
la TH eccepiva la connessione del giudizio con altro pendente davanti al tribunale di Vallo della Lucania e nel in merito l'inoperatività della polizza.
Il Giudice di pace di Agropoli dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la TH, chiamata in garanzia, al pagamento in favore della Croce Azzurra della somma di L. 1.378.000, oltre interessi e spese processuali. Riteneva il giudice di pace che, poiché risultava provato che il BE aveva usufruito della prestazione del trasporto in autoambulanza da parte della Croce Azzurra e poiché il BE era coperto da polizza assicurativa "programma assicurazione salute" da parte della TH, quest'ultima andava condannata al pagamento del corrispettivo dovuto alla Croce Azzurra, mentre sussisteva il difetto di legittimazione passiva del BE, per cui il decreto ingiuntivo opposto andava revocato.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la TH Assicurazioni.
Resiste con controricorso la Croce Azzurra Città di Battipaglia, che ha proposto anche ricorso incidentale.
Resiste con controricorso RL BE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Per ragioni di priorità logico-giuridica vanno esaminati anzitutto il secondo motivo del ricorso principale (con il quale, tra l'altro, la ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 106 c.p.c. per essere stata dichiarata la mancanza di legittimazione passiva dell'opponente e per essere stata condannata al pagamento della somma direttamente in favore della Croce Azzurra, pur essendo essa solo una chiamata in garanzia impropria) nonché il primo motivo del ricorso incidentale (con cui la ricorrente incidentale lamenta, tra l'altro, la violazione degli artt. 100 e 106 c.p.c, per essere stato erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del BE e per essere stata condannata al pagamento l'assicuratrice).
2.1. Ritiene questa Corte che dette censure sono fondate e vanno accolte.
Osserva preliminarmente questa Corte che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile, contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Nella fattispecie le suddette censure delle ricorrenti in buona sostanza investono il problema della legittimazione passiva a fronte della domanda di pagamento della Croce Azzurra del corrispettivo per la prestazione, in senso lato, sanitaria, conseguente a trasporto in autoambulanza. Trattasi, quindi, di una questione di natura processuale, che il giudice di pace avrebbe, in ogni caso, dovuto decidere secondo diritto, anche nell'ipotesi in cui la domanda rientrasse nei limiti di cui all'art. 113, c. 2, c.p.c.. 2.2. La "legitimatio ad causarti" è espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio;
tale ultima questione, infatti,, concerne il merito della causa e deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione (Cass. 13 maggio 2000, n. 6160).
2.3. La domanda proposta dalla Croce Azzurra, con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo ad oggetto il corrispettivo per la prestazione del trasporto in autoambulanza, aveva come unico legittimato passivo il soggetto richiedente la prestazione e quindi il BE.
Nè può essere ritenuta legittimata passiva la TH, estranea al contratto di trasporto, solo perché obbligata nei confronti del BE per effetto di una polizza assicurativa per le prestazioni sanitarie da questi ricevute.
3.1. Infatti l'assicurazione contro le malattie rientra, secondo la dottrina prevalente, nell'ambito dell'assicurazione contro i danni. Detto contratto assicurativo garantisce l'assicurato contro i rischi derivanti da malattie o infortuni limitatamente alle spese sostenute per cure mediche o ricoveri ospedalieri o spese accessorie (Cass., 20 agosto 1992, n. 9689). Ciò comporta che unico legittimato a richiedere l'adempimento dell'obbligazione indennitaria dovuta dall'assicuratore è il soggetto assicurato, che coincide con il soggetto che ha subito il danno per effetto, della malattia. L'obbligazione indennitaria dell'assicuratore in questa, come in tutte le obbligazioni contro i danni, è autonoma e distinta rispetto all'obbligazione dell'assicurato verso il terzo, coperta dall'assicurazione, tant'è che anche nell'assicurazione della responsabilità civile, ove pure l'assicuratore può pagare direttamente al danneggiato a norma dell'art. 1917, c. 3, c.c., non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il danneggiato, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica, come quella dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990, non ha azione diretta contro l'assicuratore (Cass. 3 ottobre 1996, n. 8650; Cass. 26 marzo 1996, n. 2678).
3.2. Nè l'assicurazione contro le malattie può essere inquadrata tra i contratti a favore di terzo, e cioè a favore del soggetto che effettua la prestazione, in senso lato sanitaria, nei confronti dell'ammalato poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il primo soggetto e l'assicuratore, essendo l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione a cui l'assicurato è tenuto nei confronti del soggetto che gli ha effettuato la prestazione sanitaria, con la conseguente insussistenza di azione diretta di quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore.
3.3. Nella fattispecie, quindi, erratamente il giudice di pace ha ritenuto che la ricorrente principale fosse legittimata passivamente, per effetto del contratto di assicurazione contro le malattie, a subire la condanna al pagamento delle prestazioni eseguite dalla Croce Azzurra nei confronti del BE, mentre unico legittimato passivo era il BE, che, avendo concluso il contratto di trasporto in autoambulanza con la Croce Azzurra, era tenuto al pagamento del corrispettivo per detta prestazione.
4. L'accoglimento delle suddette censure, comporta l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e di quello incidentale. L'impugnata sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altro giudice di pace di Agropoli.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri. Cassa in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Agropoli.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2003