Sentenza 15 giugno 2006
Massime • 1
Il direttore dei lavori risponde del reato previsto dagli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380 del 2001, essendo anch'egli destinatario del divieto di esecuzione dei lavori in assenza della autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui agli artt. 52 e 83 del citato d.P.R., atteso che le disposizioni sulla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, ha determinato una posizione di controllo su attività potenzialmente lesive in capo al direttore dei lavori.
Commentario • 1
- 1. Opere edilizie abusive in zona sismica: responsabilità penale e obblighi di demolizione (Giudice Eliana Franco)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2006, n. 33469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33469 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1124
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 1556/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS TA, n. a Belmonte Calabro, il 21/07/1941;
RO UI, n. a Napoli il 26/09/1958;
EL ID, n. a Cosenza il 26.10.1962;
avverso la 5.7.2005 del Tribunale monocratica di Paola;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati estinti per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.7.2005 il Tribunale monocratico di Paola affermava la responsabilità penale:
di OS LO, in ordine al reato di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, (perché, quale proprietario committente, realizzava la costruzione di un fabbricato, in zona sismica, senza avere denunciato l'inizio dei lavori alle autorità competenti - acc. in Belmonte Calabro, il 5 e l'11 marzo 2004);
di OS LO, ZA GI e TR ID in ordine ai reati di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95, (perché, il primo quale proprietario committente e gli altri due nella qualità di direttori dei lavori, realizzavano la costruzione di un fabbricato, in zona sismica: a) senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico regionale;
b) omettendo di rispettare le norme e le prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti - acc. in Belmonte Calabro, il 5 e l'11 marzo 2004);
e condannava l'OS alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda e gli altri due a quella di Euro 500,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi l'OS e gli altri due imputati, i quali hanno eccepito - con doglianze comuni - la prescrizione dei reati e l'illegittimità della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. ZA e TR hanno prospettato, altresì, la propria estraneità ai fatti loro ascritti, assumendo che di essi potrebbe ritenersi responsabile esclusivamente il committente dei lavori abusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, perché infondati.
1. A norma della L. n. 64 del 1974, art. 17 (con disposizioni attualmente riprodotte nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 93) "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.
Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo art. 18 (con disposizione attualmente riprodotta nel D.P.R. n. 380 del 2001, art.94), non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95, infine, commina la sanzione penale della sola ammenda da infliggersi a "chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo (trattasi del CAPO 4^ - Procedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83".
Il direttore dei lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto dell'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione (da rilasciarsi secondo le specifiche normative regionali) ed in violazione della prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti interministeriali, poiché la L. n. 64 del 1974 (con le disposizioni trasfuse nel D.P.R. n. 380 del 2001);
- imponendo l'osservanza di peculiari norme tecniche per "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi a tali norme - pone lo stesso direttore dei lavori in una "posizione di controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi Cass., Sez. 3^, 27.1.2004, n. 2640).
2. Secondo le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza 2.6.1994, n. 6563, Rusconi:
- la concessione della sospensione condizionale della pena costituisce manifestazione dell'esercizio di un potere, avente natura discrezionale, attribuito dalla normativa esclusivamente al giudice, pur tuttavia "l'esercizio del medesimo non solo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 163 c.p., ed ai limiti previsti dall'art.164 c.p., ma trova il proprio imprescindibile parametro nella finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost., comma 1 e 3), che, in vista della tutela delle posizioni individuali, dimensiona e limita la potestà punitiva statale (art. 25 Cost., comma 2). Nella individualizzazione della pena, che ad un tempo soddisfa l'esigenza di renderla il più possibile personale e di finalizzarla alla reintegrazione sociale del condannato, s'incentra il criterio (prescrittivo) sotteso alla discrezionalità del giudice nell'esercizio della potestà punitiva";
- per la concessione della sospensione condizionale non sono ipotizzagli ne' la necessità di istanza dell'imputato ne' il potere detta parte di rinunciarvi, ma la concessione medesima "non può risolversi in un pregiudizio per la situazione dell'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena, a tutela della sua posizione individuale". Nella fattispecie in esame, gli imputati non avevano chiesto la concessione del beneficio e questo legittimamente non è stato riconosciuto dal Tribunale in considerazione della disposta condanna a pena di lieve entità per contravvenzioni edittalmente punite con la sola sanzione pecuniaria, si da evitare ai condannati il pregiudizio derivante dall'iscrizione nel casellario giudiziale attualmente disciplinata dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3. 3. I reati non sono prescritti.
Con riferimento alle contravvenzioni alla L. n. 64 del 1974, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (con la sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc. Lauriola ed altri) hanno affermato che:
- le contravvenzioni di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20 (omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio degli stessi) hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il controllo preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche;
- la contravvenzione di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 3 e 20 (consistente nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche poste dai decreti attuativi della stessa L. n. 64 del 1974) ha natura di reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto. Nella fattispecie in esame, dopo che l'ufficio tecnico del Comune di Belmonte Calabro ebbe accertata (in data 4.6.2004) la conformità delle opere realizzate dall'OS alla concessione edilizia in sanatoria rilasciatagli il 18.4.2003 L. n. 47 del 1985, ex art. 13, risultano eseguiti ulteriori lavori finalizzati al mutamento della destinazione d'uso di parte dell'immobile, accertati il 5 e l'11 marzo 2004, per i quali venne presentata ulteriore richiesta di sanatoria in data 5.8.2004.
Il termine ultimo di prescrizione - per il reato di cui al D.P.R. n.380 del 2001, artt. 83 e 95, e per tutte le altre contravvenzioni,
sostanzialmente poste in continuazione con inflizione di unica pena - resta perciò fissato all'11.3.2007.
Deve ricordarsi, in proposito, che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - in tema di prescrizione, nel caso di incertezza circa la data di consumazione del reato, il termine di decorrenza della prescrizione va computato secondo il maggiore vantaggio per l'imputato. Nella specie, però, non sussiste incertezza sul punto, perché nessun elemento concreto è stato addotto a sostegno dell'assunto che i lavori in violazione di prescrizioni tecniche siano cessati in epoca antecedente all'accertamento.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2006