Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 2
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestata all'imputato la condotta di cessione di sostanze stupefacenti, se ne affermi la responsabilità per il reato di illecita detenzione, in quanto la distribuzione ha per presupposto la detenzione delle sostanze stupefacenti, quale potere di disposizione delle stesse, e lo spaccio costituisce una modalità di esercizio di tale potere.
È inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado qualora non vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato c.d. "secco" in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di non riaprire l'istruzione dibattimentale al fine di acquisire la perizia trascrittiva delle intercettazioni effettuate nel parallelo procedimento celebrato con il rito ordinario).
Commentario • 1
- 1. L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023
Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2016, n. 37233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37233 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
messimario 37 233/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.n. 1896 - Presidente - Aldo Fiale sez. UP 15/06/2016 Vito Di Nicola Angelo Matteo Socci R.G.N. 37840/2015 - Relatore - Aldo Aceto Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ON RI, nato a [...] il [...] ZI AN, nato a [...] il [...] SS NI UC, nato a [...] il [...] AZ CA, nato a [...] il [...] PA GI, nato a [...] il [...] PR RM, nato ad [...] il [...] SA GI, nato ad [...] il [...] IN BI, nato ad [...] il [...] GO GA AE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25-02-2015 della Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paola Filippi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi per ON, SS, PR, PA, IN, GO e AZ;
per l'inammissibilità del ricorso ZI;
per l'annullamento con rinvio in punto di richiesta della sospensione condizionale e rigetto nel resto per SA;
Uditi per i ricorrenti gli avvocati Francesco Villardita, Isabella Altana, Ignazio Danzuso, in proprio quale sostituto processuale degli avvocati Barbara Ronsivalle e Vincenzo Iofrida, Valerio Vianello Arconetti, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 2 RITENUTO IN FATTO 1. RI ON, AN ZI, NI UC SS, CA AZ, GI PA, RM PR, GI SA, BI IN e GA AE GO ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Catania ha rideterminato, con la diminuente del rito abbreviato, la pena irrogata a: RI ON in anni sette e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui ai capi a), c), c7) c34); AN ZI, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in anni quattro e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui ai capi a), c), c8), c10); CA AZ, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in anni cinque e mesi otto di reclusione, per i reati di cui ai capi a), c), c8), c9), c40), p9), p10), p11), p12), p15), p21), p22), p23), p25); GI SA, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni uno mesi due di reclusione ed € 2.000,00 di multa, per i reati di cui ai capi c27) e c31); GA AE GO, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in anni dodici e mesi otto di reclusione, per i reati di cui ai capi a), b), c), c1), c2), c3), c4), c5), c6), c7), c8), c10), c13), c14), c15) c16), c17), c18), c19), c20), c22), c23), c24), c25), c26), c27), c29), c30), c31), c32), c34), c35), c36), c37), c38), c39), c40), c43), c44), c45) h), i), m), n), n1), n3), confermando nel resto le condanne pronunciate, a seguito di giudizio abbreviato dal Gup del tribunale di Catania, nei confronti di NI UC SS (capi a), c), c17), GI PA (capi a), c), c17), c27), c30), RM PR (capi p1), p2), p3), p5), p7), p8), p13), p14), p16), p17), p19), p20), p21), p24), p25) per una pluralità di reati di truffa aggravata e falso nonché BI IN (capi a) e c). Ai ricorrenti (ON, ZI, SS, AZ, PA, IN e GO) si contesta il reato previsto dagli artt. 74, commi 1-2-3, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi associati tra di loro allo scopo di commettere più delitti di acquisto, trasporto, offerta in vendita e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana, anfetamina ed altre droghe sintetiche;
rivestendo, in particolare: GO GA AE il ruolo di ideatore, capo ed organizzatore;
responsabile dell'approvvigionamento delle varie sostanze stupefacenti, dell'organizzazione del trasporto, detenzione ed occultamento dello stupefacente, delle attività di organizzazione e gestione dello spaccio al minuto;
3 -B AN il ruolo di capo ed organizzatore (con condotta protrattasi fino al 10 giugno 2009), responsabile della detenzione ed occultamento dello stupefacente, delle attività di organizzazione e gestione dello spaccio al minuto;
-S BI (con condotta protrattasi fino al 10 giugno 2009), collaboratore nella gestione del sodalizio;
addetto alla custodia ed alla coltivazione della sostanza stupefacente, organizzatore dell'attività di spaccio al minuto, venditore al dettaglio delle sostanze stupefacenti;
- AR RI, RO CA incaricati della vendita al dettaglio delle varie sostanze stupefacenti;
Con l'aggravante del numero degli associati (più di dieci) e che tra gli associati vi erano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti. Con l'aggravante di aver acquistato e commercializzato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. In Catania, accertato dal marzo al luglio 2009. ven Sono poi stati contestati i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché quelli di truffa ai danni di esercizi commerciali, consistiti nell'acquistare merce di tipo elettronico tramite la sottoscrizione di contratti di finanziamento a nome di soggetti del tutto estranei, predisponendo falsa documentazione: carte di identità e buste paga.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti, tramite i rispettivi difensori (il solo PR personalmente), hanno proposto i seguenti motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. RI ON affida l'impugnazione a due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Assume che la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello deve ritenersi mancante di motivazione in quanto non fornirebbe assolutamente contezza delle questioni proposte nell'atto di gravame. Nella fattispecie non si sarebbe in presenza neanche di una sentenza motivata per relationem, quanto piuttosto in presenza di una sentenza non rispondente ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso, mancando di specifici momenti esplicativi in relazione alle critiche avanzate dalla difesa. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe effettuato un ragionamento logico-giuridico in punto di fatto e di diritto non convincente senza tenere conto della totale assenza di riscontri di carattere oggettivo in relazione ai contestati reati. Peraltro, gli elementi di prova valorizzati al fine di riconoscere l'esistenza del reato associativo risiederebbero in buona sostanza su di un unico elemento ritenuto dirimente al fine di comprovare il pieno coinvolgimento del ON nei piani esecutivi del sodalizio criminoso, rappresentato dall'apporto fornito dal ricorrente nel ripulire l'abitazione di Via Metastasio di tutto lo stupefacente ivi custodito per conto del sodalizio. Tale elemento, secondo il ricorrente, non può essere considerato neanche grave e quale indizio isolato, sarebbe di risibile valenza e non valutabile ex se ' quale prova tale da indurre a ritenere la sussistenza di quella necessaria certezza della colpevolezza in parte qua necessaria per la pronuncia di una sentenza di condanna. Era stato eccepito in appello che mancava un quadro probatorio dal quale si rilevavano contatti, frequentazioni, intercettazioni telefoniche ovvero ambientali ven dalle quali poteva desumersi una qualsiasi partecipazione a qualunque titolo dell'imputato all'associazione, rapporti mediati o anche immediati tra il ricorrente e altri soggetti indicati come facenti parte della predetta associazione;
mancava qualunque tipo di riscontro ad attività che il ON avrebbe compiuto per conto ovvero nell'interesse dell'associazione; mancava addirittura il riscontro anche in ordine al ruolo che il ricorrente avrebbe ricoperto all'interno dell'associazione, con la conseguenza che non era assolutamente possibile indicare il ON come facente parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla detenzione, all'acquisto ed alla vendita di stupefacenti. Quanto ai singoli reati - fine contestati, la prova di responsabilità è stata desunta dal tenore delle intercettazioni ambientali e tuttavia non può dirsi, ad avviso del ricorrente, acquisito agli atti alcun riscontro di carattere oggettivo tale da far ritenere, in primis, che i fatti contestati fossero stati realmente commessi e soprattutto che, ove commessi, gli stessi siano da attribuire al ricorrente. Né tale prova può desumersi esclusivamente dal fatto che sussistano debiti pregressi e quindi cessioni a credito tra il ON (tra l'altro, tossicodipendente) e il GO.
2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, dolendosi della mancata riconducibilità dei reati contestati ai capi C7), C30), C34) sotto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309 del 1990 e pertanto anche sotto tale aspetto la pena comminata appare al ricorrente eccessiva.
2.2. AN ZI affida l'impugnazione ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione della legge penale e il difetto di motivazione sul rilievo che, 5 con l'appello, aveva lamentato che il Gup, nonostante avesse sostanzialmente concesso le attenuanti generiche e quella di cui al comma 7 dell'art. 74 d.p.r. 309 del 1990, aveva effettuato una sola riduzione. La Corte di appello, accogliendo formalmente le doglianze difensive, vanificava le stesse, concedendo una riduzione di pena per effetto delle concesse attenuanti generiche, di soli mesi otto di reclusione (a fronte di una potenziale riduzione di anni due mesi due giorni quindici di reclusione) senza offrire alcun riferimento argomentativo sulla scelta effettuata.
2.3. NI UC SS articola due motivi di impugnazione.
2.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla condotta contestata (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Sostiene che la Corte territoriale ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti sul rilievo che fosse emersa chiaramente la consapevolezza da parte del SS di partecipare con almeno altri due soggetti ven all'attività finalizzata allo spaccio. Secondo il ricorrente tale motivazione si manifesta carente, illogica e contraddittoria, nonché erronea nell'applicazione della fattispecie penale sostanziale di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, con conseguente e palese vizio di legittimità. Ed in effetti, la Corte territoriale avrebbe, da un lato, totalmente ignorato le risultanze dibattimentali evidenziate dalla difesa nell'atto di impugnazione, dall'altro, avrebbe formulato erronei principi di diritto riguardo all'adesione morale e materiale, da parte del prevenuto, all'asserita associazione per cui è processo. In particolare, con l'atto di gravame, il ricorrente aveva correttamente sottoposto all'attenzione del Collegio come gli esiti dell'attività investigativa non avessero fornito un quadro chiaro della vicenda, rimanendo incerta l'effettiva partecipazione all'associazione da parte del SS, posto che dalla copiosa attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali poste in essere dagli inquirenti, non un solo elemento è emerso circa la comprovata affectio societatis in capo al SS: nessun contatto telefonico, nessuna frequentazione, nessun piano d'azione comune: soltanto un rapporto (quasi) di manovalanza tra il ricorrente e GA AE GO. Anche riguardo all'elemento soggettivo il processo non avrebbe fornito alcuna prova in tal senso, avendo la Corte d'Appello espresso il giudizio di colpevolezza sulla scorta di presupposti indimostrati.
2.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la 6 manifesta illogicità della motivazione in merito alla condotta contestata al capo C17 (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). La pronuncia sarebbe inficiata da contraddittorietà e viziata da grave deficit di motivazione sul rilievo che la Corte territoriale ha ritenuto assente la prova dello spaccio ma ha affermato che ciò fosse irrilevante perché quella notte il SS entrò in discoteca per spacciare lo stupefacente. A tale convincimento la Corte d'appello sarebbe giunta sul presupposto che "diversamente non si comprenderebbe l'interessamento del GO" e pervenendo alla convinzione che il ricorrente, pure non avendo ceduto la droga, comunque la detenesse per spacciarla. Si tratterebbe tuttavia di una mera ipotesi, che non ha trovato alcun conforto nel carteggio processuale ma che, ciononostante, è stata patrocinata dalla Corte territoriale. Mancherebbe, quindi, totalmente la prova sia dell'avvenuta cessione dello stupefacente e sia anche della mera detenzione, posto che alcun sequestro ven stato disposto e nessuna sostanza drogante è stata rinvenuta quella sera indosso all'imputato.
2.4. RM PR affida il gravame a quattro motivi.
2.4.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce l'incompetenza per territorio (Violazione della norma contenuta sub lettera b), c) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen.in relazione agli artt. 416, 480, 482, 494, 477, 640 c.p., artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen.), sul rilievo che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere giudicato dal giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza con la conseguenza che, al di fuori di tale ipotesi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 16, producendo i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena. Secondo i criteri generali stabiliti ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., siccome la maggior parte dei delitti in contestazione sarebbero stati commessi in provincia di Agrigento, il giudice competente per territorio a conoscere del reato di cui agli artt. 416, 640 e 482 cod. pen., in base al criterio principale del forum cornmissi delicti, doveva essere individuato nel Gup di Agrigento, in quanto giudice del luogo nel quale il reato è stato- consumato (art. 8, comma 1, cod. proc. pen.).
2.4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione su un punto decisivo per il giudizio sul rilievo che la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria e nell'erronea applicazione della legge penale, in ordine alla ritenuta configurabilità dell'elemento dell'induzione in errore della società finanziaria FI Spa da parte del ricorrente, posto che la condotta come 7 contestata non sarebbe stata idonea in sé ad integrare la fattispecie normativa, che doveva manifestarsi tramite una reale mistificazione della condizione di fatto.
2.4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge processuale (Violazione della norma contenuta sub lettera b) c) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 438, 63 e 350 cod. proc. pen.). Assume che la sentenza impugnata fonda il giudizio di colpevolezza nei confronti del PR sulla scorta delle spontanee dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza dei fatti, non utilizzabili nel dibattimento ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen. ed, a maggior ragione, nel giudizio abbreviato ex art. 438 cod. proc. pen. Sostiene che la PG ha dapprima effettuato una perquisizione e sequestro dell'indiziato, quindi lo ha escusso a SIT nonostante fosse sottoposto ad indagini, tutto questo in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. che espressamente sancisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato. van Peraltro le dichiarazioni vennero rese in assenza di un difensore e rappresentando il PR l'esistenza di una minaccia di morte nei confronti della sua persona.
2.4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale circa il fatto che è stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. Sostiene che la sola interconnessione, anche occasionale tra le mansioni pubbliche esercitate dall'autore del reato e l'azione delittuosa commessa (ignorando l'attualità del servizio o la competenza del pubblico ufficiale) non può ritenersi sufficiente ad integrare l'aggravante contestata posto che nel caso di specie le funzioni esercitate costituivano un fattore agevolativo indiretto di espletazione, come ragione non immediata del fatto, ma come antefatto materiale, sicché il mero utilizzo di una busta paga, apparentemente rilasciata dalla Marina Militare, non poteva mai integrare l'ipotesi prevista dall'aggravante in parola, atteso che l'azione indicata esulava da qualsiasi attività collegata ai doveri militari.
2.5. CA AZ solleva cinque motivi di impugnazione.
2.5.1. Con il primo motivo lamenta violazione della legge penale e difetto di motivazione sul rilievo che, con l'appello, aveva lamentato che il Gup, nonostante avesse sostanzialmente concesso le attenuanti generiche e quella di cui al comma 7 dell'art. 74 d.p.r. 309 del 1990, aveva effettuato una sola riduzione. La Corte di appello, accogliendo formalmente le doglianze difensive, vanificava le stesse, concedendo una riduzione di pena per effetto delle concesse attenuanti generiche, di soli mesi quattro di reclusione senza offrire alcun riferimento argomentativo sulla scelta effettuata.
2.5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'articolo 74, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 sul rilievo che la Corte d'appello ha affermato la responsabilità del ricorrente facendo riferimento in sentenza alle sue ammissioni ed alle intercettazioni (ambientali e telefoniche) nonché alle continue frequentazioni tra coimputati, laddove i continui contatti telefonici riportati in sentenza e le continue frequentazioni non riguardavano il ricorrente, il quale era un semplice consumatore di droga, pur avendola spacciata all'interno di discoteche per ottenere l'ingresso gratis ed usufruire di qualche spinello.
2.5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'articolo 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 sul rilievo che avrebbe errato la Corte territoriale nel non ritenere il fatto di lieve entità perché lo spaccio avveniva nelle discoteche e quindi in luoghi frequentati ven da ragazzi, laddove le modalità e il tipo di sostanza deponevano per la scarsa lesività del fatto. Peraltro, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la continuazione tra i fatti da giudicare e quelli di cui alla sentenza di condanna per i fatti accertati Roma in data 1 maggio 2009. 2.5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e processuale in relazione ai fatti di truffa in quanto, essendo stato egli assolto dal reato di associazione per delinquere, per i rimanenti episodi non era integrata, per carenza, la condizione di procedibilità, trattandosi di truffe non aggravate.
2.5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge penale in relazione all'entità della pena e alla riduzione di cui all'articolo 74, comma 7, d.p.r. 309 del 1990. Sostiene che egli ha pienamente collaborato con l'autorità giudiziaria e che l'entità della pena inflitta sarebbe eccessiva tenuto conto del ruolo svolto e, pur essendo stata riconosciuta la piena collaborazione, non è stata applicata nella massima estensione la riduzione di pena prevista dall'articolo 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. L'applicazione della riduzione di pena nella massima estensione e la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza avrebbero comportato l'irrogazione di una pena più mite, che il ricorrente rivendica.
2.6. GI PA affida il gravame a tre motivi.
2.6.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta (art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo A). 9 Sostiene che, con specifico riferimento alla vicenda associativa, la sentenza impugnata avrebbe operato un generico richiamo alle posizioni processuali trattate in precedenza dalla Corte d'appello senza null'altro specificare, fondando il proprio convincimento su intercettazioni telefoniche ed ambientali in ordine alle quali sarebbe evidente la mancanza e l'illogicità della motivazione in quanto da dette intercettazioni è possibile ricavare soltanto prove indirette e male utilizzate. Peraltro, il ricorrente sostiene che le intercettazioni avrebbero bisogno di un riscontro esterno affinché possano essere date alle parole un determinato significato.
2.6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui ai capi C), C 17), C 27) e C 30) sul rilievo che la carenza motivazionale emergerebbe anche nella parte in cui, disattendendo le doglianze difensive, la sentenza impugnata ha dato risalto al contenuto delle intercettazioni telefoniche fornendone una interpretazione assolutamente soggettiva nonostante il loro contenuto generico fosse suscettibile di alternative interpretazioni, con la ven conseguenza che mancanza di riscontri esterni, nell'ambito di una valutazione autonoma ed oggettiva, avrebbe dovuto determinare la Corte d'appello ad escludere la responsabilità del ricorrente per i fatti contestati ai capi C), C 17), C 27) e C 30).
2.6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta (art. 606, comma primo, lettere b) ed e), cod. proc. pen.) l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale nulla dice in ordine alla richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e dei motivi in base ai quali il ricorrente non poteva esserne meritevole.
2.7.GI SA solleva tre motivi di impugnazione.
2.7.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurazione del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309 del 1990 (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.); Assume che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/90, non è la difesa a dover dimostrare l'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente ma è invece l'accusa, secondo i principi generali, a dover provare che la droga detenuta sia destinata a terzi. Mancherebbe tale doveroso accertamento tanto che la Corte d'appello ha ritenuto la configurabilità del reato di detenzione ai fini di spaccio sulla base di un unico parametro erroneamente considerato come insuperabile - del - quantitativo di sostanza stupefacente acquistato, nei due episodi, dal SA.
2.7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena nella massima misura possibile in virtù del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui 10 al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309 del 1990 (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).
2.7.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della mancanza della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).
2.8. BI IN solleva quattro motivi di impugnazione.
2.8.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata rispetto agli esiti istruttori (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Sostiene che secondo la Corte d'appello il ricorrente farebbe parte dell'associazione criminosa emergendo ciò sulla base dell'attività captativa. Tale epilogo sarebbe tuttavia illogico e contradditorio laddove si consideri che proprio le intercettazioni telefoniche ed ambientali avrebbero dimostrato l'esatto contrario.
2.8.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio ((art. 606, comma 1, ven lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.). Assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire qualsivoglia risposta in merito alla censura avanzata dalla difesa ed afferente al trattamento sanzionatorio.
2.8.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), relativamente alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. nella loro massima estensione.
2.8.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione alla commisurazione della pena per il reato continuato con specifico riferimento alle ipotesi delittuose ritenute in sentenza (art. 81 cod. pen., 73 e 74 dpr 309 del 1990) sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe, come per le attenuanti generiche, disatteso le censure difensive, relative all'eccessivo aumento effettuato per l'applicazione del reato continuato di cui all'art. 81 cod. pen. Viceversa il Giudice di secondo grado, non essendo vincolato da specifici limiti appositamente previsti dal legislatore ed in ossequio al disposto ed alla ratio dell'art 81 cod. pen., avrebbe dovuto applicare un aumento di pena più contenuto per la continuazione. Viceversa la pena in aumento che non troverebbe alcuna ragione e di fatto, come accaduto per le attenuanti generiche applicate in misura inferiore al consentito, mortificherebbe anche la ratio dell'istituto della continuazione. 11 2.9. GA AE GO solleva cinque motivi di impugnazione.
2.9.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge ( art. 606, comma1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 e 191 cod. proc. pen.in relazione agli artt. 111 comma 6 cost. e 267, 268 comma 3 e 271 cod. proc. pen. Sostiene che le intercettazioni sarebbero inutilizzabili sotto plurimi profili: 1) l'inizio dell'attività captativa sarebbe priva dei presupposti di indiziarietà normativamente richiesti;
2) i provvedimenti di proroga delle intercettazioni conterrebbero mere clausole di stile e invece avrebbero dovuto essere ancorati (sul piano motivazionale ed in concreto) ai dati fattuali emersi con riferimento soggettivo ai sottoposti;
3) l'indicazione del presupposto dell'urgenza non è stato sviluppato in motivazione, ai fini autorizzativi, non potendo riferirsi il Giudice apoditticamente a tale elemento senza specificazioni concrete ed essendo interdetto il mero richiamo stilistico alla cosiddetta "gravità dei fatti" ; 4) non vi sarebbero in atti esaustive giustificazioni circa l'impiego di banchi di ascolto esterni alla Procura della Repubblica;
5) al Giudice è interdetta l'integrazione della motivazione (anomalo ricorso al criterio per relationem) ove il ven provvedimento, di per sé, ne sia carente.
2.9.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 in relazione anche agli artt. 73 d.p.r. 309 del 1990 e 110 cod. pen., la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione anche in relazione al ritenuto ruolo apicale rivestito dal ricorrente. Sostiene che la sentenza impugnata ha ritenuto riscontrate le accuse dalle dichiarazioni dei collaboratori-coimputati, prive però di convergenza e specificità ma soprattutto in quanto provenienti da soggetti coinvolti nello stesso procedimento cosicché il quadro probatorio sarebbe labile, nonostante la Corte territoriale avesse ritenuto che gli elementi emergenti dalle intercettazioni e soprattutto dalle videoriprese comprovassero la sussistenza e la partecipazione ad un'associazione. Invece l'errore cui sarebbero incorsi, il Gup prima e la Corte territoriale dopo, consisterebbe nell'aver ritenuto sul piano oggettivo la stabilità della consorteria, che, per essere tale, deve sussistere ex se poiché anche nell'ipotesi di concorso nel reato continuato tale "stabilità” è comunque sempre rinvenibile ma, nel caso in esame difetta la certezza che vi fosse una affectio societatis individuata ( ed individuabile) in capo al GO. Le conversazioni, infatti, comproverebbero solo la tipologia di rapporti concorsuali del GO con i coimputati a nulla valendo sul punto che egli fosse "fornitore" della sostanza perché, se le condotte tipiche di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 sono commesse in concorso con altri (che lo cooperano con 12 l'agente) ciò non implicano, con inaccettabile automatismo, la sussistenza di una associazione i cui indici rivelatori sono: a) una cassa comune (inesistente) -b) una ripartizione di ruoli organici (inesistente vi è solo un sistema di relazioni volte a risolvere necessità e difficoltà temporanea) c) dei contatti con associazioni criminali e fornitori qualificati (inesistenti) d) degli episodi di effettiva autodichia (inesistenti) e) il pagamento di "stipendi" ai cd sottoposti (inesistenti) f) dei rendiconti contabili periodici (inesistenti). Si verterebbe in materia di accordi intersoggettivi, di volta in volta finalizzati alla soluzione di necessità o ad aspetti (parimenti illeciti, nessuno lo nega) di realizzazione del traffico incriminato ai sensi dell'art. 73 dpr 309 del 1990. Deduce pertanto vizio di motivazione con riferimento all'individuazione degli elementi costitutivi del delitto associativo, di cui manca l'indicazione degli estremi caratterizzanti e la stabilità del vincolo, incongruamente desunti dalla partecipazione a singoli reati fine, così confondendo il concorso di persone nel reato con la figura associativa. ven Parimenti il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta prova della partecipazione alla stessa da parte di GA GO con ruolo direttivo, cui la Corte territoriale ha ritenuto di aderire motivando che come emerso dalle indagini, lo stesso organizzava e gestiva l'attività di acquisto, custodia, trasporto e vendita delle sostanze stupefacenti, non considerando che il GO svolgeva personalmente qualunque attività proprio in funzione di quello che dalle dichiarazioni dallo stesso rese era il sistema di spaccio posto in essere ovvero quello "a gancio" con il quale coerentemente si spiegano la pluralità di condotte poste in essere in prima persona in evidente contraddizione con il riconosciuto ruolo apicale.
2.9.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., 73 e 74 dpr 30 del 1990) nonché la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul rilievo che la Corte d'appello non ha compiuto alcun preliminare esame in ordine alla credibilità dei dichiaranti omettendo in alcuni casi di valutarne la personalità, le condizioni socioeconomiche familiari, il loro passato e soprattutto la genesi remota e prossima della loro risoluzione alla confessione ed all'etero-accusa ed errando successivamente sorvolando di motivare sugli evidenziati elementi che minano la credibilità del chiamante in correità. Ciò determina conseguentemente un palese vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza. 13 Invero, la Corte di merito con un ragionamento palesemente illogico ha ritenuto di riconoscere all'operazione di ripulitura della casa di Via Metastasio, e soprattutto alle modalità di ripulitura della stessa ed al coinvolgimento del ZI, AM e ON univoca riconducibilità del ruolo apicale rivestito dal GO GA, arrivando a ridimensionare illogicamente il ruolo del ZI.
2.9.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 603 comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 495, comma 1, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul rilievo che l'impugnata sentenza sarebbe inficiata da palese violazione e falsa applicazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto ammettere in presenza di una prova nuova la riapertura dell'istruzione dibattimentale, al fine di acquisire le trascrizioni delle intercettazioni espletate nel parallelo procedimento celebrato con il rito ordinario e non rigettarla limitandosi a clausole di stile sul solo fondamento che il procedimento de quo sia stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, atteso van che la riapertura dell'istruzione dibattimentale previa acquisizione delle trascrizioni non avrebbe comportato alcuna dilazione dei tempi della decisione ed avrebbe potuto condurre ad una diversa lettura del dato associativo.
2.9.5. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e,) cod. proc. pen.) nonché della violazione e falsa applicazione dell'art. 240 cod. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul rilievo che la Corte di appello con laconica motivazione ha ritenuto che in ordine alla rilevata ed eccepita nullità della sentenza in punto di confisca per l'omessa specificazione dei beni confiscati ha osservato che la mancata indicazione specifica delle res confiscate non comporta alcun vizio di nullità della sentenza, essendo sufficiente il rinvio al decreto di sequestro per l'individuazione e l'indicazione di detti beni, già sottratti, con il sequestro, alla disponibilità dell'avente diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da RI ON, NI UC SS, RM PR, GI PA, BI IN, GA AE GO e GI SA sono infondati, conseguendo da ciò il loro rigetto, mentre sono inammissibili i ricorsi presentati da AN ZI e CA AZ. 14 2. Per una migliore comprensione delle ragioni della decisione in ordine ai rilievi che i ricorrenti hanno elevato nei confronti della sentenza impugnata, la quale ha rinviato per taluni aspetti di carattere generale a quella di primo grado, appare opportuno riassumere gli accertamenti in punto di fatto conseguiti nel corso del primo giudizio, accertamenti che, siccome adeguatamente e logicamente motivati nonché condivisi dalla sentenza di appello, si sottraggono al sindacato di legittimità.
2.1. Dalla sentenza di primo grado emerge che il procedimento traeva origine da precedenti indagini condotte nei confronti di AE GA GO dai Carabinieri della compagnia di Licata, che avevano fatto emergere una intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, iniziata dal ricorrente nel territorio di Licata e proseguita, con il suo trasferimento a Catania, anche in tale città. In particolare, nel corso di altra e precedente attività investigativa posta in essere tra il 2002 ed il 2004, erano stati accertati una serie di contatti illeciti connessi al traffico della droga nel territorio di Licata tra i fratelli GA AE e AR GO ed i fratelli GI e RM AR. Nei successivi anni 2007 e 2008, i militari della compagnia dei Carabinieri di Licata svolsero una ulteriore attività investigativa, iniziata sul conto dei due fratelli AR, e che, ancora una volta, documentò la condotta delinquenziale svolta da GA AE GO, il quale, oltre ad essere rimasto uno dei sodali più fidati dei fratelli AR, divenne, con il suo trasferimento a Catania, il principale, se non l'unico, referente di moltissimi licatesi per l'approvvigionamento di stupefacenti, ed in particolar modo di cocaina ed hashish.
2.2. Si diede pertanto corso ad un nuovo filone investigativo per accertare concretamente il tipo di attività criminale svolta dal GO nel territorio di Catania. Le indagini tecniche vennero quindi estese alle utenze in uso agli altri coimputati e si procedette all'attivazione delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura in uso a GO e alle videoregistrazioni eseguite all'interno ed all'esterno di un appartamento utilizzato dagli indagati per coltivare e custodire sostanze stupefacenti. Secondo il conforme convincimento espresso dai Giudici del merito, gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, unitamente al servizio di localizzazione satellitare GPS, le videoregistrazioni, le attività di riscontro eseguite dalla polizia giudiziaria, che avevano portato a diversi sequestri e arresti in flagranza di reato di alcuni indagati, consentirono di far emergere la prova dell'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e della partecipazione alla stessa, con un ruolo apicale, di GA AE GO, e furono accertati numerosi reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. 15 2.3. In particolare, tale nuova indagine consentì di accertare che il GO, coadiuvato dal RA AR, aveva organizzato e gestiva nel territorio di Catania e provincia una articolato sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti di vario tipo finalizzato prevalentemente a fungere da fornitore di stupefacenti per i trafficanti di Licata e dei paesi limitrofi (Canicattì e Ravanusa in particolar modo), ma anche a spacciare lo stupefacente presso le discoteche e/o i ritrovi di giovani nel litorale catanese, acese e di giardini Naxos. Ed invero, il sodalizio capeggiato da GO, ben radicato sul territorio, per esercitare al meglio lo smercio degli stupefacenti, aveva avuto la capacità di infiltrarsi nelle organizzazioni che gestiscono le serate nelle discoteche, utilizzando quei luoghi, frequentati da centinaia di giovani, per spacciare la droga in modo continuo, capillare e redditizio.
2.4. Le complesse attività investigative espletate hanno dunque consentito di accertare, secondo quanto si legge nelle sentenze di primo e di secondo grado, l'esistenza di un consolidato sodalizio criminoso dedito in maniera stabile e continuativa al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, organizzato con una specifica suddivisione dei compiti. In particolare è emerso il ruolo di capo e promotore dell'organizzazione di va GA AE GO, in ciò coadiuvato (quale responsabile dell'attività di organizzazione dello spaccio) da AN Buonazinga, e sono stati individuati altresì gli abituali fornitori del sodalizio, nonché i soggetti deputati alla custodia dello stupefacente acquistato e quelli incaricati anche della coltivazione diretta della droga. Le indagini hanno poi consentito di individuare tutta una serie di soggetti che, facendo parte del servizio di sicurezza all'interno delle discoteche, facilitava l'ingresso dei vari pusher-spacciatori fornendo loro i "pass" e, ovviamente, omettendo di vigilare sul loro comportamento all'interno delle discoteche, così facilitando notevolmente l'azione di spaccio. Infine vi erano numerosi soggetti che svolgevano l'attività di pusher, ovvero di venditori al dettaglio nelle predette discoteche o nel corso di altre "serate" organizzate. Secondo i Giudici del merito, i continui contatti telefonici tra gli indagati, l'assidua e fattiva collaborazione che ciascuno di essi ha mostrato di apportare agli altri ed alla causa comune, l'incondizionata disponibilità nei confronti dei promotori e degli elementi di spicco dell'organizzazione hanno consentito di mettere in evidenza l'esistenza di un'organizzazione stabile e permanente, proiettata a commettere una pluralità indeterminata di reati fine senza alcuna predeterminazione cronologica ed operativa. Le risultanze investigative, inoltre, hanno consentito di accertare l'esistenza di una compagine criminosa dotata di una struttura organizzativa del tutto funzionale alla gestione del traffico di stupefacenti (rigida distribuzione di ruoli, disponibilità di diversificare i canali di approvvigionamento dello stupefacente 16 gestiti direttamente dagli elementi apicali dell'organizzazione, disponibilità di siti riservati al confezionamento e custodia della droga, rete ben articolata per la commercializzazione dello stesso, capacità di riorganizzarsi ed assorbire in tempi brevi eventi traumatici per l'organizzazione quali gli arresti di alcuni sodali). L'identificazione degli elementi strutturali tipici della societas sceleris e della struttura organizzativa hanno così consentito di escludere, con riferimento alle plurime condotte di spaccio accertate e contestate ai vari imputati, il semplice concorso di persone occasionale ed accidentale, risultando di contro appurata l'esistenza di un accordo stabile tra i vari coimputati finalizzato alla realizzazione di un vasto programma criminoso, con la costante consapevolezza di ogni sodale di essere inserito nel programma e di operare per l'attuazione dello stesso.
2.5. Il ruolo direttivo di GA AE GO è consistito, secondo i Giudici, nell'organizzazione e nella gestione delle attività di acquisto, custodia, trasporto e vendita delle sostanze stupefacenti. Tale ruolo è stato comprovato dal fatto che quasi tutti gli episodi di spaccio sono stati commessi con il ricorrente che ha rivestito il ruolo di protagonista, spesso coadiuvato da altri sodali, dalla circostanza che nelle occasioni in cui il van capo non poteva essere personalmente presente sul luogo dello spaccio, in particolare per l'impossibilità di recarsi nelle discoteche site nel territorio di giardini Naxos, l'attività delittuosa era diretta telefonicamente (come è emerso per i reati di cui ai capi c9) e c17) dall'intercettazione ambientale n. 135 del 28 aprile 2009 dalla quale si è accertato che il ricorrente, con l'aiuto di GI PA, cercava un modo per aggirare la misura del foglio di via obbligatorio al fine di poter controllare il commercio di stupefacenti posto in essere dagli spacciatori alle sue dipendenze nelle discoteche di quel Comune.
2.6. Un elemento di fondamentale importanza, emblematico dell'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è stato colto nell'accertata esistenza di un vero e proprio covo, segnatamente un appartamento sito in Catania alla via Metastasio n. 51, utilizzato dai sodali sia come luogo per custodire le sostanze stupefacenti, sia come serra per la coltivazione di piante di marijuana. Ed infatti il 5 maggio 2009, militari del nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Licata si introdussero all'interno dell'appartamento per installare l'apparecchiatura necessaria per le intercettazioni audio-video e, durante il sopralluogo, rinvennero un involucro sigillato contenente grammi 1002 di marijuana;
un grosso sacco di plastica contenente grammi 550 di marijuana;
un tavolo da lavoro con tre sacchetti di plastica contenente pillole di ecstasy;
un sacchetto di plastica contenente pillole di anfetamina a capsule;
un sacchetto di plastica contenente grammi 33 di cocaina e un sacchetto contenente mannite;
un bilancino di precisione, un apparecchio per sigillare e mettere sottovuoto sacchetti di plastica, intriso di 17 marijuana;
un sacco di plastica con tracce di marijuana;
granelli di marijuana posti su un comodino;
grammi 350 di marijuana già essiccata contenuta all'interno di una scatola di cartone;
una camera adibita alla coltivazione di 22 piante di marijuana, completa di impianto di riscaldamento, lampade, aviatore, impianto di ventilazione, termostato, tubi di irrigazione a goccia, il liquido per la lavorazione della marijuana;
tre fogli con appunti relativi alla coltivazione di marijuana;
su un tavolino in cucina granelli di marijuana e materiale per preparare le dosi e trasportare lo stupefacente. Come chiarito dalla polizia giudiziaria, l'appartamento, in precedenza, era stato il domicilio nella città di Catania dello stesso GA AE GO. Dalle intercettazioni e dei successivi riscontri eseguiti, tuttavia, si accertò che il sodale RE CA AM aveva stipulato un contratto di locazione con la proprietaria fornendo un nome falso, adoperandosi per evitare che la stessa potesse scoprire il reale utilizzo dell'appartamento (come comprovato da una serie di intercettazioni telefoniche indicate a pagina 9 della sentenza di primo grado). Secondo i Giudici del merito, il fatto che l'appartamento di via Metastasio veh fosse strumentale all'attività dell'associazione è stato dimostrato dal rilievo che il sito veniva abitualmente utilizzato non solo da GA AE GO, più volte ripreso mentre depositava e prelevava stupefacente, ma anche da suo RA AR nonché dal AM, da AN ZI, da BI IN (come comprovato da una serie di intercettazioni anche ambientali indicate a pagina nove della sentenza di primo grado), i quali parimenti utilizzavano l'appartamento per nascondere stupefacenti. Infine, particolarmente significativo è quanto accaduto, e monitorato con le intercettazioni, il 9 maggio 2009 allorquando GA AE GO apprese da persona rimasta ignota che personale delle forze dell'ordine aveva tentato di introdursi nell'appartamento (effettivamente si era trattato di un tentativo dei Carabinieri di introdursi all'interno dell'appartamento attraverso una finestra per installare delle telecamere). Appreso ciò, GA AE GO avvisò immediatamente AN ZI, il quale si impegnò a rimuovere una parte di stupefacenti, mentre il GO e il AM decisero di "ripulire" per la loro parte l'appartamento. In particolare il primo, per quanto emerso dalle intercettazioni, spiegò all'interlocutore che la marijuana contenuta in quel momento all'interno dell'appartamento era di AN (ZI) e di BI IN, poiché la loro l'avevano già venduta ma vi erano ancora le piante, le pillole e tutto il materiale M necessario l'attività di spaccio;
il AM, spaventato, offrì la sua collaborazione come vedetta all'esterno. Poco dopo, salì a bordo dell'autovettura monitorata, RI ON, il quale consegnò a GA AE GO € 500 18 provento dell'attività di spaccio, fornendo giustificazioni sulla modestia dell'importo e ricevette un'altra busta stupefacente a spacciare. Quindi la conversazione si spostò nuovamente sul problema dell'appartamento di via Metastasio e GA AE GO, così confermando il suo ruolo verticistico, ordinò al AM di fare da vedetta e al ON di occuparsi di spezzare le piante di marijuana e di buttarle nei cassonetti dell'immondizia. Dopo di che RI ON tolse dall'abitazione le piante di marijuana e un sacchetto contenente anfetamina. In cambio della sua collaborazione, AE GA GO sollevò il ON da un suo debito di 500 euro ed avvisò gli altri sodali, AN ZI e IG DA, di aver completato la sua opera con l'aiuto del ON. Successivamente, le telecamere installate nell'appartamento di via Metastasio ripresero il ZI e lo IN che tolsero dall'appartamento la rimanente sostanza stupefacente ed infine GA AE GO e AN NZ si incontrarono a bordo di un'autovettura monitorata, commentando il rispettivo operato e il secondo consegnò al primo le chiavi dell'appartamento che erano state della disponibilità dello IN, dimostrando ancora una volta le loro cointeressenze. van L'associazione, proprio in vista della prosecuzione del programma criminoso, dopo lo sgombro dell'appartamento in questione, trovò un altro luogo per la custodia dello stupefacente, dove venne immediatamente trasferita anche la anfetamina recuperata e, precisamente, l'abitazione di GI PA, come si evince dalle intercettazioni in precedenza citate.
2.7. A conferma del considerevole traffico di stupefacenti gestito dall'associazione, nella sentenza di primo grado è stato evidenziato che in data 12 maggio 2009 i Carabinieri di Catania entrarono nuovamente nell'appartamento di via Metastasio ove rinvennero, fotografarono e sequestrarono quattro vasi con porzioni di piante di marijuana e nove svuotati, con il contenuto sparso per terra e ancora attecchito e nove piante di marijuana del peso di chilogrammi 1250, un aviatore a parete, due lampade bianche, due trasformatori, un bidone per l'irrigazione, appunti per la coltivazione delle piante di marijuana ed altro ancora. Infine, secondo i Giudici del merito, sono emersi frequentissimi contatti tra coimputati i quali, sotto la direzione di GA AE GO, collaboravano nell'attività di spaccio, consegnando il ricavato allo stesso GO. Ciò è emerso dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni confessorie rese dai coimputati AN ZI (verbale di interrogatorio dell'11 aprile 2012) e CA AZ (verbale di interrogatorio dell'11 aprile 2012).
2.8. In particolare, per quanto qui maggiormente interessa, AN ZI, nel corso degli interrogatori dell'11 aprile 2012, del 21 maggio e del 19 25 maggio 2012, ammetteva di essere nominato "Guess", confessava di aver commesso i fatti contestati, riconosceva in fotografia diversi coimputati come soggetti che coadiuvavano GA AE GO nell'attività organizzata di spaccio di sostanza stupefacente che essi svolgevano prevalentemente all'interno delle discoteche. Riconosceva altresì dalla visione dei fotogrammi delle videoriprese che gli venivano mostrati la casa dove GA AE GO custodiva lo stupefacente (vedi pagina 12 sentenza di primo grado). I giudici del merito hanno poi fatto leva, a titolo esemplificativo, su talune intercettazioni di conversazioni ritenute particolarmente significative della esistenza del reato associativo. In particolare, nella conversazione tra presenti n. 192 del 1 maggio 2009, intercettata a bordo dell'autovettura di GA AE GO, quest'ultimo, fornendo una puntuale descrizione di quanto emerso dal complesso delle indagini tecniche, raccontava al suo amico RO TA che coloro che spacciavano all'interno della discoteca Marabù erano alle dipendenze sue oppure di AN ZI. Altrettanto importante è stata ritenuta la conversazione tra presenti n. 1183 del 2 giugno 2009, intercettata a bordo dell'autovettura del GO, nel corso della quale quest'ultimo riceveva il denaro provento dell'attività di spaccio svolta durante la serata in discoteca dai suoi sodali Valeria NÒ, IG DA, NI SS, CA AZ, RI ven ON;
procedeva poi a contare il denaro, facendo il resoconto della serata a AN ZI.
2.9. Sulla base delle precedenti ed inequivocabili acquisizioni, correttamente allora i Giudici del merito hanno ritenuto la configurabilità della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, posto che, nella pesente vicenda processuale, è stata ampiamente provata la sussistenza di frequenti contatti tra gli imputati, in mancanza di rapporti leciti atti a giustificarli ed anzi in presenza di una molteplicità degli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti frequentemente cedute nelle discoteche;
è stata poi nettamente colta, nei rapporti intersoggettivi tra gli imputati, la suddivisione dei ruoli (fornitori, addetti alla custodia e alla coltivazione dello stupefacente, pusher nelle discoteche) per il perseguimento di uno scopo comune, reso possibile dalla presenza di una organizzazione, ancorché non complessa ma capace di mantenersi operativa anche quando è stata colpita da gravi eventi, come in occasione della scoperta del covo di via Metastasio al quale si è posto riparo con l'immediato rinvenimento di un nuovo nascondiglio per lo stupefacente. In sintesi, i predetti elementi hanno evidenziato, secondo i Giudici del merito, l'esistenza di un gruppo gerarchicamente organizzato dedito al traffico delle sostanze stupefacenti e con al vertice GA AE GO. Infine, l'appartamento sito a Catania, via Metastasio n. 51, utilizzato dai sodali sia come luogo per occultare le sostanze stupefacenti, sia come serra per 20 la coltivazione di piante di marijuana, è stato, a ragione, ritenuto ulteriore e significativo elemento dell'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nel pervenire a tali conclusioni, i Giudici del merito si sono del tutto attenuti ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali, per la configurabilità dell'associazione dedita al traffico delle sostanze stupefacenti non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente, come nel caso di specie, l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (per tutte, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165), con la sottolineatura che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data, come nel caso in esame, anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma va criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207) e fermo restando che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto in forza del quale tutti gli aderenti sono portati, come nella fattispecie, ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969), avuto anche riguardo al fatto che, quanto all'elemento soggettivo, il dolo di partecipazione nel delitto di associazione a delinquere è dato, situazione nella specie pienamente sussistente, dalla coscienza e volontà di aderire attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251012).
2.10. Sulla base di tali considerazioni tutti i motivi di impugnazione che, anche incidentalmente, hanno denunciato, in maniera comunque del tutto generica, la violazione della legge penale, in relazione all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, o il difetto di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie associativa devono ritenersi del tutto privi di giuridico fondamento.
3. Il ricorso proposto da RI ON è infondato. 21 3.1. Quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente, in sostanza, contesta la sua partecipazione al reato associativo, la Corte d'appello ha adeguatamente e logicamente motivato ritenendo che le operazioni di captazione hanno comprovato lo stabile contributo fornito dal ricorrente, con il ruolo di pusher, in favore dell'associazione capeggiata dai fratelli GO. Sono state valorizzate in tal senso non soltanto le conversazioni del 17 aprile 2009 n. progr. 1823, del 17 maggio 2009 n. progr. 4681, del 22 aprile 2009 n. 2299, nelle quali il GO contattò il ON per rifornirlo di "blocchetti" in vista delle serate nella discoteca Marabù, ma anche la partecipazione alle operazioni di ripulitura del covo dell'associazione in via Metastasio ove era custodito lo stupefacente del sodalizio, dopo che i Carabinieri di Catania avevano tentato di introdursi nell'appartamento al fine di installare alcune telecamere. Queste emergenze processuali costituiscono concreti elementi dimostrativi, da un lato, del fattivo contributo prestato dall'imputato al mantenimento in vita dell'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti e, dall'altro, evidenziano l'illecita attività di spaccio svolta dal ricorrente. La doglianza, dunque, non è fondata perché l'esistenza dell'associazione per delinquere (v. da sub 2.1. a sub 2.10) e la partecipazione del ricorrente ad essa ven non sono state desunte unicamente dal contributo, peraltro ampiamente significativo, prestato dal ricorrente per la ripulitura del covo di via Metastasio ma anche dagli ulteriori e sintomatici elementi in precedenza riportati.
3.1.1. Quanto poi alla doglianza incidentale, in proposito formulata, secondo la quale la comprovata sussistenza di rapporti soltanto con i fratelli GO e non con gli altri sodali escluderebbe la partecipazione al sodalizio criminoso, la Corte territoriale ha rilevato che, da un canto, il collegamento esclusivo con chi riveste il ruolo di capo dell'associazione non esclude l'affectio societatis e, dall'altro, che il ruolo (di pusher) rivestito dal ON nel clan giustifica la sporadicità di contatti diretti con gli altri associati. Il ON, infatti, si limitava a ricevere in consegna lo stupefacente dai GO con l'incarico di spacciarlo in occasione delle "serate" in discoteca e, dunque, è risultata comprensibile alla Corte territoriale la saltuarietà dei rapporti con gli altri associati. In ogni caso, è stato rimarcato come dalle conversazioni intercettate il ON fosse ben conosciuto dai sodali (ZI e DA) ai quali il GO riferiva l'esito dell'operazione di pulitura del covo di via Metastasio. A definitiva conferma dell'inserimento del ON nel sodalizio criminale, la Corte d'appello ha valorizzato la circostanza che proprio l'affidamento al ricorrente, da parte del GO, dell'incarico di provvedere a rimuovere tutto lo stupefacente nascosto nel covo di via Metastasio (dopo l'allarme per il tentato ingresso da parte dei Carabinieri) presupponeva un rapporto di fiducia del "capo" 22 nei confronti del sodale e, dunque, un vincolo associativo, essendo assolutamente inverosimile che il GO si rivolgesse ad un "estraneo" ovvero ad un soggetto non stabilmente inserito nella compagine criminale per assegnare un compito così delicato. Ulteriori elementi della partecipazione del ON all'associazione illecita contestata al capo a) della rubrica sono stati individuati nella continuità dei rapporti di fornitura dal GO, l'entità dei debiti accumulati ed i molteplici rapporti di dare ed avere a credito che sono stati ritenuti indicativi di rapporti stabili. Ne consegue che, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e perciò insuscettibile di essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, la Corte d'appello è pervenuta a ritenere la piena partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso sulla base delle emergenze processuali (intercettazioni telefoniche e videoriprese), dimostrative del concreto contributo prestato dall'imputato al mantenimento in vita dell'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti contestata al capo a) della rubrica.
3.1.2. Ciò rende palesemente infondato il preliminare rilievo formulato dal ricorrente secondo quale la sentenza d'appello sarebbe incorsa nel vizio di va omessa motivazione per aver meramente richiamato per relationem quella di primo grado. A parte il fatto che i Giudici d'appello, come in precedenza dimostrato, si sono specificamente confrontati con i motivi di gravame, va ricordato che, in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497).
3.1.3. Quanto alla doglianza circa la commissione dei reati fine o della loro riconducibilità al ricorrente, la Corte distrettuale ha spiegato che, la detenzione a fine di spaccio, in ordine al reato di cui al capo C7 (acquisto dal GO di kg. 1 di marijuana ai fini di spaccio), è stata desunta dalla conversazione intercettata il 30 aprile 2009, riportata in sentenza, logicamente valorizzandosi l'espressione utilizzata dal ON con la quale lo stesso si riferiva al fatto che tutto il denaro incassato con l'attività di spaccio era consegnato al GO ogni settimana ("Ogni settimana ti porto i soldi che faccio!") e ciò esclude ogni dubbio circa 23 l'effettiva destinazione illecita dello stupefacente consegnato al ON dal GO. In ordine al reato di cui al capo C30 (acquisto ai fini di spaccio da AR GO e GI PA di gr. 30 di anfetamina), la Corte d'appello ha spiegato che il tenore integrale della conversazione registrata il giorno precedente a quello della consegna esclude la destinazione dello stupefacente per uso personale del ricorrente, posto che in detta conversazione è contenuto l'esplicito riferimento ai ricavi che il ON si riproponeva di conseguire dalla vendita dell'anfetamina per poter saldare il debito con il GO relativo a pregresse cessioni (ad un certo punto della conversazione, addirittura, il ON decideva di acquistare venti grammi di anfetamina perché "si vendeva facilmente"). Con riferimento al reato di cui al capo C34 (detenzione e trasporto di gr. 50 di marijuana che cedeva ai fratelli GO), la Corte del merito ha ritenuto, con accertamento di fatto logicamente e congruamente motivato, non anomala, per le circostanze temporali, la cessione dello stupefacente al capo dell'organizzazione, essendo pacificamente emerso dalla conversazione intercettata il 5 giugno 2009 n. 1274 che il ON consegnò la sostanza va stupefacente del tipo marijuana ai fratelli GO (e ciò sarebbe già di per sé sufficiente ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale) poco dopo che era stato "ripulito" il covo di via Metastasio e, dunque, è stato ritenuto plausibile che i GO non avessero rifornimenti sufficienti di stupefacente da destinare ai loro pusher, chiedendone una parte a chi in quel momento poteva esserne provvisto, per smistarla. Quanto poi al mancato pagamento del corrispettivo della cessione e, anzi, al versamento da parte dello stesso ON della somma di cento euro, la circostanza è stata spiegata in considerazione dei debiti accumulati dal ON nei confronti dei GO, debiti dei quali la consegna di 100 euro e di gr. 50 di marijuana rappresentava un saldo parziale. Il primo motivo è perciò nel suo complesso infondato.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Con esso il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, ma la Corte territoriale ha giustamente affermato come non si fosse in presenza di un giudizio di lieve offensività del reato in considerazione dell'elevato dato ponderale (nella sola occasione del 30 aprile 2009 il ON acquistò un chilogrammo di stupefacente), delle circostanze dell'azione e modalità della condotta delittuosa (attività organizzata con modalità professionali, forniture di stupefacenti stabili e continuative, spaccio in discoteca e, dunque, ad un numero assai elevato di giovani tossicodipendenti), con la conseguenza che tali circostanze, in quanto sintomatiche di una stabilità dell'attività delittuosa e di un inserimento non episodico nel traffico della droga, escludono in radice, come correttamente 24 ritenuto dalla Corte d'appello, la minima offensività del fatto e quindi l'applicabilità dell'ipotesi lieve a sproposito reclamata.
4. II ricorso di AN ZI è inammissibile per manifesta infondatezza. Con essa, il ricorrente lamenta sostanzialmente che la Corte d'appello, pur rimediando all'errore compiuto dal primo giudice che non aveva ridotto la pena per la concorrente e ritenuta circostanza di cui all'articolo 62-bis del codice penale, avrebbe, a sua volta, operato una diminuzione molto contenuta (ossia di soli otto mesi) e, quindi, non nella sua massima estensione, senza peraltro una specifica motivazione in proposito. A parte la genericità della doglianza, la sentenza impugnata non merita la censura che le viene mossa perché il giudice d'appello, nel determinare l'efficacia che una attenuante ad effetto comune produce in ordine alla rivendicata riduzione del carico sanzionatorio, che l'impugnante reclama nella massima estensione possibile, deve avere riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso e ritenerlo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della van pena, imposte dall'art. 27 Cost., in modo da ragguagliarla alle necessità di rieducazione del reo, con la conseguenza che una cifra inferiore di pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzione inflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa che la pena deve assicurare. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità in un non recente ed ancora condivisibile orientamento ha affermato che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781) e di ciò la Corte d'appello ha dato ampiamente atto, in quanto è pervenuta a determinare la pena finale in anni quattro e mesi quattro di reclusione con riferimento alla ritenuta responsabilità per un reato associativo, nel quale il ricorrente assumeva una funzione apicale, ed una pluralità di reati fine, comportando ciò una ragione più che sufficiente per escludere l'operatività di ulteriori abbattimenti di pena.
5. Il ricorso di NI UC SS è infondato.
5.1. Quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere, la Corte d'appello ha osservato che dalle conversazioni intercettate è chiaramente emersa la consapevolezza da parte del SS di partecipare con almeno altri due soggetti all'attività 25 finalizzata allo spaccio: innanzitutto, con GA AE GO, ovvero con colui che, in quanto capo e promotore del sodalizio, gli forniva lo stupefacente da spacciare presso le discoteche (circostanza, questa, sostanzialmente ammessa dallo stesso SS;
v. tutte le conversazioni intercettate riportate nella parte della sentenza di primo grado riguardante l'imputato, pp. 49-52); poi, con RE AM che coordinava insieme a AR GO (RA di GA) l'attività dei vari pusher che spacciavano all'interno delle discoteche. Conseguentemente, entrambi, AR GO e RE AM, ricoprivano quindi in seno al sodalizio una posizione intermedia tra AE GO e AN ZI, che erano i capi dell'organizzazione, e i vari pusher. Nella sentenza impugnata si dà atto che, per quanto concerne i rapporti tra RE AM e NI SS, la prova dei rapporti è stata desunta, in maniera inequivocabile, dalle conversazioni intercettate n. 2095 del 19/4/2009 e n. 4 del 24/4/2009 (pp. 50/51 della sentenza di primo grado); nella prima conversazione, infatti, il SS informava GO che AM lo stava cercando;
il GO diceva, a sua volta, al SS di recarsi dal AM in quanto costui, in sua assenza (in assenza cioè di GA GO), faceva le sue veci. van Il motivo, poi, dell'incontro tra AM e SS aveva ad oggetto questioni inerenti al traffico dello stupefacente, emergendo ciò dalla successiva conversazione del 24/4/2009 n. 4 intercorsa tra GA GO e RE AM, nel corso della quale i due discutevano in maniera esplicita dell'attività di spaccio posta in essere dal SS e perciò il logico convincimento che tanto il SS quanto il AM fossero entrambi reciprocamente consapevoli di cooperare insieme a GA GO nell'attività di spaccio organizzata da quest'ultimo, come è stato ulteriormente argomentato nella sentenza impugnata. Peraltro, la Corte d'appello ha osservato che, dalle conversazioni intercettate, è emerso che anche AR GO era a conoscenza dell'attività di spaccio posta in essere dal SS e che, come sarà più chiaro in seguito, la prova della consapevolezza del ricorrente di cooperare con altre persone (più di due) si desume anche in base all'episodio del 10 maggio 2009, oggetto del secondo motivo di gravame. In ogni caso, nel respingere la doglianza, la Corte del merito ha tenuto conto dei principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, per la configurabilità dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente, come nel caso di specie, la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata 26 secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232).
5.2. Quanto poi al secondo motivo, in parte collegato al primo, la Corte territoriale ha affermato che la prova della reciproca consapevolezza della comune attività illecita di spaccio presso le discoteche derivasse anche dalle conversazioni intercettate in data 10 maggio 2009 relative all'episodio di spaccio di cui al capo C17 della rubrica. Dal tenore di tali conversazioni, i giudici del merito hanno desunto che NI SS, AR GO, GI PA, IG DA e Valeria NÒ la notte del 10 maggio 2009 si recarono presso una discoteca dei Giardini Naxos per effettuare la consueta attività di spaccio;
ed infatti l'attività di costoro era seguita "in tempo reale" da GA GO che, tramite telefono, era in costante contatto con loro al fine di risolvere eventuali problemi che potevano manifestarsi;
uno di questi problemi si manifestò proprio nei confronti del SS;
accadde infatti che AR GO telefonò al RA dicendogli che era appena arrivato in discoteca e che stava aspettando NI SS per entrare insieme;
successivamente però NI SS comunicò a GA GO che gli addetti all'ingresso della discoteca non lo facevano entrare;
appresa la ven notizia, GA GO disse al SS di farlo parlare con tale TO CO (uno degli addetti all'ingresso della discoteca); essendo quest'ultimo al momento non facilmente raggiungibile, GA GO decise di contattare personalmente altro addetto all'ingresso della discoteca tale TA NO, al quale chiese di fare entrare in discoteca il SS;
NO rispose a GO che avendo avuto dei problemi col gestore del locale non era possibile fare entrare il SS senza pagare il biglietto, offrendosi lui stesso (NO) di pagare biglietto del SS;
a questo punto GA GO richiamò il SS spiegandogli la situazione ed esortandolo a pagare il biglietto o a farsi prestare i soldi da suo RA AR o da IG DA, entrambi presenti sul luogo. Che il motivo dell'ingresso in discoteca fosse finalizzato allo spaccio dello stupefacente, è emerso, secondo la Corte d'appello, oltre che dal modus operandi (ovvero spaccio all'interno delle discoteche della riviera catanese), così come ricostruito nel corso delle indagini e di cui alla motivazione della sentenza di primo grado, anche dal diretto interessamento e coinvolgimento di GA GO (non comprendendosi altrimenti perché mai quest'ultimo doveva interessarsi per fare entrare il SS, e gli altri sodali, all'interno della discoteca); inoltre nell'ultima conversazione intercettata avvenuta alle ore 5,09 del 10 maggio 2009 GA ON chiamò GI PA per sapere come era andata la "nottata", e quest'ultimo rispose positivamente dicendogli "tutte cose alla grande compare...", informandolo che suo RA AR, IG DA e Valeria NÒ erano ancora all'interno della discoteca. 27 Secondo la Corte territoriale, da tali conversazioni, risultava ulteriormente provata la reciproca consapevolezza da parte di NI SS e dei sodali di cooperare insieme nell'attività illecita, a riprova quindi della sussistenza dell'affectio societatis esistente nei confronti del SS e di almeno altri due sodali (quanto meno SS, GA GO, AM, e AR GO). Tuttavia il ricorrente, con specifico riferimento al reato in esame, ha obiettato che se può ritenersi provato che quella sera il SS entrò in discoteca non vi era al contempo prova certa che lo stesso, in siffatta circostanza, ebbe a spacciare lo stupefacente, con la conseguenza che non se ne poteva affermare la responsabilità. La Corte d'appello ha risposto che il ricorrente la notte del 10 maggio 2009 si recò in discoteca insieme ad altri sodali per ivi svolgere la consueta attività di spaccio (diversamente rimarrebbe incomprensibile l'interessamento del GO), con la conseguenza che, seppure non emergevano elementi certi dai quali desumere che quella notte il SS portò a compimento episodi di cessione, la circostanza tuttavia non poteva ritenersi decisiva ai fini della sussistenza del reato contestato, atteso che il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 contempla anche l'ipotesi di colui che detiene lo stupefacente al fine dello van spaccio, a prescindere che, nella singola circostanza, si fosse realizzata o meno la cessione a terzi, con la conseguenza che, una volta ritenuto provato che quella notte il SS entrò in discoteca per spacciare la sostanza stupefacente (e quindi detenendo con sé la droga), tanto bastasse per integrare il reato contestato. Il ricorrente, oltre a ritenere contraddittoria la motivazione, afferma che, esclusa la responsabilità dell'imputato per la cessione della droga, il fatto che la detenesse era relegabile a una mera ipotesi, come tale insuscettibile di radicare la responsabilità penale. Il rilievo è però inconsistente perché il giudice del merito ha, con accertamento di fatto congruamente e logicamente motivato, affermato, sulla base di elementi oggettivi e concreti (attività di spaccio nelle discoteche quale oggetto sociale dell'associazione criminale;
intervento del capo dell'organizzazione per ricomporre e risolvere l'inconveniente che si era creato e che impediva al sodale di fare ingresso nella discoteca e quindi di spacciare la sostanza stupefacente), che l'attività del ricorrente fosse quella di eseguire il compito affidatogli, ossia di cedere agli avventori della discoteca la droga, circostanza che necessariamente presupponeva la detenzione della sostanza perché la distribuzione di sostanze stupefacenti ha per presupposto proprio la detenzione, come potere di disposizione della stessa. Se il ricorrente non avesse avuto in quel contesto un potere di disposizione della sostanza stupefacente era completamente inutile la sua rimostranza circa 28 l'impedimento ad accedere nella discoteca e superfluo l'intervento del capo dell'organizzazione, che lo invitava addirittura a munirsi del biglietto di entrata per eseguire il compito affidatogli. Ne consegue che la Corte d'appello ha ritenuto certa l'illecita detenzione da parte del ricorrente della sostanza stupefacente sulla base di una prova logica, sostenuta da una motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, ma non certo di una illazione o di un mero sospetto. Peraltro, non sussiste violazione dell'obbligo della correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato a cui sia stato contestato, come nel caso in esame, il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti sia condannato per il reato di detenzione di droga, perché la distribuzione di sostanze stupefacenti ha per presupposto la detenzione come potere di disposizione della stessa e, perciò, lo spaccio costituisce una modalità di esercizio di tale potere, onde la detenzione è un minus rispetto alla cessione, alla vendita e alla distribuzione (Sez. 1, n. 9625 del 20/05/1986, Razzi, Rv. 173782). Da ciò consegue l'infondatezza anche del secondo motivo.
6. Il ricorso di RM PR è infondato. van 6.1. Con il primo motivo, è stata eccepita l'incompetenza per territorio sul rilievo che, secondo i criteri generali stabiliti dall'art. 8 cod. pen. pen., siccome la maggior parte dei delitti contestati al ricorrente sarebbero stati commessi in provincia di Agrigento, il giudice competente per territorio a conoscere del reato di cui agli artt. 416, 640 e 482 cod. pen., in base al criterio principale del forum cornmissi delicti, doveva essere individuato nel Gup di Agrigento, in quanto giudice del luogo nel quale il reato associativo sarebbe stato consumato (art. 8, comma 1, cod. proc. pen.). La Corte d'appello ha disatteso l'eccezione sul presupposto che la competenza territoriale in relazione alla condotta dell'imputato dovesse essere stabilita con riferimento al reato associativo, sebbene, per esso, fosse intervenuta la sentenza di assoluzione in primo grado. Ciò posto, per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., il luogo di commissione del reato era stato indicato nell'imputazione in Catania e provincia nonché in Agrigento e provincia. Tale indicazione del locus commissi delicti non è stata ritenuta, per il reato più grave, idonea a stabilire la competenza territoriale, facendo riferimento indistintamente a due diverse sedi che, in astratto, potevano essere ugualmente ritenute territorialmente competenti. Tuttavia, trattandosi di reato permanente per il quale non era possibile determinare la competenza ai sensi dell'articolo 8 cod. proc. pen., la Corte d'appello ha ritenuto dovessero applicarsi le regole suppletive stabilite dal successivo articolo 9 cod. proc. pen. che, al primo comma, individua il giudice 29 competente in quello dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione sicché, in applicazione di tale criterio al caso in esame,è stato individuato l'ultimo reato fine, in ordine di tempo, commesso dall'imputato: tale reato è risultato, in base alla contestazione, quello indicato al capo P25, commesso in data 10 giugno 2009 in Bronte, provincia di Catania. La competenza territoriale è stata di conseguenza attribuita al GUP presso il Tribunale di Catania. La soluzione adottata dalla Corte territoriale è corretta ma con una precisazione. E' pacifico che, in tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati (Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Prisco, Rv. 265783). Nel caso di specie, quindi, la competenza territoriale andava determinata va con riferimento al reato associativo, nonostante da esso l'imputato era stato assolto e, sul punto, lo stesso ricorrente non controverte ma neppure è stato in grado di indicare il luogo di inizio della consumazione del reato associativo, assumendo soltanto che, siccome il maggior numero dei reati fine sarebbero stati commessi in provincia di Agrigento, tale sarebbe il luogo di consumazione del reato associativo. Tale assunto non può costituire un criterio valido in assoluto per stabilire la consumazione del reato associativo, essendo utilizzato quando, sconosciuto il luogo in cui è stato concluso il pactum sceleris, quello di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, per numero e consistenza, riveli il luogo di operatività dell'associazione (per tutte, Sez. 5, n. 4104 del 08/10/2009, dep. 2010, Doria, Rv. 246064), fermo restando che frequentemente la giurisprudenza di legittimità determina la competenza per territorio nei reati associativi in relazione al luogo in cui ha sede la base dell'organizzazione, ove si svolgono cioè la programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (per tutte, da ultimo, Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282). Nel caso in esame, il primo criterio, patrocinato dal ricorrente, e anche il secondo criterio non sono utilizzabili anche perché un numero consistente di reati 30 di falso e truffa sono stati realizzati non soltanto in provincia di Agrigento ma anche in provincia di Catania, Caltanissetta e Siracusa. Va tuttavia ricordato un insegnamento che spesso, nella sua portata più sostanziale, sfugge in siffatta materia. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330). Ciò significa che il criterio ex art. 9, comma 1, cod. proc. pen., pur essendo inserito nelle "regole suppletive", non è, come ha ritenuto la Corte d'appello, un vero e proprio criterio suppletivo di determinazione della competenza (altrimenti, la competenza per territorio si sarebbe dovuta determinare tenendo conto del ven reato più grave dopo quello associativo e, in caso di pari gravità, del primo reato) quanto piuttosto un criterio integrativo di quello ex art. 8 cod. proc. pen. In altri termini, qualora non sia noto, come nel caso in esame, luogo di commissione del reato più grave (nel caso di specie il reato associativo) non può farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. in relazione a tale reato, ma deve farsi riferimento, in successione gradata, al reato più grave (o anteriore nel tempo) fra quelli residui ma con la precisazione che il luogo di commissione del reato più grave (o del primo reato) va individuato utilizzando non solo le regole indicate nell'art. 8 cod. proc. pen., ma eventualmente anche quella di cui al primo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., secondo cui "se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione". Ne consegue che i criteri suppletivi ai quali non può farsi immediatamente riferimento sono quelli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 cod. proc. pen.. Quindi, per luogo di commissione, ai fini della competenza per territorio, deve intendersi quello risultante dalle regole poste dall'art. 8 cod. proc. pen.e dal primo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., ossia il luogo in cui il reato è stato consumato, ovvero il luogo in cui è avvenuta l'azione od omissione se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte, ovvero il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione se si tratta di reato permanente, ovvero il luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto se si tratta di delitto 31 tentato, ed infine, se nessuna di queste regole è utilizzabile, l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Questo perché, come hanno spiegato le Sezioni Unite Orlandelli, tutte queste regole si basano su un elemento oggettivo di tipo territoriale costituito dal luogo di consumazione o dal luogo in cui comunque si è svolta una parte dell'azione o dell'omissione (o in cui si è verificato l'evento) e mirano primariamente alla medesima finalità di stabilire in quale luogo il reato deve intendersi commesso. La regola di cui all'art. 9, comma 1, del resto, risponde chiaramente alla ratio di affidare il giudizio ad un giudice che, per essere quello dell'ultimo luogo dove si è realizzata parte della condotta, risulta, probabilmente, il più vicino al contesto ambientale in cui si è perfezionato l'illecito. Deve dunque ritenersi che qualora per il reato più grave si ignori il luogo di consumazione (o non sia applicabile una delle altre regole dell'art. 8 cod. proc. pen.) ma si conosca dove è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, giudice competente sarà quello dell'ultimo luogo della parte di azione od omissione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che la soluzione adottata dai Giudici del merito, in precedenza richiamata, è dunque corretta e pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale va è infondata.
6.2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Con esso si assume che la condotta dell'imputato non sarebbe idonea ad integrare gli elementi del reato di truffa, in particolare sotto il profilo degli artifici o raggiri posti in essere dal soggetto attivo e la conseguente induzione in errore della società finanziaria FI Spa, posto che la condotta non sarebbe stata idonea in sé ad integrare la fattispecie normativa, che doveva manifestarsi tramite una reale mistificazione della condizione di fatto. La Corte d'appello ha evidenziato in proposito come il finanziamento venisse chiesto e ottenuto direttamente presso gli esercizi commerciali e quindi mediante la presentazione della falsa documentazione al personale dei punti vendita. La conseguenza è che non può affermarsi che tali soggetti rivestissero una competenza professionale tale da consentire loro di rilevare immediatamente la falsità, a differenza del personale che opera alle dirette dipendenze delle società finanziarie, nel caso in questione la FI Banca S.p.A. sicché la contestuale presentazione del documento di identità, del certificato di codice fiscale e della busta paga, apparentemente rilasciata dal ministero della Difesa e della Marina Militare, integra pienamente una condotta idonea a trarre in inganno, mediante artifici e raggiri, consistenti appunto nella predisposizione e nell'utilizzo dei suddetti documenti falsificati, un soggetto di media diligenza, quale il dipendente di un esercizio commerciale.
6.3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per specificità. 32 Con esso il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese in occasione della perquisizione. Posto che la prova della responsabilità a carico del ricorrente è stata desunta anche sulla base delle dichiarazioni etero accusatorie rese dal coimputato AZ, va ribadito il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).
6.4. E' infondato il quarto motivo con il quale il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 cod. pen., sul rilevo che la sola interconnessione, anche occasionale tra le mansioni pubbliche esercitate dall'autore del reato e l'azione delittuosa commessa (ignorando l'attualità del servizio o la competenza del pubblico ufficiale), non può ritenersi sufficiente ad ven integrare l'aggravante contestata posto che nel caso di specie le funzioni esercitate costituivano un fattore agevolativo indiretto per la realizzazione della condotta. Il motivo non tiene conto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio è configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito al di fuori dell'ambito delle sue funzioni, essendo sufficiente che la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato (Sez. 5, n. 50586 del 07/11/2013, Ghisleni, Rv. 257842).
7. Il ricorso AZ è inammissibile.
7.1. Il primo ed il quinto motivo sono collegati e possono essere congiuntamente trattati. Allo stesso modo che per la posizione NZ, la Corte d'appello ha operato la diminuzione di pena per la circostanza attenuante concorrente con quella ad effetto speciale della prestata collaborazione ed il ricorrente non può reclamare una applicazione dell'attenuante nella massima espansione e neppure pretendere una specifica motivazione in proposito per le medesime ragioni in precedenza enunciate per la posizione del coimputato (v. sub, 4 del considerato in diritto). 3 3 Ciò vale anche con riferimento alla determinazione della pena e all'ambito di espansione della circostanza attenuante della collaborazione, ritenuta in entrambi i giudizi di merito, della quale neppure può invocarsi, in maniera aspecifica, un'applicazione che si traduca automaticamente nella massima diminuzione possibile della pena base, posto che nella determinazione del trattamento sanzionatorio nel suo complesso la Corte distrettuale ha tenuto conto, come ha puntualmente motivato, della gravità della condotta (spaccio reiterato presso luoghi frequentati anche da ragazzi), stimando pertanto congruo ed equo il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti.
7.2. Anche il secondo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente esaminati. In relazione ad essi, le doglianze sono generiche perché non tengono conto della motivazione della sentenza impugnata e non si confrontano realmente con esse. La Corte d'appello ha affermato che, per quanto riguarda il reato associativo (capo A), la prova della responsabilità è stata desunta in maniera univoca, oltre che dalle intercettazioni che riguardano il ricorrente, dalle stesse dichiarazioni van confessorie dallo stesso rese, avendo il AZ ammesso che spacciava lo stupefacente per conto di GO e GA;
tale confessione ha trovato ulteriore riscontro e conferma nelle dichiarazioni di GA secondo le quali il ricorrente acquistava lo stupefacente da lui e da GO (pp. 45-46 della sentenza impugnata) Per quanto concerne invece la chiesta applicazione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, avuto riguardo in particolar modo alle modalità dello spaccio, spaccio presso le discoteche, luoghi questi frequentati spesso anche da ragazzi, la Corte territoriale, con logica ed adeguata motivazione, ha ritenuto ampiamente insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione di una simile attenuante.
7.3. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di impugnazione. E' di tutta evidenza che l'assoluzione per reato associativo non comporta un esonero di responsabilità per i singoli reati unificati dal vincolo della continuazione, nella totale assenza dell'esposizione delle ragioni che possono far ritenere il contrario. Quanto alla presunta mancanza di querela in ordine ai reati di truffa, la Corte d'appello ha evidenziato come agli atti sia invece rinvenibile la querela presentata dalla persona offesa individuata nella società FI (allegato 865).
8. Il ricorso proposto da GI PA è infondato. 34 8.1. I primi due motivi, in quanto tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati. Quanto all'affermata responsabilità in ordine al reato associativo di cui al capo a) della rubrica, la dichiarazione di colpevolezza è stata fondata, secondo il giudice di prima istanza, sulle emergenze di alcune conversazioni telefoniche ed ambientali oggetto di intercettazione. È stato accertato che il ricorrente ha offerto la propria abitazione quale luogo per custodire la sostanza stupefacente, dopo che il covo dell'associazione era stato scoperto dalle forze dell'ordine, e tale condotta è stata ritenuta indicativa della partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, avendo l'imputato offerto, in tal modo, un contributo essenziale in un momento di crisi per il mantenimento in vita del sodalizio. La Corte d'appello ha evidenziato come tale dato di fatto non fosse tuttavia rimasto isolato, in quanto gli elementi di prova diretti a ritenere la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale sono stati desunti da numerose conversazioni in cui GI PA e GA GO si sono scambiati informazioni in merito van alle serate in discoteca ed hanno commentato, sia pure utilizzando un linguaggio criptico, l'andamento dell'attività di spaccio. Particolarmente rilevante è stata ritenuta la conversazione numero 2559 del 25 aprile 2009 nella quale il GO aveva chiesto al PA se avesse intenzione di andare in discoteca per la serata informandolo che c'era ancora poco movimento. Nella conversazione successiva numero 2649 il GO dava indicazioni al PA di andare in discoteca in compagnia di DI RI o di IG DA e di scegliere tra le discoteche "Taitù" o "Marabù". Da tali conversazioni, nonché da numerose altre simili, è emerso, secondo il conforme orientamento espresso dai giudici del merito, il ruolo del PA, e cioè non soltanto di semplice spacciatore al minuto ma altresì di coordinamento degli altri soggetti utilizzati dal GO a tale scopo. Infatti, il ricorrente è stato anche delegato dal GO per l'acquisto di sostanza stupefacente tipo cocaina, come risulta dalla intercettazione ambientale numero 185 del 30 aprile 2009, nella quale rassicurava il GO che avrebbe effettuato l'acquisto solo se lo stupefacente fosse stato di ottima qualità. Altra condotta rilevante è stata ritenuta quella consistente nella collaborazione fornita dal PA, durante l'assenza del GO, nel custodire le chiavi dell'appartamento di Via Metastasio, per poi consegnarle, su richiesta del suddetto, al RA AR GO. La valutazione complessiva di tali elementi ha fatto ritenere ai giudici del merito che l'attività illecita di GI PA si inserisse perfettamente nello 35 schema associativo, fornendo al sodalizio criminoso un contributo costante e certamente rilevante. Quanto alle singole ipotesi di detenzione illecita finalizzata allo spaccio contestate ai capi C 17, C 27 e C 30, a parte la confessione, non contestata, relativa alla detenzione della bustina di anfetamine, in relazione alla contestazione di cui al capo C 17, la responsabilità del PA, per i restanti capi, è emersa, secondo la logica ed adeguata motivazione in proposito espressa dalla Corte d'appello, dalla conversazione numero 8151 del 10 maggio 2009, del 30 maggio 2009 e da quella in data 1 giugno 2009, i cui contenuti sono ampiamente riportati nella sentenza impugnata. Il ricorrente obietta che le conversazioni intercettate sono sprovviste di qualsiasi riscontro esterno, anche perché a volte intervenute tra soggetti diversi dal ricorrente, ed afferma che, per quelle poste a base della realizzazione dei singoli reati, esse sarebbero del tutto generiche. La prima obiezione è infondata perché le intercettazioni non richiedono necessariamente il conforto di elementi esterni (peraltro anche acquisiti, tenuto conto della collaborazione prestata dal ricorrente con riferimento alle strutture ven logistiche utilizzate dall'organizzazione per il deposito delle sostanze stupefacenti) idonei a corroborarne il contenuto e la seconda si risolve in una inammissibile censura di merito rispetto ad un accertamento fattuale conformemente operato dai giudici di primo e di secondo grado che, in quanto adeguatamente e logicamente motivato, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Si ricorda che, anche con riferimento alla lettura che è stata data delle intercettazioni, il ricorrente non può sollecitare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944).
8.3. Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile perché, al cospetto di un motivo di appello assolutamente generico, e confezionato nel senso di richiedere testualmente "una pena più mite, ancorata al minimo edittale con l'esclusione di tutte le aggravanti per come sopra argomentato e la giusta concessione delle attenuanti generiche, con la massima estensione possibile, per come già concesse in sentenza", appare del tutto adeguata la risposta fornita dalla Corte d'appello in base alla quale la sentenza di condanna non poteva che essere confermata anche con riferimento alla dosimetria della pena, perfettamente proporzionata e congrua alla gravità dei delitti commessi, non 36 comprendendosi quale motivazione reclamerebbe il ricorrente in mancanza di una specifica doglianza sul punto.
9. Il ricorso proposto da GI SA è infondato.
9.1. Il primo motivo non ha fondamento. E' vero quanto sostenuto dal ricorrente ossia che deve essere fornita dall'accusa prova della detenzione della droga ad uso non esclusivamente personale, ma la Corte d'appello ha ampiamente indicato le ragioni per le quali tale prova deve ritenersi acquisita nel caso di specie ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Il quale è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi C27) e C31) ed egli non contesta l'avvenuta cessione in suo favore di sostanza stupefacente del tipo anfetamine da parte del GA AE GO, AR GO e GI PA (nel primo episodio del 29 maggio 2009) e da parte di GA AE GO e IG DA (nel secondo episodio del 1 giugno 2009) ma invoca il consumo personale sull'assunto che le condizioni psicologiche emerse dalle conversazioni intercettate acclarerebbero uno stato di disagio così accentuato in capo al SA da comprovare van l'esclusivo e smodato utilizzo personale delle anfetamine acquistate nei due distinti episodi. La Corte d'appello, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, si è confrontata con le doglianze sollevate dal ricorrente ed ha affermato che la circostanza secondo cui nella conversazione del 1 giugno 2009 n. progr. 1172 IG DA, conversando con i GO, definisca "scemo" il SA ("se lo conosci è scemo...sempre che ride...") e che lo stesso SA nella successiva conversazione intercettata al progr. 1173 si definisca "pazzo ("sembro uscito dal manicomio") - non appare sufficientemente indicativa di una condizione patologica consequenziale all'utilizzo in grosse quantità dello stupefacente. Invero, che il SA fosse assuntore di stupefacente (come emerge anche dal prosieguo della conversazione n. prog. 1173 in cui GO GA manifesta una sorta di preoccupazione per le condizioni in cui versava il SA al quale chiede se si era "fatto un tiro") non costituisce una circostanza di per sé incompatibile con la destinazione allo spaccio delle anfetamine acquistate perché proprio il riferimento alle modalità di assunzione dello stupefacente (il "tiro") è apparso indicativa del fatto che GA GO fosse ben a conoscenza che il SA assumesse cocaina (non anfetamina). La destinazione allo spaccio, del resto, è stata ritenuta comprovata dal quantitativo acquistato a distanza di pochissimi giorni (ben sessanta grammi in tre giorni) che, dunque, ha escluso un mero consumo personale. È stato poi sottolineato, a conferma che il SA faceva uso soltanto di cocaina e non anfetamine, che, in una conversazione, il SA ha chiesto a 37 GA GO di vendergli cinque grammi di cocaina alludendo al suo utilizzo personale e, dunque, ad un consumo personale di un tipo di stupefacente diverso da quello (anfetamine) già acquistato.
9.2. Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha infatti tenuto conto delle modifiche normative che hanno investito l'articolo 73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990 ed ha determinato la pena base in misura inferiore alla media edittale, con la conseguenza che solo genericamente il ricorrente rimprovera che la pena non sia stata determinata nei minimi edittali, posto che il giudice di appello ha comunque accolto il motivo di gravame riconoscendo la sussistenza dell'ipotesi lieve. Ve peraltro ricordato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).
9.3. Il terzo motivo è invece infondato perché il giudice d'appello non è van tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare specificamente sul punto, quando l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcunt elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta (Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, Shehi, Rv. 258487). 10. Il ricorso di BI IN è infondato. contesta la sua ritenuta10.1. Con il primo motivo, il ricorrente partecipazione all'associazione per delinquere ma la Corte d'appello ha puntualmente evidenziato come le prove della responsabilità fossero, tra l'altro, desumibili dalla conversazione n. 499 del 9 maggio 2009, intercorsa tra AN ZI e GA GO, particolarmente istruttiva in proposito. Detta conversazione avvenne dopo che GA GO aveva appreso, da fonte rimasta oscura, che i Carabinieri il giorno 5 maggio 2009, avevano tentato di fare irruzione nell'appartamento di Via Metastasio, base logistica del sodalizio, ove era occultato lo stupefacente "trattato" dal sodalizio criminale: in effetti il 5 maggio 2009 i militari, avendo appreso dalle indagini già in corso (intercettazioni e pedinamenti) che nell'appartamento di via Metastasio vi era verosimilmente la base logistica del sodalizio, previa apposito decreto emesso dall'A.G., si introdussero in detto appartamento per collocarvi apposite microspie, al fine d proseguire le indagini in corso;
nell'occasione i militari rinvennero all'interno 38 dell'appartamento, oltre ad un consistente quantitativo di marijuana, ed un camera adibita alla coltivazione di ventidue piante di marijuana, tre sacchetti di plastica contenenti pillole di ecstasy, un sacchetto di plastica contenente pillole di amfetamina a capsule, un sacchetto di plastica contenente 33 gr. di cocaina e un sacchetto contenente mannite;
i militari, per non pregiudicare le indagini in corso, omisero di sequestrare quanto rinvenuto;
sennonché, dopo che GA GO era venuto a sapere che i Carabinieri avevano tentato di entrare nell'appartamento, provvede immediatamente, con la collaborazione di AM, IN e ON, a "ripulire" l'appartamento dagli oggetti "sospetti". Gli elementi di responsabilità nei confronti del ricorrente sono stati anche dedotti dalla conversazione nel corso della quale ZI riferì a GA GO che, nel "ripulire" l'appartamento, IN aveva provveduto a buttare tutte le pillole, le MD, e l'anfetamina che era occultata all'interno del televisore (ed invero nel corso di un successivo sopralluogo effettuato il 12 maggio, i Carabinieri constatarono che il televisore era stato aperto dal retro), con la conseguenza che tale circostanza è stata adeguatamente e logicamente ritenuta ven in linea con il ruolo organico dello IN all'interno dell'organizzazione posto che egli provvide personalmente a far sparire parte delle droghe pesanti occultate all'interno dell'appartamento; peraltro la circostanza che IN fosse ben a conoscenza del luogo (all'interno del televisore) ove era occultata la sostanza, è stata ulteriormente ritenuta quale indiscutibile indice del suo diretto e consapevole coinvolgimento in tale attività illecita, comprovata anche dalle conversazioni intercettate e riportate in sentenza impugnata. Al cospetto di ciò, le obiezioni formulate dal ricorrente devono ritenersi del tutto inconsistenti rispetto al solido apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata in parte qua. 10.2. I restanti motivi di impugnazione, concernendo tutti la misura della pena, possono essere congiuntamente esaminati. La Corte d'appello ha condiviso in proposito i criteri adottati dal primo giudice il quale, pur concedendo le attenuanti generiche con prevalenza sulle contestate aggravante, non è sceso correttamente al disotto del limite edittale previsto per il reato associativo, in considerazione della particolare gravità del fatto contestato, della circostanza che la droga veniva spacciata all'interno delle discoteche, ovvero in luoghi abitualmente frequentati anche da ragazzi;
con la conseguenza che è stato congruo anche l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. Ciò posto, da un lato, il ricorrente, per le ragioni già esposte in relazione ad altre analoghe posizioni processuali, non può pretendere una applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima espansione e neppure richiedere che il 39 giudice motivi specificamente in tal senso perché il giudice d'appello, nel determinare l'efficacia che una attenuante ad effetto comune produce in ordine alla rivendicata riduzione del carico sanzionatorio, che l'impugnante reclama nella massima estensione possibile, deve avere riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso e ritenerlo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, imposte dall'art. 27 Cost., in modo da ragguagliarla alle necessità di rieducazione del reo, con la conseguenza che una cifra inferiore di pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzione inflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa che la pena deve assicurare. Ne consegue che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione e di ciò la Corte d'appello ha dato ampiamente atto, in quanto è pervenuta a determinare la pena finale tenendo conto della gravità del fatto e comportando ciò una ragione più che sufficiente per escludere l'operatività di ulteriori abbattimenti di pena. Dall'altro lato, la Corte d'appello, sia con riferimento alla misura della pena complessivamente irrogata e sia con riferimento agli aumenti apportati a titolo di continuazione, ha fornito una congrua motivazione circa gli elementi, relativi alla gravità del fatto (spaccio della droga delle discoteche), dei quali ha tenuto conto ai fini della congruità della pena stessa, con la conseguenza che i rilievi formulati dal ricorrente devono ritenersi, sul punto, manifestamente infondati. 11. Il ricorso di GA AE GO è infondato. 11.1. Il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizi processuali circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni è inammissibile, avendo la Corte d'appello analiticamente affrontato e risolto le censure sollevate con i motivi di appello ed avendo il ricorrente praticamente reiterato le medesime doglianze senza confrontarsi con le motivazioni fornite dalla Corte territoriale in proposito. Peraltro, va ricordato che, in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, è onere della parte, che lamenti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che lo stesso sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio per cassazione (Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere, Rv. 256540). 40 Nel caso di specie, il ricorrente (tranne che per un atto del 22 marzo 2009, genericamente indicato come "decretazione di urgenza", che comunque non rileva avendo la Corte territoriale spiegato che il mancato coinvolgimento del ricorrente nell'inchiesta "cane di paglia" non ha comporta il venir meno dei gravi indizi di reato posti a fondamento dei decreti di intercettazione) non ha indicato in maniera specifica, come avrebbe dovuto (anche menzionandone o allegandone qualcuno in via esemplificativa), alcun atto affetto dai vizi denunciati ma ha genericamente affermato che tutti i decreti o gli atti esecutivi di essi sarebbero, per uno dei tanti motivi dedotti, inutilizzabili. Pur in presenza di vizi rilevabili d'ufficio, in assenza di specifiche indicazioni da parte di chi il vizio invoca, non può essere demandato al giudice di legittimità il compito di ricercare, all'interno del materiale processuale, l'atto o gli atti asseritamente inutilizzabili. Infatti, l'eccezione, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, può essere esaminata solo se l'atto inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità di una prova, sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. È vero che, trattandosi di un vizio in procedendo e quindi di un motivo di van natura processuale, alla Corte di Cassazione è consentito di esaminare gli atti del fascicolo del procedimento al fine di verificare il fondamento dell'eccezione proposta;
ma l'applicazione concreta di questo principio presuppone che venga quanto meno specificamente indicato l'atto affetto dal vizio denunziato e che l'atto da esaminare sia contenuto nel medesimo fascicolo. Se invece questa indicazione non viene fornita o, seppur fornita, l'esame dell'eccezione richiede l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo del procedimento deve ritenersi nel primo caso che il motivo sia inammissibile per genericità, non consentendo al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunziato;
nel secondo caso che costituisca onere della parte richiederne l'acquisizione al giudice del merito o, eventualmente, di produrlo in copia nel giudizio di legittimità. Diversamente verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità. 11.2. Il secondo e ed il terzo motivo, essendo tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono parimenti inammissibili per manifesta infondatezza. Premesso che l'esistenza dell'associazione criminale e la posizione apicale del ricorrente sono state già in precedenza esaminate (v., in particolare da sub.
2.1. a sub 2.10 del considerato in diritto) e precisato che gli elementi di responsabilità prescindono dal contenuto delle prove dichiarative peraltro a torto, 41 come sarà più chiaro in seguito, deprezzate dal ricorrente, va ricordato che la Corte territoriale, quanto alla censurata prova circa l'espletamento del ruolo direttivo da parte del ricorrente all'interno dell'associazione, ha evidenziato che, come emerso dalle indagini anche tecniche, il GO organizzava e gestiva l'attività di acquisto, custodia, trasporto e vendita delle sostanze stupefacenti. Tale ruolo è stato comprovato dal fatto che il GO non soltanto si occupava personalmente dei rifornimenti di sostanze stupefacenti, facendosi accompagnare spesso da altri sodali ma, altresì, in quasi tutti gli episodi di spaccio impartiva ordini o, comunque, svolgeva un ruolo da protagonista, facendosi coadiuvare da altri sodali nei casi in cui non poteva essere personalmente presente sul luogo dello spaccio (ad esempio per l'impossibilità di recarsi nelle discoteche site nel territorio di Giardini Naxos, in quanto sottoposto a foglio di via obbligatorio: in tali caso dirigeva telefonicamente tale attività come nella nell'intercettazione ambientale n.135 del 28 aprile 2009 ore 17:51). A fronte di un così articolato e ricco materiale probatorio a carico del ricorrente, si aggiungono anche le dichiarazioni, alcune delle quali riportate nella sentenza impugnata, auto ed etero accusatorie rese dai coimputati AN ZI, CA AZ e RE CA AM, i quali non solo hanno ven ammesso di avere svolto attività di "spaccio" ma hanno altresì ammesso l'esistenza dell'organizzazione indicando i nominativi ed i ruoli dei singoli associati, nonché le dinamiche con cui operava il suddetto sodalizio, in tal modo collaborando con l'Autorità Giudiziaria. Infine, in ordine alla contestata valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai coimputati divenuti collaboranti ovvero AN ZI, RE CA AM e CA AZ, la Corte territoriale ha evidenziare che non soltanto le stesse hanno trovato ampio riscontro nelle conversazioni intercettate ma, altresì, che sono apparse complessivamente attendibili, senz'altro spontanee ed autonome, adeguatamente dettagliate e non motivate da astio o rancore. Superato pertanto il problema della attendibilità intrinseca dei collaboranti ZI, AM e AZ (che, secondo i Giudici del merito, non sono apparsi motivati da ragione alcuna per accusare ingiustamente il GO e che hanno reso dichiarazioni dettagliate e non contraddittorie), la Corte catanese è passata a passato in rassegna i riscontri che, provenienti ab externo rispetto alla dichiarazione da corroborarsi, in relazione ai quali l'art. 192 cod. proc. pen., sono stati individuati nelle intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno attestato, come si evince dal testo della sentenza impugnata, in maniera inequivocabile il coinvolgimento del GO nella contestata attività delittuosa e che sono stati stimati sufficienti al fine della corraboration richiesta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 42 Il ricorrente infine pretenderebbe desumersi l'inconfigurabilità del reato associativo sulla base della mancata presenza di indici quali l'inesistenza di una cassa comune, l'assenza di contatti con associazioni criminali e fornitori qualificati, la mancanza di episodi di effettiva autodichia, il pagamento di stipendi ai sottoposti e la mancanza di rendiconti contabili periodici. Premesso che invece sono stati delineati nelle sentenze di merito gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere (pactum sceleris, affectio societatis, programma di delinquenza, organizzazione, strutture logistiche) e che la ripartizione di ruoli organici è stata ampiamente tracciata, l'assenza degli indici indicati dal ricorrente non depone per l'assenza del reato tipizzato nella fattispecie incriminatrice contestata e ritenuta in sentenza, né giuridicamente (in presenza degli elementi essenziali in precedenza ricordati) e né logicamente (avendo l'organizzazione concretamente operato nella realtà fenomenica per il perseguimento del comune fine illecito sicché quegli indici ne avrebbero maggiormente documento l'esistenza giammai l'inesistenza). 11.3. Il quarto motivo è infondato. La Corte d'appello non ha dato corso alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni, sul rilievo che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha va carattere eccezionale e deve essere giustificata dall'assoluta necessità dell'assunzione della nuova prova ai fini della decisione. In tal modo, la Corte territoriale ha, in sostanza, confezionato una motivazione valida per la rinnovazione ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Tuttavia, il ricorrente lamenta che la richiesta era stata formulata ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Va però ricordato che è inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova (Sez. 3, n. 37917 del 27/06/2012, G., Rv. 253578). Questo principio vale a maggior ragione nel processo celebrato con rito abbreviato (nel caso di specie, anche "secco" e quindi definibile per pronostico dello stesso imputato "allo stato degli atti") sicché la motivazione della Corte territoriale deve comunque ritenersi corretta in quanto non può ritenersi prova nuova sopravvenuta ricevibile tout court nel giudizio abbreviato, celebrato a carico di coimputati che hanno optato per il rito speciale, quella assunta nel processo massimamente garantito nei confronti dei coimputati che sono stati giudicati con il rito ordinario. 43 Nel caso di specie, poi, il ricorrente solo apoditticamente ha operato il riferimento alla prova nuova sopravvenuta, senza alcuna indicazione del contenuto e della rilevanza. Peraltro, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la prova è costituita dalle bobine ovvero dai supporti magnetici e dai verbali, con la conseguenza che il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto. Ne consegue che la prova non era né nuova e neppure sopravvenuta ed il ricorrente aveva comunque l'onere, non osservato, di indicare o fornire al giudice d'appello gli elementi concreti per consentire una valutazione sull'effettiva sopravvenienza della prova, precisando le ragioni della sua rilevanza. 11.4. Il quinto motivo di impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza. Con esso il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed il difetto di motivazione in punto di confisca dei beni per l'omessa specificazione dei beni confiscati. La Corte d'appello ha osservato che la mancata indicazione specifica dei beni confiscati non comporta alcun vizio di nullità del provvedimento ablativo, va essendo sufficiente il rinvio al decreto di sequestro ovvero l'individuazione attraverso l'indicazione dei beni già sequestrati. La motivazione è corretta, potendosi ricorrere alla confisca addirittura in assenza di un previo provvedimento di sequestro dei beni sicché la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255113). La conseguenza è che, avendo il tribunale disposto la confisca di quanto in sequestro, la doglianza è assolutamente priva di consistenza. 12. Al rigetto dei ricorsi di RI ON, NI UC SS, RM PR, GI PA, BI IN, GA AE GO e GI SA segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di AN ZI e CA AZ segue la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali ed altresì del pagamento della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 44 inammissibilità" (sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di ON, SS, PR, PA, IN, GO e SA. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZI e AZ. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ZI e AZ anche al pagamento della somma di euro 1500 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Dispone inoltre che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico PR RM a norma dell'articolo 70 decreto legislativo 150 del 2009. Così deciso il 15/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Fiale Aerofole Woodrevered DEPOSITATA IN CANCELLERIA ML - 8 SET 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariani 45