Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
L'impugnazione proposta dai coimputati di un medesimo reato giova anche agli altri concorrenti nello stesso reato che non abbiano proposto impugnazione se, pur in presenza di motivi diretti a negare la personale partecipazione di ciascuno alle azioni criminose, il giudice accerti, esaminata la portata dei motivi accolti e le ragioni dell'assoluzione, che le prove a carico del non impugnante siano state, anche incidentalmente, ritenute inutilizzabili o sprovviste di reale efficacia dimostrativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2007, n. 23456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23456 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 08/03/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1051
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 038900/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA SÈ PP, N. IL 27/05/1961;
avverso ORDINANZA del 13/06/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari (inammissibilità del ricorso).
OSSERVA
Con sentenza del 18.3.2003, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Terni in data 31.5.200, la Corte d'Appello di Perugia ha ritenuto CA SÈ SE responsabile di concorso in lesioni personali aggravate dall'uso di arma impropria (manganello) e abuso d'ufficio. Il 24.11.2003, su impugnazione dei coimputati, la 5^ Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Firenze che, con sentenza 11.10.2004 - assorbito il reato di abuso di ufficio in quello di lesioni - ha assolto da quest'ultimo i ricorrenti per non aver commesso il fatto. Il CA ha quindi avanzato richiesta di revisione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia, divenuta irrevocabile nei suoi confronti;
l'istanza è stata come tale ritenuta inammissibile, non ricorrendo i presupposti di cui all'art.630 c.p.p., ma riqualificata incidente di esecuzione volto a far valere l'effetto estensivo delle altrui impugnazioni ai sensi dell'art. 587 c.p.p.. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte fiorentina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la condanna limitatamente al reato di abuso d'ufficio, respingendo la richiesta quanto alle lesioni.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando violazione di norme sostanziali e processuali e vizi della motivazione. Il gravame è infondato. Va premesso che non è in questione la sussistenza dei fatti, consistenti in comportamenti violenti di militari della Stazione Carabinieri di Amelia, ove prestava servizio il CA, ai danni di persone portate in caserma nel corso di un'operazione di polizia. Le sentenze di merito ritengono infatti comprovate le condotte lesive e l'impiego di mezzi contundenti del tipo "sfollagente", in base alle dichiarazioni delle persone offese ed agli accertamenti medici (v. in proposito le risultanze citate in ricorso). L'assoluzione dei coimputati nasce dal difetto di prova piena circa la loro presenza nel momento in cui le lesioni furono cagionate (presenza che, anche se passiva, avrebbe comunque rafforzato il proposito criminoso degli autori materiali). Ora, come osservato dall'ordinanza impugnata senza censura sul punto, i motivi di gravame proposti dai coimputati e accolti non erano rivolti a negare il fatto e la sua riconducibilità a militari della Stazione, ma, appunto, solo a negare la personale partecipazione di ciascuno alle azioni criminose. Ne segue che, in astratto, la loro assoluzione è perfettamente compatibile con la responsabilità del CA. Questa preliminare osservazione - come evidenziato dalla giurisprudenza - va poi calata nel concreto attraverso l'esame della portata del motivo accolto e delle ragioni dell'assoluzione (cfr. Cass., Sez. 4^, 23.1/17.2.1998, Ismail;
Sez. 5^, 23.3/11.6.1999, Perchinunno ed altro). Nel caso di specie i motivi dei coimputati potrebbero risultare "non esclusivamente personali", e quindi estensibili all'attuale ricorrente, soltanto se le prove a carico di quest'ultimo fossero state, seppur incidentalmente, ritenute inutilizzabili o sprovviste di reale efficacia dimostrativa. Trattasi, invece, di elementi di effettiva valenza indiziaria (partecipazione all'attività di P.G., presenza in caserma), sicché le doglianze formulate con il ricorso sono in sostanza rivolte esclusivamente a censurare i criteri di valutazione adottati dalla Corte di Perugia ed a sollecitare l'estensione di quelli più restrittivi Che si dicono seguiti per i coimputati dalla sentenza della Corte fiorentina;
questione, quindi, non attinente all'estensibilità dell'individuale esito del giudizio nei confronti di costoro, ma consistente in una censura della decisione a proprio carico per inosservanza delle regole stabilite dall'art. 192 c.p.p., che avrebbe potuto formare oggetto soltanto di autonoma e personale impugnazione ed è ormai preclusa dal giudicato.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2007