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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1944 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FOSCHELLI CLAUDIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera (PV), Via Mazzini n. 40
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Valencia il 3.09.2015, trascritto presso il comune di VOGHERA all' atto n. 40, parte II, serie C, anno 2016 separati consensualmente con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in Voghera (PV), Via F.lli Rosselli n. 69 di proprietà della moglie, viene assegnata alla IG.ra completa di tutti gli arredi, suppellettili, oggettistica e Parte_1
biancheria, che sono di proprietà della medesima che ivi continuerà ad abitare unitamente alla Per_ LI MI .
Il IG. dichiara che ha già cambiato la residenza e si è trasferito in immobile sito in Parte_2
Oriolo (PV) Via Giudice n. 71;
Si da atto che sono rimasti presso il box di proprietà ed assegnato alla IG.ra sito in Parte_1
Voghera via F.lli Rosselli n. 69 beni del IG. che quest'ultimo si impegna a rimuovere Parte_2
entro e non oltre il 30.06.2025; 3. Le parti danno atto che sulla casa coniugale grava mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, la cui rata mensile verrà interamente pagata dalla moglie che se ne farà carico, rimanendo la IG.ra piena proprietaria dell'abitazione medesima. Parte_1
In ipotesi in cui la casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie dovesse essere dalla medesima venduta, il ricavato sarà interamente incassato e di proprietà della IG.ra
[...]
. Parte_1
Per_ 4. La LI MI, , viene affidata ad entrambi i genitori (in regime di affido condiviso) con esercizio congiunto della responsabilità parentale e con previsione che si concordino previamente tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti la MI;
i genitori assumeranno in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione
(perlopiù afferenti alla quotidianità) nei periodi in cui ciascuno avrà la LI con sé. Per_
5. La LI MI sarà collocata presso l'abitazione materna, costituente casa familiare, in Voghera Via F.lli Rosselli n. 69, ove avrà domiciliazione, residenza con iscrizione nello stato di famiglia della madre. Per_
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé tutte le volte che lo desidera, previo avviso ed accordo con la moglie almeno il giorno precedente e comunque tutte le settimane è previsto un pernotto della LI MI presso la casa paterna in giornata variabile, di solito il giovedì, a seconda dei turni di lavoro del padre e della madre;
il padre, in occasione del pernotto infrasettimanale, dovrà prelevare la LI da scuola e tenerla per la cena, con pernotto e riaccompagno della LI a scuola il giorno seguente. Per_
7. Nei periodi di vacanze scolastiche il padre preleverà dal centro estivo, la terrà con sé per la cena ed il pernotto con riaccompagno presso il centro estivo il giorno seguente. In ipotesi
Per_ in cui non frequentasse il centro estivo, la MI resterà con il padre secondo le modalità sopra indicate, sostituendo la permanenza presso il centro estivo, con la permanenza presso la casa paterna. Per_
, in aggiunta al giorno nel quale è previsto il pernotto infrasettimanale, potrà rimanere presso la casa paterna anche nella parte della giornata nella quale il medesimo è libero dai turni lavorativi, previo accordo con la IG.ra almeno il giorno precedente, anche e Parte_1 soprattutto nel rispetto dei turni di lavoro della moglie. Il padre, nei giorni in cui non lavora poiché rispetta i turni di riposo pomeridiani, si impegna ad accompagnare la LI MI in
Pag. 2 di 6 Per_ tutte le attività che frequenta, previo avviso ed accordo con la madre almeno il giorno precedente.
Tutte le previsioni di frequentazione del padre con la MI sono sempre subordinate agli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, salvo anche il gradimento della LI e solo in ipotesi in cui la LI non evidenzi difficoltà a permanere e pernottare presso la casa paterna.
8. In caso di malattia della LI MI, la IG.ra si renderà disponibile a tenerla Parte_1
presso di sé anche alla presenza della nonna materna, salva la possibilità del padre di recuperare le visite perse per la malattia della LI.
I rapporti tra la MI e la nonna materna dovranno rimanere costanti come quelli precedenti alla separazione dei genitori
9. Festività e periodi di vacanza scolastica: verranno regolati concordemente dai genitori, anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche e degli impegni extrascolastici della MI, o, in mancanza di accordo, le frequentazioni della LI minori con i genitori saranno regolate come nei punti precedenti.
Le giornate di particolare importanza (ponti infrannuali ed altre festività scolastiche) saranno trascorse dalla MI alternativamente con il padre e con la madre da concordare secondo gli impegni scolastici e le esigenze della LI.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la LI per almeno due settimane, anche non consecutive, secondo un programma che le parti concorderanno e si impegnano a comunicarsi vicendevolmente entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori avranno l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente il luogo di villeggiatura ove eventualmente si recheranno con la LI e tutti i recapiti necessari.
È fatto espresso divieto ai genitori di portare la LI MI all'estero senza il preventivo accordo.
10. La LI rimarrà ad anni alterni con la madre e con il padre per il S. Natale e Capodanno secondo accordi che di volta in volta i genitori assumeranno, con l'impegno di dividere i periodi di vacanze scolastiche natalizie a metà per ciascuno.
In ipotesi in cui ciò non sia possibile per impegni lavorativi dei genitori, si seguirà il calendario di visite di cui ai punti precedenti. Per la S. Pasqua la LI rimarrà con il padre o con la madre ad
Pag. 3 di 6 anni alterni ed anche per le festività pasquali i periodi di vacanza scolastica saranno suddivisi a metà tra i genitori.
11. Il IG. verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento della LI MI, la somma mensile di Euro 480,00=
(quattrocentottanta/00) complessivi, per 12 mesi all'anno, somma rivalutabile annualmente e automaticamente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione giugno 2025), a mezzo bonifico bancario, a partire dalla mensilità di giugno 2024, oltre che sostenendo il pagamento del 50% delle spese extra-assegno nei termini indicati nel Protocollo n. 2323/2026 del Tribunale di Pavia in questa sede integralmente richiamato, fino al momento in cui la LI avrà raggiunto l'indipendenza economica.
12. Gli assegni familiari (ovvero tutti i futuri ammortizzatori sociali equivalenti all'assegno unico) saranno interamente percepiti dalla IG.ra . La MI rimarrà Parte_1
fiscalmente a carico dei genitori al 50 %.
13. Il contributo al mantenimento della LI versato dal padre di € 480,00 mensili, sarà comprensivo dei costi delle due attività sportive (vanno indicate) e dei corsi di pianoforte che la LI sta attualmente frequentando, mentre tutte le restanti spese straordinarie elencate nel
Protocollo 2323 / 2016, rimarranno da ripartire al 50% tra i genitori.
In ipotesi in cui in futuro la LI cambiasse attività sportive e/o ludiche, i relativi costi torneranno nuovamente a carico dei genitori nella misura del 50%. Il centro estivo che verrà frequentato dalla LI MI verrà pagato dai genitori in misura del 50% ciascuno, tenendo in considerazione quanto previsto al punto 9) e considerando di limitare il più possibile le settimane di frequenza del medesimo, con impegno comunque del padre a tenere con sé la bimba per due settimane anche non consecutive durante l'estate. Si precisa che in ipotesi in cui il IG. non dovesse tenere con sé la MI per due settimane anche non Parte_2
consecutive durante l'estate, si farà carico esclusivo dei costi del centro estivo per quelle stesse settimane.
14. I coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e di avere regolato tutti i rapporti patrimoniali compresi quelli collegati all'acquisto ed alla ristrutturazione della casa coniugale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere.
15. I coniugi danno atto che ciascun di loro è proprietario di un'autovettura ai medesimi rispettivamente intestata che manterranno rispettivamente in uso.
Pag. 4 di 6 16. Le spese e competenze del giudizio verranno interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 - bis. 12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della restante documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'autorizzazione rilasciata dal Procuratore Aggiunto in data 18.06.2024. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in Valencia il 3.09.2015, trascritto presso il comune di Parte_2
VOGHERA all' atto n. 40, parte II, serie C, anno 2016;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Pag. 5 di 6 3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1944 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FOSCHELLI CLAUDIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera (PV), Via Mazzini n. 40
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Valencia il 3.09.2015, trascritto presso il comune di VOGHERA all' atto n. 40, parte II, serie C, anno 2016 separati consensualmente con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in Voghera (PV), Via F.lli Rosselli n. 69 di proprietà della moglie, viene assegnata alla IG.ra completa di tutti gli arredi, suppellettili, oggettistica e Parte_1
biancheria, che sono di proprietà della medesima che ivi continuerà ad abitare unitamente alla Per_ LI MI .
Il IG. dichiara che ha già cambiato la residenza e si è trasferito in immobile sito in Parte_2
Oriolo (PV) Via Giudice n. 71;
Si da atto che sono rimasti presso il box di proprietà ed assegnato alla IG.ra sito in Parte_1
Voghera via F.lli Rosselli n. 69 beni del IG. che quest'ultimo si impegna a rimuovere Parte_2
entro e non oltre il 30.06.2025; 3. Le parti danno atto che sulla casa coniugale grava mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, la cui rata mensile verrà interamente pagata dalla moglie che se ne farà carico, rimanendo la IG.ra piena proprietaria dell'abitazione medesima. Parte_1
In ipotesi in cui la casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie dovesse essere dalla medesima venduta, il ricavato sarà interamente incassato e di proprietà della IG.ra
[...]
. Parte_1
Per_ 4. La LI MI, , viene affidata ad entrambi i genitori (in regime di affido condiviso) con esercizio congiunto della responsabilità parentale e con previsione che si concordino previamente tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti la MI;
i genitori assumeranno in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione
(perlopiù afferenti alla quotidianità) nei periodi in cui ciascuno avrà la LI con sé. Per_
5. La LI MI sarà collocata presso l'abitazione materna, costituente casa familiare, in Voghera Via F.lli Rosselli n. 69, ove avrà domiciliazione, residenza con iscrizione nello stato di famiglia della madre. Per_
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé tutte le volte che lo desidera, previo avviso ed accordo con la moglie almeno il giorno precedente e comunque tutte le settimane è previsto un pernotto della LI MI presso la casa paterna in giornata variabile, di solito il giovedì, a seconda dei turni di lavoro del padre e della madre;
il padre, in occasione del pernotto infrasettimanale, dovrà prelevare la LI da scuola e tenerla per la cena, con pernotto e riaccompagno della LI a scuola il giorno seguente. Per_
7. Nei periodi di vacanze scolastiche il padre preleverà dal centro estivo, la terrà con sé per la cena ed il pernotto con riaccompagno presso il centro estivo il giorno seguente. In ipotesi
Per_ in cui non frequentasse il centro estivo, la MI resterà con il padre secondo le modalità sopra indicate, sostituendo la permanenza presso il centro estivo, con la permanenza presso la casa paterna. Per_
, in aggiunta al giorno nel quale è previsto il pernotto infrasettimanale, potrà rimanere presso la casa paterna anche nella parte della giornata nella quale il medesimo è libero dai turni lavorativi, previo accordo con la IG.ra almeno il giorno precedente, anche e Parte_1 soprattutto nel rispetto dei turni di lavoro della moglie. Il padre, nei giorni in cui non lavora poiché rispetta i turni di riposo pomeridiani, si impegna ad accompagnare la LI MI in
Pag. 2 di 6 Per_ tutte le attività che frequenta, previo avviso ed accordo con la madre almeno il giorno precedente.
Tutte le previsioni di frequentazione del padre con la MI sono sempre subordinate agli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, salvo anche il gradimento della LI e solo in ipotesi in cui la LI non evidenzi difficoltà a permanere e pernottare presso la casa paterna.
8. In caso di malattia della LI MI, la IG.ra si renderà disponibile a tenerla Parte_1
presso di sé anche alla presenza della nonna materna, salva la possibilità del padre di recuperare le visite perse per la malattia della LI.
I rapporti tra la MI e la nonna materna dovranno rimanere costanti come quelli precedenti alla separazione dei genitori
9. Festività e periodi di vacanza scolastica: verranno regolati concordemente dai genitori, anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche e degli impegni extrascolastici della MI, o, in mancanza di accordo, le frequentazioni della LI minori con i genitori saranno regolate come nei punti precedenti.
Le giornate di particolare importanza (ponti infrannuali ed altre festività scolastiche) saranno trascorse dalla MI alternativamente con il padre e con la madre da concordare secondo gli impegni scolastici e le esigenze della LI.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la LI per almeno due settimane, anche non consecutive, secondo un programma che le parti concorderanno e si impegnano a comunicarsi vicendevolmente entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori avranno l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente il luogo di villeggiatura ove eventualmente si recheranno con la LI e tutti i recapiti necessari.
È fatto espresso divieto ai genitori di portare la LI MI all'estero senza il preventivo accordo.
10. La LI rimarrà ad anni alterni con la madre e con il padre per il S. Natale e Capodanno secondo accordi che di volta in volta i genitori assumeranno, con l'impegno di dividere i periodi di vacanze scolastiche natalizie a metà per ciascuno.
In ipotesi in cui ciò non sia possibile per impegni lavorativi dei genitori, si seguirà il calendario di visite di cui ai punti precedenti. Per la S. Pasqua la LI rimarrà con il padre o con la madre ad
Pag. 3 di 6 anni alterni ed anche per le festività pasquali i periodi di vacanza scolastica saranno suddivisi a metà tra i genitori.
11. Il IG. verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento della LI MI, la somma mensile di Euro 480,00=
(quattrocentottanta/00) complessivi, per 12 mesi all'anno, somma rivalutabile annualmente e automaticamente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione giugno 2025), a mezzo bonifico bancario, a partire dalla mensilità di giugno 2024, oltre che sostenendo il pagamento del 50% delle spese extra-assegno nei termini indicati nel Protocollo n. 2323/2026 del Tribunale di Pavia in questa sede integralmente richiamato, fino al momento in cui la LI avrà raggiunto l'indipendenza economica.
12. Gli assegni familiari (ovvero tutti i futuri ammortizzatori sociali equivalenti all'assegno unico) saranno interamente percepiti dalla IG.ra . La MI rimarrà Parte_1
fiscalmente a carico dei genitori al 50 %.
13. Il contributo al mantenimento della LI versato dal padre di € 480,00 mensili, sarà comprensivo dei costi delle due attività sportive (vanno indicate) e dei corsi di pianoforte che la LI sta attualmente frequentando, mentre tutte le restanti spese straordinarie elencate nel
Protocollo 2323 / 2016, rimarranno da ripartire al 50% tra i genitori.
In ipotesi in cui in futuro la LI cambiasse attività sportive e/o ludiche, i relativi costi torneranno nuovamente a carico dei genitori nella misura del 50%. Il centro estivo che verrà frequentato dalla LI MI verrà pagato dai genitori in misura del 50% ciascuno, tenendo in considerazione quanto previsto al punto 9) e considerando di limitare il più possibile le settimane di frequenza del medesimo, con impegno comunque del padre a tenere con sé la bimba per due settimane anche non consecutive durante l'estate. Si precisa che in ipotesi in cui il IG. non dovesse tenere con sé la MI per due settimane anche non Parte_2
consecutive durante l'estate, si farà carico esclusivo dei costi del centro estivo per quelle stesse settimane.
14. I coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e di avere regolato tutti i rapporti patrimoniali compresi quelli collegati all'acquisto ed alla ristrutturazione della casa coniugale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere.
15. I coniugi danno atto che ciascun di loro è proprietario di un'autovettura ai medesimi rispettivamente intestata che manterranno rispettivamente in uso.
Pag. 4 di 6 16. Le spese e competenze del giudizio verranno interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 - bis. 12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della restante documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'autorizzazione rilasciata dal Procuratore Aggiunto in data 18.06.2024. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in Valencia il 3.09.2015, trascritto presso il comune di Parte_2
VOGHERA all' atto n. 40, parte II, serie C, anno 2016;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Pag. 5 di 6 3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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