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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 499 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 Parte_1
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_1 C.F._2
), questi ultimi nella qualità di soci accomandatari rappresentati e difesi
[...]
dagli avv.ti Laura Corvaglia e Antonio Corvaglia, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_4 Controparte_3 [...]
), nella qualità di soci di C.F._5 Controparte_4
società cancellata dal registro delle imprese in data 29 novembre
[...]
Proc. n. 499/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e i soci accomandatari, Parte_1 Parte_1
e , proposero opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in
[...] Pt_1
data 10/12/2019, col quale gli ex soci della cancellata società CP_4
sig.ri , , cia-
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
scuno pro quota, avevano intimato alla il pagamento della somma di Parte_1
€ 15.344,36 in forza della sentenza n. 4015/2017, del Tribunale di Lecce. Detta
sentenza aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso il DI n. Parte_1
20160/2014 col quale su istanza della si ingiungeva alla il pa- CP_4 Parte_1
gamento della somma di € 11.000,00 per sorte capitale, oltre interessi, spese e competenze del monitorio, iva e cap come per legge;
Opposero l'inesigibilità del credito ovvero il difetto di legittimazione attiva degli ex soci in quanto il credito non era stato inserito nel bilancio di liquidazione e perciò doveva essere ritenuto rinunciato dalla società.
Si costituirono gli opposti contestando l'opposizione a chiedendone il rigetto.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, venne decisa con sentenza n. 3447/2021, depositata in data 17/12/2021, con la quale il Tri-
bunale di Lecce rigettò l'opposizione.
Il giudice basandosi su una serie di pronunce della Cassazione (Cass. a SSUU n.
6070/2015, n. 9664/2020, n. 28439/2020) ritenne che la somma de qua pur non essendo stata iscritta a bilancio non potesse ritenersi per ciò stesso rinunciata dal-
Proc. n. 499/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. la società di poi cessata e che titolari del credito, per un fenomeno parificabile al-
la successione fossero, pro quota, gli ex soci, legittimati ad agire per il recupero.
Rigettò la domanda di danni ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli opposti.
Avverso la sentenza non notificata hanno proposto appello la e i soci Parte_1
accomandatati e con distinti atti di citazione Parte_1 Parte_1
del 15/06/2022 chiedendone la riforma con tre motivi.
Si sono costituiti gli appellati resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “non trasmissibilità del credito vantato dalla società
[...]
ai soci per fatti concludenti, conseguente illogicità e contraddittorietà dei motivi CP_4
della decisione”, gli appellanti si dolgono della sentenza laddove il giudice ha ritenu-
to la legittimazione dei soci rispetto all'esercizio del diritto di credito, “tralasciando
ogni argomentazione in merito alla circostanza secondo cui se così fosse gli stessi andrebbero ad
ereditare una somma comprensiva di iva ed accessori che la società non ha mai provveduto a ver-
sare perché non ha mai emesso fattura di quanto oggi richiesto”.
Con il secondo motivo, rubricato “violazione di legge e, conseguente, erronea applicazione
delle norme di diritto”, censurano la sentenza perché il giudice ha fatto riferimento a sentenze di cassazione in ordine alla titolarità in capo ai soci dei crediti non iscrit-
te a bilancio dalla società estinta “nonostante la società a cui fa capo il credito non abbia
mai provveduto ad emettere regolare fattura e, quindi, a versare l'iva allo stato. Diversamente
argomentando, la sentenza che riconosce il credito agli ex soci ereditato e non epurato da iva ed
Proc. n. 499/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. accessori, autorizza i soci a trattenere somme che non sono di loro spettanza, bensì dello stato.
Per questo motivo concedere e considerare sic et simpliciter la somma di spettanza della
[...]
ereditata dagli ex soci, significa applicare erroneamente al caso di specie le norme CP_4
di diritto. Per questo motivo concedere e considerare sic et simpliciter la somma di spettanza del-
la ereditata dagli ex soci, significa applicare erroneamente al caso di specie Controparte_4
le norme di diritto”.
Con il terzo motivo rubricato “in via gradata erronea quantificazione del “quantum” del-
la somma succeduta, poiché non epurata da iva ed accessori, appartenenti alla società giammai
ai soci” censurano la sentenza perché, a tutto voler concedere, la somma di spet-
tanza degli ex soci andrebbe epurata di quelle non spettanti come l'iva che è di appartenenza dello Stato e che essi soci non potendo fatturare non verserebbero così incamerandola ingiustamente.
I tre motivi, esaminabili congiuntamente perché contenenti le medesime argo-
mentazioni, sono infondati.
Preliminarmente la corte osserva come la censura in ordine alla decisione che ha riconosciuto in capo agli ex soci la titolarità del credito maturato nei confronti della società estinta, anche se detto credito non risulta iscritto a bilancio, è for-
mulata in termini del tutto generici ed è, in ogni caso, infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
Infatti i princìpi che governano la sorte dei crediti delle società commerciali estinte sono stati ricostruiti, in via generale, dalla sentenza della cassazione resa a
SSUU n. 6070 del 12/03/2013, richiamata dal Tribunale, che ha fissato i tre se-
guenti principi generali in base ai quali stabilire la sorte dei crediti vantati da una società estinta, così riassumibili: a) l'estinzione della società dà vita ad un feno-
Proc. n. 499/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. meno successorio;
b) dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bi-
lancio di liquidazione;
c) dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso.
La stessa sentenza ha affrontato anche il problema di cui qui si discute, ossia la sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non iscritti a bilancio, dopo l'estinzione della società, affermando che la sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non risultanti dal bilancio di liquidazione non può essere stabilita ex ante in base ad una regola generale, uniforme ed "automatica". È stato, in parti-
colare, affermato che è compito del giudice di merito stabilire caso per caso se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi ex art. 2727 cod. civ. una volontà della società di rinunciare ad un determinato credito. A chiarire la que-
stione è intervenuta, la sentenza della Cass. n. 9464/2020, pure richiamata dal
Tribunale, la quale ha affermato che: -) anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della disciolta società; -) può ammettersi in astratto che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi ipso facto in base al solo rilievo che il credito non sia stato appo-
stato in bilancio. La remissione del debito, infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà. Tale manifestazione di volontà ov-
viamente potrà essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca. Il silenzio,
infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circo-
stanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé
idonei a palesare una volontà inequivocabile. La mancata appostazione d'un cre-
Proc. n. 499/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dito nel bilancio finale di liquidazione, tuttavia, non possiede i suddetti requisiti di inequivocità. Essa, infatti, potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito: ad esempio, l'intenzione dei soci di cessare al più presto l'attività sociale;
l'arrière-pensée di coltivare in proprio l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato;
la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, e sinanche, da ultimo, la semplice dimen-
ticanza o trascuratezza del liquidatore.
A tali principi il Tribunale si è rifatto aggiungendo che l'opponente, sul quale in-
combeva l'onere non ha nemmeno allegato circostanze diverse dalla mancata in-
clusione nel bilancio finale del credito, tali da essere poste a base di una possibile volontà abdicativa della società.
A sostegno della decisione impugnata si richiama anche la Cassazione n.
28439/2020 la quale, volendo dare continuità al precedente orientamento, ha sta-
tuto il seguente principio di diritto: “la remissione del debito, quale causa di estinzione
delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco;
un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare
al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non
quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società
commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati eviden-
ziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ul-
teriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio
altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.
Ciò detto, le contestazioni e le eccezioni in ordine all'iva, che sarebbe inclusa nel-
la somma azionata e che non potrebbe essere incassata dai soci, non sono mai
Proc. n. 499/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. state sottoposte al Tribunale non avendo fatto parte del contenuto dell'opposizione e perciò, essendo state proposte in appello per la prima volta,
sono inammissibili a norma dell'art. 345 cod. proc. civ..
A ciò si aggiunga che dall'esame del precetto oggetto di opposizione, risulta che nel conteggio delle somme richieste è riportato il capitale pari a € 11.000,00, gli interessi convenzionali sul capitale pari a € 3.272,46, le spese del DI pari a €
130,00, le competenze del DI pari a € 540,00, i diritti di copie pari a € 26,96, le competenze del precetto pari a € 225,00. Alle somme imponibili risulta aggiunto il RF al 15% e il CAP al 4%. Non risulta richiesta l'iva sulla sorte capitale né sulle competenze. Sicché la questione in merito all'iva, sottoposta alla Corte non ha in ogni caso ragion d'essere.
Ne deriva il rigetto dell'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna degli appellanti in solido al pagamento in favore degli appellati delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore degli appellati delle spese di questo grado che liquida in complessivi €
Proc. n. 499/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del
DPR n. 115/2012 per il versamento in capo agli appellanti in solido fra loro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 499/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Manco, come da mandato in atti;
- APPELLATI -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 499 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 Parte_1
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_1 C.F._2
), questi ultimi nella qualità di soci accomandatari rappresentati e difesi
[...]
dagli avv.ti Laura Corvaglia e Antonio Corvaglia, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_4 Controparte_3 [...]
), nella qualità di soci di C.F._5 Controparte_4
società cancellata dal registro delle imprese in data 29 novembre
[...]
Proc. n. 499/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e i soci accomandatari, Parte_1 Parte_1
e , proposero opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in
[...] Pt_1
data 10/12/2019, col quale gli ex soci della cancellata società CP_4
sig.ri , , cia-
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
scuno pro quota, avevano intimato alla il pagamento della somma di Parte_1
€ 15.344,36 in forza della sentenza n. 4015/2017, del Tribunale di Lecce. Detta
sentenza aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso il DI n. Parte_1
20160/2014 col quale su istanza della si ingiungeva alla il pa- CP_4 Parte_1
gamento della somma di € 11.000,00 per sorte capitale, oltre interessi, spese e competenze del monitorio, iva e cap come per legge;
Opposero l'inesigibilità del credito ovvero il difetto di legittimazione attiva degli ex soci in quanto il credito non era stato inserito nel bilancio di liquidazione e perciò doveva essere ritenuto rinunciato dalla società.
Si costituirono gli opposti contestando l'opposizione a chiedendone il rigetto.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, venne decisa con sentenza n. 3447/2021, depositata in data 17/12/2021, con la quale il Tri-
bunale di Lecce rigettò l'opposizione.
Il giudice basandosi su una serie di pronunce della Cassazione (Cass. a SSUU n.
6070/2015, n. 9664/2020, n. 28439/2020) ritenne che la somma de qua pur non essendo stata iscritta a bilancio non potesse ritenersi per ciò stesso rinunciata dal-
Proc. n. 499/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. la società di poi cessata e che titolari del credito, per un fenomeno parificabile al-
la successione fossero, pro quota, gli ex soci, legittimati ad agire per il recupero.
Rigettò la domanda di danni ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli opposti.
Avverso la sentenza non notificata hanno proposto appello la e i soci Parte_1
accomandatati e con distinti atti di citazione Parte_1 Parte_1
del 15/06/2022 chiedendone la riforma con tre motivi.
Si sono costituiti gli appellati resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “non trasmissibilità del credito vantato dalla società
[...]
ai soci per fatti concludenti, conseguente illogicità e contraddittorietà dei motivi CP_4
della decisione”, gli appellanti si dolgono della sentenza laddove il giudice ha ritenu-
to la legittimazione dei soci rispetto all'esercizio del diritto di credito, “tralasciando
ogni argomentazione in merito alla circostanza secondo cui se così fosse gli stessi andrebbero ad
ereditare una somma comprensiva di iva ed accessori che la società non ha mai provveduto a ver-
sare perché non ha mai emesso fattura di quanto oggi richiesto”.
Con il secondo motivo, rubricato “violazione di legge e, conseguente, erronea applicazione
delle norme di diritto”, censurano la sentenza perché il giudice ha fatto riferimento a sentenze di cassazione in ordine alla titolarità in capo ai soci dei crediti non iscrit-
te a bilancio dalla società estinta “nonostante la società a cui fa capo il credito non abbia
mai provveduto ad emettere regolare fattura e, quindi, a versare l'iva allo stato. Diversamente
argomentando, la sentenza che riconosce il credito agli ex soci ereditato e non epurato da iva ed
Proc. n. 499/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. accessori, autorizza i soci a trattenere somme che non sono di loro spettanza, bensì dello stato.
Per questo motivo concedere e considerare sic et simpliciter la somma di spettanza della
[...]
ereditata dagli ex soci, significa applicare erroneamente al caso di specie le norme CP_4
di diritto. Per questo motivo concedere e considerare sic et simpliciter la somma di spettanza del-
la ereditata dagli ex soci, significa applicare erroneamente al caso di specie Controparte_4
le norme di diritto”.
Con il terzo motivo rubricato “in via gradata erronea quantificazione del “quantum” del-
la somma succeduta, poiché non epurata da iva ed accessori, appartenenti alla società giammai
ai soci” censurano la sentenza perché, a tutto voler concedere, la somma di spet-
tanza degli ex soci andrebbe epurata di quelle non spettanti come l'iva che è di appartenenza dello Stato e che essi soci non potendo fatturare non verserebbero così incamerandola ingiustamente.
I tre motivi, esaminabili congiuntamente perché contenenti le medesime argo-
mentazioni, sono infondati.
Preliminarmente la corte osserva come la censura in ordine alla decisione che ha riconosciuto in capo agli ex soci la titolarità del credito maturato nei confronti della società estinta, anche se detto credito non risulta iscritto a bilancio, è for-
mulata in termini del tutto generici ed è, in ogni caso, infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
Infatti i princìpi che governano la sorte dei crediti delle società commerciali estinte sono stati ricostruiti, in via generale, dalla sentenza della cassazione resa a
SSUU n. 6070 del 12/03/2013, richiamata dal Tribunale, che ha fissato i tre se-
guenti principi generali in base ai quali stabilire la sorte dei crediti vantati da una società estinta, così riassumibili: a) l'estinzione della società dà vita ad un feno-
Proc. n. 499/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. meno successorio;
b) dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bi-
lancio di liquidazione;
c) dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso.
La stessa sentenza ha affrontato anche il problema di cui qui si discute, ossia la sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non iscritti a bilancio, dopo l'estinzione della società, affermando che la sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non risultanti dal bilancio di liquidazione non può essere stabilita ex ante in base ad una regola generale, uniforme ed "automatica". È stato, in parti-
colare, affermato che è compito del giudice di merito stabilire caso per caso se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi ex art. 2727 cod. civ. una volontà della società di rinunciare ad un determinato credito. A chiarire la que-
stione è intervenuta, la sentenza della Cass. n. 9464/2020, pure richiamata dal
Tribunale, la quale ha affermato che: -) anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della disciolta società; -) può ammettersi in astratto che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi ipso facto in base al solo rilievo che il credito non sia stato appo-
stato in bilancio. La remissione del debito, infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà. Tale manifestazione di volontà ov-
viamente potrà essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca. Il silenzio,
infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circo-
stanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé
idonei a palesare una volontà inequivocabile. La mancata appostazione d'un cre-
Proc. n. 499/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dito nel bilancio finale di liquidazione, tuttavia, non possiede i suddetti requisiti di inequivocità. Essa, infatti, potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito: ad esempio, l'intenzione dei soci di cessare al più presto l'attività sociale;
l'arrière-pensée di coltivare in proprio l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato;
la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, e sinanche, da ultimo, la semplice dimen-
ticanza o trascuratezza del liquidatore.
A tali principi il Tribunale si è rifatto aggiungendo che l'opponente, sul quale in-
combeva l'onere non ha nemmeno allegato circostanze diverse dalla mancata in-
clusione nel bilancio finale del credito, tali da essere poste a base di una possibile volontà abdicativa della società.
A sostegno della decisione impugnata si richiama anche la Cassazione n.
28439/2020 la quale, volendo dare continuità al precedente orientamento, ha sta-
tuto il seguente principio di diritto: “la remissione del debito, quale causa di estinzione
delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco;
un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare
al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non
quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società
commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati eviden-
ziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ul-
teriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio
altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.
Ciò detto, le contestazioni e le eccezioni in ordine all'iva, che sarebbe inclusa nel-
la somma azionata e che non potrebbe essere incassata dai soci, non sono mai
Proc. n. 499/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. state sottoposte al Tribunale non avendo fatto parte del contenuto dell'opposizione e perciò, essendo state proposte in appello per la prima volta,
sono inammissibili a norma dell'art. 345 cod. proc. civ..
A ciò si aggiunga che dall'esame del precetto oggetto di opposizione, risulta che nel conteggio delle somme richieste è riportato il capitale pari a € 11.000,00, gli interessi convenzionali sul capitale pari a € 3.272,46, le spese del DI pari a €
130,00, le competenze del DI pari a € 540,00, i diritti di copie pari a € 26,96, le competenze del precetto pari a € 225,00. Alle somme imponibili risulta aggiunto il RF al 15% e il CAP al 4%. Non risulta richiesta l'iva sulla sorte capitale né sulle competenze. Sicché la questione in merito all'iva, sottoposta alla Corte non ha in ogni caso ragion d'essere.
Ne deriva il rigetto dell'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna degli appellanti in solido al pagamento in favore degli appellati delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore degli appellati delle spese di questo grado che liquida in complessivi €
Proc. n. 499/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del
DPR n. 115/2012 per il versamento in capo agli appellanti in solido fra loro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 499/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Manco, come da mandato in atti;
- APPELLATI -