Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 631 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno, alla via Trento n.53, presso lo studio dell'Avv. Ugo Anselmo Ricupero, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Siderno, alla via Cesare Battisti n. 139, presso lo studio dell'Avv. Angelo Falletti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._3
Locri, alla Via Mercurio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Orlando, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
- 1 -
Locri, alla Via Mercurio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Orlando, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_3 C.F._5
Locri, alla Via Mercurio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Orlando, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
c.f. , elettivamente Parte_4 C.F._6
domiciliato in Siderno, alla via Trento n. 53, presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Fragomeli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
c.f. e c.f. Parte_5 C.F._7 Parte_6
elettivamente domiciliati in Locri, alla via D. Candida n. 6, CodiceFiscale_8
presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Speziale, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
c.f. elettivamente domiciliato in Parte_7 CodiceFiscale_9
Siderno, alla via Sabotino n. 16, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Errigo, e rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Fragomeni in virtù di procura alle liti in atti;
, c.f. , elettivamente domiciliata in Locri Parte_8 C.F._10
(RC), alla via Firenze n. 113, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Gallì, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
, c.f. , elettivamente domiciliata in Reggio Controparte_3 C.F._11
Calabria, alla via Itria n. 32, presso lo studio dell'Avv. Serenella Multari, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio i convenuti allegando che: - in data 26.01.1990 e in data 21.11.2007 sono
- 2 - deceduti rispettivamente e , entrambi genitori dell'attore Persona_1 Persona_2
e dei convenuti;
- alla morte di si è aperta la successione legittima e Persona_1
l'intero asse ereditario si è devoluto in favore degli undici figli e del marito;
- il compendio ereditario di ha compreso i beni immobili analiticamente Persona_1
indicati nell'atto di citazione;
- successivamente al decesso di è stata Persona_2
presentata dichiarazione di successione da parte dei figli, subentrati nel patrimonio di quest'ultimo e nel quale rientravano sia la quota di 1/3 del compendio ereditario dalla moglie premorta sia i beni immobili indicati nell'atto di citazione;
- in data
01.10.2012 tra le parti è stato sottoscritto un accordo per la divisione del compendio ereditario della madre , ivi comprendendo anche la quota di 1/3 Persona_1
spettante al marito;
- il progetto divisionale è stato redatto dall'Arch. Persona_2
a cui le parti hanno congiuntamente conferito l'incarico di stimare il Persona_3
valore dei beni e procedere all'individuazione di undici quote di pari valore, per poi procedere al sorteggio e assegnazione delle quote alle parti coinvolte;
- alcune porzioni dei terreni in località Randazzo non sono state comprese nell'asse divisionale, in considerazione del fatto che le stesse avrebbero dovuto ricevere a breve una più precisa destinazione urbanistica in relazione alle previsioni del nuovo piano strutturale comunale, ancora in fase di approvazione;
- alcuni immobili sono stati assegnati, con l'accordo delle parti, senza sorteggio;
- le parti, quindi, nel corso del tempo hanno disposto liberamente dei beni assegnati apportando anche migliorie agli immobili;
- nell'agosto del 2020 si è rinvenuto testamento olografo di Persona_2
successivamente pubblicato dal Notaio con il quale il testatore ha Persona_4
devoluto la propria quota disponibile ai figli , e Parte_4 Pt_1 CP_1
- l'immobile donato a è stato oggetto del sorteggio del 2012 acquistato da CP_1
e poi ristrutturato;
- è stato esperito il tentativo di Parte_4
mediazione per valutare un accrescimento delle quote in favore dei tre eredi testamentari, , , e ma con esito negativo, a causa Parte_4 Pt_1 CP_1
del disaccordo di alcuni convenuti. Ciò dedotto, l'attore ha concluso nei seguenti termini: “previo accertamento del compendio mobiliare ed immobiliare costituente le masse ereditarie dei signori e , accertare e dichiarare l'apertura della Persona_1 Persona_2
successione legittima della defunta sig.ra in favore degli undici figli così come Persona_1
indicati in citazione;
accertare e dichiarare l'apertura della successione testamentaria del
- 3 - defunto sig. , giusto testamento olografo allegato in atti e secondo le previsioni Persona_2
ivi espressamente richiamate, assegnando a ciascuno degli undici legittimari la quota ad essi riservata ed ai tre nominati eredi e , oltre che la Pt_1 Parte_4 Controparte_1
quota di riserva, anche la quota disponibile pari ad 1/3 del complessivo compendio ereditario e, per l'effetto, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio, determinare un progetto divisionale secondo le singole quote di pertinenza a ciascuno dei coeredi, nel rispetto, per quanto attiene al compendio ereditario della defunta delle previsioni di cui al sorteggio Persona_1
intercorso tra le parti nell'anno 2012, previa integrazione di tale progetto divisionale alla luce degli accordi intercorsi tra i germani relativamente alla diversa attribuzione, cessione e compensazione dei cespiti loro rispettivamente assegnati, nonché in conseguenza del diverso necessario apporzionamento relativo alla quota disponibile del compendio attribuito pro quota al coniuge superstite sig. , in forza del testamento olografo rinvenuto e Persona_2
pubblicato, ed ancora in conseguenza delle più rilevanti modifiche di valore dei cespiti stimati per effetto del mutamento dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Siderno;
determinare inoltre, per quanto attiene al compendio ereditario del defunto , Persona_2
previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio, un progetto divisionale secondo le singole quote di pertinenza a ciascuno dei coeredi nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal testatore, previa detrazione dalla massa ereditaria dei debiti per pendenze debitorie, tributi relativi a imposte locali, IMU, Tari ed altre utenze, nonché per le spese ed i compensi del presente giudizio divisionale;
- per l'effetto disporre la divisione dei cespiti caduti in successione assegnando all'odierno attore, titolare della quota di sua spettanza, cespiti di valore pari a 1/11 dell'intero compendio ereditario della defunta madre secondo le norme sulla Persona_1
successione legittima, ed alla quota determinata secondo le norme dettate per la delazione testamentaria per quanto concerne la successione del defunto padre sig. , il tutto Persona_2
da dividersi secondo le indicazioni sopra richiamate;
assegnare altresì agli altri eredi, legittimi e testamentari, i cespiti immobiliari ed i beni mobili in proporzione alle rispettive quote;
porre le spese di ogni attività pre processuale e processuale a carico della dividenda massa ereditaria e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio". Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., prendendo posizione sulle avverse deduzioni dei convenuti, l'attore, in aggiunta alle conclusioni riportate nell'atto introduttivo, ha così concluso “Si chiede altresì declaratoria di inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità della domanda riconvenzionale e di ogni altra eccezione formulata dai convenuti e;
in ogni caso e comunque si insiste per l'integrale Parte_5 Parte_6
- 4 - rigetto nel merito delle prefate domande riconvenzionali e dell'eccezione di prescrizione ex adverso formulata. Si chiede altresì il rigetto di ogni altra domanda avanzata dagli altri convenuti che sia in contrasto o opposizione della domanda di parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2023, si è costituito in giudizio il quale ha confermato in parte la ricostruzione dei fatti offerta Controparte_1
dall'attore, precisando che: - con il testamento rinvenuto nell'agosto 2020,
[...]
“nominava eredi “universali” i figli ed al figlio Per_2 CP_1 Pt_1 Parte_4
in particolare, lasciava, “avanti parte”, la casa di abitazione “così come si trova” (e CP_1
quindi se ne deduce, con tutti i beni mobili ed immobili ivi esistenti)”; i terreni di , Pt_9 [...]
e , negli ultimi quattro anni, sono stati nel godimento esclusivo Pt_10 Parte_11
di e ha il Parte_4 Parte_1 Parte_4
possesso illegittimo della casa assegnata per testamento a Il Controparte_1
convenuto, pertanto, ha concluso (così come precisato nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.) chiedendo al Tribunale di “1) Preliminarmente, rigettare le domande riconvenzionali e le eccezioni formulate nei confronti di a) da Controparte_1 [...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto b) da e Parte_4 Parte_5
innanzitutto in quanto inammissibili, improcedibili, nulle ed inefficaci, ai sensi Parte_6
dell'art. 166 c.p.c., stante la tardività della costituzione dei medesimi, ed in subordine e salvo gravame, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. 2) Accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima in morte della signora ed in favore dei figli, indicati in Persona_1
epigrafe. 3) Accertare e dichiarare l'apertura della successione testamentaria del defunto
[...]
, giusto testamento olografo indicato in premessa e secondo le disposizioni ivi riportate, Per_2
assegnando ai tre eredi nominati e , la quota Pt_1 Parte_4 Controparte_1
disponibile pari ad 1/3 del compendio ereditario oltre alla quota di riserva, nonché a CP_1
la casa materna di C.so Vittorio Emanuele, “ante partem”. 4) Accertare il compendio mobiliare e immobiliare, costituente l'asse ereditario dei coniugi e . 5) Persona_1 Persona_2
Determinare un Progetto di Divisione, che stabilisca le quote di pertinenza di ciascuno dei coeredi, ove possibile nel rispetto delle previsioni di cui al sorteggio effettuato inter partes in data
01.10.2012 dall'Arch. integrando tale progetto: a) Sulla base degli accordi intercorsi Per_3
tra i germani o tra alcuni di essi successivamente al sorteggio medesimo, già indicati nell'atto di citazione e che saranno accertati nel presente giudizio. b) Sulla base delle disposizioni testamentarie di , in virtù del testamento olografo, rinvenuto successivamente e Persona_2
pubblicato dal Notaio c) Sulla base delle modifiche di valore dei cespiti e della loro Per_4
- 5 - attuale destinazione urbanistica, per effetto del Piano Strutturale Comunale- PSC, nuovo strumento urbanistico vigente nel Comune di Siderno, recentemente approvato, che ha sostituito il Piano Regolatore, vigente al momento del progetto divisionale redatto dall'Arch. d) Per_3
Con i beni ereditari, non menzionati nel suddetto Progetto Divisionale, ma indicati e descritti nell'atto di citazione, nonché con eventuali altri beni, non indicati nell'atto di citazione ma facenti parte dell'asse ereditario dei coniugi, e , che saranno Persona_1 Persona_2
eventualmente accertati dal CTU. 6) Determinare l'esistenza di eventuali debiti, per tributi, imposte locali, IMU, TARI, Acqua ed altre utenze, nonché di eventuali altri debiti;
oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio. 7) Disporre l'assegnazione in favore dell'odierno convenuto, di cespiti di valore pari ad 1/11 dell'intero asse ereditario della Controparte_1
defunta madre secondo le norme sulla successione legittima ed alla quota Persona_1
determinata secondo le norme dettate per la successione testamentaria per quanto concerne l'eredità del defunto padre (1/11 della quota di riserva ed 1/3 della quota Persona_2
disponibile; con l'assegnazione al medesimo della casa materna, sita in Controparte_1
Siderno, Corso Vittorio Emanuele, come previsto nel testamento, nonché degli altri beni a lui spettanti, vedi quota a lui assegnata con il sorteggio dell'Arch. . 8) Assegnare agli altri Per_3
condividenti i beni relitti, in proporzione alle quote ad essi spettanti, applicando le norme sulla successione legittima per l'eredità di e le norme della successione testamentaria per Persona_1
l'eredità di . 9) Porre le spese della odierna divisione a carico della massa Persona_2
ereditaria. 10) In caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
e, nel caso di opposizione chiaramente infondata, anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. 11) Invita il coerede a voler perfezionare Parte_4
la compravendita della casa materna e di corrispondere ai venditori il saldo del prezzo pattuito
(valore di stima dell'Arch. o in subordine di quello che verrà determinato tramite CTU, Per_3
ad ognuno dei venditori nella quota di loro spettanza (tenendo a mente che Controparte_1
ha diritto alla quota di disponibile e che nel testamento gli è stata assegnata la casa materna ante partem). 12) In mancanza, si chiede che venga stimato, tramite CTU, il valore del godimento esclusivo dell'immobile in questione (casa materna di C.so Vittorio Emanuele) da parte del sig. , a far tempo dall'estate 2016 ed a tutt'oggi e fino all'effettivo Parte_4
rilascio, con interessi e rivalutazione ed il risarcimento dei danni. 13) Per lo effetto, il Tribunale di Locri voglia condannare il sig. all'immediato rilascio della casa Parte_4
illegittimamente occupata sine titulo ed al pagamento della somma stabilita dal CTU per gli anni da illegittima occupazione, quantificabile nel mancato affitto che avrebbero dovuto percepire il sig. e gli altri venditori, assegnatari della casa materna, oltre al Controparte_1
- 6 - risarcimento dei danni subiti, che saranno giudizialmente stabiliti. 14) Si chiede che venga stimato, tramite CTU, il valore del godimento esclusivo dei terreni di e Parte_10 [...]
, negli ultimi 4 anni, e dei frutti percepiti in modo esclusivo dai sigg.ri Parte_12
e , che devono rendere il conto della gestione ai fini Parte_4 Parte_1
della formazione della massa ereditaria e delle quote”.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del
02.10.2023, si è costituita in giudizio la quale ha confermato Controparte_2
la ricostruzione dell'attore in relazione all'apertura delle successioni dei genitori, all'intervenuto accordo tra le parti del 2012 e al rinvenimento del testamento di
(affermando di non opporsi all'accrescimento delle quote degli eredi Persona_2
testamentari, purché nella divisione definitiva venga rispettata la quota di legittima spettante agli altri eredi), nonché in merito alla sussistenza di accordi tra i germani o tra alcuni di essi successivamente al sorteggio del 2012, offrendo la propria ricostruzione in relazione all'accordo sopraggiunto tra la stessa, unitamente ai fratelli e , da una parte, e , dall'altra. La convenuta, CP_1 Pt_2 Parte_4
pertanto, ha concluso (così come precisato nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.) chiedendo al Tribunale di “1) preliminarmente, rigettare le domande riconvenzionali e le eccezioni formulate da e da e nei Parte_4 Parte_5 Parte_6
confronti di , con particolare riferimento a quelle di e Controparte_2 Pt_5 Parte_6
innanzitutto in quanto inammissibili, nulle ed inefficaci, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., stante la tardività della costituzione dei medesimi;
ed in subordine e salvo gravame, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. 2)Accertare e dichiarare l'apertura della successione testamentaria del defunto;
3) Accertare il compendio mobiliare e immobiliare, costituente Persona_2
l'asse ereditario dei coniugi e . 4)Determinare un Progetto di Persona_1 Persona_2
Divisione, che stabilisca le quote di pertinenza di ciascuno dei coeredi, ove possibile nel rispetto delle previsioni di cui al sorteggio effettuato inter partes in data 01.10.2012 dall'Arch. Per_3
eventualmente integrando tale progetto: a) Sulla base degli accordi intercorsi tra i germani o tra alcuni di essi successivamente al sorteggio medesimo, già indicati nell'atto di citazione e che saranno accertati nel presente giudizio. b) Sulla base delle disposizioni testamentarie di
[...]
, in virtù del testamento olografo, rinvenuto successivamente e pubblicato dal Notaio Per_2
c) Sulla base delle modifiche di valore dei cespiti e della loro attuale destinazione Per_4
urbanistica, per effetto del Piano Strutturale Comunale- PSC, nuovo strumento urbanistico vigente nel Comune di Siderno, ancorché in corso di approvazione, che ha sostituito il Piano
- 7 - Regolatore, vigente al momento del progetto divisionale redatto dall'Arch. d) Con i beni Per_3
ereditari, non menzionati nel suddetto Progetto Divisionale, ma indicati e descritti nell'atto di citazione, nonché con eventuali altri beni, non indicati nell'atto di citazione ma facenti parte dell'asse ereditario dei coniugi, e , che saranno eventualmente Persona_1 Persona_2
accertati dal CTU. 5) Determinare l'esistenza di eventuali debiti, per tributi, imposte locali,
IMU, TARI, Acqua ed altre utenze, nonché di eventuali altri debiti;
oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio. 6) Porre le spese della odierna divisione a carico della massa ereditaria 7) In caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
e, nel caso di opposizione chiaramente infondata, anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. 8) Invita il coerede a voler perfezionare Parte_4
la compravendita della casa materna e di corrispondere alla venditrice il saldo del prezzo pattuito (valore di stima dell'Arch. o in subordine di quello che verrà determinato Per_3
tramite CTU, o compensare lo stesso in parte con la dazione di alcuni terreni a lui assegnati nel Progetto Divisionale. 9) In mancanza, si chiede che venga stimato, tramite CTU, il valore del godimento esclusivo dell'immobile in questione (casa materna di C.so Vittorio Emanuele) da parte del sig. , a far tempo dall'estate 2016 ed a tutt'oggi e fino all'effettivo Parte_4
rilascio, con interessi e rivalutazione ed il risarcimento dei danni. 10) Per lo effetto, il Tribunale di Locri voglia condannare il sig. all'immediato rilascio della casa Parte_4
illegittimamente occupata sine titulo ed al pagamento della somma stabilita dal CTU per gli anni da illegittima occupazione, quantificabile nel mancato affitto che avrebbero dovuto percepire la Signora e gli altri venditori, assegnatari della casa materna, Controparte_2
oltre al risarcimento dei danni subiti, che saranno giudizialmente accertati”.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del
03.10.2023, si è costituito in giudizio il quale, Parte_4
confermando i fatti ricostruiti dall'attore in ordine all'apertura delle successioni dei genitori e agli accordi sopraggiunti tra le parti, ha allegato l'intervenuto accordo orale, successivo alla sottoscrizione del verbale redatto dall'arch. del 2012, per Per_3
l'acquisto della casa materna sita in Siderno alla via Marconi, con i fratelli CP_1
e , specificandone i relativi termini e ha rappresentato che, in CP_2 Pt_2
seguito all'accordo, ha provveduto alla ristrutturazione dell'immobile sopportando una spesa di circa euro 300.000,00. Il convenuto, pertanto, ha chiesto al Tribunale di
“previo accertamento del compendio mobiliare ed immobiliare costituente le masse ereditarie dei signori e , - accertare e dichiarare l'apertura della successione Persona_1 Persona_2
- 8 - legittima della defunta sig.ra in favore degli undici figli così come indicati in Persona_1
citazione; - accertare e dichiarare l'apertura della successione testamentaria del defunto sig.
, giusto testamento olografo allegato in atti e secondo le previsioni ivi Persona_2
espressamente richiamate, assegnando a ciascuno degli undici legittimari la quota ad essi riservata ed ai tre nominati eredi e , oltre che la Pt_1 Parte_4 Controparte_1
quota di riserva, anche la quota disponibile pari ad 1/3 del complessivo compendio ereditario e, per l'effetto, - accertare e dichiarare che i signori e hanno CP_2 Pt_2 CP_1
concordato con il sig. la vendita della casa sita in Piazza Marconi, Parte_4
2 , in catasto al fol. 32 Comune Siderno, partic. n.208), loro assegnato mediante il sorteggio del 2012 per l'importo di € 200.000,00 (di cui € 75.000 in favore della LL Pt_13
€ 70.000 per il fratello ed € 55.000,00 in favore della LL , da CP_1 Pt_2
corrispondersi per le sorelle sia mediante danaro che previa permuta di terreni in località
Randazzo di Siderno;
- accertare e dichiarare che il sig. , in ossequio Parte_4
all'accordo di futuro acquisto intercorso con i predetti germani ha versato in favore della LL
l'importo in danaro di € 50.000,00, in favore del fratello il saldo in CP_2 CP_1
danaro pari ad € 70.000,00, oltre € 2.800,00 per l'acquisto dell'intero arredamento della cucina dal medesimo asportato, ed in favore della LL l'importo in danaro di € Pt_2
30.000,00; - per l'effetto, in caso di ratifica del precedente sorteggio del 2012 nonché del predetto accordo di cessione delle quote sulla casa materna inter partes pattuito, alle specifiche condizioni come sopra appena indicate, perfezionare con verbale di conciliazione o altro provvedimento giudiziale il trasferimento di proprietà della indicata casa sita di piazza
Marconi, 2 in Siderno in favore dell'odierno deducente;
- in subordine accertare e dichiarare il mancato perfezionamento dell'accordo di cessione della quota corrispondente alla predetta casa di abitazione, in conseguenza della invalidità dell'accordo divisionale dell'anno 2012, o comunque della invalidità dell'accordo di vendita per difetto dei presupposti di legge e per mancata sanatoria di tali presupposti attraverso la successiva ratifica dell'accordo medesimo da parte dei tre fratelli assegnatari delle quote della casa, per fatto e responsabilità agli stessi imputabile;
- per l'effetto, previo accertamento anche a mezzo CTU degli esborsi sostenuti dal sig. per l'integrale ristrutturazione della casa di abitazione in Piazza Parte_4
Marconi n. 2 di Siderno, accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_4
rimborso degli importi versati in conto acquisto quota parte ereditaria in favore dei tre fratelli e nella misura sopra indicata o in quella che sarà accertata CP_2 Pt_2 CP_1
in corso di causa, nonché all'integrale rimborso, secondo il principio nominalistico, delle spese di ristrutturazione sostenute pari a circa € 300.000,00, somme che dovranno essere
- 9 - incrementate secondo gli accessori di legge, condannando i signori e CP_2 CP_1
alla restituzione delle somme pagate per l'acquisto delle quote della casa Parte_2
materna in favore del sig. , oltre accessori come per legge, nonché Parte_4
imputando alla massa ereditaria e dunque a tutti i coeredi ovvero a chi sarà individuato come assegnatario della predetta casa di abitazione materna l'obbligo di rimborso delle predette spese di ristrutturazione dell'immobile, pari ad € 300.000,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta, condannando gli assegnatari della predetta abitazione al rimborso di tali somme, maggiorata di accessori come per legge . - previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio, determinare un progetto divisionale secondo le singole quote di pertinenza a ciascuno dei coeredi, nel rispetto, per quanto attiene al compendio ereditario della defunta delle previsioni di cui al sorteggio intercorso tra le parti nell'anno 2012, previa Persona_1
necessaria integrazione di tale progetto divisionale alla luce degli accordi intercorsi tra i germani relativamente alla diversa attribuzione, cessione e compensazione dei cespiti loro rispettivamente assegnati, nonché delle sorti dell'accordo di cessione della casa di abitazione sita alla Piazza
Marconi n.2 di Siderno, nonché in conseguenza del diverso necessario apporzionamento relativo alla quota disponibile del compendio attribuito pro quota al coniuge superstite sig.
[...]
, in forza del testamento olografo rinvenuto e pubblicato, ed ancora in conseguenza Per_2
delle più rilevanti modifiche di valore dei cespiti stimati per effetto del mutamento dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Siderno;
- determinare inoltre, per quanto attiene al compendio ereditario del defunto , previa nomina di un consulente tecnico Persona_2
d'ufficio, un progetto divisionale secondo le singole quote di pertinenza a ciascuno dei coeredi nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal testatore, previa detrazione dalla massa ereditaria dei debiti per pendenze debitorie, tributi relativi a imposte locali, IMU, Tari ed altre utenze, nonché per le spese ed i compensi del presente giudizio divisionale;
- per l'effetto disporre la divisione dei cespiti caduti in successione assegnando all'odierno attore, titolare della quota di sua spettanza, cespiti di valore pari a 1/11 dell'intero compendio ereditario della defunta madre secondo le norme sulla successione legittima, ed ai cespiti mobili ed Persona_1
immobili secondo la quota determinata in base alle norme dettate per la delazione testamentaria per quanto concerne la successione del defunto padre sig. , il tutto da dividersi Persona_2
secondo le indicazioni sopra richiamate;
- assegnare, fra l'altro, in suo favore la casa di abitazione materna sita in Siderno Piazza Marconi n. 2 ( in catasto al fol. 32 particella n.208) quale bene indivisibile, stante l'incapienza degli altri coeredi al rimborso del costo di acquisto della singola quota e delle spese di ristrutturazione eseguite dal medesimo odierno concludente sulla predetta casa. - assegnare altresì agli altri eredi, legittimi e testamentari, i cespiti
- 10 - immobiliari ed i beni mobili in proporzione alle rispettive quote previo rimborso di ogni somma anticipata dal medesimo per le causali come sopra indicate nonché Parte_4
detraendo quanto dagli altri coeredi anticipatamente percepito a qualsivoglia titolo;
- porre le spese di ogni attività pre processuale e processuale a carico della dividenda massa ereditaria e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio”. A tali conclusioni si sono aggiunte quelle di rigetto delle avverse domande avanzate in via riconvenzionale dai convenuti, formulate con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., alla quale si rinvia.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del
06.10.2023, si sono costituiti in giudizio e , i Parte_5 Controparte_4
quali: - hanno offerto delle precisazioni in ordine alla ricostruzione fattuale offerta dall'attore; - hanno preso posizione sulla qualificazione giuridica dell'accordo intervenuto nel 2012, ritenendo si tratti di una transazione divisoria definitiva, stipulata al fine di eliminare la futura lite divisoria;
- hanno allegato di avere il possesso ultraventennale di alcuni dei beni indicati come rientranti nell'asse ereditario, sui quali hanno anche effettuato dei miglioramenti;
- hanno allegato l'intervenuto accordo successivo al verbale di assegnazione del 2012 tra le sorelle e Pt_8
; - hanno eccepito l'inefficacia del testamento olografo, pubblicato per Notar Parte_6
in data 23.12.2020, per prescrizione decennale e, in subordine, per Per_4
l'intervenuta transazione divisoria tra le parti, nonché l'inammissibilità dell'azione rescissoria per l'intervenuta prescrizione ex art. 763 c.c.. Tutto ciò dedotto ed eccepito i convenuti e hanno chiesto al Tribunale, così Parte_5 Controparte_4
come precisato con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., di “1) Rigettare la domanda attrice gradatamente per inammissibilità, per le eccepite prescrizioni di cui al punto 4 ed infondatezza con vittoria di spese e competenze. 2) Rigettare le domande formulate dagli altri convenuti, per inammissibilità, decadenza e gradatamente per infondatezza. Con vittoria di spese e competenze di lite 3) In via riconvenzionale, disporre la esecuzione dell'obbligo di contrarre in favore dei germani ex art. 2932 c.c. e relativamente: A) Pt_5 Parte_6
alla transazione divisoria 1.10.2012 redatta dallo arch. dichiarare l'autenticità delle Per_3
firme apposte per sottoscrizione sul detto atto da tutti i germani . B) alla scrittura di Per_2
permuta 12.11.2012, e dichiarare la validità e l'autenticità delle firme di e Pt_8 Parte_6
per sottoscrizione sul detto atto. 4) Disporre, in esito, la divisione dei beni siti in
[...] Pt_9
- 11 - e Bivongi, denominati NE o MA, e , previa stima del loro Per_5 Parte_11
valore e dei frutti, con interessi ed accessori;
5) In via riconvenzionale autonoma, dichiarare la usucapione per possesso, uti domini, pacifico ed interrotto, per oltre venti anni dal 1978, sui seguenti cespiti: A) in favore del dott. delle seguenti unità immobiliari: Parte_5
immobiliari identificate nel NCEU al Foglio di Mappa n. 32, Part. n. 212 Sub. 3, Piano T-1
( ) oltre all'assegnazione di alcuni lotti in zona B3 di Randazzo identificati nell'allegata Pt_5
lottizzazione con i n.3,14,36 lettera A (a ) B) in favore della Signora Pt_5 Parte_6
delle seguenti unità immobiliari: Sub 2 Piano T-1 ( } quale casa di rispettiva abitazione, Per_6
e lotti n. 17,20,21 lettera B {a ), C) in favore degli stessi e è Per_6 Parte_5 Parte_6
stato assegnato il terreno e il Fabbricato Rurale in località definita “Tinturi” identificato nel
NCT con il Foglio 36 Part.130 e 131 4) In via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi non fossero riconosciute le superiori domande, non fosse riconosciuta la validità della scrittura di transazione divisionale e fosse confermata la validità ed efficacia del testamento olografo pubblicato in data 23.12.2020 su tutti i beni , i sig.ri e Parte_5 Parte_6
spiegano domanda di petizione di eredità quali legittimari, con riferimento alle assunte disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo dell'avv. pubblicato Persona_2
per notar in data 23.12.2020 e per l'effetto chiedono: - la riduzione delle dette Per_4
disposizioni di cui al testamento olografo dell'avv. nato a [...] il Persona_2
16.11.1920 e deceduto in Siderno in data 21.112007, ex artt. 536, 537, 553, 554, 557 c.c.;
- dichiarare l'apertura della successione legittima della madre nata a [...]
Siderno il 26.1.1931 e deceduta il 25.1.1990, con determina delle quote spettanti agli eredi, esclusi i beni usucapiti dai medesimi dr e da . - determinare, Parte_5 Controparte_4
previa stima, la quota di cui il de cuius poteva disporre come disponibile e la quota dei beni riservata a tutti i legittimari e ai concludenti, esclusi i beni usucapiti dai medesimi dr
[...]
e da . - Accertare le migliorie eseguite dai concludenti, e i tributi Pt_5 Controparte_4
versati determinandone gli importi, con accessori ed interessi anche litigiosi se dovuti e condannare i germani al pagamento pro quota delle dette somme. - Determinare i frutti con accessori ed eventuali passività. - In esito provvedere alla divisione dei beni e alla assegnazione delle unità immobiliari”.
Con decreto del 18.10.2023, emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il Giudice ha dichiarato la contumacia di , , Parte_8 Parte_7 Controparte_3
e e, stante la proposizione di domande Parte_3 Parte_2
riconvenzionali trasversali, ha disposto, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., la notifica ai
- 12 - convenuti contumaci della comparsa di costituzione e risposta con domanda di riconvenzionale avanzata da nonché della comparsa di Parte_4
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale avanzata da e Parte_5
, rinviando la causa alla nuova udienza di comparizione delle parti Parte_6
del 06.05.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del
16.02.2024, si è costituita in giudizio , la quale aderendo alla Parte_2
ricostruzione fattuale offerta da ha chiesto al Tribunale di Controparte_2
“Accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima in morte della signora Persona_1
ed in favore dei figli, indicati in epigrafe. Accertare e dichiarare l'apertura della successione testamentaria del defunto , giusto testamento olografo indicato in premessa e Persona_2
secondo le disposizioni ivi riportate, assegnando ai tre eredi nominati Pt_1 CP_5
e , la quota disponibile pari ad 1/3 del compendio ereditario oltre alla quota Controparte_1
di riserva, nonché la casa materna di C.so Vittorio emanuele, ante partem. Accertare il compendio mobiliare e immobiliare, costituente l'asse ereditario dei coniugi e Persona_1
. Determinare un Progetto di Divisione, che stabilisca le quote di pertinenza di Persona_2
ciascuno dei coeredi, ove possibile e, previo rigetto della domanda di usucapione avanzata da e , nel rispetto delle previsioni di cui al sorteggio effettuato inter partes Parte_5 Parte_6
in data 01.10.2012 dall'Arch. integrando,, tale progetto: a) Sulla base degli accordi Per_3
intercorsi tra i germani o tra alcuni di essi successivamente al sorteggio medesimo, b) Sulla base delle disposizioni testamentarie di , in virtù del testamento olografo, rinvenuto Persona_2
successivamente e pubblicato dal Notaio c) Sulla base delle modifiche di valore dei Per_4
cespiti e della loro attuale destinazione urbanistica, per effetto del Piano Strutturale di Zona, nuovo strumento urbanistico vigente nel Comune di Siderno, ancorché non ancora approvato, che ha sostituito il Piano Regolatore, vigente al momento del progetto divisionale redatto dall'Arch. d) Con i beni ereditari non menzionati nel suddetto Progetto Divisionale, ed Per_3
indicati e descritti nell'atto di citazione nonché con eventuali altri beni, non indicati nell'atto di citazione ma facenti parte dell'asse ereditario dei coniugi, e . Persona_1 Persona_2
Determinare l'esistenza di eventuali debiti, per tributi, relative ad imposte locali, IMU, TARI,
Acqua ed altre utenze, nonché di eventuali altri debiti;
oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio. Disporre l'assegnazione in favore dell'odierna convenuta, di cespiti di valore pari ad 1/11 dell'intero asse ereditario della defunta madre secondo le norme Persona_1
sulla successione legittima ed alla quota determinata secondo le norme dettate per la successione
- 13 - testamentaria per quanto concerne l'eredità del defunto padre (1/11 della Persona_2
quota di riserva ed 1/3 della quota disponibile;
con l'assegnazione alla Signora Parte_2
della quota parte della casa materna nel caso in cui l'attore in riconvenzionale
[...]
non intenda saldare la differenza dovuta (per come quantificata dal Parte_4
medesimo nel proprio atto) dell'acquisto di detta quota parte della casa sita in Siderno, Corso
Vittorio Emanuele, come previsto nell'atto di divisione. Assegnare agli altri condividenti i beni relitti, in proporzione alle quote ad essi spettanti. Porre le spese della odierna divisione a carico della massa ereditaria In caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
e, nel caso di opposizione chiaramente infondata, anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Si invita il coerede a voler Parte_4
perfezionare la compravendita della casa materna e di corrispondere il saldo del prezzo pattuito o di quello che verrà determinato tramite CTU ad ognuno nella quota di sua spettanza. In mancanza, si chiede che venga stimato, tramite CTU il valore del godimento esclusivo dell'immobile in questione (casa materna di C.so Vittorio Emanuele) da parte del sig.
[...]
a far tempo dal l'anno 2016 ed a tutt'oggi e fino all'effettivo rilascio, con interessi e CP_5
rivalutazione ed il risarcimento dei danni;
Per lo effetto, il Tribunale di Locri voglia condannare il sig. all'immediato rilascio della casa illegittimamente occupata sine titulo ed CP_5
al pagamento della somma stabilita dal CTU per gli anni da illegittima occupazione, quantificabile nel mancato affitto che avrebbe dovuto percepire sia l'odierna convenuta sia gli altri venditori assegnatari della casa materna, oltre al risarcimento dei danni subiti. Rigettare la domanda di usucapione avanzata dagli eredi e ”. Parte_5 Parte_6
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.02.2024 (in atti non vi è prova della tempestiva costituzione con “deposito perento” allegata dalla parte nel proprio atto), si è costituita in giudizio la quale ha allegato - in aggiunta Parte_3
ai fatti non contestati dedotti dalle altre parti circa le aperture delle successioni, al testamento e agli accordi sopraggiunti tra le parti - che successivamente alla sottoscrizione dell'accordo del 2012, è intervenuto un accordo tra la stessa e il fratello in forza del quale avrebbe avuto il possesso del lotto assegnato con il verbale _7
dell'ottobre 2012 a quest'ultimo, provvedendo a realizzare su tale lotto un fabbricato di tre piani. Ciò precisato, ha avanzato al Tribunale le seguenti Parte_3
conclusioni, così come precisate e integrate con la prima memoria istruttoria: “1) preliminarmente, rigettare le domande riconvenzionali e le eccezioni formulate da Parte_5
e nei confronti di , in quanto inammissibili, nulle ed
[...] Parte_6 Parte_3
- 14 - inefficaci, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., stante la tardività della costituzione dei medesimi;
ed in subordine e salvo gravame, in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2)Accertare e dichiarare l'apertura della successione testamentaria del defunto;
3) Accertare il Persona_2
compendio mobiliare e immobiliare, costituente l'asse ereditario dei coniugi e Persona_1
. 4)Determinare un Progetto di Divisione, che stabilisca le quote di pertinenza Persona_2
di ciascuno dei coeredi, ove possibile nel rispetto delle previsioni di cui al sorteggio effettuato inter partes in data 01.10.2012 dall'Arch. eventualmente integrando tale progetto: a) Per_3
Sulla base degli accordi intercorsi tra i germani o alcuni di essi successivamente al sorteggio medesimo, con particolare riferimento a quello scritto intercorso tra i germani e _7
, e tenuto conto anche della somma ingente spesa da quest'ultima per la realizzazione Parte_3
di una casa a tre piani dichiarare lo stesso valido tra le parti e opponibile a eventuali contestazioni o eccezione di alcuno degli altri eredi. b) Sulla base delle disposizioni testamentarie di , in virtù del testamento olografo, rinvenuto successivamente e pubblicato dal Persona_2
Notaio c) Sulla base delle modifiche di valore dei cespiti e della loro attuale Per_4
destinazione urbanistica, per effetto del Piano Strutturale Comunale- PSC, nuovo strumento urbanistico vigente nel Comune di Siderno, ancorché in corso di approvazione, che ha sostituito il Piano Regolatore, vigente al momento del progetto divisionale redatto dall'Arch. d) Per_3
Con i beni ereditari, non menzionati nel suddetto Progetto Divisionale, ma indicati e descritti nell'atto di citazione, nonché con eventuali altri beni, non indicati nell'atto di citazione ma facenti parte dell'asse ereditario dei coniugi, e , che saranno Persona_1 Persona_2
eventualmente accertati dal CTU.5) Determinare l'esistenza di eventuali debiti, per tributi, imposte locali, IMU, TARI, Acqua ed altre utenze, nonché di eventuali altri debiti;
oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio. 6) Porre le spese della odierna divisione a carico della massa ereditaria 7) In caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
e, nel caso di opposizione chiaramente infondata, anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. 8) Invita il coerede a voler Parte_4
perfezionare la compravendita della casa materna e di corrispondere alla venditrice il saldo del prezzo pattuito (valore di stima dell'Arch. o in subordine di quello che verrà determinato Per_3
tramite CTU, o compensare lo stesso in parte con la dazione di alcuni terreni a lui assegnati nel Progetto Divisionale. 9) In mancanza, si chiede che venga stimato, tramite CTU, il valore del godimento esclusivo dell'immobile in questione (casa materna di C.so Vittorio Emanuele) da parte del sig. , a far tempo dall'estate 2016 ed a tutt'oggi e fino all'effettivo Parte_4
rilascio, con interessi e rivalutazione ed il risarcimento dei danni. 10) Per lo effetto, il Tribunale di Locri voglia condannare il sig. all'immediato rilascio della casa Parte_4
- 15 - illegittimamente occupata sine titulo ed al pagamento della somma stabilita dal CTU per gli anni da illegittima occupazione, quantificabile nel mancato affitto che avrebbero dovuto percepire la Signora e gli altri venditori, assegnatari della casa materna, Controparte_2
oltre al risarcimento dei danni subiti, che saranno giudizialmente accertati. 11) Si chiede che venga stimato, tramite CTU, il valore del godimento esclusivo dei terreni di e Parte_10
, negli ultimi 4 anni, e dei frutti percepiti in modo esclusivo dai sigg.ri Parte_12
e , che devono rendere il conto della gestione ai Parte_4 Parte_1
fini della formazione della massa ereditaria e delle quote”. Si precisa che le conclusioni di cui ai numeri da 8 a 11 sono state avanzate soltanto con la memoria n.1 ex art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del
19.02.2024, si è costituito in giudizio il quale: - ha confermato la Parte_7
ricostruzione dei fatti principali fondanti la domanda di divisione;
- ha preso posizione in relazione alla qualificazione dell'accordo intervenuto tra le parti nell'ottobre 2012; - ha confermato l'accordo intercorso con la LL - ha Parte_3
contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da e Pt_5
. Il convenuto dunque, ha chiesto al Tribunale Parte_6 Parte_7
di “respingere la domanda riconvenzionale di e;
accertare e Pt_5 Parte_6
dichiarare l'apertura della successione legittima di e della successione Persona_1
testamentaria di;
- accertare l'intero compendio ereditario, mobiliare e Persona_2
immobiliare ed eventuali debiti gravanti sull'asse ereditario;
predisporre progetto divisionale nel rispetto delle assegnazioni immobiliari di cui all'atto di divisione dell'1/10/2012 e dei successivi accordi intercorsi tra le parti e tenendo conto dei beni ancora indivisi non compresi nell'accordo del 2012; assegnare a i cespiti mobiliari ed immobiliari in Parte_7
relazione alla quota ereditaria a lui spettante, ferma restando l'assegnazione dei beni di cui all'accordo del 2012”.
Con decreto del 12.03.2024, emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il Giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia di e Parte_7 Parte_3
, ha disposto che e depositassero Parte_2 Parte_5 Parte_6
la prova dell'avvenuta notifica della loro domanda nei confronti dei convenuti contumaci, con fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti per il
03.06.2024. Con successivo decreto del 09.04.2024, il Giudice ha disposto la
- 16 - rinotifica nei confronti di della comparsa di costituzione di Parte_8 [...]
e , fissando la nuova udienza per la comparizione delle Pt_5 Parte_6
parti del 07.10.2024, con decorrenza dei termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.06.2024, si è costituita in giudizio la quale, confermata la ricostruzione offerta dalle altre parti dei Parte_8
fatti principali fondanti la domanda di divisione, ha chiesto al Tribunale di
“preliminarmente accertare il compendio ereditario mobiliare ed immobiliare delle masse ereditarie della sig.ra e del sig. ; accertare e dichiarare l'apertura Persona_1 Persona_2
della successione legittima della de cuius e l'apertura della successione Persona_1
testamentaria del de cuius , determinando ed assegnando, previa nomina di Persona_2
consulente tecnico d'ufficio per la proposizione di un progetto divisionale, la quota riservata a ciascuno degli 11 figli e la quota di disponibile del de cuius agli eredi Persona_2
testamentari , e con spese a carico della dividenda massa CP_5 Pt_1 CP_1
ereditaria e con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con decreto del giorno 11.07.2024, emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il
Giudice ha revocato la contumacia di confermando l'udienza del Parte_8
07.10.2024.
Alla prima udienza il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione della controversia, riservando la decisione sulle richieste delle parti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.10.2024, il Giudice ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, rinviando la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 10.03.2025 e assegnando i termini ai sensi dell'art. 189
c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.10.2024, si è costituita in giudizio la quale, aderendo alla ricostruzione fattuale offerta dall'attore, ha Controparte_3
chiesto che al Tribunale di “in via preliminare disporre la nomina di CTU al fine di effettuare ricognizione di tutti i beni delle eredità di e , nella loro Persona_1 Persona_2
consistenza, nonché situazione giuridica e liberi da qualunque vincolo, nonché determinazione dei valori di tutti i beni e redazione di un progetto di divisione;
tenendo conto dei nuovi strumenti urbanistici vigenti;
provvedere alla divisione dei beni, all'assegnazione degli stessi e allo
- 17 - scioglimento della comunione ereditaria spettante a ciascun coerede mantenere l'attribuzione dei beni stipulati fra i coeredi con rogiti notarili oggetto del piano di divisione sottoscritto fra le parti;
accertare debiti tributari su tutti i beni caduti in successione;
porre le spese dell'odierna divisione a carico della massa ereditaria”.
Con ordinanza del giorno 08.04.2025, resa all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
§ 2. Thema decidendum e competenza.
In primo luogo, è opportuno premettere che a seguito della riforma del processo civile, adottata con il D. Lgs. 149/2022, è stato abrogato il n. 6 dell'art. 50 bis c.p.c., disciplinante le cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, con la conseguenza che l'odierno giudizio ricade tra i giudizi di competenza monocratica.
§ 2.1 In via preliminare, va revocata la dichiarazione di contumacia di
[...]
. CP_3
§ 2.2 Ciò posto, occorre delimitare il thema decidendum della presente controversia, valutando l'ammissibilità delle domande proposte.
Partendo dall'esame delle domande avanzate in via riconvenzionale, occorre osservare che soltanto (costituitosi in giudizio il 30.09.2023), Controparte_1
(costituitosi in giudizio il 02.10.2023) e Controparte_2 Parte_4
(costituitosi in giudizio il 03.10.2023) si sono costituiti in giudizio
[...]
tempestivamente, nel rispetto dell'art. 166 c.p.c., a norma del quale la costituzione del convenuto deve avvenire almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione, nel caso in esame indicata per il 12.12.2023, con termine ultimo per la costituzione tempestiva dei convenuti del 03.10.2023.
La costituzione oltre il suddetto termine determina, ai sensi dell'art. 167, comma
2, c.p.c., la decadenza dalla proposizione delle domande riconvenzionali, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Alcuna rilevanza ai fini della valutazione della tempestività della costituzione assumono i provvedimenti assunti dal giudice in sede di controlli preliminari ovvero l'impugnativa degli stessi da parte delle controparti processuali, atteso che la
- 18 - declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio non è soggetta al rilievo di parte ed esula dalla disponibilità delle stesse parti, con la conseguenza che alcun effetto sanante può discendere dal comportamento di queste ultime, né tantomeno dalla mancata adozione da parte del giudice di determinazioni decisorie in una fase preliminare, deputata alla sola verifica della corretta instaurazione del giudizio.
Ne discende che devono essere dichiarate inammissibili la domanda ex art. 2932
c.c., la domanda di usucapione, la domanda di riduzione e la domanda relativa ai miglioramenti e ai frutti proposte da e;
allo stesso Parte_5 Parte_6
modo vanno dichiarate inammissibili le eccezioni di intervenuta prescrizione, trattandosi di eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio e soggette alla decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c..
Inoltre, devono essere dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali avanzate da , in quanto tardive e atteso che alcuna richiesta di Parte_2
rimessione in termini, previa prova della mancata notifica dell'atto introduttivo nei propri confronti (risulta in atti la consegna dell'atto di citazione al destinatario), è stata avanzata, nonché le domande nuove avanzate dalla convenuta Parte_3
con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c..
[...]
Quanto agli ulteriori convenuti che si sono costituiti in giudizio tardivamente
(inclusa , per le domande formulate con l'atto di costituzione), va Parte_3
osservato che gli stessi hanno aderito alla domanda di accertamento dell'apertura della successione dei genitori e alla domanda di divisione del compendio ereditario proposta dall'attore, per cui alcuna domanda nuova è stata avanzata in via riconvenzionale con la comparsa di costituzione, tenuto conto altresì che il riferimento alla necessità che la divisione avvenga nel rispetto della legittima non può essere interpretato come proposizione di una autonoma domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius (domanda che, in ogni caso Persona_2
sarebbe, inammissibile in quanto formulata tardivamente).
In definitiva, oggetto del presente giudizio sono la domanda di accertamento dell'apertura della successione ab intestato di e della successione Persona_1
testamentaria di la domanda di scioglimento della comunione Persona_2
- 19 - ereditaria venutasi a creare a seguito dell'apertura delle suddette successioni, avanzate in via principale e alle quali hanno aderito i convenuti, nonché le domande avanzate in via riconvenzionale da e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Parte_4
§ 3. Sull'apertura della successione di e . Persona_1 Persona_2
Delimitato il thema decidendum, va osservato che risulta provato dalla documentazione presente in atti che , nata a [...] il 26 gennaio Persona_1
1931, è deceduta in data 25.01.1990, lasciando quali chiamati all'eredità i figli, odierne parti in giudizio, e il marito (cfr. certificato originario di Persona_2
famiglia all. 2 all'atto di citazione). L'accettazione dell'eredità da parte dei figli della de cuius non è stata contestata da alcuna delle parti, che hanno speso la qualità di eredi della madre , mentre l'accettazione dell'eredità da parte del marito Persona_1
può ricavarsi dalla presentazione della dichiarazione di successione e Persona_2
dell'annessa richiesta di voltura catastale del 23.07.1990 - cfr. doc. n. 4 all. all'atto di citazione - (in merito Cass. Sez. 3, 13/08/2024, n. 22769).
è deceduta senza lasciare disposizioni testamentarie, per cui si può Persona_1
affermare che a seguito del decesso della stessa si è aperta la successione ab intestato con devoluzione dei beni ricadenti nell'asse ereditario ai figli e al coniuge nella misura indicata dall'art. 581 c.c., ovverosia nella misura di 2/3 ai figli Parte_1
Controparte_1 Controparte_3 Parte_8 Parte_7
, , Parte_3 Parte_2 Parte_6 Parte_5 [...]
e nella misura di 1/3 al marito Parte_4 Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...]. Per_2
Quest'ultimo, tuttavia, è venuto a mancare, come risulta dal certificato di morte in atti, in data 21.11.2007 in Siderno (RC), disponendo dei propri beni con testamento olografo pubblicato in data 23.12.2020 n. 10255 del Repertorio, n. 6330 della Raccolta (cfr. all. n. 10 all'atto di citazione) per cui dev'essere dichiarata aperta la successione testamentaria di . Persona_2
§ 4. Sugli accordi intervenuti tra le parti.
- 20 - Ciò posto, si deve considerare che con atto del giorno 01.10.2012 le odierne parti in giudizio hanno sottoscritto un accordo con cui hanno assunto degli obblighi in relazione allo scioglimento parziale della comunione ereditaria venutasi a creare a seguito della morte dei genitori. Sul punto le parti hanno contraddetto in ordine alla qualificazione del negozio e alla sua efficacia. Il Tribunale è pertanto chiamato a prendere posizione al riguardo, stante l'idoneità della questione a ripercuotersi sulle concrete operazioni divisionali e, quindi, sul prosieguo del giudizio.
Quanto alla qualificazione dell'accordo in esame, occorre evidenziare che lo stesso non può essere ricondotto né alla transazione divisoria né al contratto divisorio, in quanto difetta la volontà delle parti di trasferire i beni ricadenti nella comunione ereditaria, a seguito del sorteggio delle quote ereditarie predeterminate. Detto in altri termini, elemento necessario di ognuno dei tipi negoziali in questioni è l'effetto traslativo dei beni oggetto delle singole quote, mancante nel caso di specie.
Per di più, per quanto riguarda in particolare la transazione divisoria, oltre alla volontà di sciogliere con l'atto sottoscritto la comunione ereditaria, manca anche l'elemento principale della volontà di sciogliere la comunione in via transattiva, per evitare liti o risolvere quelle già in corso, senza tener conto del calcolo delle quote in parti uguali ovvero nella misura corrispondente al diritto vantato (cfr. in tal senso tra molte Cass. Sez. 2, 07/01/2025, n. 210, per cui «In tema di transazione divisoria novativa, è indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario»).
Invece, per quanto riguarda il contratto divisorio, nell'accordo dell'ottobre 2012 sottoscritto dalle parti, difetta la volontà di sciogliere la comunione, atteso che le parti hanno inteso obbligarsi a stipulare successivi atti pubblici per provvedere all'attribuzione delle quote individuate preventivamente e assegnate dopo sorteggio.
Invero, giova considerare in merito che, secondo la migliore dottrina, l'accordo divisorio è un contratto che - alla luce (i) del suo contenuto patrimoniale nonché (ii) della sua efficacia estintivo/costitutiva o “regolatrice” del rapporto di comunione -
- 21 - realizza il passaggio dalla contitolarità pro-indiviso alla proprietà solitaria sui beni componenti ciascuna porzione divisionale, contratto che, ai sensi dell'art. 1350 c.c.
n. 11, deve “farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità”.
Ciò posto, l'accordo stipulato dalle odierne parti in giudizio, sebbene abbia la forma scritta richiesta dal citato art. 1350 c.c., non può essere qualificato come accordo di divisione definitivo e non estingue il rapporto di comunione.
Ricorrendo ai criteri dettati dal Codice civile per l'interpretazione del contratto, infatti, si possono rinvenire una serie di elementi - come meglio si vedrà in prosieguo
- che inducono a qualificare l'accordo come preliminare di divisione, secondo i consolidati principi formulati in materia dalla giurisprudenza («In tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine.
Solo qualora dimostri, con argomentazioni convincenti, l'impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale, potrà utilizzare i criteri sussidiari di interpretazione, in particolare il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ed il principio di conservazione» Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 9786 del 23/04/2010 conf. Cass. Sez. 3, n. 23142 del 31/10/2014, per cui «La qualificazione del contratto come preliminare o definitivo (nella specie, relativo alla cessione di un pacchetto azionario) si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, il quale, nell'interpretazione del contratto, ove il dato letterale sia equivoco, può ricorrere al criterio di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ. (comune intenzione delle parti), assegnando rilievo anche all'avvenuta esecuzione delle prestazioni (nella specie, immediata, sì da rendere evidente che le parti avessero inteso concludere un contratto definitivo e non preliminare)»).
§ 4.1 Ai fini dell'interpretazione del negozio in esame, deve essere considerato:
a. il dato letterale del titolo attribuito all'accordo che viene indicato come “verbale, avente valore e forza di compromesso vincolante, e del sorteggio di parte delle quote dell'asse ereditario a favore degli eredi aventi causa”; Persona_8
- 22 - b. la previsione nell'accordo per cui “si stabilisce altresì che il presente verbale nella sua interezza, con i relativi allegati, abbia valore di compromesso vincolante tra i sottoscritti ed eredi tutti”;
c. la previsione di ulteriori attività da svolgere a seguito del sorteggio e dell'assegnazione delle quote e, in particolare, dalla statuizione secondo cui “gli eredi di tutti sin da ora decidono di dare incarico all'Arch. una volta effettuato il Persona_3
sorteggio ed assegnate le quote a ciascuno avente causa di procedere al frazionamento e alle eventuali variazioni di natura catastale o urbanistica e alle relative incombenze al fine di formalizzare poi il tutto davanti al notaio”;
d. la previsione di una clausola penale per l'ipotesi di mancato rispetto delle risultanze del sorteggio fatta salva la possibilità di eventuali permute volontarie tra gli eredi;
e. la precisazione che alcuni terreni della lottizzazione redatta dall'Arch. Per_3
“sono in parte ancora del comune e che occorre regolarizzare il tutto con un atto di permuta come da convenzione controfirmata dalle parti”.
Orbene, il dato letterale consistente nelle pattuizioni testé riportate induce a ritenere che le parti abbiano voluto accordarsi per la successiva divisione della comunione ereditaria, stabilendo i lotti da attribuire a ognuno di loro, così come individuati nel verbale sottoscritto a seguito di sorteggio. Tale conclusione è avvalorata altresì dal comportamento successivo delle parti e, in particolare, da:
i. la circostanza che in data 23.11.2012 le parti e Parte_7 Parte_3
hanno pattuito la cessione del bene assegnato al primo in favore della
[...]
seconda, a fronte del pagamento del corrispettivo individuato in fase di stima dei beni, e prevedendo il pagamento immediato di parte del prezzo e il saldo “alla data della stipula del rogito notarile che dovrà avvenire nello stesso giorno della divisione dell'asse ereditario dei beni così come stabilito dall'accordo del sorteggio effettuato in data
01/10/2012”;
ii. la circostanza che successivamente alla sottoscrizione dell'accordo sono intervenuti dei negozi, uno del 02.11.2017 denominato “assegnazione in conto di futura divisione e donazione” (cfr. all. 8 atto di citazione) e uno del 01.03.2018 denominato
- 23 - “assegnazione in conto di futura divisione” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta di e ), redatti dinnanzi al notaio, dott. in Pt_5 Parte_6 Per_4
cui le parti si sono qualificate come comproprietari di beni assegnati con la suddetta scrittura privata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, si deve concludere che la comunione ereditaria non si è sciolta in forza dell'accordo intervenuto in data
01.10.2012. Tuttavia, quest'ultimo ha carattere vincolante tra le parti, atteso che alcuna manifestazione di volontà di risoluzione congiunta è intervenuta, né alcuna delle parti ha impugnato il negozio ovvero ne ha chiesto la risoluzione, con la conseguenza che delle pattuizioni in esso contenute dovrà tenersi conto in sede di divisione dei compendi ereditari oggetto di domanda di scioglimento della comunione.
§ 4.2 Allo stesso modo, dovrà tenersi conto di quanto stabilito negli atti pubblici di “assegnazione in conto di futura divisione” del 02.11.2017 e del 01.03.2018. Con tali atti, invero, le parti hanno inteso attribuire a con l'atto del Parte_1
02.11.2017, il bene identificato al Catasto fabbricati del comune di Siderno al foglio
32 p.lla 163 sub 3 con aggraffata la p.lla 164 sub 1 e a , con l'atto del Controparte_3
giorno 01.03.2018, il bene identificato al Catasto fabbricati del comune di Siderno al foglio 32 p.lla 163 sub 4 con aggraffata la p.lla 164 sub 2, stabilendo che il valore del bene attribuito “in anteparte” sarà computato in occasione della divisione da effettuarsi.
Per cui, in forza di detti atti pubblici, si è realizzato l'effetto traslativo concerne i beni attribuiti in anticipo rispettivamente a e , i quali sono Pt_1 Controparte_3
usciti dalla comunione ereditaria (che continua a riguardare tutti gli altri beni facenti parte del compendio comune) ma del cui valore si dovrà tenere conto ai fini delle attribuzioni delle quote ereditarie.
§ 4.3 Per quanto, invece, riguarda gli accordi subentrati tra i singoli comunisti, a seguito dell'assegnazione preliminare effettuata con l'accordo dell'ottobre 2012, occorre fare le seguenti considerazioni, distinguendo i contratti stipulati per iscritto dall'accordo verbale.
- 24 - § 4.3.1 L'accordo intervenuto in data 23.11.2012 tra e Parte_7
con cui hanno pattuito la cessione del bene assegnato Parte_3
nell'accordo preliminare a in favore di a Parte_7 Parte_3
fronte del pagamento del corrispettivo individuato in fase di stima dei beni, diversamente dall'assegnazione del bene in conto di futura divisione (che ha coinvolto tutti i comunisti), non ha determinato il trasferimento del bene, dovendosi collocare nell'alveo dei contratti con effetti obbligatori. Con tale accordo, infatti, le parti hanno inteso prevedere l'obbligo di trasferire il bene attribuito in via preliminare a Parte_7
in favore di . In altri termini, non ha
[...] Parte_3 Parte_7
disposto del bene oggetto dell'accordo del 23.11.2012 (del quale, del resto, non aveva la piena disponibilità essendone comproprietario insieme agli altri comunisti ereditari) ma del suo diritto a ottenere l'assegnazione del bene in fase divisoria a seguito dell'accordo preliminare dell'ottobre del 2012.
§ 4.3.2 Tale qualificazione appare condivisibile anche in relazione all'accordo intervenuto tra e in data 12.12.2012, con il Parte_6 Parte_8
quale le germane hanno inteso permutare tra loro il diritto a ottenere l'assegnazione del bene secondo l'accordo preliminare dell'ottobre 2012.
§ 4.3.3 In merito all'accordo intercorso tra da una Parte_4
parte, e e dall'altra parte, invece, è CP_2 Pt_2 Controparte_1
necessario interrogarsi circa la qualificazione di tale accordo e la sua validità. Le parti interessate da tale accordo verbale concordano nel ritenere che oggetto dello stesso fosse la cessione della casa materna sita in Siderno al Corso Vittorio Emanuele
(ovvero piazza Marconi, n. 2), assegnata in forza del sorteggio di cui all'accordo preliminare ad e in favore di CP_2 Pt_2 Controparte_1 [...]
mentre allegano in modo difforme il contenuto della Parte_4
controprestazione prevista a carico di quest'ultimo e a favore dei primi tre.
In linea con quanto osservato finora e tenuto conto della qualificazione dell'accordo dell'ottobre 2012, anche il patto negoziale in esame deve essere qualificato come una cessione del diritto scaturente dal preliminare di scioglimento della divisione da parte dei germani e in CP_2 Pt_2 Controparte_1
- 25 - favore di escludendo pertanto alcuna volontà traslativa Parte_4
del diritto reale.
Ciò posto, in merito alla forma di tale accordo, va ricordato l'art. 1351 c.c., in forza del quale il contratto preliminare, a pena di nullità, deve rivestire la stessa forma del contratto definitivo, nonché l'art. 1350 c.c., che prevede la forma scritta ad substantiam per “11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari”.
Ne consegue che il contratto preliminare della divisione di beni immobili deve rivestire la forma scritta a pena di nullità. Allo stesso modo il contratto con il quale le parti hanno disposto dei diritti acquisiti in forza del preliminare di divisione, in quanto destinato a produrre effetti diretti sulla divisione e sul trasferimento di beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam. Tale approdo risulta rafforzato dall'applicazione del principio di simmetria delle forme - affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite in una ormai risalente sentenza (Cass. SU 28/08/1990 n.
8878) e che ha trovato continuità applicativa non senza assestamenti di percorso registrati nel tempo - in più recenti pronunce (a far data da: Cass. SU n. 14524 del
11/10/2002; Cass. n. 9341 del 17/05/2004, fino a: Cass. n. 8504 del 14/04/2011;
Cass. n. 13290 del 26/06/2015; Cass. n. 30446 del 23/11/2018) - in forza del quale il negozio accessorio deve rivestire la medesima forma di quello principale. Infatti, se il contratto accessorio deve rivestire la medesima forma del principale, a fortiori la medesima forma deve essere rivestita dal contratto con cui si realizza una cessione della posizione derivante dal contratto principale, come avvenuto nel caso in esame.
In definitiva, poiché l'accordo tra i germani e Parte_4 CP_2 Pt_2
e è intervenuto pacificamente in forma verbale, lo stesso deve essere CP_1
dichiarato nullo per difetto della forma scritta ad substantiam. Del resto, la forma scritta non può ricavarsi dalle comunicazioni per iscritto rese dalle parti per l'esecuzione dell'accordo, atteso che, come chiarito dalla Corte di legittimità, «L'atto scritto, richiesto dalla legge "ad substantiam" e non "ad probationem" per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento, da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non soddisfa l'esigenza del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 cod. civ., secondo cui i contratti preliminari di vendita di beni
- 26 - immobili debbono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità,
l'attestazione di pagamento sottoscritta dall' "accipiens" e dal "solvens", e concernente somma corrisposta in esecuzione di un patto negoziale di cui si presuppone la futura stipula senza che ne sia documentata la giuridica esistenza nella sola forma valida richiesta dalla legge» (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 25424 del 12/11/2013).
§ 5. Sulle domande di rendiconto/condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e risarcimento danni.
In merito alla domanda di rendiconto avanzata da nei Controparte_1
confronti di e fondata sull'assunto - contestato Pt_1 Parte_4
da questi ultimi - del loro possesso esclusivo dei terreni siti in e Parte_10 [...]
, negli ultimi quattro anni, va rilevato che non risulta allegato e Parte_12
provato (non sono state formulate richieste istruttorie in tal senso) che vi siano state delle formali richieste di godimento diretto o indiretto dei beni nei confronti degli asseriti occupanti (in merito all'allegata occupazione è stata formulata richiesta di prova testimoniale inammissibile, in quanto formulata genericamente), utili a dare conto di un danno subito, sicché la relativa domanda va rigettata.
In tal senso, infatti, si è pronunciata la Corte di legittimità, secondo cui: «L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso» (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2423 del
09/02/2015; il principio è stato poi di recente ribadito da Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.
1738 del 20/01/2022, per cui «Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»; e da Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023,
- 27 - che ha affermato che «In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo»).
Va, inoltre, osservato che le difese spiegate da e Pt_1 Parte_4
in risposta alla domanda di rendiconto avanzata da e la
[...] Controparte_1
relativa allegazione di un uso esclusivo dei terreni in esame da parte di quest'ultimo non sono state seguite dalla proposizione di una domanda di rendiconto, né la stessa può ritenersi implicitamente avanzata (cfr. Cass. Sez. 2, 04/06/2019, n. 15182 per cui «L'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c.»).
I principi testé affermati sono validi anche in relazione alle domande avanzate da e nei confronti di per CP_1 Controparte_2 Parte_4
l'occupazione della casa materna sita in Siderno alla via Marconi n. 2, le quali devono essere pertanto rigettate. In particolare, in relazione al godimento della casa materna, in atti non solo non vi è prova - né richieste istruttorie - circa l'intervenuta manifestazione, da parte dei germani istanti, dell'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ma dalle allegazioni relative all'accordo verbale intervenuto tra le parti per la cessione del bene in considerazione e dai documenti versati in atti, relativi alle richieste di stipula del contratto definitivo in esecuzione dell'accordo verbale, emerge l'acquiescenza all'utilizzo del bene da parte di
[...]
Da quanto finora riportato emerge altresì l'infondatezza della Parte_4
domanda risarcitoria, avanzata in modo generico (non è stato nemmeno allegato il danno subito né sono state formulate richieste istruttorie in tal senso), esclusa la sussistenza di un fatto illecito, ovvero un'occupazione sine titulo, considerando che
- 28 - , in quanto comproprietario, aveva il diritto di godere del Parte_4
bene caduto in comunione ereditaria.
§ 6. Sui miglioramenti dei beni in comunione.
Alcune delle parti hanno allegato di aver effettuato, nel corso degli anni, degli interventi di miglioramento dei beni caduti in successione. In merito, giova ricordare il principio affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità per cui «il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore» (cfr. Cass. Sez. 2, 21/02/2019, n. 5135). La parificazione della posizione del coerede a quella del mandatario o utile gestore implica che alcuna autorizzazione da parte degli altri coeredi sia necessaria al fine di poter effettuate degli interventi manutentivi ovvero migliorativi.
E ancora è opportuno evidenziare che «[…] (cfr. Cass. n. 21223/2014), rientrando nella nozione di migliorie della cosa comune quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano al bene un aumento di valore, accrescendone il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto alla "res" in cui vanno ad incorporarsi, in relazione a tali interventi il comproprietario che ne sia autore ha titolo per domandare il rimborso solo "pro quota" agli altri condividenti, e non anche, come invece prospettato in ricorso, per l'intero» (così in motivazione Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5527 del 2020) e che non vi è necessaria coincidenza tra l'ammontare delle somme suscettibili di essere richieste a titolo di rimborso e gli effetti sulla stima del bene che le migliorie eseguite possano produrre (cfr. Cass. n. 6982/2009).
In merito alla stima dei beni, infatti, si deve osservare che nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, avendo riguardo ad ogni elemento incidente sul valore di mercato (cfr. Cass. Sez. 6, 04/03/2020, n. 5993).
Inoltre, è necessario ricordare che il diritto del coerede a ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della massa ereditaria deve formare oggetto di
- 29 - autonoma domanda, che può essere avanzata contestualmente alla domanda di divisione ovvero in via autonoma.
Ne deriva che nell'odierno giudizio l'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute per i miglioramenti potrà essere vagliato, previa rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, soltanto in relazione all'unica domanda espressamente formulata nel rispetto delle preclusioni processuali, ovverosia quella avanzata da
[...]
Parte_4
§ 7. Sulle ulteriori domande e spese del giudizio.
Stante poi la necessità di decidere sulle ulteriori istanze rispettivamente avanzate dalle parti, va disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati. Il giudizio deve dunque proseguire in istruttoria secondo le indicazioni contenute nella presente sentenza parziale.
In ordine alle spese si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, CP_3 Parte_8 Parte_7 Parte_3 Parte_2
, ,
[...] Parte_6 Parte_5 Parte_4 [...]
ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_2
provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_3
2. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate da
[...]
e , da e;
Pt_5 Parte_6 Parte_2 Parte_3
3. dichiara aperta la successione ab intestato di , nata a [...]_1
il 26 gennaio 1931, e ivi deceduta in data 25 gennaio 1990;
4. dichiara aperta la successione testamentaria di , nato a [...]_2
(RC) il 16 novembre 1920 e deceduto in Siderno (RC) il 21 novembre 2007, in forza di testamento olografo pubblicato in data 23.12.2020 n. 10255 del
Repertorio, n. 6330 della Raccolta;
- 30 - 5. dichiara la nullità del contratto verbale intercorso tra Parte_4
, da una parte, e e , dall'altra
[...] CP_1 CP_2 Parte_2
parte;
6. rigetta la domanda di rendiconto avanzata da nei confronti Controparte_1
di e Parte_4 Parte_1
7. rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e di risarcimento danni avanzata da e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di;
Parte_4
8. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Locri, il 05 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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