Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 28/08/2023, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/08/2023
N. 04895/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03186/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3186 del 2020, proposto da
Build Dreaming S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Vitale, Anna Rita De Crescenzo e Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Comiziano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Tafuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento 2 luglio 2020 prot.n.2550, del Comune di Comiziano recante diniego della richiesta, presentata in data 14 maggio 2020 protocollata al n.1897, per l'ottenimento di Permesso di Costruire convenzionato relativo al progetto di una struttura commerciale alla via SS 7 bis al Foglio 6 part.lla 23;
2) del preavviso di diniego 9 giugno 2020 prot.n.2243, notificato in data 12 giugno 2020, ove e per quanto lesivo;
3) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, per quanto lesivo dello jus aedificandi della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Comiziano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 luglio 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il diniego opposto dal Comune di Comiziano alla sua istanza di rilascio del permesso di realizzare una struttura commerciale, sul duplice presupposto che, in concreto:
- l’istante non sarebbe legittimato a richiedere il titolo edilizio in quanto titolare solo pro quota dell’area interessata dall’intervento;
- l’intervento proposto non può essere realizzato in via diretta, ma presuppone la presentazione e approvazione di un piano attuativo, in quanto ricadente in un’area non ancora urbanizzata.
Il ricorso è affidato a un unico articolato motivo con il quale la ricorrente critica il diniego sostenendo che l’area interessata dall’intervento sarebbe completamente urbanizzata, con conseguente esonero dall’adozione di un piano attuativo e, comunque, il Comune avrebbe potuto e dovuto rilasciare un permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis d.P.R. n. 380/2001, necessiti soddisfare residue esigenze di urbanizzazione.
Il Comune di Comiziano ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 20 luglio 2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
Il provvedimento impugnato è sorretto da due autonomi capi di motivazione che avrebbero dovuto essere gravati con distinte, specifiche censure.
Il ricorso invece, come osservato dal Comune resistente, censura diffusamente solo il secondo capo di motivazione, limitandosi, quanto al primo, a rinviare alle osservazioni procedimentali nelle quali la ricorrente affermava di essere stata formalmente autorizzata dagli altri comproprietari a presentare la richiesta di permesso di costruire.
Tuttavia, poiché non è reperibile in atti alcuna autorizzazione e poiché il Comune resistente ne ha contestato l’esistenza, ribadendo il difetto di legittimazione della ricorrente alla presentazione dell’istanza, la motivazione, che su tale presupposto ha denegato il permesso di costruire, supera il vaglio di legittimità perché, in sostanza, non viene censurata né in fatto, né con pertinenti ragioni di diritto.
Pertanto, in applicazione del principio secondo il quale non può annullarsi il provvedimento plurimotivato se una delle motivazioni che lo giustificano resiste o non è soggetta a censure, il ricorso deve essere respinto indipendentemente dall’esame – per questo non necessario - delle censure opposte agli altri capi di motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Comiziano, delle spese processuali, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023, tenutasi in collegamento da remoto in modalità Microsoft teams, con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO