CASS
Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/08/2024, n. 32251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32251 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NG RI, nata in [...] il [...]; avverso la sentenza del 05/05/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avvocato Roberto Craveia. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 maggio 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Torino del 25 maggio 2021, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato come commesso il 30 maggio 2013 e il 30 settembre 2013. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32251 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 16/05/2024 La Corte di merito ha revocato la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di restituzione e ha altresì revocato la confisca, confermando nel resto la sentenza di primo grado quanto alla posizione dell'odierna ricorrente. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. In primo luogo, si lamentano l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione in relazione all'esistenza di elementi per la sussistenza di responsabilità a titolo concorsuale nei confronti dell'imputata, la quale, al momento dei fatti, non ricopriva cariche societarie, in quanto l'impresa di cui era precedentemente titolare era stata incorporata in una società amministrata ad altro soggetto. Si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le condotte pregresse della ricorrente sarebbero un elemento sufficiente per configurare il concorso nel reato, avendo questa partecipato alla creazione del meccanismo fraudolento. 2.2. Si contesta, in secondo luogo, la violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., per la mancata correlazione tra imputazione e sentenza, avendo la Corte d'appello attribuito alla ricorrente una diversa responsabilità, a titolo concorsuale, a fronte di un'imputazione riferita alla sua qualità di legale rappresentante della società al momento dei fatti. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si denunciano la violazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del dolo specifico, che sarebbe stato desunto, con inammissibile automatismo, dalla natura fittizia delle fatture oggetto dell'imputazione. 2.4. In quarto luogo, si lamentano vizi di motivazione e la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 1.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, 2 risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403; Sez. U. n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220511). 1.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui l'eventuale accoglimento dei primi tre motivi di ricorso - riferiti alla responsabilità penale - renderebbe comunque necessario un annullamento con rinvio al giudice di secondo grado, per una rivalutazione del quadro istruttorio. 1.3. Né può dirsi che i primi tre motivi del ricorso siano manifestamente infondati, perché attengono a questioni di fatto e di diritto effettivamente rilevanti ai fini della decisione di merito e non risultano formulati in modo non specifico, essendo accompagnati da sufficienti riferimenti sia alla motivazione della sentenza impugnata sia agli atti di causa e, in particolare, alla mancanza della qualità di legale rappresentante della società in capo all'imputata al momento del fatto. 2. Dall'esame degli atti risulta che il termine di prescrizione è ad oggi già decorso. Infatti, secondo la disciplina vigente ratione temporis, il delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 27 dicembre 2011, si prescrive nel termine di anni 10, sulla base della previsione dell'art. 157, primo comma, cod. pen. e della disciplina speciale dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, in presenza di più atti interruttivi senza che risultino agli atti sospensioni. si giunge coi alla data finale del 30 settembre 2023, precedente alla pronuncia della presente sentenza. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 16/05/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avvocato Roberto Craveia. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 maggio 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Torino del 25 maggio 2021, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato come commesso il 30 maggio 2013 e il 30 settembre 2013. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32251 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 16/05/2024 La Corte di merito ha revocato la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di restituzione e ha altresì revocato la confisca, confermando nel resto la sentenza di primo grado quanto alla posizione dell'odierna ricorrente. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. In primo luogo, si lamentano l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione in relazione all'esistenza di elementi per la sussistenza di responsabilità a titolo concorsuale nei confronti dell'imputata, la quale, al momento dei fatti, non ricopriva cariche societarie, in quanto l'impresa di cui era precedentemente titolare era stata incorporata in una società amministrata ad altro soggetto. Si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le condotte pregresse della ricorrente sarebbero un elemento sufficiente per configurare il concorso nel reato, avendo questa partecipato alla creazione del meccanismo fraudolento. 2.2. Si contesta, in secondo luogo, la violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., per la mancata correlazione tra imputazione e sentenza, avendo la Corte d'appello attribuito alla ricorrente una diversa responsabilità, a titolo concorsuale, a fronte di un'imputazione riferita alla sua qualità di legale rappresentante della società al momento dei fatti. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si denunciano la violazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del dolo specifico, che sarebbe stato desunto, con inammissibile automatismo, dalla natura fittizia delle fatture oggetto dell'imputazione. 2.4. In quarto luogo, si lamentano vizi di motivazione e la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 1.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, 2 risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403; Sez. U. n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220511). 1.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui l'eventuale accoglimento dei primi tre motivi di ricorso - riferiti alla responsabilità penale - renderebbe comunque necessario un annullamento con rinvio al giudice di secondo grado, per una rivalutazione del quadro istruttorio. 1.3. Né può dirsi che i primi tre motivi del ricorso siano manifestamente infondati, perché attengono a questioni di fatto e di diritto effettivamente rilevanti ai fini della decisione di merito e non risultano formulati in modo non specifico, essendo accompagnati da sufficienti riferimenti sia alla motivazione della sentenza impugnata sia agli atti di causa e, in particolare, alla mancanza della qualità di legale rappresentante della società in capo all'imputata al momento del fatto. 2. Dall'esame degli atti risulta che il termine di prescrizione è ad oggi già decorso. Infatti, secondo la disciplina vigente ratione temporis, il delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 27 dicembre 2011, si prescrive nel termine di anni 10, sulla base della previsione dell'art. 157, primo comma, cod. pen. e della disciplina speciale dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, in presenza di più atti interruttivi senza che risultino agli atti sospensioni. si giunge coi alla data finale del 30 settembre 2023, precedente alla pronuncia della presente sentenza. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 16/05/2024