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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3311/24
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Addì 18/12/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
3311/2024
E' comparso l'avv. CARLO SOMMA in sost. dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA per la
KRUK INVESTIMENTI S.R.L., il quale si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
dato atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Valeria Protano
1 R.G.N. 3311/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, all'udienza del
18.12.25, ha emesso ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 3311 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
KRUK Investimenti S.r.l. con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, c.f.
, GRUPPO IVA e per essa in qualità di mandataria P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, c.f. Parte_1 P.IVA_3
P.Iva - GRUPPO IVA in persona della sua legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Maria Bernini Asti (C.F.: ), C.F._1 come da procura in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Milano, alla Via Piero Caldirola, n.6/Y;
-ricorrente-
e
, (c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2
EC (AV), alla Via San Pietro n.16;
-resistente contumace-
OGGETTO: accettazione tacita dell'eredità (artt. 476 e 485 c.p.c.);
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la KR Investimenti s.r.l. chiedeva di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius da parte del figlio Persona_1 CP_2 avendo tale società veicolo acquistato pro soluto alcuni crediti dalla Banca Sella s.p.a. (cfr. Gazzetta
Ufficiale parte seconda n.79 del 06-7-23), tra cui quello dell'odierno resistente, per una somma di importo pari ad € 79.370,21.
2 La ricorrente deduceva, in particolare:
- di aver promosso innanzi al Tribunale di Benevento una procedura esecutiva immobiliare rubricata al n.127/2020 R.G.E. nei confronti dell'odierno resistente sui seguenti beni immobili: sui beni siti nel Comune di EC, alla via San Pietro 6/7 (censiti nel Catasto dei
Fabbricati al Foglio 18, particella 650, sub 1, Foglio 18, particella 650, sub 2), di proprietà di per l'intero, e sui beni di cui al foglio 18 part. 822 (abitazione sita alla via CP_2
Ferrovia n.38 del Comune di EC), part. 802, sub. 1 (autorimessa in vico Secondo San
Pietro n. 6), part. 803 sub.1 (magazzino e locale deposito in Vico Secondo San Pietro n. 19), di proprietà del resistente per la quota di ½, a lui pervenuta per successione mortis causa del padre Persona_1
- con relazione dell'08.4.2022, il Custode Giudiziario nominato nell'ambito della suddetta procedura evidenziava che, con riferimento ai beni caduti in successione, non risultava agli atti la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte dei chiamati Persona_1 all'eredità;
- pertanto, la Banca Sella S.p.a. incardinava un giudizio per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. (R.G.
n.202/2023), che si concludeva con la dichiarazione di rinuncia da parte degli stessi;
- conseguentemente, veniva richiesta dall'istituto di credito la nomina di un curatore per l'eredità giacente, istanza respinta con decreto del 12.6.23, con cui si dichiaravano insussistenti i presupposti di legge, considerato che “ , figlio del de cuius, CP_2 nell'ambito del procedimento ex art. 481 c.c. all'udienza del 13 aprile 2023 (allegato 12) dichiarava al Giudice:“io sono sempre rimasto nella disponibilità dei beni di mio padre”;
- il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 19.6.24, disponeva la vendita dei beni di cui al lotto n.1 (identificati al f. 18 part. 650 sub.1, part. 650 sub.2), disponendo per i lotti 2
e 3 (ossia i beni caduti in successione), la necessità di integrare la documentazione prodotta con la trascrizione dell'accettazione dell'eredità;
- all'udienza del 19.6.24, innanzi al Giudice dell'esecuzione, l'odierna ricorrente chiedeva il differimento dell'udienza per poter ottenere l'accertamento giudiziale in ordine alla qualità di erede di . CP_2
seppur regolarmente citato, non si costituiva nel presente giudizio e ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia con provvedimento del 14.5.2025.
All'esito dell'odierna udienza, discussa oralmente la casa, il Tribunale pronunciava la seguente sentenza.
La domanda di parte ricorrente va accolta per quanto di ragione.
3 Dagli atti di causa emerge: che la KR investimenti s.r.l., in qualità di società di cartolarizzazione, acquistava dalla Banca Sella s.p.a. un credito pro soluto vantato dalla cedente nei confronti di che veniva avviata una procedura esecutiva immobiliare sugli immobili di cui al CP_2 foglio 18 part. 650 sub 1 e 650 sub 2 (lotto 1), di proprietà per l'intero di e sui beni CP_2 di cui al foglio 18 part. 822, 802 sub.1, 803 sub.1, siti nel Comune di EC (lotto 2), di proprietà di per la quota di ½, pervenutagli per successione mortis causa del padre CP_2 [...]
(morto in Ariano Irpino il 21.11.2002); che, dalla relazione del custode giudiziario, Per_1 emergeva la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità del de cuius che il Persona_1
Giudice dell'esecuzione disponeva, dunque, la vendita dei beni di proprietà per l'intero di di CP_2 cui al foglio 18, partt. 650 sub.1, part. 650 sub. 2 (lotto 1), richiedendo, per gli altri, la necessità di verificare l'intervenuta accettazione dell'eredità di da parte dei chiamati Persona_1 [...]
(anch'essa deceduta), e che, sia nell'ambito del Persona_2 CP_2 CP_3 procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ex art. 481 c.p.c. (n.
202/2023 RG), che nell'ambito della procedura esecutiva (r.g.n. 127/2020), l'odierno resistente dichiarava di essere da anni nel possesso dei beni oggetto di denuncia di successione del de cuius; che, nell'ambito del procedimento promosso dall'istituto di credito ex art. 481 c.p.c., il resistente dichiarava di rinunciare all'eredità; che, con provvedimento del 12.6.23, nell'ambito del procedimento promosso dall'istituto di credito ex art. 528 c.c. (n.653/2023 RG), il Giudice rigettava l'istanza di nomina di un curatore dell'eredità giacente, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge previsti dall'art. 528 c.c.
L'odierna ricorrente, pertanto, chiede di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'erede . CP_2
Va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 485 c.c., “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona,
4 non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius" (Cass. 15690/2020; in tal senso Cass. 5862/2014, “ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa”)
Ed ancora, “Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (come ad esempio, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass.
4456/2019).
Nel caso di specie, è emerso che il resistente non ha provveduto a redigere CP_2
l'inventario dei beni caduti in successione nel termine di legge e che, pur dichiarando di voler rinunciare all'eredità, risulta essere nel possesso di detti beni da diversi anni come dallo stesso dichiarato nei verbali giudiziari i quali, secondo l'art. 2700 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso (cfr. verbale di udienza del 11.5.23, r.g.n. 127/2020, “Il ha dichiarato di voler CP_2 rinunciare ma non sa se è nella possibilità di farlo, difatti il ha avuto per molti anni il CP_2 possesso dei beni oggetto di denuncia di successione del defunto padre, pertanto integrandosi un'accettazione tacita dei beni per la quale è necessario procedere con la trascrizione della stessa
”; cfr. provvedimento di rigetto della richiesta di nomina del curatore dell'eredità giacente del
12.6.23, “rilevato che , figlio del de cuius, nell'ambito del procedimento ex art. 481 CP_2
c.c. all'udienza del 13 aprile 2023 (allegato 12) dichiarava al Giudice: “io sono sempre rimasto nella disponibilità dei beni di mio padre”).
Detta circostanza, peraltro, non è stata neppure contestata nell'ambito del presente procedimento, in cui il resistente è rimasto contumace ed ha omesso di fornire una ricostruzione alternativa a quella offerta dalla ricorrente ed alle dichiarazioni dallo stesso precedentemente rese.
Pertanto, alla luce dei richiamati principi, ne consegue che il resistente deve ritenersi erede puro e semplice del de cuius essendo stato (ed è tuttora) nel possesso dei beni ereditari a Persona_1 far data dalla morte del padre e non avendo mai provveduto a redigere l'inventario.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), relativi ai giudizi innanzi al Tribunale aventi valore indeterminabile e di bassa complessità, al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla KR
Investimenti s.r.l. nei confronti di ritenuta assorbita ogni altra domanda ed CP_2 eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara che CP_2
è divenuto erede, ex art 476 c.c., avendo accettato tacitamente l'eredità di Persona_1 per le ragioni di cui in parte motiva, ordinando al Conservatore dei competenti registri immobiliari di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da qualunque responsabilità;
- condanna al pagamento in favore della KR Investimenti s.r.l. delle spese di CP_2 lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 2.906,00, oltre spese generali (15 %) IVA e
CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 18.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Addì 18/12/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
3311/2024
E' comparso l'avv. CARLO SOMMA in sost. dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA per la
KRUK INVESTIMENTI S.R.L., il quale si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
dato atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Valeria Protano
1 R.G.N. 3311/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, all'udienza del
18.12.25, ha emesso ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 3311 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
KRUK Investimenti S.r.l. con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, c.f.
, GRUPPO IVA e per essa in qualità di mandataria P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, c.f. Parte_1 P.IVA_3
P.Iva - GRUPPO IVA in persona della sua legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Maria Bernini Asti (C.F.: ), C.F._1 come da procura in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Milano, alla Via Piero Caldirola, n.6/Y;
-ricorrente-
e
, (c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2
EC (AV), alla Via San Pietro n.16;
-resistente contumace-
OGGETTO: accettazione tacita dell'eredità (artt. 476 e 485 c.p.c.);
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la KR Investimenti s.r.l. chiedeva di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius da parte del figlio Persona_1 CP_2 avendo tale società veicolo acquistato pro soluto alcuni crediti dalla Banca Sella s.p.a. (cfr. Gazzetta
Ufficiale parte seconda n.79 del 06-7-23), tra cui quello dell'odierno resistente, per una somma di importo pari ad € 79.370,21.
2 La ricorrente deduceva, in particolare:
- di aver promosso innanzi al Tribunale di Benevento una procedura esecutiva immobiliare rubricata al n.127/2020 R.G.E. nei confronti dell'odierno resistente sui seguenti beni immobili: sui beni siti nel Comune di EC, alla via San Pietro 6/7 (censiti nel Catasto dei
Fabbricati al Foglio 18, particella 650, sub 1, Foglio 18, particella 650, sub 2), di proprietà di per l'intero, e sui beni di cui al foglio 18 part. 822 (abitazione sita alla via CP_2
Ferrovia n.38 del Comune di EC), part. 802, sub. 1 (autorimessa in vico Secondo San
Pietro n. 6), part. 803 sub.1 (magazzino e locale deposito in Vico Secondo San Pietro n. 19), di proprietà del resistente per la quota di ½, a lui pervenuta per successione mortis causa del padre Persona_1
- con relazione dell'08.4.2022, il Custode Giudiziario nominato nell'ambito della suddetta procedura evidenziava che, con riferimento ai beni caduti in successione, non risultava agli atti la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte dei chiamati Persona_1 all'eredità;
- pertanto, la Banca Sella S.p.a. incardinava un giudizio per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. (R.G.
n.202/2023), che si concludeva con la dichiarazione di rinuncia da parte degli stessi;
- conseguentemente, veniva richiesta dall'istituto di credito la nomina di un curatore per l'eredità giacente, istanza respinta con decreto del 12.6.23, con cui si dichiaravano insussistenti i presupposti di legge, considerato che “ , figlio del de cuius, CP_2 nell'ambito del procedimento ex art. 481 c.c. all'udienza del 13 aprile 2023 (allegato 12) dichiarava al Giudice:“io sono sempre rimasto nella disponibilità dei beni di mio padre”;
- il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 19.6.24, disponeva la vendita dei beni di cui al lotto n.1 (identificati al f. 18 part. 650 sub.1, part. 650 sub.2), disponendo per i lotti 2
e 3 (ossia i beni caduti in successione), la necessità di integrare la documentazione prodotta con la trascrizione dell'accettazione dell'eredità;
- all'udienza del 19.6.24, innanzi al Giudice dell'esecuzione, l'odierna ricorrente chiedeva il differimento dell'udienza per poter ottenere l'accertamento giudiziale in ordine alla qualità di erede di . CP_2
seppur regolarmente citato, non si costituiva nel presente giudizio e ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia con provvedimento del 14.5.2025.
All'esito dell'odierna udienza, discussa oralmente la casa, il Tribunale pronunciava la seguente sentenza.
La domanda di parte ricorrente va accolta per quanto di ragione.
3 Dagli atti di causa emerge: che la KR investimenti s.r.l., in qualità di società di cartolarizzazione, acquistava dalla Banca Sella s.p.a. un credito pro soluto vantato dalla cedente nei confronti di che veniva avviata una procedura esecutiva immobiliare sugli immobili di cui al CP_2 foglio 18 part. 650 sub 1 e 650 sub 2 (lotto 1), di proprietà per l'intero di e sui beni CP_2 di cui al foglio 18 part. 822, 802 sub.1, 803 sub.1, siti nel Comune di EC (lotto 2), di proprietà di per la quota di ½, pervenutagli per successione mortis causa del padre CP_2 [...]
(morto in Ariano Irpino il 21.11.2002); che, dalla relazione del custode giudiziario, Per_1 emergeva la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità del de cuius che il Persona_1
Giudice dell'esecuzione disponeva, dunque, la vendita dei beni di proprietà per l'intero di di CP_2 cui al foglio 18, partt. 650 sub.1, part. 650 sub. 2 (lotto 1), richiedendo, per gli altri, la necessità di verificare l'intervenuta accettazione dell'eredità di da parte dei chiamati Persona_1 [...]
(anch'essa deceduta), e che, sia nell'ambito del Persona_2 CP_2 CP_3 procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ex art. 481 c.p.c. (n.
202/2023 RG), che nell'ambito della procedura esecutiva (r.g.n. 127/2020), l'odierno resistente dichiarava di essere da anni nel possesso dei beni oggetto di denuncia di successione del de cuius; che, nell'ambito del procedimento promosso dall'istituto di credito ex art. 481 c.p.c., il resistente dichiarava di rinunciare all'eredità; che, con provvedimento del 12.6.23, nell'ambito del procedimento promosso dall'istituto di credito ex art. 528 c.c. (n.653/2023 RG), il Giudice rigettava l'istanza di nomina di un curatore dell'eredità giacente, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge previsti dall'art. 528 c.c.
L'odierna ricorrente, pertanto, chiede di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'erede . CP_2
Va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 485 c.c., “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona,
4 non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius" (Cass. 15690/2020; in tal senso Cass. 5862/2014, “ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa”)
Ed ancora, “Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (come ad esempio, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass.
4456/2019).
Nel caso di specie, è emerso che il resistente non ha provveduto a redigere CP_2
l'inventario dei beni caduti in successione nel termine di legge e che, pur dichiarando di voler rinunciare all'eredità, risulta essere nel possesso di detti beni da diversi anni come dallo stesso dichiarato nei verbali giudiziari i quali, secondo l'art. 2700 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso (cfr. verbale di udienza del 11.5.23, r.g.n. 127/2020, “Il ha dichiarato di voler CP_2 rinunciare ma non sa se è nella possibilità di farlo, difatti il ha avuto per molti anni il CP_2 possesso dei beni oggetto di denuncia di successione del defunto padre, pertanto integrandosi un'accettazione tacita dei beni per la quale è necessario procedere con la trascrizione della stessa
”; cfr. provvedimento di rigetto della richiesta di nomina del curatore dell'eredità giacente del
12.6.23, “rilevato che , figlio del de cuius, nell'ambito del procedimento ex art. 481 CP_2
c.c. all'udienza del 13 aprile 2023 (allegato 12) dichiarava al Giudice: “io sono sempre rimasto nella disponibilità dei beni di mio padre”).
Detta circostanza, peraltro, non è stata neppure contestata nell'ambito del presente procedimento, in cui il resistente è rimasto contumace ed ha omesso di fornire una ricostruzione alternativa a quella offerta dalla ricorrente ed alle dichiarazioni dallo stesso precedentemente rese.
Pertanto, alla luce dei richiamati principi, ne consegue che il resistente deve ritenersi erede puro e semplice del de cuius essendo stato (ed è tuttora) nel possesso dei beni ereditari a Persona_1 far data dalla morte del padre e non avendo mai provveduto a redigere l'inventario.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), relativi ai giudizi innanzi al Tribunale aventi valore indeterminabile e di bassa complessità, al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla KR
Investimenti s.r.l. nei confronti di ritenuta assorbita ogni altra domanda ed CP_2 eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara che CP_2
è divenuto erede, ex art 476 c.c., avendo accettato tacitamente l'eredità di Persona_1 per le ragioni di cui in parte motiva, ordinando al Conservatore dei competenti registri immobiliari di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da qualunque responsabilità;
- condanna al pagamento in favore della KR Investimenti s.r.l. delle spese di CP_2 lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 2.906,00, oltre spese generali (15 %) IVA e
CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 18.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
6