CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra UCrino Consigliere
all'udienza dell'8.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1629/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TR CA e dall'Avv. UC CA, Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Ciro Menotti, n. 24
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
, in persona del pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
524/2023 pubblicata il 19/1/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
14.7.2021, deduceva: - di essere detenuto a far data dal 30.1.2003; - di aver lavorato Parte_1
1 per il , durante la detenzione, presso diversi istituti di pena, dal mese di Controparte_1 aprile 2005, ricoprendo diverse mansioni, quali , cat. C”; “Porta vitto, cat. C”, “Spesino, Per_1 cat. B ”, “Addetto alla spesa dei detenuti, cat. B”; “Addetto alle pulizie, cat. C”, “Piantone, cat. B” e
“Addetto alla distribuzione pasti, cat. C”, mansioni tutte rientranti tra gli addetti ai servizi vari di istituto regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”. Specificava che aveva ricevuto, per detta attività, un trattamento economico complessivo pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel lontano 1993, senza alcun adeguamento degli importi agli incrementi contrattuali via via succedutisi nel tempo al momento di esecuzione delle singole attività lavorative svolte;
e ciò in quanto solo dall'1.10.2017 il Ministero aveva provveduto ad adeguare le mercedi, sino a quel momento rimaste invariate dal 10.11.1993, agli incrementi contrattuali intervenuti.
Ritenute, pertanto, le remunerazioni percepite per le mansioni svolte anteriormente all'ottobre 2017 inadeguate, chiedeva la condanna del al pagamento degli importi Controparte_1 analiticamente indicati nei conteggi di cui al ricorso, pari ai due terzi del trattamento economico vigente al momento di espletamento della prestazione lavorativa (detratto quanto medio tempore percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro).
Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “condannare il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €. 7.402,87, come risultante dallo sviluppo del conteggio contenuto nel presente ricorso, a titolo di differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, o quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa, così come indicate e quantificate nel prospetto degli sviluppi dei conteggi delle somme dovute, di cui alle seguenti pag. 10, 11, 12 e 13 del presente atto, oltre agli ulteriori interessi maturati sino al soddisfo”, con vittoria di spese da distrarsi.
Il si costituiva in giudizio ex art. 417 bis c.p.c. a mezzo di propri Controparte_1 funzionari, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e contestando, nel merito, le avverse pretese, di cui eccepiva anche la prescrizione;
chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza del 3.3.2022 il Tribunale accoglieva l'eccezione, formulata dal ricorrente, di difetto dello ius postulandi in capo al funzionario delegato e rinviava all'udienza del
22 aprile 2022 concedendo termine alla Parte pubblica per “regolarizzare la costituzione”.
Si costituiva, quindi, il tramite l'Avvocatura di Stato eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
Ancona o, in subordine, del Tribunale di Urbino, entrambi in funzione di giudice del lavoro;
eccepiva, quindi, la parziale prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite dall'aprile 2005 all'aprile 2016, atteso che il primo atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione era rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio datata 11 settembre 2021. Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “a) in
2 via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro o, in alternativa, del Tribunale di Urbino in funzione di Giudice del Lavoro;
b) nel merito, rigettare parzialmente la domanda stante la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite dall'aprile
2005 all'aprile 2016”; con vittoria delle spese di lite.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 524/2023, così decideva: «accoglie il ricorso limitatamente alle pretese creditorie non prescritte e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € Controparte_1 Parte_1
1.458,11, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo;
2) compensa per due terzi tra le parti le spese di lite;
3) condanna il
[...]
alla rifusione della restante parte delle spese di lite in favore degli avv.ti TR Controparte_1
CA e UC CA dichiaratesi anticipatari liquidate in € 540,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge».
Dalle motivazioni della sentenza risulta che il Tribunale ha innanzi tutto affermato
“l'originaria invalidità della costituzione operata dal dicastero convenuto a mezzo dei propri funzionari, considerata l'insussistenza nel caso di specie del presupposto normativo (“rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”) fondante l'operatività dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c.”, posto che “il rapporto che si instaura tra detenuto e in Controparte_1 ragione della prestazione lavorativa svolta dal primo in favore del secondo non è in alcun modo assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato pubblico alle dipendenze della P.A., attese anche le finalità cui tende il lavoro carcerario”; ha, poi, ritenuto che, nonostante il difetto di ius postulandi dei funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c., la costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato nei termini assegnati “abbia sanato ex tunc l'originaria invalidità della costituzione dell'Amministrazione resistente, con conseguente insussistenza di intervenute decadenze processuali”. Tanto precisato, il Tribunale ha ritenuto fondato l'an della pretesa, incontestati i conteggi, ma ha ridotto la somma richiesta da ritenendo maturata in Parte_1 parte l'eccepita prescrizione. In proposito il primo giudice ha ritenuto che dalla documentazione in atti “emergono molteplici interruzioni dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente nel periodo che va dal 2005 al 2017” e, “non essendovi prova di atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale notificati al resistente prima della notifica del ricorso introduttivo di CP_1 questo giudizio (notifica avvenuta in data 11.09.2021), devono ritenersi certamente prescritte, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. art. 2948 c.c., le pretese maturate dal ricorrente sino al mese di aprile 2016, per una somma complessivamente quantificata sulla base dei conteggi allegati al ricorso (cfr. all. a, b, c, d a pag. 10 e ss. del ricorso) pari ad € 5.944,76. Per l'effetto dell'intervenuta prescrizione la pretesa creditoria del ricorrente deve essere quindi ricalcolata in
3 complessivi € 1.458,11, come risultante dalla differenza tra il credito rivendicato in ricorso (€
7.402,87) e quello caduto in prescrizione (€ 5.944,76)”.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 4.7.2023, ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “violazione e falsa applicazione dell'art. 417 bis c.p.c. e dell'art. 416, 115, 132 n. 4
c.p.c.”: l'appellante ha sostenuto che la costituzione del funzionario del , Controparte_1 ex art. 417 bis c.p.c., era stata effettuata da soggetto privo del necessario ius postulandi e ciò la rendeva insuscettibile di “regolarizzazione” ex tunc da parte dell'Avvocatura di Stato, la cui costituzione era da ritenersi tardiva, con conseguente decadenza dal potere di sollevare eccezioni in senso stretto, con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione;
2) “violazione dell'art. 115, 132, n. 4, 417, 417 bis, 82, II e IV comma, 416 c.p.c. art. 111 cost. 2948 e 2697, II comma c.c., art. 118 disp att c.p.c., art. 19 n. 4 D.L.vo 81/2015, DPR 7 ottobre
1963 n. 1525”: ha sostenuto altresì che non solo la costituzione tardiva Parte_1 dell'Avvocatura dello Stato non poteva sanare l'invalida costituzione del funzionario con efficacia ex tunc, ma che la prescrizione, nella specie, non era affatto maturata, posto che si era in presenza di un rapporto lavorativo sostanzialmente unitario, in cui il detenuto versava in una situazione di metus.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda contenuta nell'atto introduttivo per l'effetto condannare il , al pagamento Controparte_1 della somma di €. 7.402,87, o in quella maggiore o minore somma meglio vista e ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole annualità sino al soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocato del doppio grado di giudizio, riliquidando quelle riconosciute dal Tribunale in rapporto al diritto accertato, da distrarsi”.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo la reiezione Controparte_1 dell'impugnazione proposta dalla controparte e spiegando appello incidentale condizionato (“per il caso in cui dovesse essere accolto il primo motivo del gravame avversario”) sulla base di un unico motivo, denominato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 417 bis c.p.c.”: la Parte pubblica ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'art. 417-bis cit. non sia applicabile alle controversie in tema di remunerazione ai detenuti “in quanto non si tratterebbe di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione”; ha sostenuto il
Ministero che “perché la disposizione risulti applicabile è sufficiente che trattasi di controversia di lavoro e che il datore di lavoro sia una pubblica amministrazione, ben dovendo rientrare, nell'ambito applicativo della disposizione, le controversie in materia di remunerazione ai detenuti, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte assimilato ad un rapporto di lavoro alle dipendenze
4 della P.A.”. Ha insistito, pertanto, perché questa Corte, “voglia, in caso di accoglimento del motivo afferente alla tardività dell'eccezione di prescrizione in primo grado, esaminare il presente motivo
e dichiarare la validità della costituzione del funzionario delegato ex art. 417- bis cit.” e, “anche eventualmente in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare l'appello perché infondato”.
All'odierna udienza dell'8.7.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello principale è meritevole di accoglimento, mentre quello incidentale condizionato
è infondato.
2.1. Il primo motivo del gravame proposto da – concernente l'impossibilità di Parte_1 una sanatoria ex tunc della costituzione del nel giudizio di primo grado, originariamente CP_1 avvenuta a mezzo dei funzionari, con conseguente tardività dell'eccezione di prescrizione proposta
– è fondato.
Il Collegio richiama quanto condivisibilmente chiarito dalla Corte di cassazione, Sez. L, nell'ordinanza n. 2092 del 2024, ove si afferma:
- l'art. 417-bis c.p.c. rubricato come riguardante la “difesa delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti”: si tratta di norma che, in senso lato, appartiene all'ambito in cui la legge consente la difesa
“personale” delle parti, cioè non a mezzo di “difensore” (art. 82 c.p.c.) per tale intendendosi un avvocato abilitato alla difesa tecnica, secondo le norme proprie della relativa professione;
l'art. 417- bis ha, quindi, palesemente portata derogatoria rispetto ad una diversa regola generale, la quale, come tale, non tollera applicazioni analogiche;
- d'altra parte, il tenore letterale della norma è chiaro ed è perimetrato sulle “controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413”, mentre le cause riguardanti il lavoro carcerario non rientrano in tale ambito;
in proposito, infatti, la S.C., seppur pronunciando in tema di competenza territoriale, ha chiarito - con orientamento consolidato – che la regola di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., è da intendersi specificamente riferita ai rapporti di lavoro pubblico, mentre al lavoro carcerario sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c.;
- non resta dunque, nella specie, integrata la fattispecie tipica di cui all'art. 417-bis c.p.c. e, dunque, non è possibile, in mancanza di norma esplicita in tal senso, estendere analogicamente una previsione eccezionale e di significato testuale inequivocabile.
Ciò posto, così come rilevato nell'ambito di contenziosi analoghi al presente dai giudici di legittimità (Sez. L, Ordinanza n. 32514 del 2024, Sez. L, Ordinanza n. 27372 del 2024), nel caso di 5 specie non poteva operare la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nella parte in cui prevede a carico del giudice l'obbligo di verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti al fine di invitarle, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi
(comma 1).
Come si evince, infatti, dal comma 2 dell'indicato art. 182 cod. proc. civ. (testo ratione temporis vigente, come sostituito dall'art. 46, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009 ed anteriore alle modifiche di cui all'art. 3, comma 13, lett. a), del d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149 che, ai sensi della disciplina transitoria, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti), la regolarizzazione riguarda la procura ed il caso in cui sia stato rilevato un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.
Con riferimento ai poteri del difensore, la norma prevede che il giudice assegni alle parti un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
Senonché la sanatoria non può che presupporre un vizio emendabile, che è situazione diversa da quella della radicale inesistenza della difesa tecnica, incidente sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, nella quale è impedita ab origine la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria.
L'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente, infatti, di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Cass.,
Sez. U. 21 dicembre 2022, n. 37434), giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura” (ciò, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza: cfr. Cass. 9 ottobre 2023, n. 28251).
D'altra parte, nel caso di specie, non può neanche dirsi che l'accaduto consista nella costituzione di un difensore privo di procura o con procura nulla, in quanto si è verificato il diverso fenomeno della partecipazione al giudizio – al di fuori dei casi in cui ciò è consentito – attraverso un dipendente dell'Amministrazione. Si tratta, quindi, di costituzione invalida non soggetta alla disciplina di cui all'art. 182 cod. proc. civ., la quale riguarda, stante il riferimento appunto alla procura, l'integrazione dei poteri di un avvocato abilitato alla difesa tecnica.
A tanto consegue che la costituzione innanzi al Tribunale dell'Avvocatura di Stato risulta tardiva, con conseguente decadenza dal potere di proporre dette eccezioni, ivi compresa quella di prescrizione.
Per completezza, giova evidenziare che le argomentazioni innanzi svolte sono state confermate, da ultimo, da Sez. L, Ordinanza n. 5510 del 2025, che ha affermato i seguenti principi
6 di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, l'erronea costituzione della
P.A. tramite un suo funzionario designato ex art. 417 bis c.p.c. integra un'ipotesi di inesistenza della procura, con la conseguenza che non è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2022 e posteriore a quelle previste dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009, e che, quindi, ove la medesima P.A., nel termine assegnato dal giudice, provveda a regolarizzare la sua posizione, l'attività processuale fino
a quel momento svolta non è, comunque, sanata”; “in tema di lavoro carcerario la irrituale costituzione della P.A. tramite un proprio funzionario designato ex art. 417 bis c.p.c. integra un'ipotesi di inesistenza della procura e pertanto riverbera i propri effetti sulla eccezione di prescrizione proposta dalla P.A.”.
L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale fa sorgere la necessità di esaminare l'impugnazione incidentale, proposta in via condizionata. Senonché, il gravame incidentale – volto a sostenere la piena regolarità della costituzione del , nel giudizio di primo Controparte_1 grado, a mezzo dei propri funzionari - è destituito di fondamento per le medesime ragioni innanzi svolte. La costituzione a mezzo dei funzionari era irregolare e non sanabile;
pertanto, non può considerarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da soggetto non abilitato.
2.2. Le argomentazioni che precedono sono assorbenti.
Soltanto ad abundantiam e per completezza, dunque, il Collegio rileva la fondatezza del secondo motivo di gravame che, come detto, riguarda un'eccezione tardivamente proposta dal e, come tale, insuscettibile di considerazione. CP_1
Sul tema della prescrizione nella materia in esame il Collegio si riporta a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 17484 del 2024, resa nella medesima fattispecie oggetto della presente causa, nella quale i giudici di legittimità, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
Dall'applicazione del principio innanzi richiamato discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Parte pubblica, ed accolta dal Tribunale, posto che, come detto, la prescrizione dei crediti retributivi per cui è causa, correlati all'unico rapporto di lavoro di Parte_1
con il Ministero della giustizia – rispetto al quale sono irrilevanti le cessazioni/interruzioni
[...] intermedie (corrispondenti ai mesi in cui non sono presenti buste paga) – non decorrono prima della
7 cessazione definitiva del rapporto stesso. E invero, nella specie, al momento del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. era ancora detenuto;
sulla scorta delle buste paga in atti risulta aver Parte_1 lavorato quantomeno fino al mese di settembre 2017 e la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta in data 11 settembre 2021, secondo le deduzioni dello stesso . Ebbene, la Parte pubblica CP_1 non ha dimostrato che il rapporto di lavoro del , da ritenersi unico, era definitivamente Pt_1 cessato prima del settembre 2017 e, a ben vedere, non può darsi per scontata neanche la cessazione in tale data (che può corrispondere a una cessazione intermedia nell'ambito delle periodiche turnazioni). In ogni caso, anche a voler ritenere che il rapporto di lavoro fosse cessato in tale mese, il termine di prescrizione non sarebbe maturato avuto riguardo alla data dell'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., come innanzi specificata.
2.3. Una volta esclusa la prescrizione parziale della pretesa azionata da , la Parte_1 domanda di cui all'originario ricorso deve essere accolta.
Occorre, infatti, dare atto che la sentenza del Tribunale è passata in giudicato laddove ha accertato quanto segue: «Le circostanze di fatto indicate in ricorso e nei conteggi svolti dalla parte ricorrente (relativamente al periodo di lavoro, alla quantità dello stesso e alle mansioni svolte) risultano provate dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e nello specifico dalle buste paga allegate all'atto introduttivo (docc. da 3 a 6a del ricorso); parimenti specificato e provato risulta essere il CCNL applicabile alla fattispecie in esame le relative tabelle retributive (cfr. docc.
10, 11 e 13 del ricorso) e i livelli di inquadramento sulla base dei quali sono stati sviluppati i conteggi prodotti dalla parte ricorrente. In relazione a questo ultimo aspetto, infatti, il ricorrente ha specificato che “la mansione di , cat. C”, “Porta vitto, cat. C”, “Addetto alle pulizie, cat. Per_1
C”, “Addetto alla distribuzione pasti, cat. C” corrispondono al livello retributivo 6 del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi, mentre la mansione di , cat. B”, “Piantone, cat. B” e “Addetto Per_2 alla spesa detenuti, cat. B” corrispondono al livello 6super del medesimo CCNL” (pag. 3 del ricorso).
La presente controversia, quindi, verte esclusivamente sulla determinazione della giusta mercede cui il ricorrente avrebbe diritto a fronte della quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, come provato dalla stessa parte ricorrente e, comunque, non oggetto di specifica contestazione da parte del dicastero convenuto.
Al riguardo la normativa di riferimento è contenuta all'art. 22 della legge 354/1975, il quale nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (ante riforma ex art. 2, comma
1, lettera f) del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n.124) al comma 1 prevedeva che: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è
8 costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_3 sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”.
Orbene, la Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1.04.1976 prevedendo che “…la mercede, riferita ai contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità…. Le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo…”; con la medesima circolare è stato altresì fissata la durata ordinaria del lavoro in 40 ore settimanali, la corresponsione di una doppia mercede nelle giornate lavorate festive e la maggiorazione oraria del
25% per il lavoro straordinario (cfr. doc. 12 del ricorso).
Ora, è pacifico tra le parti che la Commissione in questione non si riunisca dal 1993 e che conseguentemente le mercedi corrisposte dall'amministrazione resistente a fronte dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo che va dall'anno 2005 al 2017 non possano ritenersi neppure lontanamente adeguate ai minimi e agli aumenti propri degli inquadramenti di cui al ccnl di riferimento.
In tali termini va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento delle rivendicate differenze retributive.
Sulla base dei conteggi svolti dal ricorrente nel corpo del ricorso introduttivo (pagg. da 10 a
13) redatti in ossequio alle tabelle di cui al ccnl di riferimento (già epurate di 1/3 – cfr. al riguardo doc. 10, 11 e 13 del ricorso) e sulla base delle buste paga in atti (cfr. docc. da 3 a 6a del ricorso), risulta correttamente quantificata la pretesa del sig. in complessivi € 7.402,87. Parte_1
Infondate le contestazioni operate dalla resistente ai conteggi svolti dal ricorrente sotto il profilo del quantum debeatur, in quanto generiche e non sorrette dalla produzione in giudizio dei conteggi alternativi (Cass. Civ. Sez. Lav. del 10.06.2003 n. 9285). L'amministrazione resistente infatti ha unicamente dedotto l'erroneità di tali conteggi in quanto “fondati su contraddittori elementi di fatto e di diritto” e comprendenti “importi corrispondenti a voci contabili già erogate” senza tuttavia fornire alcun elemento alternativo per la corretta quantificazione della pretesa creditoria azionata».
9 Sulla scorta di tali statuizioni – non attinte da motivi di impugnazione e, pertanto, definitive
– la domanda proposta da con il ricorso ex art. 414 c.p.c. va integralmente accolta Parte_1
(con riferimento all'intera pretesa di complessivi euro 7.402,87), con parziale riforma della sentenza gravata.
3. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico del e Controparte_1 distratte in favore dei difensori di , antistatari. Parte_1
Tenuto conto del valore della controversia (rappresentato, per il giudizio di primo grado, dall'ammontare dell'intero credito azionato e riconosciuto, pari a euro 7.402,87, e, per il giudizio di secondo grado, dalla somma ancora oggetto di contrasto, ovvero alla differenza tra la somma complessivamente pretesa e quella già riconosciuta dal Tribunale, pari all'importo di euro
5.944,76), le spese vengono determinate nella misura specificata in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, come aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, e sono prossimi ai valori minimi in ragione della serialità della controversia.
Pur essendo stato respinto l'appello incidentale condizionato del , non sussistono CP_1 le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo
(Cass., S.U., n. 4315/2020, Cass., S.U., n. 9938/2014 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P. Q. M.
La Corte, pronunciando in ordine all'appello proposto da e all'appello incidentale Parte_1 condizionato proposto dal , in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_1 per il resto ferma, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale condizionato;
- condanna il a pagare in favore di (in luogo della minor Controparte_1 Parte_1 somma liquidata dal Tribunale) l'importo di euro 7.402,87, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, a rifondere le spese Controparte_1 CP_2 sostenute da per il doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in Parte_1 euro 2.200,00 e per il secondo grado in euro 2.000,00, oltre - per entrambi i gradi - IVA, C.P.A. e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avvocati
TR AP e UC AP, antistatari.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
10