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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/09/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1040/2024, assunta in decisione all'udienza del
05.06.2025, promossa da:
(P.I. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, , con Parte_2
sede in Torino, Corso Telesio n. 76, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro
Di Matteo (C.F. – pec: CodiceFiscale_1
e Barbara Lacania (C.F. Email_1 [...]
– pec: ed elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata presso lo studio dei medesimi in Torino, Corso Palermo n. 32, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro-tempore, arch. rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Daniele Edoardo Ginella (C.F. – pec: CodiceFiscale_3
1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_3
medesimo in Torino, Corso Re Umberto n. 32, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Parte_1 Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
NEL MERITO:
In via principale in accoglimento del presente appello, per i motivi di cui sopra, dichiarare nulla invalida ed inefficace e riformare la sentenza resa dal Tribunale di
Torino n. 4102/2024 pubblicata il 16.07.2024 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino nr 7251/2022 emesso in data 7-
10.10.2022 e condannare il al pagamento CP_1 Parte_3
della somma di €. 9.191,43 o altra somma meglio vista da questa Corte di Appello.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente appello in via principale Voglia l'adita Corte d'Appello accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado in punto spese legali compensando totalmente le stesse ex art 92 cpc e per l'effetto condannare il alla CP_1
restituzione delle stesse e in ogni caso con vittoria di onorari di causa per il presente appello ovvero per la compensazione anche per tale grado.
IN VIA ISTRUTTORIA Voglia l'onorevole Corte d'appello, previe le più opportune declaratorie e provvidenze ammettersi i capi di prova per interpello e testi dedotti in atto di citazione in appello che qui si intendono espressamente richiamate.
Con osservanza;
per parte appellata, : Controparte_1
Voglia la S.V. Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- Rigettare l'appello proposto dalla in quanto Parte_1
2 del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Terza Civile, n. 4102/2024, emessa il
15/07/2024.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Con osservanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 7251/2022, emesso in data 10.10.2022 a suo carico, il in Torino, Parte_4
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Torino, la ricorrente Parte_1
al fine di vedere revocato detto decreto.
[...]
Esponeva l'opponente di aver ricevuto in data 10.10.2022 dalla società la notifica dell'ingiunzione di pagamento della Parte_1
somma di € 9.191,43, oltre interessi e spese, riferita alla fattura FRA 905/2022, relativa al contratto denominato “Servizio Energia Plus” stipulato in data
17.07.2021.
In primo luogo il DO contestava che non Parte_1
avesse esperito il tentativo di mediazione volontaria previsto dall'art. 17 del contratto, lamentando quindi l'improcedibilità dell'azione monitoria.
Nel merito l'opponente adduceva che il contratto del 17.07.2021 prevedeva la fornitura, da parte della di gas metano per il Parte_1
servizio di riscaldamento del DO di Via Mercantini n. 6 Torino, alle condizioni economiche previste nell'art. 9, oltre all'importo di € 56.050,00, suddiviso in 10 rate annue di € 5.605,00 oltre IVA cadauna, relativo ai lavori di riqualificazione energetica alla centrale termica, eseguiti dalla Parte_1
e all'importo per la quota fissa gestione e ruolo terzo responsabile di €
[...]
1.500,00 oltre IVA all'anno.
3 Il contratto, stipulato in data 17.07.2021, aveva inizio, sia per la quota di ammortamento del costo della caldaia, sia per la gestione calore, sia per le altre voci a decorrere dalla stagione termica 2021/2022.
L'opponente riteneva infondata la domanda ingiuntiva relativa al credito di €
7.515,36 oltre IVA, costituente il corrispettivo di adeguamento prezzi, in ragione del contenuto dell'art.
9.2 del contratto, norma da interpretarsi secondo il
DO, nel senso di prevedere tale incombente per gli anni successivi al primo.
L'opponente riteneva infondata anche il credito di € 305,00 oltre IVA, costituente corrispettivo degli interventi di manutenzione eseguiti presso alcune unità immobiliari, che reputava rientrassero nell'ordinaria manutenzione.
Si costituiva la società contestando la Parte_1
fondatezza dell'opposizione.
In ordine all'improcedibilità, dedotta dal , relativa al mancato CP_1
esperimento del procedimento di mediazione volontaria richiamato nell'art. 17 del contratto, la adduceva che tale articolo era da Parte_1
considerarsi nullo, inefficace e inapplicabile, in quanto costituendo clausola derogativa della competenza dell'autorità giudiziaria, avrebbe richiesto la doppia approvazione che, nel caso in esame, non vi era stata.
In ordine al mancato pagamento della fattura oggetto dell'impugnazione, l'opposta affermava che i motivi addotti dalla controparte erano da ritenersi pretestuosi.
Infatti, con riferimento al conguaglio dei costi del riscaldamento della stagione
2021/2022, la variazione in aumento del prezzo gas era stato del 46%, come esposto nelle lettere del 19.04.2022 e del 06.06.2022 generando il conguaglio di € 7.515,36 oltre IVA richiesto in fattura.
Anche l'opposta richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni l'art.
9.2 del contratto e chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, tenuta in data 01.03.2023, il Tribunale, con ordinanza del 08.04.2023, rigettava l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. avanzata dalla
[...
[...] concedendo alle parti i termini per memorie ex Controparte_3
art. 183, 6° comma c.p.c. e rinviando la causa al 06.10.2023 per la relativa discussione.
A tale udienza il Giudice, valutata la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 12.03.2024 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini per le difese finali.
Con sentenza n. 4102/2024, pubblicata il 16.07.2024, il Tribunale di Torino revocava il decreto opposto, rigettando la domanda di pagamento della Parte_1
che condannava al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il Giudice di prime cure non riteneva fondata l'eccezione sollevata dal CP_1
circa l'improcedibilità della domanda monitoria, rilevando che la clausola contenuta nell'art. 17 del contratto aveva contenuto generico e dubbio, non risolvibile in via interpretativa, e, pertanto, doveva qualificarsi nulla per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418 del Codice Civile.
Nel merito, il Tribunale fondava la decisione del rigetto della parte del credito relativo all'adeguamento del prezzo sulla base del rilievo che l'art. 9 del contratto prevedeva un meccanismo di conguaglio della quota energia solo con riferimento alla quantità di gas consumata e non in relazione al prezzo;
quest'ultimo aspetto era disciplinato dall'art. 9.2, che invece prevedeva un meccanismo di adeguamento da attuarsi a fine stagione termica e a valere dalla stagione successiva.
Il Tribunale pertanto riteneva infondata la pretesa creditoria di € 7.515,36 oltre IVA, avanzata dalla a tale titolo. Parte_1
In ordine alla fattura di € 305,00 oltre IVA, relativa alla manutenzione straordinaria effettuata in alcune unità immobiliari, il Tribunale affermava che anche tale domanda non poteva essere accolta, risultando rientrare gli interventi resi nell'attività di manutenzione ordinaria dell'impianto termico, attività alla quale la società opposta era tenuta ai sensi dell'articolo 3.2 del contratto.
Ritenendo errata la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, la società proponeva appello avanti a questa Corte, con Parte_1
atto di citazione notificato in data 05.09.2024, chiedendone la riforma.
5 Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure aveva errato nell'interpretazione delle clausole contrattuali relative all'adeguamento del prezzo del gas, violando, in particolare, le norme codicistiche di cui agli artt. 1368, 1362 e 1367 c.c.; in violazione simile sarebbe incorso il Tribunale, secondo l'appellante, anche con riferimento ai corrispettivi per i lavori straordinari oggetto di fatturazione per €
305,00 oltre IVA).
Ad avviso dell'appellante la sentenza del Parte_1
Tribunale doveva essere riformata, in quanto il contratto prevedeva all'art.
9.2 un meccanismo di adeguamento del costo dell'energia termica secondo il variare del prezzo del gas, mentre il Giudice appariva aver utilizzato elementi interpretativi ultronei rispetto al contenuto del contratto, senza valorizzare la circostanza che, essendo il rapporto contrattuale inter partes qualificato come Servizio Energia Plus, il risparmio energetico derivava soprattutto dalla riqualificazione della centrale termica e dai conseguenti minori consumi, non tanto dal minor prezzo del gas.
In ultimo, l'appellante riteneva errata la sentenza anche nella parte in cui il
Tribunale aveva condannato la società alla refusione delle spese legali, non valorizzando che le domande e le eccezioni del DO (con riferimento alla mediazione) erano state, in parte respinte, disapplicando il disposto di cui all'art 92
c.p.c.
Nel giudizio d'appello si costituiva il , con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.11.2024, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, comunque, l'infondatezza dello stesso.
L'appellato aderiva all'interpretazione del contratto fatta propria dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, osservando che il meccanismo di adeguamento del prezzo era trattato unitamente all'aumento Istat della quota fissa;
quindi, la disposizione doveva intendersi nel senso di prevedere un aggiornamento di anno in anno del corrispettivo, senza alcun conguaglio rispetto alla stagione precedente;
l'appellata contestava anche che il prezzo del gas fosse stato oggetto di preventivo e non di pattuizione;
rimarcava infine che l'art.
9.2 del contratto avesse una precisa autonomia, disciplinando il tema dell'adeguamento del prezzo in termini futuri.
6 Quanto agli interventi straordinari, l'appellato confutava le censure della affermando trattarsi di semplici manutenzioni, Parte_1
che l'appellante in contratto aveva assunto a proprio carico sulla base degli artt. 3.2,
5 e 8 del contratto.
Tali essendo le argomentazioni delle parti, in data 13.02.2025 si teneva l'udienza di prima comparizione ex art. 127 ter c.p.c. ove il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, viste le note depositate dalle parti, disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza del 05.06.2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
Preso atto di tali adempimenti, all'udienza del 05.06.2025, sulla base delle note scritte dalle parti, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia e il motivo di appello principale proposto dalla Parte_1
verte sull'interpretazione dell'art.
9.2 del contratto avente il seguente
[...]
contenuto:
“Al termine di ciascuna stagione di riscaldamento i corrispettivi saranno adeguati secondo le seguenti modalità:
Il 100% della quota Energia è indicizzata al costo alla vendita del gas metano pertanto sarà rivalutata in funzione proporzionale alla variazione dei parametri per la determinazione del prezzo del combustibile definiti dall'ARERA rispetto ai valori base dei medesimi parametri in vigore alla data del preventivo.
La quota fissa verrà aggiornata in base all'andamento dell'indice ISTAT, o in base all'adeguamento del costo della manodopera, solo in valore positivo.”
La disposizione, contenuta nell'ambito di un contratto su modulo, predisposto in modo unilaterale dall'appellante, è stata oggetto di diversa (opposta) interpretazione da parte dei soggetti in causa.
Secondo la (ingiungente e ora appellante) la Parte_1
disposizione avrebbe legittimato la fornitrice a richiedere, già al termine della prima stagione termica, la variazione dei parametri del prezzo del combustibile rispetto ai
7 valori in vigore alla data iniziale, con conguaglio finale rispetto agli importi corrisposti, mentre, secondo il DO, la rivalutazione del corrispettivo sarebbe stata operativa per il futuro, ovvero a decorrere ogni anno dalla stagione successiva.
Il Giudice di prime cure nella motivazione della sentenza ha aderito alla ricostruzione interpretativa del , richiamando a sostegno dell'interpretazione adottata CP_1
l'uso ripetuto nella disposizione di termini quali “adeguamento prezzi”, “saranno adeguati” “sarà rivalutato”, “verrà aggiornato”, che apparivano giustificare la collocazione nel futuro del meccanismo contrattuale ivi previsto.
Secondo l'appellante tale motivazione, a base della ratio decidendi della sentenza, sarebbe da ritenersi erronea sotto plurimi aspetti.
Nella valutazione delle censure formulate dall'appellante devono richiamarsi in primo luogo le norme che regolano l'interpretazione del contratto, in particolare, gli articoli 1366, 1368 e 1370 c.c. dovendosi evidenziare che il contratto intercorso tra le parti consiste in un regolamento predisposto in modo unilaterale dalla con la conseguenza che in caso di ambiguità o di Parte_1
incertezza, le clausole del contratto devono essere interpretate secondo il senso più favorevole al Condomino.
L'appellante censura la ratio decidenti della sentenza, affermando sussistere un'errata interpretazione dei termini contrattuali, errore che sarebbe dimostrato dal rilievo attribuito dal Giudice di prime cure, all'assenza di un meccanismo di conguaglio, nella norma di cui all'art. 9.2.
Secondo l'appellante, la lettura corretta della disposizione contrattuale di cui all'art.
9.2 sarebbe quella di determinare non già “un conguaglio sul prezzo” quanto quella di prevedere l'adeguamento del prezzo dell'energia termica a inizio stagione solo preventivata secondo i costi della materia prima vigente, con quelli della stagione termica effettiva.
Secondo l'appellante la lettura di cui sopra sarebbe conforme al contesto negoziale valevole ai sensi dell'art. 1362 c.c. secondo i criteri di cui agli artt. 1368 e 1363 c.c. avuto riguardo alla tipologia del contratto di sottoscritto, alla durata dello stesso e
8 alle conseguenti obbligazioni, nonché considerati il beneficio del risparmio energetico e il minor impatto ambientale realizzati tramite il contratto in questione dal . CP_1
Avendo il DO realizzato tali obiettivi, in particolare il risparmio energetico derivante dall'adeguamento dell'impianto termico senza anticipare il costo dell'intervento, il pagamento dell'energia, secondo i costi effettivi della stessa, secondo l'appellante costituirebbe parte del sinallagma contrattuale.
L'interpretazione invece fatta propria dal Giudice di prime cure avrebbe effetti distorsivi, non valorizzando i benefici ottenuti dal . CP_1
Letto il contratto per cui è causa, esaminate le singole clausole alla luce delle censure articolate dalla la Corte ritiene che le Parte_1
critiche alla sentenza di primo grado non si appalesino fondate.
In primo luogo deve osservarsi che l'art. 9 (Corrispettivo) stabiliva non già un preventivo, ma un vero e proprio prezzo iniziale concordato (€/mwh 96,50 + IVA 22%) per la quota energia mentre l'art. 9.2 (Adeguamento prezzi) come correttamente interpretato dal Giudice di prime cure, prevedeva non già il conguaglio di tale corrispettivo, ma lo strumento di adeguamento del prezzo dell'energia da valere per l'anno successivo, secondo un meccanismo da porsi in essere anno per anno.
Prova di quanto sopra deriva proprio dalla formulazione delle disposizioni oggetto di causa. Se infatti l'interpretazione proposta dalla società appellante fosse stata quella indicata nel motivo di appello, sarebbe stato previsto il conguaglio del prezzo nel medesimo art. 9 dove si è normato il conguaglio con riferimento alla sola quantità effettivamente consumata. Inoltre, solo in questo modo si riesce a stabilire in via preventiva il prezzo dell'energia previsto per la stagione successiva con un meccanismo oggettivo che tutela entrambi i contraenti da effetti distorsivi legati alle oscillazioni del costo della materia. Parimenti condivisibili appaiono poi tutte le ampie argomentazioni svolte dal giudice di prime cure e che qui si richiamano integralmente.
Nell'interpretazione delle clausole del contratto questa Corte ha proceduto valutando:
9 1) il significato preciso delle singole disposizioni;
2) la portata degli obblighi delle parti e il sinallagma contrattuale;
3) L'estensione dei diritti di ciascuna parte;
4) La predisposizione del contratto in via unilaterale da parte della
[...]
Parte_1
Come è noto, i criteri interpretativi previsti dal Codice Civile si distinguono tra:
- Criteri di interpretazione soggettiva (artt. 1362 – 1365 c.c.) riguardanti l'identificazione della “comune intenzione” delle parti al momento della stipula;
- Criteri di interpretazione oggettiva (artt. 1366 – 1371 c.c.) che intervengono in via sussidiaria se i precedenti non forniscono una interpretazione univoca.
Tali criteri sono: l'interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.); il principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.); gli usi interpretati (art. 1368
c.c.); l'interpretazione più conveniente alla natura del contratto (art. 1369 c.c.); infine, l'interpretazione contro l'autore della clausola (art. 1370 c.c.).
In conclusione, avuto riguardo ai criteri ermeneutici previsti dal codice civile, il contenuto delle disposizioni contrattuali disciplinanti il corrispettivo (art. 9.2) appare conforme all'interpretazione adottata dal Giudice di prime cure.
In ogni caso, anche qualora così non fosse, attesa la natura del contratto, dovrebbe applicarsi la norma di cui all'art. 1370 c.c.
Nel caso di specie, infatti, il contratto nel suo contenuto normativo risulta essere stato predisposto come schema negoziale precostituito dall'odierna appellante, idoneo ad essere utilizzato in una serie indefinita di rapporti, senza che le clausole in discussione possano considerarsi il frutto di una trattativa individuale tra le parti.
Considerazioni analoghe valgono anche per il motivo di gravame riguardante gli interventi manutentivi, che, parimenti, all'esame come le norme contrattuali si appalesa infondato, dovendosi confermare la natura di manutenzione ordinaria degli interventi in questione.
Il rigetto dei motivi di gravame che precedono comporta l'assorbimento in senso negativo anche della censura sul capo spese, che comunque sarebbe stato
10 infondato anche nel merito apparendo irrilevante ai fini dell'economia della decisione la circostanza che alcune eccezioni in rito del non siano state CP_1
accolte in primo grado, dovendosi fare riferimento alla nozione di soccombenza sostanziale.
Ne consegue, pertanto, che alla luce delle considerazioni suesposte l'impugnazione proposta dalla deve essere Parte_1
respinta integralmente con conferma della decisione del primo grado.
In ragione dell'esito del giudizio che vede l'appellante soccombente nei confronti del appellato, la Corte dispone che anche le spese del grado, in CP_1
applicazione dei principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore del secondo.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, determinati secondo il valore della controversia.
Il prospetto che segue, illustra i criteri adottati:
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il
Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto dalla Parte_1
11 integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 4102/2024, emessa dal Tribunale di Torino in data 16.07.2024, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere Parte_1
all'appellata, , le spese del presente Controparte_1
giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante
. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta il 17.07.2025 in videoconferenza mediante collegamento telematico.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Rossana ZAPPASODI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1040/2024, assunta in decisione all'udienza del
05.06.2025, promossa da:
(P.I. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, , con Parte_2
sede in Torino, Corso Telesio n. 76, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro
Di Matteo (C.F. – pec: CodiceFiscale_1
e Barbara Lacania (C.F. Email_1 [...]
– pec: ed elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata presso lo studio dei medesimi in Torino, Corso Palermo n. 32, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro-tempore, arch. rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Daniele Edoardo Ginella (C.F. – pec: CodiceFiscale_3
1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_3
medesimo in Torino, Corso Re Umberto n. 32, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Parte_1 Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
NEL MERITO:
In via principale in accoglimento del presente appello, per i motivi di cui sopra, dichiarare nulla invalida ed inefficace e riformare la sentenza resa dal Tribunale di
Torino n. 4102/2024 pubblicata il 16.07.2024 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino nr 7251/2022 emesso in data 7-
10.10.2022 e condannare il al pagamento CP_1 Parte_3
della somma di €. 9.191,43 o altra somma meglio vista da questa Corte di Appello.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente appello in via principale Voglia l'adita Corte d'Appello accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado in punto spese legali compensando totalmente le stesse ex art 92 cpc e per l'effetto condannare il alla CP_1
restituzione delle stesse e in ogni caso con vittoria di onorari di causa per il presente appello ovvero per la compensazione anche per tale grado.
IN VIA ISTRUTTORIA Voglia l'onorevole Corte d'appello, previe le più opportune declaratorie e provvidenze ammettersi i capi di prova per interpello e testi dedotti in atto di citazione in appello che qui si intendono espressamente richiamate.
Con osservanza;
per parte appellata, : Controparte_1
Voglia la S.V. Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- Rigettare l'appello proposto dalla in quanto Parte_1
2 del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Terza Civile, n. 4102/2024, emessa il
15/07/2024.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Con osservanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 7251/2022, emesso in data 10.10.2022 a suo carico, il in Torino, Parte_4
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Torino, la ricorrente Parte_1
al fine di vedere revocato detto decreto.
[...]
Esponeva l'opponente di aver ricevuto in data 10.10.2022 dalla società la notifica dell'ingiunzione di pagamento della Parte_1
somma di € 9.191,43, oltre interessi e spese, riferita alla fattura FRA 905/2022, relativa al contratto denominato “Servizio Energia Plus” stipulato in data
17.07.2021.
In primo luogo il DO contestava che non Parte_1
avesse esperito il tentativo di mediazione volontaria previsto dall'art. 17 del contratto, lamentando quindi l'improcedibilità dell'azione monitoria.
Nel merito l'opponente adduceva che il contratto del 17.07.2021 prevedeva la fornitura, da parte della di gas metano per il Parte_1
servizio di riscaldamento del DO di Via Mercantini n. 6 Torino, alle condizioni economiche previste nell'art. 9, oltre all'importo di € 56.050,00, suddiviso in 10 rate annue di € 5.605,00 oltre IVA cadauna, relativo ai lavori di riqualificazione energetica alla centrale termica, eseguiti dalla Parte_1
e all'importo per la quota fissa gestione e ruolo terzo responsabile di €
[...]
1.500,00 oltre IVA all'anno.
3 Il contratto, stipulato in data 17.07.2021, aveva inizio, sia per la quota di ammortamento del costo della caldaia, sia per la gestione calore, sia per le altre voci a decorrere dalla stagione termica 2021/2022.
L'opponente riteneva infondata la domanda ingiuntiva relativa al credito di €
7.515,36 oltre IVA, costituente il corrispettivo di adeguamento prezzi, in ragione del contenuto dell'art.
9.2 del contratto, norma da interpretarsi secondo il
DO, nel senso di prevedere tale incombente per gli anni successivi al primo.
L'opponente riteneva infondata anche il credito di € 305,00 oltre IVA, costituente corrispettivo degli interventi di manutenzione eseguiti presso alcune unità immobiliari, che reputava rientrassero nell'ordinaria manutenzione.
Si costituiva la società contestando la Parte_1
fondatezza dell'opposizione.
In ordine all'improcedibilità, dedotta dal , relativa al mancato CP_1
esperimento del procedimento di mediazione volontaria richiamato nell'art. 17 del contratto, la adduceva che tale articolo era da Parte_1
considerarsi nullo, inefficace e inapplicabile, in quanto costituendo clausola derogativa della competenza dell'autorità giudiziaria, avrebbe richiesto la doppia approvazione che, nel caso in esame, non vi era stata.
In ordine al mancato pagamento della fattura oggetto dell'impugnazione, l'opposta affermava che i motivi addotti dalla controparte erano da ritenersi pretestuosi.
Infatti, con riferimento al conguaglio dei costi del riscaldamento della stagione
2021/2022, la variazione in aumento del prezzo gas era stato del 46%, come esposto nelle lettere del 19.04.2022 e del 06.06.2022 generando il conguaglio di € 7.515,36 oltre IVA richiesto in fattura.
Anche l'opposta richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni l'art.
9.2 del contratto e chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, tenuta in data 01.03.2023, il Tribunale, con ordinanza del 08.04.2023, rigettava l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. avanzata dalla
[...
[...] concedendo alle parti i termini per memorie ex Controparte_3
art. 183, 6° comma c.p.c. e rinviando la causa al 06.10.2023 per la relativa discussione.
A tale udienza il Giudice, valutata la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 12.03.2024 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini per le difese finali.
Con sentenza n. 4102/2024, pubblicata il 16.07.2024, il Tribunale di Torino revocava il decreto opposto, rigettando la domanda di pagamento della Parte_1
che condannava al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il Giudice di prime cure non riteneva fondata l'eccezione sollevata dal CP_1
circa l'improcedibilità della domanda monitoria, rilevando che la clausola contenuta nell'art. 17 del contratto aveva contenuto generico e dubbio, non risolvibile in via interpretativa, e, pertanto, doveva qualificarsi nulla per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418 del Codice Civile.
Nel merito, il Tribunale fondava la decisione del rigetto della parte del credito relativo all'adeguamento del prezzo sulla base del rilievo che l'art. 9 del contratto prevedeva un meccanismo di conguaglio della quota energia solo con riferimento alla quantità di gas consumata e non in relazione al prezzo;
quest'ultimo aspetto era disciplinato dall'art. 9.2, che invece prevedeva un meccanismo di adeguamento da attuarsi a fine stagione termica e a valere dalla stagione successiva.
Il Tribunale pertanto riteneva infondata la pretesa creditoria di € 7.515,36 oltre IVA, avanzata dalla a tale titolo. Parte_1
In ordine alla fattura di € 305,00 oltre IVA, relativa alla manutenzione straordinaria effettuata in alcune unità immobiliari, il Tribunale affermava che anche tale domanda non poteva essere accolta, risultando rientrare gli interventi resi nell'attività di manutenzione ordinaria dell'impianto termico, attività alla quale la società opposta era tenuta ai sensi dell'articolo 3.2 del contratto.
Ritenendo errata la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, la società proponeva appello avanti a questa Corte, con Parte_1
atto di citazione notificato in data 05.09.2024, chiedendone la riforma.
5 Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure aveva errato nell'interpretazione delle clausole contrattuali relative all'adeguamento del prezzo del gas, violando, in particolare, le norme codicistiche di cui agli artt. 1368, 1362 e 1367 c.c.; in violazione simile sarebbe incorso il Tribunale, secondo l'appellante, anche con riferimento ai corrispettivi per i lavori straordinari oggetto di fatturazione per €
305,00 oltre IVA).
Ad avviso dell'appellante la sentenza del Parte_1
Tribunale doveva essere riformata, in quanto il contratto prevedeva all'art.
9.2 un meccanismo di adeguamento del costo dell'energia termica secondo il variare del prezzo del gas, mentre il Giudice appariva aver utilizzato elementi interpretativi ultronei rispetto al contenuto del contratto, senza valorizzare la circostanza che, essendo il rapporto contrattuale inter partes qualificato come Servizio Energia Plus, il risparmio energetico derivava soprattutto dalla riqualificazione della centrale termica e dai conseguenti minori consumi, non tanto dal minor prezzo del gas.
In ultimo, l'appellante riteneva errata la sentenza anche nella parte in cui il
Tribunale aveva condannato la società alla refusione delle spese legali, non valorizzando che le domande e le eccezioni del DO (con riferimento alla mediazione) erano state, in parte respinte, disapplicando il disposto di cui all'art 92
c.p.c.
Nel giudizio d'appello si costituiva il , con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.11.2024, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, comunque, l'infondatezza dello stesso.
L'appellato aderiva all'interpretazione del contratto fatta propria dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, osservando che il meccanismo di adeguamento del prezzo era trattato unitamente all'aumento Istat della quota fissa;
quindi, la disposizione doveva intendersi nel senso di prevedere un aggiornamento di anno in anno del corrispettivo, senza alcun conguaglio rispetto alla stagione precedente;
l'appellata contestava anche che il prezzo del gas fosse stato oggetto di preventivo e non di pattuizione;
rimarcava infine che l'art.
9.2 del contratto avesse una precisa autonomia, disciplinando il tema dell'adeguamento del prezzo in termini futuri.
6 Quanto agli interventi straordinari, l'appellato confutava le censure della affermando trattarsi di semplici manutenzioni, Parte_1
che l'appellante in contratto aveva assunto a proprio carico sulla base degli artt. 3.2,
5 e 8 del contratto.
Tali essendo le argomentazioni delle parti, in data 13.02.2025 si teneva l'udienza di prima comparizione ex art. 127 ter c.p.c. ove il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, viste le note depositate dalle parti, disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza del 05.06.2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
Preso atto di tali adempimenti, all'udienza del 05.06.2025, sulla base delle note scritte dalle parti, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia e il motivo di appello principale proposto dalla Parte_1
verte sull'interpretazione dell'art.
9.2 del contratto avente il seguente
[...]
contenuto:
“Al termine di ciascuna stagione di riscaldamento i corrispettivi saranno adeguati secondo le seguenti modalità:
Il 100% della quota Energia è indicizzata al costo alla vendita del gas metano pertanto sarà rivalutata in funzione proporzionale alla variazione dei parametri per la determinazione del prezzo del combustibile definiti dall'ARERA rispetto ai valori base dei medesimi parametri in vigore alla data del preventivo.
La quota fissa verrà aggiornata in base all'andamento dell'indice ISTAT, o in base all'adeguamento del costo della manodopera, solo in valore positivo.”
La disposizione, contenuta nell'ambito di un contratto su modulo, predisposto in modo unilaterale dall'appellante, è stata oggetto di diversa (opposta) interpretazione da parte dei soggetti in causa.
Secondo la (ingiungente e ora appellante) la Parte_1
disposizione avrebbe legittimato la fornitrice a richiedere, già al termine della prima stagione termica, la variazione dei parametri del prezzo del combustibile rispetto ai
7 valori in vigore alla data iniziale, con conguaglio finale rispetto agli importi corrisposti, mentre, secondo il DO, la rivalutazione del corrispettivo sarebbe stata operativa per il futuro, ovvero a decorrere ogni anno dalla stagione successiva.
Il Giudice di prime cure nella motivazione della sentenza ha aderito alla ricostruzione interpretativa del , richiamando a sostegno dell'interpretazione adottata CP_1
l'uso ripetuto nella disposizione di termini quali “adeguamento prezzi”, “saranno adeguati” “sarà rivalutato”, “verrà aggiornato”, che apparivano giustificare la collocazione nel futuro del meccanismo contrattuale ivi previsto.
Secondo l'appellante tale motivazione, a base della ratio decidendi della sentenza, sarebbe da ritenersi erronea sotto plurimi aspetti.
Nella valutazione delle censure formulate dall'appellante devono richiamarsi in primo luogo le norme che regolano l'interpretazione del contratto, in particolare, gli articoli 1366, 1368 e 1370 c.c. dovendosi evidenziare che il contratto intercorso tra le parti consiste in un regolamento predisposto in modo unilaterale dalla con la conseguenza che in caso di ambiguità o di Parte_1
incertezza, le clausole del contratto devono essere interpretate secondo il senso più favorevole al Condomino.
L'appellante censura la ratio decidenti della sentenza, affermando sussistere un'errata interpretazione dei termini contrattuali, errore che sarebbe dimostrato dal rilievo attribuito dal Giudice di prime cure, all'assenza di un meccanismo di conguaglio, nella norma di cui all'art. 9.2.
Secondo l'appellante, la lettura corretta della disposizione contrattuale di cui all'art.
9.2 sarebbe quella di determinare non già “un conguaglio sul prezzo” quanto quella di prevedere l'adeguamento del prezzo dell'energia termica a inizio stagione solo preventivata secondo i costi della materia prima vigente, con quelli della stagione termica effettiva.
Secondo l'appellante la lettura di cui sopra sarebbe conforme al contesto negoziale valevole ai sensi dell'art. 1362 c.c. secondo i criteri di cui agli artt. 1368 e 1363 c.c. avuto riguardo alla tipologia del contratto di sottoscritto, alla durata dello stesso e
8 alle conseguenti obbligazioni, nonché considerati il beneficio del risparmio energetico e il minor impatto ambientale realizzati tramite il contratto in questione dal . CP_1
Avendo il DO realizzato tali obiettivi, in particolare il risparmio energetico derivante dall'adeguamento dell'impianto termico senza anticipare il costo dell'intervento, il pagamento dell'energia, secondo i costi effettivi della stessa, secondo l'appellante costituirebbe parte del sinallagma contrattuale.
L'interpretazione invece fatta propria dal Giudice di prime cure avrebbe effetti distorsivi, non valorizzando i benefici ottenuti dal . CP_1
Letto il contratto per cui è causa, esaminate le singole clausole alla luce delle censure articolate dalla la Corte ritiene che le Parte_1
critiche alla sentenza di primo grado non si appalesino fondate.
In primo luogo deve osservarsi che l'art. 9 (Corrispettivo) stabiliva non già un preventivo, ma un vero e proprio prezzo iniziale concordato (€/mwh 96,50 + IVA 22%) per la quota energia mentre l'art. 9.2 (Adeguamento prezzi) come correttamente interpretato dal Giudice di prime cure, prevedeva non già il conguaglio di tale corrispettivo, ma lo strumento di adeguamento del prezzo dell'energia da valere per l'anno successivo, secondo un meccanismo da porsi in essere anno per anno.
Prova di quanto sopra deriva proprio dalla formulazione delle disposizioni oggetto di causa. Se infatti l'interpretazione proposta dalla società appellante fosse stata quella indicata nel motivo di appello, sarebbe stato previsto il conguaglio del prezzo nel medesimo art. 9 dove si è normato il conguaglio con riferimento alla sola quantità effettivamente consumata. Inoltre, solo in questo modo si riesce a stabilire in via preventiva il prezzo dell'energia previsto per la stagione successiva con un meccanismo oggettivo che tutela entrambi i contraenti da effetti distorsivi legati alle oscillazioni del costo della materia. Parimenti condivisibili appaiono poi tutte le ampie argomentazioni svolte dal giudice di prime cure e che qui si richiamano integralmente.
Nell'interpretazione delle clausole del contratto questa Corte ha proceduto valutando:
9 1) il significato preciso delle singole disposizioni;
2) la portata degli obblighi delle parti e il sinallagma contrattuale;
3) L'estensione dei diritti di ciascuna parte;
4) La predisposizione del contratto in via unilaterale da parte della
[...]
Parte_1
Come è noto, i criteri interpretativi previsti dal Codice Civile si distinguono tra:
- Criteri di interpretazione soggettiva (artt. 1362 – 1365 c.c.) riguardanti l'identificazione della “comune intenzione” delle parti al momento della stipula;
- Criteri di interpretazione oggettiva (artt. 1366 – 1371 c.c.) che intervengono in via sussidiaria se i precedenti non forniscono una interpretazione univoca.
Tali criteri sono: l'interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.); il principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.); gli usi interpretati (art. 1368
c.c.); l'interpretazione più conveniente alla natura del contratto (art. 1369 c.c.); infine, l'interpretazione contro l'autore della clausola (art. 1370 c.c.).
In conclusione, avuto riguardo ai criteri ermeneutici previsti dal codice civile, il contenuto delle disposizioni contrattuali disciplinanti il corrispettivo (art. 9.2) appare conforme all'interpretazione adottata dal Giudice di prime cure.
In ogni caso, anche qualora così non fosse, attesa la natura del contratto, dovrebbe applicarsi la norma di cui all'art. 1370 c.c.
Nel caso di specie, infatti, il contratto nel suo contenuto normativo risulta essere stato predisposto come schema negoziale precostituito dall'odierna appellante, idoneo ad essere utilizzato in una serie indefinita di rapporti, senza che le clausole in discussione possano considerarsi il frutto di una trattativa individuale tra le parti.
Considerazioni analoghe valgono anche per il motivo di gravame riguardante gli interventi manutentivi, che, parimenti, all'esame come le norme contrattuali si appalesa infondato, dovendosi confermare la natura di manutenzione ordinaria degli interventi in questione.
Il rigetto dei motivi di gravame che precedono comporta l'assorbimento in senso negativo anche della censura sul capo spese, che comunque sarebbe stato
10 infondato anche nel merito apparendo irrilevante ai fini dell'economia della decisione la circostanza che alcune eccezioni in rito del non siano state CP_1
accolte in primo grado, dovendosi fare riferimento alla nozione di soccombenza sostanziale.
Ne consegue, pertanto, che alla luce delle considerazioni suesposte l'impugnazione proposta dalla deve essere Parte_1
respinta integralmente con conferma della decisione del primo grado.
In ragione dell'esito del giudizio che vede l'appellante soccombente nei confronti del appellato, la Corte dispone che anche le spese del grado, in CP_1
applicazione dei principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore del secondo.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, determinati secondo il valore della controversia.
Il prospetto che segue, illustra i criteri adottati:
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il
Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto dalla Parte_1
11 integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 4102/2024, emessa dal Tribunale di Torino in data 16.07.2024, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere Parte_1
all'appellata, , le spese del presente Controparte_1
giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante
. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta il 17.07.2025 in videoconferenza mediante collegamento telematico.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Rossana ZAPPASODI
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