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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2024, n. 4779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4779 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 20 dicembre 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1266/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso in proprio
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. F. Granata giusta procura in atti
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2513/2022, pubblicata in data 18 marzo 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva: Parte_1
- era titolare di pensione diretta a carico della dal 2010, nonché di pensione di CP_2 reversibilità a carico dell' quale coniuge superstite di;
CP_1 _1
- la sua pensione a carico della era sempre stata di ammontare superiore al CP_2
limite massimo previsto dalla Tabella F allegata alla L. n. 335/1995, sicché la pensione di reversibilità non avrebbe potuto essere superiore al 30% della pensione diretta della de cuius;
- il CU 2016, ultimo elaborato all' per la de cuius, attestava una pensione di € CP_1
28.598,07;
- dal 2017 in poi l' gli aveva pagato la pensione di reversibilità in misura del 60% della CP_1
pensione diretta della de cuius, accorgendosi dell'errore soltanto l'8 luglio 2019;
- a seguito di comunicazioni dell'8 luglio 2019 per il 2017 e del 23 dicembre 20 per il
2018, con decorrenza dall'1 settembre 2019 l' aveva cominciato a effettuare prelievi CP_1
sulla sua pensione di reversibilità per recuperare il pagamento indebito;
- questi prelievi erano illegittimi ai sensi dell'art.13 della L. n. 412/1991, che richiama a sua volta l'art. 52, co. 2 della L. n. 88/1989, perché l'incasso delle somme indebite da parte sua non era stato dovuto a dolo;
- vi era invece colpa grave dell' , che per tre anni aveva omesso di verificare il reddito CP_1
di esso ricorrente presso il come avrebbe dovuto fare a Organizzazione_1 norma dell'art. 13, co. 2 della L. n. 412/1991;
- sussisteva la buona fede di esso ricorrente (da presumere comunque ex art. 1147 cc) anche in considerazione del fatto che la pensione di reversibilità gli era sempre stata accreditata su un conto corrente gestito dalla figlia succeduta alla madre in questo Persona_2
incombente;
- l' aveva altresì violato il disposto dell'art. 69 della L. n. 153/1969, che limita i CP_1
prelievi sulle pensioni a un quinto del loro ammontare netto.
Pertanto, chiedeva:
2 A) in via d'urgenza, inaudita altera parte, emettere decreto o ordinanza che ingiunga
CP_ all' di sospendere immediatamente i due prelievi in corso sulla pensione di reversibilità N. 12168608R dovuta al sottoscritto;
B) in ogni caso dichiarare l'assenza di dolo del medesimo ricorrente nella ricezione delle somme percepite a titolo di reversibilità per gli anni 2017-2018-2019;
CP_ C) attesa l'illegittimità dei prelievi in contestazione, condannare l' alla restituzione delle somme a tutt'oggi trattenute in euro 5.015,66 ( come da prospetto allegato 18) e di ogni altra somma che sarà trattenuta sine titulo fino ad erogazione della reversibilità corretta;
D) determinare la pensione spettante al ricorrente in euro 8.738,60 lordi derivanti da:
1.pensione de cuius euro 28.598,07 quota spettante al ricorrente _1
euro 28.559,07 x 30%= 8.579,42
3. rivalutazione ISTAT 2017/20 1,86%= 160,58
4. euro 8.579,42+160,58= euro 8.740,00 per come affermato e dichiarato dallo stesso con CU 20 (euro 6.718,52+ somma delle trattenute di euro CP_1
2.020,08;
E) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario di lite oltre accessori di legge...”
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A CP_1
fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia. Infatti, è vero che la pensione della de cuius era una pensione pubblica, ma così non è per la pensione di reversibilità, di cui è titolare l'odierno ricorrente iure proprio;
- nel merito, è pacifico che, a seguito del decesso in data 24 dicembre 2016 di _1
, coniuge dell'odierno ricorrente e titolare di pensione di vecchiaia, l'Avv. ha
[...] Pt_1
percepito per gli anni 2017, 2018 e 2019, a titolo di reversibilità, il 60% della detta pensione. Lo stesso ricorrente riconosce che aveva invece diritto al 30% delle pensione in parola, in quanto era ed è tuttora titolare della pensione erogatagli dalla CP_2
d'importo superiore al minimo indicato dalla Tabella F allegata alla L. n. 335/1995. Quindi il ricorrente ammette di sapere di aver percepito somme che non gli erano dovute e di non essersi mai preoccupato di segnalarlo all'Istituto previdenziale;
- l'omessa comunicazione di documentazione reddituale per gli anni 2017, 2018 e 2019, necessaria per definire annualmente la misura della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, ha reso inoperativa nel caso di specie la decorrenza del termine annuale previsto dalla legge per il recupero dei pagamenti indebiti eseguiti dall' . Infatti, è CP_1
3 ormai consolidato il principio generale di settore, secondo cui al dolo di colui che riceve pagamenti pensionistici indebiti è equiparata l'inosservanza da parte dell'accipiens degli obblighi, prescritti da specifiche norme di legge, di comunicazione all' dei fatti e CP_1
delle circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano conosciuti dall'ente competente;
- non possono ritenersi conoscibili da parte dell'ente previdenziale redditi del tutto estranei all' , quali quelli relativi alla Cassa Forense. Quindi non è configurabile, né assume CP_1 rilevanza la “colpa grave” dell' dedotta dal ricorrente a fondamento delle sue ragioni;
CP_1
- l'affermazione del ricorrente, secondo cui i prelievi operati dall' avrebbero superato il CP_1
limite di un quinto della pensione, non è confortata da alcuna idonea allegazione e resta generica. L'art. 69 della L. n. 153/1969, richiamato in ricorso, si riferisce peraltro alla diversa ipotesi dei limiti dei prelievi sulla pensione in caso di pignoramento o sequestro.
Va anche precisato che, in questo caso, il Giudice non potrebbe mai dichiarare l'illegittimità degli interi prelievi effettuati, ma solo delle somme eccedenti il limite legale.
3. In data 18 maggio 2022 depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 Parte_1
cpc e chiedeva che, in riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti conclusioni:
1. Confermare la giurisdizione ordinaria del Giudice adito.
2. Dichiarare che la fattispecie ricade sotto la previsione dell'art.13 della legge 412/91 che
CP_ richiama il comma 2 dell'art.52 della legge 88/89 negando all' il diritto di richiedere il rimborso delle somme pagate in eccedenza sulla pensione di reversibilità N° 12168608
R intestata al ricorrente.
3. Conseguentemente, ordinare all' di sospendere con effetto immediato tutte le CP_1
trattenute in corso fino all'esito del giudizio.
4. Dichiarare che l'importo attuale della pensione dovuta all'appellante è di euro 8.738,60 lordi per come già indicato in primo grado e specificato in questa sede da prospetto allegato 8.
5. Dichiarare in ogni caso che la fattispecie ricade sotto la previsione dell'art.69 della
Legge 30.4.1969 N°153 per come affermato in tutte le circolari sin dal 1994, CP_1
determinando il prelievo in misura non superiore ad euro 103.68 mensili corrispondenti ad 1/5 della pensione mensile di euro 518,40.
6. Per l'ipotesi di assenza di colpa del percipiente …, dichiarare che l' non ha diritto CP_1
al recupero delle somme pagate in eccedenza quindi condannarlo alla restituzione di curo 6.061,92 corrispondenti ai prelievi fino ad oggi effettuati”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
4 a) violazione dell'art. 115 cpc e omessa pronuncia di sospensione delle ritenute illegittimamente operate dall' . Omessa valutazione della prova documentale CP_1
rappresentata dai CU. Omessa pronuncia sull'esatta determinazione del rateo di pensione di reversibilità spettantegli;
b) violazione dell'art. 13 L. n. 412/1991, dell'art. 52 L. n. 88/1989 e dell'art. 69 L. n.
153/1969.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Proponeva altresì CP_1 appello incidentale per ottenere l'accoglimento dell'eccezione, già formulata in primo grado, di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della controversia, spettando la giurisdizione in merito alla Corte dei Conti. A sostegno, lamentava la violazione degli artt. 37 e 41 cpc in combinato disposto con gli artt. 13 e 62 del RD 12 luglio 1934 n. 1214.
5. All'udienza del 20 dicembre 2023 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello principale è fondato, sebbene per ragioni diverse da quelle dedotte nel ricorso ex art. 434 cpc.
7. Invero, l'appellante ha documentato:
- in data 2 novembre 2022 il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ex art. 633 ss. cpc n.
6822/2022, con cui è stato ingiunto all' di versare al la somma complessiva di € CP_1 Pt_1
2.064,88, oltre accessori di legge, trattenuta sulla sua pensione di reversibilità nel periodo da maggio 2022 a settembre 2022 al fine di recuperare il pagamento indebito eseguito dall'Istituto negli anni 2017 - 2019;
- il decreto ingiuntivo è stato notificato all' sede legale e zonale in data 14 novembre CP_1
2022 e all' sede provinciale in data 11 novembre 2022; CP_1
- in data 8 marzo 2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato il predetto decreto ingiuntivo, non opposto, esecutivo ex art. 647 cpc.
7.1. Osserva la Corte che la controversia oggetto d'indagine in questa sede si fonda sugli stessi presupposti logico-giuridici in relazione ai quali il ha agito in via monitoria nei confronti Pt_1 dell' . Infatti, anche l'ingiunzione di pagamento è stata chiesta per ottenere la restituzione delle CP_1 somme, che l' aveva trattenuto sulla pensione di reversibilità di spettanza del predetto allo CP_1
scopo di recuperare l'indebito pagamento eseguito in suo favore nel periodo 2017 - 2019 e tanto sulla medesima premessa dell'illegittimità del recupero. L'unica differenza tra il presente giudizio e il giudizio monitorio concerne il periodo in cui dette trattenute sono state eseguite, periodo che invero nel giudizio monitorio è quello successivo all'arco temporale ora sub iudice.
7.2. Ebbene, in tema di decreto ingiuntivo, con ordinanza n. 25317/2017 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato
5 tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico con riguardo alle sole questioni dedotte ed a quelle che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico- giuridici della pronunzia d'ingiunzione, restando, invece, esclusa la pretesa afferente ad un diverso ed autonomo rapporto contrattuale”.
Si tratta di un principio di diritto già espresso da precedenti arresti del Giudice di legittimità (v.
Cass. n. 18791/2009), ribadito anche in seguito (v. infatti Cass. n. 28318/2017, n. 4676/2023) e al quale questa Corte intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
7.3. Vale allora tenere a mente -come chiarito dalla Suprema Corte con plurime pronunce, tra cui la sentenza n. 16847/2018-, che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e altresì nell'ipotesi in cui si sia formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un dato destinato a fissare la regola del caso concreto, tant'è che il suo accertamento non solo non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma anzi corrisponde a un preciso interesse pubblico e cioè all'interesse di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche.
Pertanto, tenuto conto della definitività del decreto ingiuntivo n. 6822/2022 del Tribunale del lavoro di Roma, va affermato anche in questo giudizio che l' non ha titolo per recuperare il CP_1 pagamento indebito eseguito sulla pensione di reversibilità dell'appellante negli anni qui sub iudice, con conseguente illegittimità dei prelievi eseguiti allo scopo dall'Istituto su detto trattamento dal settembre 2019.
7.4. Consegue che fondatamente il chiede che l' sia condannato a restituirgli le somme Pt_1 CP_1
recuperate a tal titolo (meglio, sine titulo) dal settembre 2019 fino all'attualità.
Questa statuizione dev'essere in ogni caso pronunciata considerando che il ridetto decreto ingiuntivo n. 6822/2022 già costituisce titolo in favore dell'appellante per ottenere la restituzione di una parte delle somme in parola, il che ne preclude la duplicazione rispetto al coincidente segmento del rapporto obbligatorio oggetto di causa in questo giudizio.
7.5. La quantificazione del credito residuo di spettanza del ben può essere eseguita con meri Pt_1
calcoli aritmetici alla stregua di dati contabili già contenuti negli atti, con conseguente conformità all'art. 112 cpc dell'emananda pronuncia di condanna pur se essa non contempla un credito enumerato, giacché, proprio per quanto detto, il credito in questione è comunque liquido (rectius, di facile e pronta liquidazione. Al riguardo Cass. n. 3204/2006: “Ai fini della liquidità del credito, necessaria per la sussistenza di un titolo esecutivo, non è indispensabile che questo ne indichi
l'ammontare, ma è sufficiente e necessario che tale ammontare possa essere individuato mediante
6 un calcolo matematico sulla base di dati certi e positivi contenuti nel titolo”, conf. Cass. n.
773/20 e altre).
8. Su tale credito restitutorio spettano poi all'appellante, ex art. 2033 cc, i soli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, non risultando documentate in giudizio richieste stragiudiziali precedenti.
9. Di poi, con riguardo all'ammontare della pensione di reversibilità spettante al ricorrente, è lo stesso ad ammettere, in aderenza alla posizione del debitore , che gli spetta il 30% della Pt_1 CP_1
pensione diretta già fruita dalla coniuge . Persona_3
9.1. Il relativo ammontare della pensione di reversibilità è stato determinato dall'appellante in €
8.740,00 al momento del deposito dell'originario ricorso e tanto avuto riguardo alle annotazioni eseguite dallo stesso nel CU 20 del Galdi. CP_1
L' non ha sollevato contestazioni in merito nella memoria ex art. 416 cpc e neppure nel grado, CP_1
con i noti effetti processuali.
9.2. Pertanto, fondatamente l'appellante chiede di dichiarare che la pensione di reversibilità spettantegli
è pari al 30% di quella diretta fruita dalla de cuius e ammonta a € 8.740,00 al momento del deposito dell'originario ricorso, salvi -com'è ovvio- successivi aumenti di legge.
10. L'appello incidentale è invece improcedibile. Infatti, l' non ha provato di aver notificato questo CP_1
atto all'appellante principale e, anzi, all'udienza del 7 giugno 2023 ha riconosciuto a verbale, in modo aperto, di non avervi provveduto (v. Cass. 837/2016).
11. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni:
a) l'appello principale va accolto e, in riforma della sentenza impugnata:
- va dichiarato che l' non ha diritto di recuperare il pagamento indebito eseguito CP_1
sulla pensione di reversibilità di nel periodo 2017 – 2019; Parte_1
- l' va condannato a restituire al quanto recuperato a tal titolo dal CP_3 Pt_1 settembre 2019 all'attualità, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale fino saldo, al netto di quanto già riconosciuto in suo favore con il decreto ingiuntivo n.
6822/2022 del Tribunale del lavoro di Roma;
- va dichiarato che la pensione di reversibilità spettante al è pari al 30% di quella Pt_1
diretta fruita dalla de cuius e ammonta a € 8.740,00 al momento del deposito dell'originario ricorso, salvi successivi aumenti di legge.
b) l'appello incidentale va dichiarato improcedibile.
12. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
7 - tenuto conto del valore della controversia (avuto riguardo al complessivo ammontare del credito per il quale l' ha vantato il diritto alla ripetizione); CP_1
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per entrambi i gradi va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta, mentre va inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, in assenza di specifici profili di novità e apprezzabile criticità nell'oggetto del contendere, tali da descrivere l'impegno professionale procuratorio come maggiormente articolato e correlativamente da compensare.
12.1. Non vi è peraltro dubbio sull'attribuibilità all'appellante delle spese del giudizio di appello, in cui egli si è difeso in proprio (in questo senso, v. Cass. n. 4698/2019).
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
14. Infine la Corte dà atto che, per mero refuso, nel dispositivo di udienza l'appello incidentale è stato dichiarato “inammissibile”, invece che, esattamente, “improcedibile”. Si procede quindi a conforme emenda nel dispositivo in calce, rilevando che ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 tale correzione non incide ai fini della pronuncia di cui al punto 13.
PQM
In accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata:
- Dichiara che l' non ha diritto di recuperare il pagamento indebito eseguito sulla CP_1
pensione di reversibilità di nel periodo 2017 – 2019. Parte_1
- Condanna l' a restituire al quanto recuperato a tal titolo dal settembre 2019 CP_1 Pt_1 all'attualità, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale saldo, al netto di quanto già riconosciuto in suo favore con il decreto ingiuntivo n. 6822/2022 del Tribunale del lavoro di Roma.
- Dichiara che la pensione di reversibilità spettante al è pari al 30% di quella diretta Pt_1 fruita dalla de cuius e ammonta a € 8.740,00 al momento del deposito dell'originario ricorso, salvi successivi aumenti di legge.
Dichiara (rectius) improcedibile l'appello incidentale.
8 Condanna l' a rifondere al le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € CP_1 Pt_1
3.300,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 20 dicembre 2023
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 20 dicembre 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1266/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso in proprio
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. F. Granata giusta procura in atti
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2513/2022, pubblicata in data 18 marzo 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva: Parte_1
- era titolare di pensione diretta a carico della dal 2010, nonché di pensione di CP_2 reversibilità a carico dell' quale coniuge superstite di;
CP_1 _1
- la sua pensione a carico della era sempre stata di ammontare superiore al CP_2
limite massimo previsto dalla Tabella F allegata alla L. n. 335/1995, sicché la pensione di reversibilità non avrebbe potuto essere superiore al 30% della pensione diretta della de cuius;
- il CU 2016, ultimo elaborato all' per la de cuius, attestava una pensione di € CP_1
28.598,07;
- dal 2017 in poi l' gli aveva pagato la pensione di reversibilità in misura del 60% della CP_1
pensione diretta della de cuius, accorgendosi dell'errore soltanto l'8 luglio 2019;
- a seguito di comunicazioni dell'8 luglio 2019 per il 2017 e del 23 dicembre 20 per il
2018, con decorrenza dall'1 settembre 2019 l' aveva cominciato a effettuare prelievi CP_1
sulla sua pensione di reversibilità per recuperare il pagamento indebito;
- questi prelievi erano illegittimi ai sensi dell'art.13 della L. n. 412/1991, che richiama a sua volta l'art. 52, co. 2 della L. n. 88/1989, perché l'incasso delle somme indebite da parte sua non era stato dovuto a dolo;
- vi era invece colpa grave dell' , che per tre anni aveva omesso di verificare il reddito CP_1
di esso ricorrente presso il come avrebbe dovuto fare a Organizzazione_1 norma dell'art. 13, co. 2 della L. n. 412/1991;
- sussisteva la buona fede di esso ricorrente (da presumere comunque ex art. 1147 cc) anche in considerazione del fatto che la pensione di reversibilità gli era sempre stata accreditata su un conto corrente gestito dalla figlia succeduta alla madre in questo Persona_2
incombente;
- l' aveva altresì violato il disposto dell'art. 69 della L. n. 153/1969, che limita i CP_1
prelievi sulle pensioni a un quinto del loro ammontare netto.
Pertanto, chiedeva:
2 A) in via d'urgenza, inaudita altera parte, emettere decreto o ordinanza che ingiunga
CP_ all' di sospendere immediatamente i due prelievi in corso sulla pensione di reversibilità N. 12168608R dovuta al sottoscritto;
B) in ogni caso dichiarare l'assenza di dolo del medesimo ricorrente nella ricezione delle somme percepite a titolo di reversibilità per gli anni 2017-2018-2019;
CP_ C) attesa l'illegittimità dei prelievi in contestazione, condannare l' alla restituzione delle somme a tutt'oggi trattenute in euro 5.015,66 ( come da prospetto allegato 18) e di ogni altra somma che sarà trattenuta sine titulo fino ad erogazione della reversibilità corretta;
D) determinare la pensione spettante al ricorrente in euro 8.738,60 lordi derivanti da:
1.pensione de cuius euro 28.598,07 quota spettante al ricorrente _1
euro 28.559,07 x 30%= 8.579,42
3. rivalutazione ISTAT 2017/20 1,86%= 160,58
4. euro 8.579,42+160,58= euro 8.740,00 per come affermato e dichiarato dallo stesso con CU 20 (euro 6.718,52+ somma delle trattenute di euro CP_1
2.020,08;
E) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario di lite oltre accessori di legge...”
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A CP_1
fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia. Infatti, è vero che la pensione della de cuius era una pensione pubblica, ma così non è per la pensione di reversibilità, di cui è titolare l'odierno ricorrente iure proprio;
- nel merito, è pacifico che, a seguito del decesso in data 24 dicembre 2016 di _1
, coniuge dell'odierno ricorrente e titolare di pensione di vecchiaia, l'Avv. ha
[...] Pt_1
percepito per gli anni 2017, 2018 e 2019, a titolo di reversibilità, il 60% della detta pensione. Lo stesso ricorrente riconosce che aveva invece diritto al 30% delle pensione in parola, in quanto era ed è tuttora titolare della pensione erogatagli dalla CP_2
d'importo superiore al minimo indicato dalla Tabella F allegata alla L. n. 335/1995. Quindi il ricorrente ammette di sapere di aver percepito somme che non gli erano dovute e di non essersi mai preoccupato di segnalarlo all'Istituto previdenziale;
- l'omessa comunicazione di documentazione reddituale per gli anni 2017, 2018 e 2019, necessaria per definire annualmente la misura della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, ha reso inoperativa nel caso di specie la decorrenza del termine annuale previsto dalla legge per il recupero dei pagamenti indebiti eseguiti dall' . Infatti, è CP_1
3 ormai consolidato il principio generale di settore, secondo cui al dolo di colui che riceve pagamenti pensionistici indebiti è equiparata l'inosservanza da parte dell'accipiens degli obblighi, prescritti da specifiche norme di legge, di comunicazione all' dei fatti e CP_1
delle circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano conosciuti dall'ente competente;
- non possono ritenersi conoscibili da parte dell'ente previdenziale redditi del tutto estranei all' , quali quelli relativi alla Cassa Forense. Quindi non è configurabile, né assume CP_1 rilevanza la “colpa grave” dell' dedotta dal ricorrente a fondamento delle sue ragioni;
CP_1
- l'affermazione del ricorrente, secondo cui i prelievi operati dall' avrebbero superato il CP_1
limite di un quinto della pensione, non è confortata da alcuna idonea allegazione e resta generica. L'art. 69 della L. n. 153/1969, richiamato in ricorso, si riferisce peraltro alla diversa ipotesi dei limiti dei prelievi sulla pensione in caso di pignoramento o sequestro.
Va anche precisato che, in questo caso, il Giudice non potrebbe mai dichiarare l'illegittimità degli interi prelievi effettuati, ma solo delle somme eccedenti il limite legale.
3. In data 18 maggio 2022 depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 Parte_1
cpc e chiedeva che, in riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti conclusioni:
1. Confermare la giurisdizione ordinaria del Giudice adito.
2. Dichiarare che la fattispecie ricade sotto la previsione dell'art.13 della legge 412/91 che
CP_ richiama il comma 2 dell'art.52 della legge 88/89 negando all' il diritto di richiedere il rimborso delle somme pagate in eccedenza sulla pensione di reversibilità N° 12168608
R intestata al ricorrente.
3. Conseguentemente, ordinare all' di sospendere con effetto immediato tutte le CP_1
trattenute in corso fino all'esito del giudizio.
4. Dichiarare che l'importo attuale della pensione dovuta all'appellante è di euro 8.738,60 lordi per come già indicato in primo grado e specificato in questa sede da prospetto allegato 8.
5. Dichiarare in ogni caso che la fattispecie ricade sotto la previsione dell'art.69 della
Legge 30.4.1969 N°153 per come affermato in tutte le circolari sin dal 1994, CP_1
determinando il prelievo in misura non superiore ad euro 103.68 mensili corrispondenti ad 1/5 della pensione mensile di euro 518,40.
6. Per l'ipotesi di assenza di colpa del percipiente …, dichiarare che l' non ha diritto CP_1
al recupero delle somme pagate in eccedenza quindi condannarlo alla restituzione di curo 6.061,92 corrispondenti ai prelievi fino ad oggi effettuati”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
4 a) violazione dell'art. 115 cpc e omessa pronuncia di sospensione delle ritenute illegittimamente operate dall' . Omessa valutazione della prova documentale CP_1
rappresentata dai CU. Omessa pronuncia sull'esatta determinazione del rateo di pensione di reversibilità spettantegli;
b) violazione dell'art. 13 L. n. 412/1991, dell'art. 52 L. n. 88/1989 e dell'art. 69 L. n.
153/1969.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Proponeva altresì CP_1 appello incidentale per ottenere l'accoglimento dell'eccezione, già formulata in primo grado, di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della controversia, spettando la giurisdizione in merito alla Corte dei Conti. A sostegno, lamentava la violazione degli artt. 37 e 41 cpc in combinato disposto con gli artt. 13 e 62 del RD 12 luglio 1934 n. 1214.
5. All'udienza del 20 dicembre 2023 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello principale è fondato, sebbene per ragioni diverse da quelle dedotte nel ricorso ex art. 434 cpc.
7. Invero, l'appellante ha documentato:
- in data 2 novembre 2022 il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ex art. 633 ss. cpc n.
6822/2022, con cui è stato ingiunto all' di versare al la somma complessiva di € CP_1 Pt_1
2.064,88, oltre accessori di legge, trattenuta sulla sua pensione di reversibilità nel periodo da maggio 2022 a settembre 2022 al fine di recuperare il pagamento indebito eseguito dall'Istituto negli anni 2017 - 2019;
- il decreto ingiuntivo è stato notificato all' sede legale e zonale in data 14 novembre CP_1
2022 e all' sede provinciale in data 11 novembre 2022; CP_1
- in data 8 marzo 2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato il predetto decreto ingiuntivo, non opposto, esecutivo ex art. 647 cpc.
7.1. Osserva la Corte che la controversia oggetto d'indagine in questa sede si fonda sugli stessi presupposti logico-giuridici in relazione ai quali il ha agito in via monitoria nei confronti Pt_1 dell' . Infatti, anche l'ingiunzione di pagamento è stata chiesta per ottenere la restituzione delle CP_1 somme, che l' aveva trattenuto sulla pensione di reversibilità di spettanza del predetto allo CP_1
scopo di recuperare l'indebito pagamento eseguito in suo favore nel periodo 2017 - 2019 e tanto sulla medesima premessa dell'illegittimità del recupero. L'unica differenza tra il presente giudizio e il giudizio monitorio concerne il periodo in cui dette trattenute sono state eseguite, periodo che invero nel giudizio monitorio è quello successivo all'arco temporale ora sub iudice.
7.2. Ebbene, in tema di decreto ingiuntivo, con ordinanza n. 25317/2017 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato
5 tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico con riguardo alle sole questioni dedotte ed a quelle che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico- giuridici della pronunzia d'ingiunzione, restando, invece, esclusa la pretesa afferente ad un diverso ed autonomo rapporto contrattuale”.
Si tratta di un principio di diritto già espresso da precedenti arresti del Giudice di legittimità (v.
Cass. n. 18791/2009), ribadito anche in seguito (v. infatti Cass. n. 28318/2017, n. 4676/2023) e al quale questa Corte intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
7.3. Vale allora tenere a mente -come chiarito dalla Suprema Corte con plurime pronunce, tra cui la sentenza n. 16847/2018-, che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e altresì nell'ipotesi in cui si sia formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un dato destinato a fissare la regola del caso concreto, tant'è che il suo accertamento non solo non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma anzi corrisponde a un preciso interesse pubblico e cioè all'interesse di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche.
Pertanto, tenuto conto della definitività del decreto ingiuntivo n. 6822/2022 del Tribunale del lavoro di Roma, va affermato anche in questo giudizio che l' non ha titolo per recuperare il CP_1 pagamento indebito eseguito sulla pensione di reversibilità dell'appellante negli anni qui sub iudice, con conseguente illegittimità dei prelievi eseguiti allo scopo dall'Istituto su detto trattamento dal settembre 2019.
7.4. Consegue che fondatamente il chiede che l' sia condannato a restituirgli le somme Pt_1 CP_1
recuperate a tal titolo (meglio, sine titulo) dal settembre 2019 fino all'attualità.
Questa statuizione dev'essere in ogni caso pronunciata considerando che il ridetto decreto ingiuntivo n. 6822/2022 già costituisce titolo in favore dell'appellante per ottenere la restituzione di una parte delle somme in parola, il che ne preclude la duplicazione rispetto al coincidente segmento del rapporto obbligatorio oggetto di causa in questo giudizio.
7.5. La quantificazione del credito residuo di spettanza del ben può essere eseguita con meri Pt_1
calcoli aritmetici alla stregua di dati contabili già contenuti negli atti, con conseguente conformità all'art. 112 cpc dell'emananda pronuncia di condanna pur se essa non contempla un credito enumerato, giacché, proprio per quanto detto, il credito in questione è comunque liquido (rectius, di facile e pronta liquidazione. Al riguardo Cass. n. 3204/2006: “Ai fini della liquidità del credito, necessaria per la sussistenza di un titolo esecutivo, non è indispensabile che questo ne indichi
l'ammontare, ma è sufficiente e necessario che tale ammontare possa essere individuato mediante
6 un calcolo matematico sulla base di dati certi e positivi contenuti nel titolo”, conf. Cass. n.
773/20 e altre).
8. Su tale credito restitutorio spettano poi all'appellante, ex art. 2033 cc, i soli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, non risultando documentate in giudizio richieste stragiudiziali precedenti.
9. Di poi, con riguardo all'ammontare della pensione di reversibilità spettante al ricorrente, è lo stesso ad ammettere, in aderenza alla posizione del debitore , che gli spetta il 30% della Pt_1 CP_1
pensione diretta già fruita dalla coniuge . Persona_3
9.1. Il relativo ammontare della pensione di reversibilità è stato determinato dall'appellante in €
8.740,00 al momento del deposito dell'originario ricorso e tanto avuto riguardo alle annotazioni eseguite dallo stesso nel CU 20 del Galdi. CP_1
L' non ha sollevato contestazioni in merito nella memoria ex art. 416 cpc e neppure nel grado, CP_1
con i noti effetti processuali.
9.2. Pertanto, fondatamente l'appellante chiede di dichiarare che la pensione di reversibilità spettantegli
è pari al 30% di quella diretta fruita dalla de cuius e ammonta a € 8.740,00 al momento del deposito dell'originario ricorso, salvi -com'è ovvio- successivi aumenti di legge.
10. L'appello incidentale è invece improcedibile. Infatti, l' non ha provato di aver notificato questo CP_1
atto all'appellante principale e, anzi, all'udienza del 7 giugno 2023 ha riconosciuto a verbale, in modo aperto, di non avervi provveduto (v. Cass. 837/2016).
11. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni:
a) l'appello principale va accolto e, in riforma della sentenza impugnata:
- va dichiarato che l' non ha diritto di recuperare il pagamento indebito eseguito CP_1
sulla pensione di reversibilità di nel periodo 2017 – 2019; Parte_1
- l' va condannato a restituire al quanto recuperato a tal titolo dal CP_3 Pt_1 settembre 2019 all'attualità, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale fino saldo, al netto di quanto già riconosciuto in suo favore con il decreto ingiuntivo n.
6822/2022 del Tribunale del lavoro di Roma;
- va dichiarato che la pensione di reversibilità spettante al è pari al 30% di quella Pt_1
diretta fruita dalla de cuius e ammonta a € 8.740,00 al momento del deposito dell'originario ricorso, salvi successivi aumenti di legge.
b) l'appello incidentale va dichiarato improcedibile.
12. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
7 - tenuto conto del valore della controversia (avuto riguardo al complessivo ammontare del credito per il quale l' ha vantato il diritto alla ripetizione); CP_1
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per entrambi i gradi va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta, mentre va inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, in assenza di specifici profili di novità e apprezzabile criticità nell'oggetto del contendere, tali da descrivere l'impegno professionale procuratorio come maggiormente articolato e correlativamente da compensare.
12.1. Non vi è peraltro dubbio sull'attribuibilità all'appellante delle spese del giudizio di appello, in cui egli si è difeso in proprio (in questo senso, v. Cass. n. 4698/2019).
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
14. Infine la Corte dà atto che, per mero refuso, nel dispositivo di udienza l'appello incidentale è stato dichiarato “inammissibile”, invece che, esattamente, “improcedibile”. Si procede quindi a conforme emenda nel dispositivo in calce, rilevando che ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 tale correzione non incide ai fini della pronuncia di cui al punto 13.
PQM
In accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata:
- Dichiara che l' non ha diritto di recuperare il pagamento indebito eseguito sulla CP_1
pensione di reversibilità di nel periodo 2017 – 2019. Parte_1
- Condanna l' a restituire al quanto recuperato a tal titolo dal settembre 2019 CP_1 Pt_1 all'attualità, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale saldo, al netto di quanto già riconosciuto in suo favore con il decreto ingiuntivo n. 6822/2022 del Tribunale del lavoro di Roma.
- Dichiara che la pensione di reversibilità spettante al è pari al 30% di quella diretta Pt_1 fruita dalla de cuius e ammonta a € 8.740,00 al momento del deposito dell'originario ricorso, salvi successivi aumenti di legge.
Dichiara (rectius) improcedibile l'appello incidentale.
8 Condanna l' a rifondere al le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € CP_1 Pt_1
3.300,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 20 dicembre 2023
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
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