Articolo 21 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 2000
Art. 21. (Riduzione di personale del comparto della scuola).
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall' articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997 , introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997 . Tale riduzione e' disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all' articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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