1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall' articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997 , introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997 . Tale riduzione e' disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all' articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.