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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15234/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
vista l'assegnazione del fascicolo in data 6.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 22.09.2025 rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessune note depositate dalle altre parti
IL GIUDICE dato atto,
decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15234/2024 promossa da:
titolare della Carta d'identità n. , Codice Parte_1 NumeroDiCart_1 Fiscale n. , nata a [...]é/SP- Brasile;
in data 16/09/1964; NumeroDiCar_2
titolare della Carta d'identità n. , Codice Fiscale Parte_2 NumeroDiCart_3 n. , nato a [...]/SP - Brasile, in data 16/11/1990, C.F._1 Entrambi con il patrocinio dell'avv. FORNARI EMANUELA e dell'avv. ROMANO LUCA VIA VITTORIO BACHELET, 19 AVERSA elettivamente domiciliati in VIA TRAV. DIAZ, 3 CASAL DI PRINCIPE presso il difensore avv. FORNARI EMANUELA
RESISTENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENIENTE NECESSARIO CONCLUSIONI pagina 1 di 4 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare lo status di Cittadino Italiano iure sanguinis per via materna dei ricorrenti, Sig.
[...]
e , in qualità di Cittadini Italiani per nascita e per Parte_1 Parte_1 Parte_2 l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di Stato Civile inerenti alla predetta situazione di cittadinanza italiana, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
2) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA)” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 30/10/2024 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] emigrato in Brasile dove ha vissuto Per_1 Parte_3 senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.14). Con decreto del 13/02/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/04/2025 poi differita il 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 28/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati in data 13/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 22/09/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: in data 19/06/1891 contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_2 Controparte_2 unione nasceva la figlia n data 09/02/1896 a São Simão/SP, Brasile;
Persona_3
si sposava con , e dal loro matrimonio nasceva Persona_3 Persona_4 [...] in data 29/12/1918, a São Paulo/SP, Brasile;
Per_5
contraeva matrimonio con e dal loro matrimonio nasceva Persona_5 Persona_6 [...] il 15/12/1944 a Santo André/SP, Brasile;
Per_7
contraeva matrimonio con il Sig. e dal loro matrimonio nasceva Persona_7 Persona_8
, a Santo André/SP, Brasile in data 12/09/1964; Parte_1
contraeva matrimonio con e dal loro matrimonio nasceva Parte_1 Persona_9
, a São Bernardo do Campo/SP, Brasile in data 16/11/1990 Parte_2
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come entrambi i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Bondeno, in provincia di Ferrara. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
pagina 2 di 4 In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente in quanto gli uffici dei Consolati Italiani di competenza non possono accettare domande per il riconoscimento della Cittadinanza Italiana ove nell'albero genealogico sia presente almeno un ascendente di sesso femminile che, secondo il precedente ordinamento non poteva trasmettere la Cittadinanza Italiana ai figli nati prima della promulgazione della Costituzione italiana del 1 gennaio 1948. Di conseguenza, l'azione giudiziale rappresenta l'unica modalità, se non un obbligo, per i ricorrenti, che non hanno a loro disposizione altri strumenti giuridici/amministrativi per vedere riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna (sul punto, Tribunale di Brescia – Sezione immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE n. R.G. 13585/2017, così come deciso nella Camera di consiglio in data 10/11/2018) NEL MERITO
I ricorrenti, , hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Persona_2 alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato pagina 3 di 4 un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_2
[...] Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a n data 09/02/1896 e il 15/12/1944di talché appare Persona_3 Persona_7 necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
titolare della Carta d'identità n. , Codice Parte_1 NumeroDiCart_1 Fiscale n. , nata a [...]é/SP- Brasile in data 16/09/1964; C.F._2
titolare della Carta d'identità n. , Codice Parte_2 NumeroDiCart_3 Fiscale n. , nato a [...]/SP - Brasile, in data 16/11/1990, C.F._1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 2/12/2025 Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
vista l'assegnazione del fascicolo in data 6.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 22.09.2025 rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessune note depositate dalle altre parti
IL GIUDICE dato atto,
decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15234/2024 promossa da:
titolare della Carta d'identità n. , Codice Parte_1 NumeroDiCart_1 Fiscale n. , nata a [...]é/SP- Brasile;
in data 16/09/1964; NumeroDiCar_2
titolare della Carta d'identità n. , Codice Fiscale Parte_2 NumeroDiCart_3 n. , nato a [...]/SP - Brasile, in data 16/11/1990, C.F._1 Entrambi con il patrocinio dell'avv. FORNARI EMANUELA e dell'avv. ROMANO LUCA VIA VITTORIO BACHELET, 19 AVERSA elettivamente domiciliati in VIA TRAV. DIAZ, 3 CASAL DI PRINCIPE presso il difensore avv. FORNARI EMANUELA
RESISTENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENIENTE NECESSARIO CONCLUSIONI pagina 1 di 4 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare lo status di Cittadino Italiano iure sanguinis per via materna dei ricorrenti, Sig.
[...]
e , in qualità di Cittadini Italiani per nascita e per Parte_1 Parte_1 Parte_2 l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di Stato Civile inerenti alla predetta situazione di cittadinanza italiana, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
2) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA)” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 30/10/2024 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] emigrato in Brasile dove ha vissuto Per_1 Parte_3 senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.14). Con decreto del 13/02/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/04/2025 poi differita il 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 28/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati in data 13/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 22/09/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: in data 19/06/1891 contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_2 Controparte_2 unione nasceva la figlia n data 09/02/1896 a São Simão/SP, Brasile;
Persona_3
si sposava con , e dal loro matrimonio nasceva Persona_3 Persona_4 [...] in data 29/12/1918, a São Paulo/SP, Brasile;
Per_5
contraeva matrimonio con e dal loro matrimonio nasceva Persona_5 Persona_6 [...] il 15/12/1944 a Santo André/SP, Brasile;
Per_7
contraeva matrimonio con il Sig. e dal loro matrimonio nasceva Persona_7 Persona_8
, a Santo André/SP, Brasile in data 12/09/1964; Parte_1
contraeva matrimonio con e dal loro matrimonio nasceva Parte_1 Persona_9
, a São Bernardo do Campo/SP, Brasile in data 16/11/1990 Parte_2
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come entrambi i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Bondeno, in provincia di Ferrara. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
pagina 2 di 4 In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente in quanto gli uffici dei Consolati Italiani di competenza non possono accettare domande per il riconoscimento della Cittadinanza Italiana ove nell'albero genealogico sia presente almeno un ascendente di sesso femminile che, secondo il precedente ordinamento non poteva trasmettere la Cittadinanza Italiana ai figli nati prima della promulgazione della Costituzione italiana del 1 gennaio 1948. Di conseguenza, l'azione giudiziale rappresenta l'unica modalità, se non un obbligo, per i ricorrenti, che non hanno a loro disposizione altri strumenti giuridici/amministrativi per vedere riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna (sul punto, Tribunale di Brescia – Sezione immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE n. R.G. 13585/2017, così come deciso nella Camera di consiglio in data 10/11/2018) NEL MERITO
I ricorrenti, , hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Persona_2 alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato pagina 3 di 4 un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_2
[...] Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a n data 09/02/1896 e il 15/12/1944di talché appare Persona_3 Persona_7 necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
titolare della Carta d'identità n. , Codice Parte_1 NumeroDiCart_1 Fiscale n. , nata a [...]é/SP- Brasile in data 16/09/1964; C.F._2
titolare della Carta d'identità n. , Codice Parte_2 NumeroDiCart_3 Fiscale n. , nato a [...]/SP - Brasile, in data 16/11/1990, C.F._1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 2/12/2025 Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4