Art. 4.
Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilita' e la funzionalita' dei ricoveri provvisori nonche' per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.
La spesa di cui al comma precedente sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-83.
La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si fara' fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilita' e la funzionalita' dei ricoveri provvisori nonche' per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.
La spesa di cui al comma precedente sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-83.
La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si fara' fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.