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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/09/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 4382/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 4382/2022, dato atto della sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, le quali si sono riportate alle note conclusive già depositate;
p.q.m.
decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 4382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno
2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 9.9.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Nettuno, alla piazza G. Mazzini n. 39, presso lo studio degli avv.ti Mai Lin Kochi e
Corrado Fiori, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Attrice contro
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv.
Francesco Maria Corbò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
2 Oggetto: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
condanna del , ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni Controparte_1 dalla medesima patiti in seguito ad una caduta asseritamente causata da una buca presente sul manto stradale di via dei Garofani, sita in Nettuno.
A fondamento di tali domande, l'attrice ha, nella specie, sostenuto:
- che, in data 4.6.2021, alle ore 18.00 circa, nell'attraversare via dei Garofani, in
Nettuno, all'altezza del civico n. 2, si è imbattuta in un profondo avvallamento presente sul manto stradale, cadendo conseguentemente a terra;
- di essere stata soccorsa dalla figlia, dal genero e dal nipote e di essere stata poi trasportata presso l'ospedale I.c.o.t. di Latina, ove le è stata diagnosticata una “frattura somatica D8; D9 e L., con contusione al ginocchio ed emitorace destro”;
- che la stessa, al momento del sinistro, aveva 97 anni ed era pienamente autonoma, lamentando esclusivamente un normale deficit visivo in relazione all'età e aiutandosi per la deambulazione con un bastone;
- che, dopo aver segnalato la buca, quest'ultima è stata immediatamente riparata dal il quale, tuttavia, si è rifiutato di risarcire i danni causati all'attrice; CP_1
- che, in conseguenza del sinistro, la stessa attrice ha patito un periodo di inabilità temporanea assoluta di 50 giorni e parziale al 50% di 60 giorni, nonché un'invalidità permanente quantificabile nella misura percentuale del 20%;
- che, inoltre, appare congrua una personalizzazione del danno fisico di euro 9.000,00, tenuto conto delle sofferenze patite, nonché delle inevitabili conseguenze ricadenti su ogni aspetto della sua vita relazionale;
- che, con riferimento alla vicenda per cui è causa, è ravvisabile una responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., sussistendo, in capo al medesimo, l'obbligo di CP_1
3 evitare il verificarsi di fatti rischiosi nelle aree in cui esercita poteri di controllo e vigilanza;
- che, infatti, l'art. 2051 c.c. presuppone un rapporto di custodia con la cosa, da cui deriva l'obbligo di eliminare situazioni di pericolo che dalla medesima possano derivare;
- che la fattispecie in esame sarebbe comunque inquadrabile nell'art. 2043 c.c. per violazione della clausola generale del neminem laedere.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice ha chiesto di: “i. accogliere integralmente la domanda attrice e, quindi, accertare e dichiarare ex art. 2051 c.c., e/o ai sensi dell'art.
2043 c.c., l'esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento Controparte_1
per cui è causa per le ragioni dedotte in narrativa;
ii. per l'effetto, condannare il
[...]
al risarcimento in favore della signora della somma che CP_1 Parte_1 per mera convenienza viene limitata in € 52.000,00, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. iii. Con vittoria di spese, competenze, onorari, accessori e spese generali della fase stragiudiziale e del presente giudizio da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il , costituitosi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
- che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non può ravvisarsi in capo al medesimo alcuna responsabilità per il verificarsi dell'evento dannoso, in quanto, alla luce della documentazione prodotta e delle affermazioni della stessa asserita danneggiata, il sinistro sarebbe avvenuto in orario diurno con perfetta visibilità e proprio davanti alla sua abitazione;
- che, pertanto, difetta il presupposto della obiettiva pericolosità della cosa produttiva del danno, a fortiori considerando la conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata;
- che, dalla lettura del referto dell'I.c.o.t. di Latina versato in atti, emerge che la danneggiata ha riferito genericamente di una caduta accidentale in strada;
- che, inopportunamente, l'attrice, pur avendo 97 anni, si è trovata a scendere da sola dalla vettura appena parcheggiata, senza alcun aiuto da parte degli altri soggetti presenti,
4 precisamente della figlia e del genero;
- che, in ragione di ciò, non si configura alcuna responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., spettando alla danneggiata l'onere di provare che lo stato dei luoghi era tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi della caduta, nonché di avere adottato le cautele imposte dalla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato e che la conoscenza dello stato dei luoghi agevola la prevedibilità del pericolo;
- che, in assenza dei requisiti della imprevedibilità e inevitabilità del pericolo, non è nemmeno ravvisabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- che, senza rinunciare alle predette deduzioni in ordine all'an debeatur, deve essere contestata, perché priva di adeguato riscontro probatorio, anche l'entità della somma pretesa dall'attrice a titolo di personalizzazione del danno.
Il ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “nel merito in via CP_1
principale, rigettare la domanda proposta dalla IG.ra , perché Parte_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque allo stato non provata per i motivi esposti in narrativa. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi ed increduta in cui dovesse essere accertata un'eventuale responsabilità da parte del convenuto nella causazione dell'evento per cui è causa, liquidare in favore CP_1
dell'attrice i soli eventuali importi per le voci di danno risarcibili, che fossero ritenuti dovuti a titolo risarcimento danni nella giusta misura che sarà provata e liquidata in corso di causa, il tutto comunque con la riduzione proporzionale di tutti gli importi risarcitori in ragione del concorso di colpa, quantomeno maggioritario imputabile alla medesima ex art. 1227 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione delle prove orali richieste dalla parte attrice.
All'esito, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.9.2025, di
5 cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Così, in sintesi, delineato l'oggetto del presente giudizio, si evidenzia che, a fondamento della domanda risarcitoria proposta, l'attrice ha, in via principale, invocato la fattispecie di responsabilità delineata dall'art. 2051 c.p.c., affermando la sussistenza di un nesso causale fra l'evento dannoso patito e l'intrinseca pericolosità dello stato del manto stradale di una via pubblica, e, solo in subordine, richiamato la clausola generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Appare, pertanto, utile rammentare, con specifico riferimento alla prima delle disposizioni citate, applicabile secondo un consolidato orientamento anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, che il legislatore ha inteso delineare la fattispecie in esame come un'ipotesi di responsabilità speciale, avvicinabile ad un criterio di imputazione di tipo oggettivo, avendo, in particolare, previsto, a beneficio del danneggiato, un'agevolazione sul piano probatorio, rappresentata dalla sufficienza della dimostrazione della prova del ricorrere di un nesso eziologico fra la cosa in custodia e il danno e avendo posto, in capo al custode, l'onere di dare prova dell'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervento di un caso fortuito, di rilevanza meramente obiettiva, senza cioè che rilevi a questo fine l'osservanza, ad opera dello stesso, di un dovere di diligenza.
Anche recentemente, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr.
Cass., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943).
Quanto appena evidenziato, nondimeno, non toglie, sul piano del riparto dell'onere della prova, che spetti al danneggiato provare sia la lesione patita sia la sua riconducibilità causale alla cosa o, in altri termini, dimostrare che la res in sé ha svolto un ruolo
6 autonomo nella causazione del danno lamentato in virtù di un'anomalia originaria o sopravvenuta nella sua struttura e nel suo funzionamento oppure per effetto della sua intrinseca pericolosità.
Per quanto in questa sede interessa, con specifico riferimento a quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”, riconoscendo
“la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode” (cfr. Cass., 5 febbraio 2013, n.
2660, in massima e in motivazione).
Solo una volta raggiunta la prova del nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso, graverebbe sul custode l'onere di dimostrare che quest'ultimo è da ricondurre ad un fattore del tutto estraneo, anomalo e imprevedibile, suscettibile di integrare un caso fortuito interruttivo del nesso causale. CP_ Occorre, poi, precisare che, come correttamente rilevato dall' convenuto, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa può integrare un fattore causale concorrente nella produzione dell'evento, con conseguente riduzione o esclusione della responsabilità del custode, a seconda del grado di concorso, in applicazione dell'art. 1227
c. 1 c.c., potendo in particolare il fatto del danneggiato avere, quale effetto, l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (cfr., di recente, Cass.,
31 marzo 2025, n. 8449).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “quanto più la
7 situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” (così, Cass., 17 novembre 2021, n. 34886).
3. Facendo applicazione dei principi ricordati, nel caso di specie, si ritiene che, dall'esame delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, non possa dirsi sufficientemente provata la sussistenza di un nesso causale fra l'evento dannoso patito dall'attrice e lo stato CP_ della pavimentazione stradale della pubblica via nella disponibilità dell' convenuto.
Merita, infatti, osservare, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 20.7.2023, soprattutto in merito ai soggetti presenti al momento del verificarsi della caduta, non appaiono del tutto coerenti, atteso che, malgrado gli stessi abbiano confermato l'esistenza dell'avvallamento, genero dell'attrice, ha Testimone_1
in un primo momento affermato che erano presenti solo lui e la moglie, per poi contraddirsi, asserendo che anche suo figlio, arrivato immediatamente dopo con la macchina, avrebbe assistito alla caduta, mentre quest'ultimo, ha Testimone_2
dichiarato di essere arrivato dopo i suoi genitori, che erano in macchina con la nonna, discrepanze che compromettono la credibilità complessiva delle versioni fornite, le quali, pertanto, non possono essere ritenute pienamente attendibili.
Occorre ancora sottolineare che, dalla lettura della scheda di Pronto Soccorso in atti, si evince che è giunta presso l'I.c.o.t. di Latina alle 18.00 dello stesso Parte_1
giorno della caduta, ma accompagnata soltanto dalla figlia, riferendo esclusivamente una caduta accidentale in strada (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
Anche prescindendo dall'incertezza, generata dalle divergenze appena segnalate, circa la dinamica del verificarsi del sinistro, dall'analisi dei documenti e degli atti di causa si desume che l'avvallamento, indicato quale causa della caduta della danneggiata, era perfettamente visibile, perché collocato al centro della carreggiata, peraltro in un'area non specificamente destinata al transito dei pedoni e priva di ostacoli che ne potessero
8 occultare la presenza, evenienze sufficienti ad escludere che la cosa, in tesi causativa del danno, di per sé inerte, presentasse una condizione di obiettiva pericolosità (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Rispetto a quest'ultimo aspetto, giova ancora precisare che non può assumere alcuna rilevanza la circostanza affermata dai testi, secondo cui l'avvallamento, al momento della caduta, era coperto da foglie, tenuto conto che essa appare non solo del tutto generica, ma anche allegata per la prima volta solo con la memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
Fermo quanto appena argomentato, si reputa, comunque, assorbente rimarcare che, sulla base delle stesse allegazioni dell'attrice, nonché della documentazione fotografica depositata, oggetto di conferma da parte dei testi menzionati, deve concludersi che la danneggiata abbia tenuto un comportamento inadeguato in rapporto alle sue condizioni fisiche e all'obiettiva prevedibilità della situazione di pericolo, come tale idoneo ad essere riguardato quale fattore esclusivo di produzione dell'evento dannoso.
Risulta, infatti, pacifico e confermato anche dai testi escussi che la caduta è avvenuta alle ore 17.00 circa, in estate, quando ancora c'era luce e in un luogo ben conosciuto dalla danneggiata, perché esattamente di fronte alla sua abitazione, sita alla stessa via dei
Garofani, al momento della caduta, al civico n. 2 e, nel periodo precedente alla caduta, nella medesima via, ma al civico n. 4.
In definitiva, il dato che l'avvallamento fosse ampio e ben visibile, collocato al centro della carreggiata, nella stessa via di abitazione della danneggiata, unitamente al fatto che quest'ultima, per sua stessa ammissione, aveva in ragione dell'età un normale deficit visivo e la necessità di assistenza di un bastone per la deambulazione, inducono a ritenere, da un canto, che la cosa non presentasse una condizione di pericolosità tale da potere essere individuata come causa dell'evento, dall'altra, che la condotta della stessa danneggiata, nell'interagire con la cosa, senza l'adozione delle normali cautele imposte dalla chiara prevedibilità e, quindi, evitabilità della situazione del pericolo, abbia svolto un'efficacia causale assorbente ed esclusiva nella causazione del danno.
Concludendo, alla luce della documentazione fotografica in atti, delle incongruenze
9 ravvisate nelle dichiarazioni rese dai testi escussi e della condotta tenuta dalla danneggiata, non può configurarsi, in capo all'ente convenuto, alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerando che il mancato utilizzo da parte della danneggiata di tutte le cautele necessarie integra di per sé un comportamento non diligente idoneo a spiegare, sul piano causale, la produzione del danno lamentato.
Si precisa, poi, che il comportamento del convenuto, consistito nell'eventuale riparazione della buca dopo il sinistro, risulta del tutto irrilevante ai fini della valutazione della sua responsabilità, non potendo detta condotta influire sull'accertamento del nesso causale o sulla valutazione della diligenza richiesta al soggetto che si trovi ad interagire con la res in tesi causativa del danno.
Deve, da ultimo, rilevarsi che l'attrice ha invocato soltanto genericamente la fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c., senza nondimeno allegare circostanze specifiche da cui evincere l'esistenza di un fatto connotato in termini di colpa o di dolo imputabile al
CP_1
4. La domanda risarcitoria proposta da deve essere, dunque, Parte_1 integralmente rigettata.
Le spese di lite, facendo applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della medesima e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del
2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore della petitum
(causa di valore compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), con la specificazione che saranno applicati i parametri minimi, data la non rilevante complessità delle questioni poste e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1
10 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
11
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 4382/2022, dato atto della sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, le quali si sono riportate alle note conclusive già depositate;
p.q.m.
decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 4382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno
2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 9.9.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Nettuno, alla piazza G. Mazzini n. 39, presso lo studio degli avv.ti Mai Lin Kochi e
Corrado Fiori, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Attrice contro
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv.
Francesco Maria Corbò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
2 Oggetto: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
condanna del , ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni Controparte_1 dalla medesima patiti in seguito ad una caduta asseritamente causata da una buca presente sul manto stradale di via dei Garofani, sita in Nettuno.
A fondamento di tali domande, l'attrice ha, nella specie, sostenuto:
- che, in data 4.6.2021, alle ore 18.00 circa, nell'attraversare via dei Garofani, in
Nettuno, all'altezza del civico n. 2, si è imbattuta in un profondo avvallamento presente sul manto stradale, cadendo conseguentemente a terra;
- di essere stata soccorsa dalla figlia, dal genero e dal nipote e di essere stata poi trasportata presso l'ospedale I.c.o.t. di Latina, ove le è stata diagnosticata una “frattura somatica D8; D9 e L., con contusione al ginocchio ed emitorace destro”;
- che la stessa, al momento del sinistro, aveva 97 anni ed era pienamente autonoma, lamentando esclusivamente un normale deficit visivo in relazione all'età e aiutandosi per la deambulazione con un bastone;
- che, dopo aver segnalato la buca, quest'ultima è stata immediatamente riparata dal il quale, tuttavia, si è rifiutato di risarcire i danni causati all'attrice; CP_1
- che, in conseguenza del sinistro, la stessa attrice ha patito un periodo di inabilità temporanea assoluta di 50 giorni e parziale al 50% di 60 giorni, nonché un'invalidità permanente quantificabile nella misura percentuale del 20%;
- che, inoltre, appare congrua una personalizzazione del danno fisico di euro 9.000,00, tenuto conto delle sofferenze patite, nonché delle inevitabili conseguenze ricadenti su ogni aspetto della sua vita relazionale;
- che, con riferimento alla vicenda per cui è causa, è ravvisabile una responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., sussistendo, in capo al medesimo, l'obbligo di CP_1
3 evitare il verificarsi di fatti rischiosi nelle aree in cui esercita poteri di controllo e vigilanza;
- che, infatti, l'art. 2051 c.c. presuppone un rapporto di custodia con la cosa, da cui deriva l'obbligo di eliminare situazioni di pericolo che dalla medesima possano derivare;
- che la fattispecie in esame sarebbe comunque inquadrabile nell'art. 2043 c.c. per violazione della clausola generale del neminem laedere.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice ha chiesto di: “i. accogliere integralmente la domanda attrice e, quindi, accertare e dichiarare ex art. 2051 c.c., e/o ai sensi dell'art.
2043 c.c., l'esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento Controparte_1
per cui è causa per le ragioni dedotte in narrativa;
ii. per l'effetto, condannare il
[...]
al risarcimento in favore della signora della somma che CP_1 Parte_1 per mera convenienza viene limitata in € 52.000,00, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. iii. Con vittoria di spese, competenze, onorari, accessori e spese generali della fase stragiudiziale e del presente giudizio da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il , costituitosi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
- che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non può ravvisarsi in capo al medesimo alcuna responsabilità per il verificarsi dell'evento dannoso, in quanto, alla luce della documentazione prodotta e delle affermazioni della stessa asserita danneggiata, il sinistro sarebbe avvenuto in orario diurno con perfetta visibilità e proprio davanti alla sua abitazione;
- che, pertanto, difetta il presupposto della obiettiva pericolosità della cosa produttiva del danno, a fortiori considerando la conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata;
- che, dalla lettura del referto dell'I.c.o.t. di Latina versato in atti, emerge che la danneggiata ha riferito genericamente di una caduta accidentale in strada;
- che, inopportunamente, l'attrice, pur avendo 97 anni, si è trovata a scendere da sola dalla vettura appena parcheggiata, senza alcun aiuto da parte degli altri soggetti presenti,
4 precisamente della figlia e del genero;
- che, in ragione di ciò, non si configura alcuna responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., spettando alla danneggiata l'onere di provare che lo stato dei luoghi era tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi della caduta, nonché di avere adottato le cautele imposte dalla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato e che la conoscenza dello stato dei luoghi agevola la prevedibilità del pericolo;
- che, in assenza dei requisiti della imprevedibilità e inevitabilità del pericolo, non è nemmeno ravvisabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- che, senza rinunciare alle predette deduzioni in ordine all'an debeatur, deve essere contestata, perché priva di adeguato riscontro probatorio, anche l'entità della somma pretesa dall'attrice a titolo di personalizzazione del danno.
Il ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “nel merito in via CP_1
principale, rigettare la domanda proposta dalla IG.ra , perché Parte_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque allo stato non provata per i motivi esposti in narrativa. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi ed increduta in cui dovesse essere accertata un'eventuale responsabilità da parte del convenuto nella causazione dell'evento per cui è causa, liquidare in favore CP_1
dell'attrice i soli eventuali importi per le voci di danno risarcibili, che fossero ritenuti dovuti a titolo risarcimento danni nella giusta misura che sarà provata e liquidata in corso di causa, il tutto comunque con la riduzione proporzionale di tutti gli importi risarcitori in ragione del concorso di colpa, quantomeno maggioritario imputabile alla medesima ex art. 1227 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione delle prove orali richieste dalla parte attrice.
All'esito, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.9.2025, di
5 cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Così, in sintesi, delineato l'oggetto del presente giudizio, si evidenzia che, a fondamento della domanda risarcitoria proposta, l'attrice ha, in via principale, invocato la fattispecie di responsabilità delineata dall'art. 2051 c.p.c., affermando la sussistenza di un nesso causale fra l'evento dannoso patito e l'intrinseca pericolosità dello stato del manto stradale di una via pubblica, e, solo in subordine, richiamato la clausola generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Appare, pertanto, utile rammentare, con specifico riferimento alla prima delle disposizioni citate, applicabile secondo un consolidato orientamento anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, che il legislatore ha inteso delineare la fattispecie in esame come un'ipotesi di responsabilità speciale, avvicinabile ad un criterio di imputazione di tipo oggettivo, avendo, in particolare, previsto, a beneficio del danneggiato, un'agevolazione sul piano probatorio, rappresentata dalla sufficienza della dimostrazione della prova del ricorrere di un nesso eziologico fra la cosa in custodia e il danno e avendo posto, in capo al custode, l'onere di dare prova dell'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervento di un caso fortuito, di rilevanza meramente obiettiva, senza cioè che rilevi a questo fine l'osservanza, ad opera dello stesso, di un dovere di diligenza.
Anche recentemente, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr.
Cass., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943).
Quanto appena evidenziato, nondimeno, non toglie, sul piano del riparto dell'onere della prova, che spetti al danneggiato provare sia la lesione patita sia la sua riconducibilità causale alla cosa o, in altri termini, dimostrare che la res in sé ha svolto un ruolo
6 autonomo nella causazione del danno lamentato in virtù di un'anomalia originaria o sopravvenuta nella sua struttura e nel suo funzionamento oppure per effetto della sua intrinseca pericolosità.
Per quanto in questa sede interessa, con specifico riferimento a quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”, riconoscendo
“la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode” (cfr. Cass., 5 febbraio 2013, n.
2660, in massima e in motivazione).
Solo una volta raggiunta la prova del nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso, graverebbe sul custode l'onere di dimostrare che quest'ultimo è da ricondurre ad un fattore del tutto estraneo, anomalo e imprevedibile, suscettibile di integrare un caso fortuito interruttivo del nesso causale. CP_ Occorre, poi, precisare che, come correttamente rilevato dall' convenuto, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa può integrare un fattore causale concorrente nella produzione dell'evento, con conseguente riduzione o esclusione della responsabilità del custode, a seconda del grado di concorso, in applicazione dell'art. 1227
c. 1 c.c., potendo in particolare il fatto del danneggiato avere, quale effetto, l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (cfr., di recente, Cass.,
31 marzo 2025, n. 8449).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “quanto più la
7 situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” (così, Cass., 17 novembre 2021, n. 34886).
3. Facendo applicazione dei principi ricordati, nel caso di specie, si ritiene che, dall'esame delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, non possa dirsi sufficientemente provata la sussistenza di un nesso causale fra l'evento dannoso patito dall'attrice e lo stato CP_ della pavimentazione stradale della pubblica via nella disponibilità dell' convenuto.
Merita, infatti, osservare, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 20.7.2023, soprattutto in merito ai soggetti presenti al momento del verificarsi della caduta, non appaiono del tutto coerenti, atteso che, malgrado gli stessi abbiano confermato l'esistenza dell'avvallamento, genero dell'attrice, ha Testimone_1
in un primo momento affermato che erano presenti solo lui e la moglie, per poi contraddirsi, asserendo che anche suo figlio, arrivato immediatamente dopo con la macchina, avrebbe assistito alla caduta, mentre quest'ultimo, ha Testimone_2
dichiarato di essere arrivato dopo i suoi genitori, che erano in macchina con la nonna, discrepanze che compromettono la credibilità complessiva delle versioni fornite, le quali, pertanto, non possono essere ritenute pienamente attendibili.
Occorre ancora sottolineare che, dalla lettura della scheda di Pronto Soccorso in atti, si evince che è giunta presso l'I.c.o.t. di Latina alle 18.00 dello stesso Parte_1
giorno della caduta, ma accompagnata soltanto dalla figlia, riferendo esclusivamente una caduta accidentale in strada (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
Anche prescindendo dall'incertezza, generata dalle divergenze appena segnalate, circa la dinamica del verificarsi del sinistro, dall'analisi dei documenti e degli atti di causa si desume che l'avvallamento, indicato quale causa della caduta della danneggiata, era perfettamente visibile, perché collocato al centro della carreggiata, peraltro in un'area non specificamente destinata al transito dei pedoni e priva di ostacoli che ne potessero
8 occultare la presenza, evenienze sufficienti ad escludere che la cosa, in tesi causativa del danno, di per sé inerte, presentasse una condizione di obiettiva pericolosità (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Rispetto a quest'ultimo aspetto, giova ancora precisare che non può assumere alcuna rilevanza la circostanza affermata dai testi, secondo cui l'avvallamento, al momento della caduta, era coperto da foglie, tenuto conto che essa appare non solo del tutto generica, ma anche allegata per la prima volta solo con la memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
Fermo quanto appena argomentato, si reputa, comunque, assorbente rimarcare che, sulla base delle stesse allegazioni dell'attrice, nonché della documentazione fotografica depositata, oggetto di conferma da parte dei testi menzionati, deve concludersi che la danneggiata abbia tenuto un comportamento inadeguato in rapporto alle sue condizioni fisiche e all'obiettiva prevedibilità della situazione di pericolo, come tale idoneo ad essere riguardato quale fattore esclusivo di produzione dell'evento dannoso.
Risulta, infatti, pacifico e confermato anche dai testi escussi che la caduta è avvenuta alle ore 17.00 circa, in estate, quando ancora c'era luce e in un luogo ben conosciuto dalla danneggiata, perché esattamente di fronte alla sua abitazione, sita alla stessa via dei
Garofani, al momento della caduta, al civico n. 2 e, nel periodo precedente alla caduta, nella medesima via, ma al civico n. 4.
In definitiva, il dato che l'avvallamento fosse ampio e ben visibile, collocato al centro della carreggiata, nella stessa via di abitazione della danneggiata, unitamente al fatto che quest'ultima, per sua stessa ammissione, aveva in ragione dell'età un normale deficit visivo e la necessità di assistenza di un bastone per la deambulazione, inducono a ritenere, da un canto, che la cosa non presentasse una condizione di pericolosità tale da potere essere individuata come causa dell'evento, dall'altra, che la condotta della stessa danneggiata, nell'interagire con la cosa, senza l'adozione delle normali cautele imposte dalla chiara prevedibilità e, quindi, evitabilità della situazione del pericolo, abbia svolto un'efficacia causale assorbente ed esclusiva nella causazione del danno.
Concludendo, alla luce della documentazione fotografica in atti, delle incongruenze
9 ravvisate nelle dichiarazioni rese dai testi escussi e della condotta tenuta dalla danneggiata, non può configurarsi, in capo all'ente convenuto, alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerando che il mancato utilizzo da parte della danneggiata di tutte le cautele necessarie integra di per sé un comportamento non diligente idoneo a spiegare, sul piano causale, la produzione del danno lamentato.
Si precisa, poi, che il comportamento del convenuto, consistito nell'eventuale riparazione della buca dopo il sinistro, risulta del tutto irrilevante ai fini della valutazione della sua responsabilità, non potendo detta condotta influire sull'accertamento del nesso causale o sulla valutazione della diligenza richiesta al soggetto che si trovi ad interagire con la res in tesi causativa del danno.
Deve, da ultimo, rilevarsi che l'attrice ha invocato soltanto genericamente la fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c., senza nondimeno allegare circostanze specifiche da cui evincere l'esistenza di un fatto connotato in termini di colpa o di dolo imputabile al
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4. La domanda risarcitoria proposta da deve essere, dunque, Parte_1 integralmente rigettata.
Le spese di lite, facendo applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della medesima e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del
2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore della petitum
(causa di valore compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), con la specificazione che saranno applicati i parametri minimi, data la non rilevante complessità delle questioni poste e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1
10 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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