Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 febbraio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 luglio 2025 |
Commentari • 192
- 1. NORME DI COMPORTAMENTOWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono. Leggi il commento -> 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/10/2023, n. 28621Provvedimento: R.G. 36093/2018 udienza S.U.10 ottobre 2023 pag. 2 di 19 -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 414/2018 depositata il 11/05/2018; vista l'ordinanza interlocutoria Cass. 27.10.2022, n.31785; letta la memoria del controricorrente; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.10.2023 dal Presidente MASSIMO FERRO; udito il Procuratore generale, in persona del sost. proc. gen. dott. BE Mucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati Franco Picciaredda per il ricorrente e Laura Paulucci per l'Avvocatura dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. RA - NE SA SP propone ricorso per cassazione della sentenza C.T.R. Sardegna 11.5.2018, n. …Leggi di più...
- tassa di ancoraggio·
- sussistenza·
- riscossione·
- aiuto di stato·
- tassa di sbarco e imbarco delle merci·
- esclusione·
- natura di tributo interno·
- in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972)·
- tributi erariali diretti·
- dazi all'importazione ed alla esportazione·
- diritti marittimi·
- tassa di sbarco·
- diritti doganali)·
- tributi doganali (diritti di confine
Versioni del testo
- Art. 1. (Finalita' della legge) 1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attivita' portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. La presente legge disciplina, altresi', i compiti e le funzioni delle Autorita' di sistema portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell'autorita' marittima. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. ((30)) 2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 , e' abrogato.
------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 ha disposto (con l'art. 15, comma 11) che "Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84 , le parole: «AdSP», «autorita' portuali», «autorita' portuale», «Autorita' portuali», «Autorita' portuale», «Autorita' di Sistema Portuale», «Autorita' di Sistema portuali» e «autorita' di sistema portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di sistema portuale»". - Art. 2. ((Organizzazioni portuali, autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime)) 1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:
a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto- legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268 ;
d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223 ;
e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173 , e successive modificazioni ed integrazioni;
g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto- legge 11 gennaio 1974, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46 , e successive modificazioni ed integrazioni;
h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 , e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.
2. Sono ((autorita' di sistema portuale)) ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6.
(( 2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis. )) 3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all' articolo 16 del codice della navigazione . - Art. 3. (Costituzione del comando generale del
Corpo delle capitanerie) 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ((cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo,)) senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 , e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.