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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa previdenziale N 3398/2024 promossa da:
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to I Storace e ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Genova, Piazza della Vittoria 16 come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore., elettivamente domiciliato in
Genova, Piazza della Vittoria 6R, rappresentato e difeso dall'Avv C Lolli come da procura di cui agli atti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione anticipata quota 100 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE Piaccia al Tribunale Ill.mo, ai sensi dell'art.14 del
D.L. n.4/2019, convertito in legge n.26/2019 e norme collegate, dichiarare il diritto del sig. Pt_1
alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata in “quota 100” con decorrenza 1°
[...]
gennaio 2022. II. Piaccia conseguentemente al Tribunale Ill.mo condannare l' a riliquidare il CP_1
trattamento in godimento con corresponsione al ricorrente della mensilità di gennaio 2022 e delle
differenze sulla 13^ mensilità 2022, oltre interessi fino al saldo. III. Piaccia, infine, al Tribunale
condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi a favore del CP_1
sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi.
CONCLUSIONI PER L' : Si chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2024 ha dedotto in primo luogo di aver maturato i Parte_1
requisiti di accesso a pensione di vecchiaia anticipata in quota 100 dall'ottobre 2021 e finestra a partire dal 1 gennaio 2022 e di aver presentato quindi domanda nell'ottobre 2021 allo scopo,
ottenendo risposta negativa da riferita all'assenza di almeno 2227 contributi settimanali previsti, CP_1
risultati solo 2191. Effettuate verifiche, il ricorrente constatava di aver presentato domanda utilizzando, per mero errore, un modulo relativo alla pensione anticipata ordinaria e non quota 100,
provvedendo quindi ad inoltrare una domanda integrativa corretta, con lo stesso contenuto, ottenendo a questo punto da la liquidazione della pensione richiesta ma con decorrenza successiva, non CP_1
tenendo conto, per alcun effetto, della prima domanda, nonostante la natura, come detto, meramente integrativa, della seconda.
Il ricorrente ha quindi contestato tale decisione, con diniego anche al proprio ricorso in via amministrativa, sostenendo che la domanda del 7 ottobre avesse già tutti i requisiti necessari e sufficienti per l'unico trattamento possibile con la decorrenza originaria, mancando solo la corretta intitolazione di pensione da liquidarsi in quota 100, essendo del tutto distinto ed irrilevante ai fini di concessione della pensione, contrariamente a quanto ritenuto da in fase di ricorso CP_1 amministrativo, anche il regime di incumulabilità della pensione accordata con eventuali redditi futuri, in quanto questione da porsi in momento successivo a quello della liquidazione del trattamento ai fine dell'eventuale perdita dello stesso. Ribadendo la irrilevanza dell'errore commesso per l'ottenimento della pensione, sul punto richiamando anche principi di correttezza e buona fede nell'azione amministrativa e il contenuto del Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi in conformità all'art. 2 L 241/90, in termini di CP_1
collaboratività con l'utenza, il ricorrente ha quindi concluso come in epigrafe, invocando anche il principio di conservazione degli atti e del giusto processo.
Si è costituito in giudizio contestando radicalmente argomentazioni e pretese di parte ricorrente CP_1
e concludendo conformemente.
La causa è stata trattata senza ritenuta necessità di istruttoria e all'udienza del 19.2.2025 definita con lettura del dispositivo
Alla luce della trattazione svolta, il ricorso proposto non è risultato fondato e non può quindi essere accolto.
Ciò si afferma avuto riguardo, in primo luogo e come evidenziato dall' resistente, alla natura CP_1
eccezionale e provvisoria della pensione quota 100, pacificamente non richiesta da parte ricorrente,
che nell'ottobre 2021 ha proposto infatti istanza per l'ottenimento di pensione, radicalmente diversa,
anticipata, ma ordinaria, per la quale sono necessari requisiti del tutto differenti
La domanda proposta dagli interessati ha la funzione di atto di impulso del procedimento di accertamento della sussistenza dei requisiti per un determinato fine. Se una domanda di per sé è
inequivocabile, come nel caso di specie (trattandosi, come detto di domanda di pensione anticipata ordinaria) all'amministrazione non può essere chiesto altro che verificare se detti presupposti vi siano o meno, con conseguente accoglimento o rigetto dell'istanza medesima. La circostanza che, nella fattispecie concreta, in base ai presupposti posseduti al momento della domanda il ricorrente non potesse che ottenere una pensione quota 100, pare irrilevante, non potendosi onerare l'amministrazione di ricercare, in difetto di condizioni per l'accoglimento di una certa istanza, se vi siano le ragioni per assegnare un diverso trattamento, nel caso obiettivamente non richiesto e che,
nell'ipotesi concreta poneva verosimilmente una sola alternativa, ma su un piano generale potrebbe portare a dover esaminare una varietà di ipotesi, richiedendo uno sforzo interpretativo all'Istituto di certo non ipotizzabile. E pare evidente che tale valutazione vada ricondotta al momento dell'esame della domanda, non potendo eventi successivi produrre, come sostanzialmente vorrebbe parte ricorrente, effetti retroattivi.
In altre parole, la prima domanda proposta dal ricorrente ( per l'ottenimento di pensione anticipata ordinaria) non aveva i requisiti necessari e sufficienti per essere accolta, così come proposta ed allora quindi è stata correttamente respinta. La seconda domanda, definita integrativa, deve quindi e piuttosto intendersi quale domanda nuova ( per l'ottenimento di pensione anticipata quota 100) per la quale i presupposti di accoglimento sussistevano, correttamente, però, seguendo l'accoglimento i normali tempi di decorrenza, non riconducibili a quanto riferibile alla prima domanda,
definitivamente disattesa sotto ogni profilo.
Quanto osservato si ritiene sufficiente ad escludere la fondatezza del ricorso, senza necessità di ulteriore analisi, con conseguente rigetto del ricorso medesimo
.Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte resistente va condannata al loro rimborso in favore del ricorrente liquidate nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Respinge il ricorso;
CP_ Condanna parte ricorrente a rimborsare a le spese del processo che liquida in complessivi euro
2.500,00 oltre accessori di legge;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 19/02/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito