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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5329/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5329/2023 promossa da:
, in persona del l.r. p.t., Avv. C. Pelle e G. Pelle OPPONENTE Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Pellegatta OPPOSTA CP_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l.r. p.t., Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1725/2023, emesso da questo Tribunale il 7.11.2023, con cui le era stato ingiunto di pagare a in persona del l.r. p.t., la somma di CP_1
€.21.384,38, oltre interessi e spese di procedura, e ne chiedeva la revoca e/o la declaratoria di inefficacia stante l'avvenuto integrale pagamento del credito azionato in data antecedente alla procedura monitoria mediante plurimi versamenti in contanti a mani di agente della e Persona_1 CP_1 come documentato dalla quietanza liberatoria di pagamento del 12.06.2023 sottoscritta dal legale rappresentane della ed inviatale sotto forma di fotografia a mezzo whatsapp. CP_1
Nell'istanza monitoria la ricorrente assumeva che il proprio credito sarebbe derivato dal mancato pagamento delle fatture n. 5865 e 5388 del 14.10.2022 e l'opponente, per far fronte al pagamento della fattura n.5388 (per €21.384,38) avrebbe consegnato l'assegno bancario n. 93554202027-03 del 23.03.2023 dell'importo di €21.384,38 tratto su Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., reso impagato con addebito delle spese. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la e chiedeva il rigetto dell'opposizione con la CP_1 conferma del decreto opposto e il risarcimento dei danni per lite temeraria. Deduceva di non aver ricevuto il pagamento della fattura azionata, né direttamente né tramite l'agente; che l'assegno bancario n. 9355420207-03 del 23.3.2023 tratto su Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. era stato reso impagato con addebito delle spese;
e che la presunta quietanza non era una ricevuta di pagamento, non essendo mai stata firmata e consegnata alla debitrice, ma mera scrittura liberatoria per ottenere lo svincolo del rapporto bancario presso Banca Intesa Sanpaolo da parte dell'opponente, con l'impegno di quest'ultima di consegnare alla creditrice un assegno circolare a saldo integrale del debito maturato. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
L'opposizione va reietta, in quanto le doglianze di parte opponente non risultano avvalorate all'esito dell'istruttoria svolta e, dunque, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 7 Premesso, in limine litis, che
- risulta assodato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario e determina l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (v., ex plurimis, Cass.11417/1997, Cass.1052/1995, Cass.807/1999, Cass. 4221/2001, Cass.15702/2004, Cass.7020/2019, Cass.6091/2020), che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. Cass.2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass.21101/2015, Cass.17371/2003, ecc.) e, dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass.5915/2011; Cass.5071/2009, …), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass.9439/2022; Cass.12517/2016; Cass.3727/2012; Cass.5356/2009; Cass.10031/2004). Da tanto ne consegue, dunque, che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito: tale prova può essere fornita in sede monitoria dalle fatture e dalla contabilità; purtuttavia, all'atto della contestazione da parte del debitore con la proposizione dell'opposizione, tale documentazione non è più sufficiente, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, sicché il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore - è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrando gli elementi probatori (v., in senso conforme, ex multis, Cass.5915/2011, Cass.5071/2009: Cass.17371/2003: “…nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
…”);
- a seguito delle contestazioni mosse dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione ne deriva un onere di parte opposta di indicare specificamente e provare il proprio adempimento e gli inadempimenti della controparte, non potendo affatto concludersi per una relevatio dell'opposta dall'onere della prova: “a norma dell'art. 2697 c.c., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati” (v. Cass. 4197/1982, conf. Cass. 3307/1986, Cass. 2901/1975); pagina 2 di 7 - la fattura commerciale, poi, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, che purtuttavia non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più mero indizio, con la conseguenza che, contro ed in aggiunta al contenuto della stessa, devono ritenersi ammissibili altre prove (v. ex multis Cass.10160/1999, Cass.9593/2004, Cass.15383/2010, Cass. 299/2016). Ciò posto, all'esito del processo, risulta, in fatto, pacifico e/o di documentalmente provato la fornitura a parte opponente delle prestazioni descritte nelle fatture poste alla base del credito monitoriamente azionato nonché l'ammontare degli importi concordati (v. docc.1 e ss. allegati all'istanza monitoria e riprodotti anche in questo processo): deve, pertanto, concludersi che l'opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'esistenza del credito, atteso che la citata documentazione non solo ammette l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e l'avvenuta esecuzione dello stesso, ma anche l'esistenza del credito come azionato. Ciò che, invece, risulta contestato è il pagamento della merce e, dunque, il saldo della relativa fattura: infatti, mentre la società opponente asserisce di aver corrisposto a tutto il dovuto mediante CP_1 plurimi pagamenti in contanti, versati a mani di agente e fiduciario della stessa creditrice, Persona_1 tra il mese di aprile ed il mese di maggio 2023, confortati da quietanza di pagamento, inviata come fotografia tramite whatsapp, al contrario, sostiene di non aver ricevuto alcun pagamento, né in CP_1 contanti né mediante altro mezzo di pagamento, stante il mancato incasso dell'assegno bancario n. 935542027-03, rimasto impagato. Orbene, l'onere di provare il pagamento delle merci incombe sulla parte opponente, che nel corso del processo non ha offerto adeguata prova del proprio adempimento e, dunque, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. L'opponente, invero, ritiene di poter provare l'avvenuto proprio corretto adempimento con la produzione di quietanza liberatoria di pagamento e istando per l'espletamento di prova testimoniale sull'avvenuto pagamento in contanti, circostanze prontamente negate e cui si è fermamente opposta la controparte, che sul punto ha dedotto di nulla aver ricevuto e ha contestato, in particolare, che la dichiarazione di quietanza costituisca prova legale dell'avvenuto pagamento stante il mancato adempimento,
Premesso come sia noto non solo che
- con il termine quietanza si intende una dichiarazione unilaterale del creditore, con cui si attesta l'adempimento della prestazione obbligatoria dovuta dal debitore: il creditore, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento, rendendo così confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt.2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art.2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione;
- ipotesi atipica di quietanza è la cd. quietanza di comodo o di favore o quietanza apparente: trattasi di una dichiarazione scritta di avvenuto adempimento, che formalmente è rilasciata dal creditore ma, sostanzialmente, è il risultato di un accordo tra creditore e debitore volta a rendere apparente il dedotto adempimento ma in effetti inesistente: tale accordo simulatorio può essere dimostrato solo mediante una controdichiarazione, cioè a mezzo di atto scritto (cfr. Cass. S.U. 6877/2002, Cass. 19888/2014); ma anche che pagina 3 di 7 - “la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo” (così Cass.1572/2019: nella specie, la S.C. ha negato la valenza di quietanza liberatoria alla dichiarazione, contenuta nel rogito notarile, di avvenuta dazione di un assegno bancario in corrispettivo della compravendita immobiliare, la quale doveva intendersi avvenuta, in mancanza di diversa volontà delle parti, "pro solvendo" e non "pro soluto"): in quanto dichiarazione di scienza, la quietanza è affermazione di un fatto e non di un effetto giuridico quale l'estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass.2819/1999), poiché attesta il fatto suscettibile dell'effetto estintivo dell'obbligazione, la ricezione del pagamento, ma non l'effetto medesimo, che appartiene al piano delle qualificazioni giuridiche. Nel caso di pagamento effettuato mediante un assegno di conto corrente l'effetto liberatorio si verifica solo con la riscossione della somma portata dal titolo poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (v. Cass. 14372/2018; Cass.17749/2009, e da ultimo Cass.12685/2024: “La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo”). Nel caso in esame il fatto asseverato è, invero, il pagamento mediante assegno bancario e l'opponente ha prodotto una conversazione whatsapp contenente la foto di un documento, datato 12.06.2023, sottoscritto e munito di timbro di intitolato “attestazione di pagamento”, che reca una CP_1 dichiarazione in via sostitutiva di atto di notorietà ex d.p.r. 445/2000 asseritamente effettuata da
[...]
del seguente tenore letterale “dichiara in qualità di legittimo prenditore dell'assegno n. CP_2
935542027-03 di €21.384,38 (€euro ventunomilatrecentottantaquattro/38) emesso in data 27/03/23 Tratto sulla banca filiale di Brugherio su conto corrente n.…… Di essere soddisfatto e Controparte_3 rilascia, con il presente, atto di quietanza liberatoria in favore del titolare del suddetto conto sig.
[...]
tutto per la casa Srls Nato a Egitto il 19/10/1994 avendo ricevuto il totale dell'importo Controparte_4 facciale ed il pagamento degli interessi, della penale e delle spese di protesto, a norma di quanto previsto dall'art.8 della legge del 15 dicembre 1990 n. 386 e successive modifiche, e pertanto di non avere nulla a pretendere”. Ebbene, il pagamento asseverato dalla quietanza de qua è un pagamento mediante assegno, il cui effetto estintivo dell'obbligazione non deriva certo dall'asseverazione contenuta nella dichiarazione, che si limita ad attestare il ricevimento dell'assegno in funzione di pagamento, ma dalla riscossione della somma portata dal titolo, riscossione che pacificamente nel caso in esame non è avvenuta. La quietanza, poi, in quanto dichiarazione di scienza, non è idonea ad integrare la «volontà delle parti» costitutiva dell'effetto estintivo del debito sulla base del ricevimento dell'assegno. La dichiarazione di ricezione del pagamento mediante assegno non documenta quindi l'adempimento dell'obbligazione, ma la mera circostanza della ricezione dell'assegno, dovendo l'effetto estintivo dell'obbligazione essere imputabile esclusivamente alla riscossione del medesimo assegno. Al di là del nomen adoperato dal creditore, la dichiarazione di ricezione del pagamento mediante assegno non costituisce, dunque, quietanza in senso tecnico, la quale, ai sensi dell'art.1199 c.c., è asseverazione del pagamento liberatorio (e tale non è quello del pagamento mediante un assegno bancario), ma è mera dichiarazione di scienza avente ad oggetto la ricezione dell'assegno. pagina 4 di 7 Questo Tribunale ha, altresì, ritenuto inammissibile la prova testimoniale come richiesta in difetto di controdichiarazione scritta e di un principio di prova per iscritto per ovviare al divieto di prova testimoniale al fine di provare l'avvenuto pagamento. Con riferimento alla richiesta di prova testimoniale, deve rilevarsi che gli artt.2721 e 2726 c.c. stabiliscono che la prova dei pagamenti non possa essere data per testimoni qualora il valore dell'oggetto ecceda la somma di lire 5.000,00 (oggi € 2,58). Il limite in questione, seppur mai attualizzato dall'entrata in vigore del codice civile, trova sicuramente ostacolo nell'importo di considerevole consistenza portato in questa vertenza. Sul punto, si richiama Cass. n.7940 del 2020, secondo cui: "è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (v. anche, ex plurimis, Cass. 10989/2003; Cass. 5884/1993; Cass. 879/1968). Tali parametri sono enucleati nella qualità delle parti, nella natura del contratto e in ogni altra circostanza rilevante. Orbene, nel caso di specie chiaramente difettano le condizioni per ammettere la prova a mezzo testimoni dei pagamenti in contanti (di rilevante entità), sulla scorta delle seguenti considerazioni. Nel caso di specie, difatti, la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare conseguentemente non solo con quali modalità sarebbe avvenuta la consegna del denaro all'accipiens (contanti), ma anche con che periodicità, in quante tranches e di quale importo, presso quale luogo, ecc. Ebbene, una prova siffatta non è stata dedotta nel presente giudizio, avendo il debitore formulato capitoli generici, come tali inammissibili. Quanto ai video, prontamente contestati dall'opposta, prodotti dall'opponente solo con la memoria n.3 ex art.183 c.p.c. e, quindi, tardivamente, deve rilevarsi che dalle immagini riprodotte si possono osservare solo dei passaggi di denaro contante, di cui non è dato sapere l'ammontare, tra due soggetti di sesso maschile, ma comunque non dimostrano il pagamento della fattura azionata in via monitoria, ma al più il mantenimento dei rapporti commerciali tra attrice e convenuta. Infine, deve ritenersi inammissibile il giuramento decisorio come deferito da parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni per tutte le ragioni indicate nel provvedimento reso in data 6.03.2025 (“…considerato che, ai sensi dell'art. 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (a sé favorevole nel caso di prestazione), profilandosi quale solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (v. Cass. 4330/1993). Il deferimento del giuramento decisorio può farsi, è noto, in qualsiasi stato e grado del processo, ma la delazione comprende la proposta di una formula per il giuramento deferito, che deve essere chiara e specifica, oltre che suddivisa in articoli separati, apparendo inammissibile il giuramento genericamente deferito su tutti i fatti di causa: i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile tale deferimento in difetto di una capitolazione chiara e specifica (cfr. ex multis Cass.12779/2003; Cass. 10574/2012), che non contenga l'alternativa tra scegliere se giurare o non giurare (v. ex plurimis Cass. 29614/2023; Cass. 9831/2014; Cass. 9045/2010; Cass.13425/2007), ove richieda una valutazione dei fatti di cui al giuramento da parte del giudice (cfr. Cass. 14228/2023; Cass.1551/2022; Cass. 39/2011), né può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (v. Cass.27086/2018; Cass.10184/2013);
pagina 5 di 7 rilevato che il procuratore ad litem di parte opponente, a detta udienza, si è limitato a chiedere personalmente il deferimento di giuramento decisorio, senza nulla capitolare in articoli separati e specifici, e senza produrre alcun documento di deferimento di giuramento sottoscritto dalla parte;
osservato, altresì, che nella procura alle liti depositata agli atti da parte opponente si evince il conferimento da parte del l.r. p,.t. della società opponente agli avvocati Cinzia Pelle e Giuseppe Antonio Pelle la generica facoltà di “deferire giuramento” senza alcun ulteriore chiarimento;
evidenziato che “il giuramento decisorio può essere deferito dal procuratore della parte solo se sia munito di mandato speciale;
tale potere non è compreso nella facoltà di deferire «i giuramenti di rito», essendo tale attribuzione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo” (così Cass. 4847/2000); ritenuta, dunque, inammissibile l'istanza di deferimento di giuramento svolta da parte opponente …”). In conclusione, non avendo la società attrice provato l'avvenuto pagamento delle somme dovute, l'opposizione deve essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo opposto definitivamente confermato. Va, infine, reietta la domanda riconvenzionale avanzata per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): difatti, non è sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (v. Cass.26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede, dovendosi ritenere che la parte abbia semplicemente avanzato domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass.1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificati, computati sull'attività giudiziaria effettivamente svolta e sull'importo portato dal decreto monitorio opposto, ridotti di 1/3 stante il parziale accoglimento delle domande di parte opposta.
P. Q. M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1725/2023, emesso da questo Tribunale il 7.11.2023 a favore di in persona del l.r. p.t.; CP_1
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €.3.553,90, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio in data 6.03.2025.
Il Giudice A.D'Elia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5329/2023 promossa da:
, in persona del l.r. p.t., Avv. C. Pelle e G. Pelle OPPONENTE Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Pellegatta OPPOSTA CP_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l.r. p.t., Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1725/2023, emesso da questo Tribunale il 7.11.2023, con cui le era stato ingiunto di pagare a in persona del l.r. p.t., la somma di CP_1
€.21.384,38, oltre interessi e spese di procedura, e ne chiedeva la revoca e/o la declaratoria di inefficacia stante l'avvenuto integrale pagamento del credito azionato in data antecedente alla procedura monitoria mediante plurimi versamenti in contanti a mani di agente della e Persona_1 CP_1 come documentato dalla quietanza liberatoria di pagamento del 12.06.2023 sottoscritta dal legale rappresentane della ed inviatale sotto forma di fotografia a mezzo whatsapp. CP_1
Nell'istanza monitoria la ricorrente assumeva che il proprio credito sarebbe derivato dal mancato pagamento delle fatture n. 5865 e 5388 del 14.10.2022 e l'opponente, per far fronte al pagamento della fattura n.5388 (per €21.384,38) avrebbe consegnato l'assegno bancario n. 93554202027-03 del 23.03.2023 dell'importo di €21.384,38 tratto su Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., reso impagato con addebito delle spese. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la e chiedeva il rigetto dell'opposizione con la CP_1 conferma del decreto opposto e il risarcimento dei danni per lite temeraria. Deduceva di non aver ricevuto il pagamento della fattura azionata, né direttamente né tramite l'agente; che l'assegno bancario n. 9355420207-03 del 23.3.2023 tratto su Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. era stato reso impagato con addebito delle spese;
e che la presunta quietanza non era una ricevuta di pagamento, non essendo mai stata firmata e consegnata alla debitrice, ma mera scrittura liberatoria per ottenere lo svincolo del rapporto bancario presso Banca Intesa Sanpaolo da parte dell'opponente, con l'impegno di quest'ultima di consegnare alla creditrice un assegno circolare a saldo integrale del debito maturato. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
L'opposizione va reietta, in quanto le doglianze di parte opponente non risultano avvalorate all'esito dell'istruttoria svolta e, dunque, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 7 Premesso, in limine litis, che
- risulta assodato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario e determina l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (v., ex plurimis, Cass.11417/1997, Cass.1052/1995, Cass.807/1999, Cass. 4221/2001, Cass.15702/2004, Cass.7020/2019, Cass.6091/2020), che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. Cass.2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass.21101/2015, Cass.17371/2003, ecc.) e, dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass.5915/2011; Cass.5071/2009, …), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass.9439/2022; Cass.12517/2016; Cass.3727/2012; Cass.5356/2009; Cass.10031/2004). Da tanto ne consegue, dunque, che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito: tale prova può essere fornita in sede monitoria dalle fatture e dalla contabilità; purtuttavia, all'atto della contestazione da parte del debitore con la proposizione dell'opposizione, tale documentazione non è più sufficiente, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, sicché il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore - è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrando gli elementi probatori (v., in senso conforme, ex multis, Cass.5915/2011, Cass.5071/2009: Cass.17371/2003: “…nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
…”);
- a seguito delle contestazioni mosse dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione ne deriva un onere di parte opposta di indicare specificamente e provare il proprio adempimento e gli inadempimenti della controparte, non potendo affatto concludersi per una relevatio dell'opposta dall'onere della prova: “a norma dell'art. 2697 c.c., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati” (v. Cass. 4197/1982, conf. Cass. 3307/1986, Cass. 2901/1975); pagina 2 di 7 - la fattura commerciale, poi, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, che purtuttavia non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più mero indizio, con la conseguenza che, contro ed in aggiunta al contenuto della stessa, devono ritenersi ammissibili altre prove (v. ex multis Cass.10160/1999, Cass.9593/2004, Cass.15383/2010, Cass. 299/2016). Ciò posto, all'esito del processo, risulta, in fatto, pacifico e/o di documentalmente provato la fornitura a parte opponente delle prestazioni descritte nelle fatture poste alla base del credito monitoriamente azionato nonché l'ammontare degli importi concordati (v. docc.1 e ss. allegati all'istanza monitoria e riprodotti anche in questo processo): deve, pertanto, concludersi che l'opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'esistenza del credito, atteso che la citata documentazione non solo ammette l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e l'avvenuta esecuzione dello stesso, ma anche l'esistenza del credito come azionato. Ciò che, invece, risulta contestato è il pagamento della merce e, dunque, il saldo della relativa fattura: infatti, mentre la società opponente asserisce di aver corrisposto a tutto il dovuto mediante CP_1 plurimi pagamenti in contanti, versati a mani di agente e fiduciario della stessa creditrice, Persona_1 tra il mese di aprile ed il mese di maggio 2023, confortati da quietanza di pagamento, inviata come fotografia tramite whatsapp, al contrario, sostiene di non aver ricevuto alcun pagamento, né in CP_1 contanti né mediante altro mezzo di pagamento, stante il mancato incasso dell'assegno bancario n. 935542027-03, rimasto impagato. Orbene, l'onere di provare il pagamento delle merci incombe sulla parte opponente, che nel corso del processo non ha offerto adeguata prova del proprio adempimento e, dunque, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. L'opponente, invero, ritiene di poter provare l'avvenuto proprio corretto adempimento con la produzione di quietanza liberatoria di pagamento e istando per l'espletamento di prova testimoniale sull'avvenuto pagamento in contanti, circostanze prontamente negate e cui si è fermamente opposta la controparte, che sul punto ha dedotto di nulla aver ricevuto e ha contestato, in particolare, che la dichiarazione di quietanza costituisca prova legale dell'avvenuto pagamento stante il mancato adempimento,
Premesso come sia noto non solo che
- con il termine quietanza si intende una dichiarazione unilaterale del creditore, con cui si attesta l'adempimento della prestazione obbligatoria dovuta dal debitore: il creditore, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento, rendendo così confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt.2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art.2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione;
- ipotesi atipica di quietanza è la cd. quietanza di comodo o di favore o quietanza apparente: trattasi di una dichiarazione scritta di avvenuto adempimento, che formalmente è rilasciata dal creditore ma, sostanzialmente, è il risultato di un accordo tra creditore e debitore volta a rendere apparente il dedotto adempimento ma in effetti inesistente: tale accordo simulatorio può essere dimostrato solo mediante una controdichiarazione, cioè a mezzo di atto scritto (cfr. Cass. S.U. 6877/2002, Cass. 19888/2014); ma anche che pagina 3 di 7 - “la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo” (così Cass.1572/2019: nella specie, la S.C. ha negato la valenza di quietanza liberatoria alla dichiarazione, contenuta nel rogito notarile, di avvenuta dazione di un assegno bancario in corrispettivo della compravendita immobiliare, la quale doveva intendersi avvenuta, in mancanza di diversa volontà delle parti, "pro solvendo" e non "pro soluto"): in quanto dichiarazione di scienza, la quietanza è affermazione di un fatto e non di un effetto giuridico quale l'estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass.2819/1999), poiché attesta il fatto suscettibile dell'effetto estintivo dell'obbligazione, la ricezione del pagamento, ma non l'effetto medesimo, che appartiene al piano delle qualificazioni giuridiche. Nel caso di pagamento effettuato mediante un assegno di conto corrente l'effetto liberatorio si verifica solo con la riscossione della somma portata dal titolo poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (v. Cass. 14372/2018; Cass.17749/2009, e da ultimo Cass.12685/2024: “La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo”). Nel caso in esame il fatto asseverato è, invero, il pagamento mediante assegno bancario e l'opponente ha prodotto una conversazione whatsapp contenente la foto di un documento, datato 12.06.2023, sottoscritto e munito di timbro di intitolato “attestazione di pagamento”, che reca una CP_1 dichiarazione in via sostitutiva di atto di notorietà ex d.p.r. 445/2000 asseritamente effettuata da
[...]
del seguente tenore letterale “dichiara in qualità di legittimo prenditore dell'assegno n. CP_2
935542027-03 di €21.384,38 (€euro ventunomilatrecentottantaquattro/38) emesso in data 27/03/23 Tratto sulla banca filiale di Brugherio su conto corrente n.…… Di essere soddisfatto e Controparte_3 rilascia, con il presente, atto di quietanza liberatoria in favore del titolare del suddetto conto sig.
[...]
tutto per la casa Srls Nato a Egitto il 19/10/1994 avendo ricevuto il totale dell'importo Controparte_4 facciale ed il pagamento degli interessi, della penale e delle spese di protesto, a norma di quanto previsto dall'art.8 della legge del 15 dicembre 1990 n. 386 e successive modifiche, e pertanto di non avere nulla a pretendere”. Ebbene, il pagamento asseverato dalla quietanza de qua è un pagamento mediante assegno, il cui effetto estintivo dell'obbligazione non deriva certo dall'asseverazione contenuta nella dichiarazione, che si limita ad attestare il ricevimento dell'assegno in funzione di pagamento, ma dalla riscossione della somma portata dal titolo, riscossione che pacificamente nel caso in esame non è avvenuta. La quietanza, poi, in quanto dichiarazione di scienza, non è idonea ad integrare la «volontà delle parti» costitutiva dell'effetto estintivo del debito sulla base del ricevimento dell'assegno. La dichiarazione di ricezione del pagamento mediante assegno non documenta quindi l'adempimento dell'obbligazione, ma la mera circostanza della ricezione dell'assegno, dovendo l'effetto estintivo dell'obbligazione essere imputabile esclusivamente alla riscossione del medesimo assegno. Al di là del nomen adoperato dal creditore, la dichiarazione di ricezione del pagamento mediante assegno non costituisce, dunque, quietanza in senso tecnico, la quale, ai sensi dell'art.1199 c.c., è asseverazione del pagamento liberatorio (e tale non è quello del pagamento mediante un assegno bancario), ma è mera dichiarazione di scienza avente ad oggetto la ricezione dell'assegno. pagina 4 di 7 Questo Tribunale ha, altresì, ritenuto inammissibile la prova testimoniale come richiesta in difetto di controdichiarazione scritta e di un principio di prova per iscritto per ovviare al divieto di prova testimoniale al fine di provare l'avvenuto pagamento. Con riferimento alla richiesta di prova testimoniale, deve rilevarsi che gli artt.2721 e 2726 c.c. stabiliscono che la prova dei pagamenti non possa essere data per testimoni qualora il valore dell'oggetto ecceda la somma di lire 5.000,00 (oggi € 2,58). Il limite in questione, seppur mai attualizzato dall'entrata in vigore del codice civile, trova sicuramente ostacolo nell'importo di considerevole consistenza portato in questa vertenza. Sul punto, si richiama Cass. n.7940 del 2020, secondo cui: "è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (v. anche, ex plurimis, Cass. 10989/2003; Cass. 5884/1993; Cass. 879/1968). Tali parametri sono enucleati nella qualità delle parti, nella natura del contratto e in ogni altra circostanza rilevante. Orbene, nel caso di specie chiaramente difettano le condizioni per ammettere la prova a mezzo testimoni dei pagamenti in contanti (di rilevante entità), sulla scorta delle seguenti considerazioni. Nel caso di specie, difatti, la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare conseguentemente non solo con quali modalità sarebbe avvenuta la consegna del denaro all'accipiens (contanti), ma anche con che periodicità, in quante tranches e di quale importo, presso quale luogo, ecc. Ebbene, una prova siffatta non è stata dedotta nel presente giudizio, avendo il debitore formulato capitoli generici, come tali inammissibili. Quanto ai video, prontamente contestati dall'opposta, prodotti dall'opponente solo con la memoria n.3 ex art.183 c.p.c. e, quindi, tardivamente, deve rilevarsi che dalle immagini riprodotte si possono osservare solo dei passaggi di denaro contante, di cui non è dato sapere l'ammontare, tra due soggetti di sesso maschile, ma comunque non dimostrano il pagamento della fattura azionata in via monitoria, ma al più il mantenimento dei rapporti commerciali tra attrice e convenuta. Infine, deve ritenersi inammissibile il giuramento decisorio come deferito da parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni per tutte le ragioni indicate nel provvedimento reso in data 6.03.2025 (“…considerato che, ai sensi dell'art. 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (a sé favorevole nel caso di prestazione), profilandosi quale solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (v. Cass. 4330/1993). Il deferimento del giuramento decisorio può farsi, è noto, in qualsiasi stato e grado del processo, ma la delazione comprende la proposta di una formula per il giuramento deferito, che deve essere chiara e specifica, oltre che suddivisa in articoli separati, apparendo inammissibile il giuramento genericamente deferito su tutti i fatti di causa: i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile tale deferimento in difetto di una capitolazione chiara e specifica (cfr. ex multis Cass.12779/2003; Cass. 10574/2012), che non contenga l'alternativa tra scegliere se giurare o non giurare (v. ex plurimis Cass. 29614/2023; Cass. 9831/2014; Cass. 9045/2010; Cass.13425/2007), ove richieda una valutazione dei fatti di cui al giuramento da parte del giudice (cfr. Cass. 14228/2023; Cass.1551/2022; Cass. 39/2011), né può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (v. Cass.27086/2018; Cass.10184/2013);
pagina 5 di 7 rilevato che il procuratore ad litem di parte opponente, a detta udienza, si è limitato a chiedere personalmente il deferimento di giuramento decisorio, senza nulla capitolare in articoli separati e specifici, e senza produrre alcun documento di deferimento di giuramento sottoscritto dalla parte;
osservato, altresì, che nella procura alle liti depositata agli atti da parte opponente si evince il conferimento da parte del l.r. p,.t. della società opponente agli avvocati Cinzia Pelle e Giuseppe Antonio Pelle la generica facoltà di “deferire giuramento” senza alcun ulteriore chiarimento;
evidenziato che “il giuramento decisorio può essere deferito dal procuratore della parte solo se sia munito di mandato speciale;
tale potere non è compreso nella facoltà di deferire «i giuramenti di rito», essendo tale attribuzione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo” (così Cass. 4847/2000); ritenuta, dunque, inammissibile l'istanza di deferimento di giuramento svolta da parte opponente …”). In conclusione, non avendo la società attrice provato l'avvenuto pagamento delle somme dovute, l'opposizione deve essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo opposto definitivamente confermato. Va, infine, reietta la domanda riconvenzionale avanzata per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): difatti, non è sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (v. Cass.26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede, dovendosi ritenere che la parte abbia semplicemente avanzato domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass.1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificati, computati sull'attività giudiziaria effettivamente svolta e sull'importo portato dal decreto monitorio opposto, ridotti di 1/3 stante il parziale accoglimento delle domande di parte opposta.
P. Q. M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1725/2023, emesso da questo Tribunale il 7.11.2023 a favore di in persona del l.r. p.t.; CP_1
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €.3.553,90, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio in data 6.03.2025.
Il Giudice A.D'Elia
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