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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 72/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 72 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/12/1968 ed ivi residente nella via Venusti n. 30, rappresentata e difesa dall'avv.
Marina Giudice, giusta procura in atti
E
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/11/1967 ed ivi residente nella via Evangelista Rizza n. 199, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Conti, giusta procura in atti,
-ricorrenti
- con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/03/2025;
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.1.2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la revisione delle condizioni
[...] di divorzio statuite nella sentenza n. 737/2023, resa dal Tribunale di Ragusa il 2/5/2023, che ha posto a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di €. 500,00 (di cui €. 300,00 a titolo di mantenimento
[...] della IG ed €. 200,00 per la IG , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie.
Le parti, deducendo quali fatti sopravvenuti il raggiungimento della maggiore età di entrambe le figlie (15/4/2000) e (8/4/2004), nonché l'indipendenza Per_1 Per_2 economica solamente della prima, poichè la seconda frequenta la facoltà di
Giurisprudenza dell'università di Catania, hanno chiesto di revocare l'assegno di mantenimento di €. 300,00 in favore della IG , di aumentare ad €. 350,00 il Per_1 contributo in favore di (comprensivo di alcune voci di spese straordinarie), di Per_2 modificare le modalità per la richiesta di rimborso delle spese straordinarie e, infine, di regolamentare i rapporti economici relativi al bene immobile in comproprietà sito a
TT (RG) nella c.sa Boscopiano snc..
In particolare, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto che le condizioni del loro divorzio siano modificate nel modo che segue:
“1) Il sig. , in virtù del fatto che la IG ha Controparte_1 Persona_3 raggiunto l'indipendenza economica ed è oggi in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali, non sarà più tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento in favore della IG;
Per_1
2) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento mensile della IG la somma pari ad € Persona_4
350,00, ove sono ricomprese alcune spese straordinarie della IG e Per_2 precisamente: le tasse universitarie, i libri e le spese per l'alloggio (in tali ultime voci sono incluse: il canone di locazione, le spese condominiali e le utenze relative all'alloggio, il vitto e i viaggi per raggiungere la sede universitaria e per rientrare nel
2 proprio domicilio). Tale somma sarà versata alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
3) Tutte le spese straordinarie non incluse nell'assegno di mantenimento per la IG
dovranno essere previamente concordate e saranno a carico di entrambe le parti Per_2 nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno esser previamente concordate e documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, PEC) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore potrà chiedere il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna di documentazione attestante la spesa sostenuta, contestualmente allegando le pezze giustificative. Il predetto rimborso dovrà esser infine corrisposto entro e non oltre il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
4) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero nella misura del 50%. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%.
5) L'assegno unico in favore della IG verrà percepito per intero Persona_4 dalla madre . Parte_1
6) Il sig. si impegna a dare espresso consenso alla vendita dei terreni Controparte_1 siti in TT (RG), c.da Boscopiano come risultante dal: Catasto Fabbricati di
TT (RG) foglio 67 mappale 1521, ctg. F/1, cons. mq. 360; Catasto Terreni di
TT (RG) foglio 67 particella 523, mq. 216; particella 680, mq. 105; particella 681, mq. 681 dei quali il risulta comproprietario, in regime di comunione dei beni CP_1 con l'ex moglie sig.ra ed altri, accettando le modalità con Parte_1 la quale verrà effettuata la suddetta vendita ed il pagamento rateale da parte dell'acquirente. In dettaglio, per ciò che attiene alle modalità della compravendita, il sig. accetta che l'acquirente, alla data in cui avverrà la stipula dell'atto, CP_1 consegnerà la complessiva somma di € 5.000,00 a mezzo di n. cinque (5) assegni circolari non trasferibili e che pertanto la propria quota sarà pari ad € 625,00. Quanto
3 ai residuali € 25.000,00 verranno corrisposti senza maggiorazione di interessi, in cinque (5) rate semestrali dell'importo di € 5.000,00 cadauna, aventi scadenza la prima entro il mese di giungo 2025 e via via ogni sei mesi fino al saldo dell'importo concordato pari ad € 30.000,00. Il ricavato della vendita, per la parte spettante alle presenti parti, sarà diviso in parti eguali tra le stesse.
7) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con rinuncia dei rispettivi legali al beneficio della solidarietà professionale.”
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza nelle quali hanno insistito per l'accoglimento della domanda di revisione.
Nulla osta all'accoglimento delle superiori modifiche, in quanto non contrarie all'interesse delle figlie, all'ordine pubblico e, inoltre, vertente in materia di diritti disponibili alle parti.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Nulla va disposto sulle spese, essendo il ricorso congiuntamente promosso dalle parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473-bis 47 e 473-bis 51, comma V, il Tribunale di Ragusa, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 737/2023, pubblicata il
5/5/2023 e pronunciata inter-partes da questo stesso Tribunale, revoca, dalla data della domanda, l'obbligo posto a carico di di Controparte_1 versare a l'assegno di mantenimento per la IG Parte_1
in quanto maggiorenne ed indipendente economicamente;
Per_1 pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 350,00 mensili, comprensiva
[...] delle spese straordinarie indicate dalle parti, alle condizioni riportate in parte motiva;
prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, siccome concordati, sia in ordine alle spese straordinarie, che alle detrazioni fiscali, all'erogazione dell'assegno unico universale e agli obblighi assunti quanto agli immobili in comproprietà.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.6.2025
4 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 72 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/12/1968 ed ivi residente nella via Venusti n. 30, rappresentata e difesa dall'avv.
Marina Giudice, giusta procura in atti
E
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/11/1967 ed ivi residente nella via Evangelista Rizza n. 199, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Conti, giusta procura in atti,
-ricorrenti
- con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/03/2025;
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.1.2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la revisione delle condizioni
[...] di divorzio statuite nella sentenza n. 737/2023, resa dal Tribunale di Ragusa il 2/5/2023, che ha posto a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di €. 500,00 (di cui €. 300,00 a titolo di mantenimento
[...] della IG ed €. 200,00 per la IG , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie.
Le parti, deducendo quali fatti sopravvenuti il raggiungimento della maggiore età di entrambe le figlie (15/4/2000) e (8/4/2004), nonché l'indipendenza Per_1 Per_2 economica solamente della prima, poichè la seconda frequenta la facoltà di
Giurisprudenza dell'università di Catania, hanno chiesto di revocare l'assegno di mantenimento di €. 300,00 in favore della IG , di aumentare ad €. 350,00 il Per_1 contributo in favore di (comprensivo di alcune voci di spese straordinarie), di Per_2 modificare le modalità per la richiesta di rimborso delle spese straordinarie e, infine, di regolamentare i rapporti economici relativi al bene immobile in comproprietà sito a
TT (RG) nella c.sa Boscopiano snc..
In particolare, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto che le condizioni del loro divorzio siano modificate nel modo che segue:
“1) Il sig. , in virtù del fatto che la IG ha Controparte_1 Persona_3 raggiunto l'indipendenza economica ed è oggi in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali, non sarà più tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento in favore della IG;
Per_1
2) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento mensile della IG la somma pari ad € Persona_4
350,00, ove sono ricomprese alcune spese straordinarie della IG e Per_2 precisamente: le tasse universitarie, i libri e le spese per l'alloggio (in tali ultime voci sono incluse: il canone di locazione, le spese condominiali e le utenze relative all'alloggio, il vitto e i viaggi per raggiungere la sede universitaria e per rientrare nel
2 proprio domicilio). Tale somma sarà versata alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
3) Tutte le spese straordinarie non incluse nell'assegno di mantenimento per la IG
dovranno essere previamente concordate e saranno a carico di entrambe le parti Per_2 nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno esser previamente concordate e documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, PEC) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore potrà chiedere il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna di documentazione attestante la spesa sostenuta, contestualmente allegando le pezze giustificative. Il predetto rimborso dovrà esser infine corrisposto entro e non oltre il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
4) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero nella misura del 50%. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%.
5) L'assegno unico in favore della IG verrà percepito per intero Persona_4 dalla madre . Parte_1
6) Il sig. si impegna a dare espresso consenso alla vendita dei terreni Controparte_1 siti in TT (RG), c.da Boscopiano come risultante dal: Catasto Fabbricati di
TT (RG) foglio 67 mappale 1521, ctg. F/1, cons. mq. 360; Catasto Terreni di
TT (RG) foglio 67 particella 523, mq. 216; particella 680, mq. 105; particella 681, mq. 681 dei quali il risulta comproprietario, in regime di comunione dei beni CP_1 con l'ex moglie sig.ra ed altri, accettando le modalità con Parte_1 la quale verrà effettuata la suddetta vendita ed il pagamento rateale da parte dell'acquirente. In dettaglio, per ciò che attiene alle modalità della compravendita, il sig. accetta che l'acquirente, alla data in cui avverrà la stipula dell'atto, CP_1 consegnerà la complessiva somma di € 5.000,00 a mezzo di n. cinque (5) assegni circolari non trasferibili e che pertanto la propria quota sarà pari ad € 625,00. Quanto
3 ai residuali € 25.000,00 verranno corrisposti senza maggiorazione di interessi, in cinque (5) rate semestrali dell'importo di € 5.000,00 cadauna, aventi scadenza la prima entro il mese di giungo 2025 e via via ogni sei mesi fino al saldo dell'importo concordato pari ad € 30.000,00. Il ricavato della vendita, per la parte spettante alle presenti parti, sarà diviso in parti eguali tra le stesse.
7) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con rinuncia dei rispettivi legali al beneficio della solidarietà professionale.”
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza nelle quali hanno insistito per l'accoglimento della domanda di revisione.
Nulla osta all'accoglimento delle superiori modifiche, in quanto non contrarie all'interesse delle figlie, all'ordine pubblico e, inoltre, vertente in materia di diritti disponibili alle parti.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Nulla va disposto sulle spese, essendo il ricorso congiuntamente promosso dalle parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473-bis 47 e 473-bis 51, comma V, il Tribunale di Ragusa, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 737/2023, pubblicata il
5/5/2023 e pronunciata inter-partes da questo stesso Tribunale, revoca, dalla data della domanda, l'obbligo posto a carico di di Controparte_1 versare a l'assegno di mantenimento per la IG Parte_1
in quanto maggiorenne ed indipendente economicamente;
Per_1 pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 350,00 mensili, comprensiva
[...] delle spese straordinarie indicate dalle parti, alle condizioni riportate in parte motiva;
prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, siccome concordati, sia in ordine alle spese straordinarie, che alle detrazioni fiscali, all'erogazione dell'assegno unico universale e agli obblighi assunti quanto agli immobili in comproprietà.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
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4 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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