Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7757 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
: 0 A 1 T . , 3 I T A 3 D R S 5 E 'A A P . L S T S L I N E O N P D 3 G 7 I M O - S I 8 A N - A E D 1 D S 1 E I E , T A O E N R G O E T T G S IS T E E I G L R E I R REPUBBLICA ITALIANA D A LA CORTE SUPREM07757/03 L O L E D IN NOME DEL PO etto affitto SEZIONE TERZA CIVILE agrario migliorame Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14814/01 CARBONE Presidente Dott. Vincenzo 19166/01 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Consigliere 1.17110 Cron. Dott. Bruno DURANTE FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Mario Ud. 11/02/03 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso (14814/01 R.G.) proposto da: AGERGEST s.p.a., in persona dell'amministratore unico よ dott. Luigi Poppi, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Alberto Magno n. 9, presso l'avv. Fabrizio Pao- letti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo Bendinelli, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NC TR, NC AN;
NC IA no;
intimati norché sul ricorso (19166/01) proposto da: NC TR, NC AN;
NC IA 399 2003 1 no, elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita n. 278, presso l'avv. Stefano Giove, che li difende unitamente all'avv. Francesco Fugazzola, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale
contro
AGERGEST s.p.a.; intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione specializzata agraria, n. 264/01 del 2 marzo 7 aprile 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Vella per delega dell'avv. Bendinelli per la ricorrenteprincipale e l'avv. F. Fugazzola, per i ricorrenti incidentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chie- dendo il rigetto del 1° e 2° motivo, l'accoglimento del terzo motivo e l'assorbimento del 4° motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 861 del 1994 il tribunale di Berga- sezione specializzata agraria, adito dalla AGERGEST mo, 2 AGRIFIN s.p.a., poi AGERGEST s.p.a. proprietaria di fondi e fabbricati rurali in Pagazzano, condotti in af- fitto da NC TR, NC AN e NC CI, dichiarava cessato, alla data dell'11 novembre 1997, il contratto di affitto in questione. Notificato ai NC, nell'approssimarsi della da- ta di cessazione del contratto, atto di precetto per il rilascio, il pretore di Treviglio, dopo avere sospeso, ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c., l'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta dai NC che ave- vano dichiarato di esercitare il diritto ritenzione a garanzia del pagamento della indennità per i migliora- menti eseguiti sul fondo, rimetteva le parti avanti al tribunale di Bergamo, sezione specializzata agraria, competente per materia sul merito della opposizione. Riassunto il giudizio i NC evidenziavano di avere eseguito sul fondo, già oggetto di affitto, una serie di migliorie indicate in una allegata relazione tecnica e che, pertanto, avevano diritto alla corre- 16 e 19 sponsione della indennità prevista dagli artt. 203, nonché alla riten- della legge 3 maggio 1982, n. zione del fondo, ai sensi degli artt, 17 e 20 della stessa legge n. 203 del 1982 o 15 della legge n. 11 del 1971. 3 Chiedevano, pertanto, i NC che l'adita sezione dichiarasse la carenza del diritto delle società conve- nute a procedere a esecuzione forzata per il rilascio, accertando la sussistenza, in capo ad essi concludenti, del diritto ritenzione, con determinazione della inden- nità dovuta per i miglioramenti e condanna della socie- tà proprietaria al pagamento della stessa, oltre riva- lutazione e interessi. Costituitasi la società AGERGEST s.p.a. resisteva alle avverse pretese, eccependo che controparte non aveva eseguito alcuna miglioria, che eventuali miglio- rie, comunque, in quanto in violazione delle disposi- zioni di legge in materia, non davano diritto alla re- clamata indennità, considerato che i NC non aveva- no dato alcuna prova di avere seguito le procedure pre- scritte dalla legge o di avere, comunque, ottenuto il consenso del proprietario, che - se del caso - le mi- gliorie stesse avrebbero potuto essere indennizzate esclusivamente ai sensi dell'art. 1651 C.C., ma il re- lativo diritto era prescritto. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 19 maggio 11 settembre 2000 determinava in lire 65.000.000 l'indennità spettante ai NC per l'aumento del valore del fondo, con condanna della SO- cietà convenuta al pagamento delle detta somma maggio- rata degli interessi legali e della rivalutazione mone- taria a far tempo dal 7 aprile 2000 al saldo. Gravata tale pronunzia in via principale dalla soc- combente AGERGEST e in via incidentale dai NC, la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, con sentenza 2 marzo 7 aprile 2001 rigettava l'appello della AGERGEST s.p.a. e accoglieva l'appello Pertanto, in riformaincidentale proposto dai NC. della decisione dei primi giudici, determinava in lire 65.519.000 l'aumento di valore del fondo dovuto dalla AGERGEST s.p.a. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha pro- posto ricorso la AGERGEST s.p.a., affidato a 4 motivi e ま illustrato da memoria. Resistono, con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo, NC Pie- tro e NC AN e NC CI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. La sentenza in questa sede gravata, confermando, sul punto, la statuizione del primo giudice, ha condan- nato la società attuale ricorrente principale (s.p.a. AGERGEST) al pagamento della somma di lire 65.519.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dal 7 aprile 2000 al saldo in favore di NC TR, 5 NC AN e NC CI, а titolo di in- dennità per l'incremento del valore finale del fondo a seguito di alcune migliorie eseguite dall'affittuario. Tali migliorie sono state realizzate, ha accertato la sentenza impugnata, senza il consenso del proprieta- rio concedente e senza attivare le speciali procedure previste dalle leggi speciali in materia, in parte (quanto alle opere di spianamento e di livellamento dei terreni), anteriormente al 1970 e all'entrata in vigore della 1. 11 febbraio 1971, n. 11, senza alcuna autoriz- zazione da parte del proprietario - concedente, in par- te (quanto agli interventi sui fabbricati) quando già era in vigore la ricordata legge n. 11 del 1971 e pur esse senza previo accordo con la proprietà. Sia per i primi interventi che per i secondi - pe- र raltro hanno osservato quei giudici, deve comunque trovare applicazione l'art. 1651, comma 2, C.C., ancor- ché tale disposizione sia stata abrogata dall'art. 29 della 1. 11 febbraio 1971, n. 11. Si assume, infatti, che a seguito della declarato- ria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, 1. 11 febbraio 1971, n. 11 (C. cost. n. 153 del 1977), nell'ambito dei «piccoli miglioramenti»>> ha ac- quistato nuovamente efficacia il disposto dell'art. 1651 c.C., essendo venuta meno la disciplina innovativa 6 posta dalla norma dichiarata confliggente con la Costi- tuzione. Quanto, ancora, alla eccepita 1 dalla debitrice AGERGEST s.p.a. prescrizione decennale del diritto all'indennità, per le opere realizzate sino al 1970, i giudici del merito hanno rigettato la relativa eccezio- ne atteso il disposto dell'art. 15, comma 2, 1. 11 feb- braio 1971, n. 11, secondo il quale l'indennità per l'affittuario coltivatore diretto deve essere commisu- rata all'aumento del valore conseguito dal fondo e sus- sistente alla fine dell'affitto il quale, pertanto, trova applicazione anche ai miglioramenti effettuati in epoca anteriore alla legge n. 11 del 1971. 3. Con il primo motivo, denunziando «error in pro- cedendo per omessa valutazione di documenti, contrad- dittoria valutazione di prove testimoniali>>> la ricor- rente principale censura la sentenza gravata sia nella parte in cui ha totalmente ignorato, nell'esaminare gli aspetti della controversia connessi agli spianamen- ti che si assume siano stati realizzati dai NC, le deduzioni della AGERGEST, come espresse nell'atto di appello, nelle due memorie rimesse, nonché nei documen- ti richiamati»>, sia per la contraddizione esistente nella sentenza stessa che «contraddittoriamente, da una parte, assume di non riconoscere valore probatorio alle 7 prove testimoniali rese aventi al giudice di prime cu- re, dall'altra, contemporaneamente, ritiene «che posso- no essere assunte come verosimili e attendibili le di- chiarazioni dei testimoni>>>.
4. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui si articola. 4. 1. Quanto al primo (nella intestazione del moti- secondo nella parte espositiva) lo stesso appare, VO, per più versi, inammissibile. 4. 1. 1. Stante, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso (cfr. art. 366 c.p.c.), al- lorché il ricorrente denunzia, come nella specie, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. la omessa о insufficiente motivazione circa un punto decisivo २ della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio la Corte di cassazione dev'essere posta in grado di compiere la propria valutazione, circa la fon- delle censure mosse dalla parte ricor-datezza о meno rente circa la rilevanza e decisività delle risultanze non valutate o non adeguatamente esaminate dal giudice del merito, solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass., sez. un., 24 feb- braio 1998, n. 1988). 8 Ne segue, pertanto, che il ricorso per cassazione, è inammissibile non solo nel caso in cui, censurando la omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, sia privo della indicazione del ca- pitolato di prova (Cass., 9 maggio 2000, n. 5876; Cass., 12 maggio 2000, n. 6115), ma anche allorché pur deducendo che il giudice a quo abbia trascurato di prendere in esame un documento in atti o, comunque, Co- me nella specie, il contenuto di qualche scritto difen- sivo acquisito agli atti di causa del giudizio di meri- to, il ricorrente si astenga dal riferire il contenuto [sufficientemente] esaminate dal giu- delle difese non dice a quo. Certo che nella specie parte ricorrente principale si astiene del tutto dal riferire quelli erano le sue deduzioni, «espresse nell'atto di appello, nelle due memorie rimesse nonché nei documenti richiamati >>> che ove [diversamente] esaminate avrebbero potuto condurre a una diversa soluzione della lite, di palmare evi- dente la inammissibilità della censura. 4. 1. 2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva, ancora, che i giudici del merito hanno fatto proprio sul punto, il convincimento espresso al riguar- do dal consulente tecnico d'ufficio che si basa su con- siderazioni di natura tecnica («queste opere [spiana- 9 menti e livellamenti] ... [sono] limitate alla elimina- zione di cordoni e arginelli, ormai superflui attese le trasformazioni colturali ovvero alla omogeneizzazione, attraverso l'impiego delle macchine ordinariamente uti- lizzate in agricoltura del piano di campagna ottenuto grazie all'eliminazione di asperità e piccoli dislivel- li retaggio dell'eccessivo frazionamento dei poderi»). < Il consulente - precisa ancora sul punto la sen- tenza gravata - ha fatto risalire questo processo di funzionalizzazionerazionalizzazione dei terreni e di degli stessi alla pratica agricola meccanica degli anni '60 '70», concludendo, quindi, che «risultano dunque credibili i testimoni FE e AT allorché ascri- vono proprio al periodo dal 1960 al 1970 i lavori inci- denti sulla campagna lavorata dai NC»> Certo quanto sopra è palese la inammissibilità del- la censura ora in esame atteso che con la stessa, lungi dal denunziare errori logici o giuridici posti in esse- re dal giudice a quo o erronee considerazioni tecniche espresse dal consulente tecnico d'ufficio, si limita ad osservazioni assolutamente generiche e non idonee, per- tanto, e evidenziare nelle conclusioni fatte proprie dai giudici a quibus un vizio rilevante sotto il profi- lo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. 10 Tende, infatti, la censura de qua inammissibilmente e contra legem, attesi quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, che non è un giudizio di meri- to di terzo grado, a dolersi della valutazione delle risultanze di causa così come compiuta dalla corte del merito e a prospettare una diversa valutazione di quel- le stesse circostanze di fatto. 4 2. Passando all'esame della seconda parte della censura contenuta nel primo motivo, con la stessa CO- me osservato sopra parte ricorrente principale denun- zia che i giudici del merito da un lato, abbiano [nella prima parte della sentenza] ritenuto inattendibili e non utilizzabili, al fine del decidere, le deposizioni FE e AT (cfr. pp. 12 -13), dall'altro (cfr. 2 p. 25) «risultano dunque credibili i testimoni FE e AT . . . » . Pur se la denunziata contraddizione, tra le varie parti della sentenza, è incontestabile, il rilievo, a giudizio di questa Corte, non coglie nel segno. Nella specie, infatti, i giudici del merito non hanno ritenuto totalmente inattendibili, nel loro com- plesso, le ricordate deposizioni ma solo nella parte in cui i predetti testi hanno fatto riferimento al presun- to assenso dato dall'originario proprietario del fondo alle opere che il NC andava realizzando sul fondo 11 di cui era affittuario, ampiamente indicando, altresì, i motivi del loro dissenso (precisando, in particolare che il teste FE aveva riferito per la parte de qua notizie apprese da terzi, mentre il teste AT aveva descritto, sostanzialmente, delle proprie «im- pressioni» o «giudizi», avendo affermato di avere «col- to» una tale conclusione «dai discorsi in tal senso fatti da [certo] Parigi con suo padre»). Diversamente, nell'ultima parte della sentenza, la corte di appello di Brescia ha ritenuto che quanto af- fermato dai predetti testi, quanto all'epoca in cui era stato realizzati dai NC gli «spianamenti e livel- lamenti»>> era credibile [sia considerato che una tale circostanza, diversamente dall'altra, era stata da loro r direttamente percepita, sia] tenuto presente che la circostanza stessa trovava conforto in quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio, allorché ha riferito che gli spianamenti e i livellamenti in questione rea- lizzano un «processo di razionalizzazione dei terreni e di funzionalizzazione degli stessi» tipico della prati- ca agricola meccanica degli anni '60 '70. È palese, concludendo sul punto, che la dedotta contraddittorietà di motivazione, non sussiste. 12 5. A questo punto dell'esposizione deve esaminarsi, con precedenza, rispetto ai restanti motivi del ricorso principale, l'unico motivo del ricorso incidentale. Con lo stesso parte NC denunzia la sentenza gravata nella parte in cui la stessa «ha parzialmente riformato la decisione del tribunale di Bergamo, con riferimento al capo della stessa che aveva ritenuto le opere, eseguite dall'affittuario sul fondo, autorizzate dalla proprietà e, quindi, indennizzabili. Il giudice a quo evidenzia il ricorrente incidenta- le, «sul presupposto di una diversa valutazione delle prove testimoniali ritenute inattendibili, in quanto de relato, e comunque riferito ad un assenso espresso da un soggetto, il fattore PARIGI, non dotato dei poteri 2 necessari per esprimere la volontà autorizzativa della proprietà, legittimante il diritto all'indennizzo azio- nato dall'affittuario»>>. La Corte d'appello, prosegue il ricorrente, ha omesso di considerare che, nella fattispecie il sogget - to denominato fattore della proprietà (il quale operò invero non solo per il ... precedente proprietario del fondo ma anche per le società che al medesimo sono succedute, quali dante causa della odierna ricorrente) in concreto ebbe a agire quale unico e esclusivo inter- locutore della proprietà per l'affittuario, autorizzan- 13 do, anche, appunto, ogni intervento di miglioria, così operando quale unico rappresentante della proprietà ○ comunque quale suo ausiliario del cui operato la mede- sima era comunque tenuta a rispondere».
6. La censura non coglie nel segno. Almeno sotto due, concorrenti, profili. 6. 1. In primo luogo si osserva che lo stesso ri- afferma che i giudici di secondo grado sono corrente pervenuti alla conclusione da lui censurata sulla base di una diversa valutazione delle prove testimoniali, ritenute inattendibili, in quanto de relato». Pacifico quanto precede si osserva che parte ricor- rente dopo tale precisazione si astiene, in qualche modo, dal censurare la pronunzia gravata nella parte de d dal denunziare errori, di logica o di diritto, qua o commessi da quei giudici nel ritenere inattendibili [nella parte de qua] le testimonianze raccolte nel cor- so del giudizio. È palese, pertanto, già sotto tale profilo, la inammissibilità della censura. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può non ribadirsi, sul punto specifico, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il giudizio sulla capacità a te- stimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., come quello 14 sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni, è rimesso al giudice del merito, ed è in- sindacabile in sede di legittimità, se congruamente mo- tivato (Cass., 4 dicembre 1999, n. 13567). La valutazione delle risultanze della prova testi- moniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quel- le ritenute più idonee a sorreggere la decisione non - sono, infatti, deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contrad- dittorietà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peral- tro, nel porre a fondamento della sua decisione una 2 fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad in- dicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento né a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass., 29 aprile 1999, n. 4347; Cass., 12 marzo 1996, n. 2008; Cass., 5 novembre 1994, n. 9173). 6. 2. Quanto, ancora, all'ulteriore profilo di cen- sura si osserva che i giudici del merito hanno ritenuto che le opere eseguite dai NC su autorizzazione>> del Parigi, fattore di campagna del precedente proprie- tario del fondo per cui è controversia, non facevano 15 sorgere il diritto, in capo ai NC, alla indennità per i miglioramenti sul rilievo, assorbente, tra l'altro, che detti miglioramenti dovevano essere auto- rizzati dal proprietario concedente del fondo, о da un suo rappresentante (volontario o legale) e il «fat- tore di campagna», alla luce di una giurisprudenza as- solutamente pacifica non ha poteri di rappresentanza del preponente. E' noto, infatti, che il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna - per la delimitazione dei cui poteri l'art. 2138 c.c., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli usi - non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello 2 del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo nego- ziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell'ambito delle sue funzio- ni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli in- dicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli sia- no conferiti in virtù di procura o di consuetudine lo- cale (cfr. Cass., 5 gennaio 1983, n. 20). In altri termini, nel campo del lavoro agricolo la figura del «fattore di campagna» designa l'impiegato di concetto che collabora con il conduttore o chi per lui 16 nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore au- tonomia di concezione ed apporto di iniziativa, nel- l'ambito delle facoltà affidategli e secondo le consue- tudini locali (Cass., 25 marzo 1998, n. 3167, nonché Cass., 15 giugno 1984, n. 3594). E' palese - pertanto come correttamente affermato dai giudici a quibus, che era onere del NC, al fi- ne di dimostrare che l'autorizzazione ricevuta per il compimento dei «miglioramenti» di cui si discute dal Parigi era, in realtà riferibile al proprietario del fondo, non limitarsi ad affermare [senza peraltro dimo- strarlo] che esso concludente aveva avuto rapporti 2 esclusivamente con il nominato Parigi, ma dare la prova che quest'ultimo agiva in nome e per conto del proprie- tario in forza di specifico mandato. -I giudici del merito, infatti, hanno escluso con affermazione in alcun modo sindacata dal ricorrente in- - che in forza degli usi vigenti nella pro- cidentale vincia di Bergamo il fattore è privo poteri di rappre- sentanza negoziale del concedente.
7. Con il secondo motivo parte ricorrente principa- qualificazione dei c.d. piccoli denunzia «erronea le, miglioramenti». 17 Sul rilievo, infatti, che i miglioramenti previsti dall'art. 1651 sono esclusivamente quelli che l' affit- tuario può realizzare con il lavoro proprio, la ricor- rente denunzia che nella specie quelli eseguiti dai NC non possono qualificarsi tali.
8. Il rilievo non coglie nel segno. L'art. 1651 c.c. [abrogato dall'art. 29, 1. 11 feb- braio 1971, n. 11] prevede «miglioramenti, di durevole utilità per il fondo e per la produzione» eseguiti dall'affittuario senza autorizzazione del locatore, to- talmente prescindendo dalla circostanza che i migliora- menti stessi siano stati eseguiti con il solo lavoro dell'affittuario e della sua famiglia o con 1' inter- u q vento di terzi, estranei. e Solo l'art. 14, comma 2, 1. 11 febbraio 1971, n. 11 [peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 22 dicembre 1977, n. 153] ha previsto la no- zione di miglioramenti che possano essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro pro- prio e della propria famiglia» (cioè la categoria dei c.d. «piccoli miglioramenti») ed è palese, pertanto, che è estraneo alla nozione di «miglioramenti» come de- scritti dall'art. 1651 C.C. qualsiasi riferimento al ricordato art. 14, comma 2, legge n. 11 del 1971. 18 9. Con il terzo motivo la ricorrente principale de- nunziando «erronea applicazione dell'art. 15, 1. n. 11 del 1971 in riferimento all'art. 1651 C. C. >> lamenta in realtà: quanto ai miglioramenti eseguiti prima della en- trata in vigore della 1. 11 febbraio 1971, n. 11 e sog- getti, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 1651 C.C. che la sentenza gravata è erronea nella parte in cui, in contrasto con il tenore letterale della stessa e della costante interpretazione datane da questa Corte regolatrice, nonché dalla stessa Corte costituzionale, ha affermato che il diritto ai miglioramenti si pre- scrive solo decorso un decennio dalla data di cessazio- ne del rapporto (e non dalla data di esecuzione dei mi- glioramenti stessi); quanto ai miglioramenti eseguiti dopo 1'11 feb- २ braio 1971, che non potevano quei giudici fare applica- zione dell'art. 1651 c.c., atteso che tale disposizione - abrogata dall'art. 29, legge n. 11 del 1971 non ha, in alcun modo, ripreso vigore solo per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 14, della stessa legge n. 11 del 1971. Il motivo, alla luce delle considerazioni che 10. seguono, in conformità alla più recente giurisprudenza di questa Corte, da cui totalmente prescinde il giudice 19 a quo, sono fondati e meritevoli di integrale accogli- mento. 11. Quanto, in particolare, ai miglioramenti ese- guiti senza autorizzazione anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 i giudici del merito hanno affermato che il «precedente del giu- dice di legittimità, Cass., 25 novembre 1998, n. 11963 non può essere condiviso» poiché «esso trascura di considerare il disposto dell'art. 15, secondo comma, .. della legge n. 11 del 1971, secondo il quale l'indennità per l'affittuario coltivatore diretto deve essere commisurata all'aumento del valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto». e -«Questa norma prosegue la sentenza ora gravata t e assieme alle altre contenute nel medesimo articolo, è stata dichiarata espressamente retroattiva dall'ultimo comma dell'articolo medesimo e si applica quindi anche ai miglioramenti eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della legge>>> «Occorre pertanto concludere hanno affermato i che, in forza dell'anzidetta di - giudici del merito - sposizione (mai toccata da pronunce di incostituziona- lità), il diritto all'indennità per le opere realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, pur traendo origine dal disposto dell'art. 20 1651 C.C., deve essere liquidato secondo il parametro posto dall'art. 15 della stessa legge, con l'ulteriore conseguenza che esso non può essere esercitato se non all'atto della scadenza del rapporto. Ne consegue ulte- riormente che il periodo prescrizionale comincia a de- correre non prima di questo momento». 12. Come anticipato le proposizioni sopra riferite integrano, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. «falsa applicazione di norme di diritto>>> e in particolare dell'art. 1651 C.C. (nonché dell'art. 15, 1. 11 febbraio 1971, n. 11). Premesso che l'insegnamento contenuto in Cass. 25 novembre 1998, n. 11963, è conforme a un indirizzo co- २ stante della giurisprudenza di questa Corte (nello stesso senso, infatti, anteriormente, Cass., 7 febbraio 1986, n 772, successivamente, Cass., 2 aprile 2001, n. 4794), si Osserva che la lettura data dai giudici a quibus dell'art. 1651 C.C. è inaccettabile perché in contrasto sia con la lettera della legge, sia con la non equivoca sua ratio. previsione di cui 12. 1. Giusta la testuale «se l'affittuario, all'art. 1651 C.C., in particolare senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito mi- glioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, 21 - salvo che i miglioramenti siano il risultato della or- dinata e razionale coltivazione»> [comma 1]. La sussistenza dei miglioramenti deve essere ac- certata alla fine di ciascun anno agrario nel quale so- no stati eseguiti, e l'indennità deve essere subito corrisposta»> [comma 2]. E' evidente, atteso il precetto di cui all'art. 12 preleggi (da cui totalmente prescindono i giudici a quibus) e in forza del quale «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole se- condo la connessione di esse >> ✓ che il diritto in que- stione sorge e può essere fatto valere dall'affittuario a partire dalla fine della annata agraria in cui i mi- glioramenti sono stati eseguiti. Nulla tuttavia vieta all'affittuario, atteso che la norma è diretta a favorire il coltivatore, nel senso di fargli conseguire il più sollecitamente il compenso dell'opera compiuta durante l'annata agraria, di chie- dere il pagamento di tutte le migliorie al termine del rapporto. Ma siffatta facoltà dell'affittuario non modifica il momento di insorgenza del diritto né preclude l'ope- ratività delle cause estintive, costituendo soltanto 22 una scelta dell'interessato circa il momento di attua- zione e di tutela del diritto stesso. Nel valutare la ricorrenza della prescrizione il giudice deve quindi tenere presente la data in cui il diritto era sorto alla stregua della disciplina dettata dell'art. 1651 C.C., sicché, essendo la domanda stata proposta dai NC nel 1997 ed essendosi il termine finale utile per il conseguimento dell'indennità com- piuto quantomeno nel 1981, è di palmare evidenza che il relativo diritto è prescritto. 12. 2. In alcun modo pertinenti, al fine del deci- dere, e di pervenire a una diversa conclusione, ancora, appaiono le considerazioni svolte dalla sentenza grava- ta e i richiami da questa fatti all'art. 15, 1. 11 feb- २ braio 1971, n. 11, assolutamente estraneo alla presente fattispecie. Giusta quanto assolutamente pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, in applicazione della regola di cui all'art. 15 preleggi, le leggi non sono abrogate o modificate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla prece- dente. 23 Facendo applicazione del riferito principio al caso di specie non può non evidenziarsi che la legge 11 feb- braio 1971, n. 11, oltre a dettare una nuova normativa in tema di miglioramenti posti in essere dai conduttori e dai concedenti di fondi rustici, all'art. 29, comma 2, con disposizione espressa, ha previsto - per quanto l'abrogazione dell'rilevante al fine del decidere art. 1651 c.c. Ciò importa salvo quanto più diffusamente si ve- drà in prosieguo, in sede di esame del successivo moti- vo di ricorso - che la disposizione de qua continua a trovare applicazione, come avverte la più recente giu- risprudenza di questa Corte regolatrice, esclusivamente con riguardo ai «miglioramenti» invito domino eseguiti dal conduttore in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 11 del 1971. 12. 3. Pacifico quanto sopra evidente che deve escludersi che il legislatore del 1971 abbia, come sen- za alcun riscontro testuale affermato dai giudici del merito, da un lato, abrogato» l'art. 1651 C.C., dall' altro, contemporaneamente, modificato>>> lo stesso e previsto che in realtà, a prescindere dalla sua formu- lazione letterale (secondo la quale la sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di cia- scun anno agrario nel quale sono stati eseguiti) lo 24 stesso deve leggersi (come ora pretende la corte di ap- pello di Brescia) nel senso che il diritto alla inden- nità per le opere realizzata prima dell'entrata in vi- gore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 non può essere esercitato se non all'atto della scadenza del rapporto. In realtà è assolutamente arbitrario pretendere di interpretare l'art. 1651 C.C. facendo riferimento alla 15, 1. 11 febbraio 1971, disciplina di cui all'art. n.11. Non solo le due discipline operano in «epoche»> di- verse, ma le stesse fanno riferimento a fattispecie to- talmente diverse e in alcun modo «omogenee». Mentre, infatti, i «miglioramenti» di cui all'art. 15, legge n. 11 del 1971, sono quelli assentiti tra le parti o autorizzati dall'Ispettorato Agrario, quelli di cui all'art. 1651 C.C. sono i miglioramenti eseguiti dal conduttore «senza essere autorizzato dal locatore». 12. 4. Deve escludersi, da ultimo, che al fine di pervenire alla lettura ora censurata dell'art. 1651 C.C. possano trarsi argomenti di giudizio dall'art. 15, comma 6, della legge 11 febbraio 1971, n.11 («le dispo- sizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge»). 2 25 5 Si osserva, infatti, al riguardo, che la affer- mazione fatta propria dalla sentenza ora gravata, e se- condo la quale, in particolare, la disposizione di cui all'art. 15, comma 6, non sarebbe stata mai toccata da pronunce di incostituzionalità» prescinde da quanto si precisa nella parte motiva della sentenza 22 dicembre 1997, n. 153 della Corte costituzionale. Ebbe, in particolare, in quell'occasione ad affer- mare la Corte «è denunciata anche la disposizione del sesto comma dell'art. 15, che attribuisce efficacia re- troattiva alla disciplina stabilita dal primo comma e dall'art. 4: ma la questione viene meno in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità di quelle norme, e pertanto deve essere dichiarata non fondata». E' palese, pertanto, concludendo sul punto, che i eseguiti prima dell'entrata in vigoremiglioramenti della legge n. 11 del 1971 sono indennizzabili alterna- tivamente o secondo le disposizioni di cui alla stessa legge n. 11 del 1971 qualora previsti nel contratto e concordati dalle parti, o in forza dell'art. 1651 C.C. ove eseguiti senza essere stati autorizzati dal loca- tore». In quest'ultimo caso la disciplina applicabile è esclusivamente quella contenuta nella ricordata dispo- sizione e, pertanto, il diritto all'indennizzo è sog- 26 getto alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. art. 2946 c.c.) decorrente dalla fine dell'annata agraria in cui i miglioramenti stessi sono stati eseguiti, atteso che da tale data il diritto può essere fatto valere nei confronti del concedente (cfr. art. 2935 c.c.). 12. 5. Concludendo è palese che per i miglioramenti eseguiti invito domino prima dell'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 e dell'abrogazione dell'art. 1651 c.c. deve trovare applicazione quest'ultima dispo- sizione e la prescrizione che è propria di questa azio- ne [dieci anni dalla data in cui sono stati eseguiti i singoli miglioramenti]. In altri termini o si ritiene la fattispecie sog- getta alla disciplina di cui all'art. 1651 C.C. e in २ questo caso i miglioramenti invito domino sono inden- nizzabili, ma il credito che ne deriva è soggetto alla prescrizione decennale decorrente dal termine di ogni singola annata agraria nel corso dalla quale i miglio- ramenti stessi sono stati eseguiti, o si ritiene la ap- plicabilità, retroattiva delle nuove norme, ma in que- sto caso è palese che sono indennizzabili, entro il termine di prescrizione di dieci anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto, esclusivamente i mi- glioramenti autorizzati dalla parte concedente о dall' Ispettorato provinciale dell'agricoltura. 27 Non è consentito, infatti, all'interprete fondere>> come ha fatto la sentenza in questa sede impugnata due norme eterogenee, e - inoltre - susseguitesi nel tempo, per cui non suscettibili di essere applicate contemporaneamente, in modo tale da crearne una nuova, soggettiva dell'interprete (nella specie, 1' afferma- zione che i miglioramenti eseguiti senza consenso del locatore sono comunque indennizzabili e il relativo di- ritto è soggetto alla prescrizione decennale decorrente esclusivamente dalla data di cessazione del rapporto). Né, infine, può affermarsi, che il diritto all' in- dennizzo nella specie (con riguardo ai miglioramenti eseguiti senza autorizzazione del locatore prima della entrata in vigore della legge n. 11 del 1971) non र soggetto all'art. 1651 C.C. ma alla, diversa, disposi - zione di cui all'art. 15, ultimo comma, 1. 11 febbraio 1971, n. 11. A prescindere, infatti, dalle puntuali considera- zioni al riguardo espresse dalla Corte costituzionale nella pronunzia sopra ricordata e sopra trascritte, non può tacersi che l'articoli 15, 1. 11 febbraio 1971, n. 11, è stato, riprodotto, pressoché integralmente nell'art. 17, 1. 3 maggio 1982, n. 203. Pertanto, a norma dell'art. 15 preleggi il ricorda- to articolo deve ritenersi abrogato con decorrenza dal - 28 la data di entrata in vigore della 1. n. 203 del 1982, atteso che la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Quanto precede trova, del resto, ulteriore conferma nell'art. 58, comma 2, della legge n. 203 del 1982, se- condo il quale le «disposizioni incompatibili con quel- le contenute nella presente legge sono abrogate». Dovendo trovare, pertanto, applicazione, eventual- mente, non l'art. 15, ultimo comma della legge n. 11 del 1971, ma la norma che la ha sostituita e, in parti- colare, l'art. 17, comma 7, della legge n. 203 del 1982 (che riproduce pressoché testualmente la norma prece- dente), si osserva che questa è stata dichiarata costi- tuzionalmente illegittima dalla sentenza 23 giugno 1988, n. 692, della Corte costituzionale, proprio nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni agli affittuari che in data anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa abbia eseguito opere migliorative, incrementative ○ trasformative non previste dal contratto о consentite dal concedente. 13. Sempre con il terzo motivo, seconda parte, come sopra anticipato, la ricorrente principale, denunzia la sentenza gravata nella parte in cui la stessa, con ri- guardo ai miglioramenti eseguiti dal conduttore senza 2 929 autorizzazione in epoca successiva all'entrata in vigo- re della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ha ritenuto la applicabilità dell'art. 1651 C.C., cioè di una norma espressamente abrogata dal legislatore con decorrenza, appunto, dalla data di entrata in vigore della ricorda- ta legge n. 11 del 1971. 14. Anche tale motivo - alla luce di una giurispru- denza al momento costituente diritto vivente presso questa Corte regolatrice (tra le tantissime, cfr., an- che anteriormente alla pronunzia in questa sede impu- gnata, Cass. 21 febbraio 2001, n. 2577; Cass., 26 giu- gno 2001, n. 8741; Cass, 11 febbraio 2002, n. 1892; - è fondato e merite- Cass., 11 febbraio 2002, n. 1902) vole di accoglimento. La conclusione fatta propria dai giudici del meri- to, infatti, muove da una premessa assolutamente erro- nea in diritto e, in particolare, dall'assunto secondo abrogato dall'art. 29, 1. 11 cui l'art. 1651 C.C. sarebbe tornato in vita a segui- febbraio 1971, n. 11 - to della nota sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977, sopra ricordata, con la conseguenza che i miglioramenti, anche non autorizzati, indipendentemente dall'epoca della loro esecuzione, sarebbero sempre in- dennizzabili, a prescindere dall'epoca in cui sono sta- ti posti in essere. 30 Come ricordato sopra, in sede di esame del secondo motivo del ricorso principale, in tema di affitto di fondi rustici, l'art. 1651, comma 1, C.C. prevedeva, nella sua formulazione originaria che «se l'affit- tuario, senza essere autorizzato dal locatore, ha ese- guito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risul- tato dell'ordinaria e razionale coltivazione». Per effetto della 1. 11 febbraio 1971, n. 11, si è previsto, diversamente, che: «la parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione all'Ispet- torato agrario provinciale, nonché all'altra parte, in- viando nello stesso tempo il progetto tecnico di massi- ma. L'ispettorato agrario, udite le parti per un tenta- tivo di accordo, deve sul pro-emettere parere getto . . . >>> (art. 11, comma 2); «qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto famiglia con il lavoro proprio e della propria l'affittuario può eseguirli senza dovere eseguire le procedure previste dall'art. 11» (art. 14, comma 2); 31 - «sono abrogati (1') art. 1651 del codice ci- vile, nonché tutte le norme in contrasto con le dispo- sizioni della presente legge» (art. 29, comma 2). Portate all'attenzione della Corte costituzionale molteplici questioni di legittimità costituzionale del- la legge n. 11 del 1971 la Corte ebbe ad osservare «fondata è invece la questione di costituzionalità ri- spetto al comma 2 dell'art. 14 che attribuisce all'af- fittuario coltivatore diretto la facoltà di esecuzione dei miglioramenti che sia in grado di compiere col pro- prio lavoro e della famiglia "senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'art. 11", ossia senza nemmeno darne comunicazione al pro- prietario del fondo». «Ora è vero - ebbe ad Osservare la Corte che २ l'art. 1651 C.C. prevede l'eventualità che l'affit- tuario abbia eseguito miglioramenti senza essere auto- rizzato dal locatore, ma in tale ipotesi il giudice può attribuirgli una equa indennità solo quando trattasi di miglioramenti di durevole utilità per il fondo, che non siano il risultato dell'ordinata e razionale coltiva- zione;
l'art. 14, invece, non pone alcun limite о re- quisito, salvo quello della capacità di esecuzione di- retta, escludendo qualsiasi possibilità di divieto e di controllo, mentre altre norme della stessa legge accor- 32 dano all'affittuario anche per tali modesti lavori di miglioramento una serie di diritti di grande importan- za». la di-«Si impone pertanto ha concluso la Corte chiarazione di illegittimità dell'art. 14, comma 2, per contrasto con l'art. 3, in relazione agli artt. 41 e 42 cost., per l'irrazionale disparità di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio о invito domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i di- ritti del proprietario concedente» (C. cost., 22 dicem- bre 1977, n. 153). Da tale pronunzia è stata tratta, in diverse occa- sioni, anche in sede di legittimità (con formula trala- senza considerare che non è stata mai dichiara- ticia e l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della ta legge n. 11 del 1971 che aveva abrogato expressis, tra le altre, anche tale norma), la conclusione che l'art. 1651 C.C. è stato ripristinato a seguito dell'illegit- timità costituzionale del comma 2 dell'art. 14, 1. 11 febbraio 1971, n. 11, dichiarata con sentenza n. 153 del 1977 della Corte costituzionale (Cass., 25 novembre 1998, n. 11963. Analogamente, Cass., 20 agosto 1991, n. 8940; Cass., 9 dicembre 1988, n. 6686; Cass., 9 dicem- bre 1988, nn. da 6686 a 6692; Cass., 7 febbraio 1986, n. 772; Cass., 25 giugno 1983, n. 4378). 33 A fondamento di una tale conclusione Cass., 25 no- vembre 1998, n. 11963, nonché Cass., 20 agosto 1991, n. 8940, cit., osservano altresì, che l'art. 1651 c.c. non è stato modificato dall'art. 17, comma 7, 1. n. 203 del 1982 [secondo cui, in particolare «le disposizioni del presente articolo (quanto al diritto dell'affittuario di ottenere un compenso per miglioramenti) si appli- comunque eseguite in data cano anche per le opere . . . anteriore all'entrata in vigore della presente legge>>] perché anche esso dichiarato incostituzionale da C. cost. 23 giugno 1988, n. 692 [nella parte in cui esten- de il regime dei miglioramenti, delle addizioni e tra- sformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affit- tuari che, in data anteriore all'entrata in vigore del- la legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative о trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente]. Tale indirizzo giurisprudenziale, peraltro, è stato disatteso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte la quale ha enunciato il diverso principio in forza del quale, in particolare, in tema di affitto di fondi rustici, l'affittuario, quanto ai miglioramenti compiuti dopo il 1971, non può vantare diritto alla in- dennità, ove non abbia osservato le procedure di cui 34 agli articoli 11 e seguenti della legge 11 febbraio 1971 n. 11 e 16 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Lo stesso non può neppure invocare, al riguardo, per tali miglioramenti, la disciplina dell'art. 1651 c.c. che, abrogato per effetto dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971, non è applicabile ai miglioramenti ese- guiti successivamente all'entrata in vigore di questa ultima disposizione a seguito della declaratoria di il- legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della stessa legge n. 11 del 1971 (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2577, nonché Cass. 11 ottobre 2002, n. 14526; Cass. 5 gennaio 2003, n. 483). Tale principio deve essere nella specie ulterior- mente confermato attese le considerazioni svolte sopra er in particolare, tenuto presente che non è stata mai dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971 (che ha abrogato expressis l'art. 1651 c.c.) e che per effetto della dichiarata incostituzionalità dell'art. 14, comma 2, della stessa legge n. 11 del 1971 sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1651 C.C. solo con riguardo ai miglio- ramenti effettuati in ероса anteriore alla data di abrogazione del ricordato art. 1651 c.c. 15. Il terzo motivo del ricorso principale, in con- clusione, come anticipato, deve accogliersi, con conse- 35 guente cassazione, in relazione ai motivi accolti, del- la sentenza impugnata (e assorbimento del quarto motivo con il quale si deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6. legge n. 11 del 1971, in riferi- mento agli artt. 3, 42 e 44 Cost.). Ritenuto, peraltro, a norma dell'art. 384, comma 1, ultima parte, che non sono necessari ulteriori accerta- menti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. In particolare, in riforma della sentenza dei primi giudici, deve rigettarsi, da un lato, la domanda propo- sta dai NC al fine di ottenere l'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo anteriormente alla an- nata agraria 1971, atteso che il relativo diritto, all'epoca in cui è stato azionato (1997) era già pre- scritto, dall'altro, la domanda per il conseguimento dell'indennizzo per le opere di miglioramento eseguite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 11 l'autorizzazione del del 1971, perché realizzate senza indennizzabili (per essere concedente e, quindi, non stato abrogato l'art. 1651 C.C. a far data dall'epoca di entrata in vigore della legge n. 11 del 1971) e, da ultimo, la domanda di ritenzione, ex art. 17, 1. 3 mag- gio 1982, n. 203, essendo stato escluso qualsiasi di- ritto in favore del NC a ottenere alcuna somma а 36 0 3 - titolo di indennizzo per miglioramenti apportati al fondo. Atteso l'esito del giudizio, considerato che solo successivamente alla pronunzia ora gravata si è conso- regolatrice, l'indirizzo lidato, presso questa Corte giurisprudenziale che esclude la indennizzabilità dei miglioramenti eseguiti dal conduttore successivamente alla legge 11 febbraio 1971 senza consenso del conce- dente (0 autorizzazione dell'IPA), sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensa- zione delle spese dei giudizi di merito nonché di que- sta fase di legittimità. भे
P.Q.M.
च La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale, nonché il primo e secondo motivo di quello principale, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto motivo;
cassa, in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza 19 maggio 11 settembre 2000 del tribu- nale di Bergamo, sezione specializzata agraria, rigetta le domande proposte da NC TR contro la AGER- GEST S.p.a. con atto depositato 1'8 maggio 1998; 3737 dispone, tra le parti, la totale compensazione del- le spese dei giudizi di merito e di questa fase di le- gittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 11 febbraio 2003. il Consigliere relatore est. filelip fileвръ il Presidente IL CANCELLIERE CI Deackiera in Cancelieria Dott.ssa Maria Aiello 19 MAG. 2003 38