Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 483
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Sentenza 15 gennaio 2003

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Nel campo del lavoro agricolo la figura del "fattore di campagna" designa l'impiegato di concetto che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà assegnategli e secondo le consuetudini locali; ne consegue che egli può ritenersi munito dei poteri di rappresentanza dell'imprenditore agricolo solo se essi gli siano conferiti a mezzo di procura o sulla base delle consuetudini locali.

I miglioramenti eseguiti sul fondo rustico dall'affittuario coltivatore diretto in epoca anteriore alla promulgazione della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che non siano stati autorizzati ne' concordati con il locatore , sono indennizzabili in forza dell'art. 1651 cod. civ.; ne consegue che il diritto all'indennizzo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, a decorrere dalla fine della annata agraria in cui i miglioramenti sono stati eseguiti, atteso che da tale data il diritto può esser fatto valere nei confronti del concedente.

In tema di affitto di fondi rustici, i miglioramenti eseguiti sul fondo dall'affittuario coltivatore diretto senza il consenso del concedente dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 sono indennizzabili solo se viene osservata la procedura di legittimazione prevista dapprima dall'art. 11 della legge n. 11 del 1971 e, poi, dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 (accordo delle parti o parere favorevole dell'ispettorato provinciale agrario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 483
    Data del deposito : 15 gennaio 2003

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