Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 3
Nel campo del lavoro agricolo la figura del "fattore di campagna" designa l'impiegato di concetto che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà assegnategli e secondo le consuetudini locali; ne consegue che egli può ritenersi munito dei poteri di rappresentanza dell'imprenditore agricolo solo se essi gli siano conferiti a mezzo di procura o sulla base delle consuetudini locali.
I miglioramenti eseguiti sul fondo rustico dall'affittuario coltivatore diretto in epoca anteriore alla promulgazione della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che non siano stati autorizzati ne' concordati con il locatore , sono indennizzabili in forza dell'art. 1651 cod. civ.; ne consegue che il diritto all'indennizzo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, a decorrere dalla fine della annata agraria in cui i miglioramenti sono stati eseguiti, atteso che da tale data il diritto può esser fatto valere nei confronti del concedente.
In tema di affitto di fondi rustici, i miglioramenti eseguiti sul fondo dall'affittuario coltivatore diretto senza il consenso del concedente dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 sono indennizzabili solo se viene osservata la procedura di legittimazione prevista dapprima dall'art. 11 della legge n. 11 del 1971 e, poi, dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 (accordo delle parti o parere favorevole dell'ispettorato provinciale agrario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. FAVARA Ugo - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (n. 14677/01 R.G.) proposto da:
AGERGEST s.p.a., in persona dell'amministratore unico Luigi Poppi, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Alberto Magno n. 9, presso l'avv. Fabrizio Paoletti, che lo difende unitamente all'avv. Paolo Bendinelli, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON IO TI;
ON ZO;
- intimati -
nonché sul ricorso (n. 18656/01 R.G.) proposto da:
ON IO TI e ON ZO, elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita n. 278, presso l'avv. Stefano Giove, che li difende unitamente all'avv. Francesco Fugazzola, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente Incidentale -
contro
AGERGEST s.p.a.
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione specializzata agraria, n. 265/01 del 2 marzo - 7 aprile 2001 (R.G. 661/2000).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Paolo Bendinelli, per la ricorrente principale e l'avv. Francesco Fugazzola per i ricorrenti incidentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del 2^ e del 3^ motivo del ricorso principale, con rigetto del 1^ motivo dello stesso ricorso, nonché del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1633 del 1994 il tribunale di Bergamo, sezione specializzata agraria, adito dalla AGERGEST AGRIFIN s.p.a., poi AGERGEST s.p.a., proprietaria di fondi e fabbricati rurali in Pagazzano, condotti in affitto da ON IO TI e ON ZO, dichiarava cessato, all'11 novembre 1997, il contratto di affitto in questione.
Notificato ai ON, nell'approssimarsi della data di cessazione del contratto, atto di precetto per il rilascio, il pretore di Treviglio, dopo avere sospeso, ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c., l'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta dai ON che avevano dichiarato di esercitare il diritto ritenzione a garanzia del pagamento della indennità per i miglioramenti eseguiti sul fondo, rimetteva le parti avanti al tribunale di Bergamo, sezione specializzata agraria, competente per materia sul merito della opposizione.
Riassunto il giudizio i ON evidenziavano di avere eseguito sul fondo, già oggetto di affitto, una serie di migliorie indicate in una allegata relazione tecnica e che, pertanto, avevano diritto alla corresponsione della indennità prevista dagli artt. 16 e 19 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nonché alla ritenzione del fondo, ai sensi degli artt, 17 e 20 della stessa legge n. 203 del 1982 o 15 della legge n. 11 del 1971.
Chiedevano, pertanto, i ON che l'adita sezione dichiarasse la carenza del diritto della società convenuta a procedere a esecuzione forzata per il rilascio, accertando la sussistenza, in capo ad essi concludenti, del diritto ritenzione, con determinazione della indennità dovuta per i miglioramenti e condanna delle società proprietarie al pagamento della stessa, oltre rivalutazione e interessi.
Costituitasi la società AGERGEST s.p.a. resisteva alle avverse pretese, eccependo che controparte non aveva eseguito alcuna miglioria, che eventuali migliorie, comunque, in quanto in violazione delle disposizioni di legge in materia, non davano diritto alla reclamata indennità, considerato che i ON non avevano dato alcuna prova di avere seguito le procedure prescritte dalla legge o di avere, comunque, ottenuto il consenso del proprietario, che - se del caso - le migliorie stesse avrebbero potuto essere indennizzate esclusivamente ai sensi dell'art. 1651 c.c., ma il relativo diritto era prescritto.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 19 maggio - 11 settembre 2000 determinava in lire 28.000.000 l'indennità spettante ai ON per l'aumento del valore del fondo, con condanna della società convenuta al pagamento delle detta somma maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a far tempo dal 7 aprile 2000 al saldo.
Gravata tale pronunzia in via principale dalla soccombente AGERGEST e in via incidentale dai ON, la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, con sentenza 2 marzo - 7 aprile 2001 rigettava l'appello della AGERGEST s.p.a. e accoglieva l'appello incidentale proposto dai ON.
La corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, pertanto, in riforma della decisione dei primi giudici, determinava in lire 42.644.770 l'aumento di valore del fondo dovuto dalla AGERGEST s.p.a. Per la cassazione d i tale ultima pronunzia ha proposto ricorso la AGERGEST s.p.a., affidato a 4 motivi e illustrato da memoria.
Resistono, con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo, pur esso illustrato da memoria, ON IO TI e ON ZO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. La sentenza in questa sede gravata, confermando, sul punto, la statuizione del primo giudice, ha condannato la società attuale ricorrente principale (s.p.a. AGERGEST) al pagamento della somma di lire 42.644.770 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dal 7 aprile 2000 al saldo in favore di ON IO TI e ON ZO, a titolo di indennità per l'incremento del valore finale del fondo a seguito di alcune migliorie eseguite dall'affittuario.
Tali migliorie sono state realizzate, ha accertato la sentenza impugnata, senza il consenso del proprietario concedente e senza attivare le speciali procedure previste dalle leggi speciali in materia, in parte (quanto alle opere di spianamento e di livellamento dei terreni), anteriormente al 1970 e all'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 11, senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario-concedente, in parte (quanto agli interventi sui fabbricati) quando già era in vigore la ricordata legge n. 11 del 1971 e pur esse senza previo accordo con la proprietà.
Sia per i primi interventi che per i secondi - peraltro - hanno osservato quei giudici, deve comunque trovare applicazione l'art. 1651, comma 2, C.C., ancorché tale disposizione sia stata abrogata dall'art. 29 della l. 11 febbraio 1971, n. 11. Si assume, infatti, che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, l. 11 febbraio 1971, n. 11 (C. cost. n. 153 del 1977), nell'ambito dei "piccoli miglioramenti" ha acquistato nuovamente efficacia il disposto dell'art. 1651 c.c., essendo venuta meno la disciplina innovativa posta dalla norma dichiarata confliggente con la Costituzione. Quanto, ancora, alla eccepita - dalla debitrice AGERGEST s.p.a. - prescrizione decennale del diritto all'indennità, per le opere realizzate sino al 1970, i giudici del merito hanno rigettato la relativa eccezione atteso il disposto dell'art. 15, comma 2, l. 11 febbraio 1971, n. 11, secondo il quale l'indennità per l'affittuario coltivatore diretto deve essere commisurata all'aumento del valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto il quale, pertanto, trova applicazione anche ai miglioramenti effettuati in epoca anteriore alla legge n. 11 del 1971. 3. Con il primo motivo, denunziando "error in procedendo per omessa valutazione di documenti, contraddittoria valutazione di prove testimoniali" la ricorrente principale censura la sentenza gravata sia nella parte in cui, ha totalmente ignorato, nell'esaminare gli aspetti della controversia connessi agli spianamenti che si assume siano stati realizzati dai ON, le deduzioni della AGERGEST, "come espresse nell'atto di appello, nelle due memorie rimesse, nonché nei documenti richiamati", sia per la contraddizione esistente nella sentenza stessa che "contraddittoriamente, da una parte, assume di non riconoscere valore probatorio alle prove testimoniali rese aventi al giudice di prime cure, dall'altra, contemporaneamente, ritiene "che possono essere assunte come verosimili e attendibili le dichiarazioni dei testimoni".
4. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui si articola.
4.1. Quanto al primo (nella intestazione del motivo, secondo nella parte espositiva) lo stesso appare, per più versi, inammissibile.
4.1.1. Stante, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso (cfr. art. 366 c.p.c.), allorché il ricorrente denunzia, come nella specie, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. la omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio la Corte di cassazione dev'essere posta in grado di compiere la propria valutazione, circa la fondatezza o meno delle censure mosse dalla parte ricorrente circa la rilevanza e decisività delle risultanze non valutate o non adeguatamente esaminate dal giudice del merito, solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass., sez. un., 24 febbraio 1998, n. 1988). Ne segue, pertanto, che il ricorso per cassazione, è inammissibile non solo nel caso in cui, censurando la omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, sia privo della indicazione del capitolato di prova (Cass., 9 maggio 2000, n. 5876;
Cass., 12 maggio 2000, n. 6115), ma anche allorché pur deducendo che il giudice a quo abbia trascurato di prendere in esame un documento in atti o, comunque., come nella specie, il contenuto di qualche scritto difensivo acquisito agli atti di causa del giudizio di merito, il ricorrente si astenga dal riferire il contenuto delle difese non (sufficientemente) esaminate dal giudice a quo. Certo che nella specie parte ricorrente principale si astiene del tutto dal riferire quelli erano le sue deduzioni, "espresse nell'atto di appello, nelle due memorie rimesse nonché nei documenti richiamati" che ove (diversamente) esaminate avrebbero potuto condurre a una diversa soluzione della lite, è di palmare evidente la inammissibilità della censura.
4.1.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva, ancora, che i giudici del merito hanno fatto proprio sul punto, il convincimento espresso al riguardo dal consulente tecnico d'ufficio che si basa su considerazioni di natura tecnica ("queste opere (spianamenti e livellamenti) ... (sono) limitate alla eliminazione di cordoni e arginelli, ormai superflui attese le trasformazioni colturali ovvero alla omogeneizzazione, attraverso l'impiego delle macchine ordinariamente utilizzate in agricoltura del piano di campagna ottenuto grazie all'eliminazione di asperità e piccoli dislivelli retaggio dell'eccessivo frazionamento dei poderi"). "Il consulente - precisa ancora sul punto la sentenza gravata - ha fatto risalire questo processo di razionalizzazione dei terreni e di funzionalizzazione degli stessi alla pratica agricola meccanica degli anni '60 - '70", concludendo, quindi, che "risultano dunque credibili i testimoni RI e AT allorche' ascrivono proprio al periodo dal 1960 al 1970 i lavori incidenti sulla campagna lavorata dai ON".
Certo quanto sopra e' palese la inammissibilità della censura ora in esame atteso che con la stessa, lungi dal denunziare errori logici o giuridici posti in essere dal giudice a quo o erronee considerazioni tecniche espresse dal consulente tecnico d'ufficio, si limita ad osservazioni assolutamente generiche e non idonee, pertanto, e evidenziare nelle conclusioni fatte proprie dai giudici a quibus un vizio rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Tende, infatti, la censura de qua inammissibilmente e contra legem, attesi quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, che non è un giudizio di merito di terzo grado, a dolersi della valutazione delle risultanze di causa così come compiuta dalla corte del merito e a prospettare una diversa valutazione di quelle stesse circostanze di fatto.
4.2. Passando all'esame della seconda parte della censura contenuta nel primo motivo, con la stessa - come osservato sopra - parte ricorrente principale denunzia che i giudici del merito, da un lato, abbiano nella prima parte della sentenza ritenuto inattendibili e non utilizzabili, al fine del decidere, le deposizioni RI e AT (cfr. pp. 12 -13), dall'altro (cfr. p. 25) "risultano dunque credibili i testimoni RI e AT ...". Pur se la denunziata contraddizione, tra le varie parti della sentenza, è incontestabile, il rilievo, a giudizio di questa Corte, non coglie nel segno.
Nella specie, infatti. i giudici del merito non hanno ritenuto totalmente inattendibili, nel loro complesso, le ricordate deposizioni ma solo nella parte in cui i predetti testi hanno fatto riferimento al presunto assenso dato dall'originario proprietario del fondo alle opere che i ON andavano realizzando sul fondo di cui erano affittuari, ampiamente indicando, altresi, i motivi del loro dissenso (precisando, in particolare che il teste RI aveva riferito - per la parte de qua - notizie apprese da terzi, mentre il teste AT aveva descritto, sostanzialmente, delle proprie "impressioni" o "giudizi", avendo affermato di avere "colto" una tale conclusione "dai discorsi in tal senso fatti da certo IG con suo padre").
Diversamente, nell'ultima parte della sentenza, la corte di appello di Brescia ha ritenuto che quanto affermato dai predetti testi, quanto all'epoca in cui era stato realizzati dai ON gli "spianamenti e livellamenti" era credibile sia considerato che una tale circostanza, diversamente dall'altra, era stata da loro direttamente percepita, sia tenuto presente che la circostanza stessa trovava conforto in quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio, allorché ha riferito che gli spianamenti e i livellamenti in questione realizzano un "processo di razionalizzazione dei terreni e di funzionalizzazione degli stessi" tipico della pratica agricola meccanica degli anni '60 - '70. E' palese, concludendo sul punto, che la dedotta contraddittorieta' di motivazione, non sussiste.
5. A questo punto dell'esposizione deve esaminarsi, con precedenza, rispetto ai restanti motivi del ricorso principale, l'unico motivo del ricorso incidentale.
Con lo stesso i ON denunziano la sentenza gravata nella parte in cui questa "ha parzialmente riformato la decisione del tribunale di Bergamo, con riferimento al capo della stessa che aveva ritenuto le opere, eseguite dall'affittuario sul fondo, autorizzate dalla proprietà e, quindi, indennizzabili".
Il giudice a quo evidenziano i ricorrenti incidentali, "sul presupposto di una diversa valutazione delle prove testimoniali ritenute inattendibili, in quanto de relato, e comunque riferito ad un assenso espresso da un soggetto, il fattore PARIGI, non dotato dei poteri necessari per esprimere la volontà autorizzativa della proprietà, legittimante il diritto all'indennizzo azionato dall'affittuario".
La Corte d'appello, proseguono i ricorrenti, "ha omesso di considerare che, nella fattispecie il soggetto denominato fattore della proprietà (il quale operò invero non solo per il ... precedente proprietario del fondo ... ma anche per le società che al medesimo sono succedute, quali dante causa della odierna ricorrente) in concreto ebbe a agire quale unico e esclusivo interlocutore della proprietà per l'affittuario, autorizzando, anche, appunto, ogni intervento di miglioria, così operando quale unico rappresentante della proprietà o comunque quale suo ausiliario del cui operato la medesima era comunque tenuta a rispondere".
6. La censura non coglie nel segno.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
6.1. In primo luogo si osserva che gli stessi ricorrenti affermano che i giudici di secondo grado sono pervenuti alla conclusione da loro censurata sulla base "di una diversa valutazione delle prove testimoniali, ritenute inattendibili, in quanto de relato". Pacifico quanto precede si osserva che i ricorrenti dopo tale precisazione si astengono, in qualche modo, dal censurare la pronunzia gravata nella parte de qua o dal denunziare errori, di logica o di diritto, commessi da quei giudici nel ritenere inattendibili nella parte de qua le testimonianze raccolte nel corso del giudizio.
È palese, pertanto, già sotto tale profilo, la inammissibilità della censura.
Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può non ribadirsi, sul punto specifico, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il giudizio sulla capacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., come quello sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni, è rimesso al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass., 4 dicembre 1999, n. 13567). La valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - non sono, infatti, deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento ne' a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass., 29 aprile 1999, n. 4347; Cass., 12 marzo 1996, n. 2008;
Cass., 5 novembre 1994, n. 9173).
6.2. Quanto, ancora, all'ulteriore profilo di censura si osserva che i giudici del merito hanno ritenuto che le opere eseguite dai ON su "autorizzazione" del IG, fattore di campagna del precedente proprietario del fondo per cui è controversia, non facevano sorgere il diritto, in capo ai ON, alla indennità per i miglioramenti sul rilievo, assorbente, tra l'altro, che detti miglioramenti dovevano essere autorizzati dal proprietario - concedente del fondo, o da un suo rappresentante (volontario o legale) e il "fattore di campagna", alla luce di una giurisprudenza assolutamente pacifica non ha poteri di rappresentanza del preponente.
È noto, infatti, che il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna - per la delimitazione dei cui poteri l'art. 2138 c.c., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli usi - non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell'ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli indicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale (cfr. Cass., 5 gennaio 1983, n. 20). In altri termini, nel campo del lavoro agricolo la figura del "fattore di campagna" designa l'impiegato di concetto che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa, nell'ambito delle facoltà affidategli e secondo le consuetudini locali (Cass., 25 marzo 1998, n. 3167, nonché Cass., 15 giugno 1984, n. 3594). È palese - pertanto - come correttamente affermato dai giudici a quibus, che era onere dei ON, al fine di dimostrare che l'autorizzazione ricevuta per il compimento dei "miglioramenti" di cui si discute dal IG era, in realtà riferibile al proprietario del fondo, non limitarsi ad affermare senza peraltro dimostrarlo che esso concludente aveva avuto rapporti esclusivamente con il nominato IG, ma dare la prova che quest'ultimo agiva in nome e per conto del proprietario in forza di specifico mandato.
I giudici del merito, infatti, hanno escluso - con affermazione in alcun modo sindacata dai ricorrenti incidentali - che in forza degli usi vigenti nella provincia di Bergamo il fattore è privo poteri di rappresentanza negoziale del concedente.
7. Con il secondo e il terzo motivo parte ricorrente principale, ancora, pur denunziando nella loro intestazione da un lato, "erronea qualificazione dei c.d. piccoli miglioramenti" e, dall'altro, "erronea applicazione dell'art. 15, l. n. 11 del 1971 in riferimento all'art. 1651 c.c." lamenta in realtà:
- quanto ai miglioramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e soggetti, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 1651 c.c. che la sentenza gravata è erronea nella parte in cui, in contrasto con il tenore letterale della stessa e della costante interpretazione datane da questa Corte regolatrice, nonché dalla stessa Corte costituzionale, ha affermato che il diritto ai miglioramenti si prescrive solo decorso un decennio dalla data di cessazione del rapporto (e non dalla data di esecuzione dei miglioramenti stessi);
- quanto ai miglioramenti eseguiti dopo l'11 febbraio 1971, che non -potevano quei giudici fare applicazione dell'art. 1651 c.c., atteso che tale disposizione - abrogata dall'art. 29, legge n. 11 del 1971, non ha, in alcun modo, ripreso vigore solo per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 14, della stessa legge n. 11 del 1971.
8. Entrambi i motivi, alla luce delle considerazioni che seguono, in conformità alla più recente giurisprudenza di questa Corte, da cui totalmente prescinde il giudice a quo, sono fondati e meritevoli di integrale accoglimento.
9. Quanto, in particolare, ai miglioramenti eseguiti senza autorizzazione anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 i giudici del merito hanno affermato che il
"precedente del giudice di legittimità, Cass., 25 novembre 1998, n. 11963 ... non può essere condiviso" poiché "esso trascura di considerare il disposto ... dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 11 del 1971, secondo il quale l'indennità per l'affittuario coltivatore diretto deve essere commisurata all'aumento del valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto". "Questa norma - prosegue la sentenza ora gravata - assieme alle altre contenute nel medesimo articolo, è stata dichiarata espressamente retroattiva dall'ultimo comma dell'articolo medesimo e si applica quindi anche ai miglioramenti eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della legge".
"Occorre pertanto concludere - hanno affermato i giudici del merito - che, in forza dell'anzidetta disposizione (mai toccata da pronunce di incostituzionalità), il diritto all'indennità per le opere realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, pur traendo origine dal disposto dell'art. 1651 c.c.,
deve essere liquidato secondo il parametro posto dall'art. 15 della stessa legge, con l'ulteriore conseguenza che esso non può essere esercitato se non all'atto della scadenza del rapporto. Ne consegue ulteriormente che il periodo prescrizionale comincia a decorrere non prima di questo momento".
10. Come anticipato le proposizioni sopra riferite integrano, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. "falsa applicazione di norme di diritto" e in particolare dell'art. 1651 c.c. (nonché dell'art. 15, l. 11 febbraio 1971, n. 11). Premesso che l'insegnamento contenuto in Cass. 25 novembre 1998, n. 11963, è conforme a un indirizzo costante della giurisprudenza di questa Corte (nello stesso senso, infatti, anteriormente, Cass., 7 febbraio 1986, n 772, successivamente, Cass., 2 aprile 2001, n. 4794), si osserva che la lettura data dai giudici a quibus dell'art. 1651 c.c. è inaccettabile perché in contrasto sia con la lettera della legge, sia con la non equivoca sua ratio.
10.1. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 1651 c.c., in particolare "se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirglì un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione" comma 11.
"La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti, e l'indennità deve essere subito corrisposta" comma 2.
È evidente, atteso il precetto di cui all'art. 12 preleggi (da cui totalmente prescindono i giudici a quibus) e in forza del quale "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse") che il diritto in questione sorge e può essere fatto valere dall'affittuario a partire dalla fine della annata agraria in cui i miglioramenti sono stati eseguiti. Nulla tuttavia vieta all'affittuario, atteso che la norma è diretta a favorire il coltivatore, nel senso di fargli conseguire più sollecitamente il compenso dell'opera compiuta durante l'annata agraria, di chiedere il pagamento di tutte le migliorie al termine del rapporto.
Ma siffatta facoltà dell'affittuario non modifica il momento di insorgenza del diritto ne' preclude l'operatività delle cause estintive, costituendo soltanto una scelta dell'interessato circa il momento di attuazione e di tutela del diritto stesso. Nel valutare la ricorrenza della prescrizione il giudice deve quindi tenere presente la data in cui il diritto era sorto alla stregua della disciplina dettata dell'art. 1651 c.c., sicché, essendo la domanda stata proposta dai ON nel 1997 ed essendosi il termine finale utile per il conseguimento dell'indennità compiuto quantomeno nel 1981, palmare evidenza che il relativo diritto è prescritto.
10.2. In alcun modo pertinenti, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa conclusione, ancora, appaiono le considerazioni svolte dalla sentenza gravata e i richiami da questa fatti all'art. 15, l. 11 febbraio 1971, n. 11, assolutamente estraneo alla presente fattispecie.
Giusta quanto assolutamente pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, in applicazione della regola di cui all'art. 15 preleggi, le leggi non sono abrogate o modificate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla precedente.
Facendo applicazione del riferito principio al caso di specie non può non evidenziarsi che la legge 11 febbraio 1971, n. 11, oltre a dettare una nuova normativa in tema di miglioramenti posti in essere dai conduttori e dai concedenti di fondi rustici, all'art. 29, comma 2, con disposizione espressa, ha previsto - per quanto rilevante al fine del decidere - l'abrogazione dell'art. 1651 c.c. Ciò importa - salvo quanto più diffusamente si vedrà in prosieguo, in sede di esame del successivo motivo di ricorso - che la disposizione de qua continua a trovare applicazione, come avverte la più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, esclusivamente con riguardo ai "miglioramenti" invito domino eseguiti dal conduttore in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 11 del 1971. 10.3. Pacifico quanto sopra è evidente che deve escludersi che il legislatore del 1971 abbia, come senza alcun riscontro testuale affermato dai giudici del merito, da un lato, "abrogato" l'art. 1651 c.c., dall'altro, contemporaneamente, "modificato" lo stesso e previsto che in realtà, a prescindere dalla sua formulazione letterale (secondo la quale la sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti) lo stesso deve leggersi (come ora pretende la corte di appello di Brescia) nel senso che il diritto alla indennità per le opere realizzata prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 non può essere esercitato se non all'atto della scadenza del rapporto.
In realtà è assolutamente arbitrario pretendere di interpretare l'art. 1651 c.c. facendo riferimento alla disciplina di cui all'art. 15, l. 11 febbraio 1971, n. 11.
Non solo le due discipline operano in "epoche" diverse, ma le stesse fanno riferimento a fattispecie totalmente diverse e in alcun modo "omogenee".
Mentre, infatti, i "miglioramenti" di cui all'art. 15, legge n. 11 del 1971, sono quelli assentiti tra le parti o autorizzati dall'Ispettorato Agrario, quelli di cui all'art. 1651 c.c. sono i miglioramenti eseguiti dal conduttore "senza essere autorizzato dal locatore".
10.4. Deve escludersi, da ultimo, che al fine di pervenire alla lettura ora censurata dell'art. 1651 c.c. possano trarsi argomenti di giudizio dall'art. 15, comma 6, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ("le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge").
Si osserva, infatti, al riguardo, che la affermazione fatta propria dalla sentenza ora gravata, e secondo la quale, in particolare, la disposizione di cui all'art. 15, comma 6, non sarebbe stata "mai toccata da pronunce di incostituzionalità" prescinde da quanto si precisa nella parte motiva della sentenza 22 dicembre 1977, n. 153 della Corte costituzionale. Ebbe, in particolare, in quell'occasione ad affermare la Corte "è denunciata anche la disposizione del sesto comma dell'art. 15, che attribuisce efficacia retroattiva alla disciplina stabilita dal primo comma e dall'art. 4: ma la questione viene meno in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità di quelle norme, e pertanto deve essere dichiarata non fondata".
È palese, pertanto, concludendo sul punto, che i miglioramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 sono indennizzabili alternativamente o secondo le disposizioni di cui alla stessa legge n. 11 del 1971 qualora previsti nel contratto e concordati dalle parti, o in forza dell'art. 1651 c.c. ove eseguiti "senza essere stati autorizzati dal locatore". In quest'ultimo caso la disciplina applicabile è esclusivamente quella contenuta nella ricordata disposizione e, pertanto, il diritto all'indennizzo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. art. 2946 c.c.) decorrente dalla fine dell'annata agraria in cui i miglioramenti stessi sono stati eseguiti, atteso che da tale data il diritto può essere fatto valere nei confronti del concedente (cfr. art. 2935 c.c.). 11. Con il terzo motivo, come sopra anticipato, la ricorrente principale, denunzia la sentenza gravata nella parte in cui la stessa, con riguardo ai miglioramenti eseguiti dal conduttore senza autorizzazione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ha ritenuto la applicabilità dell'art. 1651 c.c., cioè di una norma espressamente abrogata dal legislatore con decorrenza, appunto, dalla data di entrata in vigore della ricordata legge n. 11 del 1971. 12. Anche tale motivo - alla luce di una giurisprudenza al momento costituente diritto vivente presso questa Corte regolatrice (tra le tantissime, cfr., anche anteriormente alla pronunzia in questa sede impugnata, Cass. 21 febbraio 2001, n. 2577; Cass., 26 giugno 2001, n. 8741; Cass, 11 febbraio 2002, n. 1892; Cass., 11 febbraio 2002, n. 1902) - è fondato e meritevole di accoglimento. La conclusione fatta propria dai giudici del merito, infatti, muove da una premessa assolutamente erronea in diritto e, in particolare, dall'assunto secondo cui l'art. 1651 c.c. - abrogato dall'art. 29, l. 11 febbraio 1971, n. 11 - sarebbe tornato in vita a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977, sopra ricordata, con la conseguenza che i miglioramenti, anche non autorizzati, indipendentemente dall'epoca della loro esecuzione, sarebbero sempre indennizzabili, a prescindere dall'epoca in cui sono stati posti in essere.
Come ricordato sopra, in sede di esame del secondo motivo del ricorso principale, in tema di affitto di fondi rustici, l'art. 1651, comma 1, c.c. prevedeva, nella sua formulazione originaria che
"se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinaria e razionale coltivazione".
Per effetto della l. 11 febbraio 1971, n. 11, si è previsto, diversamente, che:
- "la parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione .. all'Ispettorato agrario provinciale, nonché all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. L'ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve ... emettere parere ... sul progetto ..." (art. 11, comma 2);
- "qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio, e della propria famiglia l'affittuario può eseguirli senza dovere eseguire le procedure previste .. dall'art. 11" (art. 14, comma 2);
- "sono abrogati l'art. 1651 ... del codice civile, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge" (art. 29, comma 2).
Portate all'attenzione della Corte costituzionale molteplici questioni di legittimità costituzionale della legge n. 11 del 1971 la Corte ebbe ad osservare "fondata è invece la questione di costituzionalità rispetto al comma 2 dell'art. 14 che attribuisce all'affittuario coltivatore diretto la facoltà di esecuzione dei miglioramenti che sia in grado di compiere col proprio lavoro e della famiglia 'senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'art. 11', ossia senza nemmeno darne comunicazione al proprietario del fondo".
"Ora è vero - ebbe ad osservare la Corte - che l'art. 1651 c.c. prevede l'eventualità che l'affittuario abbia eseguito miglioramenti senza essere autorizzato dal locatore, ma in tale ipotesi il giudice può attribuirgli una equa indennità solo quando trattasi di miglioramenti di durevole utilità per il fondo, che non siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione;
l'art. 14, invece, non pone alcun limite o requisito, salvo quello della capacità di esecuzione diretta, escludendo qualsiasi possibilità di divieto e di controllo, mentre altre norme della stessa legge accordano all'affittuario anche per tali modesti lavori di miglioramento una serie di diritti di grande importanza". "Si impone pertanto - ha concluso la Corte - la dichiarazione di illegittimità dell'art. 14, comma 2, per contrasto con l'art. 3, in relazione agli artt. 41 e 42 cost., per l'irrazionale disparità di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario concedente" (C. cost., 22 dicembre 1977, n. 153). Da tale pronunzia è stata tratta, in diverse occasioni, anche in sede di legittimità (con formula tralaticia e senza considerare che non è stata mai dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971 che aveva abrogato expressis, tra le altre, anche tale norma), la conclusione che l'art. 1651 c.c. è stato ripristinato a seguito dell'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 14, l. 11 febbraio 1971, n. 11, dichiarata con sentenza n. 153 del 1977 della Corte costituzionale (Cass., 25 novembre 1998, n. 11963. Analogamente, Cass., 20 agosto 1991, n. 8940; Cass., 9 dicembre 1988, n. 6686; Cass., 9 dicembre 1988, nn. da 6686 a 6692; Cass., 7 febbraio 1986, n. 772; Cass., 25 giugno 1983, n. 4378). A fondamento di una tale conclusione Cass., 25 novembre 1998, n. 11963, nonché Cass., 20 agosto 1991, n. 8940, cit., osservano altresì, che l'art. 1651 c.c. non è stato modificato dall'art. 17, comma 7, l. n. 203 del 1982 (secondo cui, in particolare "le disposizioni del presente articolo (quanto al diritto dell'affittuario di ottenere un compenso per i miglioramenti) si applicano anche per le opere ... comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge") perché anche esso dichiarato incostituzionale da C. cost. 23 giugno 1988, n. 692 (nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente).
Tale indirizzo giurisprudenziale, peraltro, è stato disatteso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte la quale ha enunciato il diverso principio in forza del quale, in particolare, in tema di affitto di fondi rustici, l'affittuario, quanto ai miglioramenti compiuti dopo il 1971, non può vantare diritto alla indennità, ove non abbia osservato le procedure di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 febbraio 1971 n. 11 e 16 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Lo stesso non può neppure invocare, al riguardo, per tali miglioramenti, la disciplina dell'art. 1651 c.c. che, abrogato per effetto dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971, non è applicabile ai miglioramenti eseguiti successivamente all'entrata in vigore di questa ultima disposizione a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della stessa legge n. 11 del 1971 (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2577).
Tale principio deve essere nella specie ulteriormente confermato attese le considerazioni svolte sopra e, in particolare, tenuto presente che non è stata mai dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971 (che ha abrogato expressis l'art. 1651 c.c.) e che per effetto della dichiarata incostituzionalità dell'art. 14, comma 2, della stessa legge n. 11 del 1971 sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1651 c.c. solo con riguardo ai miglioramenti effettuati in epoca anteriore alla data di abrogazione del ricordato art. 1651 c.c. 13. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, in conclusione, come anticipato, devono accogliersi. Con il quarto motivo, ancora, la ricorrente principale denunzia "in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 cost.", "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma 6 legge n. 11 del 1971" nella parte in cui lo stesso "viene interpretato come norma svolgente effetti retroattivi e cioè effetti relativamente ai miglioramenti realizzati sotto un impianto codicistico che regolamentava in un modo totalmente diverso e autonomo tale fattispecie".
L'esame di tale motivo rimane assorbito, a seguito dell'accoglimento del secondo e del terzo motivo.
È palese, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, che la questione - nei termini come prospettati - è, in tesi, rilevante al fine del decidere, solo nell'eventualità questa Corte faccia propria l'interpretazione della ricordata disposizione nei termini indicati dai giudici del merito.
Certo, all'opposto, come sopra dimostrato, la insostenibilità dell'assunto dei giudici del merito è di palmare evidenza l'assorbimento della questione stessa.
14. Dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale oltre a seguire, come sopra evidenziato, l'assorbimento del quarto motivo, deriva, altresì la cassazione della sentenza gravata.
Ritenuto, peraltro, a norma dell'art. 384, comma 1, ultima parte, che non sono necessari ulteriori accertamentì di fatto, la causa può essere decisa nel merito.
In particolare, in riforma della sentenza dei primi giudici, deve rigettarsi, da un lato, la domanda proposta dai ON al fine di ottenere l'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo anteriormente alla annata agraria 1971, atteso che il relativo diritto, all'epoca in cui è stato azionato (1997) era già prescritto, dall'altro, la domanda per il conseguimento dell'indennizzo per le opere di miglioramento eseguite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, perché realizzate senza l'autorizzazione del concedente e, quindi, non indennizzabili (per essere stato abrogato l'art. 1651 c.c. a far data dall'epoca di entrata in vigore della legge n. 11 del 1971) e, da ultimo, la domanda di ritenzione, ex art. 17, l. 3 maggio 1982, n. 203, essendo stato escluso qualsiasi diritto in favore dei
ON a ottenere alcuna somma a titolo di indennizzo per miglioramenti apportati al fondo.
15. Atteso l'esito del giudizio, considerato che solo successivamente alla pronunzia ora gravata si è consolidato, presso questa Corte regolatrice, l'indirizzo giurisprudenziale che esclude la indennizzabilità dei miglioramenti eseguiti dal conduttore successivamente alla legge 11 febbraio 1971 senza consenso del concedente (o autorizzazione dell'IPA), sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese dei giudizi di merito nonché di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale, nonché il primo motivo di quello principale, accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto;
cassa, in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza 19 maggio - 11 settembre 2000 del tribunale di Bergamo, sezione specializzata agraria, rigetta le domande proposte da ON IO TI e ON ZO contro la AGERGEST s.p.a., con il ricorso introduttivo;
dispone, tra le parti, la totale compensazione delle spese dei giudizi di merito e di questa fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003