Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1892
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Sentenza 11 febbraio 2002

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I miglioramenti da parte dell'affittuario di fondo rustico, ove realizzati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, assumono rilievo, ai fini del riconoscimento all'affittuario della relativa indennità, soltanto se eseguiti con la procedura di cui agli artt. 11 e 14 della citata legge, mentre è irrilevante l'atteggiamento del concedente, in quanto l'eventuale assenso successivo da parte di quest'ultimo alla esecuzione dei miglioramenti non fa venire meno la illiceità della condotta dell'affittuario, conseguente alla mancanza della condizione legittimante (parere favorevole dalla p.a. competente), ma può, al più, sanare "ex nunc" la situazione di illegittimità, precludendo conseguenze pregiudizievoli per il coltivatore, senza far sorgere "ex post" il diritto all'indennizzo.

Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie agrarie, la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa dell'avversario ove costituenti "mere difese" può essere dedotta per la prima volta non solo nel corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello ed è rilevabile d'ufficio anche nel silenzio della parte interessata, purché gli stessi fatti risultino in primo grado già acquisiti agli atti e ritualmente dimostrati. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, a fronte di una domanda volta ad ottenere l'indennità per miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario, non sussistesse per il locatore l'onere di eccepire sin dalla prima difesa il mancato rispetto delle procedure previste dalle leggi speciali per la esecuzione dei miglioramenti).

Poiché l'esecuzione di miglioramenti da parte del conduttore senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge si esaurisce nell'ambito del rapporto di affitto e costituisce inadempimento contrattuale, che può anche giustificare la risoluzione del contratto medesimo per fatto del conduttore, non è configurabile, in favore dell'affittuario e a carico del concedente, una azione di arricchimento senza giusta causa, costituendo proprio detta violazione dagli obblighi contrattuali la causa dell'arricchimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1892
    Data del deposito : 11 febbraio 2002

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