Sentenza 11 febbraio 2002
Massime • 4
I miglioramenti da parte dell'affittuario di fondo rustico, ove realizzati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, assumono rilievo, ai fini del riconoscimento all'affittuario della relativa indennità, soltanto se eseguiti con la procedura di cui agli artt. 11 e 14 della citata legge, mentre è irrilevante l'atteggiamento del concedente, in quanto l'eventuale assenso successivo da parte di quest'ultimo alla esecuzione dei miglioramenti non fa venire meno la illiceità della condotta dell'affittuario, conseguente alla mancanza della condizione legittimante (parere favorevole dalla p.a. competente), ma può, al più, sanare "ex nunc" la situazione di illegittimità, precludendo conseguenze pregiudizievoli per il coltivatore, senza far sorgere "ex post" il diritto all'indennizzo.
Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie agrarie, la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa dell'avversario ove costituenti "mere difese" può essere dedotta per la prima volta non solo nel corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello ed è rilevabile d'ufficio anche nel silenzio della parte interessata, purché gli stessi fatti risultino in primo grado già acquisiti agli atti e ritualmente dimostrati. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, a fronte di una domanda volta ad ottenere l'indennità per miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario, non sussistesse per il locatore l'onere di eccepire sin dalla prima difesa il mancato rispetto delle procedure previste dalle leggi speciali per la esecuzione dei miglioramenti).
Poiché l'esecuzione di miglioramenti da parte del conduttore senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge si esaurisce nell'ambito del rapporto di affitto e costituisce inadempimento contrattuale, che può anche giustificare la risoluzione del contratto medesimo per fatto del conduttore, non è configurabile, in favore dell'affittuario e a carico del concedente, una azione di arricchimento senza giusta causa, costituendo proprio detta violazione dagli obblighi contrattuali la causa dell'arricchimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN RC, elettivamente domiciliato in Roma, via Ortigara n. 10, presso l'avv. Fiorella Carloni, difeso dall'avv. Sandro Canestrini, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Renato Gislimberti, elettivamente domiciliato in Roma, via Vinicio Cortese n. 176, presso l'avv. Giovanni Battista Fonnesu, che lo difende unitamente all'avv. Giliola de Unterrichter, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione specializzata agraria, n. 399/99 del 14 dicembre 1999 - 10 gennaio 2000 (R.G. 266/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Fiorella Carloni, per delega dell'avv. Canestrini, per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3 giugno 1999 il tribunale di Rovereto, sezione specializzata agraria, dichiarava cessato, alla data del 10 novembre 1997, il contratto di affitto agrario in corso tra il concedente Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Trento e l'affittuario IN RC, con condanna del primo di corrispondere al secondo, per le migliore apportate al fondo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la somma di lire 36.390.000.
Gravata tale pronunzia in via principale dal IN, il quale si doleva della esiguità della somma riconosciutagli per i miglioramenti apportati al fondo, atteso che una consulenza di parte, in atti, indicava il valore delle migliorie stesse in lire 194 milioni, e in via incidentale dall'Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Trento, che escludeva sussistesse il diritto di controparte ad alcuna somma ex art. 2041 c.c. o a titolo di migliorie, per essere queste state eseguite senza la procedura prevista dalle leggi speciali in materia, la corte di appello di Trento, sezione specializzata agraria, con sentenza 14 dicembre 1999 - 10 gennaio 2000, in riforma della decisione impugnata e in accoglimento dell'appello incidentale rigettava la domanda del IN per la corresponsione di indennità per miglioramenti. Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 25 gennaio 2000, ha proposto ricorso, con atto 21 marzo 2000 il IN, affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso l'Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Trento.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda proposta da IN RC per conseguire l'indennizzo di legge per i pretesi miglioramenti apportati al fondo, nel corso del rapporto di affitto, sul rilievo, assorbente, che detti miglioramenti sono stati tutti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 11 (che all'art. 29, ha abrogato l'art. 1651 c.c.) senza l'osservanza delle procedure previste, rispettivamente, dall'art. 14, l. 11 febbraio 1971, n. 11, e 16, l. 3 maggio 1982, n. 203.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia "nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 cost., comma 2, 101 c.p.c., 416, 419 e 420 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Espone, in particolare, il ricorrente che solo nelle note difensive autorizzate, depositate per l'udienza finale di discussione, ben due udienze dopo l'inizio della trattazione della causa e dopo la conclusione della istruttoria, e - quindi - tardivamente, la controparte aveva eccepito la illegittimità delle migliorie eseguite dall'affittuario, in violazione di tutte le norme sopra ricordate. Ne segue, conclude il ricorrente, che i giudici del merito non potevano ritenere la illegittimità dei miglioramenti in questione.
3. Il motivo non coglie nel segno.
A norma dell'art. 414 c.p.c., applicabile alla domanda riconvenzionale del convenuto, in forza del rinvio contenuto nel successivo art. 416 c.p.c., nelle controversie soggette al c.d. rito del lavoro la domanda si propone con ricorso il quale deve contenere - tra l'altro - oltre alla "determinazione dell'oggetto della domanda" anche sia "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni" (art. 414, n. 5), sia "l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi .."(art. 414, n. 5). Contemporaneamente, il successivo art. 416 c.p.c. prevede che il convenuto - come anche l'attore, nella ipotesi in cui l'attore abbia proposto domanda riconvenzionale - nella memoria difensiva (in risposta in risposta alla avversaria pretesa) deve proporre "a pena di decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni in processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio", nonché "prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda".
Pacifico quanto precede, la giurisprudenza di questa Corte è costante, da lustri, nel precisare che occorre nettamente distinguere, tra le "difese" del convenuto (o dell'attore convenuto in riconvenzione) nel resistere alle avverse pretese, le attività che questi deve porre in essere - a pena di decadenza - nella "memoria" di costituzione, da quelle per le quali non sussiste una tale decadenza.
In particolare mentre sono soggette a decadenza, ove non dedotte nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c. le "domande riconvenzionali" nonché le "eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio", analoga decadenza non sussiste per le altre difese e, in particolare quanto alle eccezioni in senso lato o improprio.
Ne segue, pertanto, che la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa dell'avversario, ove costituiscono "mere difese" può essere dedotta per la prima volta non solo nel corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello ed è rilevabile d'ufficio anche nel silenzio della parte interessata, purché gli stessi fatti risultino in primo grado già acquisiti agli atti e ritualmente dimostrati (Per tutte, cfr. Cass. 7 ottobre 1999, n. 11252). Applicando tali principi al caso di specie e pacifico che nella specie incombeva al IN, per vedere accolta la domanda diretta a conseguire un indennizzo per i miglioramenti pretesamente apportati al fondo non solo formulare una esplicita richiesta in tale senso ma anche dimostrare sia che detti miglioramenti sussistevano al momento della cessazione del rapporto sia che erano stati posti in essere nel rispetto della speciale normativa al riguardo (artt. 11, l. 11 febbraio 1971, n. 11, nonché art. 16, l. 3 maggio 1982, n. 203) è palese che non sussisteva alcun onere per l'Istituto per il sostentamento del clero di eccepire sin dalla prima difesa che trattavasi, in realtà, di miglioramenti effettuati senza il rispetto delle procedure previste dalla leggi speciali. In realtà, salva l'ipotesi di un esplicito riconoscimento, ad opera della controparte, che le procedure del caso nella specie erano state puntualmente osservate o dalla formulazione, da parte della stessa, di difese incompatibili con l'assunto che non fossero stati osservati, nel caso concreto, i precetti di cui alle ricordate disposizioni normative, il giudice del merito, prima di accogliere la domanda del IN aveva il diritto-dovere di accertare, anche d'ufficio - e a prescindere dalle difese in concreto svolte dalla controparte - la sussiste di tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e, nel loro difetto, rigettare la domanda.
È di palmare evidenza, pertanto, che la violazione dei richiamati precetti normativi non sussiste.
Pacifico quanto sopra è assolutamente irrilevante e non pertinente, al fine del decidere, che nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. il procuratore speciale dell'Istituto abbia dichiarato di
"riconoscere per effettuate le migliore", certo essendo - come è pacifico - che il diritto all'indennizzo non sorge, come pare ritenga la difesa del ricorrente, solo a causa della effettuazione delle migliorie, ma nel concorso di molteplici altri requisiti, e, in particolare, in primo luogo, la loro realizzazione in conformità ai precetti di legge.
Non essendovi stata, da parte dell'Istituto concedente mai alcuna ammissione che i miglioramenti per cui e controversia siano stati posti in essere nel rispetto delle procedure, inderogabili, di legge è palese la inidoneità della ammissione sopra riferita, a fondare una qualsiasi pronunzia nei termini invocati dal IN.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 legge 11 del 1971, 16 e 17 legge n. 203 del 1982, 2727 e 2729 c.c.; 116 e 117 c.p.c., nonché dell'art. 420 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Si osserva, infatti, "appare visibilmente insufficiente la motivazione laddove, in lesione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 116 e 117 c.p.c. non dà nessun rilievo ai numerosi e concordanti riscontri indiziari dai quali si evince l'avvenuto conferimento del consenso del proprietario dei fondi ai miglioramenti eseguiti sugli stessi".
5. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei due profili in cui si articola.
5. 1. Quanto al primo ("violazione e falsa applicazione" delle numerose disposizioni normative indicate nella intestazione del motivo, in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c.) la censura è manifestamente inammissibile.
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 11 e 14 legge 11 del 1971, 16 e 17 legge n. 203 del 1982, 2727 e 2729 c.c.; 116 e 117 c.p.c., nonché dell'art. 420 c.p.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 5. 2. Quanto all'ulteriore profilo di censura (omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere i giudici di merito trascurato numerosi e concordanti riscontri indiziari, favorevoli agli assunti del ricorrente) si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente - che il motivo di ricorso ex art 360, n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Recentemente, in termini, Cass. 21 marzo 2001 n. 4025, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998 n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente, totalmente prescindendo dai principi di diritto sopra riferiti e dalla circostanza che questa Corte suprema di cassazione non è un giudice di merito di terzo grado, lungi dal denunziare errori "logici" o "giuridici" posti in essere dai giudici a quibus, nella valutazione del materiale probatorio in atti, si limitata a sollecitare una diversa valutazione di quelle stesse risultanze. Al riguardo non solo parte ricorrente pone, al centro delle proprie deduzioni, le risposte date dal rappresentante dell'Istituto in sede di comparizione delle parti, risposte ampiamente esaminate dai giudici del merito e interpretate nel senso che dalle stesse non possono dedursi ammissioni a favore degli assunti fatti valere dalla controparte (come del resto dimostrato, cfr. supra, in sede di esame del primo motivo di ricorso), ma ritiene di potere dedurre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere dall'assenza di contestazioni da parte dell'ente concedente.
L'assunto, a prescindere da ogni altra considerazione (quanto al potere esclusivo del giudice del merito di valutare le risultanze acquisite),è manifestamente infondato in diritto. Per stessa ammissione dell'attuale ricorrente i miglioramenti di cui si discute sono stati eseguiti tutti tra il 1980 e 1987: è palese, pertanto, che deve trovare applicazione il principio secondo cui i miglioramenti da parte dell'affittuario di fondo rustico, ove realizzati (come nella specie) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 assumono rilievo, con riferimento alla relativa indennità, soltanto qualora eseguiti con la procedura di cui agli art. 11 e 14 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 (Cass. 22 gennaio 1990, n. 329), senza che rilevi, pertanto, l'atteggiamento del concedente.
Anche a prescindere da quanto precede, contemporaneamente, l'assunto di parte ricorrente di voler "dedurre" dalla condotta tenuta ex post dall'istituto concedente la prova della legittimità degli interventi di cui si discute è in palese contrasto con quanto in molteplici occasioni affermato in materia da questa Corte.
Il diritto all'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo dal colono, in assenza del parere favorevole della p.a. competente, in particolare, è condizionato alla dimostrazione del consenso del concedente alla esecuzione dei miglioramenti stessi. Tale consenso, che può essere anche tacito, ossia manifestato per fatti concludenti, incompatibili con la volontà di opporsi, o dai quali il consenso sia comunque deducibile con certezza, deve essere provato da chi lo adduce e deve, in ogni caso, precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non seguire la esecuzione delle opere.
Non può, infatti, un assenso successivo valere a far venire meno ex tunc l'illiceità della condotta del concessionario dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo a sanare ex nunc la situazione di illegittimità, senza far sorgere ex post il diritto all'indennizzo, ma, se mai, precludendo conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, quale la risoluzione per inadempimento (Tra le tantissime in questo senso, cfr. Cass. 10 maggio 1999, n. 4614). È evidente, pertanto, l'irrilevanza, al fine del decidere, di tutte le circostanze evidenziate nel motivo al fine di dedurre il "consenso" (di cui all'art. 11, l. 11 febbraio 1971, n. 11) dalla condotta, successiva ai miglioramenti stessi, tenuta dall'istituto concedente.
6. Denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 17 legge n. 203 del 1982 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c." con il terzo motivo il ricorrente lamenta che nulla ha statuito la corte di appello sulla richiesta di riconoscimento del diritto di ritenzione avanzata ai sensi dell'art. 17, l. 3 maggio 1982, n. 203. 7. Al pari dei precedenti il motivo è manifestamente infondato. Giusta la puntuale previsione di cui all'art. 17, comma 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 "all'affittuario compete la ritenzione del fondo, fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria".
È palese, pertanto, che in tanto può essere riconosciuto, in capo all'affittuario il diritto di ritenzione in questione in quanto, contemporaneamente (o in separata sede), sia stato riconosciuto, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura (ai sensi dell'art. 17, comma 3 della stessa legge), o "con sentenza definitiva", il diritto a conseguire una indennità per miglioramenti apportati al fondo.
Certo che nella specie i giudici del merito hanno escluso, in radice, il diritto del IN ad una indennità per miglioramenti (rigettando, altresì, la domanda ex art. 2041 c.c. accolta dai primi giudici) è palese che esattamente detti giudici hanno escluso che allo stesso IN spettasse il diritto di ritenzione del fondo.
8. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, ancora, "violazione e falsa applicazione dell'art. 1651 c.c., art. 11 e 14 legge n. 11 del 1971 e artt. 16 - 17 legge n. 203 del 1982 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".
"Anche fosse vero ... che l'affittuario avesse posto in essere i miglioramenti de quo (de quibus) senza il consenso del proprietario dei fondi, in ogni caso - osserva il ricorrente - erra la corte di appello ... laddove ritiene che alla fattispecie debbano comunque applicarsi gli artt. 14 della legge n. 11 del 1971 relativamente ai miglioramenti effettuati prima della entrata in vigore della l. n. 203 del 1982, e gli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982 a tutti i miglioramenti effettuati successivamente. Erra altresì, laddove afferma che solo a quelli eventualmente effettuati prima dell'entrata in vigore della l. n. 11 del 1971, nel caso concreto nessuno, avrebbe potuto applicarsi il disposto dell'art. 1651 c.c.".
9. Al pari dei precedenti il motivo è infondato.
A prescindere da ogni altra, pur pertinente, considerazione, la deduzione muove da una premessa assolutamente erronea in diritto e, in particolare, dall'assunto secondo cui l'art. 1651 c.c. - abrogato dall'art. 29, l. 11 febbraio 1971, n. 11 - sarebbe tornata in vita a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, con la conseguenza che i miglioramenti, anche non autorizzati, indipendentemente dall'epoca della loro esecuzione, sarebbero sempre indennizzabili, a prescindere dall'epoca in cui sono stati posti in essere.
In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 1651, comma 1, c.c. prevedeva, nella sua formulazione originaria che "se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinaria e razionale coltivazione". Per effetto della l. 11 febbraio 1971, n. 11, si è previsto, diversamente, che:
- "la parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione .. all'Ispettorato agrario provinciale, nonché all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. L'ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve ... emettere parere .. sul progetto ..." (art. 11, comma 2);
- "qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario può eseguirli senza dovere eseguire le procedure previste .. dall'art. 11" (art. 14, comma 2);
- "sono abrogati (l') art. 1651 ... del codice civile, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge" (art. 29, comma 2).
Portate all'attenzione della Corte costituzionale molteplici questioni di legittimità costituzionale della legge n. 11 del 1971 la Corte ebbe ad osservare "fondata è invece la questione di costituzionalità rispetto al comma 2 dell'art. 14 che attribuisce all'affittuario coltivatore diretto la facoltà di esecuzione dei miglioramenti che sia in grado di compiere col proprio lavoro e della famiglia "senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'art. 11", ossia senza nemmeno darne comunicazione al proprietario del fondo".
"Ora è vero - ebbe ad osservare la Corte - che l'art. 1651 c.c. prevede l'eventualità che l'affittuario abbia eseguito miglioramenti senza essere autorizzato dal locatore, ma in tale ipotesi il giudice può attribuirgli una equa indennità solo quando trattasi di miglioramenti di durevole utilità per il fondo, che non siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione;
l'art. 14, invece, non pone alcun limite o requisito, salvo quello della capacità di esecuzione diretta, escludendo qualsiasi possibilità di divieto e di controllo, mentre altre norme della stessa legge accordano all'affittuario anche per tali modesti lavori di miglioramento una serie di diritti di grande importanza".
"Si impone pertanto - ha concluso la Corte - la dichiarazione di illegittimità dell'art. 14, comma 2, per contrasto con l'art. 3, in relazione agli artt. 41 e 42 cost., per l'irrazionale disparità di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario concedente" (C. cost. 22 dicembre 1977 n. 153). Da tale pronunzia è stata tratta, in diverse occasioni, anche in sede di legittimità (con formula tralaticia e senza considerare che non è stata mai dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971 che aveva abrogato expressis, tra le altre, anche tale norma), la conclusione che l'art. 1651 c.c. è stato ripristinato a seguito dell'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 14, l. 11 febbraio 1971, n. 11, dichiarata con sentenza n. 153 del 1977 della Corte costituzionale (Cass. 25 novembre 1998, n. 11963. Analogamente, Cass. 20 agosto 1991, n. 8940; Cass. 9 dicembre 1988, n. 6686; Cass. 9 dicembre 1988, nn. da 6686 a 6692; Cass. 7 febbraio 1986, n. 772; Cass. 25 giugno 1983, n. 4378). A fondamento di una tale conclusione Cass. 25 novembre 1998, n. 11963, nonché Cass. 20 agosto 1991, n. 8940, cit., osservano altresì, che l'art. 1651 c.c. non è stato modificato dall'art. 17, comma 7, l. n. 203 del 1982 (secondo cui, in particolare "le disposizioni del presente articolo (quanto al diritto dell'affittuario di ottenere un compenso per i miglioramenti) si applicano anche per le opere ... comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge") perché anche esso dichiarato incostituzionale da C. cost. 23 giugno 1988, n. 692 (nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente).
Tale indirizzo giurisprudenziale, peraltro, è stato disatteso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte la quale ha enunciato il diverso principio in forza del quale, in particolare, in tema di affitto di fondi rustici, l'affittuario, quanto ai miglioramenti compiuti dopo il 1971, non può vantare diritto alla indennità, ove non abbia osservato le procedure di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 febbraio 1971 n. 11 e 16 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Lo stesso non può neppure invocare, al riguardo, per tali miglioramenti, la disciplina dell'art. 1651 c.c. che, abrogato per effetto dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971, non è applicabile ai miglioramenti eseguiti successivamente all'entrata in vigore di questa ultima disposizione a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della stessa legge n. 11 del 1971 (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2577).
Tale principio deve essere nella specie ulteriormente confermato attese le considerazioni svolte sopra e, in particolare, tenuto presente che non è stata mai dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971 (che ha abrogato expressis l'art. 1651 c.c.) e che per effetto della dichiarata incostituzionalità dell'art. 14, comma 2, della stessa legge n. 11 del 1971 sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1651 c.c. solo con riguardo ai miglioramenti effettuati in epoca anteriore alla data di abrogazione del ricordato art. 1651 c.c. Pacifico quanto sopra è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto irrilevante, al fine del decidere, la mera deduzione che il NE avesse eseguito dei miglioramenti, senza il rispetto delle procedure imposte dalle legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 3 maggio 1982, n. 203, in assenza di qualsiasi indicazione, quanto all'epoca in cui tali miglioramenti erano stati eseguiti. 10. Con il quinto e il sesto motivo, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente il ricorrente denunzia, nell'ordine:
- da un lato, "violazione e falsa applicazione degli artt. 11, l. n. 11 del 1971 e 17 l. n. 203 del 1982 e dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." (quinto motivo);
- dall'altro, "violazione dell'art. 2041 c.c., degli artt. 11 e 14 l. n. 11 del 1971 e 16 e 17 l. n. 203 del 1982, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." (sesto motivo). Si osserva, in particolare, al riguardo, da parte del ricorrente:
a) la richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. è stata avanzata in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione del primo grado, del 3 giugno 1999; anche così non fosse la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. deve ritenersi comunque compresa nella domanda di indennizzo per i miglioramenti e, infine, da ultimo, la stessa è pur sempre ammissibile anche ove formulata per la prima volta in grado di appello (quinto motivo);
b) non può non riconoscersi che nella specie con riguardo ai miglioramenti di cui si discute l'azione di indebito arricchimento è sussidiaria in quanto esercitabile quando non vi siano altre azioni specifiche a tutela del diritto vantato dal depauperato nei confronti dell'arricchito indebitamente, come è per l'affittuario che abbia eseguito i miglioramenti senza il consenso del proprietario e senza le autorizzazioni amministrative previste dalla legge speciale, come del resto ritenuto anche da questa Corte suprema (sesto motivo).
11. Al pari dei precedenti neppure i riferiti motivi possono trovare accoglimento.
È pacifico in causa, da un lato, che la presente vertenza è stata trattata, in sede di merito, con l'osservanza del rito del lavoro, di cui all'art. 409 e ss. c.p.c., dall'altro, che una domanda ex art. 2041 c.c. è stata formulata, nella specie, da parte del IN, per la prima volta, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado (del 3 giugno 1999) successiva di oltre un anno alla prima udienza di comparizione delle parti (tenuta il 7 maggio 1998).
Pacifico quanto precede è palese che la richiesta de qua non poteva formare oggetto di esame da parte del giudice di primo grado. Deve, ribadirsi, infatti, al riguardo, da un lato, che la specificità del titolo dell'azione di indebito arricchimento esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo (Cass. 21 luglio 2000, n. 9594), dall'altro, che rispetto alla domanda di adempimento di una specifica obbligazione fondata sul regolamento contrattuale costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, quella, pur diretta alla medesima attribuzione, prospettata come indennizzo della diminuzione patrimoniale correlativa ad un asserito ingiustificato arricchimento a norma dell'art. 2081 c.c. (Cass. 21 luglio 2000, n. 9594). Pacifico quanto precede è evidente che il giudice di primo grado doveva ex officio rilevare la inammissibilità della nuova deduzione, inammissibilità che ancorché non dedotta e verificata neppure in grado di appello bene può essere rilevata, anche d'ufficio, in questa sede di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 22 dicembre 1988 n. 7007), atteso che nel rito del lavoro tutte le preclusioni previste dagli artt. 414 e ss. c.p.c., in quanto attinenti alla regolare costituzione del contraddittorio sono rilevabili anche d'ufficio e non è configurabile, al riguardo una sanatoria per accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (cfr., ad esempio, Cass. 12 dicembre 1990, n, 11819). Anche a prescindere da quanto precede, comunque, ancorché si ritenga (in contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice) la richiesta di condanna di controparte ex art. 2041 c.c., dopo la proposizione di una azione tipica una mera emendatio e non una mutatio libelli - giusta quanto adombra la difesa del ricorrente - si osserva che nel rito del lavoro il giudice può autorizzare, eventualmente implicitamente, la modificazione delle domande (cioè una emendatio libelli) esclusivamente nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. Tale emendatio, comunque, deve ritenersi sempre preclusa in grado di appello, nelle controversie trattate secondo il rito del lavoro, nelle quali, pertanto, deve ritenersi precluso prospettare per la prima volta in grado di appello una domanda ex art. 2041 c.c. Certo che nella specie, come osservato sopra la modificazione della originaria domanda (recte: la proposizione di una nuova domanda) è intervenuta ben oltre l'udienza fissata ex art. 415 c.p.c. è palese che la sentenza gravata deve essere corretta nella motivazione, nella parte in cui ha rigettato, anziché dichiarato inammissibile la pretesa ex art. 2041 c.c. formulata dal IN per la prima volta nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 1999 (al riguardo, tra le tantissime, cfr., Cass. 15 aprile 1999, n. 3774; Cass. 24 marzo 1998, n. 3133; Cass. 14 febbraio 1997, n. 1350). Da quanto precede deriva, altresì, l'assorbimento di ogni altra questione e, in particolare, delle deduzioni svolte nel sesto motivo, delle quali - comunque - non può non notarsi la manifesta infondatezza.
È pacifico, in particolare, in dottrina come in giurisprudenza che l'esecuzione di miglioramenti da parte del conduttore senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge costituisce inadempimento contrattuale e che detto inadempimento può anche integrare grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto di affitto per fatto del conduttore medesimo (cfr., ad esempio, Cass. 25 agosto 1989, n. 3778). Esaurendosi l'esecuzione dei lavori in questione nell'ambito del rapporto di affitto, è palese - come evidenziato dalla sentenza gravata - che in materia non è configurabile una azione di indebito arricchimento da parte del conduttore e a carico del concedente. E sufficiente, del resto, al riguardo, considerare la stessa formulazione letterale dell'art. 2041 c.c. secondo la quale, in particolare, "chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona ...": certo che nel caso concreto una causa del presunto arricchimento sussiste ed è costituito, appunto, dalla violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'affittuario è palese l'incompatibilità della previsione di cui all'art. 2041 c.c. con la presente fattispecie.
12. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità nonché delle spese della procedura di cui all'art. 373 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
dispone la compensazione, tra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità e della procedura di cui all'art. 373 c.p.c. svoltasi in sede di merito.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 23 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 2002