Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
La prescrizione del diritto all'indennità spettante all'affittuario del fondo, per i miglioramenti apportati a quest'ultimo in epoca anteriore alla promulgazione della legge 11 febbraio 1971 n. 11, decorre dalla fine dell'anno agrario nel quale sono state apportate le migliorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
I D A O S , S O A L T L T , N O A 'A B S , I L E 1 L D P 3 3UBBLICA ITALIANA E S 3 A I D M 5 T I N - S S . G 1 O IN NOME L P OLO AALIANO047.94/0 4 N 1 O N P E A M S 3 I E D I G E A A , G D O E O E Oggetto T R L T T T I S N 1 I R A E I Cessazione contratto L G S SEZIONE TERZA CIVILE E D L E affitto agrario e altro R E O D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14900/98 Presidente Dott. Angelo GIULIANO 15173/98 Consigliere Dott. ES LUPO Consigliere Cron. 19275 Dott. Michele VARRONE Rep. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 16/10/00 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE AL, OR IG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato CERASA ETTORE MARIA, che li difende unitamente all'avvocato ANDRACCO MARCO, con studio in 18038 SANREMO C.SO O. RAIMONDO N. 53 giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LM DI CO LV & C SNC;
intimato e sul 2° ricorso n° 15173/98 proposto da: 2000 1625 LM DI CO LV & C SNC, in persona 1 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato ARACHI TOMMASO, che lo difende unitamente all'avvocato VIGNERI ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
PE AL, OR IG;
intimati avverso la sentenza n. 365/98 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 7/11/1997, depositata il 07/05/98; RG.417/97, causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 16/10/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del 1° e 2° motivo del ricorso principale, assorbito il 3°; accoglimento del 2° motivo del ricorso incidentale, assorbito il 1°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO th Con atto pubblico 18.3.1991 la RE snc acqui- stava dalla 'Casa di riposto ES PO', cui del testamento olografo della era pervenuto in forza marchesa derngo Eva datato 20.5.1942, un fondo con fab- bricato rurale sito in Comune di Ventimiglia e condotto 2 in affitto da ES NO. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Sanremo in data 24.3.1993 la società Orel- mar chiedeva dichiararsi cessato il contratto di affit- tittanza alla data dell'11.11.1993. Instauratosi il contraddittorio, il ES ecce- piva preliminarmente la carenza di legittimazione atti- va della istante, deducendo la nullità comunque la non opponibilità a lui del menzionato contratto di com- pravendita, in quanto contrario alla clausola testamen- taria contenente il divieto per l'erede di alienare il fondo, pena l'annullamento delle disposizioni testamen- tarie a favore della Casa di riposo. Il ES inol- tre eccepiva che la domanda non poteva riguardare quel- la parte del fondo che aveva formato oggetto di richie- sta da parte della RE di airilascio sensi n. In via riconvenzionale, dell'art. 50 1. 203/1982. poi, richiedeva il pagamento dell'indennità per miglio- ramenti e addizioni apportati al fondo. l'istruttoria del caso, con sentenza Svolta l'adita Sezione dichiarava la ceptione del 2.11.1996 contratto di affitto all'11.11.1993, condannando l'affittuario al rilascio del fondo e fabbricato entro il 10.11.1996; dichiarava prescritto il diritto del Pe- starino al pagamento dell'indennità per i miglioramen- ti, e per l'effetto respingeva la domanda riconvenzio- nale;
compensava le spese di lite. Gravata la pronuncia dal ES, la Corte d'appello di Genova -Sezione specializzata agraria, in contraddittorio della controparte, con sentenza deposi- tata il 7.5.1998, in parziale riforma della decisione snc RE al pagamento in impugnata, condannava la favore dell'appellante, a titolo di indennizzo per mi- glioramenti e addizioni, della somma complessiva di L. 32.768.000, compensando le spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto e LO UI, svolgendo ricorso ES BA tre motivi, illustrati da memoria. RE snc di con controricorso la Ha resistito TT LV e C., che ha proposto a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente i due ricorsi vanno ai sensi dell'art. Sen 335 c.p.c. riuniti. E' da disattendere, poi, l'eccezione di improcedi- bilità e/o inammissibilità del ricorso principale, for- mulata dalla controricorrente (e ricorrente incidenta- le), nonper avere i ricorrenti principali ES BA e LO UI illustrato le ragioni essendo essi dell'eventuale loro legittimazione, sog- getti diversi da ES NO, nei cui confronti è stata emessa la sentenza impugnata. Di contro va difatti osservato che dal ricorso me- desimo emerge (pag. 2) che i predetti ES BA e LO hanno agito -essendo deceduto nel frattempo ES NO- quali componenti della famiglia col- tivatrice dello stesso, ciò che, dunque, ben li legit- tima attivamente ex art. 48 1. n. 203/1982. Quanto quindi al ricorso principale de quo,. cól i ricorrenti denunciano violazione e/o primo motivo 1379 e 590 c.c. e vizi falsa applicazione degli artt. di motivazione su punto decisivo, lamentando che la fly omettendo di spiegare Corte di merito abbia ritenuto, ove tragga il proprio convincimento, che la clausola di inalienabilità posta dalla GO nel proprio testamen- e pertanto sia nulla, e non to violi l'art. 1379 c.c., abbia tenuto conto che, comunque, il beneficiario Rico- vero ES PO ha dato esecuzione alla disposi- terreno costi- 0 far coltivare il zione di coltivare tuente l'oggetto della devoluzione, concedendo in af- fitto il fondo al ES, con conseguente applicabi- lità, pertanto, dell'art. 590 c.c. Il motivo non è fondato. Con corretta e sufficiente motivazione la Corte territoriale ha ritenuto nulla la detta clausola, 03- 5 che essa contrasta servando -e dunque dandone conto- con il principio di ordine pubblico della libera circo- lazione dei beni (di cui l'art. 1379 c.c. è espressione e perciò applicabile in via generale), per cui la clau- sola stessa, ai sensi dell'art. 634 c.C., è stata con- siderata come non apposta. svolta al riguardo da L'argomentazione ulteriore parte ricorrente circa la necessità o meno della con- temporanea ricorrenza dei due requisiti previsti dall'art. 1379 si palesa a sua volta nuova, dato che la relativa questione non risulta proposta e trattata di- nanzi al giudice a quo, a parte che ai sensi della nor- espressione di un principio generale) i ma detta (che due requisiti devono essere entrambi contemporaneamente presenti, come inequivocabilmente indicato dalla con- ten giunzione "e" della norma stessa. Improprio inoltre è il richiamo dell'art. 590 c.c., in quanto non riferibile al beneficiario della devolu- zione testamentaria. Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento, e in tale pronuncia resta assorbito il primo motivo del ricorso incidentale -col quale la RE snc denuncia difetto di motivazione e violazione e/o falsa applica- ES essendo il un 100 c.p.c., zione dell'art. soggetto estraneo al contratto di compravendita del 6 fondo tra la stessa RE e la Casa di riposo ES PO- trattandosi di motivo 'logicamente' condi- zionato all'accoglimento del motivo di ricorso princi- pale, atteso che sul punto la ricorrente incidentale è risultata, difatti, totalmente vittoriosa nel grado di Col secondo motivo ES BA e LO Lui- merito. denunciando e/o falsa applicazione violazione gi, censurano l'impugnata sen- dell'art. 50 1. n. 203/82, stata disattesa l'eccezione secondo cui l'oggetto della domanda della RE sarebbe dovu- tenza per essere to essere limitato a quella parte del fondo che non aveva formato oggetto della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 50 cit. nel luglio 1992 dalla medesima Orel- der Anche questo motivo va disatteso, giacchè la Corte mar. territoriale, con insindacabile apprezzamento di meri- accordo sulla ri- to, ha escluso la formazione di un con la conseguenza che chiesta ex art. 50 1. 203/82, alcun diritto può dirsi sorto né in capo alla RE né al ES. Non senza rilevare, per quanto si de- sume dalla narrativa di causa, che il rilascio del ter- reno stato richiesto per cessazione del contratto di affittanza alla scadenza dell'11.11.1993, senza essere o pure, instaurata in rela- la controversia viceversa, zione alla richiesta di rilascio fatto dalla RE, a suo tempo, ai sensi dell'art. 50. Precede, poi, per ragioni di ordine logico e giuri- dico, l'esame del secondo motivo del ricorso incidenta- le della RE, rispetto al terzo motivo del ricorso principale dei ES-LO. La detta società denuncia violazione e/o falsa ap- 1651 C.C., 14, 15 e 17 1. n. plicazione degli artt. e 346 c.p.c. e vizi di mo- 11/1971, 324, 329, 2° comma, tivazione. Deduce che la Corte d'appello ligure, a se- guito dell'appello di ES NO, ha ritenuto di poter riformare la sentenza di primo grado là dove ave- va dichiarato prescritto il diritto del ES al pagamento dell'indennità per i miglioramenti eseguiti, conto dell'effettiva portata dell'appello th stesso su tale capo della sentenza e dei relativi punti senza tener erano passati in giudicato per che conseguentemente senza fare corretta applicazione mancata impugnazione e dell'art. 1651 c.c. Il motivo è fondato. Invero l'esame dell'appello del ES -consen- tito in ragione del vizio (in procedendo) di cui si di- scute consente di rilevare che l'impugnazione verteva esclusivamente sull'applicazione delle norme sulla pre- scrizione così come operata dal giudice di prime cure, 8 investiva, la statuizione relativa invece, non all'epoca di esecuzione dei miglioramenti, che erano stati accertati e dichiarati dal Tribunale come esegui- ti prima del 1970. E' dunque, di tutta evidenza che, non essendo stata proposta impugnazione in punto "periodo di effettuazio- ne delle migliorie", sulla statuizione del giudice di prime cure che i miglioramenti sono anteriori al 1970 si è formato il giudicato. erronea lamentato dalla Si rivela del resto -come medesima ricorrente incidentale- l'applicazione dell'art. 346 c.p.c. che la Corte d'appello ha fatto nella specie, statuendo conseguentemente di poter esa- dy minare il detto punto, sebbene non oggetto di appello, in quanto riproposto dalla RE in via di eccezione, giacchè della società -come da comparsa di costituzione e risposta in appello- aveva prospettato solo in via di ipotesi alternativa ("se, invece...") quella di coltiva- zioni impiantate successivamente al 1970 e per esse ne aveva sostenuto ugualmente la non indennizzabilità per- senza il consenso del concedente 0 l'osservanza della procedura amministrativa, concluden- chè eseguite do di avere ciò esposto "solo per completezza ed estre- ma prudenza defensionale", poiché invero il Tribunale aveva ritenuto che tutti i miglioramenti di cui il Pe- 9 starino chiedeva l'indennizzo fossero anteriori al 1970 e non fossero stati autorizzati dal concedente, e su tali punti della sentenza non vi era stata impugnazione di controparte, di tal che le relative statuizioni era- no passate in giudicato. Inoltre la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dell'art. 1651 c.c. Non può certamente condividersi, infatti, il prin- cipio da essa affermato, secondo cui "la regola della prescrizione decennale del diritto all'indennizzo per migliorie eseguite ante 1971 decorrente dalla fine del- la annata agraria in cui le migliorie erano state at- tuate, è applicabile al diritto relativo alle migliorie poste in essere in epoca ultradecennale prima dell'entrata in vigore della legge 11/71". Secondo la giurisprudenza di questa Corte regola- trice (v. sent. n. 772/1986), poiché l'art. 1651 C.C. stabilisce che la sussistenza dei miglioramenti, ese- guiti dall'affittuario coltivatore diretto senza dy del locator, deve essere accertata l'autorizzazione "alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti” e che l'indennità deve essere subito corri- sposta, ne consegue che il diritto in questione sorge e può essere fatto valere dall'affittuario a partire dal- la fine della predetta annata agraria. Nulla tuttavia 10 vieta all'affittuario, atteso che la norma è diretta a favorire il coltivatore, nel senso di fargli conseguire il più sollecitamente il compenso dell'opera compiuta durante l'annata agraria, di chiedere il pagamento di tutte le migliorie al termine del rapporto. Ma siffatta facoltà dell'affittuario non modifica il momento di in- diritto né preclude l'operatività delle sorgenza del una soltanto scelta costituendo estintive, cause momento di attuazione e di dell'interessato circa il Nel valutare la ricorrenza tutela del diritto stesso. della prescrizione i giudici di appello avrebbero quin- di dovuto tener presente la data in cui il diritto era sorto alla stregua della disciplina dettata dall'art. sicchè, essendo la domanda stata proposta dal ES nel 1993 ed essendosi il termine finale 1651 C.C., dell'indennità compiuto utile per il conseguimento quantomeno nel 1981, il relativo diritto è prescritto. Tale motivo di ricorso incidentale, pertanto, va accolto, restando così assorbito il terzo motivo di ri- (col quale denunciandosi violazione corso principale artt. 116112, e 346 e/o falsa applicazione degli c.p.c. e vizi di motivazione, si deduce -allo scopo, l'applicabilità nella specie tuttavia, di conseguire dell'art. 1651 c.c., per essere i miglioramenti ante- e la indennizzabilità degli stessi in riori al 1970, 11 base alla legge vigente al tempo della cessazione del rapporto agrario tra le parti- che il giudice d'appello accertamento sul ha errato nel procedere ad un nuovo delle migliorie, effettuazione punto del periodo di nonché si lamenta che lo stesso giudice abbia ritenuto risalenti ad epoca successiva al 1971 alcune piantagio- ni floricole, escludendo quindi la loro indennizzabili- Conclusivamente, dunque, vanno rigettati il primo e tà. il secondo motivo del ricorso principale, mentre vanno dichiarati assorbiti il terzo motivo del ricorso prin- cipale ed il primo del ricorso incidentale. Va a sua volta accolto il secondo motivo del ricorso incidentale e, cassata in relazione la sentenza impugnata, pronun- ciando nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori di fatto, accertamenti va dichiarato prescritto il diritto dei ricorrenti princi- pali all'indennità per miglioramenti. Sono compensate tra le parti per giusti motivi le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo e se- condo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale, nonché il primo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il secondo mo- 12 in relazione la cassa sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara incidentale, tivo del ricorso prescritto il diritto dei ricorrenti all'indennità per miglioramenti. Spese compensate dell'intero giudizio. Così deciso, il 16.10.2000. II PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Aper Prilian fonato Calabrese KCANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 2.QPR 2001 D IL CANCELLIERE Giovanny Giambat I D , R A O P S E L S U 0 T L S 1 A R O T . 3 B O , T 3 I A C R 5 S D 'A E . SP A L T N L I S E N O 3 D P G -7 I O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R N O IST G E T E S IT E L G IR E R A D L L O E D 13