Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 2
In tema di affitto di fondi rustici, l'affittuario che, senza il consenso del concedente, abbia apportato miglioramenti al fondo in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - il cui art. 29, tuttora vigente, in quanto non toccato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 153 del 1977 della Corte Cost., ha abrogato l'art. 1651 cod. civ. - può vantare il diritto alla relativa indennità a tenore della citata disposizione codicistica, mentre, nella ipotesi in cui tali miglioramenti siano successivi alla data indicata, l'insorgenza del diritto alla indennità postula la osservanza della procedura di legittimazione prevista dapprima dall'art. 11 della legge n. 11 del 1971 e, poi, dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 (accordo delle parti o parere favorevole dell'ispettorato provinciale agrario).
Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto nell'art. 1152 e si configura come situazione non autonoma ma strumentale alla autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982 n. 203 così come nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971, in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2001, n. 8741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8741 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. G. BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR US, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Mario Varricchio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON IA, elettivamente domiciliata in Roma, via, Val Varaita n. 2, presso l'avv. IA Rosaria Forte, e difesa dall'avv. Michele Portoghese, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n.349/99 del 20 gennaio - 15 febbraio 1999 (R.G. 1497/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 11 gennaio 1996 ON IA, premesso di essere proprietaria di un fondo in località S. Marcello di S. Leucio del Sannio condotto in affitto da OR US con contratto scaduto il 10 novembre 1995 chiedeva che il tribunale di Benevento, in contraddittorio con il OR, dichiarasse cessato alla detta data il contratto inter partes con condanna del convenuto al rilascio. Costituitosi in giudizio il convenuto OR resisteva alla avversa pretesa, contestando la scadenza del contratto come indicata dall'attrice ed eccependo, altresì, di avere apportato migliorie al fondo, con conseguente diritto alla indennità di cui all'art. 17, legge n. 203 del 1982. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 15 aprile - 4 maggio 1998 accoglieva la domanda attrice e dichiarato cessato il contratto inter partes condannava il OR al rilascio del fondo al termine dell'annata agraria in corso.
Gravata tale pronunzia dal soccombente OR la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 20 gennaio - 15 febbraio 1999 rigettava la proposta impugnazione ponendo a carico del OR le spese di causa.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso OR US, affidato a 4 motivi.
Resiste, con controricorso illustro da memoria, ON IA. MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno ritenuto cessato, al 10 novembre 1995, il rapporto di affitto inter partes sulla base del seguente iter argomentivo:
- la raccomandata del OR, in data 18 giugno 1993, in risposta alla disdetta della ON del 24 maggio 1993 ha contenuto generico, come anche è generica sul punto la memoria di costituzione del OR in primo grado per cui correttamente il tribunale ha tratto la logica deduzione di una implicita accettazione della data di insorgenza del rapporto indicato dalla ON;
- essendo, comunque, decorso un ulteriore biennio dalla richiesta di rilascio, anche in ipotesi di errata indicazione della data di scadenza al 10 novembre 1995 erano in ogni caso, maturate - per la data per la quale è stato disposto il rilascio del fondo (10 novembre 1998), tutte le scadenze di cui all'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203. 2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia (sub art. 360 c.p.c. n. 3) "errata e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 203 del 1982".
Osserva, in particolare, il ricorrente, che non avendo la ON mai precisato la data di inizio del contratto agrario, come era suo onere, non poteva determinarsi la data di scadenza del contratto stesso.
3. Il motivo, prima che manifestamente infondato, atteso che il giudice, ai fini della decisione può avvalersi pure di semplici presunzioni indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza, come pure di elementi di valutazione desumibili dal comportamento giudiziale e stragiudiziale delle parti (cfr. Cass. 20 giugno 1994 n. 5925), è inammissibile. Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione). Pacifico quanto precede si osserva, come anticipato sopra, che i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla data di scadenza del rapporto oggetto di controversia e alla dimostrazione della infondatezza del primo motivo di appello due autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum.
Certo quanto sopra, ritenuto che il ricorrente ha censurato esclusivamente la prima, delle due rationes decidendi sopra riassunte, è palese la inammissibilità della deduzione. Anche nella eventualità, infatti, la deduzione in esame dovesse risultare fondata, giammai potrebbe pervenirsi alla cassazione della sentenza gravata, la quale rimarrebbe ferma in forza della ratio decidendi non censurata.
4. I giudici del merito - come osservato in parte espositiva - dopo avere rigettato la domanda di miglioramenti proposta dal conduttore (con riguardo ai miglioramenti eseguiti dopo il 6 maggio 1982, perché non eseguiti con l'osservanza delle procedure di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, per quanto attiene a quelli eseguiti nel vigore della l. 11 febbraio 1971 n. 11, perché non risultava che fossero state rispettate le procedure di cui agli articoli 11 e 14 di tale legge e per quelli anteriori per difetto di idonea prova sia sulla loro realizzazione sia sul loro carattere di durevole utilità per il fondo e per la produzione), hanno, conseguentemente, escluso il diritto di ritenzione del conduttore.
5. Con il secondo motivo il ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982" fa presente che i miglioramenti descritti nella relazione tecnica di parte sono stati eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 e dovevano essere riconosciuti come indennizzabili alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 692 del 1988 e del l'insegnamento di questa Corte 29 agosto 1991 n. 8295, in applicazione dell'art. 1651 c.c.
6. Il motivo non può trovare accoglimento.
In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 1651, comma 1, c.c. prevedeva, nella sua formulazione originaria che "se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinaria e razionale coltivazione". Per effetto della l. 11 febbraio 1971, n. 11, si è previsto, diversamente, che:
- "la parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione .. all'Ispettorato agrario provinciale, nonché all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. L'ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve ... emettere parere sul progetto ... " (art. 11, comma 2);
- "qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario può eseguirli senza dovere eseguire le procedure previste .. dall'art. 11" (art. 14, comma 2);
- "sono abrogati [l'] art. 1651 ... del codice civile, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge" (art. 29, comma 2).
Portate all'attenzione della Corte costituzionale molteplici questioni di legittimità costituzionale della legge n. 11 del 1971 la Corte ebbe ad osservare "fondata è invece la questione di costituzionalità rispetto al comma 2 dell'art. 14 che attribuisce all'affittuario coltivatore diretto la facoltà di esecuzione dei miglioramenti che sia in grado di compiere col proprio lavoro e della famiglia" senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'art. 11", ossia senza nemmeno darne comunicazione al proprietario del fondo. Ora è vero che l'art. 1651 c.c. prevede l'eventualità che l'affittuario abbia eseguito miglioramenti senza essere autorizzato dal locatore, ma in tale ipotesi il giudice può attribuirgli una equa indennità solo quando trattasi di miglioramenti di durevole utilità per il fondo, che non siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione;
l'art. 14, invece, non pone alcun limite o requisito, salvo quello della capacità di esecuzione diretta, escludendo qualsiasi possibilità di divieto e di controllo, mentre altre norme della stessa legge accordano all'affittuario anche per tali modesti lavori di miglioramento una serie di diritti di grande importanza. Si impone pertanto la dichiarazione di illegittimità dell'art. 14, comma 2, per contrasto con l'art. 3, in relazione agli artt. 41 e 42 cost., per l'irrazionale disparità di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario concedente" (C. cost. 22 dicembre 1977 n. 153). Da tale pronunzia è stata tratta, in diverse occasioni, anche in sede di legittimità, con formula tralaticia e senza considerare che non è stata mai dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971 che aveva abrogato expressis, tra le altre, anche tale norma, la conclusione che l'art. 1651 c.c. è stato ripristinato a seguito dell'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 14, l. 11 febbraio 1971 n. li, dichiarata con sentenza n.
153 del 1977 della Corte costituzionale (Cass. 25 novembre 1998 n. 11963. Analogamente, Cass. agosto 1991 n. 8940; Cass. 9 dicembre 1988 n. 6686; Cass. 9 dicembre 1988 nn. da 6686 a 6692; Cass. 7 febbraio 1986 n. 772; Cass. 25 giugno 1983 n. 4378). A fondamento di una tale conclusione Cass. 25 novembre 1998 n. 11963, nonché Cass. 20 agosto 1991 n. 8940, cit., osservano altresì, che l'art. 1651 c.c. non è stato modificato dall'art. 17, comma 7, l. n. 203 del 1982 [secondo cui, in particolare "le disposizioni del presente articolo (quanto al diritto dell'affittuario di ottenere un compenso per i miglioramenti) si applicano anche per le opere ... comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge"] perché anche esso dichiarato incostituzionale da C. cost. 23 giugno 1988 n. 692 [nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente].
Tale indirizzo giurisprudenziale, peraltro, è stato disatteso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte la quale ha enunciato il diverso principio in forza del quale, in particolare in tema di affitto di fondi rustici, l'affittuario, quanto ai miglioramenti compiuti dopo il 1971, non può vantare diritto alla indennità, ove non abbia osservato le procedure di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 febbraio 1971 n. 11 e 16 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Lo stesso non può neppure invocare, al riguardo, per tali miglioramenti, la disciplina dell'art. 1651 c.c. che, abrogato per effetto dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971, non è applicabile ai miglioramenti eseguiti successivamente all'entrata in vigore di questa ultima disposizione a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della stessa legge n. 11 del 1971 (Cass. 21 febbraio 2001 n. 2577).
Tale principio deve essere nella specie ulteriormente confermato attese le considerazioni svolte sopra e, in particolare, tenuto presente che non è stata mai dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971 (che ha abrogato expressis l'art. 1651 c.c.) e che per effetto della dichiarata incostituzionalità dell'art. 14, comma 2, della stessa legge n. 11 del 1971 sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1651 c.c. solo con riguardo ai miglioramenti effettuati in epoca anteriore alla data di abrogazione del ricordato art. 16,51 c.c. Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie i giudici del merito si sono puntualmente attenuti ai principi di diritto sopra riferiti, è palese l'infondatezza della censura in esame.
7. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 3 maggio 1982 [n. 203]" lamenta che i giudici del merito abbiano rigettato la domanda di ritenzione, senza considerare che nel giudizio era stata fornita la prova della sussistenza di opere migliorative, attraverso una consulenza tecnica di parte.
Con il quarto motivo, intimamente connesso al precedente e da esaminarsi congiuntamente a questo il ricorrente lamenta ancora (sub art. 360 n. 5 c.p.c.), "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa tutti i punti decisivi della controversia prospettati dalla parte sia in ordine alle migliorie utili ed indispensabili apportate al fondo che in ordine al diritto di ritenzione.
Si osserva, infatti, che a norma dell'art. 20 della legge n. 203 del 1982, quando nel giudizio è fornita la prova, anche generica, della sussistenza delle opere di cui al primo comma dell'art. 16, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia soddisfatto del suo credito e sino ad allora non può essere emessa sentenza di rilascio.
8. Al pari dei precedenti i riferiti motivi non possono trovare accoglimento.
A norma dell'art. 20, comma 2, l. 3 maggio 1982, n. 203, "se nel giudizio di cognizione .. è fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'art. 16, all'affittuario compete la ritenzione del fondo, fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito ...".
Pacifico quanto sopra, non controverso che nel caso concreto i giudici del merito hanno rigettato la domanda di indennizzo proposta dal OR sia sotto il profilo di cui all'art. 16, l. n. 203 del 1982, sia sotto quello di cui all'art. 11, l. n. 11 del 1971, sia,
infine, sotto quello di cui all'art. 1651 c.c. è palese che esattamente gli stessi hanno negato il diritto di ritenzione ex art. 20, legge n. 203 del 1982.
In particolare, escludendo che potesse trovare accoglimento la domanda di indennizzo i giudici del merito hanno accertato l'inesistenza di miglioramenti indennizzabili e, quindi, la possibilità che il conduttore potesse beneficiare del diritto di ritenzione in questione.
Deve, pertanto, al riguardo, ribadirsi che il diritto di ritenzione non è autonomo ma si configura come situazione giuridica strumentale alla autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito.
Consegue che è inammissibile l'eccezione di ritenzione contemplata in favore dell'affittuario dall'art. 20 l. n. 203 del 1982 in correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni apportate al fondo allorché la domanda di miglioramenti fondiari sia, a sua volta, rigettata per insussistenza di miglioramenti indennizzabili (o, eventualmente, inammissibile per essere stata tardivamente proposta, cfr. Cass. 20 ottobre 1998, n. 10386). Il diritto di ritenzione, in altri termini, che è riconosciuto nell'art. 1152 c.c. e si configura come situazione giuridica non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario nell'art. 20 l. 3 maggio 1982 n. 203, così come nell'art. 15 della precedente l. 11 febbraio 1971 n. 11, in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico, il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario ma, deve verificarne anche l'indennizzabilità rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo (Cass. 9 maggio 1995, n. 5024).
9. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in lire 25.000, oltre lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 19 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001