Provvedimento: Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna - per la delimitazione dei cui poteri l'art. 2138 cod. civ., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in Mancanza, agli Usi - non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell'ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli indicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale. ( V 2593/51).*
Leggi di più...