Articolo 2138 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2138.

(Dirigenti e fattori di campagna).

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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