Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2002, n. 14526
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Sentenza 11 ottobre 2002

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Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna - per la delimitazione dei cui poteri l'art. 2138 cod. civ., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli usi - non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell'ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi impiegato di concetto che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà affidategli e secondo le consuetudini locali, munito di poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2002, n. 14526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14526
    Data del deposito : 11 ottobre 2002

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