Sentenza 5 ottobre 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/2004, n. 19899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19899 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO SO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAI - RADIOTELEVISIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITT. EMANUBLE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO, rappresentato e difeso dagli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 5932/2002 proposto da:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITT. EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
LO SO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
- intimato -
avverso la sentenza n. 5722/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/02/01 R.G.N. 41737/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/05/04 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato D'AMATI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Roma, accogliendo la domanda proposta dalla sig. AN LL, dichiarava che tra la ricorrente e la RAI si era instaurato e svolto a far tempo dal 1985 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con l'illecita e fittizia interposizione nei periodi dal 1 gennaio 1990 al 18 novembre 1990 e dal 29 agosto 1991 al 31 marzo 1995 della C.E.M. s.r.l., ordinava la immediata riassunzione in servizio della ricorrente e condannava la RAI al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 1 aprile 1995. Avverso la decisione di primo grado la RAI s.p.a. proponeva appello principale e la C.E.M. appello incidentale al Tribunale di Roma che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava resistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig. RA e la RAI, confermando la permanenza di tale rapporto anche nei periodi di interposizione accertati dal Pretore, mentre annullava ogni statuizione sulla riassunzione e sulle retribuzioni;
rigettava inoltre l'appello incidentale proposto dalla società C.E.M.. Il Tribunale riteneva anzitutto infondata la eccezione pregiudiziale proposta dalla RAI di inammissibilità della domanda della RA, perché formulata in termini di reintegra inammissibile in subiecta materia, rilevando che la domanda della lavoratrice era finalizzata ad ottenere la conversione dei rapporti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, con i provvedimenti ritenuti conseguenti a detta conversione;
riteneva che non fosse ravvisabile alcuna incompatibilità tra la proposizione detrazione diretta ad ottenere la nullità dell'apposizione del termine contrattuale e la stipula di successivi contratti a termine, non configurando tale stipula, per difetto di univocità, l'ipotesi di risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Riguardo al merito della causa, osservava come la specificità dello spettacolo o del programma, richiesta per consentire il contratto a termine, presupponeva non solo la puntuale individuazione della rappresentazione, ma che i programmi in questione avessero proprie, peculiari caratteristiche che li individuassero come momenti episodici, seppur compatibili con una programmazione ripetuta o a puntate, dell'attività imprenditoriale, destinati a sopperire esigenze gestionali temporanee.
Precisava altresì che l'assunzione doveva riguardare soggetti il cui apporto lavorativo si inserisse con vincolo di necessità diretta nello specifico spettacolo, anche se strumentale o complementare e indipendentemente dalla qualifica tecnica o artistica o dalla natura delle mansioni. Rilevava che i programmi a cui aveva collaborato la sig. RA erano normalmente inseriti nella programmazione della RAI e privi di qualsiasi elemento che potesse definire come un momento episodico della programmazione televisiva, destinato a sopperire ad esigenze temporanee dell'impresa: senza contare che dall'istruttoria probatoria era emerso che la lavoratrice era stata utilizzata anche al di fuori dei programmi indicati nei singoli contratti e con modalità comunque diverse da quelle previste in detti contratti. Riguardo inoltre al requisito del c.d. "vincolo di necessità diretta", la RAI non aveva offerto elementi probatori circa la specificità dell'apporto della RA. Per quanto atteneva alla imputabilità alla RAI anche del periodo in cui la RA aveva formalmente collaborato con la CEM con contratti dalle parti definiti di consulenza, il Tribunale, ritenuto irrilevante il nomen iuris utilizzato dalle parti nella stipulazione del contratto, ha ritenuto che dall'istruttoria svolta era risultata la prova dell'avvenuta fittizia intermediazione da parte della CEM e dell'imputazione alla RAI di detti rapporti. Concludeva che mentre i motivi di ricorso proposti sulla sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato tra la lavoratrice e la Rai andavano rigettati (con assorbimento del ricorso incidentale proposto dalla CEM), andava invece accolto il motivo di doglianza dedotto dalla RAI in ordine alle conseguenze della conversione del contratto a termine. Rilevato che riconosciuta la nullità dell'apposizione del termine, il rapporto doveva intendersi intercorrente tra le parti, il Tribunale affermava che la retribuzione per il periodo successivo al termine contrattuale dichiarato nullo intanto era dovuta in quanto la prestazione era stata resa: nel caso in esame, in cui tale prova mancava, non poteva esservi condanna al pagamento delle retribuzioni, stante la corrispettività dell'obbligazione in esame. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma hanno proposto autonomo ricorso sia la sig. RA che la RAI, ricorso quest'ultimo che, essendo successivo al primo, ritenuto principale, va definito incidentale. La società C.E.M. non si è costituita. Entrambe le parti costituite hanno depositato successive memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1217, 1453 C.C., degli artt. 112 e 115 c.p.c, nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) la sig. RA censura la sentenza impugnata, per avere il Tribunale del tutto ignorato l'atto di messa in mora costituito dalla lettera del legale della ricorrente, ricevuta dalla RAI il 12 aprile 1995, con la quale quest'ultima manifestava la volontà di riprendere il suo posto di lavoro chiedendo la reintegra nello stesso.
Il giudice dell'appello avrebbe inoltre dovuto confermare la condanna della RAI alla reintegrazione o alla adibizione della ricorrente ad attività lavorativa, condannando la società a pagare, anche a titolo di risarcimento dei danni, le retribuzioni dal 1 aprile 1995. Il ricorso incidentale proposto dalla RAI, è articolato in quattro motivi.
Col primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 260/62 in relazione all'art. 112 c.p.c. nonché all'art. 18 della L. n. 300/70 e carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda perché formulata in termine di reintegra, istituto non applicabile nel caso di specie trattandosi di conversione di rapporti a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sostiene la società ricorrente che in realtà il giudice dell'appello aveva omesso di pronunciare sulla domanda in quanto pur riconoscendo che la ricorrente in primo grado aveva effettivamente chiesto il riconoscimento in suo favore di un provvedimento in termine di reintegra o di ordine di riassunzione, non avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere nei termini in cui l'ha ritenuto fondato l'appello della RAI, bensì doveva ritenere inammissibile la domanda perché volta ad ottenere una tipologia di provvedimento (la reintegra) che la causa petendi proposta in giudizio non consentiva di ottenere.
Con il secondo motivo la RAI denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1372, 1373, 1375 e 2697 C.C., nonché carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. La ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale ritenuto l'incompatibilità, anche soltanto di natura logica, tra la proposizione dell'azione tendente ad ottenere la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e la stipula di ulteriori contratti a termine: il giudice dell'appello, escludendo che la stipula di tali contratti potesse configurare, per difetto di unicità, ipotesi di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non aveva considerato che l'onere di provare la natura non concludente di quei fatti ricadeva su controparte (con particolare riferimento al caso, come quello in esame, di eccezione fondata sull'inerzia del lavoratore che avrebbe dovuto provare che tale inerzia era da ricollegare a ragione diversa rispetto a quella del disinteresse per la prosecuzione del rapporto).
Con il terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. E) L. n. 230/62 in relazione all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, la società ricorrente, pur riconoscendo che le argomentazioni espresse dal Tribunale in relazione al requisito della specificità richiesta dal citato art. 1 comma 2 lett. e) L. 230/62 trovavano conforto nell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, deduce che il c.d. diritto vivente non può sovrapporsi al testo della norma, ma soltanto interpretarla e che, in ogni caso, la sentenza impugnata, accreditando un concetto di eccezionale creatività delle mansioni che il lavoratore a termine deve espletare, si prestava comunque a censura per aver applicato alla fattispecie in maniera erronea l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, adottando un'interpretazione estrema del c.d. vincolo di necessità diretta.. Osserva che la norma applicabile richiede che l'assunzione sia riferita a specifici spettacoli o programmi, ma non richiede che le mansioni del lavoratore assunto con contratto a tempo determinato siano atipiche o eccezionali o soltanto specialistiche, come si desume dal raffronto della precedente formulazione della norma in esame, in cui si faceva riferimento al personale "artistico e tecnico della produzione di spettacoli", con il contenuto attualmente vigente che, per individuare i lavoratori per i quali può essere disposta l'assunzione a termine usa il generico termine di "personale", escludendo ogni rilievo al profilo soggettivo e cioè alle mansioni svolte dal personale a tempo determinato;
deduce, che da una valutazione sistematica della disciplina di legge in materia emerge che, qualora il legislatore ha ritenuto di prendere in considerazione il profilo soggettivo delle mansioni espletate dal lavoratore, lo ha fatto esplicitamente come alla lett. d) dello stesso art. 1 comma 2 L. 230/62 in cui viene fatto riferimento a "maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate". Del resto, sostiene la società ricorrente, la ricostruzione della volontà legislativa nel senso che l'apposizione del termine sia consentita solamente in presenza di un vincolo di necessità diretta tra prestazione lavorativa e programma, comporterebbe di fatto la quasi totale inapplicabilità della norma:
pretendere infatti che l'assunzione a termine sia del tutto specialistica e peculiare rispetto a quelle normalmente utilizzate nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale equivarrebbe ad escludere la legittimità dell'assunzione a termine per tutto ciò che sia oggetto dell'attività imprenditoriale datoriale, accreditando l'idea di un legislatore sostanzialmente irragionevole che abbia posto una disposizione di legge destinata a disciplinare ipotesi del tutto marginali nell'esperienza concreta. La società ricorrente censura inoltre la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, nella interpretazione della norma in esame, del fatto che, se all'atto di entrata in vigore della L. n. 230/62 il sistema della disciplina del contratto a tempo determinato era imperniato su un principio di accentuato sfavore per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, tale principio non poteva ritenersi vigente con l'identica portata al momento dell'emanazione della sentenza impugnata in quanto era in atto un sistema evolutivo articolato in tappe legislative (la stessa legge 266/77 di novellazione dell'arti comma 2, lette), l'art. 23 L. 56/87, la legge 197/97) che non sembrava più apprezzare la rigidità degli schemi contrattuali di utilizzazione della forza lavoro orientata ad un disfavore "sistemico" nei confronti dell'istituto del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Altri motivi di censura la società ricorrente rivolgeva alla motivazione della sentenza impugnata relativi al c.d. profilo oggettivo del giudizio di specificità, negato dal Tribunale che non aveva tenuto conto delle allegazioni della RAI in ordine al contenuto dei singoli programmi in questione, allegazioni con le quali la società, lungi dal sostenere che la specificità consisteva semplicemente nella denominazione, aveva dedotto elementi idonei a dimostrare che i programmi per i quali la ricorrente era stata assunta erano specifici, non nel senso di Ben straordinari, eccezionali ne' specialistici, ma perché particolari, individuati da caratteri propri. Deduceva inoltre che gli argomenti su cui la sentenza impugnata aveva imperniato la propria motivazione per negare la specificità dei programmi in questione erano incongrui in quanto:
l'assunto secondo cui essi erano "normalmente inseriti nella programmazione RAI" non teneva conto che i programmi, costituendo l'oggetto dell'attività imprenditoriale, non possono che essere inseriti nella stessa;
l'affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe espletato attività non riconducibili ai singoli contratti, oltre ad essere genericamente formulata, non prendeva in alcuna considerazione le deduzioni della Rai circa l'unicità della trasmissione "Schegge" che si articolava nei due speciali "Blob" e "Fuori orario"; l'argomento relativo alla reiterazione in più edizioni della stessa trasmissione ometteva di considerare che la temporaneità dell'occasione di lavoro, se consistente nel momento in cui il contratto era stipulato, non poteva essere annullato a posteriori dalla ripetizione nel tempo del programma. Con il quarto motivo di ricorso la RAI lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 1 della L. 1369/60, carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto essenziale della controversia rilevando che il Tribunale aveva utilizzato gli stessi elementi probatori al fine di ritenere sussistente il rapporto subordinato tra la sig. RA e la società CEM e l'esistenza di una illecita interposizione di quest'ultima in un rapporto sostanzialmente ascrivibile alla RAI, quando al contrario le prove che la lavoratrice era dipendente della CEM, avrebbero dovuto essere apprezzate in senso contrario ad una illecita interposizione di tale società in un rapporto da ascriversi in effetti alla RAI. Sostiene la società ricorrente che, in ogni caso, la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare che l'appaltante Rai, aveva in concreto esercitato i poteri di gestione del rapporto, determinandone la costituzione, le modifiche e la cessazione, organizzando la prestazione per il perseguimento dei fini specificamente suoi, mentre gli elementi istruttori valorizzati al riguardo dal Tribunale - anche a voler sorvolare sul vizio logico della sentenza impugnata sopra segnalato - non deponevano in tal senso, attenendo semmai all'esistenza di un "raccordo" tra l'attività svolta dalla RA in favore della CEM ed il servizio da questa reso alla RAI. Deduce inoltre che dalla motivazione della sentenza impugnata non risultava affatto che il Tribunale avesse valutato, quegli elementi probatori, decisivi al fine di una corretta qualificazione del rapporto.
Per ragioni di ordine logico vanno esaminati prima i motivi di ricorso proposti dalla RAI.
Il primo motivo è infondato.
Risulta dagli atti di causa, la cui consultazione è necessaria per intendere i termini precisi della domanda, che sin dal ricorso introduttivo della causa l'accorta difesa della ricorrente, chiedendo che venisse accertata l'esistenza di un unico interrotto rapporto di lavoro con la RAI per la nullità delle clausole di apposizione del termine, non si è limitata a denunciare un illegittimo licenziamento come conseguenza del suo allontanamento dall'attività lavorativa da parte della RAI ma, come ipotesi alternativa, ha prospettato l'illeicità del comportamento aziendale come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiedendo, sotto questo secondo profilo, di essere adibita all'attività di programmista regista con conseguente pagamento della relativa retribuzione. Le stesse conclusioni sono state formulate nel giudizio di appello in cui, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, la lavoratrice specificava che la RAI comunque doveva essere riconosciuta inadempiente e la domanda della ricorrente doveva essere intesa quale domanda di condanna della convenuta ad adempiere il contratto mediante la riammissione in sevizio.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che nell'ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato e di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro, non sono applicabili ne' la norma di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, ne' quella di cui all'art. 18 della l. 20 maggio 1970 n. 300
(Cass. S.U. 8 ottobre 2002 n. 14381; nello stesso senso successivamente n. 4051/2003; n. 88352/2003; n. 9163/2003; n. 11699/2003).
E se è vero che la giurisprudenza di questa Corte da tempo ormai ritiene che l'ordine di reintegrazione costituisce una misura di tutela tipica che può essere disposta solo ove sia applicabile l'art. 18 L. 300/1970 (cfr., tra le tante sentenze in tal senso, Cass. 12 ottobre 1999 n. 11479; 29 settembre 1998 n. 9734; 14 luglio 1997 n. 6381), la stessa giurisprudenza, riconosce, in via generale il diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa ed un correlativo obbligo del datore di lavoro di applicarlo, non lasciandolo in forzata inattività, giacché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno ma di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro (Cass. 14 novembre 2001 n. 14199; 13 febbraio 1998 n. 1530; 15 luglio 1995 n. 7708; 13 novembre 1991 a 12088) e la lesione di tale diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale. Trattandosi di obbligazione, deve quindi ritenersi del tutto ammissibile - salvo la valutazione della fondatezza della domanda - che la ricorrente, denunciato l'inadempimento da parte del datore di lavoro che l'aveva privata dell'attività lavorativa e della relativa retribuzione, ne abbia chiesto l'adempimento, oltre a chiedere la condanna della RAI a corrisponderle, anche a titolo di risarcimento dei danni, le retribuzioni dalla data di allontanamento dal suo posto di lavoro. Riguardo al secondo motivo del ricorso incidentale, anch'esso infondato, il Tribunale non ha ritenuto alcuna incompatibilità tra la proposizione dell'azione tendente ad ottenere la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e la stipula di ulteriori contratti a termine, rilevando che tale comportamento, ritenuto non univoco, non potesse configurare, di per sè solo, l'ipotesi di risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Tale valutazione, riservata al giudice del merito, è tutt'altro che incongrua sol che si consideri che è la stessa legge 230/1962 a prevedere, nell'ultimo comma dell'art. 2, un'ipotesi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di più assunzioni a termine successive, non ritenendo evidentemente incompatibile con razione volta ad accertare la nullità del termine la stipulazione di successivi contratti a temine.
Del resto è principio affermato da questa Corte che, nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto a successivi contratti, per la configurabilità di una risoluzione per mero consenso è necessario accertare che sia presente una volontà chiara e certa delle parti di volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto (Cass. 2 dicembre 2002 a 17070;
11 dicembre 2001 n. 15628). Quanto all'onere della prova, grava sul datore di lavoro che eccepisce la risoluzione per mutuo consenso dei contratti succedutisi nel tempo l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro (Cass. 17070/2002). Infondato è anche il terzo motivo del ricorso della Rai con cui viene censurata l'interpretazione del giudice dell'appello circa il requisito della "specialità" delle mansioni del personale per il quale può essere disposta l'assunzione a termine.
Va anzitutto considerato che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla "creatività" delle mansioni, ne' ha richiesto che esse siano atipiche o eccezionali o soltanto specialistiche, chiarendo, anzi, che la "specificità" dell'apporto del singolo lavoratore, prescinde dalla qualifica tecnica o artistica o dalla natura delle mansioni.
Del resto tutti gli argomenti utilizzati nel motivo di ricorso in merito alla "specificità" dei programmi e delle mansioni, sono assorbiti dal fatto che il giudice dell'appello ha accertato che, in ogni caso, la ricorrente aveva svolto prestazioni con modalità differenti da quelle concordate ed era stata utilizzata anche in programmi diversi da quelli previsti nei singoli contratti. Sostiene la difesa della RAI che tale affermazione è genericamente formulata.
Nel suo controricorso la sig. RA osserva che sul punto il Tribunale aveva fatto riferimento alla istruttoria svolta in primo grado confermando la sentenza pretorile che aveva accolto il rilievo di nullità formulato dalla ricorrente per l'avvenuto suo impiego nella produzione dei programmi "Blob" e "Fuori Orario" anziché nel programma "Schegge" indicato nei contratti: e la Rai è stata in grado di individuare perfettamente il riferimento tanto che eccepisce l'unicità del programma "Schegge" articolato nei due speciali "Blob" e "Fuori Orario", richiamando le allegazioni sul punto contenute nella memoria di costituzione in primo grado: omette peraltro di specificare se tali deduzioni erano state puntualmente riportate nel ricorso in appello.
L'utilizzazione della sig. AL, accertata dai giudici di merito, in programmi diversi da quelli previsti nei singoli contratti assorbe, quindi, tutti gli argomenti fatti valere nel motivo. Infine va dichiarata l'infondatezza anche del quarto motivo del ricorso della RAI.
Il giudice del merito ha accertato che il contratto di lavoro tra la sig. RA e la RAI è stato a tempo indeterminato sin dall'inizio sicché non hanno rilevanza le vicende di tutti i contratti successivi, dalla cui stipulazione, come ha rilevato il Tribunale, non può cogliersi l'univoca volontà di risolvere il rapporto a tempo indeterminato già formatosi.
Va infine esaminato l'unico motivo del ricorso principale proposto dalla lavoratrice.
La ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia affatto preso in esame 1) la lettera raccomandata del 6 aprile 1995, ricevuta dalla società il giorno 12 successivo, avente valore di messa in mora della RAI;
2) la sua domanda di condanna della Rai a reintegrarla nel posto di lavoro con la qualifica di programmista regista e comunque ad adibirla all'attività lavorativa come programmista regista, corrispondendole la relativa retribuzione;
3) la richiesta di condanna della Rai al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento del danno, della retribuzione dovutale come programmista regista a far tempo dal 1 aprile 1995, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Sotto il primo profilo è principio affermato da questa Corte che, al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione stessa determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro (Cass. S.U. 8 dicembre 2002 n. 14381). Nel caso in esame la ricorrente sostiene di aver richiamato sia nel ricorso introduttivo che nella memoria di costituzione in appello la lettera del 6 aprile 1995 (ricevuta dalla società il 12 aprile 1995) con cui aveva messo in mora la RAI manifestando la volontà di riprendere servizio;
effettivamente dagli atti di causa, la cui consultazione è resa necessaria dalla denuncia di violazione dell'art. 1 12 c.p.c., risulta che sia nel ricorso introduttivo che nell'atto di appello la ricorrente aveva dedotto di aver inviato alla Rai, nella data sopra indicata, richiesta di essere reintegrata nel posto di lavoro. Nella sentenza impugnata il Tribunale si limita, sul punto del mancato pagamento delle retribuzioni e del risarcimento dei danni, ad affermare che nel caso di specie non sussisteva un diritto al pagamento delle retribuzioni richieste (che erano solo quelle successive alla scadenza dell'ultimo contratto) in quanto la prestazione non era stata resa, senza affatto verificare se la lavoratrice avesse offerto le sue prestazioni alla RAI/mettendola in mora/ed ignorando del tutto la raccomandata inviata dalla lavoratrice in data 6 aprile 1995, che nella sentenza impugnata non viene mai menzionata. Per quanto riguarda il secondo punto, la ricorrente nelle conclusioni del ricorso per Cassazione insiste nel richiedere la reintegrazione nel posto di lavoro: in proposito si richiamano i rilievi che precedono circa la tipicità del provvedimento di reintegrazione, istituto applicabile solo in sede di tutela ex art. 18 L. 300/70: pertanto sotto questo profilo il ricorso non può essere accolto. Tuttavia il Tribunale ha omesso di valutare che la RA sia nel ricorso introduttivo della causa che nell'atto di appello aveva comunque richiesto, ove fosse ritenuta inapplicabile la tutela ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che la RAI venisse dichiarata inadempiente chiedendo la condanna della convenuta ad adempiere al contratto mediante la riammissione in servizio della stessa ricorrente: si tratta evidentemente di una azione di adempimento ex art 1453 C.C.. Va ricordato in proposito che la stessa sentenza S.U. 14381/2002, già richiamata, se da una parte esclude la tutela ex art. 18 L. 300/70, riconosce tuttavia che la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato da egualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto ed ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato.
In conclusione il giudice dell'appello ha omesso di pronunciare su due punti decisivi:1) se con la lettera del 6 aprile 1995 la ricorrente abbia messo in mora la RAI;
2) se il diritto della ricorrente a riprendere il suo posto di lavoro si traduca in una corrispondente sentenza di condanna. Su questi punti dovrà decidere il giudice cui la causa è rinviata.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni la domanda è, almeno in parte, assorbita in quanto il termine iniziale di decorrenza dipende dall'accertamento relativo alla messa in mora, mentre non c'è dubbio che il termine finale coincida con la riammissione in servizio da parte della Rai.
In conclusione il ricorso della RA va accolto per quanto di ragione, mentre il ricorso della RAI viene rigettato. La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa viene rinviata alla Corte di Appello di Roma che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso della sig. RA e rigetta il ricorso incidentale della RAI;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004