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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 979 dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il giorno 08.08.1966, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Parte_1
Marzocca e Ruggiero Marzocca, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Raffaele Tedone e Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 09.06.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire le prestazioni collegate alla condizione di cieco assoluto o con residuo visivo inferiore ad 1/20.
Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
All'udienza del 07.10.2024, questo Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva la rinnovazione della perizia, nominando a tal fine la dott.ssa Persona_1
*******
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
Per ciechi civili s'intendono coloro che sono affetti da tale condizione dalla nascita o da epoca successiva per malattie o infortuni, escluse le cause di guerra, di servizio e di lavoro.
1
Gli artt. 2, 3 e 4 della L.138/2001 distinguono: il cieco assoluto, totalmente privo della vista o avente la mera percezione dell'ombra e della luce o del movimento della mano in entrambi gli occhi o in quello migliore;
il cieco parziale "ventesimista", ossia colui che ha un residuo visivo non superiore al totale di 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e colui che ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%; il cieco parziale
"decimista", avente un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e colui che ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.
Sulla scorta di quanto previsto dalla legge 382/1970, ai cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia, nonché gli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, se affetti da cecità parziale o totale e in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, possono essere riconosciute: la pensione per ciechi civili assoluti, pensione per ciechi civili parziali, nonché indennità di accompagnamento, quest'ultima svincolata da requisiti anagrafici e reddituali.
Orbene, nel caso in esame, il secondo CTU nominato in questa fase di merito, dott. Persona_1 le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che la ricorrente, a causa delle patologie sofferte, possieda i requisiti per essere riconosciuta cieca parziale a partire dal 29.01.2024 e che, pertanto, la stessa possa beneficiare delle relative prestazioni connesse a tale status (cfr. CTU in atti, alla quale si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato). In tale data, infatti, la ricorrente si è sottoposta a visita specialistica presso l'ambulatorio ASL BT di Barletta dove le veniva rilevato un visus pari a conta dita a 30 cm in entrambi gli occhi.
Alla luce della CTU espletata a mezzo della dott.ssa la domanda proposta dalla Persona_1 ricorrente dev'essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che l'istante possiede il requisito sanitario per percepire le prestazioni connesse allo status di cieco ventesimista dal 29.01.2024.
In considerazione del fatto che la domanda non è stata accolta dalla domanda amministrativa ma da epoca successiva, non potendosi in tal modo censurare la valutazione della competente
Commissione Medica, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
05.02.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per essere riconosciuta cieca parziale e percepire le prestazioni connesse a tale status dal 29.01.2024;
2) compensa le spese processuali tra le parti;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 09.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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