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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 21\2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21\2025 R.G. promossa da
, c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1988, ed elettivamente domiciliata in Rometta, via Fiorina Sardo, n. 21, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Aloi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
15/10/1980, ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. in via D. Alighieri
n. 49 presso lo studio dell'avv. Mazzara Anna Lisa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
OGGETTO: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 19.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni relativamente alla sola pronuncia sullo status.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale da intendersi richiamato in questa sede.
Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con , in data Controparte_1
21/04/2017 in Merì, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl.2018) e Per_1
(cl.2016). Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la Per_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo il Tribunale omologato la separazione con decreto del 15.11.2022 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. La ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido esclusivo dei figli in proprio favore, con collocamento prevalente degli stessi presso la propria abitazione e regolamentazione dell'esercizio di visita paterno. Ha chiesto di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e di onerare il resistente a versare un assegno mensile di €.700,00 in favore dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in loro favore.
Si è costituito , il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha contestato quanto dedotto ex adverso. In particolare, egli ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei figli, la domiciliazione alternata degli stessi presso le abitazioni dei genitori e la suddivisione tra le parti delle sole spese straordinarie. In subordine, ha chiesto di disporre l'affido condiviso della prole con domiciliazione prevalente presso la casa materna, la regolamentazione degli incontri padre-figli, la contribuzione paterna per l'importo mensile di €.300,00 (ovvero di €150,00 per ciascun figlio)
2 e la divisione dell'assegno unico e delle spese straordinarie in ragione di metà tra le parti.
Disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 19.05.2025, il
Giudice, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., e si è riservato in ordine alle ulteriori questioni proposte in attesa del deposito delle relazioni dei Servizi Sociali.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Inoltre, è documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata la separazione personale con decreto n. 7579/2022 del 15.11.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso
è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante sentenza in camera di consiglio.
In ordine poi agli ulteriori profili la causa dovrà proseguire ex art. 473 bis.22
c.p.c. innanzi al G.I., davanti al quale dovranno essere rimesse le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Merì in data 21/04/2017 da e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune, al n. 1, parte II, Serie
A, anno 2017;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Merì di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo
3 passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. rimette la causa sul ruolo del G.I. dott.ssa Marino Merlo e fissa l'udienza del 25 settembre 2025 per la prosecuzione del giudizio;
dispone che l'udienza sia sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
invita in ogni caso le parti a depositare le note contenenti le sole istanze e conclusioni con congruo anticipo (preferibilmente, almeno due giorni lavorativi prima della data di udienza) e comunque, a pena di decadenza, entro le ore 7,00 del giorno di udienza indicato;
avvisa le parti che in caso di mancato deposito di note scritte, ovvero in caso di deposito delle note oltre il termine perentorio sopra indicato, si procederà ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4
c.p.c.
4. spese del giudizio da liquidarsi all'esito della pronuncia definitiva.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 10/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21\2025 R.G. promossa da
, c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1988, ed elettivamente domiciliata in Rometta, via Fiorina Sardo, n. 21, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Aloi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
15/10/1980, ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. in via D. Alighieri
n. 49 presso lo studio dell'avv. Mazzara Anna Lisa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
OGGETTO: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 19.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni relativamente alla sola pronuncia sullo status.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale da intendersi richiamato in questa sede.
Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con , in data Controparte_1
21/04/2017 in Merì, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl.2018) e Per_1
(cl.2016). Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la Per_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo il Tribunale omologato la separazione con decreto del 15.11.2022 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. La ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido esclusivo dei figli in proprio favore, con collocamento prevalente degli stessi presso la propria abitazione e regolamentazione dell'esercizio di visita paterno. Ha chiesto di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e di onerare il resistente a versare un assegno mensile di €.700,00 in favore dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in loro favore.
Si è costituito , il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha contestato quanto dedotto ex adverso. In particolare, egli ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei figli, la domiciliazione alternata degli stessi presso le abitazioni dei genitori e la suddivisione tra le parti delle sole spese straordinarie. In subordine, ha chiesto di disporre l'affido condiviso della prole con domiciliazione prevalente presso la casa materna, la regolamentazione degli incontri padre-figli, la contribuzione paterna per l'importo mensile di €.300,00 (ovvero di €150,00 per ciascun figlio)
2 e la divisione dell'assegno unico e delle spese straordinarie in ragione di metà tra le parti.
Disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 19.05.2025, il
Giudice, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., e si è riservato in ordine alle ulteriori questioni proposte in attesa del deposito delle relazioni dei Servizi Sociali.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Inoltre, è documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata la separazione personale con decreto n. 7579/2022 del 15.11.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso
è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante sentenza in camera di consiglio.
In ordine poi agli ulteriori profili la causa dovrà proseguire ex art. 473 bis.22
c.p.c. innanzi al G.I., davanti al quale dovranno essere rimesse le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Merì in data 21/04/2017 da e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune, al n. 1, parte II, Serie
A, anno 2017;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Merì di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo
3 passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. rimette la causa sul ruolo del G.I. dott.ssa Marino Merlo e fissa l'udienza del 25 settembre 2025 per la prosecuzione del giudizio;
dispone che l'udienza sia sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
invita in ogni caso le parti a depositare le note contenenti le sole istanze e conclusioni con congruo anticipo (preferibilmente, almeno due giorni lavorativi prima della data di udienza) e comunque, a pena di decadenza, entro le ore 7,00 del giorno di udienza indicato;
avvisa le parti che in caso di mancato deposito di note scritte, ovvero in caso di deposito delle note oltre il termine perentorio sopra indicato, si procederà ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4
c.p.c.
4. spese del giudizio da liquidarsi all'esito della pronuncia definitiva.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 10/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
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