CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 291/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. VITTORI GIANFRANCO elett. Parte_1 dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, l' ha impugnato la sentenza n. 60/2024 pubbl. il Pt_1
09/02/2024 (RG n. 640/2021), non notificata, la quale accoglieva il ricorso proposto da CP_1
annullando il verbale di accertamento 2017025188/CD AP00000/2020- 991-01 ITL
[...] Pt_1
DEL 05/03/2021 in cui si assumeva che il ricorrente si avvaleva della collaborazione continuativa, attesta e strutturale/funzionale nell'organizzazione aziendale di coniuge del titolare. Persona_1
pagina 1 di 3 Riteneva l'appellante l'erroneità di tale sentenza per violazione ed errata applicazione del principio generale di non contestazione previsto dall'articolo 115, comma primo e dall'art. dell'art. 416.
La Corte di Appello di Ancona fissava l'udienza di discussione al 14.11.2024 con la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. e l'atto di appello veniva regolarmente notificato.
L'appellato non si costituiva nel presente grado. Controparte_1
Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza, l' ha rappresentato Pt_1 che, nel frattempo, sono intercorse trattative tra le parti, culminate nella sottoscrizione di un verbale di conciliazione, allegato in atti, stipulato in data 4.6.2025. Ha, pertanto, richiesto la dichiarazione dell'estinzione del giudizio, dichiarando di rinunciare all'appello.
In conseguenza di ciò deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi degli artt.306 e ss. c.p.c., in quanto con l'intervenuto accordo transattivo è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) . pagina 2 di 3 Nel caso di specie, l'intervenuta transazione stragiudiziale della controversia determina, ai sensi dell'art. 100 cpc, il sopravvenire della carenza di interesse ad impugnare della appellante.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie in materia di lavoro e previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 291/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. VITTORI GIANFRANCO elett. Parte_1 dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, l' ha impugnato la sentenza n. 60/2024 pubbl. il Pt_1
09/02/2024 (RG n. 640/2021), non notificata, la quale accoglieva il ricorso proposto da CP_1
annullando il verbale di accertamento 2017025188/CD AP00000/2020- 991-01 ITL
[...] Pt_1
DEL 05/03/2021 in cui si assumeva che il ricorrente si avvaleva della collaborazione continuativa, attesta e strutturale/funzionale nell'organizzazione aziendale di coniuge del titolare. Persona_1
pagina 1 di 3 Riteneva l'appellante l'erroneità di tale sentenza per violazione ed errata applicazione del principio generale di non contestazione previsto dall'articolo 115, comma primo e dall'art. dell'art. 416.
La Corte di Appello di Ancona fissava l'udienza di discussione al 14.11.2024 con la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. e l'atto di appello veniva regolarmente notificato.
L'appellato non si costituiva nel presente grado. Controparte_1
Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza, l' ha rappresentato Pt_1 che, nel frattempo, sono intercorse trattative tra le parti, culminate nella sottoscrizione di un verbale di conciliazione, allegato in atti, stipulato in data 4.6.2025. Ha, pertanto, richiesto la dichiarazione dell'estinzione del giudizio, dichiarando di rinunciare all'appello.
In conseguenza di ciò deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi degli artt.306 e ss. c.p.c., in quanto con l'intervenuto accordo transattivo è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) . pagina 2 di 3 Nel caso di specie, l'intervenuta transazione stragiudiziale della controversia determina, ai sensi dell'art. 100 cpc, il sopravvenire della carenza di interesse ad impugnare della appellante.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie in materia di lavoro e previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3