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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 993/2020, posta in decisione in data 20.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
in persona del “ Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentata, a sua volta, dallo Parte_3 Parte_4
(c.f. e p.iva ), con sede in Messina, Via Antonio Bonsignore n. 1, in P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato, dott. , elettivamente Parte_5
domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f.
[...]
, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente C.F._1 all'avv. Andrea Aloi (C.F. ), CodiceFiscale_2
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(PA) in data 02/01/1966, con il patrocinio dell'Avv. LO BUE GIOVANNI e dall'Avv. e con elezione di domicilio in via in Palermo, via E. Notarbartolo n. 5,. . . presso il medesimo difensore;
APPELLATA
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4
in data 06/03/1959,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati atti di citazione al decreto ingiuntivo n. 1377/2016,
[...]
e convenivano in giudizio e per CP_1 Controparte_2 Controparte_3
essa avanti al Tribunale di Palermo. Controparte_4
Specificamente, esponeva: che la richiesta di emissione Controparte_1
impugnata rinveniva la sua ragione nella garanzia fideiussoria rilasciata in data
24.5.2011 sino alla concorrenza di € 115.000,00; che tale fideiussione era volta a garantire il finanziamento, pari ad € 50.000,00, concesso attraverso la linea di credito da in data 3.6.2011, alla società FIN.CA.RO s.r.l., il cui Controparte_3
legale rappresentante era il marito Sig. ; che, non avendo la società Controparte_2
adempiuto correttamente alle proprie obbligazione, il contratto di finanziamento veniva risolto a far data dal 9.10.2013 e, pertanto, la stessa rimaneva debitrice per la somma di € 89.963,09; che deduceva l'annullabilità del contratto di fideiussione per vizio del consenso, in particolare di violenza morale, esercitata da Controparte_2
ex coniuge di fatto già dal 2011, in ragione della coazione psicologica e delle intimidazioni messe in atto dallo stesso;
che, con riferimento al contro corrente, lamentava l'applicazione indebita dell'anatocismo e della commissioni di massimo scoperto;
mentre, con riferimento al contratto di finanziamento, stipulato per ripianare passività (in tesi) inesistenti perché derivanti dall'applicazione di clausole
2 nulle, rilevava la mancanza di causa in concreto e comunque la violazione della l.
108/96 in materia di usura.
Dal canto suo, deduceva: con riguardo al finanziamento, che Controparte_2
il contratto doveva ritenersi nullo perché di fatto stipulato per estinguere pregresse passività e, in ogni caso, che doveva procedersi al ricalcolo di quanto dovuto, attesa l'illegittimità dei tassi, sommando i corrispettivi ai moratori, in quanto superiori al tasso soglia;
per il contratto di conto corrente, che le clausole per le variazioni dei tassi di interesse dovevano ritenersi nulle in quanto non regolarmente pattuite, nonché
l'illegittimità della clausola anatocistica e della commissione di massimo scoperto.
Ritualmente costituitasi, la contestava quanto dedotto dagli opponenti e CP_5
chiedeva il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto.
Espletate le chieste prove orali e la CTU contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 4899 dell'8.11.2019, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione.
In motivazione, il Giudice di prime cure, fatta una premessa di ordine generale sul riparto dell'onere della prova, dava atto che la banca aveva prodotto tutta la documentazione contrattuale, completa delle relative condizioni e della sottoscrizione non disconosciuta del cliente e gli estratti conto relativi al conto corrente e agli affidamenti collegati, oltre che quella relativa ai contratti di mutuo. Quanto al conto corrente, rilevava che le clausole del contratto del gennaio 2008 relative ai tassi di interesse, così come modificate con l'accordo del 16.3.10 risultavano determinate, dunque valide nel rispetto degli artt. 1346 e 1418 c.c. prima ancora che dell'art. 117
TUB, così come determinata doveva considerarsi la pattuizione sulla commissione di massimo scoperto. Riscontrato, invece, l'arbitrario esercizio dello jus variandi, rideterminava il saldo finale pari ad € 64.248,42 a debito per il correntista.
Quanto al contratto di mutuo, riteneva infondate le eccezioni relative alla carenza della causa in concreto, evidenziando che, all'epoca della stipula del mutuo, il conto concorrente recava un saldo positivo e che, in ogni caso, l'ammontare dell'indebito riscontrato era ampiamente inferiore all'entità del capitale erogato, sicché (ove anche fosse tutto configurabile alla data di erogazione del mutuo, circostanza da escludersi) sarebbe stato comunque impossibile addivenire a un accoglimento della domanda di nullità. Precisava, poi, che un ipotetico accoglimento
3 della domanda di nullità con riferimento a tale profilo, se per un verso avrebbe comportato l'esclusione del debito per interessi a carico del mutuatario e l'obbligo per la banca di restituire quelli percepiti, per altro verso non eliderebbe comunque l'obbligo di restituzione del capitale con aumento dell'esposizione complessiva sul conto corrente. Avuto riguardo agli interessi di mora e corrispettivi, ne escludeva il superamento del tasso soglia mentre avendo il CTU riscontrato l'addebito di interessi compensativi in misura superiore a quella pattuita, per un totale complessivo di €
483,37, ricalcolava il debito residuo nella misura di € 15.348,02.
Concludeva che il credito complessivo della banca ammontava ad € 79.956,44
(tenendo conto sia del debito inerente al rapporto di conto corrente sia del finanziamento), a fronte di un credito azionato in sede monitoria pari a € 89.963,09 con una differenza, a favore della parte debitrice, pari a circa € 10.000,00, e conseguentemente che il decreto ingiuntivo andava revocato e sostituito da una pronuncia di condanna nei confronti dell'opponente al pagamento della CP_2
minor somma come determinata.
Infine, con riferimento alla opponente riteneva che effettivamente la CP_1
stessa avesse rilasciato la fideiussione in favore dell'allora coniuge in un periodo di pesantissima tensione psicologica a causa delle violenze e delle intimidazioni verbali a cui era sottoposta ad opera del coniuge. Sul punto, dava rilievo al quadro probatorio, tenendo conto sia della denuncia presentata sia dalle dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni testimoniali, avendo messo in evidenza che i contrasti e le violente reazioni di discendevano da problemi di natura CP_2 economica connessi al pregresso esercizio di un'attività economica comune. Rilevava che le dichiarazioni delle figlie, rese in sede di esame testimoniale, avevano pienamente confermato la tesi dell'opponente, avendo le stesse precisato che le liti tra i genitori erano continue, in quanto il padre pretendeva che la madre lo accompagnasse in banca per firmare garanzie per le sue attività economiche e che, a fronte del rifiuto della moglie, aveva pure tentato il suicidio ed era stato CP_2
salvato dalla guardia costiera, ragione per cui la madre aveva ceduto alle richieste di sottoscrizione anche se poi addivenne alla decisione di separarsi. Pertanto, essendo la domanda di annullabilità esperita nei termini, il Giudice annullava la fideiussione nei suoi confronti.
4 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello quale Parte_1
procuratrice speciale di , con atto di citazione del 6.7.2020, al quale resisteva CP_4
, seppur regolarmente citato, rimaneva Controparte_1 Controparte_2
contumace.
In data 19 giugno 2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di annullabilità della fideiussione proposta da AR che secondo un consolidato indirizzo, in materia Controparte_1
di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte o da un terzo e risultante di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.
Deduce, pertanto, che il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 c.c. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo: di contro, laddove la determinazione della parte sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza un pregiudizio che oggettivamene si riveli idoneo a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte, non può ritenersi sussistere un vizio del consenso. Rileva che, alla luce delle risultanze probatorie, è indubbio che un clima di soggezione psicologica caratterizzasse l'ambiente familiare, tanto da risultare corretto affermare che nella fattispecie de quo si può riscontrare il c.d. timore reverenziale (o metus ab intrinseco), ipotesi che si verifica quando la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva da un comportamento della controparte, ma dalla considerazione di altre circostanze, tale da provocare all'interno del soggetto passivo un turbamento legato al rispetto nutrito nei confronti della controparte medesima, che incide sul processo formativo della volontà facendo venire meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata: sicché, il mero timore reverenziale, diversamente dalla violenza, non può in alcun caso condurre all'annullabilità del contratto.
L'appello è infondato.
5 È opportuno rammentare che, in materia di vizi del consenso, la violenza morale per costante opinione dottrinale e giurisprudenziale, è definita come la minaccia di un male ingiusto e notevole volto a estorcere il consenso di una parte e tale, secondo l'art. 1435 c,c., da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole avendo riguardo, in questa materia, all'età, al sesso, e alla condizione delle persone. Sotto effetto della violenza morale (la quale, come previsto dall'art. 1434 c.c., può essere esercitata anche da un soggetto differente rispetto alla controparte contrattuale), il contraente viene posto dinanzi all'alternativa tra subire un male o stipulare il contratto e, volontariamente, sceglie come male minore la conclusione il contratto.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, saldamente ancorato al dato codicistico, affinché si possa invocare la sussistenza del vizio in parola è necessario che la minaccia sia direttamente rivolta alla conclusione del contratto, sia in sé credibile e, quindi, in grado di impressionare il contraente minacciato- abbia a oggetto un male notevole diretto a colpire la persona o i beni del contraente o del suo coniuge o di un suo ascendente o discendente o di altre persone (art. 1436 c.c.) e sia ingiusta, in quanto funzionale all'ingiustificata lesione di un interesse altrui o all'esercizio di un diritto strumentalizzato per conseguire un vantaggio del tutto estraneo all'esercizio del diritto (art. 1438 c.c.).
Per contro, non costituisce minaccia idonea a provocare la caducazione del negozio la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti.
Tanto premesso, in questa sede trovano conferma le conclusioni a cui è giunto il
Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che le prospettazioni della hanno CP_1
trovato piena conferma nel corso del giudizio. In primo luogo, il riscontro è stato offerto dal contenuto dei messaggi di posta elettronica allegati alla denunzia sporta, sia pure alcuni anni dopo i fatti, da nei confronti del marito (in Controparte_1
relazione ad un ulteriore episodio, in cui bersaglio delle minacce era il proprio fratello , che bene illustrano la personalità disturbata, oltre che Persona_1
astiosa e aggressiva del Tali circostanze, poi, sono state confermate dalla CP_2
stessa in sede di sommarie informazioni. Decisive, infine, le testimonianze CP_1
delle figlie, sentite come testimoni, le quali hanno confermato la ricostruzione dei fatti compiuta dalla madre, evidenziando, in particolare, che il padre ( CP_2
6 ) aveva fatto leva sulla minaccia del suicidio al fine di ottenere la garanzia CP_2
bancaria dal proprio coniuge.
La minaccia del proprio suicidio ha costituito il mezzo usato dal per CP_2
esercitare una ingiusta pressione sulla moglie. Simile minaccia, apertamente e specificamente finalizzata a estorcere il consenso della moglie alla conclusione del contratto, è idonea a coartare ove si consideri, per un verso, che un gesto simile era già stato tentato in passato da e sventato grazie all'intervento di Controparte_2
terzi (la guardia costiera), così da apparire credibile e seria al soggetto passivo della violenza, e, sotto altro profilo, che l'attuazione della minaccia avrebbe arrecato conseguenze serie alla famiglia, giacché avrebbe privato del padre le quattro figlie della coppia, innanzi alle quale la minaccia era stata pronunziata, facendone peraltro ricadere la responsabilità morale sulla madre, in quanto apparente colpevole di non essere intervenuta ad alleviare il disagio economico del marito e, anzi, di aver espressamente negato il proprio appoggio.
Non può, allora, condividersi la tesi difensiva dell'istituto di credito appellante, laddove afferma che la fideiubente sia stata determinata da timori meramente interni o da personali valutazioni di convenienza, che peraltro non sono state concretamente prospettate dalla banca e non sono comunque ravvisabili in concreto: il pregiudizio minacciato – il suicidio – è certamente idoneo, oggettivamente, a condizionare la libera autodeterminazione del soggetto passivo della violenza, che alla fine accetta di stipulare un negozio – la fideiussione nella specie - proprio perché costituisce male minore oggettivamente, rispetto al suicidio del marito.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado, sul punto, deve essere confermata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha posto a carico della stessa le spese di CTU.
Il motivo non ha pregio, poiché la decisione è stata motivata adeguatamente dal primo giudice, che ha ricondotto la decisione alla mera circostanza che i saldi certificati dalla banca e quelli ricalcolati in sede giudiziale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
nulla sulle spese per la parte contumace e, stante l'ammissione della al Patrocinio a CP_1
spese dello Stato, vanno corrisposte in favore dell'IO.
7 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, nella contumacia di : Controparte_2
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e , avverso la sentenza n. 4899/2019, Controparte_1 Controparte_2
pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 8.11.2029;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'IO, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.500,00 oltre accessori.
3) visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
6.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 993/2020, posta in decisione in data 20.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
in persona del “ Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentata, a sua volta, dallo Parte_3 Parte_4
(c.f. e p.iva ), con sede in Messina, Via Antonio Bonsignore n. 1, in P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato, dott. , elettivamente Parte_5
domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f.
[...]
, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente C.F._1 all'avv. Andrea Aloi (C.F. ), CodiceFiscale_2
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(PA) in data 02/01/1966, con il patrocinio dell'Avv. LO BUE GIOVANNI e dall'Avv. e con elezione di domicilio in via in Palermo, via E. Notarbartolo n. 5,. . . presso il medesimo difensore;
APPELLATA
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4
in data 06/03/1959,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati atti di citazione al decreto ingiuntivo n. 1377/2016,
[...]
e convenivano in giudizio e per CP_1 Controparte_2 Controparte_3
essa avanti al Tribunale di Palermo. Controparte_4
Specificamente, esponeva: che la richiesta di emissione Controparte_1
impugnata rinveniva la sua ragione nella garanzia fideiussoria rilasciata in data
24.5.2011 sino alla concorrenza di € 115.000,00; che tale fideiussione era volta a garantire il finanziamento, pari ad € 50.000,00, concesso attraverso la linea di credito da in data 3.6.2011, alla società FIN.CA.RO s.r.l., il cui Controparte_3
legale rappresentante era il marito Sig. ; che, non avendo la società Controparte_2
adempiuto correttamente alle proprie obbligazione, il contratto di finanziamento veniva risolto a far data dal 9.10.2013 e, pertanto, la stessa rimaneva debitrice per la somma di € 89.963,09; che deduceva l'annullabilità del contratto di fideiussione per vizio del consenso, in particolare di violenza morale, esercitata da Controparte_2
ex coniuge di fatto già dal 2011, in ragione della coazione psicologica e delle intimidazioni messe in atto dallo stesso;
che, con riferimento al contro corrente, lamentava l'applicazione indebita dell'anatocismo e della commissioni di massimo scoperto;
mentre, con riferimento al contratto di finanziamento, stipulato per ripianare passività (in tesi) inesistenti perché derivanti dall'applicazione di clausole
2 nulle, rilevava la mancanza di causa in concreto e comunque la violazione della l.
108/96 in materia di usura.
Dal canto suo, deduceva: con riguardo al finanziamento, che Controparte_2
il contratto doveva ritenersi nullo perché di fatto stipulato per estinguere pregresse passività e, in ogni caso, che doveva procedersi al ricalcolo di quanto dovuto, attesa l'illegittimità dei tassi, sommando i corrispettivi ai moratori, in quanto superiori al tasso soglia;
per il contratto di conto corrente, che le clausole per le variazioni dei tassi di interesse dovevano ritenersi nulle in quanto non regolarmente pattuite, nonché
l'illegittimità della clausola anatocistica e della commissione di massimo scoperto.
Ritualmente costituitasi, la contestava quanto dedotto dagli opponenti e CP_5
chiedeva il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto.
Espletate le chieste prove orali e la CTU contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 4899 dell'8.11.2019, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione.
In motivazione, il Giudice di prime cure, fatta una premessa di ordine generale sul riparto dell'onere della prova, dava atto che la banca aveva prodotto tutta la documentazione contrattuale, completa delle relative condizioni e della sottoscrizione non disconosciuta del cliente e gli estratti conto relativi al conto corrente e agli affidamenti collegati, oltre che quella relativa ai contratti di mutuo. Quanto al conto corrente, rilevava che le clausole del contratto del gennaio 2008 relative ai tassi di interesse, così come modificate con l'accordo del 16.3.10 risultavano determinate, dunque valide nel rispetto degli artt. 1346 e 1418 c.c. prima ancora che dell'art. 117
TUB, così come determinata doveva considerarsi la pattuizione sulla commissione di massimo scoperto. Riscontrato, invece, l'arbitrario esercizio dello jus variandi, rideterminava il saldo finale pari ad € 64.248,42 a debito per il correntista.
Quanto al contratto di mutuo, riteneva infondate le eccezioni relative alla carenza della causa in concreto, evidenziando che, all'epoca della stipula del mutuo, il conto concorrente recava un saldo positivo e che, in ogni caso, l'ammontare dell'indebito riscontrato era ampiamente inferiore all'entità del capitale erogato, sicché (ove anche fosse tutto configurabile alla data di erogazione del mutuo, circostanza da escludersi) sarebbe stato comunque impossibile addivenire a un accoglimento della domanda di nullità. Precisava, poi, che un ipotetico accoglimento
3 della domanda di nullità con riferimento a tale profilo, se per un verso avrebbe comportato l'esclusione del debito per interessi a carico del mutuatario e l'obbligo per la banca di restituire quelli percepiti, per altro verso non eliderebbe comunque l'obbligo di restituzione del capitale con aumento dell'esposizione complessiva sul conto corrente. Avuto riguardo agli interessi di mora e corrispettivi, ne escludeva il superamento del tasso soglia mentre avendo il CTU riscontrato l'addebito di interessi compensativi in misura superiore a quella pattuita, per un totale complessivo di €
483,37, ricalcolava il debito residuo nella misura di € 15.348,02.
Concludeva che il credito complessivo della banca ammontava ad € 79.956,44
(tenendo conto sia del debito inerente al rapporto di conto corrente sia del finanziamento), a fronte di un credito azionato in sede monitoria pari a € 89.963,09 con una differenza, a favore della parte debitrice, pari a circa € 10.000,00, e conseguentemente che il decreto ingiuntivo andava revocato e sostituito da una pronuncia di condanna nei confronti dell'opponente al pagamento della CP_2
minor somma come determinata.
Infine, con riferimento alla opponente riteneva che effettivamente la CP_1
stessa avesse rilasciato la fideiussione in favore dell'allora coniuge in un periodo di pesantissima tensione psicologica a causa delle violenze e delle intimidazioni verbali a cui era sottoposta ad opera del coniuge. Sul punto, dava rilievo al quadro probatorio, tenendo conto sia della denuncia presentata sia dalle dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni testimoniali, avendo messo in evidenza che i contrasti e le violente reazioni di discendevano da problemi di natura CP_2 economica connessi al pregresso esercizio di un'attività economica comune. Rilevava che le dichiarazioni delle figlie, rese in sede di esame testimoniale, avevano pienamente confermato la tesi dell'opponente, avendo le stesse precisato che le liti tra i genitori erano continue, in quanto il padre pretendeva che la madre lo accompagnasse in banca per firmare garanzie per le sue attività economiche e che, a fronte del rifiuto della moglie, aveva pure tentato il suicidio ed era stato CP_2
salvato dalla guardia costiera, ragione per cui la madre aveva ceduto alle richieste di sottoscrizione anche se poi addivenne alla decisione di separarsi. Pertanto, essendo la domanda di annullabilità esperita nei termini, il Giudice annullava la fideiussione nei suoi confronti.
4 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello quale Parte_1
procuratrice speciale di , con atto di citazione del 6.7.2020, al quale resisteva CP_4
, seppur regolarmente citato, rimaneva Controparte_1 Controparte_2
contumace.
In data 19 giugno 2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di annullabilità della fideiussione proposta da AR che secondo un consolidato indirizzo, in materia Controparte_1
di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte o da un terzo e risultante di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.
Deduce, pertanto, che il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 c.c. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo: di contro, laddove la determinazione della parte sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza un pregiudizio che oggettivamene si riveli idoneo a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte, non può ritenersi sussistere un vizio del consenso. Rileva che, alla luce delle risultanze probatorie, è indubbio che un clima di soggezione psicologica caratterizzasse l'ambiente familiare, tanto da risultare corretto affermare che nella fattispecie de quo si può riscontrare il c.d. timore reverenziale (o metus ab intrinseco), ipotesi che si verifica quando la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva da un comportamento della controparte, ma dalla considerazione di altre circostanze, tale da provocare all'interno del soggetto passivo un turbamento legato al rispetto nutrito nei confronti della controparte medesima, che incide sul processo formativo della volontà facendo venire meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata: sicché, il mero timore reverenziale, diversamente dalla violenza, non può in alcun caso condurre all'annullabilità del contratto.
L'appello è infondato.
5 È opportuno rammentare che, in materia di vizi del consenso, la violenza morale per costante opinione dottrinale e giurisprudenziale, è definita come la minaccia di un male ingiusto e notevole volto a estorcere il consenso di una parte e tale, secondo l'art. 1435 c,c., da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole avendo riguardo, in questa materia, all'età, al sesso, e alla condizione delle persone. Sotto effetto della violenza morale (la quale, come previsto dall'art. 1434 c.c., può essere esercitata anche da un soggetto differente rispetto alla controparte contrattuale), il contraente viene posto dinanzi all'alternativa tra subire un male o stipulare il contratto e, volontariamente, sceglie come male minore la conclusione il contratto.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, saldamente ancorato al dato codicistico, affinché si possa invocare la sussistenza del vizio in parola è necessario che la minaccia sia direttamente rivolta alla conclusione del contratto, sia in sé credibile e, quindi, in grado di impressionare il contraente minacciato- abbia a oggetto un male notevole diretto a colpire la persona o i beni del contraente o del suo coniuge o di un suo ascendente o discendente o di altre persone (art. 1436 c.c.) e sia ingiusta, in quanto funzionale all'ingiustificata lesione di un interesse altrui o all'esercizio di un diritto strumentalizzato per conseguire un vantaggio del tutto estraneo all'esercizio del diritto (art. 1438 c.c.).
Per contro, non costituisce minaccia idonea a provocare la caducazione del negozio la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti.
Tanto premesso, in questa sede trovano conferma le conclusioni a cui è giunto il
Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che le prospettazioni della hanno CP_1
trovato piena conferma nel corso del giudizio. In primo luogo, il riscontro è stato offerto dal contenuto dei messaggi di posta elettronica allegati alla denunzia sporta, sia pure alcuni anni dopo i fatti, da nei confronti del marito (in Controparte_1
relazione ad un ulteriore episodio, in cui bersaglio delle minacce era il proprio fratello , che bene illustrano la personalità disturbata, oltre che Persona_1
astiosa e aggressiva del Tali circostanze, poi, sono state confermate dalla CP_2
stessa in sede di sommarie informazioni. Decisive, infine, le testimonianze CP_1
delle figlie, sentite come testimoni, le quali hanno confermato la ricostruzione dei fatti compiuta dalla madre, evidenziando, in particolare, che il padre ( CP_2
6 ) aveva fatto leva sulla minaccia del suicidio al fine di ottenere la garanzia CP_2
bancaria dal proprio coniuge.
La minaccia del proprio suicidio ha costituito il mezzo usato dal per CP_2
esercitare una ingiusta pressione sulla moglie. Simile minaccia, apertamente e specificamente finalizzata a estorcere il consenso della moglie alla conclusione del contratto, è idonea a coartare ove si consideri, per un verso, che un gesto simile era già stato tentato in passato da e sventato grazie all'intervento di Controparte_2
terzi (la guardia costiera), così da apparire credibile e seria al soggetto passivo della violenza, e, sotto altro profilo, che l'attuazione della minaccia avrebbe arrecato conseguenze serie alla famiglia, giacché avrebbe privato del padre le quattro figlie della coppia, innanzi alle quale la minaccia era stata pronunziata, facendone peraltro ricadere la responsabilità morale sulla madre, in quanto apparente colpevole di non essere intervenuta ad alleviare il disagio economico del marito e, anzi, di aver espressamente negato il proprio appoggio.
Non può, allora, condividersi la tesi difensiva dell'istituto di credito appellante, laddove afferma che la fideiubente sia stata determinata da timori meramente interni o da personali valutazioni di convenienza, che peraltro non sono state concretamente prospettate dalla banca e non sono comunque ravvisabili in concreto: il pregiudizio minacciato – il suicidio – è certamente idoneo, oggettivamente, a condizionare la libera autodeterminazione del soggetto passivo della violenza, che alla fine accetta di stipulare un negozio – la fideiussione nella specie - proprio perché costituisce male minore oggettivamente, rispetto al suicidio del marito.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado, sul punto, deve essere confermata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha posto a carico della stessa le spese di CTU.
Il motivo non ha pregio, poiché la decisione è stata motivata adeguatamente dal primo giudice, che ha ricondotto la decisione alla mera circostanza che i saldi certificati dalla banca e quelli ricalcolati in sede giudiziale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
nulla sulle spese per la parte contumace e, stante l'ammissione della al Patrocinio a CP_1
spese dello Stato, vanno corrisposte in favore dell'IO.
7 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, nella contumacia di : Controparte_2
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e , avverso la sentenza n. 4899/2019, Controparte_1 Controparte_2
pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 8.11.2029;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'IO, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.500,00 oltre accessori.
3) visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
6.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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