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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata , Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(da sposata Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
), , , , Persona_1 Parte_7 Persona_2 Persona_1
, , con l'avvocato Bruno Troya Parte_8 Parte_9
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti: hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato a [...]
PO RU (Mantova) il 31.5.1885, e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Gli odierni ricorrenti sono tutti discendenti diretti di nato a [...] il [...] da e Persona_3 Persona_4 Per_5
(doc. 1). 2) Posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, ai sensi dell'art.1, comma 36,
[...] della legge 206 del 26.11.2021, di modifica del comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17.02.2017 n. 13, dal 22 giugno 2022 la competenza territoriale del presente processo va radicata presso il Tribunale di
Brescia, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, avuto riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano, nel Comune di PO RU (MN) e, pertanto, nel Distretto di Corte
d'Appello di Brescia. 3) L'avo dopo essere emigrato in Brasile, si era coniugato con Persona_3
in data 30 aprile 1905 (doc. 2). Morirà in Brasile il 29 dicembre 1957 (doc.3) senza Controparte_2
mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come attestato dalla Certificazione Negativa di
Naturalizzazione (doc.4), avendo trasmesso così la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio
, nato l'[...] (doc. 5), cittadino italiano in quanto figlio di cittadino italiano, Persona_6
sposatosi con il 20 ottobre 1928 (doc. 6). 4) Dal matrimonio tra Persona_7 Persona_8 e nasceva, in data 15 dicembre 1941, il figlio (doc.7), il quale Persona_7 Persona_9
contraeva matrimonio con il 16 aprile 1966 (doc.8). 5) Da questo matrimonio nascono Persona_10
due figli, e da cui discendono due distinte linee. La linea Persona_11 Persona_12
di discendenza di 6) In data 20 agosto 1966, nasceva Persona_11 Persona_11
(doc. 9), la quale, in data 23 settembre 1983, nubile e minorenne, dava alla luce una figlia, odierna ricorrente: (doc. 10). 7) contraeva matrimonio con Parte_6 Pt_6 [...]
, in data 2 settembre 2002, adottando il nome completo di Per_1 Persona_1
(doc. 11). 8) e hanno quattro figli, tutti ricorrenti:
[...] Pt_6 Per_1 Parte_8
nata il [...] (doc. 12); , nata il [...]
[...] Persona_1
(doc. 13); , nata il [...] (doc. 14) e , nato Parte_7 Persona_2 il 12 ottobre 2017 (doc. 15). 9) Dall'unione tra e (i quali Persona_11 Parte_10
formalizzeranno in matrimonio posteriormente, in data 22 settembre 2000 - doc. 16), nasceva, in data 21 febbraio 1987, la seconda figlia, anch'ella ricorrente, Parte_1
(doc. 17) la quale, a seguito del matrimonio con in data 26 luglio 2014, è passata Parte_11 ad usare l'attuale nome completo di (doc. 18). 10) In data 18 febbraio Parte_12
1998 nasceva la seconda figlia della coppia e ossia, , Per_11 Pt_10 Parte_9
odierna ricorrente (doc. 19). La linea di discendenza di 11) In data 16 novembre Persona_12
1968 nasceva il secondo figlio della coppia , ossia, Persona_9 Persona_10 Persona_12
(doc. 20). 12) contraeva matrimonio con il 28 aprile 1990 Persona_12 Persona_13
(doc. 21). 13) Da questo matrimonio nasceva, in data 17 settembre 1990, la figlia e odierna ricorrente
(doc. 22). 14) contraeva matrimonio con Parte_3 Parte_3 Persona_14
il 23 marzo 2013 (doc. 23), generando, in data 12 marzo 2014, l'odierno ricorrente
[...] [...]
(doc. 24). 15) Dall'unione tra la ricorrente e Parte_4 Parte_3
nasceva, in data 6 ottobre 2020, la figlia e odierna Persona_15
ricorrente (doc. 25 e doc. 26)”. Parte_5
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 1 Persona_3
fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che (da sposata , Parte_1 Parte_1 Parte_12 Pt_3
(da sposata
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
), , , Persona_1 Parte_7 Persona_2 Persona_1
, , sono cittadini italiani.
[...] Parte_8 Parte_9
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 5.6.25
Il giudice
Christian Colombo