CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17973/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
A.t.e.r. Provincia Di Roma Azienda Territoriale Per L'Ediliz - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Ariccia - Via Cardinale Flavio Chigi 12 00072 Ariccia RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di AR - Piazza Santa Eurosia 1 00076 AR RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240237551736000 IMU 2015
- sul ricorso n. 19202/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ater Provincia Di Roma - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240237551736000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistenti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, iscritti, rispettivamente, al n. 17873/24 ed al n. 19902/24 RG, dal contenuto identico, entrambi ritualmente notificati il 22 novembre 2024 all'Agenzia delle Entrate- SC (di seguito ER)
l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma (di seguito ATER) impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensione ex art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/1992,
l'annullamento totale, ovvero, in subordine, la disapplicazione di interessi e sanzioni con vittoria di spese - la cartella di pagamento n. 097 2024 02375517 36/000, notificata in data 26 settembre 2024, per un importo complessivo di € 498.870,39 (comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica) limitatamente all'omesso pagamento dell'IMU, a beneficio del Comune di AR (ente impositore) per un importo complessivo di euro 485.025,00, in base ad avvisi di accertamento mai notificati, relativi agli esercizi di imposta 2015, 2016,
2017 e 2018.
A sostegno del ricorso l'ATER eccepiva la prescrizione e/o decadenza dei pretesi crediti risalenti agli anni compresi tra il 2015 ed il 2018, la nullità della cartella per omessa allegazione dei documenti giustificativi delle pretese erariali, il mancato riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista per gli immobili destinati ad alloggi sociali e/o occupati abusivamente, la insussistenza dei presupposti per il pagamento del tributo e, comunque, la illegittimità di sanzioni irrogate ed interessi applicati.
Si costituiva in data 21 gennaio 2025 e resisteva in giudizio l'ER, chiedendo che, previo rigetto della sospensiva, fosse dichiarata la inammissibilità per tardività del ricorso avversario di cui, comunque, eccepiva la nullità per genericità e/o indeterminatezza con contestuale richiesta di integrazione del contraddittorio ex artt. 14 d.lgs. n. 546/1992 e 102 cpc, nei confronti dei soggetti terzi, definiti litisconsorti necessari, quali il
Comune di AR, il Comune di Ariccia, la Corte di Giustizia tributaria (di seguito CGT ) di 2° grado del
Lazio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF); nel merito l'ER eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle attività dell'ente impositore, sollecitava il rigetto del ricorso per infondatezza e, comunque, chiedeva di essere manlevata dai soggetti terzi sopra indicati che provvedeva a chiamare in causa con atto notificato il 21 gennaio 2025, il tutto con vittoria di spese.
Si costituivano, rispettivamente, in data 21 marzo 2025 il Comune di AR – che eccepiva, anche esso, la inammissibilità ed improcedibilità, per tardività, del ricorso di ATER di cui, in ogni caso, chiedeva il rigetto nel merito con vittoria di spese - nonché, con difesa congiunta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF) – Dipartimento della Giustizia tributaria- Segreteria della Corte di Giustizia tributaria (CGT) di 2° grado del Lazio che interveniva in giudizio in data 4 settembre 2025 , eccependo, in via principale, il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la inammissibilità del ricorso di ATER di cui, comunque, sollecitava il rigetto con vittoria di spese.
Il Comune di Ariccia restava contumace.
All'udienza del 26 settembre 2025 la Corte, in composizione collegiale, previa riunione del giudizio n.
19902/24 RG a quello portante, iscritto al n. 17973/24 RG, rigettava con ordinanza n. 2652/2025 l'istanza di sospensiva della ricorrente.
All'esito della successiva udienza del 28 novembre 2025 – in cui tutte le parti si riportavano ai rispettivi scritti
- il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (doppio) ricorso di ATER Roma – che era limitato e circoscritto alla contestazione dell'IMU richiesta dal
Comune di AR - va dichiarato inammissibile per tardività ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992. All'uopo occorre ricordare che - per una parte - la cartella n. 097 2024 02375517 36/000,oggetto del presente giudizio, non è stata impugnata da ATER e ciò con riferimento sia alla richiesta di pagamento di euro 3.177,00 per tributi coattivi dell'anno 2023 a favore del Comune di Ariccia, sia alla richiesta di pagamento di euro
10.662,54 per il mancato versamento, nell'anno 2023, del contributo unificato, in favore della CGT di 2° grado del Lazio, per l'iscrizione a ruolo di quattro procedimenti giudiziari tributari (RGA n.1521, 3354, 3377
e 5400 dell'anno 2023).
Ciò premesso, la Corte non può esimersi dal rilevare che gli avvisi di accertamento IMU (ente impositore, il Comune di AR), presupposti alla cartella di pagamento impugnata, sono stati tutti notificati all'ATER in data 11 dicembre 2020 e mai impugnati, sicchè il (doppio) ricorso, proposto da quest'ultima e notificato all'ER il 22 novembre 2024 è palesemente ed irrimediabilmente tardivo.
La declaratoria di inammissibilità preclude al Collegio l'esame del merito della controversia e di ogni altra questione sollevata da parte ricorrente in relazione alla cartella ed al rapporto con il Comune di AR.
Con riferimento alla posizione degli altri soggetti chiamati in causa da ER, ma del tutto estranei alla domanda di parte ricorrente, la Corte osserva quanto segue.
I crediti erariali del Comune di Ariccia e del MEF- CGT di 2° grado del Lazio, portati dalla cartella esattoriale sub iudice, non sono stati impugnati da ATER avanti a questa Corte e sul punto non vi è, quindi, né domanda né contenzioso.
***
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo - seguono la soccombenza di ATER della Provincia di Roma nei confronti di ER e del Comune di AR.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra ATER ed il MEF- Segreteria della CGT di 2° grado del
Lazio in quanto, nei confronti di quest'ultimo soggetto, chiamato in causa da ER, parte ricorrente non aveva formulato alcuna domanda o alcun motivo di impugnazione.
L'ER deve, a sua volta, essere condannata a rifondere le spese di giudizio al MEF- Segreteria della CGT di 2° grado del Lazio, soggetto ingiustificatamente chiamato in causa, vista la carenza di interesse di ER ad evocarlo in giudizio, stante la totale mancanza di domande di ATER verso la CGT e in presenza di un evidente difetto di legittimazione passiva ad causam di quest'ultima.
Nulla per le spese relative al Comune di Ariccia, contumace.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso di ATER della Provincia di Roma;
2) condanna ATER della Provincia di Roma a rifondere le spese di lite, liquidate rispettivamente:
a)in favore dell'Agenzia delle Entrate-SC (ER) nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) per compensi oltre accessori di legge, con distrazione a beneficio dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi procuratore antistatario;
b) in favore del Comune di AR nella stessa misura indicata sub 2 a);
3)compensa le spese tra l'ATER ed il MEF- Corte di Giustizia tributaria (CGT) di 2° grado del Lazio;
4) condanna l'Agenzia delle Entrate- SC (ER) a rifondere al MEF- Segreteria della Corte di
Giustizia tributaria (CGT) di 2° grado del Lazio, soggetto chiamato in causa sine titulo, le spese di lite, liquidate d'ufficio, in mancanza di notula, in euro 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti;
5) nulla per le spese relative al Comune di Ariccia, contumace.
Roma 28 novembre 2025 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17973/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
A.t.e.r. Provincia Di Roma Azienda Territoriale Per L'Ediliz - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Ariccia - Via Cardinale Flavio Chigi 12 00072 Ariccia RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di AR - Piazza Santa Eurosia 1 00076 AR RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240237551736000 IMU 2015
- sul ricorso n. 19202/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ater Provincia Di Roma - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240237551736000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistenti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, iscritti, rispettivamente, al n. 17873/24 ed al n. 19902/24 RG, dal contenuto identico, entrambi ritualmente notificati il 22 novembre 2024 all'Agenzia delle Entrate- SC (di seguito ER)
l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma (di seguito ATER) impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensione ex art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/1992,
l'annullamento totale, ovvero, in subordine, la disapplicazione di interessi e sanzioni con vittoria di spese - la cartella di pagamento n. 097 2024 02375517 36/000, notificata in data 26 settembre 2024, per un importo complessivo di € 498.870,39 (comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica) limitatamente all'omesso pagamento dell'IMU, a beneficio del Comune di AR (ente impositore) per un importo complessivo di euro 485.025,00, in base ad avvisi di accertamento mai notificati, relativi agli esercizi di imposta 2015, 2016,
2017 e 2018.
A sostegno del ricorso l'ATER eccepiva la prescrizione e/o decadenza dei pretesi crediti risalenti agli anni compresi tra il 2015 ed il 2018, la nullità della cartella per omessa allegazione dei documenti giustificativi delle pretese erariali, il mancato riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista per gli immobili destinati ad alloggi sociali e/o occupati abusivamente, la insussistenza dei presupposti per il pagamento del tributo e, comunque, la illegittimità di sanzioni irrogate ed interessi applicati.
Si costituiva in data 21 gennaio 2025 e resisteva in giudizio l'ER, chiedendo che, previo rigetto della sospensiva, fosse dichiarata la inammissibilità per tardività del ricorso avversario di cui, comunque, eccepiva la nullità per genericità e/o indeterminatezza con contestuale richiesta di integrazione del contraddittorio ex artt. 14 d.lgs. n. 546/1992 e 102 cpc, nei confronti dei soggetti terzi, definiti litisconsorti necessari, quali il
Comune di AR, il Comune di Ariccia, la Corte di Giustizia tributaria (di seguito CGT ) di 2° grado del
Lazio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF); nel merito l'ER eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle attività dell'ente impositore, sollecitava il rigetto del ricorso per infondatezza e, comunque, chiedeva di essere manlevata dai soggetti terzi sopra indicati che provvedeva a chiamare in causa con atto notificato il 21 gennaio 2025, il tutto con vittoria di spese.
Si costituivano, rispettivamente, in data 21 marzo 2025 il Comune di AR – che eccepiva, anche esso, la inammissibilità ed improcedibilità, per tardività, del ricorso di ATER di cui, in ogni caso, chiedeva il rigetto nel merito con vittoria di spese - nonché, con difesa congiunta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF) – Dipartimento della Giustizia tributaria- Segreteria della Corte di Giustizia tributaria (CGT) di 2° grado del Lazio che interveniva in giudizio in data 4 settembre 2025 , eccependo, in via principale, il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la inammissibilità del ricorso di ATER di cui, comunque, sollecitava il rigetto con vittoria di spese.
Il Comune di Ariccia restava contumace.
All'udienza del 26 settembre 2025 la Corte, in composizione collegiale, previa riunione del giudizio n.
19902/24 RG a quello portante, iscritto al n. 17973/24 RG, rigettava con ordinanza n. 2652/2025 l'istanza di sospensiva della ricorrente.
All'esito della successiva udienza del 28 novembre 2025 – in cui tutte le parti si riportavano ai rispettivi scritti
- il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (doppio) ricorso di ATER Roma – che era limitato e circoscritto alla contestazione dell'IMU richiesta dal
Comune di AR - va dichiarato inammissibile per tardività ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992. All'uopo occorre ricordare che - per una parte - la cartella n. 097 2024 02375517 36/000,oggetto del presente giudizio, non è stata impugnata da ATER e ciò con riferimento sia alla richiesta di pagamento di euro 3.177,00 per tributi coattivi dell'anno 2023 a favore del Comune di Ariccia, sia alla richiesta di pagamento di euro
10.662,54 per il mancato versamento, nell'anno 2023, del contributo unificato, in favore della CGT di 2° grado del Lazio, per l'iscrizione a ruolo di quattro procedimenti giudiziari tributari (RGA n.1521, 3354, 3377
e 5400 dell'anno 2023).
Ciò premesso, la Corte non può esimersi dal rilevare che gli avvisi di accertamento IMU (ente impositore, il Comune di AR), presupposti alla cartella di pagamento impugnata, sono stati tutti notificati all'ATER in data 11 dicembre 2020 e mai impugnati, sicchè il (doppio) ricorso, proposto da quest'ultima e notificato all'ER il 22 novembre 2024 è palesemente ed irrimediabilmente tardivo.
La declaratoria di inammissibilità preclude al Collegio l'esame del merito della controversia e di ogni altra questione sollevata da parte ricorrente in relazione alla cartella ed al rapporto con il Comune di AR.
Con riferimento alla posizione degli altri soggetti chiamati in causa da ER, ma del tutto estranei alla domanda di parte ricorrente, la Corte osserva quanto segue.
I crediti erariali del Comune di Ariccia e del MEF- CGT di 2° grado del Lazio, portati dalla cartella esattoriale sub iudice, non sono stati impugnati da ATER avanti a questa Corte e sul punto non vi è, quindi, né domanda né contenzioso.
***
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo - seguono la soccombenza di ATER della Provincia di Roma nei confronti di ER e del Comune di AR.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra ATER ed il MEF- Segreteria della CGT di 2° grado del
Lazio in quanto, nei confronti di quest'ultimo soggetto, chiamato in causa da ER, parte ricorrente non aveva formulato alcuna domanda o alcun motivo di impugnazione.
L'ER deve, a sua volta, essere condannata a rifondere le spese di giudizio al MEF- Segreteria della CGT di 2° grado del Lazio, soggetto ingiustificatamente chiamato in causa, vista la carenza di interesse di ER ad evocarlo in giudizio, stante la totale mancanza di domande di ATER verso la CGT e in presenza di un evidente difetto di legittimazione passiva ad causam di quest'ultima.
Nulla per le spese relative al Comune di Ariccia, contumace.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso di ATER della Provincia di Roma;
2) condanna ATER della Provincia di Roma a rifondere le spese di lite, liquidate rispettivamente:
a)in favore dell'Agenzia delle Entrate-SC (ER) nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) per compensi oltre accessori di legge, con distrazione a beneficio dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi procuratore antistatario;
b) in favore del Comune di AR nella stessa misura indicata sub 2 a);
3)compensa le spese tra l'ATER ed il MEF- Corte di Giustizia tributaria (CGT) di 2° grado del Lazio;
4) condanna l'Agenzia delle Entrate- SC (ER) a rifondere al MEF- Segreteria della Corte di
Giustizia tributaria (CGT) di 2° grado del Lazio, soggetto chiamato in causa sine titulo, le spese di lite, liquidate d'ufficio, in mancanza di notula, in euro 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti;
5) nulla per le spese relative al Comune di Ariccia, contumace.
Roma 28 novembre 2025 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei