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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4610/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Bruno Giraldi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Bruno Giraldi;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2024 e hanno Parte_1 CP_1 adito l'intestato Tribunale affinché dichiari ef imonio da essi contratto in Livorno il 08.09.2001 alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati i figli il 16.07.1999 ed l 07.12.2005 e che esse si sono separate consensualmente Per_1 Per_2 nel procedimento iscritto al n. RG 1051/2018.
Con decreto del 09/12/2024 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 20.02.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorso, depositato in data 30.11.2024, è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 08.09.2001 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2001 Parte 1 n. 183.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo ciascuno autosufficiente: il sig. è prossimo alla pensione e la sig.ra è Parte_1 CP_1 attualmente (lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 01.10.2024);
2) I figli continueranno a convivere con la madre nella abitazione sita in Per_2 Per_1
Livorno via dei Sette Santi 1;
3) In ragione del reddito da lavoro della sig.ra e del fatto che il figlio , CP_1 Per_1 residente con la stessa è percettore di reddi to al mantenimento i ed a parte del sig. passa da euro 1.200,00 ad euro 700,00. Per_1 Per_2 Parte_1
4) Il contributo resterà di euro 700,00 anche quando andrà a vivere altrove sempre Per_1 che conviva ancora con la madre senza essere economicamente autosufficiente. Per_2
Qua tabilisca altrove la sua residenza, anche per motivi di studio, e non sia Per_2 economi autosufficiente la somma di euro 350,00 verrà versata direttamente alla stessa. Il contributo cesserà definitivamente quando entrambi i figli non abiteranno più in casa con la madre;
5) I coniugi non hanno in comproprietà alcun bene immobile o mobile.
6) Le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate tra i coniugi, qualora gli stessi non siano in grado di farvi fronte personalmente, verranno sostenute dai coniugi al 50 % ad eccezione degli studi universitari della figlia i cui si farà onere per intero Per_2 il padre . Pt_1 7) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno verso l'altro dal punto di vista patrimoniale.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 13.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4610/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Bruno Giraldi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Bruno Giraldi;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2024 e hanno Parte_1 CP_1 adito l'intestato Tribunale affinché dichiari ef imonio da essi contratto in Livorno il 08.09.2001 alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati i figli il 16.07.1999 ed l 07.12.2005 e che esse si sono separate consensualmente Per_1 Per_2 nel procedimento iscritto al n. RG 1051/2018.
Con decreto del 09/12/2024 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 20.02.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorso, depositato in data 30.11.2024, è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 08.09.2001 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2001 Parte 1 n. 183.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo ciascuno autosufficiente: il sig. è prossimo alla pensione e la sig.ra è Parte_1 CP_1 attualmente (lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 01.10.2024);
2) I figli continueranno a convivere con la madre nella abitazione sita in Per_2 Per_1
Livorno via dei Sette Santi 1;
3) In ragione del reddito da lavoro della sig.ra e del fatto che il figlio , CP_1 Per_1 residente con la stessa è percettore di reddi to al mantenimento i ed a parte del sig. passa da euro 1.200,00 ad euro 700,00. Per_1 Per_2 Parte_1
4) Il contributo resterà di euro 700,00 anche quando andrà a vivere altrove sempre Per_1 che conviva ancora con la madre senza essere economicamente autosufficiente. Per_2
Qua tabilisca altrove la sua residenza, anche per motivi di studio, e non sia Per_2 economi autosufficiente la somma di euro 350,00 verrà versata direttamente alla stessa. Il contributo cesserà definitivamente quando entrambi i figli non abiteranno più in casa con la madre;
5) I coniugi non hanno in comproprietà alcun bene immobile o mobile.
6) Le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate tra i coniugi, qualora gli stessi non siano in grado di farvi fronte personalmente, verranno sostenute dai coniugi al 50 % ad eccezione degli studi universitari della figlia i cui si farà onere per intero Per_2 il padre . Pt_1 7) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno verso l'altro dal punto di vista patrimoniale.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 13.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai