Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 22020\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22020\2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura allegata in Parte_1 C.F._1 atti dall'avv. Pellegrino Cavuoto (C.F. elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Benevento alla Via Ennio Goduti – Pal. Parte_2
ATTORE
contro
(C.F. P. IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura allegata in atti dall'Avv. Giuseppe Galgano (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio lo studio sito in Napoli alla Via C.F._3
C. Console n. 3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.02.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertato che le richieste di
[...] Controparte_2 sono ingiustificate sia rispetto agli importi già versati e sia, soprattutto, perché, all'attualità, il prima ed CP_3 [...] oggi non hanno ritenuto di dover compiutamente indicare le ragioni dei loro crediti mediante la esibizione delle CP_2 fatture e delle relative bolle di accompagnamento comprovanti la effettiva consegna dei suddetti medicinali in favore dell'attore, in via principale, accertare il presunto credito preteso dalla convenuta;
2)- accertato che il ha regolarmente versato le Pt_1 somme per le quali rilasciava titoli cambiari ancora in possesso di , ordinarne la restituzione;
3)- accertato che, CP_3 durante lo svolgimento dei predetti rapporti negoziali, sono stati applicati i tassi d'interesse debitori in misura ultralegale senza apposita convenzione scritta, dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione dell'art. 1284 c.c.;4) accertato che durante lo svolgimento dei predetti rapporti negoziali, sono stati applicati i tassi d'interesse debitori in misura superiore al tasso soglia antiusura, dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione della Legge 108/96; 5) - accertato che, durante lo svolgimento dei predetti rapporti negoziali, è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., escludendo, peraltro, qualsiasi forma di anatocismo equitativo (Cass. Sez. Unite n. 24418 del 2/12/2010); 5) accertato che in ogni caso, parte convenuta ha calcolato il tasso di interesse senza tener conto delle dilazioni stabilite dai cedenti in favore della ceduta, rideterminare lo stesso così come pattuito dagli originari contraenti;
- 6) accertato che, durante lo svolgimento dei predetti rapporti negoziali, è stata applicata la Commissione Massimo Scoperto, dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione degli artt. 116 e 117 T.U. 385/93 (mancanza di specifica pattuizione in forma scritta); - 7) accertato che, durante lo svolgimento dei predetti rapporti negoziali, sono state continuativamente applicate spese di varia natura, dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione degli artt. 116 e 117 T.U. 385/93 (mancanza di specifica pattuizione in forma scritta); - 8) accertato che, durante lo svolgimento dei predetti rapporti negoziali, è stata applicata la arbitraria antergazione e postergazione della decorrenza degli interessi mediante applicazione di un arbitrario sistema di valute, dichiarare la nullità della relativa clausola per violazione dell'art. 1284 c.c. e mancanza del richiesto requisito della forma scritta: - 9) accertato, in ogni caso, che durante lo svolgimento dei predetti rapporti negoziali, la convenuta banca ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarare la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto, e delle condizioni praticate alla correntista in violazione dei citati articoli;
- 10) stante la dichiaranda nullità di tutte le clausole (descritte in narrativa) oggetto della presente domanda giudiziale, dichiarare non dovuto il credito preteso dal convenuto;
11) accertare, sulla CP_4 base della dichiaranda nullità di tutte le clausole (descritte in narrativa) oggetto della presente domanda giudiziale, l'esatto importo dei saldi dei rapporti di oggetto della presente domanda giudiziale, 12) e per l'effetto dichiarare a quale delle due parti (debitore ceduto nel contratto di factoring o istituto convenuto) spetti il credito di tali saldi alle date indicate in narrativa
e/o a quella di emissione della relativa sentenza;
-13) ove l'adito Tribunale accertasse la titolarità del credito, riveniente dei predetti rapporti negoziali, a favore del debitore ceduto attore, dichiarare estinti i debiti contratti con i rapporti de quibus, condannando l' al pagamento di tutte le somme eccedenti, o,14) in via gradata, condannare il convenuto a CP_4 CP_4 ricalcolare l'esatto saldo dei rapporti di dare e avere dalle date indicate in narrativa alla data della promulgazione della
2 sentenza, avuto riguardo a quanto nella stessa statuito dall'adito Tribunale;
- 15) condannare il convenuto al CP_4 risarcimento del danno subito da parte attrice a causa della palese violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, danno eventualmente anche quantificabile nell'importo pari al totale di tutte le somme illegittimamente pagate dall'attore sulla base di clausole nulle ma applicate ad esclusivo vantaggio del convenuto . Detto risarcimento potrà CP_4 essere liquidato anche in via equitativa;
-16) in via del tutto residuale, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte o parte delle domande precedenti, condannare il convenuto , sulla base di quanto lucrato in applicazione di CP_4 clausole contrattuali illecite e/o nulle come meglio indicate in narrativa, alla restituzione di tutto quanto ottenuto a titolo di indebito arricchimento ai danni di parte attrice.
A sostegno di ciò, l'attore premetteva di essere titolare di una farmacia rurale presso Casalduni e di rifornirsi abitualmente dei medicinali necessaria all'attività presso le ditte Controparte_5
e FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.r.l. con le quali intratteneva rapporti di commerciali di lunga data
[...]
e beneficiava di agevolazioni e dilazioni nel pagamento della merce.
Dette fornitrici con contratto di factoring del 2012 cedevano in blocco i crediti da esse vantati presenti e futuri (per le forniture a venire) alla la quale, all'esito di diverse vicende Controparte_6 societarie, veniva infine incorporata nell'odierna convenuta Controparte_2
Il a seguito della cessione in blocco, era costretto a negoziare con la cessionaria nuovi termini di Pt_1 dilazione rispetto a quelli già concordati con i cedenti nonché a stabilire un contratto di tipo para-bancario che prevedeva una serie di oneri in capo al tesso, addebiti per effetto di clausole vessatorie e mai Pt_1 sottoscritte o autorizzate dal debitore e in aperta violazione delle pattuizioni commerciali precedenti.
Rappresentava, altresì, che: a far data dall'anno 2013 e fino al 31.12.2015, corrispondeva in favore della cessionaria rilevanti importi e che, ciò nonostante, la con r.a.r. del Controparte_6
10.03.2016 e del 13.04.2016, chiedeva il pagamento di € 98.305,78 per la posizione Farmaceutici
S.V.I.M.A. S.r.l. e di € 112.783,42 per la posizione che al solo fine di Controparte_5 evitare un ingiusto contenzioso giudiziario, provvedeva al pagamento alla quale factor di CP_3 importi mensili complessivamente pari, all'attualità, ad euro 100mila circa;
che la , nelle Controparte_1 more subentrata alla in virtù varie vicende successorie, con r.a.r. del 24.08.2021, Controparte_7 chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro 56.681,22 per i crediti presunti di Farmaceutici
S.V.I.M.A. S.r.l. ed € 77.086,62 per i crediti presunti di che le richieste Controparte_5 sono ingiustificate sia rispetto agli importi già versati e sia, soprattutto, perché ad oggi, il CP_3 prima ed oggi non hanno ritenuto di dover compiutamente indicare le ragioni dei loro Controparte_2 crediti mediante la esibizione delle fatture e delle relative bolle di accompagnamento comprovanti l'effettiva consegna dei medicinali asseritamente forniti in favore dell'attore; che le richieste sono illegittime avendo la Banca applicato tassi d'interesse debitori in misura ultralegale senza apposita convenzione scritta.
Concludeva, quindi, come sopra.
3 Si costituiva e resisteva in giudizio la quale contestava in fatto ed in diritto tutto Controparte_2 quanto dedotto dagli attori.
In particolare, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c.
Nel merito, chiedeva rigettarsi tutte le domande, con vittoria di spese e condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite.
Il giudice, verificata la ritualità della costituzione, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., nominava in data 24.06.2022 la dott.ssa conferendole l'incarico di TU contabile la quale rassegnava le Per_1 proprie conclusioni in data 11.11.2022.
Successivamente, in data 24.01.2023 veniva assunto interrogatorio formale dell'attore . Parte_1
All'esito di numerosi rinvii, la causa veniva, infine, riservata in decisione in data 21.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, non è pregevole di accoglimento l'eccezione formulata da in Controparte_1 ordine all' inammissibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 163, comma 2 n. 3 e 4, c.p.c.
Nel caso di specie la domanda formulata nell'atto di citazione dal specifica la natura ed il titolo Pt_1 della richiesta, indicando e precisando l'oggetto della pretesa stessa, e specifica la posizione assunta dall'attore sui fatti rappresentati in giudizio.
Risultano chiari sia il petitum (accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito) e che la causa petendi.
Passando al merito della causa, la domanda spiegata da parte attorea va rigettata.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., da un lato, che sussista un rapporto di fornitura tra FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.r.l., e;
Controparte_5 Parte_1 dall'altro, che la oggi per effetto delle vicende successorie Parte_3 Controparte_1 succitate, abbia stipulato un contratto di factoring con FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.r.l. e
[...] circostanza, si ribadisce, non disconosciuta dalle parti. Controparte_5
Nelle comunicazioni di avvenuta cessione del credito, non disconosciute dall'attore, risultano precisate altresì le fatture a cui i crediti ceduti si riferiscono
Costituisce circostanza pacifica tra le parti, altresì, che delle dette cessioni del credito il bbia avuto Pt_1 comunicazione.
Circostanze, queste, oggetto di dichiarazioni anche in sede di interrogatorio formale dall'attore e da assumere, quindi, con valore confessorio.
Posta, dunque, l'esistenza del contratto di factoring, la domanda attorea è tesa ad accertare la esatta quantificazione del debito dovuto alla società cessionaria, attesa la asserita estinzione parziale dello stesso
(in ordine al pagamento di taluni importi mensili per circa € 100.000,00), nonché a seguito della epurazione delle voci illegittime derivanti da un contratto “para-bancario” medio tempore intercorso con la società cessionaria, di cui l'attore assume a vario titolo la illegittimità e la carenza del titolo per iscritto.
4 Va rilevato, tuttavia, che tra le parti non è intercorso alcun contratto “para-bancario”, bensì con le scritture del 14.5.2012, 12.1.2018 e del 16.4.2018 venivano previste delle mere dilazioni di pagamento tra le stesse (v. docc. nn. 7,8 e 10 fascicolo parte convenuta).
Il credito riconosciuto in dette dilazioni di pagamento, sottoscritte dal discende dal rapporto di Pt_1 fornitura, dunque non dall'accordo “para-bancario” come asserito dall'attore, in tali documenti le parti convenivano altresì le condizioni della dilazione di pagamento convenendo per iscritto il tasso di interesse corrispettivo per la dilazione, il tasso di interesse moratorio, spese e i giorni valuta
Le predette condizioni erano approvate dal he le sottoscriveva anche ai sensi dell'art 1341 e 1342 Pt_1
c.c..
Tutte le eccezioni inerenti alla presunta illegittimità delle clausole dell'accordo de quo genericamente formulate sono inammissibili ed in parte anche ultronee, si veda quanto dedotto per la CMS, la capitalizzazione trimestrale, la postergazione della valuta del tutto estraneo alla fattispecie in esame.
A ciò si aggiunga che in tali scritture la misura degli interessi moratori era fissata in quella prevista per il ritardo nelle transazioni commerciali (derivando il credito da una fornitura di merce) e dunque un tasso legale, tale dovendosi ritenere quello previsto dal D.lgs. n. 231/2002,
A questo punto, riconosciuta da parte del l'esistenza di rapporti commerciali insoluti, il presente Pt_1 giudizio è proseguito per la rideterminazione dei corretti rapporti di dare-avere.
Si condividono le conclusioni a cui perviene il consulente tecnico d'ufficio, nella seconda ipotesi di ricalcolo svolta avuto riguardo per la quantificazione del debito inziale a quanto riconosciuto dalle parti nel piano di rientro siglato in data 19.5.2016 avente valore confessorio, al netto dei pagamenti effettuati dal v. pagg. 24 e 25 consulenza agli atti). Pt_1
In tale accordo , debitamente sottoscritto, l'attore si riconosce debitore dell'importo pari ad € 234.979,74 da cui poi, correttamente il TU ha detratto l'acconto versato (€ 104.008,20), residuando un saldo debitore al 24.08.2021 di € 130.971,54.
Da quanto suesposto, discende l'infondatezza della richiesta attorea e, per l'effetto, il rigetto della domanda propulsiva il presente giudizio.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dalla convenuta sin all'atto della costituzione, la stessa va accolta.
Ritiene questo giudice che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la condanna dell'attore a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione).
5 Orbene, nel caso di specie la colpa grave in capo all'odierna parte attrice può desumersi dalla manifesta infondatezza della domanda spiegata, che avrebbe potuto trovare soluzione (in termini negativi) attraverso la mera verifica del dato testuale contenuto nelle scritture di dilazione del pagamento onde la condotta della parte, che su più doglianze inconferenti ha fondato la propria strategia difensiva, non appare quindi ispirata ad un canone di sia pur minima diligenza.
Una tale forma di domanda giudiziale finisce inevitabilmente con l'assumere i caratteri della temerarietà di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto finalizzata ad un obiettivo diverso dall'effettivo ius dicere, con la conseguente ammissibilità della sanzione processuale di cui alla disposizione in parola.
Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
(liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrate al valore della causa.
L'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. deve essere quindi in questa sede raddoppiato, al fine di assicurare l'effettività della sanzione processuale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente, ponendo a carico dell'attore le spese della ctu.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 liquida complessivamente in € 14.103,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
3. Pone le spese di ctu come liquidate in corso di causa definitivamente in capo all'attore;
4. condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta dell'ulteriore somma di €
14.103,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Napoli, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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