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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 586 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Chiarelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in scioglimento e liquidazione, Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), in proprio e Controparte_2 CodiceFiscale_1
quale liquidatore della e Controparte_3
(C.F. ), rappresentati e Controparte_4 CodiceFiscale_2
difesi dall'avv. Crocifisso Marcello Salamina, come da mandato in atti;
- APPELLATE -
;Controparte_5
- APPELLATA CONTUMACE -
Proc. n. 586/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza del 15 novembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione, ritualmente notificato, in proprio e CP_2
nella qualità di rappresentante legale e liquidatore della e Controparte_1
proposero opposizione avverso il DI n. 1539/2015, del Controparte_4
Tribunale di Brindisi, col quale, su istanza di , veniva loro ingiun- CP_6
to a diverso titolo (per la società, quale debitore principale e per e CP_2 [...]
, a titolo di fideiussori), il pagamento della somma di € 53.051,60, quale Pt_3
saldo negativo del contratto di c/c n. 141/6016119/57.
Eccepirono:
A) inammissibilità del DI per carenza dei requisiti della liquidità certezza ed esigibilità del credito azionato;
B) inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per decadenza prescri-
zione e conseguente estinzione della fideiussione;
C) interessi debitori e saggio ultra legale-usura.
Conclusero per la revoca del DI per nulla dovere alla banca.
La banca opposta si costituì, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Durante il processo, intervenne , nella qualità di procuratrice di P_
, cui il credito, originariamente vantato da nei confronti del- Pt_2 CP_6
la e dei garanti, era pervenuto attraverso un primo atto di Controparte_1
cessione da a e, poi, da quest'ultima a CP_6 Parte_4 Pt_2
.
[...]
Proc. n. 586/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile, fu decisa con sentenza n. 694/2021, depositata in data 04/05/2021, con la quale il Tribu-
nale di Brindisi accolse l'opposizione con il seguente dispositivo:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1539/2015 del 28/12/2015;
- condanna e al pagamento in favore dell'opponente delle spese Controparte_6 Controparte_7
di lite, che liquida, in € 379,50 per spese ed € 10.000,00 per compenso professionale, oltre
i.v.a. e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone definitiva-
Controparte_ mente a carico di e le spese di c.t.u.. Controparte_6
Il Giudice rigettò le prime due eccezioni e accolse la terza delle eccezioni solleva-
te dalle opponenti.
Con riguardo al rigetto della terza eccezione, si riporta di seguito la relativa moti-
vazione, in ragione dei motivi di appello: “La verifica processuale sulla dedotta usurarie-
tà del tasso di interesse convenuto nel rapporto sopra indicato è stata effettuata mediante consu-
lenza d'ufficio. Secondo quanto riscontrato dal nominato c.t.u., i cui conteggi e valutazioni,
esenti da errori apparenti o vizi logici, si fanno propri, la banca – attrice in senso sostanziale
nel presente giudizio, sulla quale pertanto grava l'onere di provare la sussistenza e l'entità del
credito affermato – non ha prodotto gli estratti conto trimestrali relativi al periodo compreso tra
l'apertura del rapporto (30/9/2004) e il 31/3/2007. In difetto di idonea prova del credito
maturato al 1/4/2007 (tale non può essere considerato il computo ricavabile dai semplici sca-
lari, dai quali non emergono i dati relativi a causale e importo delle singole operazioni), il c.t.u.
ha correttamente proceduto all'azzeramento del saldo iniziale. In secondo luogo, il c.t.u. ha rile-
vato l'usurarietà genetica del tasso pattuito tra le parti in relazione all'utilizzo di fondi in as-
senza/oltre fido (16,75%, a fronte di un tasso soglia previsto per lo specifico trimestre al
14,205%). Infine, il consulente ha riscontrato l'addebito, da parte della banca, di spese e inte-
Proc. n. 586/2021 RG - 3 - dott.ssa Controparte_8 pur dopo il recesso dell'istituto dal rapporto contrattuale (complessivamente, € 1.930,48 al
[...]
30/9/2015). Emendato - in virtù del disposto di cui all'art. 1815 comma II c.c. e avuto ri-
guardo alla data di cessazione del rapporto - il conto corrente per cui è causa dalle illegittime po-
ste contabili addebitate dalla banca, il saldo alla chiusura dello stesso è risultato ammontante a
€ 103.763,33 a credito del correntista. Considerato, tuttavia, il perimetro della domanda pro-
posta dall'opponente nel presente giudizio, non ci si potrà che limitare a disporre la revoca del
decreto ingiuntivo opposto”.
Avverso la sentenza, notificata in data 07/05/2021, ha proposto appello la
[...]
(già con atto di citazione notificato in Parte_1 Parte_2
data 07/06/2021, chiedendone la riforma con unico motivo.
Si sono costituiti , e Controparte_9 Controparte_2 CP_10
nella resistendo al gravame.
Non si è costituita , alla quale l'appello è stato notificato ai Controparte_5
soli fini della denuntiatio della lite.
La Corte ha disposto la rinnovazione della CTU contabile, disponendo il ricalco-
lo con inclusione degli scalari prodotti dalla banca.
All'udienza Collegiale del 15 novembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, rubricato “Violazione degli artt. 115 cpc e 2697 cc, legge 108/96”,
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto la terza ecce-
zione (interessi debitori e saggio ultra legale-usura) giungendo ad accertare un saldo a credito per il correntista di € 103.763,33.
Proc. n. 586/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. La decisione sarebbe errata perché:
A. Il CTU non avrebbe tenuto in debito conto che la banca aveva prodotto gli estratti conto scalari dal 30/09/2004 al 31/03/2007, con acclusi fogli del conteggio degli interessi, mentre per il restante periodo e sino al
30/09/2015 gli estratti conto analitici e scalari. Tali scalari, peraltro non contestati, insieme agli ee/cc, sarebbero stati sufficienti per il CTU al fine di ricostruire l'andamento dell'intero rapporto, con espresso riferimento ali interessi., e perciò sarebbe stata la ricostruzione operata a partire dal
01/04/2007 partendo dal saldo zero;
B. il CTU avrebbe errato nella diagnosi usuraria con riferimento al tasso de-
bitore in assenza di fido/oltre fido. Rileva, in primis che, “secondo il quesito
posto dal Magistrato sub 1), il CTU 1-avrebbe dovuto tener conto anche degli interes-
si extra fido (al fine della individuazione dell'eventuale usurarietà) qualora tale mag-
giorazione fosse prevista in aggiunta agli interessi corrispettivi. Tanto non è previsto in
contratto, ove le singole tipologie di interesse sono previste distintamente e non in som-
matoria” (cfr. appello). Inoltre, né il CTU, né la sentenza avrebbero spie-
gato la rilevanza del tasso ultra fido al fine della ritenuta usurarietà
dell'intero rapporto contrattuale. “Infatti, a pag. 12 della relazione il CTU ri-
levava che il tasso previsto per il fido ordinario ossia 12,75% era perfettamente conte-
nuto nella soglia rilevata del 14,205% per il III trimestre 2004, sicché non si com-
prende né viene spiegato perché per via del tasso ultra soglia, asseritamente usurario,
l'intero rapporto sia stato considerato usurario” (cfr. appello). Inoltre il tasso so-
glia, preso in considerazione dal perito, non sarebbe pertinente poiché:
1. fino al 2010 non vi era una rivelazione del tasso medio dei tassi di
Proc. n. 586/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. scoperto di c/c sicché non potrebbe applicarsi per analogia il tasso rilevato per l'apertura di credito sopra i € 5.000,00 perché le due operazioni non sarebbero tra loro omogenee;
2. nel qualificare usurario il tasso ultra fido o per scoperto Il CTU as-
sume come riferimento il tasso soglia per la categoria degli affida-
menti oltre i € 5.000, vigente all'epoca della conclusione del contratto
(settembre 2004). Una tal conclusione non sarebbe corretta poiché
non sarebbe stata data prova dagli opponenti, suoi quali incombeva l'onere avendo proposto essi eccezione di usurarietà, la categoria di riferimento (fino a € 5.000,00 ovvero oltre € 5.000,00) alla data di sot-
toscrizione del contratto, né il CTU ha chiarito la fonte da cui avreb-
be tratto la categoria prescelta. “Una tal prova non è stata fornita e pertanto
non si comprende neppure la fonte da cui il CTU avrebbe tratto l'inserimento nel-
la categoria dallo stesso prescelta” (cfr. appello).
C. errata sarebbe la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice lad-
dove afferma che il CTU avrebbe rilevato l'addebito di spese ed interessi dopo il recesso del 21/08/2015 per € 1.930,48.
Il motivo risulta fondato.
Occorre chiarire, in premessa, che a corredo della contrattualistica la banca ha al-
legato il contratto di c/c del 21/09/2004, oltre al contratto di fideiussione men-
tre nulla ha allegato parte opposta.
Ciò detto il consulente, ha evidenziato a pag. 15 della CTU di appello, che nel contratto di conto corrente di corrispondenza in oggetto sottoscritto in data
21/09/2004, risultano pattuiti le seguenti condizioni:
Proc. n. 586/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. a) tasso debitore nominale annuo per utilizzo entro il limite convenzione al
12,75%;
b) tasso debitore nominale annuo per utilizzo entro il limite di fido ordina-
rio al 12,75%;
c) tasso debitore nominale annuo per utilizzo in assenza di fido/oltre fido del 16,75 %.
Ha chiarito a pag. 17 della relazione, in risposta al quesito peritale, che, per gli in-
teressi extra fido, non è stata effettuata una maggiorazione in aggiunta agli inte-
ressi corrispettivi bensì una specifica pattuizione di un tasso esplicitato all'atto della sottoscrizione contrattuale.
Ha ritenuto che soltanto il tasso debitore pattuito per utilizzo di fido/oltre fido eccedeva, alla stipula del contratto, la soglia dell'usura.
Si riporta il passaggio in questione contenuto a pag. 16 della relazione: “Raffron-
tando i tassi pattuiti al tasso soglia all'epoca vigente per la categoria «apertura di credito in con-
to corrente (classi di importo fino a € 5.000,00)» previsto nella misura del 18,51% per il III
trimestre 2004, emerge con chiarezza che tutti i tassi di interesse corrispettivo pattuiti non ecce-
dono tale limite. raffrontando invece i tassi pattuiti al tasso soglia all'epoca vigente per la catego-
ria «apertura di credito in conto corrente (classi di importo oltre € 5.000,00)» previsto nella
misura del 14,205% per il III trimestre 2004, emerge con chiarezza che i tassi di interesse cor-
rispettivo pattuiti non eccedono tale limite, il «tasso debitore nominale annuo per utilizzo in as-
senza di fido/oltre fido», al contrario, risulta eccedente tale soglia potendosi dichiarare senza
ombra di dubbio usurario…”.
Ha quindi proceduto ad azzerare tutti gli interessi (cfr. CTU pag. 18 e 24 nelle conclusioni); infatti in risposta al quesito n. 2 ha specificato che “avendo trovato una
Proc. n. 586/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. pattuizione originaria ai tassi di interesse debitori eccedendo il limite soglia usura, lo scrivente
ha proceduto al ricalcolo del saldo finale del conto corrente oggetto di causa escludendo del tutto
l'applicazione di interessi per tutta la durata del rapporto …” e nelle conclusioni ha riba-
dito: “dalla verifica operata ai sensi della L 108/96 lo scrivente riconferma che il «tasso debi-
tore nominale annuo per utilizzo in assenza di fido/oltre fido» pattuito contrattualmente risul-
ta eccedente la soglia di usurarietà. In virtù di ciò lo scrivente ha provveduto all'eliminazione del
ricalcolo di qualsivoglia interesse”.
La CTU, in merito alla diagnosi di usura, non può essere condivisa per le seguen-
ti ragioni.
a) L'operazione di epurazione totale degli interessi non è condivisibile. Oc-
corre rammentare che in tema di contratto di conto corrente bancario,
qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattua-
le, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto (cfr.
Cass. n. 21470/2017). In termini più generali, l'art. 1815 co. II cod. civ.,
nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi ecce-
denti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la re-
golamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La
sanzione di cui all'art. 1815 cod. civ. colpisce, dunque, la singola pattui-
zione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è
Proc. n. 586/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione,
anche all'interno della medesima clausola, che dispone l'applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia.
b) La diagnosi di usura del tasso debitore nominale annuo per l'utilizzo sen-
za fido/oltre fido, convenuto nel contratto di corrispondenza de quo, non
è condivisibile né diversamente emendabile;
infatti il CTU, come si rileva dal passaggio ut supra riportato, nel qualificare usuraio il tasso ultra fido ha assunto come riferimento il tasso soglia per la categoria “apertura di cre-
dito oltre € 5.000,00” , vigente all'epoca della conclusione del contratto
(settembre 2004), senza tuttavia spiegare le ragioni di una tale scelta. In-
fatti il contratto di corrispondenza, oggetto di indagine e versato in atti,
risulta in origine privo di affidamento, ne risulta in atti una lettera di apertura di credito, dal quale poter dedurre se risulta concesso un affida-
mento e in quale entità. Era onere degli opponenti, in quanto eccipienti,
dimostrare la presenza di un fido e lo stesso contratto, ove è chiaramente indicato il tasso di interesse entro il fido. Tuttavia nulla ha provato parte opponente in tale senso, nemmeno in soli termini di allegazione. Solo per chiarezza si rammenta la Cassazione a SS.UU. n. 19597/2020 secondo cui: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi
moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il
quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo con-
trattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della
Proc. n. 586/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Pertanto l'eccezione di usura, sollevata dall'opponente, a differenza di quanto statuito dal primo giudice, non può trovare accoglimento.
Occorre a questo punto accertare se la banca ha assolto al proprio onere proba-
torio in merito alla fondatezza del credito azionato.
Tale prova, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, può dirsi raggiunta at-
traverso la produzione degli scalari dall'inizio del rapporto sino al 31/03/2007 e degli ee/cc fino alla conclusione dello stesso, da parte della banca.
Con riguardo agli scalari, che il giudice non ha tenuto in conto, sulla scia di quan-
to sostenuto dal CTU di primo grado (il quale è partito dal saldo zero del primo estratto conto disponibile), si rammenta che la Cassazione con sentenza n.
11543/2019 ha precisato che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi av-
valendosi di altri strumenti rappresentativi.
Nella fattispecie in esame, in cui non si è fatta neppure questione di ricostruire l'andamento dell'intero rapporto operazione per operazione, ma solo di eliminare dal saldo banca gli interessi asseritamente usurari, non può dirsi necessario di-
sporre dei soli estratti conto analitici, in quanto i fogli scalari ben possono indica-
re –trimestre per trimestre- interessi e competenze addebitate.
Orbene il CTU, in appello, su disposizione della Corte, ha rielaborato i conteggi utilizzando anche gli scalari dall'inizio del rapporto e, al netto della diagnosi di
Proc. n. 586/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. usura, può dirsi che, ha comunque confermato il saldo di € 53.051,60 (cfr. CTU
pag. 22), ammettendo l'ipotesi di irrilevanza della pattuizione da egli ritenuta usu-
raria.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello con condanna degli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado e delle CCTTUU.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza,
rigetta l'opposizione conferma il DI opposto;
condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado che li-
quida quanto al primo in € 8.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al se-
condo in € 8.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
pone le spese delle due CTU a carico degli appellati.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 586/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 586 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Chiarelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in scioglimento e liquidazione, Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), in proprio e Controparte_2 CodiceFiscale_1
quale liquidatore della e Controparte_3
(C.F. ), rappresentati e Controparte_4 CodiceFiscale_2
difesi dall'avv. Crocifisso Marcello Salamina, come da mandato in atti;
- APPELLATE -
;Controparte_5
- APPELLATA CONTUMACE -
Proc. n. 586/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza del 15 novembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione, ritualmente notificato, in proprio e CP_2
nella qualità di rappresentante legale e liquidatore della e Controparte_1
proposero opposizione avverso il DI n. 1539/2015, del Controparte_4
Tribunale di Brindisi, col quale, su istanza di , veniva loro ingiun- CP_6
to a diverso titolo (per la società, quale debitore principale e per e CP_2 [...]
, a titolo di fideiussori), il pagamento della somma di € 53.051,60, quale Pt_3
saldo negativo del contratto di c/c n. 141/6016119/57.
Eccepirono:
A) inammissibilità del DI per carenza dei requisiti della liquidità certezza ed esigibilità del credito azionato;
B) inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per decadenza prescri-
zione e conseguente estinzione della fideiussione;
C) interessi debitori e saggio ultra legale-usura.
Conclusero per la revoca del DI per nulla dovere alla banca.
La banca opposta si costituì, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Durante il processo, intervenne , nella qualità di procuratrice di P_
, cui il credito, originariamente vantato da nei confronti del- Pt_2 CP_6
la e dei garanti, era pervenuto attraverso un primo atto di Controparte_1
cessione da a e, poi, da quest'ultima a CP_6 Parte_4 Pt_2
.
[...]
Proc. n. 586/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile, fu decisa con sentenza n. 694/2021, depositata in data 04/05/2021, con la quale il Tribu-
nale di Brindisi accolse l'opposizione con il seguente dispositivo:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1539/2015 del 28/12/2015;
- condanna e al pagamento in favore dell'opponente delle spese Controparte_6 Controparte_7
di lite, che liquida, in € 379,50 per spese ed € 10.000,00 per compenso professionale, oltre
i.v.a. e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone definitiva-
Controparte_ mente a carico di e le spese di c.t.u.. Controparte_6
Il Giudice rigettò le prime due eccezioni e accolse la terza delle eccezioni solleva-
te dalle opponenti.
Con riguardo al rigetto della terza eccezione, si riporta di seguito la relativa moti-
vazione, in ragione dei motivi di appello: “La verifica processuale sulla dedotta usurarie-
tà del tasso di interesse convenuto nel rapporto sopra indicato è stata effettuata mediante consu-
lenza d'ufficio. Secondo quanto riscontrato dal nominato c.t.u., i cui conteggi e valutazioni,
esenti da errori apparenti o vizi logici, si fanno propri, la banca – attrice in senso sostanziale
nel presente giudizio, sulla quale pertanto grava l'onere di provare la sussistenza e l'entità del
credito affermato – non ha prodotto gli estratti conto trimestrali relativi al periodo compreso tra
l'apertura del rapporto (30/9/2004) e il 31/3/2007. In difetto di idonea prova del credito
maturato al 1/4/2007 (tale non può essere considerato il computo ricavabile dai semplici sca-
lari, dai quali non emergono i dati relativi a causale e importo delle singole operazioni), il c.t.u.
ha correttamente proceduto all'azzeramento del saldo iniziale. In secondo luogo, il c.t.u. ha rile-
vato l'usurarietà genetica del tasso pattuito tra le parti in relazione all'utilizzo di fondi in as-
senza/oltre fido (16,75%, a fronte di un tasso soglia previsto per lo specifico trimestre al
14,205%). Infine, il consulente ha riscontrato l'addebito, da parte della banca, di spese e inte-
Proc. n. 586/2021 RG - 3 - dott.ssa Controparte_8 pur dopo il recesso dell'istituto dal rapporto contrattuale (complessivamente, € 1.930,48 al
[...]
30/9/2015). Emendato - in virtù del disposto di cui all'art. 1815 comma II c.c. e avuto ri-
guardo alla data di cessazione del rapporto - il conto corrente per cui è causa dalle illegittime po-
ste contabili addebitate dalla banca, il saldo alla chiusura dello stesso è risultato ammontante a
€ 103.763,33 a credito del correntista. Considerato, tuttavia, il perimetro della domanda pro-
posta dall'opponente nel presente giudizio, non ci si potrà che limitare a disporre la revoca del
decreto ingiuntivo opposto”.
Avverso la sentenza, notificata in data 07/05/2021, ha proposto appello la
[...]
(già con atto di citazione notificato in Parte_1 Parte_2
data 07/06/2021, chiedendone la riforma con unico motivo.
Si sono costituiti , e Controparte_9 Controparte_2 CP_10
nella resistendo al gravame.
Non si è costituita , alla quale l'appello è stato notificato ai Controparte_5
soli fini della denuntiatio della lite.
La Corte ha disposto la rinnovazione della CTU contabile, disponendo il ricalco-
lo con inclusione degli scalari prodotti dalla banca.
All'udienza Collegiale del 15 novembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, rubricato “Violazione degli artt. 115 cpc e 2697 cc, legge 108/96”,
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto la terza ecce-
zione (interessi debitori e saggio ultra legale-usura) giungendo ad accertare un saldo a credito per il correntista di € 103.763,33.
Proc. n. 586/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. La decisione sarebbe errata perché:
A. Il CTU non avrebbe tenuto in debito conto che la banca aveva prodotto gli estratti conto scalari dal 30/09/2004 al 31/03/2007, con acclusi fogli del conteggio degli interessi, mentre per il restante periodo e sino al
30/09/2015 gli estratti conto analitici e scalari. Tali scalari, peraltro non contestati, insieme agli ee/cc, sarebbero stati sufficienti per il CTU al fine di ricostruire l'andamento dell'intero rapporto, con espresso riferimento ali interessi., e perciò sarebbe stata la ricostruzione operata a partire dal
01/04/2007 partendo dal saldo zero;
B. il CTU avrebbe errato nella diagnosi usuraria con riferimento al tasso de-
bitore in assenza di fido/oltre fido. Rileva, in primis che, “secondo il quesito
posto dal Magistrato sub 1), il CTU 1-avrebbe dovuto tener conto anche degli interes-
si extra fido (al fine della individuazione dell'eventuale usurarietà) qualora tale mag-
giorazione fosse prevista in aggiunta agli interessi corrispettivi. Tanto non è previsto in
contratto, ove le singole tipologie di interesse sono previste distintamente e non in som-
matoria” (cfr. appello). Inoltre, né il CTU, né la sentenza avrebbero spie-
gato la rilevanza del tasso ultra fido al fine della ritenuta usurarietà
dell'intero rapporto contrattuale. “Infatti, a pag. 12 della relazione il CTU ri-
levava che il tasso previsto per il fido ordinario ossia 12,75% era perfettamente conte-
nuto nella soglia rilevata del 14,205% per il III trimestre 2004, sicché non si com-
prende né viene spiegato perché per via del tasso ultra soglia, asseritamente usurario,
l'intero rapporto sia stato considerato usurario” (cfr. appello). Inoltre il tasso so-
glia, preso in considerazione dal perito, non sarebbe pertinente poiché:
1. fino al 2010 non vi era una rivelazione del tasso medio dei tassi di
Proc. n. 586/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. scoperto di c/c sicché non potrebbe applicarsi per analogia il tasso rilevato per l'apertura di credito sopra i € 5.000,00 perché le due operazioni non sarebbero tra loro omogenee;
2. nel qualificare usurario il tasso ultra fido o per scoperto Il CTU as-
sume come riferimento il tasso soglia per la categoria degli affida-
menti oltre i € 5.000, vigente all'epoca della conclusione del contratto
(settembre 2004). Una tal conclusione non sarebbe corretta poiché
non sarebbe stata data prova dagli opponenti, suoi quali incombeva l'onere avendo proposto essi eccezione di usurarietà, la categoria di riferimento (fino a € 5.000,00 ovvero oltre € 5.000,00) alla data di sot-
toscrizione del contratto, né il CTU ha chiarito la fonte da cui avreb-
be tratto la categoria prescelta. “Una tal prova non è stata fornita e pertanto
non si comprende neppure la fonte da cui il CTU avrebbe tratto l'inserimento nel-
la categoria dallo stesso prescelta” (cfr. appello).
C. errata sarebbe la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice lad-
dove afferma che il CTU avrebbe rilevato l'addebito di spese ed interessi dopo il recesso del 21/08/2015 per € 1.930,48.
Il motivo risulta fondato.
Occorre chiarire, in premessa, che a corredo della contrattualistica la banca ha al-
legato il contratto di c/c del 21/09/2004, oltre al contratto di fideiussione men-
tre nulla ha allegato parte opposta.
Ciò detto il consulente, ha evidenziato a pag. 15 della CTU di appello, che nel contratto di conto corrente di corrispondenza in oggetto sottoscritto in data
21/09/2004, risultano pattuiti le seguenti condizioni:
Proc. n. 586/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. a) tasso debitore nominale annuo per utilizzo entro il limite convenzione al
12,75%;
b) tasso debitore nominale annuo per utilizzo entro il limite di fido ordina-
rio al 12,75%;
c) tasso debitore nominale annuo per utilizzo in assenza di fido/oltre fido del 16,75 %.
Ha chiarito a pag. 17 della relazione, in risposta al quesito peritale, che, per gli in-
teressi extra fido, non è stata effettuata una maggiorazione in aggiunta agli inte-
ressi corrispettivi bensì una specifica pattuizione di un tasso esplicitato all'atto della sottoscrizione contrattuale.
Ha ritenuto che soltanto il tasso debitore pattuito per utilizzo di fido/oltre fido eccedeva, alla stipula del contratto, la soglia dell'usura.
Si riporta il passaggio in questione contenuto a pag. 16 della relazione: “Raffron-
tando i tassi pattuiti al tasso soglia all'epoca vigente per la categoria «apertura di credito in con-
to corrente (classi di importo fino a € 5.000,00)» previsto nella misura del 18,51% per il III
trimestre 2004, emerge con chiarezza che tutti i tassi di interesse corrispettivo pattuiti non ecce-
dono tale limite. raffrontando invece i tassi pattuiti al tasso soglia all'epoca vigente per la catego-
ria «apertura di credito in conto corrente (classi di importo oltre € 5.000,00)» previsto nella
misura del 14,205% per il III trimestre 2004, emerge con chiarezza che i tassi di interesse cor-
rispettivo pattuiti non eccedono tale limite, il «tasso debitore nominale annuo per utilizzo in as-
senza di fido/oltre fido», al contrario, risulta eccedente tale soglia potendosi dichiarare senza
ombra di dubbio usurario…”.
Ha quindi proceduto ad azzerare tutti gli interessi (cfr. CTU pag. 18 e 24 nelle conclusioni); infatti in risposta al quesito n. 2 ha specificato che “avendo trovato una
Proc. n. 586/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. pattuizione originaria ai tassi di interesse debitori eccedendo il limite soglia usura, lo scrivente
ha proceduto al ricalcolo del saldo finale del conto corrente oggetto di causa escludendo del tutto
l'applicazione di interessi per tutta la durata del rapporto …” e nelle conclusioni ha riba-
dito: “dalla verifica operata ai sensi della L 108/96 lo scrivente riconferma che il «tasso debi-
tore nominale annuo per utilizzo in assenza di fido/oltre fido» pattuito contrattualmente risul-
ta eccedente la soglia di usurarietà. In virtù di ciò lo scrivente ha provveduto all'eliminazione del
ricalcolo di qualsivoglia interesse”.
La CTU, in merito alla diagnosi di usura, non può essere condivisa per le seguen-
ti ragioni.
a) L'operazione di epurazione totale degli interessi non è condivisibile. Oc-
corre rammentare che in tema di contratto di conto corrente bancario,
qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattua-
le, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto (cfr.
Cass. n. 21470/2017). In termini più generali, l'art. 1815 co. II cod. civ.,
nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi ecce-
denti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la re-
golamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La
sanzione di cui all'art. 1815 cod. civ. colpisce, dunque, la singola pattui-
zione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è
Proc. n. 586/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione,
anche all'interno della medesima clausola, che dispone l'applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia.
b) La diagnosi di usura del tasso debitore nominale annuo per l'utilizzo sen-
za fido/oltre fido, convenuto nel contratto di corrispondenza de quo, non
è condivisibile né diversamente emendabile;
infatti il CTU, come si rileva dal passaggio ut supra riportato, nel qualificare usuraio il tasso ultra fido ha assunto come riferimento il tasso soglia per la categoria “apertura di cre-
dito oltre € 5.000,00” , vigente all'epoca della conclusione del contratto
(settembre 2004), senza tuttavia spiegare le ragioni di una tale scelta. In-
fatti il contratto di corrispondenza, oggetto di indagine e versato in atti,
risulta in origine privo di affidamento, ne risulta in atti una lettera di apertura di credito, dal quale poter dedurre se risulta concesso un affida-
mento e in quale entità. Era onere degli opponenti, in quanto eccipienti,
dimostrare la presenza di un fido e lo stesso contratto, ove è chiaramente indicato il tasso di interesse entro il fido. Tuttavia nulla ha provato parte opponente in tale senso, nemmeno in soli termini di allegazione. Solo per chiarezza si rammenta la Cassazione a SS.UU. n. 19597/2020 secondo cui: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi
moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il
quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo con-
trattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della
Proc. n. 586/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Pertanto l'eccezione di usura, sollevata dall'opponente, a differenza di quanto statuito dal primo giudice, non può trovare accoglimento.
Occorre a questo punto accertare se la banca ha assolto al proprio onere proba-
torio in merito alla fondatezza del credito azionato.
Tale prova, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, può dirsi raggiunta at-
traverso la produzione degli scalari dall'inizio del rapporto sino al 31/03/2007 e degli ee/cc fino alla conclusione dello stesso, da parte della banca.
Con riguardo agli scalari, che il giudice non ha tenuto in conto, sulla scia di quan-
to sostenuto dal CTU di primo grado (il quale è partito dal saldo zero del primo estratto conto disponibile), si rammenta che la Cassazione con sentenza n.
11543/2019 ha precisato che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi av-
valendosi di altri strumenti rappresentativi.
Nella fattispecie in esame, in cui non si è fatta neppure questione di ricostruire l'andamento dell'intero rapporto operazione per operazione, ma solo di eliminare dal saldo banca gli interessi asseritamente usurari, non può dirsi necessario di-
sporre dei soli estratti conto analitici, in quanto i fogli scalari ben possono indica-
re –trimestre per trimestre- interessi e competenze addebitate.
Orbene il CTU, in appello, su disposizione della Corte, ha rielaborato i conteggi utilizzando anche gli scalari dall'inizio del rapporto e, al netto della diagnosi di
Proc. n. 586/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. usura, può dirsi che, ha comunque confermato il saldo di € 53.051,60 (cfr. CTU
pag. 22), ammettendo l'ipotesi di irrilevanza della pattuizione da egli ritenuta usu-
raria.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello con condanna degli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado e delle CCTTUU.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza,
rigetta l'opposizione conferma il DI opposto;
condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado che li-
quida quanto al primo in € 8.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al se-
condo in € 8.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
pone le spese delle due CTU a carico degli appellati.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 586/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.