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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/09/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 983/2025 R.G. VG avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Parte_1 C.F._1
Castellana
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Anna Michelina CP_1 C.F._2
Clemente
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 21/02/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 02/07/2015 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 243, parte 2, serie A, anno 2015; dalla loro unione sono nati, in Bari, i figli: il 30.04.2016 e il 31.01.2020; Per_1 Per_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] e CP_1 [...]
, nata il [...] in [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Parte_1 data 02/07/2015 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 243, parte 2, serie A, anno 2015 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il 21/02/2025 iscritto al n. r.g. 983/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 09/09/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo