Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
07/12/1990, residente in [...]4/12 16154
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
LUNARDI CRISTINA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 17/06/1997, residente in [...]1A8 16154
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
LUNARDI CRISTINA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
30.01.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore Per_1
, nato a [...] [...], avuto nel corso della loro relazione
[...]
sentimentale e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I signori e continueranno a vivere separati e dichiarano di Pt_1 Parte_2
non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo ragione e/o pretesa salvo quanto forma oggetto del presente accordo;
2) i Sig.ri e si impegnano a comportarsi reciprocamente nel Pt_1 Parte_2
mutuo rispetto nell'interesse del figlio minore, specie in presenza del medesimo;
3) entrambe le parti si impegnano, inoltre, nell'interesse del figlio, a fare in modo che i loro eventuali rispettivi rapporti sentimentali e le relazioni con altre persone, non interferiscano con il rapporto genitoriale e, comunque, si impegnano;
2 4) ogni decisione di maggior interesse per il minore in campo educativo, di istruzione e sanitario verrà assunta di comune accordo dai genitori così come ogni questione relativa alle esigenze di spesa sia ordinaria che straordinaria;
5) i genitori dovranno essere i primi interlocutori per tutte le questioni che riguardano – o potrebbero, in astratto, avere riflessi sul figlio;
6) in caso di malattia del minore durante il periodo di spettanza di un genitore, le parti concordano fin d'ora la possibilità per l'altro genitore, non in quel momento collocatario, di far visita al figlio. Laddove lo stato di malattia si prolungasse, il genitore cui è stata impedita dallo stato di salute la frequentazione, potrà recuperare;
7) le parti concordano fin d'ora che in caso di indisponibilità di un genitore
(dovuta a malattia e/o ad altra ragione), il figlio verrà tenuto, salva dichiarata impossibilità, dall'altro genitore;
8) la casa familiare, sita in Genova, via Traversa alla Costa, 4/12 resterà nella disponibilità del sig. che la condurrà con contratto di locazione a suo Pt_1
nome, con tutti i mobili e gli arredi che quindi resteranno nel suo esclusivo godimento e nella sua esclusiva proprietà. La sig.ra ha già ritirato dalla Parte_2
casa familiare tutti i suoi effetti personali e ha già trasferito altrove la propria residenza formalizzandola presso il Comune di Genova;
9) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione paritaria e residenza anagrafica presso la madre, in Genova Via
Traversa alla Costa, 1A 8;
10) i genitori staranno con sette giorni nell'arco di due settimane e Per_1
precisamente, quattro giorni nella settimana di spettanza della domenica e tre giorni nell'altra con relativi pernotti;
i giorni settimanali potranno quindi variare a seconda dei turni della madre, ma il numero/rapporto dovrà essere sempre quattro/tre o tre/quattro. La sig.ra turnista, dovrà comunicare i propri Parte_2
turni della settimana successiva entro e non oltre il venerdì sera, diversamente il
3 sig. potrà organizzarsi in autonomia. Quando la madre sarà di turno la Pt_1
mattina o in festa prenderà il figlio all'uscita da asilo/scuola e lo terrà a pernottare presso di sé portandolo all'asilo/scuola il giorno seguente, sempre mantenendo il rapporto tre/quattro giorni. Quando invece la madre farà il turno pomeridiano, starà con il padre che lo preleverà all'uscita dell'asilo/scuola Per_1
per tenerlo presso la propria abitazione e riportandolo all'asilo/scuola il giorno seguente. Domeniche alternate per un totale di due al mese;
quando la domenica sarà di spettanza della madre, ella preleverà il figlio dalla casa paterna alle ore
21 dopo il turno pomeridiano, per poi riportarlo dal padre la domenica sera dopo cena, se il lunedì seguente farà mattina altrimenti lo terrà a pernottare portandolo a scuola/asilo. Se invece il sabato, la madre farà il turno della mattina prendere con sé alla fine del turno prelevandolo dalla casa paterna e tenendolo fino Per_1
alla domenica sera se nel week di sua spettanza se il lunedì seguente farà mattina altrimenti lo terrà a pernottare portandolo a scuola/asilo, se a domenica sarà di spettanza paterna la madre porterà al padre la sera del sabato dopo cena: Per_1
11) Nel caso in cui la sig.ra si trovasse nella condizione di Parte_2 disoccupazione e/o con un redito inferiore all'attuale, le parti concordano che la residenza del figlio sarà spostata presso il padre;
12) nel caso in cui la sig.ra dovesse cambiare lavoro, reperendone uno Parte_2
senza turni, il regime di visite e quindi la collocazione resteranno comunque paritari e con la medesima organizzazione quattro giorni nella settimana di spettanza della domenica e tre giorni nell'altra;
13) le principali festività e i periodi di astensione scolastica saranno trascorsi dal minore presso il padre o la madre secondo il criterio dell'alternanza.
Precisamente quest'anno 2024 il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre fino a dopocena quando il padre lo porterà presso di sé per tenerlo fino al 25 dicembre dopo cena, quando lo preleverà la madre. Il 26 e il 31 dicembre Per_1
resterà con la madre, mentre trascorrerà la befana con il padre. Il prossimo anno i genitori si alterneranno le festività;
4 14) durante le vacanze estive, i genitori trascorreranno con il figlio due settimane anche non consecutive da decidere entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare con precisione il luogo, la struttura ed eventualmente il recapito telefonico fisso del luogo nel quale il minore trascorrerà la vacanza con l'uno o l'altro genitore;
15) alla luce della collocazione paritaria del figlio, ciascun genitore sopporterà le spese per il suo mantenimento durante i periodi di permanenza presso di sé;
16) le spese straordinarie riguardanti il figlio - per tali intendendosi quelle individuate e disciplinate dal Documento di Orientamento Uniforme della
Sezione IV del Tribunale di Genova del 15.09.2016, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e documentate dai genitori e sostenute in misura paritaria dai medesimi, con la conseguenza che il genitore che ha anticipato la spesa dovrà essere rimborsato dall'altro genitore nella misura del
50% previa esibizione al medesimo dei documenti attestanti l'esborso ovvero per alcune spese straordinarie i genitori potranno concordare di pagare ciascuno di essi in maniera alternata;
17) la nuova misura di sostegno genitoriale, cosiddetto assegno unico, verrà percepito al 50% tra i genitori, così come ogni altro qualsiasi sostegno statale a favore dei figli che dovesse sostituire o aggiungersi all'assegno unico oggi in vigore;
18) i sigg.ri si dichiarano economicamente indipendenti Controparte_1
dichiarando di rinunciare a qualsivoglia contributo per il mantenimento e di aver già definito ogni altra questione di natura economica e patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, anche a titolo risarcitorio relativamente alla loro relazione sentimentale e di avere regolato fino ad oggi tutte le rispettive ed eventuali debenze.
5 19) i ricorrenti si rilasciano reciprocamente il più ampio consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio delle dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei documenti inerenti al figlio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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